AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modificazione dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del
medicinale per uso umano «Fortradol». (13A02583) 
(GU n.77 del 2-4-2013 - Suppl. Ordinario n. 24)

 
 
 
         Estratto determinazione V & A/388 dell'8 marzo 2013 
 
    Medicinale: FORTRADOL 
    Confezioni: 
    028878078 - "50 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE 
    028878080 - "100 MG/ML  GOCCE  ORALI  SOLUZIONE  CON  CONTAGOCCE"
FLACONE 10 ML 
    028878092 - "100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 COMPRESSE 
    028878116 - "50 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE 1 ML 
    028878128 - "100 MG/2ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE 2 ML 
    028878142 - "150 MG COMPRESSE A RILACIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE 
    028878155 - "150 MG COMPRESSE A RILACIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE 
    Titolare AIC: ALFA WASSERMANN SPA 
    Tipo  di  Modifica:  C.I.4)  Variazioni  collegate  a  importanti
modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in
particolare a nuovi dati in materia di qualita', di prove precliniche
e cliniche o di farmacovigilanza 
    Modifica Apportata: E'  autorizzata  la  modifica  del  Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 2, 3, 4.2, 4.3,  4.4,
4.5, 4.6 e 4.8 e corrispondenti paragrafi  del  Foglio  Illustrativo.
Gli stampati  corretti  ed  approvati  sono  allegati  alla  presente
determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e   limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. 
    Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve  darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e
tenere a disposizione la  traduzione  giurata  dei  testi  in  lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. 
    In caso di inosservanza delle disposizioni  sull'etichettatura  e
sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui  all'art.  82
del suddetto decreto legislativo. 
    I lotti gia' prodotti, non  possono  piu'  essere  dispensati  al
pubblico a decorrere  dal  180°  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Trascorso il suddetto termine non potranno piu' essere dispensate
al pubblico confezioni che non rechino le  modifiche  indicate  dalla
presente determinazione. 
    La presente Determinazione entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana.