Modifica dell'Allegato «B» al Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (13A01760)(GU n.47 del 25-2-2013)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
Visto il capitolo IV dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 sulle «Condizioni da soddisfarsi nell'impianto, o
adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie
esplosive»;
Ritenuto di modificare le norme sopraindicate per adeguare, nel
rispetto delle esigenze di sicurezza, la normativa vigente a nuove
caratteristiche di stabilita' dei prodotti, dovute all'impiego di
processi di innovazione tecnologica;
Visto l'art. 97 della Costituzione;
Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, che consente al Ministero dell'interno di apportare variazioni o
aggiunte agli allegati al regolamento stesso;
Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di
sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 20
luglio 2011 e 3 maggio 2012, nonche' il parere espresso, in data 8
febbraio 2013, da un tavolo tecnico di consultazione costituito da
esperti in materia di sostanze esplosive e infiammabili, sul modello
della composizione della suddetta commissione, riunito a seguito
della soppressione degli organi collegiali operanti presso il
Ministero dell'interno di cui all'art. 12, comma 20, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei canoni di buona
amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreta:
Art. 1
1. All'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capitolo I, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al paragrafo 4, lettera b), l'elencazione dei prodotti
contenuti nei laboratori con il corrispondente coefficiente numerico
K e' sostituita dalla seguente:
"
---------------------------------------------------------------------
Materiale esplosivo Valore di K
---------------------------------------------------------------------
Materie innescanti (fulminato di mercurio o d'argento
secchi, azotidrati di piombo o d'argento umidi o secchi,
stifnato di piombo umido o secco e loro miscele;
prodotti analoghi nel comportamento) 3
---------------------------------------------------------------------
Nitroglicerina, dinamiti a base di nitroglicerina,
pentrite e T4 secchi con meno del 12% di acqua o del 4%
di sostanze flemmatizzanti non volatili, esplosivi al
clorato e perclorato ; prodotti analoghi nel comportamento. 1
---------------------------------------------------------------------
Acido picrico e sue miscele 0,8
---------------------------------------------------------------------
Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure
il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili; prodotti
analoghi nel comportamento. 0,6
---------------------------------------------------------------------
Esplosivi costituiti prevalentemente da nitrato ammonico e
Polvere nera. Polveri infumi a singola, doppia e tripla
base, classificate 1.1 C(1);prodotti analoghi nel
comportamento. 0,3
---------------------------------------------------------------------
Polveri infumi classificate 1.3 C e 1.4 C(1) 0,2
---------------------------------------------------------------------
NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 C,1.3 C e 1.4 C sono
quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations" per le polveri
infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per
polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi
diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la
polvere nera."
2. al paragrafo 4, lettera c), l'elencazione dei prodotti
contenuti nei magazzini della fabbrica con il corrispondente
coefficiente numerico K e' sostituita dalla seguente:
"
---------------------------------------------------------------------
Materiale esplosivo Valore di K
---------------------------------------------------------------------
Nitroglicerina. 3
---------------------------------------------------------------------
Detonatori e capsule al fulminato di mercurio o
all'azoturo di piombo ed argento; prodotti analoghi nel
comportamento. 1,5
---------------------------------------------------------------------
Dinamiti a base di nitroglicerina. Balistiti in polvere
o in grani tanto minuti da servire per inneschi;
esplosivi al clorato e perclorato; Pentrite e T4 con meno
del 12% di acqua o del 4% di sostanze flemmatizzanti non
volatili; bombe chiuse senza il detonatore primario; acido
picrico e sue miscele; prodotti analoghi nel comportamento. 0,5
---------------------------------------------------------------------
Tritolo, T4 e pentrite con almeno il 12% di acqua, oppure
il 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili (se allo
stato secco); esplosivi risultanti da miscele di nitrati
con o senza tritolo. Polvere nera; esplosivi della prima
categoria in genere fra cui polveri infumi a singola,
doppia e tripla base classificate 1.1 C(1); prodotti
analoghi nel comportamento. 0,4
---------------------------------------------------------------------
Polveri infumi a singola, doppia e tripla base
classificate 1.3 C e 1.4 C(1); prodotti analoghi nel
comportamento. 0,3
---------------------------------------------------------------------
NOTA(1): Le classifiche indicate: 1.1 C,1.3 C e 1.4 C sono
quelle prescritte dal manuale delle Nazioni Unite "Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations" per le polveri
infumi contenute nei prescritti imballaggi di tipo approvato. Per
polveri sfuse e/o contenute, per qualsiasi motivo, in imballaggi
diversi, si applica in ogni caso il valore di K prescritto per la
polvere nera."
b) al Capitolo III, paragrafo 5, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente:
«E' anche permesso l'impianto di depositi per quantita' superiore
ai 100 kg di polveri a condizione che distino non meno di 100 m da
locali di lavorazione o depositi di prodotti finiti riducibili alla
meta' in presenza di terrapieni o muri tagliafuoco. Il carico massimo
di polveri in tal caso verra' determinato applicando i criteri
indicati al precedente Cap. I, paragrafo 4., lettera c). Fermo
restando il rispetto del quantitativo massimo di 20.000 Kg prescritto
per ciascun magazzino di fabbrica, in detto deposito le polveri
dovranno essere conservate nei loro contenitori originali di tipo
approvato nel rispetto dei corretti criteri di stivaggio indicati
nell'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2001»;
c) al Capitolo IV, sono apportate le seguenti modifiche:
1. al paragrafo 2. (Depositi di fabbrica ), comma 3, la Tabella
e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. al paragrafo 4, lettera a), alinea, le parole «strade
pubbliche e simili, deve essere, per i vari casi, quella che risulta
dai seguenti prospetti fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2,
comma 6:» sono sostituite dalle seguenti: «strade pubbliche e simili,
deve essere quella che risulta dalla applicazione dei criteri
indicati al precedente paragrafo 2. - (Depositi di fabbrica).» ed i
relativi prospetti sono soppressi.
Roma, 20 febbraio 2013
Il Ministro: Cancellieri