N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 febbraio 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013 (della Provincia autonoma di Trento). Finanza pubblica - Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Disposizioni a tal fine introdotte dal decreto-legge n. 174 del 2012 - Obbligo per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di adeguare il proprio ordinamento ad esse entro un anno - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata istituzione con legge ordinaria di un controllo di tipo repressivo della Corte dei conti nei confronti delle Province autonome - Contrasto con le norme di attuazione dello Statuto speciale che assoggettano le Province autonome unicamente al controllo di gestione in senso stretto (collaborativo) e riservano la materia dei controlli della Corte dei conti all'attuazione statutaria - Non riconducibilita' della previsione censurata alla materia del coordinamento della finanza pubblica - In subordine: Denunciata mancata previsione che l'adeguamento dell'ordinamento provinciale avvenga con norme di attuazione statutaria o con le procedure prescritte per le modifiche allo Statuto - Inosservanza del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali - Illegittimo vincolo della Provincia autonoma ad adeguarsi alle "disposizioni" anziche' ai principi posti dalla normativa statale. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, comma 16. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 54, n. 5, 75, 79, 80, 81, 83, 103, 104, 107, 108 e 109, nonche' Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166); d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, in particolare art. 2. Finanza pubblica - Verifiche del Ministero dell'economia e delle finanze sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009 - Possibilita' di attivazione anche nei confronti delle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata irragionevolezza per contraddittorieta' intrinseca - Istituzione di un controllo del Governo sulle Province autonome non previsto dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ne' dalle norme attuative di esso - Violazione dell'autonomia provinciale - Violazione del divieto di attribuire con legge ordinaria ulteriori funzioni amministrative agli organi statali in materie di competenza provinciale - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1-bis, comma 4 (modificativo dell'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 54, n. 5, 75, 79, 80, 81, 83, 103, 104, 107, 108 e 109, nonche' Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166); d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, in particolare art. 2. Finanza pubblica - Strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali - Previsione che le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli siano definite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e che i controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti, la prescrizione dell'adozione di misure correttive e la vigilanza sulla loro attuazione tengano conto delle attivita' ispettive svolte dai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato - Conseguente ipotizzata possibilita' che i poteri di controllo attribuiti ai Servizi ispettivi ministeriali e alle sezioni regionali della Corte dei conti siano applicabili agli enti locali trentini - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciato contrasto con le norme statutarie e di attuazione che attribuiscono alla Provincia autonoma la vigilanza finanziaria sui medesimi enti - Violazione della competenza provinciale in materia di finanza locale - Violazione del divieto di attribuire con legge ordinaria ulteriori funzioni amministrative agli organi statali in materie di competenza provinciale - Istituzione di un controllo (non meramente collaborativo) sugli enti locali, al di fuori delle previsioni dello Statuto speciale e delle norme di attuazione - Violazione della potesta' legislativa primaria della Provincia in materia di organizzazione interna - Irragionevolezza per contraddittorieta' intrinseca. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 6, commi 1, 2 e 3. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 54, n. 5, 75, 79, 80, 81, 83, 103, 104, 107, 108 e 109, nonche' Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166); d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, in particolare art. 2.(GU n.10 del 6-3-2013 )
Ricorso della Provincia autonoma di Trento (codice fiscale 00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 25 gennaio 2013, n. 114 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale numero rep. 27839 del 29 gennaio 2013 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (codice fiscale FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (codice fiscale PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15HS01Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5, contro il Presidente del Consiglio del ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: dell'articolo 1, comma 16; dell'articolo 1-bis, colma 4; dell'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, come convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012, supplemento ordinario n. 206, per violazione: degli articoli 54, n. 5), 75, 79, 80, 81, 83, 103, 104, 107, 108 e 109 dello Statuto speciale; del Titolo VI dello Statuto speciale; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e in particolare degli artt. 2 e 4; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e in particolare dell'art. 16; del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305; del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, e in particolare dell'art. 2; del principio di ragionevolezza, nelle parti, nei modi e per i profili di seguito illustrati. F a t t o La Provincia autonoma di Trento e' dotata, tra l'altro, di autonomia finanziaria ai sensi delle disposizioni comprese nel Titolo VI dello Statuto speciale. Nel quadro delle regole relative a tale autonomia, l'art. 79 regola in modo esaustivo i modi in cui la Provincia concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e gli artt. 80 e 81 attribuiscono alla Provincia competenza legislativa concorrente in materia di finanza locale. Il Titolo VII dello Statuto speciale disciplina i Rapporti fra Stato, regione e provincia. La materia dei controlli statali sulle Province rientra, all'evidenza, in tale Titolo, e l'integrazione e l'attuazione delle norme statutarie, come noto, puo' essere compiuta solo dalle norme di attuazione adottate ai sensi dell'art. 107 dello Statuto. La disciplina di tali controlli, dunque, rientra nella competenza delle norme di attuazione: per quel che riguarda i controlli della Corte dei conti, rileva il d.P.R. n. 305/1988, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto, modificato da ultimo dal d.lgs. n. 166/2011. In tale contesto, e' ora intervenuto il d.l. n. 174/2012, che detta norme «in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali». L'art. 1 si propone il Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni. Al comma 16, esso detta una clausola di salvaguardia, disponendo che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto». L'art. 1-bis d.l. n. 174/2012 apporta modifiche al d.lgs. n. 149/2011, Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il comma 4, lettera a), di tale disposizione modifica l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011, aggiungendo ad esso un riferimento espresso alle Province autonome. Inoltre, l'art. 6, intitolato Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione «finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti, dispone, al comma 1, che, «per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, ... si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicita' dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei bilanci». Il comma 2 dispone che tali analisi «sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti», e che gli esiti «dell'attivita' ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie». Il comma 3 dispone che «la Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali» e che le Sezioni regionali «effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva e, in presenza di criticita' della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticita' gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate». Ad avviso della Provincia di Trento le norme sopra illustrate risultano lesive delle proprie prerogative costituzionali per le seguenti ragioni di D i r i t t o 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 16. Come detto, l'art. 1, d.l. n. 174/2012 e' intitolato Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni. Il comma 1 di esso dispone che, «al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di Governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131». Delle disposizioni cosi' richiamante, l'art. 3, comma 5, legge n. 20/1994 stabilisce che, «nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma». L'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 ha un contenuto piu' complesso, e dispone quanto segue: «la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilita' interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati ... Resta ferma la potesta' delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalita'». Il comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012 prevede una relazione semestrale della Corte dei conti sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali, relazione che e' inviata ai Consigli regionali. Il comma 3 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012 disciplina un controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, rivolto al fine di verificare il «rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno», l'«osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione», la «sostenibilita' dell'indebitamento» e l'«assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare ... gli equilibri economico-finanziari degli enti». Il comma 4 dell'art. 1 precisa che, «ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresi' che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita' regionale e di servizi strumentali alla regione, nonche' dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale». Il comma 5 si occupa del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione. Il comma 6 dispone che «il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Il comma 7 disciplina gli effetti del controllo. Esso stabilisce in primo luogo che, «nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio» (enfasi aggiunta). Dispone poi che tali provvedimenti «sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento» e che qualora «la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria» (enfasi aggiunta). I commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, d.l. n. 174/2012 contengono disposizioni orientate in modo simile a quelle ora esposte, riferite pero' non alle Regioni in quanto tali ma ai gruppi dei Consigli regionali. In particolare, essi prevedono che ciascun gruppo elabori un rendiconto annuale e che la regolarita' di esso sia controllata dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L'accertamento della Corte dei conti puo' produrre obblighi di regolarizzazione a carico del gruppo e, «nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale». Tale decadenza «comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate» (comma 11). In base al comma 12, «la decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarita' del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti». Le disposizioni cosi' riepilogate non sono direttamente riferite alle Province autonome, per le quali il comma 16 dello stesso art. 1 pone una specifica clausola di salvaguardia, ai sensi della quale «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Balzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» (enfasi aggiunta). E' anche opportuno ricordare che anche sul piano generale, in base all'art. 11-bis, d.l. n. 174/2012, «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione» (enfasi aggiunta). Dunque, in base al principio dell'interpretazione adeguatrice delle disposizioni legislative, si puo' ritenere che le disposizioni sopra descritte non siano applicabili nella provincia di Trento: percio' la Provincia autonoma di Trento non ne fa oggetto di impugnazione. Invece, il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 1, comma 16, risulta lesivo sotto diversi profili. In primo luogo, come accennato nel Fatto, occorre sottolineare che i controlli che gli organi statali possono svolgere sulla Provincia di Trento (e sugli enti locali della provincia) sono regolati dalle norme di attuazione, in particolare dal d.P.R. n. 305/1988. L'art. 2, comma 1, di tale decreto dispone che «il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento». L'art. 6 stabilisce che «per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per lo svolgimento dell'attivita' e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonche' per l'esercizio delle funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti». In base al comma 2, «le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati», ed il comma 3 dispone che «il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili». Il comma 3-bis stabilisce poi che, «in attuazione e per le finalita' di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attivita' di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli e' data notizia alla competente sezione della Corte dei conti». In base al comma 3-ter, «la Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670». L'art. 10, d.P.R. n. 305/1988 disciplina poi il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e di quello delle Province di Trento e di Bolzano, ad opera delle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige. Da quanto sopra esposto risulta altresi' che le norme di attuazione ammettono un solo controllo statale in relazione alla Provincia di Trento, cioe' il controllo sulla gestione in senso stretto, dato che l'art. 6, comma 3, precisa che «il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili», ed il comma 1 rinvia alle leggi statali per lo svolgimento di questo controllo e non per l'individuazione di ulteriori controlli. Dall'art. 6 risulta anche che il controllo sulla finanza degli enti locali e' affidato alla Provincia dall'art. 79, comma 3, ultimo periodo, dello Statuto e dalle stesse norme di attuazione, e che ulteriori controlli sulla «regolare gestione finanziaria», con funzione collaborativa, possono essere richiesti dalle Province. Sia dall'interpretazione letterale che da quella sistematica risulta dunque che il d.P.R. n. 305/1988 detta una disciplina completa dei controlli della Corte dei conti sulle Province, tenendo conto della particolare autonomia finanziaria configurata dall'art. 79 dello Statuto speciale e dalla struttura della relazioni tra lo Stato e la Provincia. L'integrazione di tale disciplina non puo' avvenire che con ulteriori norme di attuazione, emanate con l'apposita procedura in commissione paritetica, e non unilateralmente, ad opera del legislatore statale. Infatti, le norme di attuazione sono una fonte dotata di competenza separata e riservata rispetto alle altre fonti primarie statali, per cui ad esse non si puo' derogare con atti aventi valore di legge ordinaria (v., ad es., sentt. n. 341/2009, n. 51/2006, n. 341/2001, n. 237/1983, n. 180/1980). Che i controlli della Corte dei conti sulla Provincia di Trento siano materia riservata alle norme di attuazione e' confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale: la sent. n. 267/2006 ha dichiarato infondata una questione di costituzionalita' sollevata con riferimento ad una legge della Valle d'Aosta che disciplinava l'istituzione ed il funzionamento dell'Autorita' di vigilanza sulla gestione finanziaria, affermando che tale Autorita' poteva coesistere con il controllo di gestione, di natura collaborativa, affidato alla Corte dei conti; la sentenza ha concluso osservando che, «nel richiamato quadro ordinamentale, lo Stato e la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dovranno dunque provvedere, secondo la procedura di cui all'art. 48-bis dello statuto valdostano, all'istituzione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti». L'art. 48-bis dello Statuto VdA regola la procedura di adozione delle norme di attuazione: percio' la sent. n. 267/2006 conferma che la disciplina dei controlli statali sulle Regioni speciali e' riservata alle norme di attuazione. Cio' e' stato ulteriormente ribadito dalla recente legge n. 243/2012 (di attuazione del nuovo art. 81 Cost.), il cui art. 20 stabilisce quanto segue: «La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 [Regioni] e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. 2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalita' del controllo di cui al comma 1». Tale disposizione conferma che l'unico controllo possibile sulle Regioni e' quello di gestione e che, per le Regioni speciali, la materia spetta alle norme di attuazione. Cio' posto, del resto, sembra ovvio che una materia non puo', nei rapporti tra Stato e Provincia autonoma di Trento, appartenere contemporaneamente all'ambito della attuazione statutaria e all'ambito di competenza della legislazione ordinaria: se non, naturalmente, quando a questa rinviino le norme di attuazione, e nei corrispondenti limiti, come sopra esposto. Precisato cio', si puo' esaminare il contenuto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 16, d.l. n. 174/2012. Esso dispone che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Ad avviso della ricorrente Provincia, tale disposizione e' illegittima sotto diversi profili. In primo luogo, essa e' illegittima nella parte in cui prevede un obbligo di adeguamento ad una forma di controllo repressivo non previsto ne' dallo Statuto ne' dalle norme di attuazione. Come esposto in narrativa, infatti, l'art. 1, d.l. n. 174/2012 non solo introduce un controllo di regolarita' finanziaria diverso da quello di gestione in senso stretto previsto dalle norme di attuazione, ma addirittura fa derivare dal nuovo controllo obblighi di regolarizzazione e sanzioni (v. i commi 7, 11 e 12). In altre parole, l'art. 1 del d.l. n. 174 istituisce un controllo che non ha affatto carattere collaborativo, non e' finalizzato a portare determinate situazioni nella consapevolezza della Provincia di Trento, affinche' questa istituisca i rimedi che autonomamente individua, ma e' un controllo dal cui esercizio derivano effetti giuridici vincolanti e, in ipotesi di non attuazione delle correzioni cosi' divenute obbligatorie, specifiche misure sanzionatorie. In altre e sintetiche parole, e' un controllo dal quale deriva una precisa limitazione giuridica dell'autonomia costituzionale della Provincia. Sembra evidente che un simile controllo non puo' essere introdotto senza un preciso fondamento nello Statuto o nelle sue norme di attuazione, emanate secondo l'apposito procedimento. Essendo il nuovo controllo del tutto privo di quel carattere collaborativo che la Corte ha talora sottolineato nella propria giurisprudenza, per far salvi determinati controlli sulle Regioni o sugli enti locali, risulta evidente l'illegittimita' costituzionale della sua introduzione, ed allo stesso modo della statuizione dell'obbligo della Provincia di adeguare ad esso il proprio ordinamento. In subordine, la disposizione impugnata e' illegittima e lesiva delle prerogative costituzionali della Provincia non solo in quanto stabilisce l'obbligo di adeguamento, ma anche in quanto - ove pure l'adeguamento fosse dovuto - non dispone che tale adeguamento dell'ordinamento provinciale avvenga con le modalita' prescritte dallo Statuto speciale, cioe' tramite le norme di attuazione o con le procedure prescritte per le modifiche dello Statuto: come sopra argomentato, infatti, simili forme di controllo potrebbero essere introdotte solo modificando le norme di attuazione. Inoltre, se pure rinviasse alle norme di attuazione, l'art. 1, comma 16, sarebbe illegittimo in quanto rivolto a vincolarle sia in termini di contenuto sostanziale (cioe' l'adeguamento di cui si e' detto), sia in quanto pone anche un termine che risulterebbe illegittimo, dato che le procedure di concertazione che portano alle norme di attuazione non possono essere sottoposte ad un termine dal legislatore ordinario. Ad avviso della ricorrente Provincia e' pacifico che le norme dell'art. 1, d.l. n. 174/2012 riguardano la materia dei rapporti Stato-Province e, in particolare, la materia dei controlli, e dunque il livello fondamentale di autonomia ad esse riconosciuto. In particolare, percio', e' da escludere che l'ambito di intervento possa essere ricondotto ad un concetto ampio di coordinamento della finanza pubblica: sembra evidente, infatti, che tale coordinamento (il quale, si ricordi, in relazione alle autonomie speciali si configura come un compito statale da attivare nelle materie di competenza regionale attraverso i meccanismi interni del riparto di competenza in tali materie, e non come un separato ambito materiale di competenza attribuito allo Stato) si deve svolgere all'interno dei dati istituzionali di base, cosi' come configurati dallo Statuto e dalle norme di attuazione. In ogni modo, le conclusioni sopra esposte non muterebbero persino qualora si volesse estendere l'ambito del coordinamento fino ad includervi l'alterazione delle basilari regole del rapporto intersoggettivo tra Stato e Provincia autonoma. Infatti e' pacifico che anche la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Province autonome e' tipicamente oggetto di norme statutarie o di attuazione statutaria: si veda il Titolo VI dello Statuto, e in particolare l'art. 79 e l'art. 104; il d.lgs. n. 268/1992; l'art. 27, legge n. 42/2009. La giurisprudenza costituzionale ha piu' volte riconosciuto che i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali sono dominati dal principio dell'accordo (v. le sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000 e n. 133 del 2010) e, anche di recente, ha ribadito che il coordinamento della finanza pubblica per le Regioni speciali e' stato assegnato alla competenza delle norme di attuazione dall'art. 27, commi 1 e 3, legge n. 42/2009 (v. sentenze n. 193/2012 e n. 118/2012). In particolare, dalla sent. n. 193/2012 risulta che l'art. 27, legge n. 42/2009 «possiede una portata generale ed esclude - ove non sia espressamente disposto in senso contrario per casi specifici da una norma successiva - che le previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica possano essere ritenute applicabili alle Regioni a statuto speciale al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi statuti». La sent. n. 118/2012 ha confermato che «l'accordo e' lo strumento, ormai consolidato (in quanto gia' presente nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e poi confermato da tutte le disposizioni che si sono occupate successivamente della materia) per conciliare e regolare in modo negoziato il doveroso concorso delle Regioni a statuto speciale alla manovra di finanza pubblica e la tutela della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente rafforzata». Infine, l'art. 1, comma 16, e' ulteriormente illegittimo nella parte in cui prevede l'adeguamento «alle disposizioni del presente articolo» anziche' ai principi risultanti dall'art. 1 d.l. n. 174/2012. Infatti, persino se i controlli della Corte dei conti sulla Provincia non fossero considerati materia rientrante nella competenza delle norme di attuazione ma fossero ricondotti al coordinamento della finanza pubblica (materia di competenza concorrente), non potrebbe ammettersi un vincolo della Provincia alle «disposizioni» dell'art. 1. Ne' potrebbe eccepirsi che la Provincia non puo' dettare norme di dettaglio in relazione ai controlli della Corte dei conti sulla stessa Provincia: la necessita' di una normativa completa verrebbe solo a confermare che essa dev'essere concordata in sede di norme di attuazione, non potendo essere adottata dal legislatore statale nell'esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento finanziario. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 4. L'art. 1-bis, comma 4, d.l. n. 174/2012 modifica l'art. 5 d.lgs. n. 149/2011 nel modo seguente: «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' attivare verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi; c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali. Le verifiche di cui all'alinea sono attivate anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui alla lettera c-bis). 1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui al comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne da' immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio». Conviene ricordare che il SIOPE e' il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, che e' un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche; esso nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, ed e' disciplinato dall'articolo 14, commi 6-11, della legge n. 196 del 2009. Dunque, l'art. 1-bis, d.l. n. 174/2012 rende applicabili anche nei confronti delle Province autonome verifiche ministeriali «sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196». Quest'ultima disposizione stabilisce quanto segue: «in relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a: ... d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche' effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalita' previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinche' possa valutare l'opportunita' di attivare il procedimento denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza" di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge». Si pone in primo luogo un problema interpretativo. Infatti, l'art. 14, comma 1, lettera d) legge n. 196/2009, richiamato dalla nuova disposizione, prevede «verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano». In questi termini, dopo la modifica apportata dall'art. 1-bis, comma 4, la situazione normativa risultante appare contraddittoria: infatti, l'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 149/2011 prevede ora verifiche «ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», ma l'art. 14, comma 1, lettera d) legge n. 196/2009 - che e' richiamato come tale, non modificato ne' abrogato - prevede, come detto, che tali verifiche non si svolgano in relazione alle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Dunque, la normativa statale e' internamente contraddittoria ed irrazionale, con conseguente illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. E' da ricordare che le Regioni sono legittimate ad invocare anche i parametri estranei al Titolo V, quando le norme statali che li violano attengono a materie regionali, cosi' condizionando in modo illegittimo lo svolgimento dell'autonomia regionale (v., da ultimo, le sentenze n. 311/2012, n. 200/2012, n. 199/2012, n. 80/2012, n. 22/2012). Nel presente caso, l'art. 1-bis, comma 4, attiene all'organizzazione provinciale o, comunque, ai rapporti Stato-Provincia o al coordinamento della finanza pubblica: in tutti i casi, e' chiaro che si tratta di norme che incidono direttamente sull'autonomia provinciale. A parte la contraddittorieta', l'art. 1-bis, comma 4, risulta comunque illegittimo. Infatti, esso introduce, al di fuori di quanto previsto dallo Statuto e dalle norme di attuazione, un ulteriore controllo sulla «regolarita' della gestione amministrativo-contabile» delle Province autonome da parte del Governo, che puo' condurre all'attivazione di specifici procedimenti, quale quello previsto dall'art. 18 della legge n. 42 del 2009: esso, pertanto, e' illegittimo per le ragioni gia' esposte nel punto 1, con l'aggravante che, in questo caso, il controllo e' svolto dal Ministero e non da un organo imparziale quale la Corte dei conti. E' anche da sottolineare che altre possibili conseguenze del controllo restano incerte, in quanto il nuovo art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 149/2011 non precisa a che fini il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti gli squilibri finanziari eventualmente accertati. Si noti che la consapevolezza dell'autonomia costituzionale delle regioni e delle Province autonome era esattamente la ragione per la quale l'art. 14, comma 1, lettera d) legge n. 196/2009 aveva stabilito l'inapplicabilita' ad esse dei controlli in questione. Non si trattava - allora - di una mera scelta di politica legislativa, ma di rispetto della Costituzione; e non si tratta ora di un mutamento di politica legislativa, ma della violazione della Costituzione, che allora era stata rispettata. Inoltre, l'attribuzione di compiti ispettivi al Ministero in materie di competenza provinciale (quali quelle sopra indicate) determina altresi' la violazione dell'articolo 4 del d.lgs. n. 266/1992, in base al quale, nelle materie di competenza delle province autonome, la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione (con specifico riferimento alla materia sanitaria, si veda quanto deciso dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 182 del 1997 e n. 228 del 1993, relative all'esercizio del potere dei Servizi ispettivi di finanza pubblica nei confronti delle Province autonome). Che si tratti di materia di competenza provinciale non si puo' dubitare. In base all'art. 16 d.lgs. n. 268/1992 «spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti». Tale competenza e' stata esercitata con la l.p. n. 7/1979, Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento, il cui art. 56 disciplina il controllo di regolarita' contabile. L'art. 1-bis, comma 4, dunque, viene ora anche ad interferire con il sistema autonomo delle regole contabili di questa Provincia, violando l'art. 8, n. 1, dello Statuto (o l'art. 117, comma 4, Cost., se ritenuto piu' favorevole) e l'art. 16 d.lgs. n. 268/1992. 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2 e 3. L'art. 6 e' inserito nel Titolo II, Province e comuni, e si intitola Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti. Il comma 1 dispone che, «per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, ... si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicita' dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei bilanci». Il comma 2 precisa che le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi del gia' citato art. 14, comma 1, lettera d) legge n. 196/2009, «sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti». Gli esiti «dell'attivita' ispettiva sono comunicati al predetto Commissario ..., alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie». I commi 1 e 2 non sono applicabili alle Regioni e alle Province autonome: cio' si ricava dalla loro collocazione nel Titolo II, dedicato a Province e comuni, dal fatto che l'epigrafe ed il comma 1 dell'art. 6 menzionano solo gli «enti locali», dal richiamo all'art. 14, comma 1, lettera d), legge n. 196/2009 (che prevede «verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano») e dal richiamo all'art. 2 d.l. n. 52/2012, che non e' destinato alle Regioni (v. i commi 2 e 5). Ugualmente, i commi 1 e 2 - di per se' - non sono applicabili agli enti locali della provincia di Trento, in virtu' della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11-bis, d.l. n. 174/2012. Il comma 3 dell'art. 6, pero', stabilisce che «la Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali» (enfasi aggiunta), e che le Sezioni regionali «effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva e, in presenza di criticita' della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticita' gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate». Dunque, il controllo in questione non e' meramente collaborativo in quanto si puo' tradurre nell'obbligo di adottare specifiche misure, a loro volta soggette a controllo. Cosi' essendo la disposizione, occorre chiarire che cosa significhi l'espressione «sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». Ove essa fosse soltanto un modo inusuale di indicare il parere della Conferenza Stato-Regioni, il comma 3 non inciderebbe sul significato sopra attribuito al complesso delle disposizioni dei primi tre commi dell'art. 6, e la ricorrente Provincia non avrebbe ragioni di doglianza. Tuttavia, la predetta espressione, ed in particolare il riferimento espresso alle «Province autonome», potrebbe indicare che lo Stato intenda rivolgere i controlli di cui allo stesso comma 3 anche agli enti locali della provincia di Trento. E, dato il collegamento tra il controllo di cui al comma 3 e l'attivita' ispettiva» di cui ai commi 1 e 2 (il comma 3 stabilisce che «le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva», e di «attivita' ispettiva» si parla anche nel comma 2), ne risulterebbe che anche i commi 1 e 2 potrebbero essere intesi come rivolti agli enti locali della provincia di Trento. In questo caso, i primi tre commi dell'art. 6 sarebbero illegittimi nella parte in cui attribuiscono ai Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e alle sezioni regionali della Corte dei conti, in relazione agli enti locali trentini, poteri di controllo al di la' di quanto consentito dallo Statuto e dalle norme di attuazione. L'art. 79, comma 3, dello Statuto dispone che, «fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali [...]», aggiungendo che «non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale» e che «le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti» (v. anche l'art. 54, n. 5, dello Statuto). In attuazione di tali norme, l'art. 6, comma 3-bis, d.P.R. n. 305/1988 stabilisce che «sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all'attivita' di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli e' data notizia alla competente sezione della Corte dei conti». E' dunque chiaro che, in base allo Statuto e alle norme di attuazione, spetta alla Provincia la vigilanza finanziaria sugli enti locali trentini. A tali norme si puo' derogare solo con ulteriori norme di attuazione o modificando il Titolo VI dello Statuto, non certo con atti legislativi adottati unilateralmente dallo Stato. Su questo punto si puo' anche rinviare a quanto argomentato nel punto 1 sul carattere completo della disciplina dei controlli della Corte dei conti contenuta nel d.P.R. n. 305/1988. E' da sottolineare che tale potere di vigilanza si collega alla generale competenza provinciale in materia di finanza locale (art. 80 St.) e al fatto che e' la Provincia che fornisce ai comuni «idonei mezzi finanziari» (art. 81 St.). In base all'art. 17 d.lgs. n. 268/1992, «le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato ... sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano»; inoltre, «le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalita' di ricorso all'indebitamento, nonche' le procedure per l'attivita' contrattuale». Si ribadisce poi che il controllo di cui all'art. 6, comma 3, non ha carattere meramente collaborativo, dato che le sezioni regionali, «in presenza di criticita' della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticita' gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate». Oltre ai parametri sopra individuati, i commi 1 e 2 dell'art. 6 violano anche l'art. 4 d.lgs. n. 266/1992, dato che l'«attivita' ispettiva» da essi regolata spetta ai Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, cioe' ad organi statali, mentre l'art. 4 d.lgs. n. 266/1992 esclude che, «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome» (e le norme in questione attengono al coordinamento della finanza pubblica e alla finanza locale) la legge statale attribuisca «agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione». In definitiva, l'applicazione agli enti locali della provincia di Trento sarebbe illegittima sia in quanto non si tratta di controlli collaborativi, ma di controlli che esprimono un potere statale di supremazia sugli enti locali, non previsto ne' ammesso dallo Statuto e dalle norme di attuazione, sia in quanto, in precisa e palese contraddizione con lo Statuto e le norme di attuazione, istituiscono un potere di controllo sugli enti locali parallelo e concorrente rispetto a quello che e' espressamente attribuito alla Provincia autonoma di Trento. Mentre il comma 1 parla di «enti locali», il comma 3 riferisce i controlli ivi regolati agli «enti territoriali» in generale. La Provincia ritiene che diversi elementi conducano ad escludere che il comma 3 sia rivolto anche alle Regioni (ordinarie e speciali): il titolo dell'art. 6, la sua collocazione nel Titolo 11 del decreto-legge, il collegamento tra i controlli di cui al comma 3 con l'«attivita' ispettiva» di cui ai commi 1 e 2 (senz'altro destinata solo agli enti locali, come gia' visto). Dunque, le Regioni - eventualmente, come sopra accennato, mediante la Conferenza Stato-Regioni - sono «sentite» solo in quanto dotate di competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e non in quanto destinatarie dei controlli. Cionondimeno, l'uso dell'espressione «enti territoriali» consente un'interpretazione diversa e, percio', a scopo cautelativo qui si impugnano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 nel caso in cui si ritenga che il comma 3 e, conseguenzialmente, i commi 1 e 2 siano rivolti anche alle Regioni speciali. In tal caso, i commi 1 e 2 sarebbero illegittimi per le ragioni gia' esposte nel punto 2 ed il comma 3 per le ragioni gia' esposte nel punto 1. Infatti, i commi 1 e 2 dell'art. 6 presentano elementi in comune con l'art. 1-bis, comma 4, d.l. n. 174/2012 (il rinvio all'art. 14, comma 1, lettera d) legge n. 196/2009 e l'attribuzione della vigilanza ai Servizi ispettivi di finanza pubblica), per cui si possono estendere ad essi le censure avanzate in relazione all'art. 1-bis, comma 4: a) previsione di un ulteriore controllo al di fuori di quanto previsto dallo Statuto e dalle norme di attuazione, controllo svolto da organi ministeriali e non da un organo imparziale quale la Corte dei conti; b) violazione della potesta' legislativa primaria della Provincia in materia di organizzazione interna, che comprende la potesta' di regolare il bilancio provinciale e le verifiche contabili; c) irragionevolezza per contraddittorieta', dato che - nell'interpretazione qui ipotizzata - l'art. 6, commi 1 e 2, si applicherebbe alle Regioni richiamando l'art. 14, comma 1, lettera d) legge n. 196/2009, che non e' destinato alle Regioni; d) violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 266/1992. Per le argomentazioni si rinvia al punto 2 del ricorso. L'art. 6, comma 3, d.l. n. 174/2012, nell'interpretazione qui prospettata a titolo cautelativo, introdurrebbe un ulteriore controllo della Corte dei conti sulla Provincia, controllo non avente carattere meramente collaborativo (come visto): percio' esso risulterebbe illegittimo per violazione dello Statuto e del d.P.R. n. 305/1988, che regolano in modo completo i controlli statali sulla Provincia, e per violazione della speciale autonomia finanziaria della Provincia, quale configurata dall'art. 79 e dall'art. 104 dello Statuto, dal d.lgs. n. 268/1992, dall'art. 27 legge n. 42/2009 e dal principio dell'accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali: su entrambi i punti v. gli argomenti svolti nel punto 1 del presente ricorso.
P. Q. M. Voglia codesta Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 16; dell'articolo 1-bis, comma 4; dell'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, come convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso. Trento-Padova-Roma, 4 febbraio 2013 Prof. avv. Giandomenico Falcon