N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 febbraio 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
Cancelleria il 12 febbraio 2013 (della Provincia autonoma di Trento). 
 
Finanza pubblica - Partecipazione della Corte dei conti al  controllo
  sulla gestione finanziaria delle Regioni - Disposizioni a tal  fine
  introdotte dal decreto-legge n. 174  del  2012  -  Obbligo  per  le
  Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di  adeguare  il
  proprio ordinamento ad esse entro un anno - Ricorso della Provincia
  autonoma di Trento - Denunciata istituzione con legge ordinaria  di
  un controllo di tipo repressivo della Corte dei conti nei confronti
  delle Province autonome - Contrasto  con  le  norme  di  attuazione
  dello  Statuto  speciale  che  assoggettano  le  Province  autonome
  unicamente   al   controllo   di   gestione   in   senso    stretto
  (collaborativo) e riservano la materia dei  controlli  della  Corte
  dei conti all'attuazione statutaria -  Non  riconducibilita'  della
  previsione censurata alla materia del coordinamento  della  finanza
  pubblica  -  In  subordine:  Denunciata  mancata   previsione   che
  l'adeguamento dell'ordinamento provinciale  avvenga  con  norme  di
  attuazione  statutaria  o  con  le  procedure  prescritte  per   le
  modifiche allo Statuto - Inosservanza  del  principio  dell'accordo
  nei  rapporti  finanziari  tra  Stato  e   autonomie   speciali   -
  Illegittimo vincolo della  Provincia  autonoma  ad  adeguarsi  alle
  "disposizioni" anziche' ai principi posti dalla normativa statale. 
- Decreto-legge  10   ottobre   2012,   n.   174,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art.  1,  comma
  16. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 54, n. 5, 75, 79, 80, 81, 83, 103, 104,
  107, 108 e 109, nonche' Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in
  particolare artt.  2  e  4;  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  268,  in
  particolare art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (come modificato
  dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166); d.P.R.  28  marzo  1975,  n.
  473, in particolare art. 2. 
Finanza pubblica - Verifiche  del  Ministero  dell'economia  e  delle
  finanze sulla regolarita' della  gestione  amministrativo-contabile
  delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.  14,  comma  1,
  lettera  d),  della  legge  n.  196  del  2009  -  Possibilita'  di
  attivazione anche nei confronti delle Province autonome  -  Ricorso
  della Provincia autonoma di Trento  -  Denunciata  irragionevolezza
  per contraddittorieta' intrinseca - Istituzione di un controllo del
  Governo sulle Province autonome non previsto dallo Statuto speciale
  del Trentino-Alto  Adige  ne'  dalle  norme  attuative  di  esso  -
  Violazione dell'autonomia provinciale - Violazione del  divieto  di
  attribuire con legge ordinaria  ulteriori  funzioni  amministrative
  agli  organi  statali  in  materie  di  competenza  provinciale   -
  Contrasto con le norme statutarie e di attuazione. 
- Decreto-legge  10   ottobre   2012,   n.   174,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012,  n.  213,  art.  1-bis,
  comma 4 (modificativo dell'art. 5 del d.lgs. 6 settembre  2011,  n.
  149). 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 54, n. 5, 75, 79, 80, 81, 83, 103, 104,
  107, 108 e 109, nonche' Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in
  particolare artt.  2  e  4;  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  268,  in
  particolare art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (come modificato
  dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166); d.P.R.  28  marzo  1975,  n.
  473, in particolare art. 2. 
Finanza pubblica - Strumenti di controllo della gestione  finalizzati
  all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali
  - Previsione che le metodologie necessarie per lo  svolgimento  dei
  controlli siano definite dalla Sezione delle autonomie della  Corte
  dei conti, sentite le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e
  Bolzano, e che i controlli delle Sezioni regionali della Corte  dei
  conti, la prescrizione dell'adozione  di  misure  correttive  e  la
  vigilanza sulla  loro  attuazione  tengano  conto  delle  attivita'
  ispettive svolte dai Servizi ispettivi di  finanza  pubblica  della
  Ragioneria  generale   dello   Stato   -   Conseguente   ipotizzata
  possibilita' che  i  poteri  di  controllo  attribuiti  ai  Servizi
  ispettivi ministeriali e alle sezioni  regionali  della  Corte  dei
  conti siano applicabili agli enti locali trentini -  Ricorso  della
  Provincia autonoma di Trento - Denunciato contrasto  con  le  norme
  statutarie  e  di  attuazione  che  attribuiscono  alla   Provincia
  autonoma la vigilanza finanziaria sui medesimi  enti  -  Violazione
  della  competenza  provinciale  in  materia  di  finanza  locale  -
  Violazione del divieto di attribuire con legge ordinaria  ulteriori
  funzioni  amministrative  agli  organi  statali   in   materie   di
  competenza provinciale - Istituzione di un controllo (non meramente
  collaborativo) sugli enti locali,  al  di  fuori  delle  previsioni
  dello Statuto speciale e delle norme  di  attuazione  -  Violazione
  della potesta' legislativa primaria della Provincia in  materia  di
  organizzazione interna -  Irragionevolezza  per  contraddittorieta'
  intrinseca. 
- Decreto-legge  10   ottobre   2012,   n.   174,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art.  6,  commi
  1, 2 e 3. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 54, n. 5, 75, 79, 80, 81, 83, 103, 104,
  107, 108 e 109, nonche' Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in
  particolare artt.  2  e  4;  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  268,  in
  particolare art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (come modificato
  dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166); d.P.R.  28  marzo  1975,  n.
  473, in particolare art. 2. 
(GU n.10 del 6-3-2013 )
    Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Trento  (codice  fiscale
00337460224), in persona  del  Presidente  della  Giunta  provinciale
pro-tempore, autorizzato con deliberazione della  Giunta  provinciale
25 gennaio 2013, n. 114 (doc. 1), rappresentata  e  difesa,  come  da
procura speciale numero rep. 27839 del  29  gennaio  2013  (doc.  2),
rogata  dal  dott.  Tommaso  Sussarellu,  Ufficiale   rogante   della
Provincia,  dall'avv.  prof.  Giandomenico  Falcon  (codice   fiscale
FLCGDM45C06L736E) di Padova,  dall'avv.  Nicolo'  Pedrazzoli  (codice
fiscale PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e
dall'avv. Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15HS01Y) di Roma,  con
domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via  Confalonieri,
n. 5,  contro  il  Presidente  del  Consiglio  del  ministri  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale: 
        dell'articolo 1, comma 16; 
        dell'articolo 1-bis, colma 4; 
        dell'articolo 6, commi da 1 a 3, 
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  Disposizioni  urgenti  in
materia di finanza e funzionamento degli enti  territoriali,  nonche'
ulteriori disposizioni in favore delle zone  terremotate  nel  maggio
2012, come convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7  dicembre
2012, n. 213, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  286  del  7
dicembre 2012, supplemento ordinario n. 206, per violazione: 
        degli articoli 54, n. 5), 75, 79, 80, 81, 83, 103, 104,  107,
108 e 109 dello Statuto speciale; 
        del Titolo VI dello Statuto speciale; 
        del  decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  266,  e   in
particolare degli artt. 2 e 4; 
        del  decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  268,  e   in
particolare dell'art. 16; 
        del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305; 
        del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, e in particolare  dell'art.
2; 
        del principio di ragionevolezza, 
nelle parti, nei modi e per i profili di seguito illustrati. 
 
                              F a t t o 
 
    La Provincia autonoma  di  Trento  e'  dotata,  tra  l'altro,  di
autonomia finanziaria ai sensi delle disposizioni comprese nel Titolo
VI dello Statuto speciale. 
    Nel quadro delle regole relative  a  tale  autonomia,  l'art.  79
regola in modo esaustivo i modi  in  cui  la  Provincia  concorre  al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e gli artt.  80  e
81 attribuiscono alla Provincia competenza legislativa concorrente in
materia di finanza locale. 
    Il Titolo VII dello Statuto speciale disciplina  i  Rapporti  fra
Stato, regione e provincia. 
    La  materia  dei  controlli  statali  sulle   Province   rientra,
all'evidenza, in tale Titolo, e l'integrazione e  l'attuazione  delle
norme statutarie, come noto, puo' essere compiuta solo dalle norme di
attuazione adottate ai sensi dell'art. 107 dello Statuto. 
    La disciplina di tali controlli, dunque, rientra nella competenza
delle norme di attuazione: per quel che riguarda  i  controlli  della
Corte dei conti, rileva il d.P.R. n. 305/1988,  Norme  di  attuazione
dello  statuto  speciale  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  per
l'istituzione delle sezioni di controllo della  Corte  dei  conti  di
Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto, modificato da
ultimo dal d.lgs. n. 166/2011. 
    In tale contesto, e' ora intervenuto il  d.l.  n.  174/2012,  che
detta norme  «in  materia  di  finanza  e  funzionamento  degli  enti
territoriali».  L'art.  1   si   propone   il   Rafforzamento   della
partecipazione della Corte dei  conti  al  controllo  sulla  gestione
finanziaria delle regioni. Al comma 16, esso detta  una  clausola  di
salvaguardia, disponendo che «le regioni  a  statuto  speciale  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  il  proprio
ordinamento alle disposizioni del presente  articolo  entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto». 
    L'art. 1-bis d.l. n. 174/2012  apporta  modifiche  al  d.lgs.  n.
149/2011, Meccanismi sanzionatori  e  premiali  relativi  a  regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26  della  legge  5
maggio 2009, n. 42. Il comma 4,  lettera  a),  di  tale  disposizione
modifica l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n.  149/2011,  aggiungendo  ad
esso un riferimento espresso alle Province autonome. 
    Inoltre,  l'art.  6,  intitolato  Sviluppo  degli  strumenti   di
controllo  della   gestione   «finalizzati   all'applicazione   della
revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte  dei
conti, dispone, al comma 1, che, «per lo svolgimento di analisi sulla
spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il  Commissario  per  la
revisione della spesa previsto dall'articolo 2  del  decreto-legge  7
maggio 2012, n. 52, ... si avvale dei Servizi  ispettivi  di  Finanza
pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate
analisi su campione relative alla  razionalizzazione,  efficienza  ed
economicita' dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei bilanci». 
    Il comma 2  dispone  che  tali  analisi  «sono  svolte  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sulla  base  di  modelli  di  accertamento  concordati  dalla
Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma  1
e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti»,  e
che gli esiti «dell'attivita' ispettiva sono comunicati  al  predetto
Commissario di cui al comma precedente,  alle  Sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie». 
    Il comma 3 dispone che «la Sezione delle  autonomie  della  Corte
dei conti definisce, sentite le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei
controlli per la verifica dell'attuazione delle misure  dirette  alla
razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali» e che
le Sezioni regionali «effettuano i controlli in base alle metodologie
suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva  e,
in  presenza   di   criticita'   della   gestione,   assegnano   alle
amministrazioni  interessate  un  termine,  non  superiore  a  trenta
giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive  dirette  a
rimuovere   le   criticita'   gestionali   evidenziate   e   vigilano
sull'attuazione delle misure correttive adottate». 
    Ad avviso della Provincia di Trento  le  norme  sopra  illustrate
risultano lesive delle  proprie  prerogative  costituzionali  per  le
seguenti ragioni di 
 
                            D i r i t t o 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 16. 
    Come  detto,  l'art.  1,   d.l.   n.   174/2012   e'   intitolato
Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo
sulla gestione finanziaria delle regioni. 
    Il comma 1 di  esso  dispone  che,  «al  fine  di  rafforzare  il
coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di
Governo statale e regionale, e di garantire il rispetto  dei  vincoli
finanziari   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione
europea,  le  disposizioni  del  presente  articolo  sono  volte   ad
adeguare, ai sensi degli  articoli  28,  81,  97,  100  e  119  della
Costituzione, il controllo  della  Corte  dei  conti  sulla  gestione
finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7,  comma  7,  della  legge  5
giugno 2003, n. 131». 
    Delle disposizioni cosi' richiamante, l'art. 3, comma 5, legge n.
20/1994  stabilisce  che,  «nei   confronti   delle   amministrazioni
regionali, il controllo  della  gestione  concerne  il  perseguimento
degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e  di  programma».
L'art. 7, comma 7, della legge  n.  131/2003  ha  un  contenuto  piu'
complesso, e dispone quanto segue: «la Corte dei conti, ai  fini  del
coordinamento della finanza  pubblica,  verifica  il  rispetto  degli
equilibri  di  bilancio  da  parte  di   Comuni,   Province,   Citta'
metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilita'  interno
ed ai  vincoli  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione
europea. Le sezioni regionali di  controllo  della  Corte  dei  conti
verificano, nel rispetto della  natura  collaborativa  del  controllo
sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi  posti  dalle  leggi
statali  o  regionali  di  principio  e  di  programma,  secondo   la
rispettiva competenza, nonche' la  sana  gestione  finanziaria  degli
enti locali ed il funzionamento dei controlli interni  e  riferiscono
sugli esiti delle verifiche esclusivamente  ai  consigli  degli  enti
controllati ... Resta ferma  la  potesta'  delle  Regioni  a  statuto
speciale,  nell'esercizio  della   loro   competenza,   di   adottare
particolari discipline nel rispetto delle suddette finalita'». 
    Il comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012 prevede una relazione
semestrale della Corte dei  conti  sulla  tipologia  delle  coperture
finanziarie adottate nelle leggi regionali, relazione che e'  inviata
ai Consigli regionali. 
    Il comma 3  dell'art.  1  del  d.l.  n.  174/2012  disciplina  un
controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti  sui  bilanci
preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che
compongono il  Servizio  sanitario  nazionale,  rivolto  al  fine  di
verificare il «rispetto degli obiettivi annuali posti  dal  patto  di
stabilita' interno», l'«osservanza del vincolo previsto in materia di
indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione», la
«sostenibilita' dell'indebitamento»  e  l'«assenza  di  irregolarita'
suscettibili di pregiudicare ... gli  equilibri  economico-finanziari
degli enti». 
    Il comma 4 dell'art. 1 precisa che, «ai  fini  del  comma  3,  le
sezioni regionali di  controllo  della  Corte  dei  conti  verificano
altresi' che i rendiconti delle regioni  tengano  conto  anche  delle
partecipazioni in societa' controllate e alle quali  e'  affidata  la
gestione di servizi pubblici per  la  collettivita'  regionale  e  di
servizi strumentali alla regione, nonche'  dei  risultati  definitivi
della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale». 
    Il comma 5 si occupa del giudizio di parificazione del rendiconto
generale della Regione. 
    Il comma 6 dispone che «il  presidente  della  regione  trasmette
ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte  dei
conti una relazione sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia
e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni  adottato  sulla
base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della
Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto». 
    Il comma 7 disciplina gli effetti del controllo. Esso  stabilisce
in primo luogo che, «nell'ambito della verifica di cui ai commi  3  e
4, l'accertamento, da parte delle  competenti  sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti, di  squilibri  economico-finanziari,
della  mancata  copertura  di  spese,  della  violazione   di   norme
finalizzate a garantire la regolarita' della gestione  finanziaria  o
del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per  le  amministrazioni  interessate  l'obbligo  di
adottare, entro sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del  deposito
della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei  a  rimuovere
le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio»  (enfasi
aggiunta). Dispone poi che tali provvedimenti  «sono  trasmessi  alle
sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti  che   li
verificano nel termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento»  e  che
qualora «la regione  non  provveda  alla  trasmissione  dei  suddetti
provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo  dia
esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i
quali e' stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della
relativa sostenibilita' finanziaria» (enfasi aggiunta). 
    I commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, d.l. n.  174/2012  contengono
disposizioni orientate in modo simile a quelle ora esposte,  riferite
pero' non alle Regioni in quanto  tali  ma  ai  gruppi  dei  Consigli
regionali. 
    In particolare, essi prevedono  che  ciascun  gruppo  elabori  un
rendiconto annuale e che la regolarita' di esso sia controllata dalla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  L'accertamento
della Corte dei conti puo' produrre obblighi  di  regolarizzazione  a
carico del gruppo e, «nel caso in cui il  gruppo  non  provveda  alla
regolarizzazione entro il termine  fissato,  decade,  per  l'anno  in
corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte  del  consiglio
regionale». Tale decadenza «comporta l'obbligo di restituire le somme
ricevute  a  carico  del  bilancio  del  consiglio  regionale  e  non
rendicontate» (comma 11). In  base  al  comma  12,  «la  decadenza  e
l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla  mancata
trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del
comma 10, ovvero alla delibera di non regolarita' del  rendiconto  da
parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti». 
    Le disposizioni cosi' riepilogate non sono direttamente  riferite
alle Province autonome, per le quali il comma 16 dello stesso art.  1
pone una specifica clausola di salvaguardia, ai sensi della quale «le
regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
Balzano  adeguano  il  proprio  ordinamento  alle  disposizioni   del
presente articolo entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto» (enfasi aggiunta). 
    E' anche opportuno ricordare che anche  sul  piano  generale,  in
base all'art.  11-bis,  d.l.  n.  174/2012,  «le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  attuano  le
disposizioni di cui al presente decreto  nelle  forme  stabilite  dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione»
(enfasi aggiunta). 
    Dunque, in base  al  principio  dell'interpretazione  adeguatrice
delle disposizioni legislative, si puo' ritenere che le  disposizioni
sopra descritte non siano  applicabili  nella  provincia  di  Trento:
percio' la  Provincia  autonoma  di  Trento  non  ne  fa  oggetto  di
impugnazione. 
    Invece, il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 1,  comma
16, risulta lesivo sotto diversi profili. 
    In primo luogo, come accennato nel  Fatto,  occorre  sottolineare
che i  controlli  che  gli  organi  statali  possono  svolgere  sulla
Provincia di Trento  (e  sugli  enti  locali  della  provincia)  sono
regolati dalle norme di attuazione,  in  particolare  dal  d.P.R.  n.
305/1988. L'art.  2,  comma  1,  di  tale  decreto  dispone  che  «il
controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della  regione
Trentino-Alto  Adige  e  della  provincia  autonoma  di  Trento  sono
esercitati dalla sezione di controllo della Corte  dei  conti  avente
sede in Trento». 
    L'art. 6 stabilisce che «per  il  controllo  sulla  gestione  del
bilancio e del patrimonio della regione e delle province autonome  di
Trento e di Bolzano, per  lo  svolgimento  dell'attivita'  e  per  il
funzionamento delle sezioni di Trento e di  Bolzano  e  dei  relativi
uffici di controllo,  nonche'  per  l'esercizio  delle  funzioni  dei
presidenti di sezione preposti al  coordinamento  si  applicano,  per
quanto non disciplinato dal presente decreto, le  leggi  dello  Stato
che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure  della
Corte dei conti». 
    In base al comma 2, «le sezioni di controllo aventi sede a Trento
e a Bolzano definiscono  annualmente  i  programmi  e  i  criteri  di
riferimento  del  controllo  sulla  gestione  del  bilancio   e   del
patrimonio delle  regioni  e  delle  province  autonome  e  ne  danno
comunicazione agli enti interessati», ed il comma 3 dispone  che  «il
controllo sulla gestione concerne il  perseguimento  degli  obiettivi
stabiliti  dalle  leggi  di  principio  e  di  programma   regionali,
provinciali ovvero statali, in quanto applicabili». 
    Il comma 3-bis stabilisce  poi  che,  «in  attuazione  e  per  le
finalita' di cui all'articolo 79 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  sono  esercitati  rispettivamente
dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano  i  controlli,
anche di natura collaborativa, funzionali all'attivita' di  vigilanza
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo
successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri
enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 670  del  1972;  degli  esiti  dei
controlli e' data notizia alla competente  sezione  della  Corte  dei
conti». 
    In base al  comma  3-ter,  «la  Regione  e  le  Province  possono
richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte
dei  conti  ai   fini   della   regolare   gestione   finanziaria   e
dell'efficienza  ed  efficacia  dell'azione  amministrativa,  nonche'
pareri in materia di contabilita' pubblica anche per conto degli enti
locali,  singoli  o  associati,  e  degli  altri  enti  e   organismi
individuati dall'articolo 79, comma 3,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670». 
    L'art. 10, d.P.R. n.  305/1988  disciplina  poi  il  giudizio  di
parificazione del rendiconto generale della Regione e di quello delle
Province di Trento e di Bolzano, ad opera delle Sezioni riunite nella
Regione Trentino-Alto Adige. 
    Da  quanto  sopra  esposto  risulta  altresi'  che  le  norme  di
attuazione ammettono un solo  controllo  statale  in  relazione  alla
Provincia di Trento, cioe'  il  controllo  sulla  gestione  in  senso
stretto, dato che l'art. 6, comma 3, precisa che «il controllo  sulla
gestione concerne il perseguimento degli  obiettivi  stabiliti  dalle
leggi di principio  e  di  programma  regionali,  provinciali  ovvero
statali, in quanto applicabili», ed il  comma  1  rinvia  alle  leggi
statali  per  lo  svolgimento  di  questo   controllo   e   non   per
l'individuazione di ulteriori controlli. 
    Dall'art. 6 risulta anche che il controllo  sulla  finanza  degli
enti locali e' affidato alla Provincia dall'art. 79, comma 3,  ultimo
periodo, dello Statuto e dalle stesse  norme  di  attuazione,  e  che
ulteriori  controlli  sulla  «regolare  gestione  finanziaria»,   con
funzione collaborativa, possono essere richiesti dalle Province. 
    Sia dall'interpretazione  letterale  che  da  quella  sistematica
risulta dunque  che  il  d.P.R.  n.  305/1988  detta  una  disciplina
completa dei controlli della Corte dei conti sulle Province,  tenendo
conto della particolare autonomia finanziaria  configurata  dall'art.
79 dello Statuto speciale e dalla struttura della  relazioni  tra  lo
Stato e la Provincia. L'integrazione  di  tale  disciplina  non  puo'
avvenire  che  con  ulteriori  norme  di  attuazione,   emanate   con
l'apposita   procedura   in    commissione    paritetica,    e    non
unilateralmente, ad opera del legislatore statale. 
    Infatti,  le  norme  di  attuazione  sono  una  fonte  dotata  di
competenza separata e riservata rispetto alle  altre  fonti  primarie
statali, per cui ad esse non si puo' derogare con atti aventi  valore
di legge ordinaria (v., ad es., sentt. n. 341/2009,  n.  51/2006,  n.
341/2001, n. 237/1983, n. 180/1980). 
    Che i controlli della Corte dei conti sulla Provincia  di  Trento
siano materia riservata alle norme di attuazione e' confermato  anche
dalla  giurisprudenza  costituzionale:  la  sent.  n.   267/2006   ha
dichiarato infondata una questione di costituzionalita' sollevata con
riferimento  ad  una  legge  della  Valle  d'Aosta  che  disciplinava
l'istituzione ed il funzionamento dell'Autorita' di  vigilanza  sulla
gestione finanziaria, affermando che tale Autorita' poteva coesistere
con il controllo di gestione, di natura collaborativa, affidato  alla
Corte dei  conti;  la  sentenza  ha  concluso  osservando  che,  «nel
richiamato  quadro  ordinamentale,  lo  Stato  e  la  Regione   Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  dovranno  dunque  provvedere,   secondo   la
procedura  di  cui  all'art.   48-bis   dello   statuto   valdostano,
all'istituzione della sezione regionale di controllo della Corte  dei
conti». L'art. 48-bis  dello  Statuto  VdA  regola  la  procedura  di
adozione delle norme di attuazione:  percio'  la  sent.  n.  267/2006
conferma che  la  disciplina  dei  controlli  statali  sulle  Regioni
speciali e' riservata alle norme di attuazione. 
    Cio' e' stato  ulteriormente  ribadito  dalla  recente  legge  n.
243/2012 (di attuazione del nuovo art. 81  Cost.),  il  cui  art.  20
stabilisce quanto segue: «La Corte  dei  conti  svolge  il  controllo
successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli
9 [Regioni] e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica  e
dell'equilibrio  dei   bilanci   di   cui   all'articolo   97   della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal  presente  comma
in conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  alle  relative  norme  di
attuazione. 2.  La  legge  dello  Stato  disciplina  le  forme  e  le
modalita' del controllo di cui al comma 1». 
    Tale disposizione conferma che l'unico controllo possibile  sulle
Regioni e' quello di gestione e che,  per  le  Regioni  speciali,  la
materia spetta alle norme di attuazione. 
    Cio' posto, del resto, sembra ovvio che una materia non puo', nei
rapporti tra  Stato  e  Provincia  autonoma  di  Trento,  appartenere
contemporaneamente   all'ambito   della   attuazione   statutaria   e
all'ambito  di  competenza  della  legislazione  ordinaria:  se  non,
naturalmente, quando a questa rinviino le norme di attuazione, e  nei
corrispondenti limiti, come sopra esposto. 
    Precisato cio', si puo' esaminare il contenuto della clausola  di
salvaguardia di cui all'art. 1, comma  16,  d.l.  n.  174/2012.  Esso
dispone che «le regioni a statuto speciale e le province autonome  di
Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni
del presente articolo entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto». 
    Ad  avviso  della  ricorrente  Provincia,  tale  disposizione  e'
illegittima sotto diversi profili. 
    In primo luogo, essa e' illegittima nella parte in cui prevede un
obbligo di adeguamento ad  una  forma  di  controllo  repressivo  non
previsto ne' dallo  Statuto  ne'  dalle  norme  di  attuazione.  Come
esposto in narrativa, infatti, l'art. 1, d.l. n.  174/2012  non  solo
introduce un controllo di regolarita' finanziaria diverso  da  quello
di gestione in senso stretto previsto dalle norme di  attuazione,  ma
addirittura   fa   derivare   dal   nuovo   controllo   obblighi   di
regolarizzazione e sanzioni (v. i commi 7, 11 e 12). 
    In altre parole, l'art. 1 del d.l. n. 174 istituisce un controllo
che non ha affatto carattere  collaborativo,  non  e'  finalizzato  a
portare determinate situazioni nella consapevolezza  della  Provincia
di Trento, affinche' questa istituisca  i  rimedi  che  autonomamente
individua, ma e' un controllo  dal  cui  esercizio  derivano  effetti
giuridici vincolanti e, in ipotesi di non attuazione delle correzioni
cosi' divenute  obbligatorie,  specifiche  misure  sanzionatorie.  In
altre e sintetiche parole, e'  un  controllo  dal  quale  deriva  una
precisa limitazione  giuridica  dell'autonomia  costituzionale  della
Provincia. 
    Sembra  evidente  che  un  simile  controllo  non   puo'   essere
introdotto senza un preciso fondamento  nello  Statuto  o  nelle  sue
norme di attuazione, emanate secondo l'apposito procedimento. 
    Essendo il nuovo controllo del  tutto  privo  di  quel  carattere
collaborativo che la  Corte  ha  talora  sottolineato  nella  propria
giurisprudenza, per far salvi determinati controlli sulle  Regioni  o
sugli enti locali, risulta evidente  l'illegittimita'  costituzionale
della  sua  introduzione,  ed  allo  stesso  modo  della  statuizione
dell'obbligo  della  Provincia  di  adeguare  ad  esso   il   proprio
ordinamento. 
    In subordine, la disposizione impugnata e' illegittima  e  lesiva
delle prerogative costituzionali della Provincia non solo  in  quanto
stabilisce l'obbligo di adeguamento, ma anche in quanto  -  ove  pure
l'adeguamento  fosse  dovuto  -  non  dispone  che  tale  adeguamento
dell'ordinamento provinciale  avvenga  con  le  modalita'  prescritte
dallo Statuto speciale, cioe' tramite le norme di attuazione o con le
procedure prescritte per  le  modifiche  dello  Statuto:  come  sopra
argomentato, infatti, simili forme  di  controllo  potrebbero  essere
introdotte solo modificando le norme di attuazione. 
    Inoltre, se pure rinviasse alle norme di  attuazione,  l'art.  1,
comma 16, sarebbe illegittimo in quanto rivolto a vincolarle  sia  in
termini di contenuto sostanziale (cioe' l'adeguamento di  cui  si  e'
detto),  sia  in  quanto  pone  anche  un  termine  che  risulterebbe
illegittimo, dato che le procedure di concertazione che portano  alle
norme di attuazione non possono essere sottoposte ad un  termine  dal
legislatore ordinario. 
    Ad avviso della ricorrente Provincia e'  pacifico  che  le  norme
dell'art. 1, d.l. n. 174/2012  riguardano  la  materia  dei  rapporti
Stato-Province e, in particolare, la materia dei controlli, e  dunque
il livello fondamentale di autonomia ad esse riconosciuto. 
    In  particolare,  percio',  e'  da  escludere  che  l'ambito   di
intervento  possa  essere  ricondotto  ad  un   concetto   ampio   di
coordinamento della finanza pubblica: sembra evidente,  infatti,  che
tale coordinamento (il quale, si ricordi, in relazione alle autonomie
speciali si configura come  un  compito  statale  da  attivare  nelle
materie di competenza regionale attraverso i meccanismi  interni  del
riparto di competenza in tali materie, e non come un separato  ambito
materiale di competenza  attribuito  allo  Stato)  si  deve  svolgere
all'interno dei dati istituzionali di base,  cosi'  come  configurati
dallo Statuto e dalle norme di attuazione. 
    In ogni  modo,  le  conclusioni  sopra  esposte  non  muterebbero
persino qualora si volesse estendere l'ambito del coordinamento  fino
ad  includervi  l'alterazione  delle  basilari  regole  del  rapporto
intersoggettivo tra Stato e Provincia autonoma. 
    Infatti  e'  pacifico  che  anche  la  disciplina  dei   rapporti
finanziari tra lo Stato e le Province autonome e' tipicamente oggetto
di norme statutarie o di attuazione statutaria: si veda il Titolo  VI
dello Statuto, e in particolare l'art. 79 e l'art. 104; il d.lgs.  n.
268/1992; l'art. 27, legge n. 42/2009. 
    La giurisprudenza costituzionale ha piu' volte riconosciuto che i
rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali  sono  dominati  dal
principio dell'accordo (v. le sentenze n. 82 del  2007,  n.  353  del
2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000 e n. 133 del 2010) e,  anche  di
recente, ha ribadito che il coordinamento della finanza pubblica  per
le Regioni speciali e' stato assegnato alla competenza delle norme di
attuazione dall'art. 27, commi 1 e 3, legge n. 42/2009  (v.  sentenze
n. 193/2012 e n. 118/2012). In particolare, dalla sent.  n.  193/2012
risulta che  l'art.  27,  legge  n.  42/2009  «possiede  una  portata
generale ed esclude - ove non sia  espressamente  disposto  in  senso
contrario per casi  specifici  da  una  norma  successiva  -  che  le
previsioni finalizzate al contenimento della spesa  pubblica  possano
essere ritenute applicabili alle Regioni a  statuto  speciale  al  di
fuori delle particolari procedure previste dai  rispettivi  statuti».
La sent. n. 118/2012 ha confermato che «l'accordo  e'  lo  strumento,
ormai consolidato (in quanto gia' presente nella  legge  27  dicembre
1997, n. 449, recante "Misure per la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica" e poi confermato da  tutte  le  disposizioni  che  si  sono
occupate successivamente della materia) per conciliare e regolare  in
modo negoziato il doveroso concorso delle Regioni a statuto  speciale
alla manovra di finanza pubblica e la  tutela  della  loro  autonomia
finanziaria, costituzionalmente rafforzata». 
    Infine, l'art. 1, comma 16, e'  ulteriormente  illegittimo  nella
parte in cui prevede l'adeguamento «alle  disposizioni  del  presente
articolo»  anziche'  ai  principi  risultanti  dall'art.  1  d.l.  n.
174/2012. 
    Infatti, persino se i  controlli  della  Corte  dei  conti  sulla
Provincia non fossero considerati materia rientrante nella competenza
delle norme di attuazione  ma  fossero  ricondotti  al  coordinamento
della finanza  pubblica  (materia  di  competenza  concorrente),  non
potrebbe ammettersi un vincolo della  Provincia  alle  «disposizioni»
dell'art. 1. 
    Ne' potrebbe eccepirsi che la Provincia non puo' dettare norme di
dettaglio in relazione ai  controlli  della  Corte  dei  conti  sulla
stessa Provincia: la necessita' di una  normativa  completa  verrebbe
solo a confermare che essa dev'essere concordata in sede di norme  di
attuazione, non  potendo  essere  adottata  dal  legislatore  statale
nell'esercizio   della   competenza   concorrente   in   materia   di
coordinamento finanziario. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 4. 
    L'art. 1-bis, comma 4, d.l. n. 174/2012 modifica l'art. 5  d.lgs.
n. 149/2011 nel modo seguente: 
    «1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato puo' attivare  verifiche  sulla
regolarita'  della  gestione   amministrativo-contabile,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, anche nei confronti delle regioni e delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano, oltre che negli  altri  casi  previsti  dalla
legge, qualora un ente evidenzi situazioni di squilibrio  finanziario
riferibili   ai   seguenti   indicatori:   a)    ripetuto    utilizzo
dell'anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio  consolidato  della
parte corrente del bilancio; c) anomale  modalita'  di  gestione  dei
servizi per conto di terzi; c-bis)  aumento  non  giustificato  delle
spese in favore dei gruppi consiliari e degli  organi  istituzionali.
Le verifiche di cui all'alinea  sono  attivate  anche  attraverso  le
rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui alle  lettere  a),
b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno,  per  gli  enti
locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e  lo
sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le  regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto  all'indicatore
di cui alla lettera c-bis). 
    1-bis. Qualora  siano  evidenziati  squilibri  finanziari,  anche
attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di  cui  al
comma 1, lettere  a),  b)  e  c),  e  le  rilevazioni  del  Ministero
dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli  affari
regionali, il turismo e lo  sport,  per  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore  di  cui  al
comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne  da'  immediata
comunicazione alla sezione regionale di  controllo  della  Corte  dei
conti competente per territorio». 
    Conviene ricordare che il SIOPE e' il Sistema  informativo  sulle
operazioni degli enti pubblici, che  e'  un  sistema  di  rilevazione
telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri  di
tutte le amministrazioni pubbliche; esso nasce  dalla  collaborazione
tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e  l'ISTAT,
in attuazione  dall'articolo  28  della  legge  n.  289/2002,  ed  e'
disciplinato dall'articolo 14, commi 6-11, della  legge  n.  196  del
2009. 
    Dunque, l'art. 1-bis, d.l. n. 174/2012  rende  applicabili  anche
nei confronti delle Province autonome verifiche  ministeriali  «sulla
regolarita'  della  gestione   amministrativo-contabile,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196». 
    Quest'ultima disposizione stabilisce quanto segue: «in  relazione
alle esigenze di controllo e di monitoraggio  degli  andamenti  della
finanza pubblica,  utilizzando  anche  i  dati  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 13,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a: ... d)
effettuare,  tramite  i  servizi  ispettivi  di   finanza   pubblica,
verifiche sulla regolarita' della  gestione  amministrativo-contabile
delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle  verifiche,
ancorche'  effettuate  su  richiesta  delle   amministrazioni,   sono
documenti accessibili nei limiti e con le  modalita'  previsti  dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti  territoriali
i predetti servizi effettuano verifiche volte  a  rilevare  eventuali
scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono  altresi'
alle verifiche richieste  dal  Ministro  competente  all'avvio  della
procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.  I
referti delle verifiche di cui al terzo  periodo  sono  inviati  alla
Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza  pubblica
affinche' possa valutare l'opportunita' di attivare  il  procedimento
denominato  "Piano  per   il   conseguimento   degli   obiettivi   di
convergenza" di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge». 
    Si pone in  primo  luogo  un  problema  interpretativo.  Infatti,
l'art. 14, comma 1, lettera d) legge n.  196/2009,  richiamato  dalla
nuova  disposizione,  prevede  «verifiche  sulla  regolarita'   della
gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad
eccezione delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano». 
    In questi termini, dopo la modifica  apportata  dall'art.  1-bis,
comma 4, la situazione normativa risultante  appare  contraddittoria:
infatti, l'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 149/2011 prevede ora  verifiche
«ai sensi dell'articolo 14, comma  1,  lettera  d),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, anche nei  confronti  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano», ma  l'art.  14,  comma  1,
lettera d) legge n. 196/2009 -  che  e'  richiamato  come  tale,  non
modificato ne' abrogato - prevede, come detto, che tali verifiche non
si svolgano in relazione alle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Dunque, la  normativa  statale  e'  internamente
contraddittoria  ed  irrazionale,  con   conseguente   illegittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. E' da  ricordare  che
le Regioni sono legittimate ad invocare anche i parametri estranei al
Titolo V, quando le norme statali che li violano attengono a  materie
regionali, cosi' condizionando in  modo  illegittimo  lo  svolgimento
dell'autonomia regionale (v., da ultimo, le sentenze n. 311/2012,  n.
200/2012, n. 199/2012, n. 80/2012, n. 22/2012).  Nel  presente  caso,
l'art. 1-bis, comma  4,  attiene  all'organizzazione  provinciale  o,
comunque,  ai  rapporti  Stato-Provincia  o  al  coordinamento  della
finanza pubblica: in tutti i casi, e' chiaro che si tratta  di  norme
che incidono direttamente sull'autonomia provinciale. 
    A parte la contraddittorieta', l'art.  1-bis,  comma  4,  risulta
comunque illegittimo. 
    Infatti, esso introduce, al di fuori  di  quanto  previsto  dallo
Statuto e dalle norme di attuazione,  un  ulteriore  controllo  sulla
«regolarita' della gestione amministrativo-contabile» delle  Province
autonome da parte del Governo, che puo' condurre  all'attivazione  di
specifici procedimenti, quale  quello  previsto  dall'art.  18  della
legge n. 42 del 2009: esso, pertanto, e' illegittimo per  le  ragioni
gia' esposte nel punto 1, con l'aggravante che, in  questo  caso,  il
controllo e' svolto dal Ministero e non da un organo imparziale quale
la Corte dei conti. E' anche  da  sottolineare  che  altre  possibili
conseguenze del controllo restano incerte, in quanto il nuovo art. 5,
comma 1-bis, d.lgs. n. 149/2011 non precisa a che fini  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato comunica alla  sezione  regionale  di  controllo
della  Corte  dei  conti  gli  squilibri   finanziari   eventualmente
accertati. 
    Si noti che la consapevolezza dell'autonomia costituzionale delle
regioni e delle Province autonome era esattamente la ragione  per  la
quale l'art.  14,  comma  1,  lettera  d)  legge  n.  196/2009  aveva
stabilito l'inapplicabilita' ad esse dei controlli in questione.  Non
si trattava - allora - di una mera scelta di politica legislativa, ma
di rispetto della Costituzione; e non si tratta ora di  un  mutamento
di politica legislativa, ma della violazione della Costituzione,  che
allora era stata rispettata. 
    Inoltre, l'attribuzione di  compiti  ispettivi  al  Ministero  in
materie di  competenza  provinciale  (quali  quelle  sopra  indicate)
determina altresi'  la  violazione  dell'articolo  4  del  d.lgs.  n.
266/1992, in  base  al  quale,  nelle  materie  di  competenza  delle
province autonome, la legge non puo' attribuire agli  organi  statali
funzioni amministrative, comprese quelle  di  vigilanza,  di  polizia
amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni   amministrative,
diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale  e
le relative norme  di  attuazione  (con  specifico  riferimento  alla
materia sanitaria, si veda quanto deciso dalla  Corte  costituzionale
nelle  sentenze  n.  182  del  1997  e  n.  228  del  1993,  relative
all'esercizio del potere dei Servizi ispettivi  di  finanza  pubblica
nei confronti delle Province autonome). 
    Che si tratti di materia di competenza provinciale  non  si  puo'
dubitare. In base all'art. 16 d.lgs. n. 268/1992 «spetta alla regione
e alle province emanare norme in materia di bilanci,  di  rendiconti,
di amministrazione del patrimonio e  di  contratti  della  regione  e
delle province medesime  e  degli  enti  da  esse  dipendenti».  Tale
competenza e' stata esercitata  con  la  l.p.  n.  7/1979,  Norme  in
materia di  bilancio  e  di  contabilita'  generale  della  Provincia
autonoma di Trento,  il  cui  art.  56  disciplina  il  controllo  di
regolarita' contabile. 
    L'art. 1-bis, comma 4, dunque, viene ora anche ad interferire con
il sistema autonomo  delle  regole  contabili  di  questa  Provincia,
violando l'art. 8, n. 1, dello Statuto (o l'art. 117, comma 4, Cost.,
se ritenuto piu' favorevole) e l'art. 16 d.lgs. n. 268/1992. 
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2 e 3. 
    L'art. 6 e' inserito nel Titolo  II,  Province  e  comuni,  e  si
intitola  Sviluppo  degli  strumenti  di  controllo  della   gestione
finalizzati all'applicazione della revisione della spesa  presso  gli
enti locali e ruolo della Corte dei conti. 
    Il comma 1 dispone che, «per  lo  svolgimento  di  analisi  sulla
spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il  Commissario  per  la
revisione della spesa previsto dall'articolo 2  del  decreto-legge  7
maggio 2012, n. 52, ... si avvale dei Servizi  ispettivi  di  Finanza
pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate
analisi su campione relative alla  razionalizzazione,  efficienza  ed
economicita' dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei bilanci».
Il comma 2 precisa che le analisi di cui al comma 1  sono  svolte  ai
sensi del gia' citato art. 14, comma 1, lettera d) legge n. 196/2009,
«sulla base di modelli di accertamento  concordati  dalla  Ragioneria
generale dello  Stato  con  il  Commissario  di  cui  al  comma  1  e
deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti».  Gli
esiti  «dell'attivita'  ispettiva   sono   comunicati   al   predetto
Commissario ..., alle Sezioni regionali di controllo della Corte  dei
conti e alla Sezione delle autonomie». 
    I commi 1 e 2 non sono applicabili alle Regioni e  alle  Province
autonome: cio' si ricava  dalla  loro  collocazione  nel  Titolo  II,
dedicato a Province e comuni, dal fatto che l'epigrafe ed il comma  1
dell'art. 6 menzionano solo gli «enti locali», dal richiamo  all'art.
14, comma 1, lettera d), legge n. 196/2009  (che  prevede  «verifiche
sulla  regolarita'  della  gestione  amministrativo-contabile   delle
amministrazioni  pubbliche,  ad  eccezione  delle  regioni  e   delle
province autonome di Trento e di Bolzano») e dal richiamo all'art.  2
d.l. n. 52/2012, che non e' destinato alle Regioni (v. i  commi  2  e
5). 
    Ugualmente, i commi 1 e 2 - di per se'  -  non  sono  applicabili
agli enti locali della provincia di Trento, in virtu' della  clausola
di salvaguardia di cui all'art. 11-bis, d.l. n. 174/2012. 
    Il comma 3 dell'art. 6, pero', stabilisce che «la  Sezione  delle
autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, le  metodologie  necessarie
per lo svolgimento dei  controlli  per  la  verifica  dell'attuazione
delle misure dirette  alla  razionalizzazione  della  spesa  pubblica
degli  enti  territoriali»  (enfasi  aggiunta),  e  che  le   Sezioni
regionali «effettuano i controlli in base alle  metodologie  suddette
anche tenendo  conto  degli  esiti  dell'attivita'  ispettiva  e,  in
presenza di criticita' della gestione, assegnano alle amministrazioni
interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione
delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le  criticita'
gestionali  evidenziate  e  vigilano  sull'attuazione  delle   misure
correttive adottate».  Dunque,  il  controllo  in  questione  non  e'
meramente collaborativo in quanto si puo'  tradurre  nell'obbligo  di
adottare specifiche misure, a loro volta soggette a controllo. 
    Cosi'  essendo  la  disposizione,  occorre  chiarire   che   cosa
significhi l'espressione «sentite le Regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano». Ove essa fosse soltanto un modo inusuale  di
indicare il parere della Conferenza Stato-Regioni,  il  comma  3  non
inciderebbe sul  significato  sopra  attribuito  al  complesso  delle
disposizioni dei  primi  tre  commi  dell'art.  6,  e  la  ricorrente
Provincia non avrebbe ragioni di doglianza. 
    Tuttavia,  la  predetta  espressione,  ed   in   particolare   il
riferimento espresso alle «Province autonome», potrebbe indicare  che
lo Stato intenda rivolgere i controlli di cui  allo  stesso  comma  3
anche agli  enti  locali  della  provincia  di  Trento.  E,  dato  il
collegamento tra il  controllo  di  cui  al  comma  3  e  l'attivita'
ispettiva» di cui ai commi 1 e 2  (il  comma  3  stabilisce  che  «le
Sezioni regionali effettuano i controlli  in  base  alle  metodologie
suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva», e
di «attivita' ispettiva» si parla anche nel comma 2), ne risulterebbe
che anche i commi 1 e 2 potrebbero essere intesi  come  rivolti  agli
enti locali della provincia di Trento. 
    In  questo  caso,  i  primi  tre  commi  dell'art.  6   sarebbero
illegittimi nella parte in cui attribuiscono ai Servizi ispettivi  di
Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e alle sezioni
regionali della Corte  dei  conti,  in  relazione  agli  enti  locali
trentini, poteri di controllo al di la' di  quanto  consentito  dallo
Statuto e dalle norme di attuazione. 
    L'art. 79, comma 3, dello Statuto dispone  che,  «fermi  restando
gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta  alle  province
stabilire gli obblighi relativi al  patto  di  stabilita'  interno  e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento  agli  enti
locali [...]», aggiungendo che «non si applicano le  misure  adottate
per  le  regioni  e  per  gli  altri  enti  nel  restante  territorio
nazionale» e che  «le  province  vigilano  sul  raggiungimento  degli
obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al  presente
comma ed  esercitano  sugli  stessi  il  controllo  successivo  sulla
gestione dando notizia degli  esiti  alla  competente  sezione  della
Corte dei conti» (v. anche l'art. 54, n. 5, dello Statuto). 
    In attuazione di tali norme, l'art. 6,  comma  3-bis,  d.P.R.  n.
305/1988  stabilisce  che  «sono  esercitati  rispettivamente   dalla
Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i  controlli,  anche
di natura collaborativa, funzionali all'attivita'  di  vigilanza  sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica  e  il  controllo
successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri
enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 670  del  1972;  degli  esiti  dei
controlli e' data notizia alla competente  sezione  della  Corte  dei
conti». 
    E' dunque chiaro che, in  base  allo  Statuto  e  alle  norme  di
attuazione, spetta alla Provincia la vigilanza finanziaria sugli enti
locali trentini. A tali norme si puo'  derogare  solo  con  ulteriori
norme di attuazione o modificando il Titolo  VI  dello  Statuto,  non
certo con atti legislativi adottati unilateralmente dallo Stato. 
    Su questo punto si puo' anche rinviare a quanto  argomentato  nel
punto 1 sul carattere completo della disciplina dei  controlli  della
Corte dei conti contenuta nel d.P.R. n. 305/1988. 
    E' da sottolineare che tale potere di vigilanza si  collega  alla
generale competenza provinciale in materia di finanza locale (art. 80
St.) e al fatto che e' la Provincia che fornisce  ai  comuni  «idonei
mezzi finanziari» (art. 81  St.).  In  base  all'art.  17  d.lgs.  n.
268/1992,  «le  attribuzioni  dell'amministrazione  dello  Stato   in
materia  di  finanza  locale  esercitate  direttamente  dagli  organi
centrali  e  periferici  dello  Stato  ...  sono  esercitate  per  il
rispettivo territorio dalle province di Trento e  Bolzano»;  inoltre,
«le province disciplinano con  legge  i  criteri  per  assicurare  un
equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi  compresi  i  limiti
all'assunzione   di    personale,    le    modalita'    di    ricorso
all'indebitamento,   nonche'    le    procedure    per    l'attivita'
contrattuale». 
    Si ribadisce poi che il controllo di cui all'art. 6, comma 3, non
ha carattere meramente collaborativo, dato che le sezioni  regionali,
«in  presenza  di   criticita'   della   gestione,   assegnano   alle
amministrazioni  interessate  un  termine,  non  superiore  a  trenta
giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive  dirette  a
rimuovere   le   criticita'   gestionali   evidenziate   e   vigilano
sull'attuazione delle misure correttive adottate». 
    Oltre ai parametri sopra individuati, i commi 1 e 2  dell'art.  6
violano anche l'art. 4 d.lgs.  n.  266/1992,  dato  che  l'«attivita'
ispettiva» da essi regolata spetta ai Servizi  ispettivi  di  Finanza
pubblica della Ragioneria  generale  dello  Stato,  cioe'  ad  organi
statali, mentre l'art. 4  d.lgs.  n.  266/1992  esclude  che,  «nelle
materie  di  competenza  propria  della  regione  o  delle   province
autonome» (e le norme in questione attengono al  coordinamento  della
finanza pubblica e alla finanza locale) la legge statale  attribuisca
«agli organi statali  funzioni  amministrative,  comprese  quelle  di
vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di  violazioni
amministrative, diverse da quelle spettanti  allo  Stato  secondo  lo
statuto speciale e le relative norme di attuazione». 
    In definitiva, l'applicazione agli enti locali della provincia di
Trento sarebbe illegittima sia in quanto non si tratta  di  controlli
collaborativi, ma di controlli che esprimono  un  potere  statale  di
supremazia sugli enti locali, non previsto ne' ammesso dallo  Statuto
e dalle norme di attuazione, sia  in  quanto,  in  precisa  e  palese
contraddizione con lo Statuto e le norme di attuazione,  istituiscono
un potere di controllo sugli  enti  locali  parallelo  e  concorrente
rispetto a quello che  e'  espressamente  attribuito  alla  Provincia
autonoma di Trento. 
    Mentre il comma 1 parla di «enti locali», il comma 3 riferisce  i
controlli ivi regolati  agli  «enti  territoriali»  in  generale.  La
Provincia ritiene che diversi elementi conducano ad escludere che  il
comma 3 sia rivolto anche alle Regioni  (ordinarie  e  speciali):  il
titolo  dell'art.  6,  la  sua  collocazione  nel   Titolo   11   del
decreto-legge, il collegamento tra i controlli di cui al comma 3  con
l'«attivita' ispettiva» di cui ai commi 1 e 2  (senz'altro  destinata
solo agli enti  locali,  come  gia'  visto).  Dunque,  le  Regioni  -
eventualmente,  come  sopra   accennato,   mediante   la   Conferenza
Stato-Regioni - sono «sentite» solo in quanto  dotate  di  competenza
concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e  non
in quanto destinatarie dei controlli. 
    Cionondimeno, l'uso dell'espressione «enti territoriali» consente
un'interpretazione diversa e, percio', a  scopo  cautelativo  qui  si
impugnano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 nel caso in cui si ritenga che
il comma 3 e, conseguenzialmente, i commi 1 e 2 siano  rivolti  anche
alle Regioni speciali. 
    In tal caso, i commi 1 e 2 sarebbero illegittimi per  le  ragioni
gia' esposte nel punto 2 ed il comma 3 per le  ragioni  gia'  esposte
nel punto 1. 
    Infatti, i commi 1 e 2 dell'art. 6 presentano elementi in  comune
con l'art. 1-bis, comma 4, d.l. n. 174/2012 (il rinvio  all'art.  14,
comma  1,  lettera  d)  legge  n.  196/2009  e  l'attribuzione  della
vigilanza ai Servizi ispettivi  di  finanza  pubblica),  per  cui  si
possono estendere ad essi le censure avanzate in  relazione  all'art.
1-bis, comma 4: a) previsione di un ulteriore controllo al  di  fuori
di quanto  previsto  dallo  Statuto  e  dalle  norme  di  attuazione,
controllo svolto da organi ministeriali e non da un organo imparziale
quale la Corte dei conti; b) violazione  della  potesta'  legislativa
primaria della Provincia in materia di  organizzazione  interna,  che
comprende la potesta'  di  regolare  il  bilancio  provinciale  e  le
verifiche contabili; c) irragionevolezza per contraddittorieta', dato
che - nell'interpretazione qui ipotizzata - l'art. 6, commi 1 e 2, si
applicherebbe alle Regioni richiamando l'art. 14, comma 1, lettera d)
legge n. 196/2009, che non e' destinato alle Regioni;  d)  violazione
dell'art. 4 del d.lgs. n. 266/1992. Per le argomentazioni  si  rinvia
al punto 2 del ricorso. 
    L'art. 6, comma 3, d.l.  n.  174/2012,  nell'interpretazione  qui
prospettata  a  titolo  cautelativo,   introdurrebbe   un   ulteriore
controllo della Corte dei conti sulla Provincia, controllo non avente
carattere  meramente  collaborativo  (come   visto):   percio'   esso
risulterebbe illegittimo per violazione dello Statuto e del d.P.R. n.
305/1988, che regolano in modo completo  i  controlli  statali  sulla
Provincia, e per  violazione  della  speciale  autonomia  finanziaria
della Provincia, quale configurata dall'art. 79 e dall'art. 104 dello
Statuto, dal d.lgs. n. 268/1992, dall'art. 27 legge n. 42/2009 e  dal
principio dell'accordo che regola i rapporti finanziari tra  Stato  e
Regioni speciali: su entrambi i punti v.  gli  argomenti  svolti  nel
punto 1 del presente ricorso. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia codesta Corte costituzionale  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 16; dell'articolo 1-bis,  comma
4; dell'articolo 6, commi da 1 a  3,  del  decreto-legge  10  ottobre
2012,  n.  174,  Disposizioni  urgenti  in  materia  di   finanza   e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio  2012,  come  convertito,
con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, nelle  parti,
nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso. 
        Trento-Padova-Roma, 4 febbraio 2013 
 
                   Prof. avv. Giandomenico Falcon