N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8 febbraio 2013 (della Regione Valle d'Aosta). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - Disciplina dei meccanismi  di
  verifica   amministrativo-contabile   esercitata    dal    Ministro
  dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  modalita'  definite  di
  concerto con il Ministro per i  rapporti  con  le  Regioni,  previa
  intesa con la Conferenza unificata  -  Estensione  alle  Regioni  a
  statuto speciale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata
  violazione dell'autonomia finanziaria regionale per  l'inosservanza
  dell'apposita   procedura   statutaria   con   l'intervento   della
  Commissione paritetica e del parere del  Consiglio  della  Valle  -
  Denunciata violazione  del  principio  di  leale  collaborazione  -
  Denunciata  violazione  della  sfera  di  competenza  regionale  in
  materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico ed  economico
  del personale, nonche' in materia di ordinamento degli enti  locali
  - Denunciata  violazione  della  sfera  di  competenza  legislativa
  regionale in materia di finanze regionali e comunali, nonche' della
  sfera  di  competenza  amministrativa  regionale   nelle   medesime
  materie. 
- Decreto-legge  10   ottobre   2012,   n.   174,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012,  n.  213,  art.  1-bis,
  comma 4. 
- Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, 119, comma secondo, e 120;
  Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett.  a)  e
  lett. b), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 43, 48-bis e  50;  legge  26
  novembre 1981, n. 690. 
(GU n.10 del 6-3-2013 )
    Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in  Aosta,
p.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro
tempore, Augusto Rollandin,  rappresentato  e  difeso,  in  forza  di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della  Deliberazione
della Giunta regionale n. 43 del 18  gennaio  2013,  dal  Prof.  Avv.
Francesco   Saverio    Marini    (C.F.:    MRNFNC73D2811501U;    PEC:
francesco.saverio.marini@ordineavvocatiroma.org;  fax:  06.36001570),
presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli,  48,  ha  eletto
domicilio; ricorrente; 
    Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo  Chigi,
Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex  lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi,  12,
resistenti; 
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni  urgenti
in materia  di  finanza  e  funzionamento  degli  enti  territoriali,
nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel
maggio 2012», convertito con modificazioni  dalla  legge  7  dicembre
2012, n. 213,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  206  alla
Gazzetta  Ufficiale  del  7  dicembre  2012,  n.  286,  limitatamente
all'art. 1-bis, comma 4. 
 
                              F a t t o 
 
    1.  Con  il  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel maggio 2012», convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, il legislatore  ha  inteso  rafforzare
gli strumenti per il  coordinamento  della  finanza  pubblica  tra  i
diversi  livelli  di  governo  in  cui  si  articola  la  Repubblica,
implementando le forme di partecipazione della  Corte  dei  Conti  al
controllo sugli atti e sulla gestione  finanziaria  delle  Regioni  e
degli Enti Locali. 
    2. Per quel che qui interessa, l'art. 1-bis, comma 4, oggetto del
presente giudizio, ha modificato testualmente l'art. 5,  del  decreto
legislativo n. 149/2011, recante «Meccanismi sanzionatori e  premiali
relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e
26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», estendendo anche alle Regioni a
Statuto speciale la disciplina di assoggettamento  ai  meccanismi  di
verifica amministrativo-contabile ivi previsti. 
    3. Nella sua attuale  formulazione,  dunque,  il  citato  art.  5
attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - il potere  di  attivare,  non
solo nei confronti delle Regioni ordinarie ma anche con riguardo alle
Autonomie  speciali,  verifiche  sulla  regolarita'  della   gestione
amministrativo-contabile di tali Enti secondo modalita'  definite  di
concerto con il  Ministro  dell'Interno  e  con  il  Ministro  per  i
rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, previa intesa
con la conferenza unificata. 
    4. In argomento preme evidenziare come la Regione  Valle  d'Aosta
abbia gia' impugnato dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, con  il  ricorso
n. 157  del  2011,  qui  da  intendersi  integralmente  richiamato  e
trascritto, il decreto legislativo n. 149 del 2011 e, in particolare,
l'art.  13  di  tale  atto  normativo,  nella  parte  in  cui  impone
l'adattamento  e  l'automatica  applicazione,   al   verificarsi   di
determinate condizioni, delle disposizioni ivi contenute  anche  alle
Regioni speciali e alle Province autonome. Cio', in ragione del fatto
che, come  sara'  chiarito  di  qui  a  breve,  il  Governo  non  era
autorizzato a dettare unilateralmente  una  disciplina  articolata  e
puntuale in tema di meccanismi sanzionatori e  premiali  direttamente
applicabile  alla  Regione  valdostana,  peraltro  prescindendo   dal
necessario rispetto delle  particolari  procedure  pattizie  previste
dalla legge di delegazione n. 42 del 2009, in attuazione della  quale
il citato decreto legislativo n. 149 e' stato adottato. 
    5. Tutto cio' premesso, la  Regione  Valle  d'Aosta,  come  sopra
rappresentata e  difesa,  impugna  l'articolo  1-bis,  comma  4,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge n.
213 del 2012, trattandosi  di  previsione  lesiva  delle  prerogative
statutariamente e costituzionalmente garantite in capo alla  Regione,
alla luce dei seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
I - Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1-bis,  comma  4,  del
decreto-legge n. 174 del 2012, per violazione del principio  pattizio
di cui  all'art.  48-bis  e  50,  comma  5,  dello  statuto  speciale
valdostano (Legge cost. n. 4 del 1948), e  delle  relative  norme  di
attuazione in materia di rapporti finanziari con lo  stato  contenute
nella legge n. 690/1981. 
    L'art.  1-bis,  comma  4,  oggetto  del  presente  giudizio,   ha
modificato  testualmente  l'art.  5,  del  decreto   legislativo   n.
149/2011, recante «Meccanismi  sanzionatoti  e  premiali  relativi  a
Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e  26  della
legge 5 maggio 2009,  n.  42»,  estendendo  alle  Regioni  a  Statuto
speciale    la    disciplina    sui    meccanismi     di     verifica
amministrativo-contabile.  Per   effetto   della   norma   impugnata,
pertanto, anche la Valle d'Aosta risulta  attualmente  sottoposta  al
potere di verifica del Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  da  esercitare
secondo modalita' definite di concerto con il Ministro dell'Interno e
con il Ministro per i rapporti con  le  Regioni  e  per  la  coesione
territoriale, previa intesa con la Conferenza unificata. 
    Siffatta disciplina viola non  solo  le  norme  sulle  competenze
legislative e amministrative attribuite alla Regione dallo Statuto  e
dalla Costituzione e il principio di leale collaborazione,  ma  ancor
prima gli articoli 48-bis e 50  dello  Statuto  speciale  valdostano,
nonche'  dalle  relative  norme  di   attuazione,   con   particolare
riferimento a quelle contenute nella legge n. 690/1981.  Lo  Statuto,
come e' noto,  garantisce  alla  Valle  la  potesta'  legislativa  in
materia di ordinamento contabile e di finanze regionali  e  comunali,
attribuendo in via esclusiva alle norme di attuazione,  adottate  nel
rispetto delle procedure di cui all'art.  48-bis  dello  Statuto,  la
determinazione della misura della compartecipazione della Regione  ai
tributi statali. 
    Ebbene   la   norma   impugnata    pretende    di    assoggettare
automaticamente la Regione Valle d'Aosta ai  meccanismi  di  verifica
contabile-amministrativa del MEF a  prescindere  dal  rispetto  delle
peculiari procedure pattizie previste  per  la  determinazione  delle
norme di  attuazione  statutaria,  e,  dunque,  in  violazione  della
particolare autonomia finanziaria della ricorrente. 
    Al  riguardo  si  rammenta  che  l'art.  48-bis   dello   Statuto
disciplina il procedimento di approvazione dei decreti legislativi di
attuazione statutaria, prevedendo, al secondo comma, che «Gli  schemi
dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione  paritetica
composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal  Governo  e
tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al
parere del consiglio stesso».  L'art.  50,  comma  5,  dello  Statuto
attribuisce, poi, alla legge dello Stato, in accordo  con  la  Giunta
regionale, il compito di stabilire, a modifica degli artt.  12  e  13
dello Statuto, un ordinamento finanziario della Regione. 
    In ossequio alla previsione  statutaria,  la  legge  26  novembre
1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento  finanziario  della  regione
Valle d'Aosta), e successive modificazioni, ha innovato il quadro dei
rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una  nuova  disciplina
dell'ordinamento  finanziario  della  Regione   Valle   d'Aosta.   Il
successivo decreto legislativo 22  aprile  1994,  n.  320  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) ha poi
statuito, 1, che «Le norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Valle d'Aosta [...] nonche' l'ordinamento  finanziario  della
regione stabilito, ai sensi dell'art.  50,  comma  3,  dello  statuto
spebiale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690 e con l'art. 8, comma
4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  possono  essere  modificati
solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo  statuto
speciale». 
    Dal quadro normativa fin  qui  richiamato  puo'  dedursi  -  come
affermato da questa Ecc.ma Corte nella sentenza n. 133 del 2010 - che
«le modifiche dell'ordinamento finaniario della Regione Valle d'Aosta
devono avvenire con il procedimento previsto dall'art.  48-bis  dello
Statuto, prescritto per l'approvazione  dei  decreti  legislativi  di
attuazione  statutaria,  e  quindi  a  seguito   dei   lavori   della
commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle». 
    E' illegittima, pertanto, la disposizione  oggetto  del  presente
giudizio, atteso che la stessa e' volta ad  incidere  unilateralmente
sull'ordinamento  finanziario  della  Regione   Valle   d'Aosta,   in
violazione di tutti i parametri piu' sopra evocati. 
II - Illegittimita' costituzionale  dell'art.  1-bis,  comma  4,  del
decreto-legge n. 174 del 2012, per violazione del principio di  leale
collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione. 
    Le considerazioni che precedono consentono  di  ritenere  violato
anche il principio di leale collaborazione di cui agli articoli  5  e
120 Cost.  Tale  principio,  infatti,  impone,  secondo  la  costante
giurisprudenza di questa Corte, la tecnica dell'accordo in materia di
rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali (cfr., tra  le
altre,  Cort  cost.,  sent.  n.  74  del  2009).  Ebbene,  l'invocato
principio costituzionale non  puo'  certo  dirsi  rispettato  da  una
normativa statale, quale quella gravata, che non  ha  previsto  alcun
coinvolgimento diretto della Regione Valle d'Aosta nella  definizione
delle modalita' di esercizio del potere di verifica  riconosciuto  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
    Del resto, che il coordinamento della finanza regionale e  locale
valdostana, nonche'  quello  relativo  alla  disciplina  fiscale  dei
diversi livelli di governo rispetto  alla  normativa  statale,  debba
essere realizzato unicamente attraverso lo strumento della  normativa
di attuazione, ad esclusione di  qualsiasi  intervento  ad  opera  di
altre fonti, e' stato ribadito  dalla  giurisprudenza  costituzionale
anche di recente. 
    Il riferimento e' alla sentenza n. 178 del  2012,  con  la  quale
codesta  Ecc.ma  Corte  ha  dichiarato  l'incostituzionalita'   degli
articoli 37 e 29, comma 1, lett. k), del decreto legislativo  n.  118
del 2011, impugnato dalla Valle con ricorso n.  106  del  2011.  Tali
previsioni, esattamente al pari di quanto previsto dall'art.  13  del
decreto legislativo n. 149 del 2011 (anch'esso gravato  dalla  Valle,
come detto, con il ricorso n. 127 del  2011),  avevano  stabilito  la
diretta  applicabilita'  alla  Regione  ricorrente  della   normativa
statale  in  materia  contabile,  a  prescindere   dalla   necessaria
intermediazione di norme  adottate  con  le  procedure  previste  per
l'attuazione statutaria. 
    Ebbene, in tale occasione la Corte ha avuto  modo  di  affermare,
tra l'altro: 
        i) che l'art.  27  della  legge  n.  42  del  2009  fissa  il
principio secondo cui gli enti ad autonomia differenziata  concorrono
al conseguimento degli obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'
«nel rispetto degli  statuti  speciali  [...]  secondo  le  procedure
"pattizie" previste per l'introduzione delle  norme  attuative  degli
statuti (cioe' «secondo criteri e modalita'  stabiliti  da  norme  di
attuazione dei rispettivi statuti,  da  definire,  con  le  procedure
previste dagli statuti medesimi»; 
        iii)  che  l'art.  27,  dunque,  «non  pone   alcuna   deroga
all'adozione di tali procedure», con la conseguenza che, in base alla
legge n. 42 del 2009, tutte le disposizioni attuative della legge  di
delegazione (ivi comprese quelle recate dal  decreto  legislativo  n.
149 del 2011), si applicano agli enti ad autonomia differenziata  non
in via diretta, ma solo se recepite  tramite  le  speciali  procedure
previste dalle norme di attuazione statutaria. 
    Risulta  di  tutta   evidenza,   quindi,   che   nel   modificare
testualmente l'art. 5, del decreto legislativo n. 149  del  2011,  il
gravato art. 1-bis, comma 4, del d.-1. n. 174 del 2012 - nella misura
in cui sottopone automaticamente la Regione Valle d'Aosta  al  potere
di  verifica   ministeriale   sulla   relativa   gestione   contabile
amministrativa - si mostra  manifestamente  incostituzionale  poiche'
determina il contrasto con le peculiari «procedure pattizie» previste
dalla normativa di attuazione statutaria, comportando  un'illegittima
compressione   dell'autonomia   legislativa   e   finanziaria   della
ricorrente, in violazione dei gia' richiamati articoli  2,  comma  1,
lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis  e  50,  comma  5,
dello  Statuto  speciale  valdostano,  e  delle  relative  norme   di
attuazione di cui alla legge n. 690/1981, nonche'  del  principio  di
leale collaborazione di cui agli art. 5 e 120 Cost.. 
III - Illegittimita' costituzionale dell'art.  1-bis,  comma  4,  del
decreto-legge n. 174 del 2012, per violazione degli articoli 2, comma
1, lett. a) e b), 3 comma 1, lett. f), 4 e 43 dello statuto  speciale
valdostano (Legge cost. n. 4 del 1948). 
    La norma oggetto di impugnazione, come accennato, viola  altresi'
la   ripartizione   materiale   delle   competenze,   legislative   e
amministrative,  attribuite  alla  Regione  dallo  Statuto  e   dalla
Costituzione. 
    Anzitutto viene in rilievo l'art. 2,  comma  1,  lett.  a)  dello
Statuto, il quale elenca tra le voci di competenza primaria regionale
l'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla  Regione  e
stato giuridico  ed  economico  del  personale».  Come  espressamente
affermato da codesta Ecc.ma Corte sin dalla sentenza n. 107/1970,  in
tale ambito materiale va ricondotto  l'«ordinamento  contabile  della
Regione»: spetta, cioe', alla Regione ricorrente e non allo Stato «il
potere di regolare [...] la  gestione  del  bilancio  e  l'erogazione
delle spese in esso stanziate» (cfr. sent. n. 107/1970). 
    Analoga competenza legislativa e' riconosciuta alla Valle d'Aosta
in materia di «ordinamento degli enti locali» (art. 2, comma 1, lett.
b). Se, infatti, si legge tale norma in combinato disposto con l'art.
43 dello  Statuto,  non  puo'  che  ritenersi  sottratto  allo  Stato
qualsiasi competenza legislativa, a fortiori se  incide  -  come  nel
caso di specie - sul sistema dei controlli sugli enti locali.  E  non
vi e' dubbio che l'intervento statale - per effetto del quale,  giova
ribadirlo, e' attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  il  potere  di
attivare    verifiche    sulla     regolarita'     della     gestione
amministrativo-contabile della Valle e  dei  suoi  enti  locali,  con
evidenti riflessi sui rispettivi bilanci - incida in via  diretta  su
tale ambito materiale. Non e', in altri termini, discutibile  che  la
gestione amministrativo-contabile di un ente locale  ne  caratterizzi
l'«ordinamento»,    rappresentandone     di     regola     l'elemento
imprescindibile per la sua stessa esistenza. 
    A cio' si aggiunga  che  l'incostituzionalita'  dell'art.  1-bis,
comma 4,  del  decreto-legge  n.  174  del  2012,  rileva  anche  con
riferimento all'art. 3, comma  1,  lett.  f),  e  all'art.  12  dello
Statuto valdostano. Tali disposizioni,  lette  anche  alla  luce  dei
novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma  2,  Cost.,  riconoscono
alla Valle  la  potesta'  di  legiferare,  nell'ambito  dei  principi
individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e
comunali».  Tuttavia,  la  previsione   unilaterale   di   meccanismi
sanzionatori e premiali finiscono per esautorare la Regione  da  tale
ambito materiale. 
    Infine va rilevato che la normazione statale,  nelle  materie  di
cui si e' detto (ordinamento contabile  proprio  e  dei  propri  enti
locali,  finanza  regionale  e  locale),  non   puo'   non   incidere
(limitandole) sull'esercizio delle funzioni amministrative  regionali
nei medesimi ambiti. Si tratta, infatti, di  funzioni  di  controllo,
che si traducono in attivita' amministrative. In  questa  prospettiva
risulta altresi'  violato  l'art.  4  dello  Statuto  speciale  della
Regione Valle d'Aosta, ai sensi del quale  «la  Regione  esercita  le
funzioni  amministrative  sulle  materie  nelle  quali  ha   potesta'
legislativa a norma degli articoli 2 e 3» dello  Statuto  stesso.  In
altri  termini,  essendo  riservata  alla  Regione,  dall'art.  4   e
dall'art.  43  dello  Statuto,  la  funzione  amministrativa  in  via
esclusiva nelle materie  di  competenza  legislativa,  lo  Stato  non
avrebbe potuto  attribuire  ad  organi  statali,  come  il  Ministero
dell'Economia, tali funzioni. 
    Si insiste,  pertanto,  affinche'  codesta  Ecc.ma  Corte  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma  4,
del decreto-legge n. 174 del 2012,  sotto  tutti  i  profili  dinanzi
esposti. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale,  in  accoglimento
del   presente   ricorso,    voglia    dichiarare    l'illegittimita'
costituzionale del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel maggio 2012», convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, pubblicata nel  supplemento  ordinario
n.  206  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  7  dicembre  2012,  n.  286,
limitatamente all'art. 1-bis, comma 4, per violazione degli  articoli
117, commi 3 e 4, e 119, comma 2, della Costituzione e lesione  delle
competenze costituzionalmente e  statutariamente  garantite  in  capo
alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b),  3,
comma 1, lett. f), 4, 12, 43, 48-bis e  50  dello  Statuto  speciale,
approvato con legge cost.  n.  4/1948,  e  dalle  relative  norme  di
attuazione e, segnatamente, dalla  legge  n.  690/1981,  nonche'  per
violazione del principio costituzionale di leale  collaborazione,  di
cui agli artt. 5 e 120 Cost.,  sotto  i  profili  e  per  le  ragioni
dinanzi esposte. 
      Roma, 30 gennaio 2013 
 
                          Prof. Avv. Marini