N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 gennaio 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 gennaio 2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Trasporto - Norme della Regione Toscana - Previsione che, nelle  more
  dell'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dei
  servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore  unico  di
  cui all'art. 90 della legge n. 65 del 2010 e fino al subentro dello
  stesso, gli enti locali competenti  provvedano,  nei  limiti  degli
  stanziamenti di bilancio, a garantire la continuita' del  servizio,
  reiterando, anche  oltre  il  primo  biennio,  i  provvedimenti  di
  emergenza di proroga dei contratti scaduti o in scadenza -  Ricorso
  del Governo  -  Denunciato  contrasto  con  il  regolamento  CE  n.
  1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri -
  Lesione  delle  finalita'  concorrenziali  perseguite  dal  diritto
  europeo  -  Violazione  della  competenza  legislativa  statale  in
  materia di tutela della concorrenza. 
- Legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64, art. 2. 
- Costituzione,  art.  117,  commi  primo  e   secondo,   lett.   e);
  regolamento CE del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, art. 5. 
(GU n.8 del 20-2-2013 )
    Ricorso  per  il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato,  presso  i
cui uffici,  in  Roma  Via  dei  Portoghesi  n.  12,  domicilia  C.F.
80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it. 
    Contro la Regione Toscana in persona del Presidente della  Giunta
Regionale  pro  tempore  per  la   declaratoria   dell'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 2 della legge regionale della Toscana 24
novembre 2012, n. 64, pubblicata in B.U.R.  n.  63  del  24  novembre
2012, recante «Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r.  65/2010,  alla
l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012» 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio dei  ministri  nella  riunione  del  18  gennaio  2013  (si
depositeranno l'estratto del verbale  e  la  relazione  del  ministro
proponente). 
    L'art. 2, l.r. n.  64/2012,  che  modifica  l'art.  82,  l.r.  n.
65/2010, prevedendo che, nelle more dell'espletamento della procedura
concorsuale per l'affidamento dei servizi di  trasporto  pubblico  su
gomma, gli enti locali provvedono  a  garantire  la  continuita'  del
servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di
emergenza gia' emanati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 82,  e'
incostituzionale per violazione dell'art. 117, comma  1  e  dell'art.
117, comma 2, lett. e) della Costituzione (tutela della concorrenza). 
    L'articolo 5, comma 3, del Regolamento n. 1370/2007  (Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai  servizi  pubblici
di trasporto dei passeggeri), infatti, prevede  che  i  contratti  di
servizio  pubblico  relativi  ai  trasporti  di  passeggeri,   quando
assumono la forma dei contratti  di  concessione  di  servizi,  siano
aggiudicati mediante una procedura di gara «equa, aperta a tutti  gli
operatori»,  che  rispetti  i  principi  di  trasparenza  e  di   non
discriminazione.  Al  comma  5,  il  medesimo  articolo  prevede  che
«[l]'autorita' competente puo' prendere provvedimenti di emergenza in
caso di interruzione del servizio  o  di  un  pericolo  imminente  di
interruzione» tali provvedimenti di emergenza, che  possono  assumere
la forma  di  un'aggiudicazione  diretta  di  contratto  di  servizio
pubblico o nella proroga consensuale di contratto di servizio gia' in
corso, «hanno durata non superiore a due anni». 
    La disposizione in esame, rimettendo  alla  facolta'  degli  enti
locali la  possibilita'  di  adottare  un  secondo  provvedimento  di
proroga  successivo  al   primo   gia'   disposto,   senza   peraltro
circoscriverne  nel  tempo  la  durata  («...anche  oltre  il   primo
biennio...»), non solo si pone  in  manifesto  contrasto  con  quanto
previsto dal diritto europeo, ma reca  anche  un  grave  vulnus  alla
libera   concorrenza,   che   la   normativa   comunitaria    intende
salvaguardare. 
    Proprio in ragione delle finalita' perseguite dal Reg. 1370/2007,
e' evidente l'esigenza che  le  deroghe  alla  libera  concorrenza  -
costituite dalla proroga nei contratti in essere - debbano rispondere
a circostanze  eccezionali  (non  a  caso  il  Regolamento  parla  di
procedimenti  «emergenziali»)  ed  essere  rigidamente  limitate  nel
tempo, pur se necessarie ad assicurare la continuita' dei servizi  di
trasporto  pubblico   locale.   Tali   circostanze   eccezionali   ed
imprevedibili, tali da poter legittimare l'adozione di  provvedimenti
«emergenziali», non sono ravvisabili con riferimento  alla  normativa
in esame, ne' pare possano considerarsi tali la naturale scadenza  di
un contratto o l'inerzia  dell'amministrazione  competente  nel  dare
tempestivamente avvio alle procedure per un nuovo affidamento. 
    La lesione al principio della libera concorrenza e' ulteriormente
aggravata dal fatto che il legislatore regionale omette di fissare un
termine  entro  il  quale  la  regione  e  gli  enti  locali  debbono
necessariamente   provvedere   alle   procedure    concorsuali    per
l'affidamento del servizio, al fine di circoscrivere temporalmente il
sacrificio della concorrenza  che  deriva  dall'affidamento  diretto,
riconducendolo nei termini di eccezionalita' e  di'  proporzionalita'
(il minimo possibile nella situazione emergenziale). 
    Per le ragioni evidenziate, la normativa censurata  mortifica  le
finalita' concorrenziali perseguite dal  diritto  europeo,  ponendosi
peraltro in  aperto  contrasto  rispetto  a  specifiche  disposizioni
regolamentari (art.  5,  reg.  1370/2007)  ed  invadendo,  attraverso
un'irragionevole deroga alle  regole  della  concorrenza,  una  sfera
comunque riservata alla legislazione statale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che  codesta  Ecc.ma  Corte  Costituzionale,  ai  sensi
dell'art. 127 della Costituzione, voglia dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 2 della legge regionale della Toscana 24
novembre 2012, n. 64, pubblicata in B.U.R.  n.  63  del  24  novembre
2012, recante «Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r.  65/2010,  alla
l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r.  21/2012»  per  contrasto
con l'articolo 117 comma l e comma 2 lett. e) della Costituzione 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri del 18 gennaio 2013. 
        Roma, addi' 18 gennaio 2013 
 
                   L'avvocato dello Stato: Fiengo