N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 25 febbraio 2013 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Beni culturali - Norme della  Regione  Abruzzo  -  Riconoscimento  di
  Treglio,  paese  dell'affresco  -  Previsione,  per   il   sostegno
  finanziario della manifestazione d'arte "Treglio affrescata", di un
  contributo regionale al Comune gestore - Modalita' e percentuali di
  erogazione   -   Ricorso   del   Governo   -   Denunciata    omessa
  quantificazione esatta del contributo e  omessa  indicazione  della
  fonte di finanziamento -  Violazione  del  principio  di  copertura
  finanziaria - Violazione del principio del pareggio di bilancio  (a
  partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014). 
- Legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59, art. 5,  comma
  3. 
- Costituzione, art. 81, comma quarto e commi primo e  terzo  (questi
  ultimi a partire all'esercizio finanziario relativo all'anno  2014)
  . 
(GU n.13 del 27-3-2013 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  cui  e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro Regione  Abruzzo,
in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma  3,
della L.R. Abruzzo del 10 dicembre 2012 n. 59 pubblicata sul  BUR  n.
69  del  19.12.2012  recante   «Riconoscimento   di   Treglio   paese
dell'affresco». 
    La legge regionale n. 59 del 10 dicembre 2012 (pubblicata nel Bur
della Regione Abruzzo n. 69  del  19  dicembre  2012)  disciplina  il
riconoscimento di Treglio paese dell'affresco. 
    Piu' precisamente l'art. 1 dispone che «la Regione  nel  rispetto
del dettato dell'art. 8 comma 1 dello Statuto regionale si propone di
documentare, valorizzare e promuovere l'arte della pittura "a fresco"
sul territorio regionale». 
    L'art. 2 prevede che «la Regione per le finalita' di cui  art.  1
in considerazione della valenza internazionale  della  manifestazione
d'arte "Treglio affrescata" riconosce a Treglio (CH) la  qualita'  di
paese dell'affresco». 
    L'art. 3 disciplina gli obiettivi e dispone: 
    «1.  Ai  fini  del  riconoscimento  di  cui  all'articolo  2,  la
manifestazione  d'arte  "Treglio  affrescata"  persegue  i   seguenti
obiettivi: 
        a) promuove  la  salvaguardia,  valorizzazione  e  diffusione
dell'arte della pittura a fresco; 
        b) gestisce un  laboratorio  permanente  aperto  a  tutti  ed
organizza periodicamente corsi didattici destinati a  studenti  delle
scuole d'arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati
della tecnica dell'affresco; 
        c)  ai  fini  dello  sviluppo  turistico  sostenibile,  rende
fruibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento
delle opere d'arte; 
        d) custodisce, valorizza, documenta e diffonde la  conoscenza
del patrimonio artistico di pittura affrescata acquisito  in  seguito
allo svolgimento della manifestazione d'arte; 
        e) collabora, se richiesta, con  la  Soprintendenza  ai  Beni
Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e con gli Enti locali
interessati, nelle forme e modi da concordare tra le parti,  ai  fini
del recupero e restauro di beni artistici  regionali  espressi  nella
forma pittorica dell'affresco; 
        f) organizza, in accordo con gli istituti scolastici,  visite
guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado; 
        g) collabora con le scuole di ogni ordine e grado al fine  di
offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico  settore
artistico, che affianchi,  anche  attraverso  percorsi  dedicati,  la
didattica frontale delle scuole.» 
    L'art. 5, infine, disciplina il contributo regionale e dispone ai
commi l e 2: 
    «1. La Regione, per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 3, puo'  sostenere  finanziariamente  la  manifestazione
d'arte "Treglio affrescata" mediante elargizione al Comune gestore di
un contributo anche annuale. 
    2. La concessione del contributo regionale, nelle forme e modi di
cui al comma 3, e' subordinata alla presentazione, entro  il  termine
di  sessanta  giorni  antecedente  la  data  di   svolgimento   della
manifestazione,  di  una  relazione  dettagliata,  comprensiva  della
previsione  di  spesa,  firmata  dal  legale   rappresentante   della
manifestazione.». 
    Al comma 3, in particolare, l'art.  5  prevede  che  «L'ammontare
complessivo del contributo, che non puo' eccedere il 50% della  spesa
sostenuta, e' erogato dalla Giunta regionale nella seguente misura: 
        a) 40% prima  della  realizzazione  della  manifestazione  e,
comunque, a seguito della presentazione della  relazione  di  cui  al
comma 2; 
        b)  60%  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  di  una
relazione illustrativa dell'attivita' svolta, corredata del  bilancio
consuntivo   dell'attivita'   finanziata,   a   firma   del    legale
rappresentante. 
    4.  Il  contributo   regionale,   se   erogato,   salvo   diversa
disposizione  di  legge,  non  e'  cumulabile  con  quelli  derivanti
dall'applicazione di altre leggi regionali.». 
    Quest'ultima disposizione, l'art. 5  comma  3  sopra  richiamato,
appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili  che  verranno
ora  evidenziati,  e  pertanto  il  Governo  -  giusta  delibera  del
Consiglio  dei  Ministri  dell'8  febbraio  2013  (che  per  estratto
autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art. 127 Cost.  la  impugna
con il presente ricorso per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Violazione dell'art. 81, quarto comma, fino all'esercizio 2013, e
dell'art. 81, primo e terzo comma,  a  partire  dall'esercizio  2014,
della Costituzione. 
    Come si e' detto con la  legge  regionale  n.  del  6.11.2012  la
Regione Abruzzo ha disciplinato il riconoscimento  di  Treglio  paese
dell'affresco, in considerazione della portata  internazionale  della
manifestazione d'arte «Treglio affrescata». 
    Ai fini del riconoscimento di Treglio quale  paese  dell'affresco
la Regione ha stabilito gli obiettivi che la manifestazione  «Treglio
affrescata» deve perseguire e li ha individuati all'art. 2 disponendo
che la manifestazione: 
        a) promuove  la  salvaguardia,  valorizzazione  e  diffusione
dell'arte della pittura a fresco; 
        b) gestisce un  laboratorio  permanente  aperto  a  tutti  ed
organizza periodicamente corsi didattici destinati a  studenti  delle
scuole d'arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati
della tecnica dell'affresco; 
        c)  ai  fini  dello  sviluppo  turistico  sostenibile,  rende
fruibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento
delle opere d'arte; 
        d) custodisce, valorizza, documenta e diffonde la  conoscenza
del patrimonio artistico di pittura affrescata acquisito  in  seguito
allo svolgimento della manifestazione d'arte; 
        e) collabora, se richiesta, con  la  Soprintendenza  ai  Beni
Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e con gli Enti locali
interessati, nelle forme e modi da concordare tra le parti,  ai  fini
del recupero e restauro di beni artistici  regionali  espressi  nella
forma pittorica dell'affresco; 
        f) organizza, in accordo con gli istituti scolastici,  visite
guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado; 
        g) collabora con le scuole di ogni ordine e grado al fine  di
offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico  settore
artistico, che affianchi,  anche  attraverso  percorsi  dedicati,  la
didattica frontale delle scuole». 
    All'art.  5  in  particolare  la  Regione  ha  poi  disposto   la
concessione del contributo regionale al  Comune  di  Treglio  per  la
gestione della manifestazione Treglio affrescata, volta a valorizzare
e riconoscere l'arte della pittura sul territorio regionale; al comma
2 ha  previsto  che  la  concessione  del  contributo  regionale  sia
subordinata alla presentazione di una relazione dettagliata, sessanta
giorni prima  dello  svolgimento  della  manifestazione,  comprensiva
della previsione di spesa, firmata dal  legale  rappresentante  della
manifestazione. 
    Al comma 3, infine,  la  Regione  ha  stabilito  che  l'ammontare
complessivo del contributo che non puo' eccedere il 50%  della  spesa
sostenuta, e' erogato dalla Giunta  regionale,e  ne  ha  indicato  la
misura nel 40%, prima  della  realizzazione  della  manifestazione  e
comunque a seguito della presentazione  della  relazione  di  cui  al
precedente comma 2; nel 60% entro trenta giorni  dalla  presentazione
di una relazione illustrativa dell'attivita'  svolta,  corredata  del
bilancio consuntivo dell'attivita' finanziata,  a  firma  del  legale
rappresentante. 
    Il predetto comma 3 nel disporre la  concessione  del  contributo
regionale limitandosi esclusivamente a prevedere le  modalita'  e  le
percentuali  di  erogazione   del   contributo,   ma   omettendo   la
quantificazione  esatta  e  la  relativa  fonte   di   finanziamento,
contrasta con l'art. 81 quarto e terzo comma  Cost.,  rispettivamente
fino e a partire dall'esercizio 2014. 
    Come e' noto in base a tale disposizione «ogni legge che  importi
nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte». 
    La legge regionale contrasta quindi con l'art. 81, commi 4  e  3,
rispettivamente fino e a partire dall'esercizio 2014, in primo  luogo
perche' non quantifica il  contributo,  limitandosi  ad  indicare  le
modalita' e a precisare le percentuali di erogazione del  contributo,
teoricamente senza limiti di importo. 
    La medesima legge inoltre contrasta con l'art. 81 comma  3  Cost.
perche' non indica la fonte  di  finanziamento,  cioe'  la  copertura
della spesa. 
    Al riguardo la giurisprudenza di codesta Corte, con le sent.  nn.
100 e 141 del 2000, nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007,  n.  106
del 2011 e da ultimo con la  sentenza  n.  131  del  2012  ha  sempre
ribadito  l'applicazione  alle  Regioni  dell'obbligo  di   copertura
finanziaria  delle  disposizioni  legislative  di   spesa;   con   la
precisazione che il legislatore regionale  non  puo'  sottrarsi  alla
fondamentale esigenza di chiarezza ed  equilibrio  del  bilancio  cui
l'art. 81 Cost. s'ispira. Essa, inoltre, ha chiarito che la copertura
di nuove spese deve essere credibile,  sufficientemente  sicura,  non
arbitraria o irrazionale, in  adeguato  rapporto  con  la  spesa  che
s'intende effettuare in esercizi futuri (in particolare  sentenze  n.
100 del 2010 e n. 213 del 2008). 
    Il che  implica  che  ogni  previsione  di  spesa  indichi  anche
l'importo di questa, o almeno lo renda agevolmente quantificabile. 
    La legge della Regione Abruzzo non e' conforme a tali principi e,
quindi, al disposto del citato precetto costituzionale. 
    Essa,  come  si  e'  detto,  all'art.  5  prevede  il  contributo
regionale, anche annuale, al Comune di Treglio e  in  particolare  al
comma 3 ne precisa le forme e le modalita' di erogazione. 
    Come si vede, pero', nella legge in questa sede  censurata  nulla
si dice circa l'importo del contributo ne' si trova alcun cenno  alla
copertura finanziaria. 
    Poiche' al riguardo non puo' porsi in  dubbio  che  la  normativa
introdotta comporti nuove spese, ancorche' il suo carattere  generico
non ne  consente  una  precisa  determinazione,  la  norma  viola  il
precetto costituzionale. 
    La disposizione impugnata a  partire  dall'esercizio  2014  viola
anche il primo comma dell'art. 81 Cost., ove e' fissato il  principio
dell'equilibrio tra le entrate e le spese di  bilancio.  L'omessa,  e
impossibile, quantificazione della spesa prevista dalla  disposizione
impugnata  rende  infatti  conseguentemente  impossibile  programmare
flussi di entrata che si possano  porre  in  rapporto  di  equilibrio
rispetto ad essa. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che venga dichiarata la  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 5 comma 3 della L. Regionale del 10  dicembre  2012  n.  59
pubblicata sul BUR n. 69 del 19 dicembre 2012 recante «Riconoscimento
di Treglio paese dell'affresco». 
    Si  produce  per  estratto  copia  conforme  della  delibera  del
Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2013 completa di relazione. 
 
        Roma, 14 febbraio 2013 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Aiello