DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2013 

Deroga al limite del venti per cento all'acquisto di  beni  mobili  e
all'affitto di beni immobili per  i  comuni  colpiti  dal  sisma  del
maggio 2012. (13A01474) 
(GU n.41 del 18-2-2013)

 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 15 febbraio 2013 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  21
maggio 2012, recante la  dichiarazione  dell'eccezionale  rischio  di
compromissione degli interessi primari a causa degli  eventi  sismici
che hanno colpito il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara e Mantova  il  giorno  20  maggio  2012,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.  245
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286; 
  Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio
2012, con le quali e' stato dichiarato, fino al 29  luglio  2012,  lo
stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti  volti
al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonche' ai  primi
interventi   provvisionali   strettamente   necessari   alle    prime
necessita', ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, come modificato dal  decreto-legge  16  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012, n. 100, 
  Visto il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,   recante
disposizioni   volte   a   disciplinare   gli   interventi   per   la
ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica
nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,  Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dagli eventi sismici  dei
giorni 20 e 29 maggio 2012, con il quale  lo  stato  emergenziale  in
rassegna e' stato prorogato fino al 31 maggio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
giugno 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 130 del 6 giugno 2012; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  1,  comma   4,   del   predetto
decreto-legge n. 74 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2012, ai sensi del quale i presidenti delle  Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto coordinano  le  attivita'  per  la
ricostruzione dei territori  colpiti  dal  sisma,  nelle  regioni  di
rispettiva competenza, operando con i poteri di cui  all'articolo  5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle
disposizioni  vigenti  stabilite  con  delibera  del  Consiglio   dei
Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma  1,  della
citata legge; 
  Viste le delibere del Consiglio dei Ministri 4 luglio  2012,  e  16
ottobre 2012, con le quali si e' data attuazione al suddetto articolo
1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 12; 
  Ritenuta la necessita' di integrare  le  predette  delibere,  dando
attuazione all'articolo 1, comma 4, del sopra citato decreto-legge n.
74 del 2012; 
  Acquisita  l'intesa  delle  regioni  Emilia  Romagna,  Lombardia  e
Veneto; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per  l'attuazione  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  i
Commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto  indispensabile  e
sulla base di specifica motivazione, a  derogare,  nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  all'articolo  12,
comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma
138,  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   228,   e   successive
modificazioni, nonche' all'articolo 1,  comma  141,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 febbraio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti