N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 25 febbraio 2013 (della Regione Valle d'Aosta). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Rideterminazione degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno
  per gli anni 2013, 2014 e  2015  -  Incremento  in  misura  di  500
  milioni di euro annui del  concorso  alla  finanza  pubblica  delle
  Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, da realizzare
  mediante  accantonamenti  annuali   a   valere   sulle   quote   di
  compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Valle
  d'Aosta  -  Denunciata   incidenza   unilaterale   sull'ordinamento
  finanziario valdostano - Violazione  dell'autonomia  finanziaria  e
  organizzativa  della  ricorrente  -  Inosservanza  delle  norme  di
  attuazione statutaria che disciplinano la compartecipazione di essa
  ai  tributi  erariali  nonche'  del  procedimento   statutariamente
  previsto per  la  modifica  delle  norme  attuative  -  Lesione  di
  competenze legislative e amministrative (in materia di "ordinamento
  degli  uffici  e  degli  enti  dipendenti  della  Regione  e  stato
  giuridico ed economico del personale" e  di  "finanze  regionali  e
  comunali") attribuite alla Valle d'Aosta dalla Costituzione e dallo
  Statuto speciale - Violazione dei principi di leale  collaborazione
  e di ragionevolezza. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art.  1,  comma  118,  modificativo
  dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
  convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. 
- Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge  costituzionale
  26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a),  3,  primo
  comma, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50,  comma  quinto;  Costituzione,
  artt. 5, 117, comma terzo,  119  e  120;  legge  costituzionale  18
  ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 26 novembre 1981, n. 690,  artt.
  da 2 a 7. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Fabbisogno   del   Servizio   sanitario   nazionale   e    relativo
  finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013  e
  di 1000  milioni  di  euro  dall'anno  2014,  rispetto  al  livello
  rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n.  95  del
  2012 - Previsto concorso delle Regioni a statuto speciale  e  delle
  Province autonome mediante accantonamenti annuali  a  valere  sulle
  quote di compartecipazione ai  tributi  erariali  -  Ricorso  della
  Regione  Valle  d'Aosta  -  Denunciata  violazione   dell'autonomia
  organizzativa e finanziaria  valdostana  -  Lesione  di  competenze
  legislative  e   amministrative   (in   materia   di   "ordinamento
  contabile", "finanze regionali  e  comunali",  "igiene  e  sanita',
  assistenza  ospedaliera  e  profilattica")  attribuite  alla  Valle
  d'Aosta dallo  Statuto  speciale  -  Inosservanza  delle  norme  di
  attuazione statutaria che disciplinano la compartecipazione di essa
  ai  tributi  erariali  -   Violazione   dei   principi   di   leale
  collaborazione e di ragionevolezza. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 132. 
- Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge  costituzionale
  26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a),  3,  primo
  comma, lett. f) ed l), 4, 12, 48-bis e 50; Costituzione, artt. 117,
  comma terzo, e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 26  novembre  1981,  n.
  690, artt. da 2 a 7; legge 23 dicembre 1994, n. 724, artt. 34 e 36. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Divieto
  alle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel   conto   economico
  consolidato della P.A. di  acquistare  nell'anno  2013  immobili  a
  titolo oneroso e di stipulare contratti di  locazione  passiva,  di
  effettuare negli anni 2013 e 2014 spese di ammontare  superiore  al
  20% della spesa sostenuta in media  negli  anni  2010  e  2011  per
  l'acquisto  di  mobili  e  arredi,  di  acquistare  autovetture   o
  stipulare contratti di leasing fino al 31 dicembre 2014  -  Ricorso
  della Regione Valle d'Aosta -  Denunciata  imposizione  di  vincoli
  specifici a singole voci di  spesa  regionale  -  Violazione  della
  sfera di  autonomia  finanziaria  valdostana  -  Esorbitanza  dalla
  competenza  statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
  pubblica  -  Lesione  di  competenze  legislative  (in  materia  di
  "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione"  e
  di "finanze regionali e comunali") attribuite  alla  Valle  d'Aosta
  dallo Statuto speciale. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 138  (aggiuntivo  del
  comma 1-quater all'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
  convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111),
  141 e 143. 
- Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge  costituzionale
  26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), e 3, primo
  comma, lett. f); Costituzione, artt. 117, comma terzo,  e  119,  in
  combinato disposto con l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
  ottobre 2001, n. 3. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Sovragettito percepito dai Comuni in relazione all'aliquota di base
  dell'imposta municipale propria (IMU)  -  Obbligo  per  le  Regioni
  Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province autonome di
  Trento e Bolzano di  riversarlo  per  conto  dei  Comuni  siti  nei
  rispettivi  territori,  mediante  accantonamenti  sulle  quote   di
  compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Valle
  d'Aosta  -  Denunciata   incidenza   unilaterale   sull'ordinamento
  finanziario  della  ricorrente  -  Inosservanza  delle   norme   di
  attuazione statutaria che disciplinano la compartecipazione di essa
  ai  tributi  erariali  nonche'  del  procedimento   statutariamente
  previsto  per  la  modifica  delle  norme  attuative  -  Violazione
  dell'autonomia finanziaria valdostana - Violazione del principio di
  leale collaborazione - Mancanza  di  limiti  temporali  certi  alla
  durata dell'obbligo. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, lett. h). 
- Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge  costituzionale
  26 febbraio 1948, n. 4), artt. 3, primo comma, lett. f),  48-bis  e
  50, comma quinto; Costituzione, artt. 5, 117, comma  terzo,  119  e
  120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge  26
  novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Obiettivi di finanza  pubblica  delle  Regioni  Sardegna,  Sicilia,
  Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta per ciascuno degli  anni  dal
  2013 al 2016 - Possibilita' per lo Stato di rimodulare i meccanismi
  del patto di stabilita' anche nel caso in cui non  venga  raggiunto
  l'accordo fra esse e il Ministero dell'economia e delle  finanze  -
  Ricorso della  Regione  Valle  d'Aosta  -  Denunciata  compressione
  dell'autonomia  finanziaria  della  ricorrente  -  Violazione   del
  principio consensualistico nei rapporti finanziari tra lo  Stato  e
  la Regione valdostana. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 454 e 456. 
- Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge  costituzionale
  26 febbraio 1948, n. 4), artt. 3, primo  comma,  lett.  f),  e  12;
  Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119;  legge  costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge  26  novembre  1981,  n.  690
  [artt. da 2 a 7]. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Meccanismi sanzionatori e premiali  a  garanzia  del  rispetto  del
  patto di stabilita' interno - Estensione automatica alle Regioni ad
  autonomia  speciale del  sistema di  cui  all'art.  7  del  decreto
  legislativo n. 149 del 2011 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta -
  Denunciata violazione del principio consensualistico  nei  rapporti
  finanziari dello Stato  con  la  ricorrente  -  Inosservanza  delle
  procedure pattizie di modifica  delle  norme  di  attuazione  dello
  Statuto  speciale   -   Compressione   dell'autonomia   finanziaria
  valdostana - Violazione del principio  di  leale  collaborazione  -
  Lesione di competenze legislative e amministrative (in  materia  di
  "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della  Regione  e
  stato giuridico ed economico del personale", di "ordinamento  degli
  enti locali" e di "finanze regionali e comunali")  attribuite  alla
  Valle d'Aosta dalla Costituzione e dallo Statuto speciale. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461, 462, 463 e 464. 
- Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge  costituzionale
  26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a)  e  b),  3,
  primo  comma,  lett.  f),  4,  12,  48-bis  e  50,  comma   quinto;
  Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, 119, comma secondo, e 120;
  [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,  art.  10;]  legge  26
  novembre 1981, n. 690 [artt. da 2 a 7]. 
(GU n.12 del 20-3-2013 )
    Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in  Aosta,
P.zza Deffeyes, n. 1, C.E. 80002270074, in persona del Presidente pro
tempore, Augusto Rollandin,  rappresentato  e  difeso,  in  forza  di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della  Deliberazione
della Giunta regionale n. 210 del 15 febbraio  2013,  dal  Prof  Avv.
Francesco    Saverio    Marini    (C.F.:    MRNFNC73D28H501U;    PEC:
francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;   fax:   06.36001570),
presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli,  48,  ha  eletto
domicilio; 
    Ricorrente contro il Governo della  Repubblica,  in  persona  del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in  Roma,
Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via  dei
Portoghesi, 12, 
    Resistente per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita' 2013)", pubblicata nel supplemento ordinario n.  212  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del  29  dicembre
2012, limitatamente all'art. 1, commi 118; 132; 138; 141;  143;  380,
lett. h); 454; 456; 461; 462; 463 e 464. 
 
                                Fatto 
 
    1. La legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nel  supplemento
ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
302 del 29 dicembre 2012, reca "Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
2013)". 
    2. Molte delle norme contenute nella citata  legge  si  mostrano,
tuttavia,   lesive   dell'autonomia   legislativa,   finanziaria   ed
organizzativa della Regione Autonoma Valle  d'Aosta.  Si  tratta,  in
particolare, delle seguenti previsioni normative: 
    - art. 1, comma 118, nella parte in cui modifica l'art. 16, comma
3, del d.-l. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge
n. 135 del 2012, incrementando unilateralmente, con riferimento  alle
Regioni a Statuto speciale e alle Province  autonome,  gli  obiettivi
del patto di stabilita' per gli  anni  2013,  2014  e  2015.  A  tale
riguardo preme evidenziare come il citato art. 16, comma 3, del d.-l.
n. 95 abbia gia' formato oggetto di impugnativa ad opera della  Valle
d'Aosta, con ricorso n. 144 del 2012, notificato in data  12.10.2012,
qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto; 
    - art. 1, comma 132, nella parte in cui,  nel  modificare  l'art.
15, comma 22, del d.-l. n. 95 del  2012,  anch'esso  impugnato  dalla
Regione ricorrente  con  il  menzionato  ricorso  n.  144  del  2012,
interviene sul fabbisogno del Servizio Sanitario nazionale prevedendo
che il concorso delle Regioni a Statuto  speciale  e  delle  Province
autonome in tale ambito  sia  effettuato  mediante  accantonamenti  a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; 
    - art. 1, comma  138,  nella  parte  in  cui  vieta  a  tutte  le
pubbliche amministrazioni inserite nel conto  economico  consolidato,
come individuate dall'ISTAT, tra le quali  la  Valle,  l'acquisto  di
immobili a titolo oneroso e la stipulazione di contratti di locazione
passiva per l'anno 2013; 
    - art. 1, compia 141, nella parte in cui prevede,  per  gli  anni
2013 e 2014, che le stesse  amministrazioni  non  possano  effettuare
spese di importo superiore al 20%  della  spesa  sostenuta  in  media
negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi; 
    - art. 1, comma 143, nella  parte  in  cui  vieta  alle  medesime
amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013 e  2014,  l'acquisto  di
autovetture e la stipula di contratti di locazione finanziaria aventi
ad oggetto autovetture, obbligando tali enti a revocare le  procedure
di acquisto iniziate a decorrere dal 9.10.2012; 
    - art. 1, comma 380, lett. h), nella parte  in  cui  impone  alle
Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e alle Province autonome
di Trento e Bolzano l'obbligo  di  riversare  per  conto  dei  propri
Comuni il sovragettito IMU, mediante accantonamenti  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali, cosi reiterando il  meccanismo
illegittimo gia' previsto dall'art. 13, del d.-l. n.  201  del  2011,
impugnato dalla Valle con il ricorso n. 38/2012,  qui  da  intendersi
integralmente richiamato e trascritto; 
    - art. 1, commi 454 e 456, nella parte  in  cui  rideterminano  i
meccanismi del patto di  stabilita',  prevedendo  che  le  Regioni  a
Statuto speciale concordino con il Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica "in termini di competenza finanziaria e
di competenza euro compatibile", con  l'espressa  previsione  che  in
caso di mancato accordo con il MEF (da raggiungersi improrogabilmente
entro il 31 luglio degli anni considerati, 2013-2016), gli  obiettivi
finanziari della Valle d'Aosta sono comunque determinati  sulla  base
dei dati trasmessi; 
    - art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, nella parte in cui estendono
anche  alla  Regione   ricorrente   l'applicazione   dei   meccanismi
sanzionatori di cui al d. lgs. n.  149  del  2011,  gia'  oggetto  di
impugnazione ad opera della Valle con ricorso n. 157 del 2011, cui si
rimanda. 
    4. Cio' premesso, con il presente  ricorso  la  Regione  Autonoma
Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e  difesa,  impugna  la
legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilita' 2013), limitatamente  alle
norme piu' sopra richiamate, trattandosi di previsioni  lesive  delle
proprie attribuzioni  costituzionali  e  statutarie,  alla  luce  dei
seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 118, della l.
n. 228 del 2012, per violazione degli articoli 48-bis e 50, comma  5,
dello statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4/1498), nonche' della
normativa di attuazione statutaria di cui alla legge n. 690 del 1981.
Violazione delle  competenze  garantite  in  capo  alla  valle  dagli
articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett.  f),  4,  12,  dello
statuto, nonche' lesione degli articoli 117, comma 3 e 119  cost.  in
combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001.  violazione
dei principi costituzionali di leale collaborazione e ragionevolezza. 
    A) Sulla violazione, ad opera della norma gravata, degli articoli
48-bis e 50, comma 5, dello Statuto speciale valdostano (l. cost.  n.
4/1498), nonche' della normativa di attuazione statutaria di cui alla
legge n. 690. Lesione del principio di leale  collaborazione  di  cui
agli articoli 5 e 120 Cost.. 
    Prima  di  esaminare  nel  dettaglio  i  molteplici  profili   di
incostituzionalita' dell'art. 1, comma 118, della legge  n.  228  del
2012, occorre premettere che tale disposizione ha  modificato  l'art.
16, comma 3, del d.-1. n. 95 del 2012,  gia'  impugnato  dalla  Valle
d'Aosta con ricorso n. 144 del 2012. 
    A tale proposito giova rammentare che il citato art. 16, comma 3,
ha posto a carico del bilancio regionale un ulteriore  contributo  in
vista del perseguimento degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  (per
l'importo complessivo di 600 milioni di  euro  per  l'anno  2012;  di
1.200 milioni di euro per l'anno 2013; di 1.500 milioni di  euro  per
l'anno 2014 e di 1.575 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015),
precisando che - fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui
all'art. 27, della legge delega n. 42 del 2009 (federalismo  fiscale)
- l'importo del concorso  valdostano  alla  manovra  "e'  annualmente
accantonato, a valere sulle quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali",  sulla  base  di  apposito  accordo  sancito  in  sede  di
Conferenza  permanente,  e  recepito   con   decreto   del   Ministro
dell'Economia e delle Finanze entro il 30.9.2012. In caso di  mancato
accordo, poi, l'accantonamento e' comunque disposto dal MEF. Ora, nel
modificare la disciplina dettata dall'art. 16, comma 3, di cui si  e'
appena detto, l'art.  1,  comma  118,  della  legge  in  questa  sede
impugnata, ha incrementato unilateralmente di ulteriori  500  milioni
di euro gli obiettivi del patto di stabilita' per gli anni 2013, 2014
e 2015. 
    Tuttavia, il descritto meccanismo unilaterale  di  accantonamento
degli importi "a valere sulle quote di compartecipazione  ai  tributi
erariali,   oltre   a   compromettere   l'effettiva    disponibilita'
finanziaria  della  Valle,  a  cagione   dei   ripetuti,   pervasivi,
contributi  ad  essa  imposti  dal  legislatore  statale  -  risulta,
all'evidenza,  gravemente   lesivo   dell'autonomia   finanziaria   e
organizzativa della Regione ricorrente. 
    Non vi e' dubbio, infatti, che la disciplina statale, come  sopra
delineata, interferisca indebitamente in materia di compartecipazione
regionale ai tributi dell'erario, senza tener conto che tale  materia
e' riservata alla normativa di attuazione statutaria contenuta  nella
legge n. 690 del 1981 e, segnatamente, negli articoli da  2  a  7  di
tale atto normativo, che fissano le  quote  di  tributi  erariali  da
attribuire alla Valle. 
    La citata l. n. 690/1981,  come  noto,  lungi  dal  poter  essere
modificata  con  legge  ordinaria,  rientra  nel  novero  degli  atti
normativi modificabili solo con il particolare procedimento  previsto
dall'art. 48-bis dello Statuto speciale, come si desume dall'art.  1,
del d. lgs. n. 320 del 1994, di attuazione dello  Statuto,  ai  sensi
del quale: "l'ordinamento  finanziario  della  Regione,  stabilito  a
norma dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge  26
novembre del 1981, n.  690,  possa  essere  modificato  solo  con  il
procedimento di cui all'art. 48-bis del  medesimo  statuto  speciale"
(e, quindi, solo a seguito dei lavori della commissione paritetica  e
del parere del Consiglio della Valle"). 
    Il particolare procedimento di modifica della legge  n.  690  del
1981 si giustifica, inoltre,  anche  alla  luce  di  quanto  previsto
dall'art. 50, comma 5, del medesimo  Statuto  speciale,  in  base  al
quale la  disciplina  dell'ordinamento  finanziario  valdostano  deve
essere introdotta con legge dello Stato, in  accordo  con  la  Giunta
Regionale. 
    Ai rilievi che precedono si  aggiunga,  altresi',  l'orientamento
costantemente espresso da codesta Ecc.ma Corte, secondo cui le  norme
di  attuazione,  per  la  loro  "particolare  competenza  separata  e
riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore  e,
di conseguenza, sottratte, anche in assenza di  un'espressa  clausola
di salvaguardia, alla possibilita' di  abrogazione  o  di  deroga  da
parte di norme di legge ordinaria" (Corte cost.,  sent.  n.  191  del
1991; cosi' anche C. Cost., sent. n. 206 del 1975). 
    Poste tali premesse e' evidente, pertanto, come l'art,  1,  comma
118, della l. n. 228 del 2012, laddove impone alla Valle un ulteriore
contributo finanziario alla manovra, intervenendo sull'entita'  delle
compartecipazioni valdostane  ai  tributi  erariali,  incide  in  via
unilaterale sull'ordinamento  finanziario  regionale,  ovvero  su  un
ambito sottratto, come visto, al potere di modifica e deroga da parte
del legislatore statale, in violazione delle previsioni statutarie  e
della normativa di attuazione piu' sopra richiamate. 
    Del resto, che il coordinamento della finanza regionale e  locale
valdostana, nonche'  quello  relativo  alla  disciplina  fiscale  dei
diversi livelli di governo rispetto  alla  normativa  statale,  debba
essere realizzato unicamente attraverso Io strumento della  normativa
di attuazione, ad esclusione di  qualsiasi  intervento  ad  opera  di
altre fonti, e' stato ribadito  dalla  giurisprudenza  costituzionale
anche di recente. 
    Il riferimento e' alla sentenza n. 178 del  2012,  con  la  quale
codesta Ecc.ma Corte, pronunciandosi sulla questione di  legittimita'
costituzionale di alcune norme recate dal d. lgs. n. 118 del 2011, ha
chiarito che l'art. 27, della l. n. 42 del 2009 impone che gia'  Enti
ad  autonomia  differenziata  concorrano   al   conseguimento   degli
obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  "nel  rispetto  degli
statuti speciali [...] secondo le procedure "pattizie"  previste  per
l'introduzione delle norme attuative degli  statuti  (cioe'  «secondo
criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione  dei  rispettivi
statuti,  da  definire,  con  le  procedure  previste  dagli  statuti
medesimi)". 
    Per  le  stesse  ragioni  deve  ritenersi  violato,  inoltre,  il
principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli articoli
5 e 120 Cost.,  il  cui  rispetto  si  rende  tanto  piu'  necessario
nell'ambito del coordinamento della  finanza  pubblica  di  cui  agli
articoli 117, comma 3, Cost. e 10, l. cost. n. 3  del  2001,  ove  si
consideri che non sono stati previsti  meccanismi  di  coinvolgimento
diretto della Valle ne' criteri  per  la  concreta  ripartizione  del
concorso tra le Autonomie speciali. 
    Il che, si noti bene, in spregio del consolidato insegnamento  di
codesta Ecc.ma Corte, la  quale  ha  piu'  volte  ribadito  che:  "il
principio di leale collaborazione in materia di  rapporti  finanziari
tra lo Stato e le Regioni speciali impone  la  tecnica  dell'accordo"
(cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009), la quale e'  "espressione"
della particolare autonomia in materia finanziaria di cui  godono  le
Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost.,  sentt.  nn.  193  del
2012; 82 del 2007; 353 del 2004), specificando, con riferimento  alla
Valle, che: "le modifiche dell'ordinamento finanziario della  Regione
Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto  dall'art.
48-bis dello Statuto", idoneo ad assicurare un coinvolgimento diretto
ed effettivo dell'Ente (Corte cost., sent. n. 133 del 2010). 
    B)  Sulla  violazione,  ad  opera  della  norma  gravata,   delle
competenze garantite in capo alla Valle dagli articoli  2,  comma  1,
lett. a), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, dello Statuto, nonche' lesione
degli articoli 117, comma 3 e 119 Cost.  in  combinato  disposto  con
l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001. 
    L'art. 1, comma 118, della l. n. 228 del 2012, e'  manifestamente
viziato anche perche' lesivo delle nonne sulle competenze legislative
e amministrative  attribuite  alla  Regione  dallo  Statuto  e  dalla
Costituzione. Il riferimento e', in particolare, all'art. 2, comma 1,
lett. a), dello Statuto speciale,  che  riconosce  alla  Valle,  come
noto, la potesta' legislativa in materia di "ordinamento degli uffici
e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed  economico
del  personale",  ambito  nel  quale  va  ricondotto   l'"ordinamento
contabile" - come espressamente affermato da codesta Ecc.ma Corte sin
dalla sentenza n. 107/1970 -, con  la  conseguenza  che  spetta  alla
Valle "il potere  di  regolare  [...]  la  gestione  del  bilancio  e
l'erogazione delle spese in esso stanziate" (cfr., Corte cost., sent.
n. 107/1970). 
    Ugualmente violato per effetto della disposizione gravata risulta
l'art. 3, comma 1, lett.  f),  dello  Statuto,  che  garantisce  alla
Regione ricorrente la  potesta'  legislativa  di  integrazione  e  di
attuazione in materia di "finanze regionali e comunali".  Competenza,
quest'ultima che, alla luce dei novellati articoli  117,  comma  3  e
119, Cost., letti congiuntamente all'art. 10, 1. cost. n.  3/2001  (i
quali risultano parimenti lesi dalla disposizione censurata), non  e'
piu' qualificabile nella suddetta materia come  meramente  suppletiva
rispetto a quella statale. 
    Inoltre,  atteso  che  la  normazione  statale  in   materia   di
ordinamento  contabile  e  finanza   regionale   e   locale   incide,
limitandole, sull'esercizio delle funzioni  amministrative  regionale
nei medesimi ambiti, risulta parimenti violato l'art. 4 dello Statuto
valdostano, in forza del  quale  "la  Regione  esercita  le  funzioni
amministrative sulle materia nella quali ha  potesta'  legislativa  a
norma degli articoli 2 e 3" dello Statuto stesso. 
    Alle  luce  delle  considerazioni  che  precedono,   l'intervento
realizzato dal legislatore, che prevede a carico del  bilancio  della
Regione ricorrente un ulteriore contributo  finanziario  disponendone
l'accantonamento annuale a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi  erariali,  in  assenza,  peraltro,  di   un   coinvolgimento
effettivo  della  Valle,  invade  i  predetti  ambiti  materiali,  in
violazione di tutti i parametri sopra richiamati. 
    C) Sulla violazione, ad opera della norma gravata, del  principio
costituzionale di ragionevolezza. 
    L'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 118, della legge oggetto
del presente giudizio  rileva,  infine,  anche  in  riferimento  alla
violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art.  3  Cost.,
lesione che ridonda in una menomazione della sfera di autonomia della
Regione ricorrente. 
    Il legislatore, infatti,  ha  stabilito  che  l'accantonamento  a
valere sulle quote di compartecipazione  ai  tributi  erariali  opera
"fino all'emanazione delle norme di attuazione  di  cui  allo  stesso
articolo 27" della legge delega. Tuttavia,  non  essendo  previsto  a
livello statale alcun termine di legge per l'adozione della normativa
di  attuazione,   il   predetto   accantonamento,   anziche'   essere
circoscritto nel tempo, finisce per operare - in  maniera  del  tutto
irragionevole - immediatamente e illimitatamente nel tempo. 
    Si insiste, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sinora
svolte, affinche' l'art. 1, comma 118, della l. n. 228 del 2012 venga
dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  132,  della
l.   n.   228   del   2012,   per   violazione    delle    competenze
costituzionalmente e statutariamente garantite in capo  alla  regione
valle d'aosta dagli articoli 2, comma 1, lett. a); 3, comma 1,  lett.
f) e lett. l); 4; 12; 48-bis e so dello statuto speciale (l. cost. n.
4/1948), nonche' per violazione degli articoli 117,  comma  3  e  110
cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, e
della normativa  di  attuazione  statutaria  di  cui  alla  legge  n.
724/1994 e n. 690/1981. Violazione  dei  principi  costituzionali  di
leale collaborazione e ragionevolezza. 
    L'art. 1, comma 132, oggetto del presente giudizio,  dispone  una
riduzione del livello del fabbisogno del Servizio Sanitario nazionale
e del correlato finanziamento,  come  determinato  dall'articolo  15,
comma 22, del d.-l. n. 95 del 2012  (gia'  oggetto  di  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata dalla Valle  con  il  ricordato
ricorso n. 144 del 2012), stabilendo  che  il  relativo  importo  sia
ridotto di 600 milioni di euro per Palmo 2013 e di 1.000  milioni  di
curo a decorrere dall'anno 2014. 
    La disposizione  gravata  aggiunge  che  "le  Regioni  a  Statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano  il
concorso di cui al presente  comma  mediante  le  procedure  previste
dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42",  precisando,
tuttavia, che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al
citato art. 27 "l'importo del  concorso  alla  manovra  di  [...]  e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali". 
    Ebbene, nella misura in cui la norma censurata impone alla  Valle
di concorrere alla predetta  riduzione,  secondo  il  gia'  censurato
meccanismo   dell'accantonamento   a   valere    sulle    quote    di
compartecipazione   ai   tributi   erariali,   la   stessa    risulta
manifestamente  lesiva  dell'autonomia  organizzativa  e  finanziaria
della Regione. 
    Infatti, come gia' rilevato, in base all'art. 2, comma  1,  lett.
a), dello Statuto, la potesta' legislativa in materia di "ordinamento
contabile" e' riservata  alla  ricorrente",  la  quale  e'  titolare,
inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 1,  lett.  f)  e  lett.  1),  di
potesta' legislativa di integrazione e di attuazione tanto in materia
di "finanze regionali e comunali", quanto in  materia  di  "igiene  e
sanita', assistenza ospedaliera e profilattica". 
    L'art. 4 dello Statuto, poi, attribuisce alla Regione  il  potere
di  esercitare  nei  predetti  ambiti  materiali  le   corrispondenti
funzioni amministrative, mentre l'art. 12,  garantisce  alla  Regione
ricorrente, oltre al gettito delle entrate proprie, anche  una  quota
dei tributi erariali. 
    Ora, in attuazione  delle  menzionate  previsioni  statutarie  e'
stata  approvata  la  l.  n.  724  del  1994,  recante   "Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica", i cui  articoli  34  e  36
stabiliscono che la Regione Valle d'Aosta provvede  al  finanziamento
del Servizio Sanitario senza oneri a carico del bilancio statale. 
    Alla luce di tale quadro normativo  e'  evidente,  pertanto,  che
l'obbligo  imposto  alla  Regione  ricorrente  di  partecipare   alla
riduzione del  fabbisogno  del  SSN  e  del  relativo  finanziamento,
contrasta apertamente con i parametri  piu'  sopra  evocati.  Atteso,
infatti,  che  la  Valle  provvede  al  finanziamento  del   Servizio
Sanitario regionale con risorse gravanti esclusivamente  sul  proprio
bilancio, e' del tutto  irragionevole  imporle  di  partecipare  alla
predetta manovra. Allo stesso  modo  e'  evidente  che  le  eventuali
economie di spesa derivanti dall'intervento  normativo  statale,  non
possono che essere esclusivamente destinate, diversamente  da  quanto
accade  nel  caso  di  specie,  ad  interventi  relativi  al  settore
sanitario regionale. 
    Peraltro, codesta Ecc.ma Corte ha affermato  piu'  volte  che  lo
Stato non  ha  "alcun  titolo  per  dettare  norme  di  coordinamento
finanziario" nelle ipotesi, quale quella di cui si discute, in cui lo
stesso "non concorra al finanziamento della spesa  sanitaria"  (cfr.,
tra le altre, sentt. nn. 133 del 2010, 341 del 2009). 
    Cio'  determina,   sotto   ulteriore   e   concorrente   profilo,
l'illegittimita' della disciplina gravata anche in  riferimento  agli
artt. 117, comma 3, e 119 Cost.,  letti  in  combinato  disposto  con
l'art. 10, 1. cost. n. 3 del  2011,  tenuto  conto  che  l'intervento
statale determina - in mancanza di qualsivoglia titolo  competenziale
-  una  intollerabile  limitazione  e   compressione   dell'autonomia
finanziaria valdostana in materia  sanitaria.  Le  lamentate  lesioni
delle prerogative costituzionalmente e statutariamente garantite alla
Valle risultano, peraltro, ulteriormente  aggravate  dal  particolare
meccanismo di concorso previsto a livello statale.  Tale  meccanismo,
infatti, e' diretto ad incidere  in  via  unilaterale  sulle  entita'
delle   compartecipazioni   ai   tributi    erariali,    prescindendo
radicalmente dal rilievo che tale materia, come gia' evidenziato,  e'
riservata - a garanzia della particolare  autonomia  organizzativa  e
finanziaria della Regione ricorrente, riconosciuta  dai  gia'  citati
articoli 2, comma 1, lett. a),  3,  comma  1,  lett.  t)  e  4  dello
Statuto, nonche' dagli articoli 12, 48-bis e 50 dello stesso  Statuto
valdostano - alla normativa di attuazione di cui alla l. n.  690  del
1981, e,  segnatamente,  agli  articoli  da  2  a  7,  di  tale  atto
normativa, che fissano le quote di tributi  erariali  spettanti  alla
Valle e che risultano, pertanto, anche alla luce dei  rilievi  svolti
sul punto al paragrafo  che  precede,  manifestamente  violati  dalla
disposizione impugnata. 
    Risulta di tutta evidenza, quindi, che il gravato art.  1,  comma
132, della l. n. 228 del 2012 -  nella  misura  in  cui  impone  alla
Valle, nei termini piu' sopra chiariti, di concorrere alla  riduzione
del fabbisogno  del  Servizio  Sanitario  nazionale  e  del  relativo
finanziamento   -   si   mostra   incostituzionale   per   violazione
dell'autonomia finanziaria regionale  nonche'  per  contrato  con  le
peculiari "procedure pattizie" previste dalla normativa di attuazione
statutaria. 
    Per gli stessi motivi risulta altresi' violato  il  principio  di
leale collaborazione di cui agli articoli 5 e  120  Cost.,  il  quale
impone, secondo  la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la
tecnica dell'accordo in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e
le Regioni speciali (cfr., tra le altre, Corte cost., sent. n. 74 del
2009). Ebbene, tale principio non puo' certo dirsi  rispettato  dalla
normativa gravata, la  quale  non  ha  contemplato  alcuna  forma  di
partecipazione diretta ed effettiva della Regione Valle d'Aosta  alla
definizione delle modalita' del concorso finanziario. 
    L'illegittimita' costituzionale del comma 132  evidente,  infine,
anche con riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza
di cui all'art. 3 Cost., violazione che ridonda  in  una  menomazione
delle sfere di autonomia organizzativa  e  finanziaria  della  Valle.
Infatti,  il  previsto  "accantonamento  a  valere  sulle  quote   di
compartecipazione ai tributi erariali", operante fino  all'emanazione
delle norme di attuazione di cui all'art. 27,  l.  n.  42  del  2009,
risulta - in assenza di una norma statale che fissi  un  termine  per
l'adozione della normativa di attuazione - del tutto irragionevole. 
    Si insiste,  pertanto,  per  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 132, della  l.  n.  228  del  2012,
sotto tutti i profili e per le ragioni dinanzi esposte. 
    III. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 138, 141  e
143 della l.  n.  228  del  2012,  per  violazione  delle  competenze
costituzionalmente e statutariamente garantite  in  capo  alla  valle
dagli articoli 117, comma 3 e 119 cost., in  combinato  disposto  con
l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, nonche' per lesione degli articoli
2, comma 1, lett. a) e 3, comma 1, lett. f) dello statuto speciale. 
    Parimenti incostituzionali devono ritenersi  le  norme  contenute
nei commi 138, 141 e 143 dell'art. 1, della legge oggetto di censura. 
    Il comma 138, piu' in particolare,  aggiunge  il  comma  1-quater
all'articolo 12, del d.-l. n. 98 del 2011, stabilendo che per  l'anno
2013  le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
consolidato della p.a., ivi inclusa la  Regione  Valle  d'Aosta,  non
potranno  acquistare  immobili  a  titolo  oneroso,   ne'   stipulare
contratti di locazione passiva. 
    Per quanto concerne il comma 141, esso dispone che per  gli  anni
2013 e 2014 sara' precluso alle medesime amministrazioni pubbliche la
possibilita' di effettuare spese di ammontare superiore al 20%  della
spesa sostenuta in media negli anni 2010 e  2011  per  l'acquisto  di
mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale  alla  riduzione
delle spese connesse alla conduzione degli immobili. 
    Con riferimento, infine, al comma 143, anch'esso applicabile alla
Regione ricorrente, il medesimo vieta,  fino  al  31  dicembre  2014,
l'acquisto di autovetture e la stipula  "di  contratti  di  locazione
finanziaria aventi ad oggetto autovetture", revocando le procedure di
acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012. 
    Cio'  premesso,  non  vi  e'  alcun  dubbio  che  ciascuna  delle
richiamate disposizioni si spinga a disciplinare  in  modo  specifico
singole voci di spesa regionale, eccedendo la  competenza  statale  e
violando gli articoli 117, comma  3,  Cost.  e  119  Cost.,  i  quali
garantiscono, in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3  del
2001, la sfera di autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta. 
    A tale proposito deve osservarsi che codesta Ecc.ma Corte  ha  in
piu'  occasioni  ribadito  che  non  possono  qualificarsi   principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme statali
che intervengono, come nel caso di specie, a fissare vincoli puntuali
a singole voci di spesa dei bilanci  delle  Regioni  (tra  le  molte,
Corte cost., sentt. nn. 262 del 2012; 182 del 2011; 297 del 2009; 289
del 2008, 169 del 2007; 417 del 2005). La  legge  dello  Stato,  come
noto, puo' legittimamente fissare solo un  "limite  complessivo,  che
lascia agli enti stessi ampia liberta' di allocazione  delle  risorse
tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa" (tra le altre, sentt.  nn.
88 del 2006 e 36 del 2004). 
    Le disposizioni censurate, al contrario -  nella  misura  in  cui
vietano l'acquisto di immobili e la stipula di contratti di locazione
passiva (comma 138), limitano espressamente le spese  per  l'acquisto
di mobili e arredi (comma 141) e impediscono alla valle di acquistare
autovetture e concludere contratti  di  leasing  (comma  143)  -  non
stabiliscono affatto un limite complessivo alla spesa  regionale,  ma
vincolano in modo stringente la Regione, privandola  illegittimamente
della liberta' di allocazione delle proprie  risorse  fra  i  diversi
ambiti e obiettivi di spesa. 
    Rispetto a tale prospettiva, peraltro, non assume  alcun  rilievo
il fatto che le previsioni oggetto  di  gravame  si  presentino  come
temporalmente  limitate.  In   altri   termini,   piu'   chiaramente,
l'individuazione di un arco temporale di efficacia  della  misura  di
contenimento della spesa risulta del tutto  inidonea  a  giustificare
l'indebita sostituzione del legislatore statale a  quello  regionale,
nell'ambito di precise scelte che attengono, come e'  evidente,  alla
sfera finanziaria e organizzativa della Regione ricorrente. 
    I rilievi sinora svolti, infine, conducono  a  ritenere  violata,
vista l'incidenza della disciplina statale  su  ambiti  competenziali
riservati, anche la potesta' legislativa della  Valle  nella  materia
"ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla  Regione"  di
cui all'art. 2, comma l, lett. a) dello Statuto speciale,  come  pure
quella in materia di "finanze regionali e comunali", tutelata in capo
alla medesima Regione dal piu' volte citato art. 3,  comma  1,  lett.
f), dello Statuto. 
    Voglia,    pertanto,    codesta    Ecc.ma    Corte,    dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  138,  141  e  143
della l. n. 228 del 2012, in accoglimento di tutte le  argomentazioni
piu' sopra esposte. 
    IV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  380,  lett.
h),  della  l.  n.  228  del  2012,  per  violazione   dell'autonomia
finanziaria della valle, tutelata da norme di rango costituzionale. 
    L'art. 1, comma 380, lett.  h),  della  legge  impugnata  risulta
manifestamente incostituzionale nella parte in cui stabilisce che "il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  continua
ad applicarsi nei territori delle Regioni  Friuli  Venezia  Giulia  e
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento  e  Bolzano".  Cio'
significa che  la  Regione  ricorrente  e'  obbligata  -  nelle  more
dell'emanazione della normativa di attuazione  di  cui  all'art.  27,
della l. 42 del 2009 - a riversare, per conto  dei  Comuni  ricadenti
sul territorio valdostano, maggior gettito  da  questi  percepito  in
relazione all'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU),
mediante accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione  ai
tributi erariali. 
    La  disposizione  de  qua   non   fa   che   reiterare,   dunque,
l'illegittimo meccanismo di accantonamento gia' previsto  dal  citato
art. 13, comma 17, del d.-l. n. 201 del  2011,  norma  che  e'  stata
impugnata dalla Valle con il ricorso n. 38/2012,  qui  da  intendersi
integralmente richiamato e  trascritto.  Essa  merita,  pertanto,  di
essere  annullata  da  codesta   Ecc.ma   Corte,   poiche'   pretende
illegittimamente di definire,  in  via  unilaterale  e  senza  previo
accordo alcuno con la Valle d'Aosta, una  riduzione  delle  quote  di
compartecipazione dell'Ente ai tributi erariali. 
    A tale proposito va evidenziato, tuttavia, che  le  modalita'  di
compartecipazione regionale ai tributi dell'Erario sono disciplinate,
per quanto attiene alla  Valle,  dalla  normativa  di  attuazione  e,
segnatamente, dagli articoli da 2 a 7 della gia' citata l.  690/1981,
i quali risultano, pertanto,  patentemente  lesi  per  effetto  della
norma impugnata. La legge n. 690, infatti, non puo' essere modificata
tramite semplice legge ordinaria, come gia' detto, ma solo attraverso
lo speciale procedimento di cui agli artt.  48-bis  e  50,  comma  5,
dello Statuto. 
    E' evidente, quindi, che l'art. 1, comma 380, lett. h), della  l.
n.  228  del  2012,  nella  misura  in  cui  incide   unilateralmente
sull'ordinamento finanziario  valdostano  -  obbligando  la  Valle  a
riversare allo Stato il sovragettito IMU a prescindere  dal  rispetto
delle richiamate procedure pattizie  vanifica  le  speciali  garanzie
partecipative poste a tutela  della  Regione  e  viola  la  peculiare
autonomia finanziaria della stessa, garantita non  solo  da  tutti  i
parametri sopra richiamati, ma anche dall'art. 3, comma 1,  lett.  f)
dello Statuto speciale  ("finanze  regionali  e  comunali")  e  dagli
articoli 117, comma 3 e 119 Cost., in combinato disposto  con  l'art.
10, l. cost. n. 3 del 2001, manifestamente  violati  dal  legislatore
statale. Per le stesse  ragioni  deve  ritenersi  leso  il  principio
costituzionale di leale collaborazione di cui agli articoli 5  e  120
Cost., atteso che il gravato comma 380, lett. h) non tiene  in  alcun
conto che in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni
speciali, come piu' volte sottolineato da codesta  Ecc.ma  Corte,  lo
Stato non puo' prescindere, come accaduto,  dal  rispetto  della  "la
tecnica dell'accordo". 
    Sotto ulteriore profilo si rileva, infine, che la  lesione  delle
sfere di attribuzione garantite in capo alla Valle risulta tanto piu'
evidente ove si consideri  che  il  meccanismo  di  accantonamento  a
valere sui tributi erariali opera in maniera immediata e senza  alcun
limite  temporale,  atteso  che  non  e'  stato  previsto  a  livello
normativo, preme ribadirlo, alcun limite temporale per  "l'emanazione
delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27" della legge
delega. 
    Alla luce dei suesposti rilievi, l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 380, lett. h), della l. n. 228 del  2012  risulta,
pertanto, di tutta evidenza. 
    V. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  454  e  456,
della l. n. 228 del 2012. 
    Non si sottraggono a censure  di  incostituzionalita'  nemmeno  i
commi 454 e 456 della legge oggetto del presente ricorso,  attraverso
i quali, come rilevato in narrativa, il legislatore ha  rideterminato
unilateralmente gli obiettivi del concorso  valdostano  alla  manovra
finanziaria,  prevedendo  che  la  "rimodulazione"   del   patto   di
stabilita' ad opera dello Stato operi anche nel caso in cui non venga
raggiunto l'accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
    Siffatta  disciplina   comporta,   all'evidenza,   un'illegittima
compressione  della  sfera  di  autonomia  finanziaria  della  Valle,
garantita, come piu' volte rilevato, dagli articoli 3, comma 1, lett.
f) e 12 dello Statuto, letti anche  alla  luce  degli  articoli  117,
comma 3 e 119, comma 2, Cost., in combinato disposto con  l'art.  10,
della 1. cost. n. 3/2001, e dalla normativa di attuazione  statutaria
di cui alla l. n. 690 del 1981, nonche' la violazione  del  principio
consensualistico che deve presiedere, per costante giurisprudenza  di
questa Corte, la regolamentazione  dei  rapporti  finanziari  tra  lo
Stato e la Valle. 
    Principio che non puo' certo dirsi rispettato in presenza di  una
normativa, quale quella gravata, che "svuota" del tutto  i  contenuti
del previsto accordo con il MEF, consentendo allo Stato di rimodulare
i meccanismi del patto pure in assenza della conclusione del predetto
accordo. 
    VI. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  commi  461,  462,
463 e 464, della l. n. 228 del 2012,  per  violazione  del  principio
pattizio di cui all'art. 48-bis e 50, comma 5, dello statuto speciale
valdostano e delle relative norme di attuazione (legge n.  690/1981).
Violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f),
e  4  dello  statuto,  nonche'  lesione  del   principio   di   leale
collaborazione. 
    Prima  di  esaminare  nel  dettaglio  i  molteplici  profili   di
incostituzionalita' della disciplina dettata dall'art. 1, commi  461,
462, 463 e 464 della legge di stabilita' 2013, e'  bene  rammentarne,
sia  pure  brevemente,  il  contenuto.  La  prima  delle   menzionate
disposizioni ha imposto  alle  Regioni  l'obbligo  di  presentare  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine  perentorio
del 31 marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento,  una
certificazione attestante il rispetto, ad opera dell'Ente, del  patto
di stabilita'  interno,  la  cui  mancata  trasmissione  "costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno". 
    Per quanto concerne il successivo comma 463, esso ha previsto una
serie di sanzioni a carico delle Regioni che non  abbiano  rispettato
il patto, tra le  quali:  l'obbligo  di  versamento  all'entrata  del
bilancio statale dell'importo corrispondente alla differenza  tra  il
risultato registrato e l'obiettivo programmatico  predeterminato;  il
divieto di impegnare  spese  correnti  oltre  una  certa  misura;  il
divieto  di  ricorrere  all'indebitamento   per   gli   investimenti;
l'impossibilita' di procedere ad assunzioni di personale a  qualsiasi
titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione  in  atto;  il  divieto  di  stipulare  contratti  di
servizio elusivi della disciplina statale; l'obbligo di rideterminare
le indennita' di funzione e i gettoni di presenza  del  Presidente  e
dei componenti della Giunta  con  una  riduzione  del  30  per  cento
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
    Con riferimento, poi, al comma 463, tale previsione  ha  chiarito
che se il superamento degli obiettivi del  patto  di  stabilita'  sia
determinato dalla maggiore spesa per  interventi  realizzati  con  la
quota  di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai   finanziamenti
dell'Unione europea, le Regioni si considerano adempienti al patto di
stabilita' interno se, nell'anno successivo: a) non  impegnano  spese
correnti oltre una certa misura; b) non  ricorrono  all'indebitamento
per gli investimenti; c) non procedono ad assunzioni di  personale  a
qualsiasi   titolo,   anche   con   riferimento   ai   processi    di
stabilizzazione in atto. 
    In  caso  di  inadempienza,   trova   applicazione   il   sistema
sanzionatorio delineato dal legislatore statale. 
    L'art. 1,  comma  464,  infine,  conferma,  in  estrema  sintesi,
l'applicabilita' delle sanzioni di cui al menzionato comma  462  alle
Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. 
    Tutto cio' premesso, va rilevato come  la  disciplina  in  questa
sede gravata non faccia che estendere automaticamente alle Regioni ad
autonomia speciale, attraverso  il  rinvio  esplicito  alle  relative
disposizioni, l'ambito  soggettivo  di  applicazione  dei  meccanismi
sanzionatori di cui all'art. 7, del d. lgs. n. 149 del 2011, il quale
ha gia' formato oggetto di  impugnazione  dinanzi  a  codesta  Ecc.ma
Corte, con ricorso n. 157 del 2011, cui si rimanda integralmente. 
    E' evidente, pertanto, come i citati commi 461, 462, 463 e 464 si
mostrino incostituzionali per violazione,  anzitutto,  del  principio
consensualistico di cui all'art. 48-bis e 50, comma 5, dello  Statuto
speciale valdostano e delle relative norme di attuazione  in  materia
di rapporti  finanziari  con  lo  Stato,  contenute  nella  legge  n.
690/1981. 
    La disciplina statale, infatti, pretende di sottoporre  la  Valle
ai predetti meccanismi sanzionatori a prescindere dal rispetto  delle
peculiari procedure pattizie previste  per  la  determinazione  delle
norme di  attuazione  statutaria,  e,  dunque,  in  violazione  della
particolare autonomia finanziaria della ricorrente,  garantita  dalle
disposizioni piu' sopra richiamate. La mancata previsione di forme di
coinvolgimento diretto ed effettivo della Regione  Valle  d'Aosta  si
risolve, altresi', in una manifesta violazione del principio di leale
collaborazione sancito dagli articoli 5 e 120 Cost.. 
    Le considerazioni che  precedono  trovano  conferma,  del  resto,
anche nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte. Il riferimento e'
alla gia' citata sentenza n. 178 del 2012,  con  la  quale  e'  stata
dichiarata l'incostituzionalita' degli articoli 37  e  29,  comma  1,
lett. k), del d. lgs. n. 118 del  2011,  impugnato  dalla  Valle  con
ricorso n. 106 del 2011. 
    Ebbene, le norme annullate dalla Corte, esattamente  al  pari  di
quanto previsto dalla legge di stabilita' 2013, avevano stabilito  la
diretta  applicabilita'  alla  Regione  ricorrente  della   normativa
statale  in  materia   contabile,   in   assenza   della   necessaria
intermediazione di norme  adottate  con  le  procedure  previste  per
l'attuazione statutaria. 
    Nel pervenire alla sentenza di accoglimento, la Corte ha rilevato
come l'art. 27 della l. n. 42 del 2009 fissi il principio secondo cui
gli Enti ad autonomia differenziata concorrono al conseguimento degli
obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  "nel  rispetto  degli
statuti speciali" e come, pertanto, tutte le  tutte  le  disposizioni
attuative della legge delega in materia di federalismo fiscale -  ivi
comprese, dunque,  quelle  in  materia  di  sistema  sanzionatorio  -
debbano applicarsi alle Regioni speciali solo se recepite "secondo le
procedure  "pattizie"  previste  per   l'introduzione   delle   norme
attuative degli statuti. 
    Non vi e' alcun dubbio, quindi, che l'art. 1, commi 461, 462, 463
e 464 - nella parte in cui pretende di  assoggettare  automaticamente
la Valle d'Aosta al  sistema  sanzionatorio  disciplinato  a  livello
statale - risulta illegittimo poiche' viola le  "procedure  pattizie"
previste  dalla  normativa  di  attuazione  statutaria,   comportando
un'illegittima   compressione   dell'autonomia   finanziaria    della
ricorrente. 
    Cio'  determina,  sotto  ulteriore  e  concorrente  profilo,   la
violazione della ripartizione materiale delle competenze, legislative
e amministrative, attribuite  alla  Regione  dallo  Statuto  e  dalla
Costituzione. 
    Anzitutto viene in rilievo l'art. 2,  comma  1,  lett.  a)  dello
Statuto, il quale elenca tra le voci di competenza primaria regionale
l'"ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla  Regione  e
stato  giuridico  ed  economico  del  personale",  nella   quale   va
ricondotto, secondo l'insegnamento di  questa  Corte,  l'"ordinamento
contabile della Regione", cui spetta, quindi, il potere  di  regolare
la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate
(cfr. sent. n. 107/1970). 
    Analoga competenza legislativa e' riconosciuta alla Valle d'Aosta
in materia di "ordinamento degli enti locali" (art. 2, comma 1, lett.
b). 
    A cio' si aggiunga  che  l'incostituzionalita'  della  disciplina
impugnata rileva anche con riferimento all'art. 3, comma 1, lett. f),
e all'art. 12 dello  Statuto  valdostano.  Tali  disposizioni,  lette
anche alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119,  comma  2,
Cost., riconoscono alla Valle la potesta' di legiferare,  nell'ambito
dei principi  individuati  con  legge  dello  Stato,  in  materia  di
"finanze regionali e comunali". Tuttavia, la  previsione  unilaterale
di meccanismi sanzionatori e premiali  finiscono  per  esautorare  la
Regione da tale ambito materiale. 
    Infine va rilevato che la normazione statale,  nelle  materie  di
cui si e' detto (ordinamento contabile  proprio  e  dei  propri  enti
locali,  finanza  regionale  e  locale),  non   puo'   non   incidere
(limitandole) sull'esercizio delle funzioni amministrative  regionali
nei medesimi ambiti. Si tratta, infatti, di  funzioni  di  controllo,
che si traducono in attivita' amministrative. In  questa  prospettiva
risulta altresi'  violato  l'art.  4  dello  Statuto  speciale  della
Regione Valle d'Aosta, ai sensi del quale  "la  Regione  esercita  le
funzioni  amministrative  sulle  materie  nelle  quali  ha   potesta'
legislativa a norma degli articoli 2 e 3" dello  Statuto  stesso.  In
altri  termini,  essendo  riservata  alla  Regione,  dall'art.  4   e
dall'art.  43  dello  Statuto,  la  funzione  amministrativa  in  via
esclusiva nelle materie  di  competenza  legislativa,  lo  Stato  non
avrebbe potuto  attribuire  ad  organi  statali,  come  il  Ministero
dell'Economia, tali funzioni. 
    Si insiste,  pertanto,  affinche'  codesta  Ecc.ma  Corte  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dei commi 461, 462, 463  e
464 dell'art. 1, della l. n. 228 del  2012,  sotto  tutti  i  profili
dinanzi esposti. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Con  riserva  di  argomentare  ulteriormente,  la  Regione  Valle
d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede a  codesta  Ecc.ma
Corte di voler dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge
24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
2013)", pubblicata nel supplemento ordinario  n.  212  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  29  dicembre  2012,
limitatamente all'art. 1, commi 118; 132; 138; 141; 143;  380,  lett.
h); 454; 456; 461; 462; 463 e 464, per violazione degli articoli 117,
comma 3, 119, comma 2, Cost. e 10, L cost. n. 3 del 2001,  e  lesione
delle competenze costituzionalmente e  statutariamente  garantite  in
capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1,  lett.  a)  e
b), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma 5, dello  Statuto
speciale, approvato con l. cost. n. 4/1948, e dalle relative norme di
attuazione e, segnatamente, dalla l. n. 690 del 1981  e  n.  724  del
1994, nonche' per violazione dei  principi  costituzionali  di  leale
collaborazione e ragionevolezza, sotto i profili  e  per  le  ragioni
dinanzi esposte. 
        Roma, 19 febbraio 2013 
 
                         Prof. Avv.: Marini