N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 gennaio 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 gennaio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Previsione della sospensione delle seguenti disposizioni della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo), gia' oggetto di impugnativa statale con ricorso n. 61/2012: a) rifinanziamento del contributo, di cui alla legge regionale n. 72/2000, ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicotici che applicano il metodo Doman; b) previsione della competenza della Giunta regionale per la definizione delle linee di indirizzo delle aziende del SSR volte all'implementazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance del personale sanitario regionale; c) previsione dell'importo massimo della quota di compartecipazione a carico degli assistiti per le prestazioni di assistenza specialistica; d) previsione della possibilita' di trasferimento di alcune attivita' sanitarie in strutture non accreditate - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con le funzioni del commissario ad acta statale - Denunciata violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili dell'irragionevolezza e della violazione del principio di certezza del diritto - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 51, art. 1. - Costituzione, artt. 3, 81, 97, 117, comma terzo, e 120, comma secondo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. p), lett. p)-bis; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 17, comma 6; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-bis, commi 1 e 3, 8-ter e 8-quater.(GU n.7 del 13-2-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della Legge della Regione Abruzzo n. 51 del 29 ottobre 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 58 del 7 novembre 2012, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.12.2012. Fatto In data 7 novembre 2012, sul n. 58 del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, e' stata pubblicata la Legge Regionale n. 51 del 29 ottobre 2012, recante "sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98". Le prescrizioni contenute nella detta Legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1. L'art.1 della legge impugnata prevede testualmente: "1. Il comma 1 dell'art. 1 (Rifinanziamento di leggi regionali) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2012), limitatamente al rifinanziamento della L.R. 28 aprile 2000, n. 72 (Rifinanziamento della L.R. 21 giugno 1996, n. 39: Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo "Doman"), e' sospeso sino alla conclusione del piano di rientro. 2. Il comma 2 dell'art. 42 (Modifiche alla legge regionale n. 6/2011) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. l, e' sospeso sino alla conclusione del piano di rientro. 3. L'art. 44 (Costo massimo delle prestazioni) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, e' sospeso sino alla conclusione del piano di rientro. 4. L'art. 46 (Disposizioni in materia sanitaria) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, e' sospeso sino alla conclusione del piano di rientro". Orbene, cosi' disponendo - nel sospendere, cioe', l'applicazione di talune disposizioni della Legge Finanziaria regionale per il 2012 -, il Legislatore regionale ha in realta' inciso sulle competenze statali in materia. Esso e' infatti andato a disciplinare una materia che, sospettata di incostituzionalita', era stata gia' oggetto di impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi codesta Ecc.ma Corte (ricorso n. 61/12, per il quale risulta imminente la fissazione per la trattazione in pubblica udienza), in tal modo nuovamente violando il riparto di competenze posto dalla Carta costituzionale. La Legge deve pertanto a sua volta essere impugnata affinche' sia dichiarata incostituzionale sulla scorta delle osservazioni che seguono. 2. Al fine di comprendere la portata lesiva della presente Legge occorre preliminarmente illustrare il contesto normativo nel quale essa si inserisce. La Regione Abruzzo, atteso lo squilibrio economico-finanziario nel quale da anni versa in conseguenza del noto disavanzo nel settore sanitario - tale da non garantire al cittadino nemmeno il riconoscimento dei livelli essenziali di assistenza - ha sottoscritto fin dal 2007 un Piano di rientro secondo la previsione dell'art.1, comma 180 della L. n. 311/2004 (Finanziaria 2005), individuando nel triennio "gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico". Come noto, secondo la previsione della norma da ultimo citata, "la sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma". La Regione, tuttavia, non e' riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati. Conseguentemente, in conformita' a quanto previsto dall'art.4 del D.L. n. 159/2007, e' stato nominato un commissario ad acta. Con delibera n. 44 del 3.8.2010 (successivamente aggiornata) il Commissario ha approvato il Programma operativo 2010, che sviluppa e completa il piano triennale di rientro 2007-2009. 3. In questo quadro va collocata la legge n. 1/2012 (Finanziaria regionale per il 2012). Con tale legge, per quanto qui interessa, la Regione regolamentava la materia sanitaria prevedendo: i. (art. 1) il rifinanziamento di alcune Leggi regionali, autorizzando - tra l'altro - quello della Legge regionale n. 72/2000 (concessione di un contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo DOMAN); ii. (art. 42) la competenza della Giunta regionale per la definizione delle linee di indirizzo per le aziende del servizio sanitario regionale volte all'implementazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance del personale sanitario regionale; iii. (art. 44) l'importo massimo della quota di compartecipazione a carico degli assistiti per le prestazioni di assistenza specialistica; iv. (art. 46) la possibilita' del trasferimento di alcune attivita' sanitarie in strutture non accreditate. Tali disposizioni venivano impugnate (insieme ad altre), con il ricorso sopra richiamato, dinanzi codesta Corte Ecc.ma, ravvisandosene sotto piu' profili l'incostituzionalita'. 4. Con la legge oggi all'esame, in pendenza della definizione della detta questione di costituzionalita', il Legislatore regionale e' nuovamente intervenuto sulle norme ora richiamate, e ha disposto la temporanea sospensione della loro efficacia, "sino alla conclusione del piano di rientro". Ma, in tal modo, il Legislatore ha sostanzialmente riaffermato la validita' e vigenza delle stesse, differendone unicamente gli effetti, e cosi' incorrendo nei medesimi vizi di incostituzionalita' che si erano ravvisati e che avevano indotto alla loro impugnazione. Si rende pertanto inevitabile la proposizione del presente ricorso, in quanto l'art.1 della Legge regionale n. 51/2012, nel reiterare (sia pure spostando nel tempo la loro efficacia) gli artt. 1, 42, 44 e 46, incide anch'esso nelle competenze statali, e deve pertanto essere dichiarato incostituzionale sulla base delle stesse censure a suo tempo sviluppate. Nel dettaglio, le censure di incostituzionalita' possono cosi' essere individuate. 5. L'art. 1 comma 1 della L. Regione Abruzzo n. 1/2012, la cui efficacia e' solo temporaneamente sospesa dall'art. 1 della disposizione che oggi si impugna, prevede, come visto, il rifinanziamento di alcune Leggi regionali, autorizzando - tra l'altro - quello della Legge regionale n. 72/2000 (concessione di un contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo DOMAN). La disposizione, nel garantire ai residenti della Regione livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale, comporta l'assunzione di oneri per prestazioni sanitarie aggiuntive, ed e' pertanto incompatibile con gli obiettivi di risanamento imposti dal Piano di Rientro sottoscritto dalla Regione. Essa pertanto si manifesta incostituzionale sotto due profili. 5.1. La norma interferisce in primo luogo con le funzioni commissariali, in violazione dell'art.120, secondo comma, Cost. Sul punto, codesta Ecc.ma Corte, nella sentenza n. 78 del 2011, richiamando i principi gia' espressi nella sentenza n. 2 del 2010, ha precisato che anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione e' idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione. In particolare, e' stato rilevato che «l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il carattere vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007») dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad un'attivita' che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica. E, dunque, proprio tale dato -in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo e', nella specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual e' quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali». 5.2. Sotto altro profilo, poi, la disposizione censurata, oltre a sostituirsi illegittimamente al Commissario ad acta, interviene in materia sanitaria senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo. Da cio' consegue la lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 (secondo i quali in costanza di Piano di rientro e' preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano), e, pertanto, la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Anche sul punto soccorre la giurisprudenza di codesto Consesso. E, invero, le sentenze n. 100 e n. 141 del 2010 hanno chiarito che le norme statali (quale l'art.1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006) che hanno «reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», possono essere qualificate come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. In particolare, con la sentenza n. 141 del 2010 e' stata dichiarata incostituzionale la L.R. Lazio n. 9 del 2009, che istituiva nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale un nuovo tipo di distretti socio-sanitari, definiti «montani», in quanto «l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa». 6. L'art. 42 comma 2 della L. Regione Abruzzo n. 1/2012, la cui efficacia e' solo temporaneamente sospesa dall'art. l della disposizione che oggi si impugna, demanda come visto alla competenza della Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo per le aziende del servizio sanitario regionale volte all'implementazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance del personale sanitario regionale. In tal modo, pero', il Legislatore della Finanziaria regionale (e, conseguentemente, della L. n. 51/12) e' incorso anche qui nella patente violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione. 6.1. La disposizione, nel regolamentare la valutazione del personale delle aziende del Servizio sanitario attraverso un contemperamento del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni con la metodologia della negoziazione per budget gia' implementata presso le AA.SS.LL. regionali, si pone innanzitutto in contrasto con il primo punto del mandato commissariale del 12 dicembre 2009 che affida al Commissario ad acta la razionalizzazione e il contenimento del personale sanitario. Ne consegue, anche in questo caso, la lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria sopra richiamati (art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009), secondo i quali in costanza di Piano di rientro e' preclusa alla Regione l'adozione di provvedimenti di ostacolo alla piena attuazione del Piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la Regione stessa. La disposizione regionale, pertanto, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. 6.2. Essa poi, non diversamente da quanto ritenuto nel n. 5. che precede, intervenendo in materia di organizzazione sanitaria in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario, interferisce con l'attuazione del Piano, affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009, menomandone le attribuzioni, in violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione. 7. L'art. 44 della L. Regione Abruzzo n. 1/2012, la cui efficacia e' solo temporaneamente sospesa dall'art. l della disposizione che oggi si impugna, Legge della Regione Abruzzo n. 51 del 29 ottobre 2012, introduce come visto un tetto massimo alla quota di compartecipazione dovuta dagli assistiti per le prestazioni di assistenza specialistica. 7.1. Esso contrasta pero' con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 1, comma 796, lettera p) e p-bis) della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e art. 17, comma 6 del d.l. n. 98 del 2011, convertito in 1. n. 111 del 2011), disposizioni che non prevedono la fissazione di alcuna soglia massima di compartecipazione e dispongono che le Regioni possono applicare ticket differenti rispetto a quelli stabiliti dalla norma statale, purche' dichiarati finanziariamente equivalenti dal competente Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Pertanto, la difformita' con la previsione della norma statale senza il previo conseguimento della certificazione di equivalenza finanziaria, disattende le regole poste dalla menzionata disciplina statale e viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. 7.2. La norma si pone poi in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione in quanto determina un minore livello di entrate rispetto a quelle ritenute congrue per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, senza prevedere la corrispondente copertura delle spese necessarie per compensare le minori entrate. 7.3. Ancora, nel fissare un limite massimo alla quota di partecipazione dovuta dall'assistito per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, la disposizione - analogamente a quanto visto con riferimento all'art. 1 della Legge Finanziaria di cui si e' discorso al n. 5 che precede - finisce con il garantire ai cittadini abruzzesi un livello di assistenza «ulteriore» ed e' pertanto, incompatibile con gli obiettivi di risanamento imposti dal Piano di Rientro; essa interferisce con l'attuazione del Piano stesso, e sostanza pertanto un'ulteriore violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione. 8. Da ultimo, come visto, l'art. 46 della L. R. n. 1/2012 - la cui validita' ed efficacia, se pur differita, e' confermata dall'art.1 della L. R. n. 51/2012 che oggi si impugna - prevede la possibilita' del trasferimento di alcune attivita' sanitarie in strutture non accreditate, violando anch'esso il disposto dell'art. 120, secondo comma, e dell'art.117, terzo comma, della Costituzione. 8.1. L'art. 46 della l.r. n. 1 del 2012 prevede che, fermo restando il budget assegnato, la struttura privata accreditata erogante prestazioni di riabilitazione ex art. 26 legge 833/1978 possa trasferire, nell'ambito della stessa A.S.L., parte di tali prestazioni in sedi presenti all'interno della stessa A.S.L., gia' autorizzate ma non accreditate. La disposizione eccede dalle competenze regionali e viola i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'art.117, terzo comma, Costituzione. Essa contrasta, in particolare, con l'art. 8-bis, comma 1 e comma 3, del d.lgs. 502/1992, secondo il quale «la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonche' alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attivita' sociosanitarie». Orbene, consentire lo svolgimento di attivita' sanitarie presso strutture autorizzate, ma non accreditate, non garantisce che la struttura sia in possesso anche dei requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento e che, quindi, sia in grado di poter erogare prestazioni per conto del S.S.N. La disposizione in esame si pone, dunque, in contrasto con la stessa ratio dell'accreditamento, desumibile dagli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater, d.lgs. n. 502/92, che e' posta a tutela del cittadino e della Regione, che eroga prestazioni con oneri imputabili al S.S.N. solo su strutture particolarmente qualificate che hanno ottenuto il riconoscimento di qualita' con l'atto di accreditamento. 8.2. La disposizione regionale in esame, inoltre, riguardando la materia delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie, interferisce con l'attuazione del Piano di rientro e con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009, che prevedono l'adozione di un piano della rete territoriale e della rete residenziale e semi residenziale dopo aver provveduto a determinare il fabbisogno della regione, ponendosi sotto tale profilo, in contrasto con l'art. 120, secondo comma, della Costituzione. Soccorrono, al riguardo, i principi espressi dall'Ecc.ma Corte nelle sentenze n. 2 del 2010 e n. 78 del 2011, ampiamente richiamati in precedenza. 8.3. Da ultimo, la disposizione in argomento, interferisce, senza rispettarne i vincoli, con l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009. Ne consegue, ancora una volta, la lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria piu' volte in precedenza richiamati, e la conseguente violazione delll'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in presenza di un evidente contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. 9. La Legge regionale n. 51/2012 oggi impugnata appare dunque incostituzionale per le medesime ragioni per le quali si ritennero a suo tempo in contrasto con la Carta fondamentale le norme della L. R. n. 1/2012 oggi richiamate. Ma, sotto profili propri, la Legge n. 51/2012 appare ulteriormente in contrasto con la Costituzione. 9.1. Con le previsioni che oggi si censurano, come visto, si e' ritenuto di poter differire, "sospendendola", la efficacia di disposizioni contenute in altra legge al momento in cui il Piano di rientro avra' esaurito i propri effetti. Ma, cosi' operando, per un verso si e' inteso ribadire la validita' di norme la cui conformita' a Costituzione e' attualmente sub iudice: e non solo sotto i profili di possibile contrasto con il Piano di rientro (profili che potrebbero ritenersi apparentemente superati dalla previsione di un differimento dell'efficacia), ma anche sotto diversi aspetti (quali la violazione dei limiti di bilancio), che in ogni caso non sarebbero superati anche in caso di pieno perfezionamento del Piano. 9.2. E, inoltre, sotto diverso profilo, e' la stessa "sospensione" dell'efficacia delle disposizioni di cui si e' fin qui discorso che suscita perplessita' anche in chiave di costituzionalita'. I gia' piu' volte richiamati commi 80 e 95 dell'art.2 della L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010) impongono infatti al Legislatore regionale l'obbligo di "rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro". Tale puo' potenzialmente qualificarsi la presente disposizione, poiche' potrebbe di fatto ostacolare o contrastare gli interventi che dovessero essere adottati dal Commissario ad acta. Di qui un evidente ulteriore profilo di contrasto con l'art.117, comma 3 della Costituzione, per violazione dei principi affermati dalla Legislazione statale in materia di finanza pubblica. 9.3. D'altro canto la sospensione opera per un periodo di tempo indefinito (con riflessi sullo stesso principio di certezza del diritto), e appare pertanto suscettibile di incidere sui fondamentali canoni di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa (artt.3 e 97 Cost). Come si e' appena accennato, rientra nella piena competenza del Commissario adottare misure (sostitutive) volte al raggiungimento dei fini perseguiti con il Piano di rientro: misure potenzialmente destinate ad operare anche in un lasso di tempo molto ampio, e suscettibili di modificare in maniera significativa la legislazione regionale, incidendo sull'organizzazione stessa della Regione. In questo contesto, non solo l'intervento del Legislatore regionale che qui si critica appare suscettibile di creare incertezza e confusione sulle disposizioni effettivamente vigenti, ma, finisce col regolamentare la materia al momento attuale, senza tener conto (non potendo tener conto) della situazione normativa e organizzativa che si sara' consolidata nel momento in cui, finalmente realizzato il Piano di rientro, la situazione potra' anche essere profondamente innovata dagli interventi posti in essere dal Commissario ad acta. Sicche', il provvedere oggi per un momento futuro, nel quale il quadro sociale, economico, normativo, potrebbe essere anche profondamente diverso da quello attuale, appare quanto meno illogico (oltre che scarsamente produttivo), poco piu' di una ingiustificata e superflua "petizione di principio", ribadendo che dovranno trovare applicazione vecchie norme che ben potrebbero essere incompatibili con l'assetto nelle more determinatosi, senza procedere ad una doverosa rivalutazione all'attualita' della coerenza con gli interessi pubblici da regolamentare. Giova da ultimo rammentare che codesta Ecc.ma Corte, in un caso che presenta aspetti di significativa simiglianza rispetto a quello oggi portato al Suo esame, ha ritenuto che la norma di sospensione dell'efficacia di determinate disposizioni non e' di per se' satisfattiva degli interessi perseguiti dal Presidente del Consiglio con la sua impugnazione. "Lo ius superveniens, nonostante abbia sospeso l'efficacia dell'intera legge regionale n. 24 del 2011, assume rilievo solo con riguardo alla censura riferita all'art. 117, terzo comma, Cost., in base alla quale le misure previste dalla normativa impugnata non sarebbero contemplate nel piano di rientro dal disavanzo sanitario. La modifica introdotta, infatti, sospende l'efficacia della legge censurata «in attesa dell'attuazione del piano di rientro». In tal modo, pero', la legge rimette interamente all'amministrazione regionale il potere di decidere se il piano di rientro sia stato attuato - il che, peraltro, non implica necessariamente l'effettivo rientro dal disavanzo sanitario della Regione - e di restituire, conseguentemente, efficacia alla legge impugnata che, medio tempore, e' rimasta valida, sia pure senza produrre effetti. Ne discende che lo ius superveniens non consente di dichiarare cessata la materia del contendere, perche' la modifica introdotta dall'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 6 del 2012 - che non ha abrogato, ma solo sospeso l'efficacia della legge censurata - non ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate dal ricorrente" (Corte Cost., sent. n. 131 del 30 maggio 2012). 10. Alla luce di tutto quanto precede e' dunque evidente che la Legge della Regione Abruzzo n. 51 del 29 ottobre 2012 e' invasiva della competenza statale in quanto in contrasto con l'art.117, comma 3, l'art.120, l'art.81, l'art.3 e l'art.97 della Costituzione, e dovra' conseguentemente essere annullata.
P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente annullare, per i motivi tutti ut sopra specificati, la Legge della Regione Abruzzo n. 51 del 29 ottobre 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 58 del 7 novembre 2012, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.12.2012. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 21.12.2012; 2. copia della Legge regionale impugnata; 3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. Con ogni salvezza. Roma, addi' 28 dicembre 2012 L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli