MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 marzo 2013 

Attuazione  dell'articolo  2,  comma  10,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di  federalismo  fiscale
municipale. (13A02385) 
(GU n.65 del 18-3-2013)

 
 
 
                     Il MINISTRO DELL' ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 44 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  che  ha  introdotto  la  partecipazione  dei
comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art.  1  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito con modificazioni dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248
concernente la partecipazione dei comuni  al  contrasto  all'evasione
fiscale; 
  Visto  l'art.  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  e,
in  particolare  il  comma  1,  che  revisiona  la  disciplina  della
partecipazione dei comuni all'attivita'  di  accertamento  fiscale  e
contributivo, i commi 4 e 5 che modificano rispettivamente il  citato
art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e
l'art. 1 del decreto legge n. 203 del 2005 e  il  comma  9  il  quale
stabilisce che gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a  titolo
di partecipazione all'accertamento  sono  calcolati  al  netto  delle
somme spettanti ad altri enti ed alla Unione  europea,  e  che  sulle
quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle
Regioni a statuto ordinario, a  quelle  a  statuto  speciale  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano,  spetta  ai  predetti  enti
riconoscere ai comuni le somme  dovute  a  titolo  di  partecipazione
all'accertamento; 
  Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23  che  detta
disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale; 
  Visto l'art. 23-quater del decreto legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini,   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del  settore  bancario,  che
dispone l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma  dei  Monopoli
di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia
delle dogane e nell'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto  legge  n.  203  del  2005  il
quale, per incentivare la partecipazione dei comuni  all'accertamento
fiscale e contributivo, attribuisce agli stessi una quota pari al  33
per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali che  hanno
contribuito  ad  accertare  e  che  sono  state  riscosse  a   titolo
definitivo nonche'  delle  sanzioni  civili  applicate  sui  maggiori
contributi riscossi a titolo definitivo; 
  Visto l'art. 18, comma 7, del decreto legge  n.  78  del  2010,  il
quale statuisce che con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, d'intesa con la Conferenza  unificata,  sono  individuati  i
tributi sui quali calcolare la quota  pari  al  33  per  cento  e  le
sanzioni  civili  spettanti  ai  comuni   che   abbiano   contribuito
all'accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto  legge  n.
203 del 2005, nonche' le relative modalita' di attribuzione; 
  Visto l'art. 2, comma 10, lettera b) del citato decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, che ha previsto l'innalzamento al 50 per  cento
della quota dei tributi  statali  riconosciuta  ai  comuni  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 203  del  2005,  da
attribuire ai predetti enti in via  provvisoria  anche  in  relazione
alle somme riscosse a titolo non definitivo,  rinviando  all'adozione
di apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  per  la
definizione delle modalita' di recupero delle somme attribuite in via
provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo; 
  Visto l'art. 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre  2011,  n.
148 il quale stabilisce che al fine di incentivare la  partecipazione
dei comuni all'attivita' di accertamento  tributario,  per  gli  anni
2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'art. 2, comma 10,  lettera  b)
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al cento per
cento; 
  Visto il decreto 23 marzo 2011 del Ministero dell'economia e  delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  75  del  1°  aprile
2011, adottato dal Direttore generale delle Finanze di  concerto  con
il Segretario Generale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  in  attuazione  del  comma  7  del  citato  art.   18   del
decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Visto il decreto 15 luglio 2011 del Ministero dell'economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  177  del  1°  agosto
2011, adottato dal Direttore Generale delle finanze e dal  Ragioniere
Generale dello Stato il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 3 del
citato  decreto  23  marzo  2011,  stabilisce  i   criteri   per   la
determinazione dell'importo netto da erogare ai  comuni  che  abbiano
partecipato all'accertamento fiscale e contributivo; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto 23 marzo 2011 in base
al  quale,  per  l'anno  2011,  ai  comuni  che  abbiano  contribuito
all'accertamento fiscale  e  contributivo  secondo  le  modalita'  di
trasmissione   delle   segnalazioni    qualificate    previste    dai
provvedimenti attuativi del richiamato art. 1  del  decreto-legge  n.
203 del 2005, e' attribuita la quota del 33 per cento delle  maggiori
somme definitivamente riscosse  relative  alle  imposte  sul  reddito
delle  persone  fisiche,  sul  reddito  delle  societa',  sul  valore
aggiunto, di registro, ipotecaria, catastale ed ai  tributi  speciali
catastali, comprensive di interessi e sanzioni, nonche' alle sanzioni
civili   applicate   sui   maggiori   contributi   previdenziali    e
assistenziali riscossi a titolo definitivo; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1 del richiamato decreto 23  marzo  2011
il quale prevede che il calcolo delle somme di  cui  al  comma  1  e'
effettuato in base alle disposizioni del comma 9,  dell'art.  18  del
citato decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 3 del decreto 23 marzo 2011,  che  stabilisce
la tempistica relativa all'invio dei dati relativi  alle  riscossioni
definitive, conseguenti agli accertamenti cui abbiano  contribuito  i
comuni,  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  dell'Agenzia   del
territorio  e  dell'INPS  al  Dipartimento  delle  finanze  ed   alla
successiva  comunicazione  da  parte  del  predetto  Dipartimento  al
Ministero dell'Interno e al Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
dello Stato dell'importo netto da  erogare  ai  comuni  agli  effetti
della definizione del relativo stanziamento dell'apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero  dell'Interno,  nonche'
della proposta di eventuali variazioni allo stanziamento del suddetto
capitolo; 
  Visto l'art. 1, comma 4 del decreto 23  marzo  2011  che  statuisce
l'applicazione delle  disposizioni  contenute  nel  medesimo  decreto
anche ai tributi  individuati  dall'art.  1,  comma  1  dello  stesso
decreto, definitivamente riscossi con la partecipazione dei comuni  a
decorrere dall'attivazione del  sistema  di  trasmissione  telematica
delle segnalazioni qualificate,  disciplinando,  in  particolare,  la
tempistica relativa alla erogazione ai comuni  delle  quote  inerenti
alle somme definitivamente riscosse fino al 30 giugno 2010 nonche'  a
quelle definitivamente riscosse dal 31 luglio  2010  al  31  dicembre
2010; 
  Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 7 febbraio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione della disposizione di cui all'art.  2,  comma  10,
lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il recupero
delle  somme  corrisposte   ai   comuni   in   via   provvisoria,   e
successivamente rimborsate ai contribuenti  a  qualunque  titolo,  e'
effettuato a valere sulle somme spettanti ai comuni stessi negli anni
successivi per il contributo dato all'attivita' di  accertamento  dei
tributi statali individuati all'art.  1  del  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 23  marzo  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011.  Il  Dipartimento  delle
finanze, sulla scorta delle comunicazioni delle somme  da  recuperare
trasmesse dall'Agenzia delle entrate in sede di comunicazione di  cui
al terzo periodo del comma 3, del predetto decreto  ministeriale  del
23 marzo 2011, indica l'ammontare da  versare  a  ciascun  comune  al
netto dell'importo da recuperare, di cui evidenzia la relativa somma. 
  2. Per l'anno 2012, la comunicazione di cui al secondo periodo  del
comma 3 del decreto ministeriale 23 marzo 2011 e' effettuata entro il
termine di  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 8 marzo 2013 
 
                                                  Il Ministro: Grilli