N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 2013 (della Regione Valle d'Aosta). Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - Disciplina dei meccanismi di verifica amministrativo-contabile esercitata dal Ministro dell'economia e delle finanze, secondo modalita' definite di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata - Estensione alle Regioni a statuto speciale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale per l'inosservanza dell'apposita procedura statutaria con l'intervento della Commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale, nonche' in materia di ordinamento degli enti locali - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa regionale in materia di finanze regionali e comunali, nonche' della sfera di competenza amministrativa regionale nelle medesime materie. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1-bis, comma 4. - Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, 119, comma secondo, e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e lett. b), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 43, 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690.(GU n.10 del 6-3-2013 )
Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, p.zza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 18 gennaio 2013, dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (C.F.: MRNFNC73D2811501U; PEC: francesco.saverio.marini@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio; ricorrente; Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, resistenti; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, pubblicata nel supplemento ordinario n. 206 alla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2012, n. 286, limitatamente all'art. 1-bis, comma 4. F a t t o 1. Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il legislatore ha inteso rafforzare gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo in cui si articola la Repubblica, implementando le forme di partecipazione della Corte dei Conti al controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria delle Regioni e degli Enti Locali. 2. Per quel che qui interessa, l'art. 1-bis, comma 4, oggetto del presente giudizio, ha modificato testualmente l'art. 5, del decreto legislativo n. 149/2011, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», estendendo anche alle Regioni a Statuto speciale la disciplina di assoggettamento ai meccanismi di verifica amministrativo-contabile ivi previsti. 3. Nella sua attuale formulazione, dunque, il citato art. 5 attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - il potere di attivare, non solo nei confronti delle Regioni ordinarie ma anche con riguardo alle Autonomie speciali, verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile di tali Enti secondo modalita' definite di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la conferenza unificata. 4. In argomento preme evidenziare come la Regione Valle d'Aosta abbia gia' impugnato dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, con il ricorso n. 157 del 2011, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto, il decreto legislativo n. 149 del 2011 e, in particolare, l'art. 13 di tale atto normativo, nella parte in cui impone l'adattamento e l'automatica applicazione, al verificarsi di determinate condizioni, delle disposizioni ivi contenute anche alle Regioni speciali e alle Province autonome. Cio', in ragione del fatto che, come sara' chiarito di qui a breve, il Governo non era autorizzato a dettare unilateralmente una disciplina articolata e puntuale in tema di meccanismi sanzionatori e premiali direttamente applicabile alla Regione valdostana, peraltro prescindendo dal necessario rispetto delle particolari procedure pattizie previste dalla legge di delegazione n. 42 del 2009, in attuazione della quale il citato decreto legislativo n. 149 e' stato adottato. 5. Tutto cio' premesso, la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, impugna l'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge n. 213 del 2012, trattandosi di previsione lesiva delle prerogative statutariamente e costituzionalmente garantite in capo alla Regione, alla luce dei seguenti motivi di D i r i t t o I - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, per violazione del principio pattizio di cui all'art. 48-bis e 50, comma 5, dello statuto speciale valdostano (Legge cost. n. 4 del 1948), e delle relative norme di attuazione in materia di rapporti finanziari con lo stato contenute nella legge n. 690/1981. L'art. 1-bis, comma 4, oggetto del presente giudizio, ha modificato testualmente l'art. 5, del decreto legislativo n. 149/2011, recante «Meccanismi sanzionatoti e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», estendendo alle Regioni a Statuto speciale la disciplina sui meccanismi di verifica amministrativo-contabile. Per effetto della norma impugnata, pertanto, anche la Valle d'Aosta risulta attualmente sottoposta al potere di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da esercitare secondo modalita' definite di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza unificata. Siffatta disciplina viola non solo le norme sulle competenze legislative e amministrative attribuite alla Regione dallo Statuto e dalla Costituzione e il principio di leale collaborazione, ma ancor prima gli articoli 48-bis e 50 dello Statuto speciale valdostano, nonche' dalle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quelle contenute nella legge n. 690/1981. Lo Statuto, come e' noto, garantisce alla Valle la potesta' legislativa in materia di ordinamento contabile e di finanze regionali e comunali, attribuendo in via esclusiva alle norme di attuazione, adottate nel rispetto delle procedure di cui all'art. 48-bis dello Statuto, la determinazione della misura della compartecipazione della Regione ai tributi statali. Ebbene la norma impugnata pretende di assoggettare automaticamente la Regione Valle d'Aosta ai meccanismi di verifica contabile-amministrativa del MEF a prescindere dal rispetto delle peculiari procedure pattizie previste per la determinazione delle norme di attuazione statutaria, e, dunque, in violazione della particolare autonomia finanziaria della ricorrente. Al riguardo si rammenta che l'art. 48-bis dello Statuto disciplina il procedimento di approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, prevedendo, al secondo comma, che «Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso». L'art. 50, comma 5, dello Statuto attribuisce, poi, alla legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, il compito di stabilire, a modifica degli artt. 12 e 13 dello Statuto, un ordinamento finanziario della Regione. In ossequio alla previsione statutaria, la legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni, ha innovato il quadro dei rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una nuova disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. Il successivo decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) ha poi statuito, 1, che «Le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta [...] nonche' l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto spebiale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690 e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale». Dal quadro normativa fin qui richiamato puo' dedursi - come affermato da questa Ecc.ma Corte nella sentenza n. 133 del 2010 - che «le modifiche dell'ordinamento finaniario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto, prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle». E' illegittima, pertanto, la disposizione oggetto del presente giudizio, atteso che la stessa e' volta ad incidere unilateralmente sull'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, in violazione di tutti i parametri piu' sopra evocati. II - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione. Le considerazioni che precedono consentono di ritenere violato anche il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost. Tale principio, infatti, impone, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la tecnica dell'accordo in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni speciali (cfr., tra le altre, Cort cost., sent. n. 74 del 2009). Ebbene, l'invocato principio costituzionale non puo' certo dirsi rispettato da una normativa statale, quale quella gravata, che non ha previsto alcun coinvolgimento diretto della Regione Valle d'Aosta nella definizione delle modalita' di esercizio del potere di verifica riconosciuto al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Del resto, che il coordinamento della finanza regionale e locale valdostana, nonche' quello relativo alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo rispetto alla normativa statale, debba essere realizzato unicamente attraverso lo strumento della normativa di attuazione, ad esclusione di qualsiasi intervento ad opera di altre fonti, e' stato ribadito dalla giurisprudenza costituzionale anche di recente. Il riferimento e' alla sentenza n. 178 del 2012, con la quale codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato l'incostituzionalita' degli articoli 37 e 29, comma 1, lett. k), del decreto legislativo n. 118 del 2011, impugnato dalla Valle con ricorso n. 106 del 2011. Tali previsioni, esattamente al pari di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 149 del 2011 (anch'esso gravato dalla Valle, come detto, con il ricorso n. 127 del 2011), avevano stabilito la diretta applicabilita' alla Regione ricorrente della normativa statale in materia contabile, a prescindere dalla necessaria intermediazione di norme adottate con le procedure previste per l'attuazione statutaria. Ebbene, in tale occasione la Corte ha avuto modo di affermare, tra l'altro: i) che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 fissa il principio secondo cui gli enti ad autonomia differenziata concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' «nel rispetto degli statuti speciali [...] secondo le procedure "pattizie" previste per l'introduzione delle norme attuative degli statuti (cioe' «secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi»; iii) che l'art. 27, dunque, «non pone alcuna deroga all'adozione di tali procedure», con la conseguenza che, in base alla legge n. 42 del 2009, tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione (ivi comprese quelle recate dal decreto legislativo n. 149 del 2011), si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste dalle norme di attuazione statutaria. Risulta di tutta evidenza, quindi, che nel modificare testualmente l'art. 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011, il gravato art. 1-bis, comma 4, del d.-1. n. 174 del 2012 - nella misura in cui sottopone automaticamente la Regione Valle d'Aosta al potere di verifica ministeriale sulla relativa gestione contabile amministrativa - si mostra manifestamente incostituzionale poiche' determina il contrasto con le peculiari «procedure pattizie» previste dalla normativa di attuazione statutaria, comportando un'illegittima compressione dell'autonomia legislativa e finanziaria della ricorrente, in violazione dei gia' richiamati articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma 5, dello Statuto speciale valdostano, e delle relative norme di attuazione di cui alla legge n. 690/1981, nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli art. 5 e 120 Cost.. III - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, per violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3 comma 1, lett. f), 4 e 43 dello statuto speciale valdostano (Legge cost. n. 4 del 1948). La norma oggetto di impugnazione, come accennato, viola altresi' la ripartizione materiale delle competenze, legislative e amministrative, attribuite alla Regione dallo Statuto e dalla Costituzione. Anzitutto viene in rilievo l'art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto, il quale elenca tra le voci di competenza primaria regionale l'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale». Come espressamente affermato da codesta Ecc.ma Corte sin dalla sentenza n. 107/1970, in tale ambito materiale va ricondotto l'«ordinamento contabile della Regione»: spetta, cioe', alla Regione ricorrente e non allo Stato «il potere di regolare [...] la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate» (cfr. sent. n. 107/1970). Analoga competenza legislativa e' riconosciuta alla Valle d'Aosta in materia di «ordinamento degli enti locali» (art. 2, comma 1, lett. b). Se, infatti, si legge tale norma in combinato disposto con l'art. 43 dello Statuto, non puo' che ritenersi sottratto allo Stato qualsiasi competenza legislativa, a fortiori se incide - come nel caso di specie - sul sistema dei controlli sugli enti locali. E non vi e' dubbio che l'intervento statale - per effetto del quale, giova ribadirlo, e' attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il potere di attivare verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile della Valle e dei suoi enti locali, con evidenti riflessi sui rispettivi bilanci - incida in via diretta su tale ambito materiale. Non e', in altri termini, discutibile che la gestione amministrativo-contabile di un ente locale ne caratterizzi l'«ordinamento», rappresentandone di regola l'elemento imprescindibile per la sua stessa esistenza. A cio' si aggiunga che l'incostituzionalita' dell'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, rileva anche con riferimento all'art. 3, comma 1, lett. f), e all'art. 12 dello Statuto valdostano. Tali disposizioni, lette anche alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost., riconoscono alla Valle la potesta' di legiferare, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali». Tuttavia, la previsione unilaterale di meccanismi sanzionatori e premiali finiscono per esautorare la Regione da tale ambito materiale. Infine va rilevato che la normazione statale, nelle materie di cui si e' detto (ordinamento contabile proprio e dei propri enti locali, finanza regionale e locale), non puo' non incidere (limitandole) sull'esercizio delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti. Si tratta, infatti, di funzioni di controllo, che si traducono in attivita' amministrative. In questa prospettiva risulta altresi' violato l'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, ai sensi del quale «la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3» dello Statuto stesso. In altri termini, essendo riservata alla Regione, dall'art. 4 e dall'art. 43 dello Statuto, la funzione amministrativa in via esclusiva nelle materie di competenza legislativa, lo Stato non avrebbe potuto attribuire ad organi statali, come il Ministero dell'Economia, tali funzioni. Si insiste, pertanto, affinche' codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, sotto tutti i profili dinanzi esposti.
P. Q. M. Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, pubblicata nel supplemento ordinario n. 206 alla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2012, n. 286, limitatamente all'art. 1-bis, comma 4, per violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, e 119, comma 2, della Costituzione e lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 43, 48-bis e 50 dello Statuto speciale, approvato con legge cost. n. 4/1948, e dalle relative norme di attuazione e, segnatamente, dalla legge n. 690/1981, nonche' per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte. Roma, 30 gennaio 2013 Prof. Avv. Marini