AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modificazione dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del
medicinale per uso umano «Lomexin» (13A02728) 
(GU n.77 del 2-4-2013 - Suppl. Ordinario n. 24)

 
 
 
       Estratto determinazione V & A/2155 del 20 dicembre 2012 
 
    Medicinale: LOMEXIN. 
    Confezioni: 
      026043277 - «2% crema vaginale» tubo da 78 g + applicatore; 
      026043214 - «2% shampoo» flacone 100 g; 
      026043202 - «1000 mg capsule molli vaginali» 2 capsule; 
      026043190 - «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi 150 ml; 
      026043176 - «2% schiuma cutanea» flacone 100 ml; 
      026043152 - «600 mg capsule molli vaginali» 2 capsule; 
      026043101 - «200 mg capsule molli vaginali» 6 capsule; 
      026043063 - «2% spray cutaneo, soluzione» flacone da 30 ml; 
      026043051 - «2% polvere cutanea» tubo 50 g; 
      026043048 - «1% polvere cutanea» tubo 50 g; 
      026043036 - «2% soluzione cutanea» flacone 30 ml; 
      026043024 - «2% gel» tubo 30 g; 
      026043012 - «2% crema» tubo 30 g. 
    Titolare  A.I.C.:  Recordati  Industria  Chimica  e  Farmaceutica
S.p.a. 
    Tipo di modifica: 
      B.I.b.1) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del
principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia  o
di un reattivo  utilizzato  nel  procedimento  di  fabbricazione  del
principio attivo 
        d)  soppressione   di   un   parametro   di   specifica   non
significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto); 
      B.I.b.1) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del
principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia  o
di un reattivo  utilizzato  nel  procedimento  di  fabbricazione  del
principio attivo 
        d)  soppressione   di   un   parametro   di   specifica   non
significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto); 
      B.I.b.1) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del
principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia  o
di un reattivo  utilizzato  nel  procedimento  di  fabbricazione  del
principio attivo 
        f)  modifica  al  di  fuori  della  categoria  di  limiti  di
specifiche per il principio attivo; 
      B.I.b.1) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del
principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia  o
di un reattivo  utilizzato  nel  procedimento  di  fabbricazione  del
principio attivo 
        c) aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica
con il corrispondente metodo di prova; 
      B.I.b.1) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del
principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia  o
di un reattivo  utilizzato  nel  procedimento  di  fabbricazione  del
principio attivo 
        c) aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica
con il corrispondente metodo di prova; 
      B.I.b.1) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del
principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia  o
di un reattivo  utilizzato  nel  procedimento  di  fabbricazione  del
principio attivo 
        c) aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica
con il corrispondente metodo di prova; 
      B.III.2)  modifica  al  fine  di  conformarsi  alla  farmacopea
europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro 
        a) modifica delle specifiche di una sostanza che non figurava
nella farmacopea europea  al  fine  di  conformarsi  alla  farmacopea
europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro - 1. Sostanza
attiva. 
    Modifica  apportata:  e'   autorizzata   la   modifica   relativa
all'aggiornamento dei controlli del principio attivo: 
      modifica delle specifiche per il principio attivo fenticonazolo
nitrato per conformarsi alla monografia di Farmacopea europea; 
      aggiunta della specifica «granulometria: D  (90%)  inferiore  a
150 micron»,  «contenuto  d'acqua:  non  piu'  di  0.5%»,  «impurezze
singole non note: non piu' di 0.1%» e relativi metodi; 
      modifica dei limiti per il solvente residuo acetone: da 800 ppm
a 1000 ppm; 
      eliminazione   della   specifica   «punto   di    fusione»    e
«identificazione: spettroscopia UV». 
    I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio  fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. 
    La presente determinazione entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.