N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 marzo 2013 (della Provincia autonoma di Bolzano). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Rideterminazione degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno
  per gli anni 2013, 2014 e  2015  -  Incremento  del  concorso  alla
  finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle  Province
  autonome in misura di 500 milioni  di  euro  annui,  da  realizzare
  mediante  accantonamenti  annuali,  a   valere   sulle   quote   di
  compartecipazione ai tributi erariali  -  Ricorso  della  Provincia
  autonoma di Bolzano  -  Denunciata  modificazione  unilaterale  del
  sistema di relazioni finanziarie delineato nell'Accordo  di  Milano
  siglato nel 2009 dal Governo, dalla Regione Trentino-Alto  Adige  e
  dalle Province autonome - Contrasto con le disposizioni  statutarie
  e di attuazione riguardanti il concorso finanziario di tali enti  e
  la devoluzione  del  gettito  tributario  percepito  in  territorio
  provinciale - Inosservanza delle procedure d'intesa previste per la
  revisione e le modifiche dello Statuto  speciale  -  Lesione  della
  peculiare  autonomia  finanziaria  provinciale  -  Violazione   dei
  principi  di  leale  collaborazione,   di   ragionevolezza   e   di
  delimitazione temporale - Mancata determinazione  di  limiti  certi
  alla durata dell'obbligo. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art.  1,  comma  118,  modificativo
  dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
  convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto  1972,  n.  670),  artt.  103,  104,  107,  Titolo  VI,   in
  particolare, artt. 75, 79 e 83;  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  268;
  d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2,  in  combinato  disposto  con
  l'art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Fabbisogno   del   Servizio   sanitario   nazionale   e   correlato
  finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013  e
  di 1000  milioni  di  euro  dall'anno  2014,  rispetto  al  livello
  rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n.  95  del
  2012 - Previsione che, in attesa  dell'emanazione  delle  norme  di
  attuazione di cui all'art. 27  della  legge  n.  42  del  2009,  il
  concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
  e' effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote
  di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della  Provincia
  autonoma di Bolzano - Denunciata interferenza con  la  destinazione
  dei tributi erariali statutariamente spettanti  alla  ricorrente  -
  Violazione delle competenze in materia  sanitaria  attribuite  alla
  Regione Trentino-Alto Adige e  alle  Province  autonome  -  Lesione
  dell'autonomia finanziaria provinciale - Violazione dei principi di
  ragionevolezza,  di  leale  collaborazione   e   di   delimitazione
  temporale. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 132. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 4, n. 7, 8, n. 1), 9, n. 10), 16,  104,
  107, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79 e 83; d.P.R. 28  marzo
  1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 16 marzo 1992,
  n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; Costituzione, art. 117, comma
  terzo,  in  combinato  disposto   con   l'art.   10   della   legge
  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Assistenza sanitaria all'estero  e  assistenza  transfrontaliera  -
  Previsione che le Regioni devono  farsi  carico  della  regolazione
  finanziaria delle partite  debitorie  e  creditorie  connesse  alla
  mobilita'  sanitaria  internazionale   e   che   alla   regolazione
  finanziaria  si  provvede  attraverso  l'imputazione,  tramite   le
  Regioni e le Province autonome, ai bilanci delle aziende  sanitarie
  locali di residenza degli assistiti, dei costi  e  ricavi  connessi
  rispettivamente all'assistenza  sanitaria  dei  cittadini  italiani
  all'estero e  dei  cittadini  di  Stati  stranieri  in  Italia,  da
  regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del
  fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un  sistema  di
  compensazione della mobilita' sanitaria  internazionale  -  Ricorso
  della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata  violazione  delle
  speciali prerogative della ricorrente - Violazione dei principi  di
  ragionevolezza,  di  leale  collaborazione   e   di   delimitazione
  temporale. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 82 e 83. 
- [Statuto speciale della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103,  104,  107,
  Titolo VI, in particolare, artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82,  83  e
  84; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268,  in  particolare,  artt.  9,  10,
  10-bis, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in  particolare,
  artt. 2 e 4; d.P.R. 20 gennaio 1973, n.  115;  d.P.R.  19  novembre
  1987, n. 526, in particolare, art. 8; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474;
  d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; Costituzione, artt. 117, 118, 119 e
  120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3; legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  art.  2,
  commi 106 e 108]. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Operazioni immobiliari - Possibilita', dal 1° gennaio 2014, per gli
  enti territoriali e per quelli del Servizio sanitario nazionale, di
  effettuare  acquisti  immobiliari  solo  se  ne  siano   comprovate
  documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' e se  la
  congruita' del prezzo sia  attestata  dall'Agenzia  del  demanio  -
  Divieto, salvo eccezioni, per le pubbliche amministrazioni inserite
  nel conto economico consolidato, di acquistare nel 2013 immobili  a
  titolo oneroso e di stipulare  contratti  di  locazione  passiva  -
  Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Impugnazione proposta
  per l'ipotesi che le disposizioni  censurate  siano  immediatamente
  applicabili  alle  Province  autonome  ed  agli  enti  locali   dei
  rispettivi territori - Denunciata imposizione di norme di dettaglio
  immediatamente precettive in materie di competenza  delle  Province
  autonome - Violazione della loro autonomia finanziaria -  Contrasto
  con  le  norme  statutarie  e   di   attuazione   che   prescrivono
  l'adeguamento  della  legislazione  provinciale  alle  disposizioni
  statali di principio. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228,  art.  1,  comma  138,  integrativo
  dell'art.  12  [cui  aggiunge  i  commi  1-bis,  1-ter,   1-quater,
  1-quinquies e 1-sexies] del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
  convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16,  Titolo  VI,  in
  particolare, artt. 79, 80, 81 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992,  n.  266;
  d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268;  d.P.R.  20  gennaio  1973,  n.  115;
  d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474;  d.P.R.  26  gennaio  1980,  n.  197;
  Costituzione, art. 117, comma terzo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Divieto
  alle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel   conto   economico
  consolidato della P.A. di effettuare negli anni 2013 e  2014  spese
  di ammontare superiore al 20 per cento  della  spesa  sostenuta  in
  media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;  di
  acquistare autovetture o stipulare contratti di leasing fino al  31
  dicembre 2014; di conferire  incarichi  di  consulenza  in  materia
  informatica,  salvo  casi  eccezionali  adeguatamente  motivati   -
  Obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dal
  contenimento di spesa - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
  - Impugnazione proposta per l'ipotesi che le  previsioni  censurate
  siano immediatamente applicabili alle  Province  autonome  ed  agli
  enti locali dei rispettivi territori -  Denunciata  imposizione  di
  norme  di  dettaglio  immediatamente  precettive  in   materie   di
  competenza  provinciale  -  Violazione  dell'autonomia  finanziaria
  della ricorrente - Imposizione ai bilanci comunali e provinciali di
  un ulteriore contributo,  non  compatibile  con  il  concorso  agli
  obiettivi di finanza pubblica previsto dallo Statuto speciale. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 141, 142, 143 e 146. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), art. 79 (nonche' artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16,
  Titolo VI, in particolare, artt. 80, 81 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992,
  n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 20  gennaio  1973,  n.
  115; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n.  197;
  Costituzione, art. 117, comma terzo). 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Gettito
  dell'imposta municipale propria (IMU) - Conferma per gli anni  2013
  e 2014 dell'obbligo delle Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
  d'Aosta e delle Province autonome  di  assicurare  il  recupero  al
  bilancio statale del maggior gettito stimato dei  Comuni  ricadenti
  nel proprio territorio, mediante accantonamento di pari  importo  a
  valere sulle quote  di  compartecipazione  ai  tributi  erariali  -
  Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione
  della disciplina finanziaria della Regione  Trentino-Alto  Adige  e
  delle Province autonome posta dal Titolo VI dello Statuto  speciale
  e dalle relative norme di attuazione - Violazione dei  principi  di
  ragionevolezza,  di  leale  collaborazione   e   di   delimitazione
  temporale. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, in  particolare,
  lett. b), f), h) e i). 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1),  9,  16,
  104, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81 e  82;  d.lgs.
  16 marzo 1992, n. 268. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Somme a
  debito dovute a qualsiasi titolo dagli  enti  locali  al  Ministero
  dell'interno - Previsione che siano recuperate  sulle  assegnazioni
  finanziarie dovute dal Ministero stesso, e in caso  di  incapienza,
  sulle somme spettanti ai Comuni  a  titolo  di  imposta  municipale
  propria (IMU) e su quelle  spettanti  alle  Province  a  titolo  di
  imposta  sulle  assicurazioni  r.c.a.  -  Ricorso  della  Provincia
  autonoma  di  Bolzano  -   Denunciata   incompatibilita'   con   le
  particolari prerogative riconosciute alla ricorrente dallo  Statuto
  speciale e dalle norme di attuazione. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 128 e 129. 
- D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 3. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Concorso  agli  obiettivi  di  finanza   pubblica   della   Regione
  Trentino-Alto Adige e delle Province  autonome  -  Previsione,  con
  disposizioni   qualificate   come    principi    fondamentali    di
  coordinamento finanziario, che i predetti enti  concordino  con  il
  Ministero dell'economia e finanze il saldo programmatico  calcolato
  in termini di competenza  mista,  determinato  in  via  unilaterale
  aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 con importi e
  contributi  specificamente  indicati  e  con  ulteriori  contributi
  disposti a carico delle autonomie  speciali;  che  tali  contributi
  siano applicati anche in caso di  mancato  accordo;  che  gli  enti
  locali  situati  sul  territorio  delle  Province  autonome   siano
  assoggettati anch'essi all'obiettivo  complessivamente  determinato
  in applicazione dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, e in caso
  di mancato accordo, alle disposizioni previste in materia di  patto
  di stabilita' interno per gli enti locali del  restante  territorio
  nazionale  -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di   Bolzano   -
  Denunciato contrasto con la disciplina statutaria, che non consente
  determinazioni  unilaterali  in  ordine  al  concorso   finanziario
  provinciale  -  Irragionevolezza  della   normativa   statale   per
  contraddittorieta'   intrinseca   -   Vanificazione   del    regime
  dell'intesa "forte" previsto dallo Statuto  speciale  -  Violazione
  della competenza esclusiva delle Province autonome  a  definire  il
  patto di  stabilita'  interno  con  gli  enti  locali  del  proprio
  territorio - Violazione dei principi di ragionevolezza e  di  leale
  collaborazione. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 448, 455, 456 e 457. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1,  104  e  107,  Titolo  VI,  in
  particolare, artt. 79 (comma terzo), 80, 81 e 83; d.lgs.  16  marzo
  1992, n. 266, art. 2, in  combinato  disposto  con  l'art.  16  del
  d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Concorso  agli  obiettivi  di  finanza   pubblica   della   Regione
  Trentino-Alto Adige e delle Province autonome - Previsione che tali
  enti  concorrono  al  riequilibrio  finanziario  anche  con  misure
  finalizzate a produrre un risparmio per il  bilancio  dello  Stato,
  mediante   l'assunzione   dell'esercizio   di   funzioni   statali,
  attraverso  l'emanazione  di   specifiche   norme   di   attuazione
  statutaria, le quali devono precisare le modalita' e l'entita'  dei
  risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente
  o comunque  per  annualita'  definite  -  Ricorso  della  Provincia
  autonoma di  Bolzano  -  Denunciato  contrasto  con  la  disciplina
  statutaria del  concorso  provinciale  agli  obiettivi  di  finanza
  pubblica - Incompatibilita'  con  specifica  disposizione  adottata
  sulla base di preventiva intesa della ricorrente con lo Stato. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 459. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), art. 79, primo comma (nonche' artt. 8, n.  1,
  104 e 107, Titolo VI, in particolare, artt. 79, 80, 81 e 83; d.lgs.
  16 marzo 1992, n. 266, art. 2, in combinato disposto con l'art.  16
  del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268). 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Monitoraggio degli obiettivi del  patto  di  stabilita'  interno  e
  sanzioni per il mancato rispetto  di  essi  -  Applicabilita'  alle
  Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di  Bolzano  -
  Denunciato contrasto con il nuovo Titolo VI dello Statuto speciale,
  che consente l'applicazione nella Provincia delle sole disposizioni
  sul  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno  previste  dallo
  Statuto, e  non  di  altre  definite  dalla  legge  dello  Stato  -
  Violazione  di  norme  statutarie  e  di  attuazione,  nonche'  dei
  principi  di  ragionevolezza,  di   leale   collaborazione   e   di
  delimitazione temporale. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461, 462, 463, 464  e
  465. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 79, 80, 81 e 104; d.lgs. 16 marzo 1992,
  n. 268, in particolare, artt. 17 e 18; d.lgs.  16  marzo  1992,  n.
  266, art. 2. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Previsione che, dal 2013, per gli enti per  i  quali  il  patto  di
  stabilita' interno e' riferito al livello della  spesa,  si  assume
  quale  differenza  il  maggiore  degli  scostamenti  registrati  in
  termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria -
  Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Impugnazione proposta
  per l'ipotesi di  applicabilita'  alla  ricorrente  della normativa
  censurata - Denunciato  contrasto  con  la  particolare  disciplina
  finanziaria prevista per le Province autonome. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art.  1,  comma  472,  modificativo
  dell'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 settembre  2011,  n.
  149. 
- [Statuto speciale della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103,  104,  107,
  Titolo VI, in particolare, artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82,  83  e
  84; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268,  in  particolare,  artt.  9,  10,
  10-bis, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in  particolare,
  artt. 2 e 4; d.P.R. 20 gennaio 1973, n.  115;  d.P.R.  19  novembre
  1987, n. 526, in particolare, art. 8; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474;
  d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; Costituzione, artt. 117, 118, 119 e
  120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3; legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  art.  2,
  commi 106 e 108]. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Maggior
  gettito tributario derivante dall'aumento d'importo del  contributo
  unificato per le controversie davanti alla giustizia amministrativa
  e  maggiori  entrate  strutturali   ed   effettivamente   incassate
  derivanti  dall'attivita'  di  contrasto  dell'evasione  fiscale  -
  Riserva all'entrata  del  bilancio  statale  per  l'assegnazione  a
  specifiche destinazioni  -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di
  Bolzano - Impugnazione proposta  per  l'ipotesi  di  applicabilita'
  alla ricorrente delle norme censurate - Denunciato contrasto con la
  particolare  disciplina  finanziaria  prevista  per   le   Province
  autonome - Contrasto con le norme statutarie e  di  attuazione  che
  riservano ad esse, in tutto o in parte, le entrate di cui  trattasi
  - Violazione del principio di leale collaborazione. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228,  art.  1,  commi  25  (modificativo
  dell'articolo  37  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
  convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111),
  28 e 299 (modificativo dell'art.  2  del  decreto-legge  13  agosto
  2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  14
  settembre 2011, n. 148). 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 75 e 79; d.lgs. 16 marzo 1992, n.  268,
  artt. 3, 9, 10 e 10-bis. 
(GU n.13 del 27-3-2013 )
    Ricorso della provincia autonoma di  Bolzano  (codice  fiscale  e
partita I.V.A. 00390090215), in persona del suo presidente  e  legale
rappresentante pro tempore, dott. Luis Durnwalder (codice fiscale DRN
LSA 41 P23  D484O),  rappresentata  e  difesa,  tanto  congiuntamente
quanto disgiuntamente, in virtu' di procura  speciale  repertorio  n.
23580 dell'11 febbraio 2013, rogata  dal  segretario  generale  della
giunta  provinciale  dott.  Hermann  Berger,  nonche'  in  virtu'  di
deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione a  stare  in
giudizio n. 237 dell'11 febbraio  2013,  dagli  avvocati  Renate  von
Guggenberg   (codice   fiscale   VNG   RNT    57    L45    A952K    -
Rertate.Guggenberg@pec.prov.bz.it),   Stephan   Beikircher    (codice
fiscale BKR SPH 65 E10  B160H  -  Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it),
Cristina  Bernardi  (codice  fiscale  BRN  CST   64   M47   D548L   -
Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli  (codice  fiscale
FDN LRA 65 H69 A952U  -  Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it),  tutti  del
Foro   di   Bolzano,   con    indirizzo    di    posta    elettronica
avvocatura@provincia.bz.it  ed   indirizzo   di   posta   elettronica
certificata  anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it  e   numero   fax
0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (codice fiscale CST MHL 38 C30
H501R),  del  Foro  di  Roma,  con  indirizzo  di  posta  elettronica
costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di  quest'ultimo  in  Roma,
via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di
posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org  e
numero fax 06/3729467); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in  persona  del
Presidente  del  Consiglio  in  carica:  per  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 25, lettera  b),  n.
4; 28; 82; 83; 118; 128; 129; 132; 138; 141; 142; 143; 146; 299; 380,
in particolare lettere b), f), h), i); 448; 455; 456; 457; 459;  461;
462; 463; 464; 465; 472;  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)». 
    Nel supplemento ordinario n. 212/L alla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica n. 302 del 29 dicembre 2012, e' stata pubblicata la  legge
24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2013)». 
    La citata legge, che contiene diverse misure per il  contenimento
della spesa pubblica e  detta  regole  per  il  patto  di  stabilita'
interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pur prevedendo al comma 554 del primo e unico  art.  1  una  clausola
generale di salvaguardia delle autonomie speciali, detta una serie di
disposizioni riferite direttamente alle regioni  a  statuto  speciale
e/o alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o  comunque
riferibili,  direttamente   o   indirettamente,   alle   stesse.   In
particolare: 
    Il comma 25, modificando l'art. 37 (Disposizioni per l'efficienza
del sistema giudiziario e la celere definizione  delle  controversie)
del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   introduce
l'aumento  dell'importo  del  contributo  unificato  per  determinate
tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa,  mentre
il contributo per i giudizi di  impugnazione  viene  aumentato  della
meta' (comma  27).  Inoltre,  e'  previsto  che  il  maggior  gettito
conseguente  da  questi  aumenti  e'  destinato  ad  essere   versato
all'entrata  del  bilancio  statale   per   essere   destinato   alla
realizzazione  di  interventi  urgenti  in   materia   di   giustizia
amministrativa (commi 25 e 28). 
    I commi 82 e 83, pur  riservando  allo  Stato  la  competenza  in
materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani  all'estero  ed
in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera,  confermano  che
sono le regioni a doversi fare carico della  regolazione  finanziaria
delle  partite  debitorie  e  creditorie  connesse   alla   mobilita'
sanitaria  internazionale  e  che  alla  regolazione  finanziaria  si
provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle  aziende  sanitarie
locali di residenza degli assistiti,  dei  costi  e  ricavi  connessi
rispettivamente  all'assistenza  sanitaria  dei  cittadini   italiani
all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da  regolare
in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno
sanitario standard regionale, attraverso un sistema di  compensazione
della mobilita' sanitaria internazionale. 
    Il comma 118, che  va  a  modificare  l'art.  16,  comma  3,  del
decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gia'  impugnato  da
questa  provincia  con  ricorso  sub  R.G.  n.   149/2012,   modifica
unilateralmente,  incrementandoli,  gli  obiettivi   del   patto   di
stabilita' per gli anni 2013, 2014 e 2015. 
    I commi 128 e 129 prevedono compensazioni  a  regime  tra  debiti
degli enti locali a qualsiasi  titolo  al  Ministero  dell'interno  e
assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento  sulle  somme
ad essi spettanti a titolo dell'imposta  municipale  propria  di  cui
all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  gia'
oggetto di impugnativa da parte di questa provincia (ricorso sub R.G.
n. 40/2012). 
    Il  comma  132,  che  interviene  nuovamente  sul   livello   del
fabbisogno  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   del   correlato
finanziamento,   come   rideterminato   dall'art.   15,   comma   22,
decreto-legge 95/2012, anche questo - come detto -  gia'  oggetto  di
impugnativa, prevede che, fino all'emanazione delle relative norme di
attuazione, il concorso delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano  sia  effettuato  mediante
accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. 
    Il comma 138, al fine di pervenire a risparmi di spesa  ulteriori
rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita'  interno,  prevede
che, salvo poche eccezioni, gli enti  territoriali  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 2014,  possono
effettuare  acquisti  immobiliari  solo  ove  ne   siano   comprovate
documentalmente  l'indispensabilita'  e  l'indilazionabilita'  e   la
congruita' del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio e che  a
tutte le pubbliche amministrazioni e'  fatto  divieto  di  acquistare
immobili a titolo oneroso e stipulare contratti di locazione passiva. 
    I  commi  141,  142  e  143  riducono  per  tutte  le   pubbliche
amministrazioni la capacita' di spesa  per  l'acquisto  di  mobili  e
arredi, con l'obbligo di versare annualmente all'entrata del bilancio
dello Stato le somme derivanti da tali riduzioni di spesa, e  vietano
fino al 31 dicembre 2014 l'acquisto di autovetture e  la  stipula  di
contratti di leasing. Sono previste poche eccezioni. 
    Il  comma  146,   invece,   consente   a   tutte   le   pubbliche
amministrazioni la facolta' di conferire incarichi di  consulenza  in
materia informatica soltanto in casi del tutto eccezionali. 
    Il comma 299 che apporta delle modifiche all'art. 2 (Disposizioni
in materia di entrate) del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
prevede che a partire dall'anno 2013 le maggiori entrate  strutturali
ed effettivamente incassate  derivanti  dall'attivita'  di  contrasto
dell'evasione fiscale confluiscono  in  un  Fondo  per  la  riduzione
strutturale  della  pressione   fiscale   e   sono   finalizzate   al
contenimento degli oneri fiscali  gravanti  sulle  famiglie  e  sulle
imprese. 
    Con  il  comma  380,  emanato  nell'ambito  delle   nuove   norme
finalizzate  ad  assicurare  la  spettanza  ai  comuni  del   gettito
dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13  decreto-legge  n.
201/2011, per gli anni 2013 e 2014,  vengono  abrogati  il  comma  11
dello stesso articolo, relativo al riparto del gettito tra  lo  Stato
ed i comuni, e i commi 3 e 7 dell'art. 2 del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, mentre resta sospesa l'operativita'  dei  restanti
commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo art. 2. La disposizione conferma
peraltro, per  lo  stesso  biennio,  che  il  comma  17  continua  ad
applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia  Giulia  e
Valle d'Aosta e delle province autonome (lettera h).  Viene,  quindi,
reiterato il meccanismo gia' contestato da questa provincia  (ricorso
sub R.G. n. 40/2012) previsto dall'art. 13, comma  17,  decreto-legge
n.  201/2011,  e  cioe'  che  fino  all'emanazione  delle  norme   di
attuazione previste dalla legge delega sul c.d.  federalismo  fiscale
(art. 27, legge 5 maggio 2009, n. 42), e' accantonato  a  favore  del
bilancio dello Stato un importo pari a tale maggior gettito stimato e
vengono previste precise misure di compensazione per la  soppressione
della riserva allo Stato della meta' del gettito. 
    Il comma  448,  che  autodefinisce  le  disposizioni  di  cui  ai
successivi  commi  da  449  a  472  come  principi  fondamentali   di
coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli  articoli  117,
terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della  Costituzione,  dispone
altresi' che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto delle stesse. 
    Inoltre, pur prevedendo il 458 che l'attuazione  dei  commi  454,
455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  delle
relative norme di attuazione, i commi 455, 456 e 457 contengono delle
precise norme di dettaglio. 
    In particolare, i commi 455 e 456 sono destinati ad assicurare il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica da  parte  della  regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, prevedendo che le stesse devono concordare con lo Stato, per
ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2016,  il  saldo  programmatico
calcolato in termini  di  competenza  mista,  che  viene  determinato
aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011  degli  importi
indicati per il 2013 nella tabella di  cui  all'art.  32,  comma  10,
della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  del  contributo  previsto
dall'art. 28, comma  3,  decreto-legge  n.  201/2011,  degli  importi
indicati nel decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
relativi al 2013, 2014, 2015 e  2016,  e  di  ulteriori,  non  meglio
precisati contributi disposti a carico delle autonomie speciali,  con
la previsione che, in caso di mancato accordo entro il 31 luglio, gli
obiettivi  sono  determinati  applicando  agli   obiettivi   definiti
nell'accordo relativo al 2011 i  predetti  contributi.  Anche  questa
norma fa rinvio a delle disposizioni gia' impugnate dalla  provincia,
ovvero l'art. 32, legge n. 183/2011 (ricorso  sub  R.G.  n.  7/2012),
l'art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011 (ricorso  sub  R.G.  n.
40/2012). 
    Il comma 457 dispone che le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  esercitano  in  via
esclusiva le funzioni in materia di finanza  locale,  definiscono  le
modalita' attuative del patto di  stabilita'  interno  per  gli  enti
locali dei rispettivi territori mediante l'esercizio delle competenze
alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di  autonomia  e  dalle
relative norme di attuazione, con la precisazione che tali  modalita'
devono avvenire nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455 e
che,  comunque,  deve  rimanere  fermo  l'obiettivo  complessivamente
determinato in  applicazione  dell'art.  31  legge  n.  183/2011.  E'
previsto altresi' l'automatica applicazione delle regole  in  materia
di patto di stabilita' interno  per  gli  enti  locali  del  restante
territorio nazionale, in caso di mancato accordo. 
    Inoltre, il comma 459 detta una  disciplina  particolare  per  il
concorso delle regioni a statuto speciale e delle  province  autonome
al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi  stabiliti
dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre  un
risparmio per il bilancio dello Stato,  anche  mediante  l'assunzione
dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione,  con  le
modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di  specifiche  norme  di
attuazione statutaria; che devono  anche  precisare  le  modalita'  e
l'entita' dei risparmi per il bilancio dello  Stato  da  ottenere  in
modo permanente o comunque per annualita' definite. 
    In merito al monitoraggio del patto per le regioni e le  province
autonome, il comma  461  conferma  in  capo  a  queste  l'obbligo  di
trasmettere al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  entro  il
termine perentorio del 31 marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento, la certificazione ai fini della  verifica  del  rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno. 
    Viene precisato che la mancata trasmissione della  certificazione
costituisce inadempimento al patto, mentre la ritardata trasmissione,
purche' attesti  il  rispetto  del  patto,  e'  sanzionato  ai  sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149,  norma  anche  questa  impugnata  dalla  provincia  con
ricorso pendente  innanzi  alla  Corte  costituzionale  sub  R.G.  n.
161/2011. Viene altresi' demandato al Ministro dell'economia e  delle
finanze  la  facolta'  di  aggiornare,  ove  intervengano   modifiche
legislative alla  disciplina  del  patto  di  stabilita'  interno,  i
termini riguardanti gli adempimenti delle regioni  e  delle  province
autonome (comma 466). 
    La disciplina del sistema sanzionatorio per il  caso  di  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, prosegue con i  commi  462,
463, 464 e 465, anch'essi  indirizzati  espressamente  alle  province
autonome, sancendo addirittura la nullita' dei contratti di  servizio
e degli altri atti posti in essere che si configurano  elusivi  delle
regole del patto di stabilita' interno nonche' le condizioni in forza
delle  quali  le  stesse  si  considerano  adempienti  al  patto   di
stabilita' interno. 
    E, infine, il comma 472 apporta delle modifiche alla  lettera  a)
del comma 1 dell'art. 7 decreto legislativo n. 149/2011, gia' oggetto
di impugnativa, prevedendo che per gli enti per i quali il  patto  di
stabilita' interno e' riferito al  livello  della  spesa,  si  assume
quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in  termini
di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. 
    Ora, con il cosiddetto accordo di Milano siglato nell'anno  2009,
tra la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da un lato, e il Governo, dall'altro, si e' dato
vita, ai sensi dell'art. 2, commi  da  106  a  126,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, ad un nuovo sistema di  relazioni  finanziarie
con lo Stato, anche in attuazione del processo di  riforma  in  senso
autonomistico contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42, prevedendo,
nel contempo, che  la  modificazione  del  titolo  VI  dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del  Presidente
della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670),  recante  appunto  le
disposizioni  di  carattere  finanziario,   avrebbe   potuto   essere
realizzata solo attraverso la procedura rinforzata prevista dall'art.
104 dello  statuto  medesimo,  che  ammette  il  ricorso  alla  legge
ordinaria solo in presenza di concorde richiesta del Governo e  della
regione e le province autonome, per quanto di rispettiva competenza. 
    Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25,  28,  82,  83,  118,
128, 129, 132, 138, 141, 142, 143, 146, 299, 380, 448, 455, 456, 457,
459, 461, 462, 463, 464, 465 e 472, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228,  introducono  modificazioni  al  complesso  delle   disposizioni
concordate con il Governo dalla regione Trentino-Alto  Adige/Südtirol
e dalle province autonome nel 2009 al fine di definirne  il  concorso
agli obiettivi di finanza pubblica e alla realizzazione del  processo
di attuazione del c.d. federalismo fiscale, operando al di fuori  dei
meccanismi concordati e sanciti in espressa disposizione normativa  e
statutaria. 
    Pertanto, la provincia  autonoma  di  Bolzano,  con  il  presente
ricorso solleva la questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
stessi per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Violazione dell'art. 8, n. 1); dell'art. 9, n. 10); dell'art.  16
dello statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670);  violazione
del titolo VI dello statuto speciale,  in  particolare  articoli  75,
75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; violazione degli articoli 103, 104 e
107 dello statuto speciale; violazione delle norme di attuazione allo
statuto speciale di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268,
in particolare articoli 9, 10,  10-bis,  17,  18  e  19;  al  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;  al
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n.  115;  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526,  in
particolare art. 8; al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
marzo 1975, n. 474, e al decreto del Presidente della  Repubblica  26
gennaio 1980, n. 197; violazione degli articoli 117, 118, 119  e  120
della Costituzione in combinato disposto con l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; violazione dell'art.  2,  commi
106 e 108, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191;  violazione  dei
principi  di   ragionevolezza,   di   leale   collaborazione   e   di
delimitazione temporale. 
    In  forza  del  titolo  VI  dello   statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670), la provincia autonoma di Bolzano gode di una
particolare autonomia  in  materia  finanziaria,  sistema  rafforzato
dalla previsione di un  meccanismo  peculiare  per  la  modificazione
delle  disposizioni  recate  dal  medesimo  titolo  VI,  che  ammette
l'intervento del legislatore statale  con  legge  ordinaria  solo  in
presenza di una preventiva  intesa  con  la  regione  e  le  province
autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso statuto. 
    Con l'accordo  di  Milano  del  2009,  la  regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  hanno
concordato con il  Governo  la  modificazione  del  titolo  VI  dello
statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello
statuto medesimo. 
    La predetta intesa ha, quindi, portato,  ai  sensi  dell'art.  2,
commi da 106 a 126, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni  finanziarie  con
lo Stato, anche in  attuazione  del  processo  di  riforma  in  senso
federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009,  n.  42  (delega  al
Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'art.
119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda  espressamente  che  le
disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi  e
per gli effetti del predetto art. 104 dello statuto,  per  cui  vanno
rispettati  i  predetti  parametri  statutari  e  le  relative  norme
interposte. 
    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra
l'altro, per la previsione  espressa  di  una  disposizione  volta  a
disciplinare il concorso della regione e delle province  autonome  al
conseguimento degli obiettivi  di  perequazione  e  di  solidarieta',
nonche' all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario
posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica  stabilite
dalla normativa statale. 
    E'   previsto   espressamente   che   nella   provincia   trovano
applicazione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi  di
perequazione e di solidarieta' nonche' quelle  relative  al  rispetto
degli obblighi derivanti dal patto  di  stabilita'  interno  previste
dallo statuto speciale e non altre definite dalla legge dello  Stato,
per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per  gli
altri enti nel restante territorio nazionale. 
    In particolare, l'art. 79 dello statuto definisce i termini e  le
modalita' del concorso delle province autonome al conseguimento degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento
degli  obblighi  di  carattere  finanziario  posti   dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale.  Fermi  restando  gli  obiettivi  complessivi   di   finanza
pubblica, il comma 3 stabilisce che  la  provincia  concordi  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  gli  obblighi  relativi  al
patto di stabilita' interno, e attribuisce alle province la  funzione
di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita'  interno  e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento  agli  enti
locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonche' agli altri
enti  ed  organismi  ad  ordinamento  provinciale  finanziati   dalla
provincia in via ordinaria.  In  tale  contesto,  il  medesimo  comma
dispone che non si applicano le misure adottate per le regioni e  per
gli altri enti del restante territorio nazionale. Inoltre il comma  4
prevede che le disposizioni  statali  relative  all'attuazione  degli
obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',  nonche'  al  rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano
applicazione con riferimento alla  provincia  e  sono  in  ogni  caso
sostituite da quanto previsto dall'art. 79. 
    L'art. 75 dello statuto attribuisce  alle  province  autonome  le
quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate  dallo
statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di
bollo, tasse di concessione  governativa,  imposte  sul  consumo  dei
tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli
da  gas  per  autotrazione  e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per
autotrazione e le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni  caso,
i nove decimi di tutte le  entrate  tributarie  erariali,  dirette  o
indirette, comunque denominate, ulteriori  rispetto  a  quelle  sopra
elencate. 
    Stabilisce,  inoltre,  l'articolo  75-bis   dello   statuto   che
nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla  regione
ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti  all'ambito
regionale e provinciale ed affluite, in  attuazione  di  disposizioni
legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal  territorio
della regione e delle rispettive province. 
    L'art. 80, comma  1,  dello  statuto  attribuisce  alle  predette
province la potesta' legislativa concorrente in  materia  di  finanza
locale;   in   particolare   il   comma   1-ter   prevede   che    le
compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali  che
le leggi dello Stato attribuiscono  agli  enti  locali  spettano  con
riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. 
    L'art. 81, comma 2 dello statuto prevede inoltre che, allo  scopo
di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento  delle  finalita'
ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle  leggi,  le  province
autonome corrispondono ai comuni stessi idonei  mezzi  finanziari  da
concordare  tra  il  presidente  della  relativa  provincia  ed   una
rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. 
    L'art. 82 dello statuto prevede che le attivita' di  accertamento
dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla  base  di
indirizzi e  obiettivi  strategici  definiti  attraverso  intese  tra
ciascuna provincia e il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e
conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali. 
    Inoltre, l'art. 83 dello  statuto  prevede  che  la  regione,  le
province ed i  comuni  hanno  un  proprio  bilancio  per  l'esercizio
finanziario e che la  regione  e  le  province  adeguano  la  propria
normativa alla legislazione dello Stato in materia di  armonizzazione
dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle
province autonome e' attribuita  la  potesta'  di  emanare  norme  in
materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del  patrimonio
e di contratti delle medesime e degli enti da esse  dipendenti  (art.
16, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 - Norme  di  attuazione
in materia di finanza regionale e provinciale). 
    Dette  norme  di  attuazione  disciplinano  anche  tassativamente
(Corte costituzionale, sentenza  n.  182  del  2010)  le  ipotesi  di
riserva all'erario (articoli 9, 10 e 10-bis) e contengono  specifiche
disposizioni per quanto attiene  l'attivita'  di  accertamento  delle
imposte erariali (art.  13)  e  l'attribuzione  e  l'esercizio  delle
funzioni in  materia  di  finanza  locale  da  parte  delle  province
autonome (articoli 17, 18 e 19). 
    Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie  speciali
e'  dominato  dal  principio  dell'accordo   (Corte   costituzionale,
sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n.  98  del
2000). 
    In particolare, per le province autonome di Trento e  di  Bolzano
la Corte costituzionale (sentenza n. 133 del  2010)  ha  ribadito  il
principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e
la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome:  «Per
quanto riguarda la provincia autonoma di  Trento,  bisogna  osservare
che   l'autonomia    finanziaria    della    regione    Trentino-Alto
Adige/Südtirol disciplinata dal titolo  VI  dello  statuto  speciale.
Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono  regolati  i
rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province  autonome,
comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali.  Inoltre,
il primo comma dell'art. 104  dello  stesso  statuto  stabilisce  che
«Fermo quanto disposto dall'art. 103 le norme del titolo VI e  quelle
dell'art. 13 possono essere  modificate  con  legge  ordinaria  dello
Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto  di  rispettiva
competenza, della regione o delle due province». Il  richiamato  art.
103 prevede,  a  sua  volta,  che  le  modifiche  statutarie  debbano
avvenire con il procedimento previsto per  le  leggi  costituzionali.
Dalle disposizioni citate si deduce  che  l'art.  104  dello  statuto
speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia
finanziaria su concorde richiesta del Governo, della regione o  delle
province, introduce una deroga alla regola  prevista  dall'art.  103,
che  impone  il  procedimento  di  revisione  costituzionale  per  le
modifiche statuarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire  tale
scopo, purche' sia rispettato il  principio  consensuale.  In  merito
alla norma censurata nel presente  giudizio,  e'  indubbio  che  essa
incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la regione
e le province autonome, per i motivi gia'  illustrati  nel  paragrafo
precedente a proposito della regione Valle d'Aosta,  e  che  pertanto
avrebbe dovuto essere approvata  con  il  procedimento  previsto  dal
citato  art.  104  dello  statuto  speciale,  ove  e'  richiesto   il
necessario accordo preventivo di Stato  e  regione.  Di  conseguenza,
deve ritenersi che i periodi secondo, terzo  e  quarto  del  comma  5
dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella  parte  in
cui  si  applicano  anche  alla  provincia  autonoma  di  Trento.  La
conclusione appena enunciata deve  estendersi  anche  alla  provincia
autonoma di Bolzano, in base alla  giurisprudenza  di  questa  Corte,
secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di  una
norma statale, a seguito  del  ricorso  di  una  provincia  autonoma,
qualora sia basata sulla  violazione  del  sistema  statutario  della
regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la  sua  efficacia  anche
all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009).». 
    E' evidente che le disposizioni di cui ai commi 25, 28,  82,  83,
118, 128, 129, 132, 138, 141, 142, 143, 146, 299, 380, 448, 455, 456,
457, 459, 461, 462, 463, 464, 465 e 472 dell'art. 1  della  legge  in
questione (legge di stabilita' 2013)  introducono  modificazioni  nel
complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla  regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome  nel  2009  al
fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza  pubblica
e per realizzare il  processo  di  attuazione  del  c.d.  federalismo
fiscale. 
    Per di piu', dette disposizioni statali  sono  contenute  in  una
legge ordinaria  e,  quindi,  in  una  fonte  legislativa  ordinaria,
comportano la sostanziale modifica di norme dello  statuto  speciale,
di norme di attuazione statutaria, ovvero di norme autorizzate  dallo
statuto in materia finanziaria, senza  l'osservanza  delle  procedure
paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 dello  statuto,
con conseguente violazione dei predetti parametri. 
    Proprio  in  quanto  tali  disposizioni  sono   fonte   normativa
ordinaria, non fondata su di un'intesa, non e' abilitata a modificare
fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate  ai  sensi  degli
articoli 104 e 107 dello statuto. 
    E la  previsione  di  una  disciplina  statale  immediatamente  e
direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone altresi'  in
contrasto con l'art. 107 dello statuto speciale e con il principio di
leale  collaborazione,  in   quanto   determina   una   modificazione
unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento provinciale. 
    Queste disposizioni non solo modificano la  misura  del  concorso
della provincia autonoma di Bolzano  al  riequilibrio  della  finanza
pubblica nazionale, ma si pongono in ogni caso in  contrasto  con  il
titolo VI dello  statuto  e  relative  norme  di  attuazione,  ed  in
particolare con l'art. 79, comma 2, nonche' con l'art. 104, comma  1,
del medesimo statuto, proprio perche' non  sono  state  precedute  da
alcuna forma preventiva di intesa o di accordo del Governo con questa
provincia. A proposito va  ribadito  che  l'art.  104  dello  statuto
prevede che le norme del titolo VI di  tale  statuto  possono  essere
modificate  con  legge  ordinaria  dello  Stato,  solo  su   concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva  competenza,  della
regione o delle due province (cfr. Corte costituzionale, sentenza  n.
133 del 2010). 
    Certamente una modifica non puo' nemmeno essere giustificata  con
l'asserzione  che  il  contributo  delle  regioni  e  delle  province
autonome agli obiettivi di finanza pubblica  costituirebbe  principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della  Costituzione,
ovvero tutelare l'unita' economica della Repubblica. 
    A riguardo la Corte costituzionale ha chiarito, da un  lato,  che
solo le norme effettivamente costituenti  principi  fondamentali  del
coordinamento della finanza pubblica sono  vincolanti  anche  per  le
autonomie speciali (a partire dalla sentenza n. 169 del  2007,  e  da
ultimo nella sentenza n. 229 del 2011), e  dall'altro  lato,  che  la
qualificazione operata dal  legislatore  non  e'  in  se'  vincolante
qualora  le  norme,  nella  sostanza,  non  rivestano  il   carattere
dichiarato (sentenza n. 354 del 1994, e  precedenti  ivi  richiamate;
sentenza n. 482 del 1995). 
    E, per quanto attiene  il  potere  sostitutivo  statale,  per  le
competenze aventi fondamento statutario, la normativa  di  attuazione
statutaria  ne  definisce  chiaramente  le  modalita'  di   esercizio
nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  19  novembre
1987, n. 526. 
    Le disposizioni  in  questione,  nella  parte  in  cui  prevedono
l'immediata e diretta applicazione  anche  in  provincia  di  Bolzano
della  disciplina  generale,  qualora  l'intesa  non  dovesse  essere
raggiunta entro il termine definito, si pone anche in  contrasto  con
gli articoli 79 e  83  dello  statuto,  come  modificati  secondo  la
procedura dell'art. 104, e  con  gli  articoli  2  e  4  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione concernenti il
rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento),  con   particolare   riferimento   alla   continuita'
assicurata all'ordinamento provinciale, anche in  combinato  disposto
con l'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di
attuazione  in  materia  di  finanza  regionale  e  provinciale).  La
rilevanza  dette  predette  norme  come  parametri  del  giudizio  di
legittimita'  costituzionale  e'   riconosciuta   dalla   consolidata
giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, ove ha ritenuto che, al  pari
delle norme statutarie, anche le norme di  attuazione  dello  statuto
speciale (come, nella specie, il decreto  legislativo  n.  268/1992),
nonche'  quelle,  adottate  con  lo  speciale  procedimento  previsto
dall'art. 104, di modifica o di  integrazione  del  titolo  VI  dello
statuto, possono essere utilizzate come  parametro  del  giudizio  di
costituzionalita' (per tutte sentenza n. 263 del 2005,  che  richiama
le sentenze n. 36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n.  458
del 1995, n. 520 del 2000, n. 334 e n. 419 del 2001 e n. 28 e n.  267
del 2003). 
    E, comunque, non e' legittimo riservare  all'erario  le  maggiori
entrate  di  natura  tributaria  afferenti  all'ambito   provinciale,
perche' con  disposizioni  di  legge  ordinaria  non  possono  essere
modificate unilateralmente norme definite  pariteticamente  ai  sensi
degli articoli 103, 104 e 107 dello statuto. 
    Difatti, il comma 108 dell'art. 2 della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, approvato - come detto - ai sensi e per gli effetti dell'art.
104 dello statuto - come ulteriormente precisato dal comma 106  dello
stesso art. 2 - dispone che le quote dei proventi erariali  spettanti
alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di
Trento e di Bolzano ai  sensi  degli  articoli  69,  70  e  75  dello
statuto, a decorrere  dal  1°  gennaio  2011,  sono  riversate  dalla
struttura  di  gestione  individuata   dall'art.   22   del   decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  per  i  tributi  oggetto  di
versamento unificato  e  di  compensazione,  e  dai  soggetti  a  cui
affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e  alle
province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti,
istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei
tempi da definire con apposito decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, adottato previa intesa con la regione  e  le  province
autonome. E con il decreto ministeriale 20 luglio 2011 e' stata  data
attuazione al predetto comma 108. 
    Le previsioni  contenute  nella  legge  n.  228/2012,  in  quanto
destinate alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di  finanza
pubblica, non sono riconducibili alle condizioni in cui e' ammessa la
riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote
o dall'istituzione di nuovi tributi  ai  sensi  dell'art.  9  decreto
legislativo n. 268/1992, ne' risultano rispettose  del  principio  di
leale collaborazione, del  principio  consensuale  e  dei  meccanismi
paritetici definiti negli articoli 10 e 10-bis del  medesimo  decreto
legislativo   e   nell'art.   79   dello   statuto,   che   definisce
specificamente le modalita' del concorso delle province autonome agli
obiettivi di finanza pubblica. 
    Ora, la provincia autonoma di Bolzano  e'  titolare  di  potesta'
legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli  articoli
8 e 9 dello statuto. 
    Nello specifico la potesta' legislativa e la correlativa potesta'
amministrative (art. 16) possono essere ricondotti alle competenze in
materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8,  n.  1),
finanza locale (articoli 80 e 81) ed igiene e  sanita'  (art.  9,  n.
10), con il finanziamento integrale del settore  sanitario  a  carico
del bilancio provinciale, per quanto attiene gli enti sanitari (Corte
costituzionale  sentenza  n.  341  del  2009)   ed   alla   autonomia
finanziaria riconosciuta dal titolo VI dello statuto e dalle relative
norme di attuazione. 
    E  nelle  materie  attribuite  alla  competenza  delle   province
autonome l'art. 2, decreto legislativo n. 266/1992, nel  disciplinare
il rapporto tra i due ordinamenti, prevede a  carico  delle  province
autonome un onere di  adeguamento  della  propria  legislazione  alle
norme statali costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5  dello
statuto e, pertanto, nelle  materie  di  competenza  esclusiva,  alle
disposizioni   qualificabili   norme   fondamentali   delle   riforme
economiche e sociali, e nelle materie di competenza concorrente  alle
disposizioni qualificabili principi, il che  tuttavia  non  significa
che le norme statali devono essere assunte talis qualis. 
    Per quanto attiene alla materia della  tutela  della  salute,  le
predette  disposizioni  statutarie  sono  state  attuate  -  mediante
apposite norme  d'attuazione,  in  particolare  con  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  marzo  1975,  n.  474  (Norme   di
attuazione in  materia  di  igiene  e  sanita')  ed  il  decreto  del
Presidente della  Repubblica  26  gennaio  1980,  n.  197  (Norme  di
attuazione concernenti integrazioni alle  norme  di  attuazione  gia'
approvate in materia di igiene e sanita'). 
    Inoltre, per effetto della riforma del titolo V,  parte  seconda,
della Costituzione, alle province autonome di Trento e di Bolzano  e'
attribuita la competenza in materia di tutela della salute  ai  sensi
dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, in combinato disposto
con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,  come
confermato da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 328 del 2006. 
    E, in forza dell'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, la provincia autonoma di Bolzano, provvede  al  finanziamento
del servizio sanitario nel proprio territorio, ai sensi dell'art. 34,
comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art.  1,  comma
144, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  senza  alcun  apporto  a
carico del bilancio dello Stato. In merito, codesta Ecc.ma  Corte  ha
riconosciuto il principio secondo il  quale  «lo  Stato,  quando  non
concorre al finanziamento della spesa sanitaria,  neppure  ha  titolo
per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenze n. 341  del
2009 e n. 133 del 2010). 
    Sennonche'  le  disposizioni  statali  si   caratterizzano   come
specifiche  disposizioni  di  dettaglio,  espressamente  riferite   -
direttamente o indirettamente - alla provincia autonoma di Bolzano ed
ai  suoi  enti  locali,  che  non  consentono   margine   alcuno   di
discrezionalita' nella sua  attuazione  all'interno  dell'ordinamento
provinciale. 
    Per quanto attiene alla fase della mancata conclusione in termini
di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il  previsto
accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai tributi  erariali
ovvero l'immediata e diretta applicazione  delle  norme  statali,  va
altresi' rilevato che nell'ordinamento  statutario  non  e'  previsto
alcun termine per l'emanazione  delle  «leggi  rinforzate»  ai  sensi
dell'art. 104 dello statuto speciale, che  sarebbero  necessarie  per
modificare l'attuale art. 79 dello  stesso.  La  peculiare  procedura
paritetica presuppone una necessaria preventiva intesa, che  per  sua
natura non puo' essere condizionata e subordinata ad  alcun  termine,
specie se stabilito unilateralmente in una norma ordinaria statale. 
    Ad ogni modo, per l'emanazione delle norme di attuazione  di  cui
allo stesso art. 27 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  non  e',
comunque, previsto alcuna limitazione temporale, con  la  conseguenza
che l'accantonamento a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali avviene a tempo  indeterminato.  Sennonche'  codesta
Ecc.ma  Corte  da  tempo  ha   sancito   l'illegittimita'   di   ogni
prescrizione di principio volta ad imporre, agli  enti  territoriali,
misure di contenimento finanziario a tempo indeterminato. 
    Proprio in ordine alla vicina provincia autonoma di  Trento  tale
principio e' stato ribadito chiaramente nella  sentenza  n.  142  del
2012. 
    Quindi,   e'   evidente   che   la   disciplina    che    prevede
l'accantonamento o, addirittura, l'immediata e  diretta  applicazione
di  norme  statali,  e'  lesiva  dell'assetto  statuario  in   quanto
definisce in assenza del  prescritto  accordo,  regole  di  dettaglio
immediatamente applicabili, in violazione dei  citati  articoli  103,
104 e 107 dello statuto (Corte costituzionale, sentenza  n.  133  del
2010). 
    Lo stesso vale per le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del
patto di stabilita' interno per la provincia e per  gli  enti  locali
del suo territorio, posto che la definizione del loro  contenuto  non
puo' essere demandata ad  una  legge  ordinaria  dello  Stato,  senza
preventiva intesa. 
    Inoltre, il piu' volte citato art. 79,  comma  3,  dello  statuto
attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano il potere di  definire
gli obblighi relativi al patto di stabilita'  interno  per  i  propri
enti locali e le relative funzioni  di  coordinamento,  in  relazione
alla competenza statutaria ad essa spettante in  materia  di  finanza
locale (articoli 80 e 81 e relative norme  di  attuazione  -  decreto
legislativo n. 268/1992). 
    Il quadro sopra delineato evidenzia la peculiarita' del regime di
autonomia  finanziaria  provinciale,   sia   con   riferimento   alla
individuazione delle  modalita'  di  concorrenza  agli  obiettivi  di
stabilita', perequazione e solidarieta' - attraverso l'individuazione
tassativa delle ipotesi di assoggettabilita' della  provincia  stessa
alle disposizioni recate dal legislatore statale (cfr. art. 79 St.) -
sia  rispetto  alla  gestione  del  gettito   tributario   realizzato
dall'erario sul territorio provinciale e della riserva all'erario del
gettito provinciale (art. 75 St. e articoli da  9  a  10-bis  decreto
legislativo n. 268/1992), con la conseguenza  che  risulta  di  tutta
evidenza che le disposizioni di cui si  chiede  la  dichiarazione  di
illegittimita'  costituzionale,  si  pongono  in  contrasto  con   il
complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla  regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano nel 2009 con il gia' citato accordo di  Milano,  al  fine  di
definire il loro concorso agli obiettivi di  finanza  pubblica  e  al
processo di attuazione del c.d. federalismo  fiscale,  sotto  diversi
profili. 
    Esaminando le singole disposizioni si precisa  brevemente  ancora
quanto segue: 
        art. 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
    Come gia' esposto in fatto, al comma 118 il legislatore  statale,
modificando  testualmente  l'art.  16,  comma  3,   quarto   periodo,
decreto-legge n. 95/2012, gia' oggetto di  impugnativa  da  parte  di
questa  provincia  (ricorso  sub  R.G.   n.   149/2012),   incrementa
unilateralmente, e al di fuori di qualunque procedimento  concordato,
di 500 milioni di euro annui il  concorso  delle  autonomie  speciali
alla finanza pubblica per gli anni 2013, 2014 e 2015, sempre mediante
accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai  tributi
erariali, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di  cui
all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in stridente  contrasto
con gli articoli 75, 79, 83 e 104 dello statuto speciale  e  piu'  in
generale con i principi di leale collaborazione, di ragionevolezza  e
di delimitazione  temporale,  nonche'  con  le  norme  dello  statuto
speciale e delle relative norme di  attuazione  che  disciplinano  le
relazioni finanziarie con lo Stato  e  che  stabiliscono  particolari
garanzie per la revisione statutaria e le relative modifiche  (titolo
VI St. e decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, articoli 103, 104
e 107 St.), nonche' con l'art. 2 del  decreto  legislativo  16  marzo
1992, n. 266  (in  combinato  disposto  con  l'art.  16  del  decreto
legislativo n. 268/1992). 
    A riguardo va anche ribadito che nell'ordinamento statutario  non
e' previsto alcun termine per l'emanazione delle  «leggi  rinforzate»
che, ai sensi del giu' esaminato art.  104  dello  statuto  speciale,
sarebbero necessarie per modificare l'attuale  lettera  dell'art.  79
dello  stesso  statuto:  la  procedura  paritetica   presuppone   una
necessaria preventiva intesa, che per  sua  natura  non  puo'  essere
condizionata e subordinata ad  alcun  termine,  specie  se  stabilito
unilateralmente  in  una  norma  ordinaria  statale,  di   modo   che
l'accantonamento  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione   ai
contributi erariali e' praticamente a tempo indeterminato; 
        art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
    Per le stesse considerazioni anche la  previsione,  in  relazione
alle ulteriori riduzioni, di 600 milioni  per  il  2013  e  di  1.000
milioni a decorrere dal 2014, del livello del fabbisogno del Servizio
sanitario nazionale, come gia' rideterminato dall'art. 15, comma  22,
decreto-legge n. 95/2012,  riguardo  alle  province  autonome  (e  le
autonomie speciali, con  esclusione  della  regione  siciliana),  che
l'ulteriore concorso e' assicurato  mediante  le  procedure  previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  e,  quindi,  con  le
apposite norme di attuazione statutaria, e, fino all'emanazione delle
predette norme di attuazione, mediante  l'accantonamento  annuale,  a
valere sulle quote di compartecipazione ai  tributi  erariali  (comma
132), e' costituzionalmente illegittima. 
    A riguardo va anche evidenziato che la normativa  statale  impone
un risparmio di spesa che interferisce con la devoluzione dei tributi
erariali spettanti per statuto alle province autonome, in un  ambito,
come quello sanitario, in cui le  province  autonome  provvedono  con
oneri a carico del proprio bilancio a finanziare il relativo servizio
sanitario (art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724),
quando codesta Ecc.ma Corte, proprio con riferimento  alle  autonomie
speciali, ha riconosciuto il principio secondo il  quale  «lo  Stato,
quando non concorre al finanziamento della spesa  sanitaria,  neppure
ha titolo per dettare norme di coordinamento  finanziario»  (sentenze
n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010). 
    E' evidente che tale previsione interferisce sulle competenze  in
materia sanitaria attribuite  dallo  statuto  speciale  alla  regione
(art. 4, n. 7) e alle province autonome (articoli 8,  n.  1);  9,  n.
10); e 16 St.) e relative norme di attuazione (decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  474/1975  e  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 197/1980, nonche' dalla riforma  del  titolo  V,  parte
seconda, della  Costituzione  (art.  117,  comma  terzo,  Cost.),  in
combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3, come confermato  piu'  volte  da  codesta  Ecc.ma
Corte (sentenze n. 328 del 2006, n. 181 del 2006, n. 270 del  2005  e
n. 510 del 2002). 
    Il comma 132 determina quindi, come ha gia'  fatto  il  comma  22
dell'art.  15   del   decreto-legge   n.   95/2012,   un   contributo
straordinario di carattere permanente al  risanamento  della  finanza
pubblica statale per la spesa  sanitaria  a  carico  delle  autonomie
speciali, motivo per cui  la  disposizione  e'  profondamente  lesiva
dell'autonomia  finanziaria  e  delle  competenze  riconosciute  alla
provincia autonoma di Bolzano, in violazione, in  particolare,  degli
articoli 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), e 16 dello statuto  speciale,
delle relative norme di  attuazione  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 474/1975, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
197/1980 e decreto legislativo n.  266/1992),  dell'art.  117,  terzo
comma,  Cost.,  in  combinato  disposto  dell'art.  10  della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del  titolo  VI  dello  statuto
speciale, in particolare articoli 75, 79, 83, e delle relative  norme
di attuazione (decreto legislativo n. 268/1992), degli articoli 104 e
107 dello statuto speciale nonche' dei principi di ragionevolezza, di
leale collaborazione e di delimitazione temporale; 
        art. 1, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
    Per le considerazioni appena svolte anche i  commi  82  e  83,  i
quali  pur  riservando  allo  Stato  la  competenza  in  materia   di
assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed  in  materia
di assistenza sanitaria  transfrontaliera,  confermano  che  sono  le
regioni a doversi fare carico  della  regolazione  finanziaria  delle
partite debitorie e  creditorie  connesse  alla  mobilita'  sanitaria
internazionale  e  che  alla  regolazione  finanziaria  si   provvede
attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali  di
residenza   degli   assistiti,   dei   costi   e   ricavi    connessi
rispettivamente  all'assistenza  sanitaria  dei  cittadini   italiani
all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da  regolare
in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno
sanitario standard regionale, attraverso un sistema di  compensazione
della  mobilita'  sanitaria  internazionale,  violano   le   speciali
prerogative della provincia autonoma di Bolzano; 
        art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
    Anche il comma 138, il quale, nell'integrare l'art. 12 (acquisto,
vendita,   manutenzione   e   censimento   di   immobili    pubblici)
decreto-legge n.  98/2011,  prevede  che,  al  fine  di  pervenire  a
risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal  patto  di
stabilita interno, dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali nonche'
gli enti del Servizio sanitario nazionale possono  abituare  acquisti
immobiliari   solo   ove   ne   siano   comprovate    documentalmente
l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile
del  procedimento  e  la  congruita'   del   prezzo   sia   attestata
dall'Agenzia del demanio ed il quale pone  il  divieto,  salvo  poche
eccezioni,  per  le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione    (come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge  31
dicembre  2009,  n.  196)  nonche'  le  autorita'   indipendenti   di
acquistare immobili a titolo oneroso  e  di  stipulare  contratti  di
locazione passiva, pur costituendo una misura di  contenimento  della
spesa pubblica, contiene un disciplina di dettaglio tale da  apparire
immediatamente precettive. 
    Sennonche', per lo speciale ordinamento delle province  autonome,
nell'ambito  delle  materie  di  loro  competenza  e   dell'autonomia
finanziaria ad esse riconosciuta e' posto  a  carico  delle  medesime
solamente  l'obbligo  di  adeguare  la  propria   legislazione   alle
disposizioni di principio costituenti vincolo ai sensi dello  statuto
ed e', quindi, esclusa la immediata applicazione delle norme statali,
restando applicabili le norme provinciali gia' vigenti. 
    Quindi, il  comma  138,  qualora  inteso  come  applicabile  alle
province autonome ed agli enti locali del rispettivo  territorio,  e'
incompatibile con i parametri statutari e costituzionali evidenziati,
e, in particolare, con gli articoli 8, n. 1); 9, n. 10): e  16  dello
statuto speciale, il suo titolo VI, in particolare articoli  79,  80,
81 e 83, e delle relative norme di attuazione, in particolare decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 268, decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio  1973,  n.
115, decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e
decreto del Presidente della Repubblica  26  gennaio  1980,  n.  197,
nonche' dell'art. 117, terzo comma Cost.; 
        art. 1, commi da 141, 142, 143 e 146, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. 
    Torna in evidenza la violazione  dell'art.  79,  comma  4,  dello
statuto speciale, ove l'art. 1 della legge n. 228/2012, ai  commi  da
141 a 146, introduce specifiche misure di  contenimento  della  spesa
destinate alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione   (come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'art.  1,
comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196),  nonche'  alle
autorita' indipendenti. 
    In particolare, i commi 141, 142 e 143 introducono una disciplina
limitativa  degli  acquisti,  riducono  praticamente  per  tutte   le
pubbliche amministrazioni, salvo poche  eccezioni,  la  capacita'  di
spesa per l'acquisto di mobili e arredi,  con  l'obbligo  di  versare
annualmente all'entrata del bilancio dello Stato le  somme  derivanti
da tali riduzioni di spesa,  e  vietano  fino  al  31  dicembre  2014
l'acquisto di autovetture e  la  stipula  di  contratti  di  leasing.
Inoltre, a norma del comma 146 e' consentito conferire  incarichi  di
consulenza in materia informatica solo in casi del tutto eccezionali. 
    Ora, benche' il comma 554 contenga una disposizione  generale  di
salvaguardia,  la  disposizione  statale  si  caratterizza  come  una
specifica disposizione di dettaglio, di modo che non  si  esclude  la
possibilita' che il legislatore abbia inteso vincolare  anche  questa
provincia e gli enti locali della medesima in modo diretto, in quanto
i commi  141,  142,  143  e  146  contengono  precetti  rivolti  alle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della pubblica  amministrazione,  nell'ambito  delle  quali  ricadono
anche le province autonome e gli enti locali del relativo territorio. 
    Per quanto riguarda poi specificamente il comma 142, l'obbligo di
versare al bilancio dello Stato i risparmi  di  spesa  conseguiti  in
seguito all'applicazione delle misure  di  contenimento  della  spesa
introdotte dal comma 141, comporta un ulteriore contributo  a  carico
dei bilanci provinciali e comunali non compatibile  con  il  concorso
agli obiettivi di  finanza  pubblica  gia'  previsto  e  disciplinato
compiutamente dall'art. 79 dello statuto speciale. 
    Quindi, la disciplina delle  specifiche  misure  di  contenimento
della spesa contenuta in tali  commi,  se  deve  essere  intesa  come
applicabili alle province autonome ed agli enti locali del rispettivo
territorio, si pongono in contrasto, al pari del  comma  138,  con  i
medesimi parametri statutari e costituzionali  sopra  illustrati,  da
intendersi integralmente richiamati; 
        art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
    Anche il comma 380,  il  quale,  nell'ambito  delle  nuove  norme
finalizzate  ad  assicurare  la  spettanza  ai  comuni  del   gettito
dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014, abroga  il  comma
11 dello stesso articolo, relativo al  riparto  del  gettito  tra  lo
Stato ed i  comuni,  e  i  commi  3  e  7  dell'art.  2  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre resta sospesa l'operativita'
dei restanti commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo art. 2,  e'  lesivo
delle prerogative riconosciute alla provincia  autonoma  di  Bolzano,
nella parte in cui conferma, per lo  stesso  biennio,  l'applicazione
del  comma  17  dell'art.  13  nei  soli  territori   delle   regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  delle  province  autonome,
prevedendo  altresi'  precise  misure   di   compensazione   per   la
soppressione della riserva allo Stato della meta' del gettito. 
    Difatti, la norma di cui al comma 17 dell'art. 13,  decreto-legge
n. 201/2011  prevedendo  per  le  predette  regioni  nonche'  per  le
province autonome che le stesse assicurano il  recupero  al  bilancio
statale del maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel  proprio
territorio e che,  fino  all'emanazione  delle  norme  di  attuazione
previste dalla legge delega sul c.d. federalismo  fiscale  (art.  27,
legge n. 42/2009), e' accantonato un  importo  pari  a  tale  maggior
gettito stimato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, reitera cosi' il meccanismo gia' contestato con ricorso sub
R.G. n. 40/2012, motivo per cui e' evidente  che  anche  quest'ultima
disposizione viola tutta una serie  di  disposizioni  del  titolo  VI
dello statuto speciale relativo alla finanza della  regione  e  delle
due province autonome, e particolarmente gli articoli 75, 79, 80, 81,
82, nonche' le relative norme di attuazione (decreto  legislativo  16
marzo 1992, n. 268), l'art. 104  dello  statuto  speciale  nonche'  i
principi  di   ragionevolezza,   di   leale   collaborazione   e   di
delimitazione temporale; 
        art. 1, commi 128 e 129, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228. 
    Per le considerazioni sin qui svolte, anche i commi 128 e 129 che
prevedono compensazioni a regime  tra  debiti  degli  enti  locali  a
qualsiasi titolo  al  Ministero  dell'interno  e  assegnazioni  anche
mediante  trattenimento  sulle  somme  ad  essi  spettanti  a  titolo
dell'imposta  municipale   propria,   sono   incompatibili   con   le
particolari  prerogative  riconosciute  alla  provincia  autonoma  di
Bolzano, anche perche' in  contrasto  con  l'art.  4,  comma  3,  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; 
        art. 1, commi 448, 455, 456, 457, 459, 461,  462,  463,  464,
465 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
    La violazione delle disposizione statutaria di  cui  all'art.  79
dello  statuto  speciale  e,  parallelamente,  del  peculiare  regime
d'intesa delineato dall'art. 104 dello statuto speciale, nonche'  del
connesso, e  anzi  presupposto  principio  di  leale  collaborazione,
risulta  ancora  piu'  evidente  per  i  commi  da  448  a  466,  che
introducono norme in materia di patto  di  stabilita'  interno  delle
regioni e delle province autonome. 
    La violazione e' ancora piu' latente, ove il legislatore  statale
pretende di qualificare le disposizioni di cui ai commi da 449 a  472
come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,  della
Costituzione, quando codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte precisato che
solo le norme effettivamente costituenti  principi  fondamentali  del
coordinamento della finanza pubblica sono  vincolanti  anche  per  le
autonomie speciali (sentenze n. 229/2001 e n. 169/2007),  mentre  per
quanto attiene al  potere  sostitutivo  statale,  per  le  competenze
aventi fondamento statutario, la normativa di  attuazione  statutaria
ne definisce le modalita' di esercizio nell'art. 8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (estensione alla
regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed  alle  province  autonome  di
Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616),  come  ebbe  a  statuire  codesta
Ecc.ma Corte con la sentenza n. 236 del 2004. 
    In particolare, in virtu' del comma 455 la regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e  le  province  autonome  devono  concordare  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli  anni  dal
2013  al  2016,  il  saldo  programmatico  calcolato  in  termini  di
competenza mista, il  quale  viene  determinato  in  via  unilaterale
mediante l'aumento del saldo programmatico dell'esercizio 2011  degli
importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'art. 32,  comma
10, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  del  contributo  previsto
dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come  rideterminato  dall'art.  35,
comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 4, comma
Il,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,  degli  importi
indicati nel decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione  dell'art.
16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e degli  ulteriori,
non meglio specificati contributi disposti a carico  delle  autonomie
speciali e, secondo il comma 456, in  caso  di  mancato  accordo,  e'
stabilito  che  gli  obiettivi  sono  determinati   applicando   agli
obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011. 
    E' evidente che tali norme sono in contrasto con l'art. 79, comma
3, dello statuto speciale, il quale prevede invece  che  le  province
concordino cori  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli
obblighi   relativi   al   patto   di   stabilita'   interno,   senza
determinazioni unilaterali. 
    Le norme appaiono, inoltre, viziate da irragionevolezza, anche in
considerazione della ravvisabile  contraddizione  intrinseca  con  la
norma statale, contenuta nella stessa fonte (comma 458), che richiama
il rispetto dei parametri statutari  e  nella  quale  il  legislatore
statale prescrive che l'attuazione dei commi 454, 455 e  457  avvenga
nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano e delle  relative  norme  di
attuazione. 
    E', quindi, evidente che queste disposizioni hanno per effetto la
vanificazione della previsione di un'intesa di natura  forte  con  lo
Stato, confermando, anche in caso  di  mancato  accordo,  la  diretta
applicazione dei  contributi  determinati  dal  legislatore  statale,
ponendosi in contrasto con le norme statutarie che  presuppongono  la
conclusione di un'intesa con lo Stato (art. 79, 104 e 107 St.). 
    Il successivo comma 457, riproducendo praticamente  il  contenuto
dispositivo del comma 13 dell'art. 32, legge n. 183/2011 gia' oggetto
di impugnativa, pur confermando le competenze provinciali in  materia
di finanza locale, impone che anche gli enti situati  sul  territorio
della   provincia   autonoma   siano   assoggettati    al    rispetto
dell'obiettivo complessivamente determinato - in termini di patto  di
stabilita' interno - dall'art. 31 della legge 12  novembre  2011,  n.
183; in caso di mancato accordo, e' previsto che si  applicano  anche
agli  enti  locali  del  territorio  della  provincia  autonoma,   le
disposizioni previste in materia di patto di stabilita'  interno  per
gli enti locali del restante territorio nazionale. 
    Anche questa norma e' in stridente contrasto con l'art. 79, comma
3, dello statuto speciale, posto che, a norma  di  tale  disposizione
statutaria, compete  in  via  esclusiva  alle  province  autonome  il
compito di definire il patto di stabilita', tra gli  altri,  con  gli
enti locali del proprio territorio. 
    Quindi,  sussistono  anche  qui  le  gia'  lamentate   violazioni
dell'art. 8, n. 1,  dello  statuto  speciale,  del  titolo  VI  dello
stesso, in particolare, articoli 79, 80, 81 e 83,  e  degli  articoli
104 e 107 dello statuto, nonche' dell'art. 2, decreto legislativo  n.
266/1992 (in combinato disposto dell'art. 16, decreto legislativo  n.
268/1992) e dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. 
    Lo stesso dicasi per la disposizione di  cui  al  comma  459,  la
quale prevede che  le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
autonome concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che
nei modi stabiliti dai  commi  454,  455  e  457,  anche  con  misure
finalizzate a produrre un risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,
mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali,  attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi  statuti,  di
specifiche norme di attuazione statutaria; per lo stesso  comma  tali
norme di attuazione devono precisare le  modalita'  e  l'entita'  dei
risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o
comunque per annualita' definite, anche perche' l'art. 79,  comma  1,
dello statuto speciale, emanato sulla base  di  un'intesa  preventiva
tra lo Stato e  questa  provincia,  individua  tra  le  modalita'  di
concorso  finanziario  ulteriore  al   riequilibrio   della   finanza
pubblica, anche  l'assunzione  di  oneri  relativi  all'esercizio  di
funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    Con i commi 461, 462, 463, 464 e 465  il  legislatore  si  spinge
sino a definire  tipologia  e  contenuto  del  monitoraggio  e  delle
sanzioni applicabili  in  caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno per la provincia e per gli  enti  locali  del  suo
territorio, in palese violazione del nuovo titolo  VI  dello  statuto
speciale, modificato ai sensi dell'art. 104 dello  statuto  medesimo,
che stabilisce le regole per la definizione del patto di stabilita' e
prevede espressamente che trovino  applicazione  nella  provincia  le
sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di  perequazione  e
di solidarieta' nonche' quelle relative al  rispetto  degli  obblighi
derivanti dal patto di  stabilita'  interno  previste  dallo  statuto
speciale e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel
restante territorio nazionale (art. 79 St.). 
    In merito, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 133 del  2010
ha gia' chiarito che la  definizione  delle  sanzioni  derivanti  dal
mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la  provincia  e
per gli enti locali del rispettivo  territorio,  non  puo'  la  legge
ordinaria dello Stato definire unilateralmente il loro  contenuto  in
violazione degli articoli 104 e 107 dello statuto speciale. 
    Risulta, pertanto, palese, la  violazione,  in  particolare,  del
titolo VI dello statuto speciale, in particolare 79, 80 e 81, e della
relativa norma di attuazione statutaria di cui al decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 17 e 18,  dell'art.  2
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonche'  dei  principi
di  ragionevolezza,  di  leale  collaborazione  e  di   delimitazione
temporale. 
    E per le considerazioni sin qui svolte, anche il  comma  472,  il
quale, apportando  delle  modifiche  alla  lettera  a)  del  comma  1
dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevede
che per gli enti per i  quali  il  patto  di  stabilita'  interno  e'
riferito al livello  della  spesa,  si  assume  quale  differenza  il
maggiore  degli  scostamenti  registrati  in  termini  di  competenza
eurocompatibile  o   di   competenza   finanziaria,   qualora   fosse
applicabile anche in provincia di Bolzano, e'  in  contrasto  con  il
quadro sin qui disegnato; 
        art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228. 
    Infine, anche i commi 25 e 28, che nell'ambito delle disposizioni
che modificano l'art. 37 (Disposizioni per l'efficienza  del  sistema
giudiziario  e  la  celere  definizione   delle   controversie)   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   introducendo   l'aumento
dell'importo del contributo unificato per  determinate  tipologie  di
controversie avanti la giustizia amministrativa ed aumentandolo della
meta' per il relativo giudizio di impugnazione (comma 27),  prevedono
che il  maggior  gettito  conseguente  sia  versato  all'entrata  del
bilancio statale per  essere  assegnato  ad  uno  specifico  capitolo
destinato alla realizzazione di  interventi  urgenti  in  materia  di
giustizia amministrativa, nonche' il comma 299, il quale prevede  che
le  maggiori  entrate  cd  ed  effettivamente   incassate   derivanti
dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, confluiscono in un
Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e  sono
finalizzate  al  contenimento  degli  oneri  fiscali  gravanti  sulle
famiglie e sulle imprese,  riservando  praticamente  a  favore  dello
Stato  il  maggior  gettito  derivante  dal  contrasto   all'evasione
fiscale, sono in contrasto con la particolare disciplina  finanziaria
della provincia autonoma di Bolzano. 
    In  merito,  va  subito  precisato  che  la  natura  di  «entrata
tributaria erariale» del contributo unificato e' stata confermata  da
codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 73 del 2005. 
    E, sulla base della pronuncia giu' emessa da codesta Ecc.ma Corte
con la sentenza n. 182 del 2010, poi confermata dalla sentenza n. 142
del 2012, e' stato chiarito che la riserva  al  bilancio  statale  di
gettito di natura tributaria e' legittima se soddisfa  le  condizioni
previste dall'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  268
(norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale). 
    In particolare, per valutare se la riserva  al  bilancio  statale
sia  legittima,  occorre  verificare  se  essa  soddisfi   tutte   le
condizioni previste dall'art. 9, decreto legislativo n. 268/1992.  In
particolare, questo articolo richiede a tal fine che: 1) la  suddetta
riserva sia giustificata da finalita' diverse da  quelle  di  cui  al
comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis dello
stesso decreto legislativo n. 268/1992, e cioe' da finalita'  diverse
tanto dal  «raggiungimento  degli  obiettivi  di  riequilibrio  della
finanza pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di «spese
derivanti  dall'esercizio  delle  funzioni  statali   delegate   alla
regione» (art. 10-bis, comma 1, lettera b); 2) il gettito  derivi  da
maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di  nuovi  tributi;  sia
temporalmente  delimitato;  sia  contabilizzato   distintamente   nel
bilancio dello Stato e, quindi, sia quantificabile; sia destinato per
legge  alla  copertura  (ai  sensi  dell'art.  81  Cost.)  di   spese
specifiche, nuove, di carattere non continuativo,  non  riferibili  a
materie di competenza regionale o provinciale  (ivi  comprese  quelle
relative a calamita' naturali). 
    Nella specie, le norme contenute nei commi 25,  28  e  299  della
legge  in  questione  non  soddisfano   ne'   la   condizione   della
delimitazione temporale del prelievo ne'  quella  del  carattere  non
continuativo delle spese alla cui copertura il gettito  stesso  viene
destinato. 
    Ne consegue che, se la riserva all'erario di cui ai commi 25,  28
e  299  deve  intendersi  riferita  anche  alle  province   autonome,
nonostante la formula di salvaguardia di cui al comma 554, la  stessa
e' costituzionalmente illegittima,  in  particolare,  per  violazione
degli articoli 75 e 79 dello statuto speciale e degli articoli 3,  9,
10 e 10-bis delle relative norme di attuazione  (decreto  legislativo
16  marzo  1992,  n.   268),   nonche'   del   principio   di   leale
collaborazione. 
    Infatti,  la  maggiorazione  del  contributo  unificato  riguarda
un'entrata che spetta alle province autonome, rientrando  nell'ambito
residuale  di  tutte  le  entrate   tributarie   non   specificamente
individuate e non attribuite ad altri enti  ai  sensi  dello  statuto
speciale (art. 75, lettera  g),  St.),  mentre  le  maggiori  entrate
incassate derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale
riferibili alla provincia autonoma di Bolzano  spettano  alla  stessa
nella misura dovuta. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita',
costituzionale dell'art. 1, commi 25, lettera b), n. 4; 28;  82;  83;
118; 128; 129; 132; 138; 141; 142; 143; 146; 299; 380, in particolare
lettere b), f), h), i); 448; 455; 456; 457; 459; 461; 462; 463;  464;
465; 472; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2013)». 
 
      Bolzano-Roma, 23 febbraio 2013 
 
  Gli avv.ti Guggenberg - Bernardi - Beikircher - Fadanelli - Costa