N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 gennaio 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'11 gennaio  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Previsione della  sospensione  delle  seguenti  disposizioni  della
  legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per
  la redazione del bilancio  annuale  2012  e  pluriennale  2012-2014
  della Regione Abruzzo), gia' oggetto  di  impugnativa  statale  con
  ricorso n. 61/2012: a) rifinanziamento del contributo, di cui  alla
  legge regionale n. 72/2000, ai  cittadini  abruzzesi  portatori  di
  handicap psicotici che applicano il  metodo  Doman;  b)  previsione
  della competenza della Giunta regionale per  la  definizione  delle
  linee di indirizzo delle aziende del SSR volte  all'implementazione
  del sistema di misurazione e di valutazione della  performance  del
  personale sanitario regionale; c) previsione  dell'importo  massimo
  della quota di compartecipazione a carico degli  assistiti  per  le
  prestazioni  di  assistenza  specialistica;  d)  previsione   della
  possibilita' di trasferimento  di  alcune  attivita'  sanitarie  in
  strutture non  accreditate  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  interferenza con le funzioni del  commissario  ad  acta  statale  -
  Denunciata  violazione  dei  principi  fondamentali   posti   dalla
  legislazione statale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
  pubblica - Violazione del principio di uguaglianza sotto i  profili
  dell'irragionevolezza e della violazione del principio di  certezza
  del diritto  -  Lesione  del  principio  di  buon  andamento  della
  pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 51, art. 1. 
- Costituzione, artt. 3, 81, 97,  117,  comma  terzo,  e  120,  comma
  secondo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2,  commi  80  e  95;
  legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. p),  lett.
  p)-bis;  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art.  17,  comma
  6; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-bis, commi
  1 e 3, 8-ter e 8-quater. 
(GU n.7 del 13-2-2013 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  contro  la
Regione  Abruzzo,  in  persona  del  suo  Presidente  p.t.,  per   la
declaratoria della illegittimita' costituzionale  della  Legge  della
Regione Abruzzo n. 51 del 29 ottobre 2012, pubblicata nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo n. 58 del 7 novembre  2012,  come  da
delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.12.2012. 
 
                                Fatto 
 
    In data 7 novembre 2012, sul n. 58 del Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo, e' stata pubblicata la Legge Regionale n. 51 del  29
ottobre 2012, recante "sospensione disposizioni  di  cui  alla  legge
regionale n.  1  del  10.01.2012  (Disposizioni  finanziarie  per  la
redazione del bilancio annuale 2012  e  pluriennale  2012-2014  della
Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012)  in  applicazione
dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98". 
    Le prescrizioni contenute  nella  detta  Legge,  come  meglio  si
andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze  regionali
e sono violative  di  previsioni  costituzionali  e  illegittimamente
invasive  delle  competenze  dello  Stato;  devono  pertanto   essere
impugnate con  il  presente  atto  affinche'  ne  sia  dichiarata  la
illegittimita' costituzionale, con  conseguente  annullamento,  sulla
base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1. L'art.1 della legge impugnata prevede testualmente: 
        "1. Il  comma 1   dell'art. 1   (Rifinanziamento   di   leggi
regionali) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e  pluriennale
2012-2014 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale  2012),
limitatamente al rifinanziamento della L.R. 28  aprile  2000,  n.  72
(Rifinanziamento della L.R. 21 giugno  1996,  n.  39:  Contributo  ai
cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici  che  applicano
il metodo "Doman"), e' sospeso sino alla  conclusione  del  piano  di
rientro. 
        2. Il comma 2 dell'art. 42 (Modifiche alla legge regionale n.
6/2011) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. l, e' sospeso  sino
alla conclusione del piano di rientro. 
        3. L'art. 44 (Costo massimo delle  prestazioni)  della  legge
regionale 10 gennaio 2012, n. 1, e' sospeso sino alla conclusione del
piano di rientro. 
        4. L'art. 46 (Disposizioni in materia sanitaria) della  legge
regionale 10 gennaio 2012, n. 1, e' sospeso sino alla conclusione del
piano di rientro". 
    Orbene, cosi' disponendo - nel sospendere, cioe',  l'applicazione
di talune disposizioni della Legge Finanziaria regionale per il  2012
-, il Legislatore regionale ha in  realta'  inciso  sulle  competenze
statali in materia. Esso e' infatti andato a disciplinare una materia
che, sospettata di incostituzionalita', era  stata  gia'  oggetto  di
impugnazione da parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dinanzi codesta Ecc.ma Corte (ricorso n. 61/12, per il quale  risulta
imminente la fissazione per la trattazione in pubblica  udienza),  in
tal modo nuovamente violando il riparto  di  competenze  posto  dalla
Carta costituzionale. 
    La Legge deve pertanto a sua volta essere impugnata affinche' sia
dichiarata  incostituzionale  sulla  scorta  delle  osservazioni  che
seguono. 
    2. Al fine di comprendere la portata lesiva della presente  Legge
occorre preliminarmente illustrare il contesto  normativo  nel  quale
essa si inserisce. 
    La Regione Abruzzo, atteso  lo  squilibrio  economico-finanziario
nel quale da anni versa in conseguenza del noto disavanzo nel settore
sanitario  -  tale  da  non  garantire  al   cittadino   nemmeno   il
riconoscimento dei livelli essenziali di assistenza - ha sottoscritto
fin dal 2007 un Piano di rientro secondo  la  previsione  dell'art.1,
comma 180 della L. n. 311/2004 (Finanziaria 2005),  individuando  nel
triennio   "gli   interventi   necessari   per    il    perseguimento
dell'equilibrio economico". Come noto, secondo  la  previsione  della
norma da ultimo citata, "la sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria  per  la  riattribuzione  alla  regione  interessata   del
maggiore  finanziamento  anche  in  maniera  parziale   e   graduale,
subordinatamente  alla  verifica  della  effettiva   attuazione   del
programma". 
    La Regione, tuttavia, non e' riuscita a raggiungere gli obiettivi
prefissati. 
    Conseguentemente, in conformita' a quanto previsto dall'art.4 del
D.L. n. 159/2007, e' stato nominato un commissario ad acta. 
    Con delibera n. 44 del 3.8.2010 (successivamente  aggiornata)  il
Commissario ha approvato il Programma operativo 2010, che sviluppa  e
completa il piano triennale di rientro 2007-2009. 
    3. In questo quadro va collocata la legge n. 1/2012  (Finanziaria
regionale per il 2012). 
    Con  tale  legge,  per   quanto   qui   interessa,   la   Regione
regolamentava la materia sanitaria prevedendo: 
        i. (art. 1) il rifinanziamento  di  alcune  Leggi  regionali,
autorizzando - tra l'altro - quello della Legge regionale n.  72/2000
(concessione di un contributo ai  cittadini  abruzzesi  portatori  di
handicap psicofisici che applicano il metodo DOMAN); 
        ii. (art. 42) la competenza della  Giunta  regionale  per  la
definizione delle linee di indirizzo  per  le  aziende  del  servizio
sanitario  regionale  volte  all'implementazione   del   sistema   di
misurazione  e  di  valutazione  della  performance   del   personale
sanitario regionale; 
        iii.   (art.   44)   l'importo   massimo   della   quota   di
compartecipazione a carico degli  assistiti  per  le  prestazioni  di
assistenza specialistica; 
        iv. (art. 46) la possibilita'  del  trasferimento  di  alcune
attivita' sanitarie in strutture non accreditate. 
    Tali disposizioni venivano impugnate (insieme ad altre),  con  il
ricorso   sopra   richiamato,   dinanzi   codesta    Corte    Ecc.ma,
ravvisandosene sotto piu' profili l'incostituzionalita'. 
    4. Con la legge oggi all'esame,  in  pendenza  della  definizione
della detta questione di costituzionalita', il Legislatore  regionale
e' nuovamente intervenuto sulle norme ora richiamate, e  ha  disposto
la  temporanea  sospensione  della   loro   efficacia,   "sino   alla
conclusione del piano di rientro". 
    Ma, in tal modo, il Legislatore ha sostanzialmente riaffermato la
validita'  e  vigenza  delle  stesse,  differendone  unicamente   gli
effetti, e cosi' incorrendo nei medesimi vizi di  incostituzionalita'
che si erano ravvisati e che avevano indotto alla loro impugnazione. 
    Si  rende  pertanto  inevitabile  la  proposizione  del  presente
ricorso, in quanto l'art.1 della  Legge  regionale  n.  51/2012,  nel
reiterare (sia pure spostando nel tempo la loro efficacia) gli  artt.
1, 42, 44 e 46, incide anch'esso nelle  competenze  statali,  e  deve
pertanto essere dichiarato incostituzionale sulla base  delle  stesse
censure a suo tempo sviluppate. 
    Nel dettaglio, le censure di  incostituzionalita'  possono  cosi'
essere individuate. 
    5. L'art. 1 comma 1 della L. Regione Abruzzo n.  1/2012,  la  cui
efficacia  e'  solo  temporaneamente  sospesa   dall'art.   1   della
disposizione  che  oggi  si  impugna,   prevede,   come   visto,   il
rifinanziamento di alcune Leggi regionali, autorizzando - tra l'altro
-  quello  della  Legge  regionale  n.  72/2000  (concessione  di  un
contributo ai cittadini abruzzesi portatori di  handicap  psicofisici
che applicano il metodo DOMAN). 
    La disposizione, nel garantire ai residenti della Regione livelli
di  assistenza  ulteriori  rispetto  a  quelli  stabiliti  a  livello
nazionale, comporta l'assunzione di oneri per  prestazioni  sanitarie
aggiuntive,  ed  e'  pertanto  incompatibile  con  gli  obiettivi  di
risanamento imposti dal Piano di Rientro sottoscritto dalla Regione. 
    Essa pertanto si manifesta incostituzionale sotto due profili. 
    5.1. La  norma  interferisce  in  primo  luogo  con  le  funzioni
commissariali, in violazione dell'art.120, secondo comma, Cost. 
    Sul punto, codesta Ecc.ma Corte, nella sentenza n. 78  del  2011,
richiamando i principi gia' espressi nella sentenza n. 2 del 2010, ha
precisato che anche qualora non sia ravvisabile un diretto  contrasto
con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una  situazione  di
interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione e'  idonea
ad integrare  la  violazione  dell'art.  120,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
    In particolare, e' stato rilevato che «l'operato del  commissario
ad  acta,  incaricato  dell'attuazione  del  piano  di  rientro   dal
disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la  Regione
interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia  degli
organi regionali, essendosi questi ultimi  sottratti  -  malgrado  il
carattere vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007»)
dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad  un'attivita'
che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica. 
    E, dunque, proprio tale dato -in uno  con  la  constatazione  che
l'esercizio del potere sostitutivo e', nella  specie,  imposto  dalla
necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual  e'  quello
alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le  funzioni
amministrative del commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei
suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere  poste
al riparo da ogni interferenza degli organi regionali». 
    5.2. Sotto altro profilo, poi, la disposizione censurata, oltre a
sostituirsi illegittimamente al Commissario ad  acta,  interviene  in
materia sanitaria senza rispettare  i  vincoli  posti  dal  Piano  di
rientro dal disavanzo. 
    Da cio' consegue la lesione dei principi fondamentali diretti  al
contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2,  commi
80 e 95, della legge n. 191 del 2009 (secondo i quali in costanza  di
Piano di  rientro  e'  preclusa  alla  regione  l'adozione  di  nuovi
provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano),
e,  pertanto,  la  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,   della
Costituzione, in quanto in  contrasto  con  i  principi  fondamentali
della legislazione statale in materia di coordinamento della  finanza
pubblica. 
    Anche sul punto soccorre la giurisprudenza di codesto Consesso. 
    E, invero, le sentenze n. 100 e n. 141 del  2010  hanno  chiarito
che le norme statali (quale l'art.1, comma 796, lett. b), della legge
n. 296 del 2006) che hanno «reso vincolanti, per le  Regioni  che  li
abbiano  sottoscritti,  gli  interventi  individuati  negli  atti  di
programmazione  necessari  per   il   perseguimento   dell'equilibrio
economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180,  della
legge 30 dicembre 2004, n.  311»,  possono  essere  qualificate  come
espressione di un  principio  fondamentale  diretto  al  contenimento
della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato
principio di coordinamento della finanza pubblica. 
    In particolare,  con  la  sentenza  n.  141  del  2010  e'  stata
dichiarata  incostituzionale  la  L.R.  Lazio  n.  9  del  2009,  che
istituiva nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale un nuovo  tipo
di  distretti   socio-sanitari,   definiti   «montani»,   in   quanto
«l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore  della
tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione  del
servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce  degli  obiettivi
della finanza pubblica e del contenimento della spesa». 
    6. L'art. 42 comma 2 della L. Regione Abruzzo n. 1/2012,  la  cui
efficacia  e'  solo  temporaneamente  sospesa   dall'art.   l   della
disposizione che oggi si impugna, demanda come visto alla  competenza
della Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo per le
aziende del servizio sanitario  regionale  volte  all'implementazione
del sistema di misurazione e di  valutazione  della  performance  del
personale sanitario regionale. 
    In tal modo, pero', il Legislatore  della  Finanziaria  regionale
(e, conseguentemente, della L. n. 51/12) e' incorso anche  qui  nella
patente violazione dell'art.  117,  terzo  comma,  e  dell'art.  120,
secondo comma, della Costituzione. 
    6.1.  La  disposizione,  nel  regolamentare  la  valutazione  del
personale  delle  aziende  del  Servizio  sanitario   attraverso   un
contemperamento del nuovo sistema di  valutazione  delle  prestazioni
con la metodologia della negoziazione per  budget  gia'  implementata
presso le AA.SS.LL. regionali, si pone innanzitutto in contrasto  con
il primo punto del mandato commissariale del  12  dicembre  2009  che
affida al Commissario ad acta la razionalizzazione e il  contenimento
del personale sanitario. 
    Ne consegue, anche  in  questo  caso,  la  lesione  dei  principi
fondamentali diretti al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria
sopra richiamati (art. 2, commi 80 e  95,  della  legge  n.  191  del
2009), secondo i quali in costanza di Piano di  rientro  e'  preclusa
alla Regione l'adozione  di  provvedimenti  di  ostacolo  alla  piena
attuazione del  Piano,  essendo  le  previsioni  dell'Accordo  e  del
relativo Piano vincolanti per la Regione stessa. 
    La disposizione regionale,  pertanto,  viola  l'art.  117,  terzo
comma,  della  Costituzione,  in  quanto  contrasta  con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    6.2. Essa poi, non diversamente da quanto ritenuto nel n. 5.  che
precede, intervenendo  in  materia  di  organizzazione  sanitaria  in
costanza di Piano di rientro dal  disavanzo  sanitario,  interferisce
con l'attuazione del Piano, affidata al Commissario ad  acta  con  il
mandato  commissariale  del  12   dicembre   2009,   menomandone   le
attribuzioni, in  violazione  dell'art.  120,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
    7. L'art. 44 della L. Regione Abruzzo n. 1/2012, la cui efficacia
e' solo temporaneamente sospesa dall'art. l  della  disposizione  che
oggi si impugna, Legge della Regione Abruzzo n.  51  del  29  ottobre
2012,  introduce  come  visto  un  tetto  massimo   alla   quota   di
compartecipazione  dovuta  dagli  assistiti  per  le  prestazioni  di
assistenza specialistica. 
    7.1. Esso contrasta pero' con i principi fondamentali in  materia
di coordinamento della finanza pubblica (art. 1, comma  796,  lettera
p) e p-bis) della legge n. 296/2006 (Finanziaria  2007)  e  art.  17,
comma 6 del d.l. n. 98 del 2011, convertito in 1. n. 111  del  2011),
disposizioni che non prevedono la fissazione di alcuna soglia massima
di compartecipazione e dispongono che le  Regioni  possono  applicare
ticket differenti rispetto a quelli stabiliti  dalla  norma  statale,
purche' dichiarati finanziariamente equivalenti dal competente Tavolo
tecnico per la verifica degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
    Pertanto, la difformita' con la previsione  della  norma  statale
senza il previo conseguimento  della  certificazione  di  equivalenza
finanziaria, disattende le regole poste dalla  menzionata  disciplina
statale e viola l'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  per
contrasto con i principi fondamentali della legislazione  statale  in
materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    7.2. La norma si pone poi in contrasto con  l'articolo  81  della
Costituzione  in  quanto  determina  un  minore  livello  di  entrate
rispetto a quelle  ritenute  congrue  per  l'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza, senza prevedere la corrispondente copertura
delle spese necessarie per compensare le minori entrate. 
    7.3.  Ancora,  nel  fissare  un  limite  massimo  alla  quota  di
partecipazione dovuta dall'assistito per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, la disposizione - analogamente a  quanto
visto con riferimento all'art. 1 della Legge Finanziaria di cui si e'
discorso al n. 5 che precede - finisce con il garantire ai  cittadini
abruzzesi un  livello  di  assistenza  «ulteriore»  ed  e'  pertanto,
incompatibile con gli obiettivi di risanamento imposti dal  Piano  di
Rientro; essa interferisce  con  l'attuazione  del  Piano  stesso,  e
sostanza pertanto  un'ulteriore  violazione  dell'art.  120,  secondo
comma, della Costituzione. 
    8. Da ultimo, come visto, l'art. 46 della L. R. n.  1/2012  -  la
cui  validita'  ed  efficacia,  se  pur  differita,   e'   confermata
dall'art.1 della L. R. n. 51/2012 che oggi si impugna  -  prevede  la
possibilita' del  trasferimento  di  alcune  attivita'  sanitarie  in
strutture non accreditate, violando anch'esso il  disposto  dell'art.
120, secondo comma, e dell'art.117, terzo comma, della Costituzione. 
    8.1. L'art. 46 della l.r.  n.  1  del  2012  prevede  che,  fermo
restando  il  budget  assegnato,  la  struttura  privata  accreditata
erogante prestazioni di riabilitazione  ex  art.  26  legge  833/1978
possa trasferire, nell'ambito della  stessa  A.S.L.,  parte  di  tali
prestazioni in sedi presenti all'interno della  stessa  A.S.L.,  gia'
autorizzate ma non accreditate. 
    La disposizione eccede  dalle  competenze  regionali  e  viola  i
principi fondamentali in  materia  di  tutela  della  salute  di  cui
all'art.117, terzo comma, Costituzione. 
    Essa contrasta, in particolare, con l'art. 8-bis, comma 1 e comma
3, del  d.lgs.  502/1992,  secondo  il  quale  «la  realizzazione  di
strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie, l'esercizio
di attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario  nazionale  e
l'esercizio di attivita' sanitarie a carico  del  Servizio  sanitario
nazionale  sono  subordinate,  rispettivamente,  al  rilascio   delle
autorizzazioni  di  cui   all'articolo   8-ter,   dell'accreditamento
istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonche' alla stipulazione
degli  accordi  contrattuali  di  cui  all'articolo  8-quinquies.  La
presente disposizione vale anche per  le  strutture  e  le  attivita'
sociosanitarie». 
    Orbene, consentire lo svolgimento di attivita'  sanitarie  presso
strutture autorizzate, ma non  accreditate,  non  garantisce  che  la
struttura sia in possesso anche dei requisiti ulteriori previsti  per
l'accreditamento e  che,  quindi,  sia  in  grado  di  poter  erogare
prestazioni per conto del S.S.N. 
    La disposizione in esame si pone, dunque,  in  contrasto  con  la
stessa  ratio  dell'accreditamento,  desumibile  dagli  artt.  8-bis,
8-ter, 8-quater,  d.lgs.  n.  502/92,  che  e'  posta  a  tutela  del
cittadino e della Regione, che eroga prestazioni con oneri imputabili
al S.S.N. solo su strutture  particolarmente  qualificate  che  hanno
ottenuto il riconoscimento di qualita' con l'atto di accreditamento. 
    8.2. La disposizione regionale in esame, inoltre, riguardando  la
materia delle autorizzazioni e degli accreditamenti  delle  strutture
sanitarie, interferisce con l'attuazione del Piano di rientro  e  con
il  mandato  commissariale  del  12  dicembre  2009,  che   prevedono
l'adozione  di  un  piano  della  rete  territoriale  e  della   rete
residenziale e semi residenziale dopo aver provveduto  a  determinare
il  fabbisogno  della  regione,  ponendosi  sotto  tale  profilo,  in
contrasto con l'art. 120, secondo comma, della Costituzione. 
    Soccorrono, al riguardo, i principi  espressi  dall'Ecc.ma  Corte
nelle sentenze n. 2 del 2010 e n. 78 del 2011, ampiamente  richiamati
in precedenza. 
    8.3. Da ultimo, la disposizione in argomento, interferisce, senza
rispettarne i vincoli, con l'attuazione  del  Piano  di  rientro  dal
disavanzo sanitario affidata al Commissario ad acta  con  il  mandato
commissariale del 12 dicembre 2009. 
    Ne  consegue,  ancora  una  volta,  la   lesione   dei   principi
fondamentali diretti al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria
piu' volte in precedenza  richiamati,  e  la  conseguente  violazione
delll'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in  presenza  di  un
evidente contrasto con i  principi  fondamentali  della  legislazione
statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    9. La Legge regionale n. 51/2012  oggi  impugnata  appare  dunque
incostituzionale per le medesime ragioni per le quali si ritennero  a
suo tempo in contrasto con la Carta fondamentale le norme della L. R.
n. 1/2012 oggi richiamate. 
    Ma,  sotto  profili  propri,   la   Legge   n.   51/2012   appare
ulteriormente in contrasto con la Costituzione. 
    9.1. Con le previsioni che oggi si censurano, come visto,  si  e'
ritenuto  di  poter  differire,  "sospendendola",  la  efficacia   di
disposizioni contenute in altra legge al momento in cui il  Piano  di
rientro avra' esaurito i propri effetti. 
    Ma, cosi' operando,  per  un  verso  si  e'  inteso  ribadire  la
validita' di norme la cui conformita' a Costituzione  e'  attualmente
sub iudice: e non solo sotto i profili di possibile contrasto con  il
Piano di rientro (profili  che  potrebbero  ritenersi  apparentemente
superati dalla previsione  di  un  differimento  dell'efficacia),  ma
anche sotto diversi  aspetti  (quali  la  violazione  dei  limiti  di
bilancio), che in ogni caso non sarebbero superati anche in  caso  di
pieno perfezionamento del Piano. 
    9.2.  E,  inoltre,  sotto   diverso   profilo,   e'   la   stessa
"sospensione" dell'efficacia delle disposizioni di cui si e' fin  qui
discorso   che   suscita   perplessita'   anche    in    chiave    di
costituzionalita'. 
    I gia' piu' volte richiamati commi 80 e 95 dell'art.2 della L. n.
191/2009  (Finanziaria  2010)  impongono   infatti   al   Legislatore
regionale l'obbligo di "rimuovere i provvedimenti, anche legislativi,
e a  non  adottarne  di  nuovi  che  siano  di  ostacolo  alla  piena
attuazione  del  piano  di   rientro".   Tale   puo'   potenzialmente
qualificarsi la presente  disposizione,  poiche'  potrebbe  di  fatto
ostacolare o contrastare gli interventi che dovessero essere adottati
dal Commissario ad acta. 
    Di qui un evidente ulteriore profilo di contrasto con  l'art.117,
comma 3 della Costituzione, per  violazione  dei  principi  affermati
dalla Legislazione statale in materia di finanza pubblica. 
    9.3. D'altro canto la sospensione opera per un periodo  di  tempo
indefinito (con riflessi  sullo  stesso  principio  di  certezza  del
diritto), e appare pertanto suscettibile di incidere sui fondamentali
canoni  di   ragionevolezza   e   di   buon   andamento   dell'azione
amministrativa (artt.3 e 97 Cost). 
    Come si e' appena accennato, rientra nella piena  competenza  del
Commissario adottare misure (sostitutive) volte al raggiungimento dei
fini perseguiti  con  il  Piano  di  rientro:  misure  potenzialmente
destinate ad operare anche in  un  lasso  di  tempo  molto  ampio,  e
suscettibili di modificare in maniera significativa  la  legislazione
regionale, incidendo sull'organizzazione stessa della Regione. 
    In  questo  contesto,  non  solo  l'intervento  del   Legislatore
regionale che qui si critica appare suscettibile di creare incertezza
e confusione sulle disposizioni effettivamente vigenti,  ma,  finisce
col regolamentare la materia al momento attuale,  senza  tener  conto
(non potendo tener conto) della situazione normativa e  organizzativa
che si sara' consolidata nel momento in cui, finalmente realizzato il
Piano di rientro, la situazione  potra'  anche  essere  profondamente
innovata dagli interventi posti in essere dal  Commissario  ad  acta.
Sicche', il provvedere oggi per  un  momento  futuro,  nel  quale  il
quadro  sociale,  economico,   normativo,   potrebbe   essere   anche
profondamente diverso da quello attuale, appare quanto meno  illogico
(oltre che scarsamente produttivo), poco piu' di una ingiustificata e
superflua "petizione di principio", ribadendo  che  dovranno  trovare
applicazione vecchie norme che ben  potrebbero  essere  incompatibili
con l'assetto  nelle  more  determinatosi,  senza  procedere  ad  una
doverosa  rivalutazione  all'attualita'  della   coerenza   con   gli
interessi pubblici da regolamentare. 
    Giova da ultimo rammentare che codesta Ecc.ma Corte, in  un  caso
che presenta aspetti di significativa simiglianza rispetto  a  quello
oggi portato al Suo esame, ha ritenuto che la  norma  di  sospensione
dell'efficacia  di  determinate  disposizioni  non  e'  di  per   se'
satisfattiva degli interessi perseguiti dal Presidente del  Consiglio
con la sua impugnazione. 
    "Lo  ius  superveniens,  nonostante  abbia  sospeso   l'efficacia
dell'intera legge regionale n. 24 del 2011, assume rilievo  solo  con
riguardo alla censura riferita all'art. 117, terzo comma,  Cost.,  in
base alla quale le misure  previste  dalla  normativa  impugnata  non
sarebbero contemplate nel piano di rientro dal  disavanzo  sanitario.
La modifica introdotta, infatti,  sospende  l'efficacia  della  legge
censurata «in attesa dell'attuazione del piano di  rientro».  In  tal
modo,  pero',  la  legge  rimette   interamente   all'amministrazione
regionale il potere di decidere se il  piano  di  rientro  sia  stato
attuato - il che, peraltro, non implica  necessariamente  l'effettivo
rientro dal disavanzo sanitario della  Regione  -  e  di  restituire,
conseguentemente, efficacia alla legge impugnata che, medio  tempore,
e' rimasta valida, sia pure senza produrre effetti. Ne  discende  che
lo ius superveniens non consente di dichiarare cessata la materia del
contendere, perche' la modifica introdotta dall'art.  1  della  legge
della Regione Calabria n. 6 del 2012 - che non ha abrogato,  ma  solo
sospeso  l'efficacia  della  legge  censurata  -  non  ha   carattere
satisfattivo delle pretese avanzate  dal  ricorrente"  (Corte  Cost.,
sent. n. 131 del 30 maggio 2012). 
    10. Alla luce di tutto quanto precede e' dunque evidente  che  la
Legge della Regione Abruzzo n. 51 del 29  ottobre  2012  e'  invasiva
della competenza statale in quanto in contrasto con l'art.117,  comma
3, l'art.120, l'art.81, l'art.3  e  l'art.97  della  Costituzione,  e
dovra' conseguentemente essere annullata. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittima,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi tutti ut sopra specificati,  la  Legge  della
Regione Abruzzo n. 51 del 29 ottobre 2012, pubblicata nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo n. 58 del 7 novembre  2012,  come  da
delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.12.2012. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1.  estratto  della  delibera  del  Consiglio  dei   Ministri
21.12.2012; 
        2. copia della Legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, addi' 28 dicembre 2012 
 
                L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli