N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2012

Ordinanza del 25 luglio  2012  emessa  dal  Consiglio  di  Stato  sul
ricorso proposto da Lega Toscana delle autonomie locali e Lega  delle
autonomie locali (Legautonomie) contro Comune di Lastra a Signa. 
 
Enti locali - Prevista possibilita' di distacco temporaneo di  propri
  dipendenti presso gli organismi nazionali  e  regionali  dell'Anci,
  dell'Upi,  dell'Aiccre,  dell'Uncem,   della   Cispel   -   Mancata
  previsione della possibilita' di distaccare tale personale anche in
  associazioni diverse da quelle tassativamente indicate - Violazione
  del principio di uguaglianza sotto il profilo della  disparita'  di
  trattamento - Violazione del principio di liberta' di  associazione
  - Lesione dei principi di imparzialita' e di buon  andamento  della
  pubblica amministrazione - Lesione dell'autonomia costituzionale  e
  finanziaria degli enti locali. 
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 271, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119. 
(GU n.7 del 13-2-2013 )
 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 6889 del 2010, proposto da: 
        Lega Toscana delle Autonomie Locali, in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Morbidelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in  Roma,
alla via G. Carducci 4; 
    Contro Comune di Lastra a Signa; 
    e con l'intervento di ad adiuvandum: 
        Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie),  rappresentata  e
difesa dall'avv. Fabio Cintioli, con domicilio  eletto  presso  Fabio
Cintioli in Roma, via Salaria, 259; 
    per la riforma della  sentenza  del  T.A.R.  Toscana  -  Firenze:
Sezione II n. 01542/2009, resa  tra  le  parti,  concernente  diniego
distacco dipendente comunale; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons.
Francesco Caringella e udito per  la  parte  appellante  1'  avvocato
Francesco Paoletti su delega dell'avv. Giuseppe Morbidelli; 
    1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici  hanno  respinto  il
ricorso  proposto  dalla  Lega  Toscana   delle   Autonomie   Locali,
associazione regionale di  enti  locali,  aderente  alla  Lega  delle
Autonomie Locali (Legautonomie),  avverso  il  provvedimento  con  il
quale  il  Comune  di  Lastra  a  Signa  ha  respinto  la   richiesta
finalizzata ad ottenere  il  distacco  temporaneo  di  un  dipendente
comunale presso la sede dell'associazione  ai  sensi  dell'art.  271,
comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
    Con il ricorso in  epigrafe  specificato  la  Lega  contesta  gli
argomenti posti a fondamenti del decisam. 
    Ha spiegato intervento adesivo la Legautonomie. 
    Le  parti  hanno  affidato  al  deposito  di   apposite   memorie
l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive. 
    All'udienza del 29 maggio 2012 la causa e' stata  trattenuta  per
la decisione. 
    2. Con sentenza parziale 3 luglio 2012, n. 3883,  questa  Sezione
ha respinto i primi due motivi di gravame. 
    In  particolare,  il  Collegio  ha  reputato  non  meritevole  di
positiva valutazione il secondo  motivo  di  gravame  con  cui  parte
ricorrente aveva sviluppato la  tesi  secondo  la  quale  l'elenco  -
contenuto nell'art. 271, comma 2, T,U.E.L. - delle  associazioni,  in
favore delle quali e' consentito il distacco dei dipendenti comunali,
non avrebbe  carattere  tassativo.  Si  e'  osservato  che  in  senso
contrario all'assunto svolto dall'appellante e dall'interveniente  si
pone, sul piano letterale, il riferimento  recato  dalla  norma  alla
possibilita', per gli enti locali, di disporre il distacco dei propri
dipendenti presso le associazioni specificamente indicate  -  id  est
gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre,
dell'Uncern, della Cispel e sue federazioni - senza l'uso  di  alcuna
locuzione  volta  a  chiarire  la  caratterizzazione  esemplificativa
dell'elencazione  e  la  possibilita'  di  estendere  la   sfera   di
operativita' di tale normativa anche ad altre  associazioni  di  enti
locali. Il dato letterale si salda con quello sistematico, visto  che
lo  stesso  testo  unico,  al  precedente  art.  270,  dedicato  alla
riscossione dei contributi associativi, fa riferimento, al  comma  1,
alla categoria residuale delle altre  associazioni  gli  enti  locali
diverse da quelle enumerate, cosi' evidenziando  quella  volonta'  di
estendere la sfera soggettiva di applicazione che,  a  contrario,  fa
difetto nella successiva norma dedicata al distacco del personale. 
    3. Si deve a questo punto esaminare il terzo  motivo  di  ricorso
con cui l'appellante, in  via  subordinata,  deduce  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 271, comma 2,  del  decreto  legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  ove  interpretata   secondo   l'   accezione
restrittiva ora delineata. 
    Il   Collegio   reputa   che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale sia rilevante e non manifestamente infondata. 
    Sul piano della rilevanza e' sufficiente ribadire che il  diniego
impugnato e' basato proprio sulla ritenuta  tassativita'  dell'elenco
delle associazioni contemplate dalla norma in parola. 
    Quanto alla non manifesta  infondatezza  reputa  la  Sezione  che
proprio  la  previsione  di  un  numerus  clausus   di   associazioni
potenzialmente beneficiarie dei  distacchi  in  esame,  i  cui  oneri
economici sono posti in via integrale a carico degli  enti  locali  a
quibus, faccia affiorare  dubbi  di  legittimita'  costituzionale  in
relazione ai parametri di cui agli articoli 3, 18, 97, 114, 118,  119
Cost. 
    Quanto al parametro di cui all'art. 3 Cost., la previsione di  un
elenco tassativo, che esclude aprioristicamente  la  possibilita'  di
distacco, alle condizioni previste  dalla  norma  in  parola,  presso
altre associazioni, viola il principio di eguaglianza,  pacificamente
applicabile anche alle persone giuridiche e agli enti collettivi,  in
quanto consacra una disparita' ingiustificata di trattamento a carico
delle associazioni diverse (la  quelle  tipizzate,  che  non  possono
beneficiare  dei  distacchi  in  esame,  e  degli  enti  locali   che
aderiscano  a  tali  associazioni,  che  non  possono  giovarsi   del
meccanismo normativamente enucleato. Detta disparita'  e'  accentuata
dal rilievo che  la  previsione  di  un  elenco  rigido  produce  una
cristallizzazione delle associazioni beneficiarie che opera  in  modo
avulso   dalla   verifica   del   dato,   potenzialmente   variabile,
dell'effettiva assunzione di un altrettanto o piu' rilevante grado di
rappresentativita' e meritevolezza anche  da  parte  di  associazioni
diverse (vedi Corte Cost. sentenze nn. 2/1969, 975/1988  e  492/1995,
che hanno sottolineato l'esigenza di una verifica periodica, ad opera
degli appositi organi amministrativi, della rappresentativita'  delle
associazioni       sindacali,       escludendo       l'ammissibilita'
dell'individuazione  aprioristica,  una  volta  per  tutte,  di  tali
associazioni). A questa stregua la norma - che  nel  caso  di  specie
esclude l'associazione ricorrente nonostante questa abbia  dimostrato
il suo rilevante grado  di  rappresentativita'  e  la  finalizzazione
della sua azione al soddisfacimento dei bisogni  istituzionali  degli
enti rappresentati - si espone ad un rimprovero di  irragionevolezza,
accentuato dal rilievo sistematico della diversa opzione  abbracciata
dal citato art 270 TUEL che, in tema di riscossione  dei  contributi,
mostra  invece  di  annettere  rilievo   anche   al   dato   dinamico
dell'emersione di associazioni  di  enti  locali  diverse  da  quelle
elencate dal legislatore. 
    Le considerazioni che precedono mettono in luce anche  il  Pulmis
della liberta' di associazione ex art. 18 della  Carta  Fondamentale,
nella misura in cui l'irragionevole preclusione dell'operativita' del
beneficio di cui all'art. 271, cometa 2,  cit.  in  favore  di  altre
associazioni produce un  detenente  rispetto  all'adesione  dell'ente
locale a tali associazioni e, per l'effetto, incidendo  negativamente
sul valore del pluralismo, comprime l'esplicazione della liberta'  di
scegliere le associazioni a cui aderire. Sotto altro  profilo  l'art.
18 Cost risulta trasgredito nella misura in cui la disciplina fin qui
tratteggiata - produce una discriminazione, non ancorata  a  concreti
parametri  giustificativi,  delle  associazioni  costituite  mediante
l'estrinsecazione della liberta'  cristallizzata  da  detto  precetto
costituzionale. 
    Si deve poi osservare che la differenzazione di regime  giuridico
tra  le  associazioni  in  esame  non   trova   adeguato   fondamento
nell'esigenza di contenere la spesa pubblica,  e  nel  piu'  generale
principio di buon andamento dell'azione amministrativa, visto che, in
una prospettiva costituzionalmente orientata che armonizzi  i  valori
in gioco, dette finalita'  vanno  perseguite  con  la  previsione  di
limiti al personale distaccabile (vedi art. 271, comma 3) e  non  con
la limitazione  irragionevole  delle  associazioni  beneficiarie  del
distacco; e che, sotto  altro  aspetto,  sempre  in  una  prospettiva
costituzionalmente orientata, l'esigenza di contenimento della  spesa
pubblica e di tutela dell'efficienza amministrativa non  puo'  essere
fronteggiate con l'imposizione statale del novero delle  associazioni
presso cui gli enti locali possono distaccare il proprio personale ma
deve transitare attraverso la  valorizzazione  della  facolta'  degli
enti     locali,     espressione     dell'autonomia     organizzativa
costituzionalmente protetta, di scegliere a quali organismi destinare
il proprio personale.  Sotto  questo  profilo  la  norma  statale  si
appalesa incostituzionale per violazione degli artt. 114, 118  e  119
Cost  nella  misura  in  cui'  lede  l'autonomia   costituzionalmente
garantita degli enti locali. 
    Infine, la previsione dell'elencazione tassativa, nella misura in
cui discrimina i soggetti  che  entrano  in  contatto  con  gli  enti
locali, produce anche una violazione del principio  di  imparzialita'
ex art. 97 Cost. 
    4. Per queste ragioni il Collegio reputa che sia rilevante e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 18, 97, 114, 118,  119
Cost., dell'art. 271, comma 2,  del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, nella parte in cui detta norma esclude la  possibilita'
per gli enti locali di distaccare il proprio personale  anche  presso
associazioni diverse da quelle tassativamente indicate. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, visti gli artt.
134 della Costituzione e 1  della  legge  costituzionale  9  febbraio
1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara  rilevante
e non manifestamente infondata, in relazione ai parametri di cui agli
artt. 3, 18, 97, 114, 118, 119 Cost., la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 271, comma 2,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, nella parte in cui esclude la  possibilita'  per
gli enti locali di  distaccare  il  proprio  personale  anche  presso
associazioni diverse da quelle tassativamente indicate. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.  Ordina  che  a  cura
della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle  parti  e
sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  29
maggio 2012. 
 
                       Il Presidente: Trovato 
 
 
                                              L'estensore: Caringella