REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 9 

  Modifiche  alla  legge  regionale   10   novembre   1997,   n.   41
(Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo). 
(GU n.11 del 16-3-2013)

 
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 31 del 24
                            luglio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     LA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 «Realizzazione
                  di aviosuperfici e campi di volo» 
 
  1. L'articolo 1 della l.r. 41/1997 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  1  (Oggetto). -  1.  La   presente   legge   disciplina   la
realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici  e  campi  di  volo  per
aeromobili  nel  rispetto  della  legge  2  aprile   1968,   n.   518
(Liberalizzazione dell'uso delle aree di  atterraggio),  del  decreto
del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  8  agosto  2003
(Norme di attuazione della l. 2 aprile 1968, n. 518,  concernente  la
liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 (Norme
di attuazione  della  l.  2  aprile  1968,  n.  518,  concernente  la
liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), del decreto del
Ministro dei trasporti  10  marzo  1988  (Modificazione  al  d.m.  27
dicembre 1971 recante norme di attuazione della l. 2 aprile 1968,  n.
518,  concernente  la  liberalizzazione  dell'uso   delle   aree   di
atterraggio), della legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del  volo
da diporto o sportivo) e  successive  modifiche  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 (Nuovo  regolamento
di attuazione della legge 25  marzo  1985,  n.  106,  concernente  la
disciplina del volo da diporto o sportivo). 
  2. Le aviosuperfici ed i campi di volo di cui al comma 1 riguardano
l'esercizio del volo e dei vari sport dell'aria ad esso collegati, ad
esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo. 
  3. I campi di volo si  differenziano  dalle  aviosuperfici  per  la
presenza, in queste ultime, di  strutture  permanenti  quali  hangar,
depositi, officine, servizi tecnologici, servizi di ristoro ed  altri
edifici, purche' ad esse complementari, e che necessitano,  per  tale
motivo, di variante allo strumento urbanistico  generale  delle  aree
interessate.  Le  aviosuperfici  possono  inoltre  essere  dotate  di
recinzioni leggere con paletti e rete metallica.». 
  2. L'articolo 2 della l.r. 41/1997 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Autorizzazione comunale). - 1. I comuni,  in  deroga  alle
disposizioni della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul
governo del territorio) e successive modifiche,  possono  autorizzare
campi di volo nelle zone territoriali omogenee E di  cui  al  decreto
del Ministro dei lavori pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444  (Limiti
inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza  fra  i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati  agli  insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, al verde pubblico o a  parcheggi  da  osservare  ai  fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6  agosto  1967,  n.
765). 
  2. Nel caso di aree soggette a vincoli disposti  da  leggi  statali
e/o regionali, la richiesta di autorizzazione deve  essere  corredata
dai nulla osta e dalle autorizzazioni delle amministrazioni  preposte
alla tutela del vincolo. 
  3. La richiesta di autorizzazione dei campi  di  volo  deve  essere
presentata allo sportello unico per le attivita' produttive di cui al
decreto del Presidente della Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino  della  disciplina
sullo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive,   ai   sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133),
allegando, oltre alla documentazione di rito, un atto  d'obbligo  nel
quale deve essere chiaramente indicato l'impegno alla non alterazione
permanente dei luoghi ed al loro ripristino  in  caso  di  cessazione
delle attivita' mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature. 
  4. Analogamente a quanto stabilito al  comma  3,  la  richiesta  di
autorizzazione  delle  aviosuperfici  deve  essere  presentata   allo
sportello unico per le attivita' produttive,  il  quale  convoca  una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli da  14  a  14-quinquies
della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi) e successive modifiche, ai fini dell'approvazione del
progetto.». 
  3. Dopo l'articolo 2 della l.r. 41/1997 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Uso dei campi di volo e delle aviosuperfici). -  1.  I
piloti dei velivoli sono responsabili del  rispetto  della  normativa
vigente in materia di sicurezza della pubblica  incolumita',  di  uso
del  territorio  e  di  tutela  dell'ambiente,  mentre   il   gestore
dell'aviosuperficie e' parimenti responsabile delle strutture facenti
parte dell'aviosuperfice nella  fase  di  decollo  e  di  atterraggio
dell'aeromobile. 
  2.  I  campi  di  volo   e   le   aviosuperfici   sono   sempre   e
prioritariamente utilizzabili dai velivoli del 118, del 115  e  delle
forze di polizia,  in  caso  di  trasporto  sanitario  d'urgenza,  di
soccorso di emergenza, di operazioni di  salvataggio,  evacuazione  o
antincendio e di operazioni simili.». 
  4. L'articolo 3 della l.r. 41/1997 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Modalita' di realizzazione). - 1. Le  aviosuperfici  ed  i
campi di volo  sono  costituiti  da  una  pista  erbosa  per  la  cui
esecuzione occorrano modesti livellamenti del  terreno  tali  da  non
alterarne in modo sostanziale il profilo. 
  2. Per i campi di volo e'  ammessa  la  realizzazione  di  impianti
tecnici di modesta entita' e di  strutture  di  appoggio  utilizzando
edifici o manufatti preesistenti, ovvero la realizzazione di elementi
prefabbricati di limitate  dimensioni,  non  stabilmente  infissi  al
suolo, destinati esclusivamente al ricovero degli aeromobili,  per  i
quali sia stato rilasciato il  certificato  di  idoneita'  statica  e
sanitaria, nonche' la posa in  opera  di  maniche  a  vento,  antenne
ricetrasmittenti, segnalatori luminosi ed attrezzature similari. 
  3. Ai sensi dell'articolo 1,  comma  3,  per  la  realizzazione  di
aviosuperfici, oltre quanto ammesso dal comma  2,  e'  consentita  la
realizzazione di strutture e manufatti stabilmente e  permanentemente
infissi al suolo, purche' funzionali e complementari  alle  attivita'
di volo, con un indice di utilizzazione territoriale non superiore  a
0.1 metri  quadrati/metri  quadrati  e  con  un'altezza  massima  non
superiore a 4.50 metri alla gronda. 
  4. In aggiunta alle strutture complementari di cui al comma 3,  nel
caso di aviosuperfici e', altresi', consentita la realizzazione di un
alloggio residenziale della superficie lorda massima non superiore  a
65 metri quadrati da destinare, previo  atto  d'obbligo  unilaterale,
all'eventuale personale addetto alla guardiania. 
  5. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono realizzati in  aree  il
cui accesso sia  garantito  da  viabilita'  gia'  esistente,  ad  una
distanza adeguata dai centri abitati e nel rispetto  della  normativa
vigente in materia di sicurezza di persone e  cose,  di  contenimento
dell'inquinamento acustico ed ambientale  nonche'  nel  rispetto  del
piano di zonizzazione acustica comunale. 
  6. Le aviosuperfici dovranno, altresi', essere dotate  di  adeguate
aree da destinare a parcheggi nella misura minima pari a  0.20  metri
quadrati/metri quadrati della superficie utile lorda realizzata.». 
  5. Dopo l'articolo 3 della l.r. 41/1997 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 3-bis (Pianificazione territoriale e paesaggistica). -  1.  I
campi di volo e le aviosuperfici possono essere  realizzati  solo  se
esterni alle aree naturali protette, nazionali e  regionali,  nonche'
ai siti di importanza comunitaria (SIC) ed alle  zone  di  protezione
speciale (ZPS), individuati o in  corso  di  individuazione,  e  alle
relative aree di rispetto, nonche' al di fuori delle aree  sottoposte
a  vincolo  paesaggistico  di  cui  all'articolo  142   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.  137)
e successive modifiche. 
  2. In caso di vincolo paesaggistico di cui all'articolo 134,  comma
1, lettere a) e c), del d.lgs. 42/2004  e  successive  modifiche,  le
aviosuperfici  possono  essere  autorizzate  solo  se  ricadenti  nei
paesaggi agrari di continuita', di valore e di rilevante valore, come
individuati  dal  piano  territoriale  paesistico  regionale   (PTPR)
adottato dalla Giunta regionale con deliberazione del 25 luglio 2007,
n. 556 e deliberazione del 21 dicembre 2007, n. 1025 o  in  aree  per
cui sussistano le condizioni  previste  dall'articolo  63,  comma  1,
lettere a) e b), del medesimo piano. 
  Art. 3-ter (Disposizioni transitorie e finanziarie). - 1. Entro  il
31 dicembre 2012 i comuni procedono alla ricognizione  dei  campi  di
volo e delle aviosuperfici presenti nel proprio territorio ed avviano
le procedure per l'adeguamento degli impianti alle disposizioni della
presente legge. Sono fatti salvi i campi di volo e  le  aviosuperfici
presenti nelle aree di cui all'articolo 3-bis, comma 1,  regolarmente
autorizzati alla data del 31 dicembre 2011. 
  2. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non
comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione.». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Lazio. 
    Roma, 18 luglio 2012 
 
                              POLVERINI