N. 13 ORDINANZA 16 gennaio - 6 febbraio 2013
Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione a mezzo stampa commesso contro alcuni magistrati - Deliberazione di insindacabilita' del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Giudice monocratico della quinta sezione penale del Tribunale ordinario di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti. - Deliberazione del Senato della Repubblica del 3 agosto 2010 (doc. IV-ter, n. 17-A). - Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.(GU n.7 del 13-2-2013 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Franco GALLO;
Giudici :Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO,
Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 3
agosto 2010, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse nel
libro intitolato «Lo sbirro e lo Stato» dall'onorevole Raffaele
Iannuzzi nei confronti del dottor Guido Lo Forte ed altri, promosso
dal Tribunale ordinario di Roma, con ricorso depositato in
cancelleria il 9 agosto 2012 ed iscritto al n. 6 del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di ammissibilita'.
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2013 il Giudice
relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 9 agosto 2012, il Giudice
monocratico della quinta sezione penale del Tribunale ordinario di
Roma, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla
deliberazione del 3 agosto 2010 (Doc. IV-ter, n.17-A) con la quale
l'Assemblea ha dichiarato l'insindacabilita' delle opinioni espresse
da Raffaele Iannuzzi, all'epoca dei fatti senatore della Repubblica,
nei confronti di Guido Lo Forte, Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia e
Ignazio De Francisci;
che oggetto del giudizio de quo sono le affermazioni
(analiticamente trascritte nei singoli capi di imputazione) contenute
nel libro dello Iannuzzi intitolato «Lo sbirro e lo Stato»,
pubblicato nel 2008 (con il quale l'autore ha tra l'altro riproposto
un suo precedente articolo, apparso su «Il Giornale» del 7 novembre
2004 e intitolato «Mafia: 13 anni di scontri tra PM e Carabinieri»),
che hanno determinato l'instaurazione a carico del predetto del
processo per il reato di diffamazione a mezzo stampa, previsto dagli
artt. 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 61,
numero 10, del codice penale, in ragione del fatto che nel contesto
della pubblicazione - in cui si afferma, altresi', che le vicende
giudiziarie alle quali avevano preso parte, per le loro funzioni, i
querelanti erano conseguenza o comunque espressione di una "guerra"
promossa dalla Procura di Palermo contro il ROS dei Carabinieri per
delegittimare importanti esponenti dell'Arma, con finalita' diverse
da quella istituzionale - i suddetti magistrati vengono definiti
«professionisti dell'antimafia», e si assume che la loro attivita'
sarebbe stata improntata a dolosa faziosita' e ad intenti
persecutori, e comunque ispirata da finalita' illecite attuate
mediante comportamenti devianti;
che - riferite le vicende processuali, nel corso delle quali, a
seguito della richiesta di rinvio a giudizio dello Iannuzzi, il
giudice per le indagini preliminari aveva ordinato (su eccezione
della difesa ed opposizione delle parti civili costituite) la
trasmissione di copia degli atti al Senato e sospeso il procedimento
penale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n.
140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione
nonche' in materia dei processi penali nei confronti delle alte
cariche dello Stato); procedimento poi ripreso una volta trascorso il
novantesimo giorno dalla ricezione degli atti da parte del Senato, e
quindi definito con il rinvio a giudizio - il ricorrente deduce che,
nel frattempo, con la citata delibera del 3 agosto 2010, l'Assemblea
del Senato non ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni e
delle immunita' parlamentari (secondo la quale le dichiarazioni in
esame non ricadevano nell'ipotesi dell'art. 68, primo comma, Cost.),
e ne ha affermato cosi' l'insindacabilita';
che - secondo quanto riferito nel ricorso -, a seguito di tale
delibera, la difesa dell'imputato ha invocato una pronuncia di non
doversi procedere, mentre il pubblico ministero ed il difensore delle
parti civili hanno chiesto sollevarsi conflitto di attribuzione ai
sensi dell'art. 134 Cost.;
che, in accoglimento di quest'ultima richiesta, il ricorrente
rileva che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza
costituzionale, se e' indubbio che la garanzia dell'insindacabilita'
si estende anche alle dichiarazioni rese da un appartenente al
Parlamento della Repubblica fuori dall'ambito parlamentare, e' pero'
necessario che sussista un nesso funzionale tra le affermazioni extra
moenia e le funzioni in concreto svolte dal parlamentare che ne e'
stato l'artefice, non essendo sufficiente (per qualificare cio' che
altrimenti realizzerebbe l'esercizio della libera manifestazione del
pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost.) un semplice
collegamento di argomento e/o di contesto politico tra l'attivita'
parlamentare e le dichiarazioni rese, le quali viceversa debbono
essere riproduttive delle opinioni sostenute in sede parlamentare, al
fine di renderle note ai cittadini;
che pertanto, ad avviso del giudice a quo, la garanzia
costituzionale della insindacabilita' non opera sulla base di un mero
collegamento con lo status di parlamentare in se' considerato
(diversamente trasformandosi l'istituto previsto dall'art. 68 Cost.
in un ingiustificato privilegio personale incompatibile con il
principio di eguaglianza e con il diritto di accesso alla giustizia
da parte dei cittadini lesi dalle dichiarazioni), ma necessita che le
dichiarazioni siano effettivamente e sostanzialmente corrispondenti
ai contenuti di attivita' tipicamente parlamentari e costituiscano
divulgazione o comunicazione all'esterno di atti gia' compiuti
nell'ambito della stretta funzione parlamentare;
che, cio' premesso, il ricorrente osserva sia che il disegno di
legge avente ad oggetto la «Istituzione di una commissione di
inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia»
(A.S. 2292 delle XIV legislatura) - indicato dal medesimo Iannuzzi,
nel corso della sua audizione da parte della Giunta per le
autorizzazioni, quale attivita' parlamentare alla quale le opinioni
espresse nel libro sarebbero funzionalmente collegate - riguarda il
tema di carattere generale della gestione dei pentiti e delle
conseguenze delle dichiarazioni da loro rese; sia che neppure nella
relazione che accompagna il disegno di legge vi e' qualsivoglia
riferimento alle specifiche vicende giudiziarie, cui viceversa si
riferiscono le accuse contenute nel libro;
che dunque, secondo il ricorrente - dato anche l'ampio lasso di
tempo intercorrente tra la presentazione del disegno di legge (23
giugno 2003) e la pubblicazione del libro (risalente al febbraio
2008), tale da farne escludere il carattere divulgativo -, la
condotta addebitabile all'imputato esulerebbe dall'esercizio delle
funzioni parlamentari, non presentando alcun legame con atti
parlamentari, anche nella loro accezione piu' ampia;
che, peraltro, per il giudice a quo, non ricorre (come invece
eccepito dalla difesa dell'imputato) alcuna ipotesi di bis in idem
per il fatto che il libro «Lo sbirro e lo Stato» riproduce anche un
articolo gia' pubblicato nel 2004 sul quotidiano «Il Giornale» - in
relazione al quale si era svolto altro procedimento penale, avanti al
Tribunale di Milano, a carico del senatore Iannuzzi, per il reato di
diffamazione col mezzo della stampa, e sul cui contenuto il Senato
aveva deliberato l'insindacabilita' delle opinioni espresse
dall'autore; delibera da cui era conseguita la proposizione di altro
conflitto di attribuzione, ammesso da questa Corte, ma poi dichiarato
improcedibile per tardivo deposito dell'atto introduttivo notificato,
con successivo proscioglimento, ad opera del GIP, del senatore dal
reato ascrittogli -, giacche' oggetto dell'attuale procedimento non
sono le affermazioni contenute nell'articolo del 2004, ma quelle
riportate nel libro del 2008, il contenuto del quale non si esaurisce
nel precedente scritto;
che, in conclusione, il giudice a quo (sospeso il processo)
chiede che la Corte, «dichiari ammissibile il presente conflitto»,
«dichiari che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione
della condotta addebitabile al senatore Iannuzzi in quanto estranea
alla previsione di cui all'art. 68 Cost.» e, di conseguenza, «annulli
la delibera del Senato della Repubblica adottata il 3 agosto 2010».
Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte e'
chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), a deliberare, senza contraddittorio, se il
ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un conflitto
la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i
requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni
ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita';
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta
la legittimazione del Giudice monocratico del Tribunale ordinario di
Roma (quinta sezione penale) a promuovere conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in
posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a
dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene
nell'esercizio delle funzioni attribuitegli;
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del
Senato della Repubblica (cui apparteneva l'imputato all'epoca dei
fatti) ad essere parte del presente conflitto, quale organo
competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in
ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente
lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere
spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilita'
delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetta alla competenza di questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Giudice monocratico
della quinta sezione penale del Tribunale ordinario di Roma, nei
confronti del Senato della Repubblica;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata
comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha
proposto il conflitto di attribuzione;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a
cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, in persona del suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione
di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la
prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro
il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI