MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 febbraio 2013 

Proroga  dell'ordinanza  19  luglio   2012   recante:   "Misure   per
l'identificazione  e  la  registrazione  della  popolazione  canina".
(13A01938) 
(GU n.51 del 1-3-2013)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833  recante
"Istituzione del servizio sanitario nazionale"; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112
recante "Conferimento di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281,  recante  "Legge  quadro  in
materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"; 
  Vista la legge  4  novembre  2010,  n.  201  recante  "Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli  animali
da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,  nonche'  norme
di adeguamento dell'ordinamento interno"; 
  Visti gli articoli 650, 544-ter e 727 del codice penale; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
il 6 febbraio 2003 (Rep. atti n. 1618) sul benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy, recepito  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 4 marzo 2003, n. 52; 
  Visti in particolare, gli articoli 3 e 4 comma 1,  lettera  a)  del
predetto  Accordo  del  6  febbraio  2003,  in  cui  si   stabilisce,
rispettivamente, l'obbligo a carico del proprietario o  detentore  di
iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina, e l'impegno delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e del Ministero
della salute, ciascuno per  quanto  di  competenza,  ad  adottare,  a
decorrere dal 1° gennaio 2005, misure per contrastare il fenomeno del
randagismo mediante l'introduzione del microchip quale sistema  unico
ufficiale di identificazione dei cani; 
  Vista  l'ordinanza  contingibile  ed  urgente  del  6  agosto  2008
concernente misure per l'identificazione  e  la  registrazione  della
popolazione  canina,  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana 20 agosto 2008, n. 194, la cui efficacia e' stata
prorogata con ordinanza 21 luglio  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 26 agosto 2010,  n.  199,  e  con
ordinanza 19 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 25 agosto 2012, n. 198; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata del  24  gennaio
2013, ai sensi dell'articolo 9,  comma  2,  lettera  c)  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, le Province,  i  Comuni  e  le
Comunita' montane in materia di identificazione e registrazione della
popolazione canina (Rep. Atti n. 5/CU), con il quale, tra l'altro, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad
adottare, entro 12 mesi  dall'approvazione  del  menzionato  Accordo,
misure e  provvedimenti  idonei  a  garantire  l'identificazione,  il
monitoraggio e la tracciabilita' degli animali  d'affezione,  nonche'
disposizioni specifiche in materia di responsabilita'  e  doveri  del
proprietario o del detentore di animali d'affezione; 
  Rilevato  che,  nonostante  quanto  stabilito  dalle   disposizioni
contenute nel predetto Accordo del 6 febbraio 2003, fino al  completo
adeguamento da parte delle Regioni e Province  autonome  alle  misure
ivi  previste,  permane  l'incompleta  applicazione  dell'obbligo  di
identificazione e  d'iscrizione  dei  cani  nell'anagrafe  regionale,
nonche' rilevanti difformita' tra le disposizioni normative regionali
concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione,  con
conseguenti rischi per la salute e per l'incolumita' pubblica; 
  Considerato che, a seguito dell'adozione delle menzionate ordinanze
contingibili ed urgenti, si e' registrato  un  sensibile  e  costante
incremento del numero di cani  di  proprieta'  iscritti  all'anagrafe
nazionale  degli  animali  d'affezione,  dovuto  alla  previsione  di
strumenti e modalita' uniformi che hanno consentito l'identificazione
e  la  contestuale  registrazione  nelle  anagrafi  regionali   della
popolazione canina allo scopo di ottenerne un controllo  adeguato  ed
una piu' efficace gestione  del  fenomeno  del  randagismo,  tutt'ora
presente sul territorio nazionale; 
  Ravvisata la necessita'  e  l'urgenza  di  dover  garantire,  senza
soluzione di  continuita',  misure  di  contrasto  del  fenomeno  del
randagismo, attesi  i  rischi  per  la  salute  e  per  l'incolumita'
pubblica  derivanti,  in  particolare,  dal  pericolo  connesso  alla
diffusione di malattie  infettive,  dall'incremento  degli  incidenti
stradali, nonche' dalle aggressioni da parte di cani inselvatichiti; 
  Ritenuto pertanto necessario ed urgente, nelle  more  del  completo
recepimento delle misure di  cui  all'Accordo  24  gennaio  2013,  di
prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute  nell'ordinanza  6
agosto 2008, da ultimo prorogata con ordinanza del  19  luglio  2012,
sino all'adozione, da parte delle Regioni e delle  Province  autonome
di Trento e Bolzano,  delle  misure  e  dei  provvedimenti  idonei  a
garantire l'identificazione,  il  monitoraggio  e  la  tracciabilita'
degli animali d'affezione, nonche' disposizioni specifiche in materia
di responsabilita' e doveri  del  proprietario  o  del  detentore  di
animali d'affezione di cui ai punti 1, 2 e 3 del  menzionato  Accordo
e, comunque, non oltre il termine di dodici mesi; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nelle more della completa attuazione  sul  territorio  nazionale
delle misure di cui all'Accordo del 24 gennaio  2013  (Rep.  Atti  n.
5/CU), sancito tra il Governo, le Regioni e le Province  autonome  di
Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e  le  Comunita'  montane  in
materia di identificazione e registrazione della popolazione  canina,
di seguito denominato Accordo, l'efficacia delle disposizioni di  cui
all'ordinanza del 6 agosto 2008, da ultimo  prorogata  con  ordinanza
del 19 luglio 2012, e' ulteriormente prorogata sino  all'adozione  da
parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano
delle disposizioni specifiche in materia di responsabilita' e  doveri
dei proprietari e dei detentori di animali di affezione  previsti  ai
n. 1, 2 e 3 dell'Accordo e, comunque, non oltre il termine di  dodici
mesi. 
  La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed
e' inviata alla Corte dei Conti per la sua registrazione. 
    Roma, 14 febbraio 2013 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2013 
Uffcio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.  salute  e  Min.
lavoro, registro n. 2, foglio n. 320