MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2013 

Differimento del termine  contenuto  nel  decreto  27  dicembre  2012
relativo  alle  disposizioni  per  l'attuazione  del  Regolamento  di
esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della  notifica  di
attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n.
834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
(13A02953) 
(GU n.77 del 2-4-2013)

 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
delle politiche competitive della  qualita'  agroalimentare  e  della
                                pesca 
 
  Visto il Reg. (CE) n. 834  del  Consiglio  del  28  giugno  2007  e
successive  modifiche,   relativo   alla   produzione   biologica   e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  Reg.  (CEE)
n. 2092/91; 
  Visto il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008  e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE)
n. 834/2007  del  Consiglio  relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre  2008,
recante modalita' di applicazione  del  Reg.  (CE)  n.  834/2007  del
Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione  di  prodotti
biologici dai paesi terzi; 
  Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.  426  della  Commissione
del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo
l'art. 92-bis, che stabilisce  l'obbligo  per  gli  Stati  membri  di
mettere a disposizione del pubblico,  compresa  la  pubblicazione  su
internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i
relativi documenti giustificativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, recante la  riorganizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  novembre  2009,   n.   18354,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  2010,
recante  disposizioni  per  l'attuazione  dei  Regolamenti  (CE)   n.
834/2007,  n.  889/2008,  n.   1235/2008   e   successive   modifiche
riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei  prodotti
biologici, ed in particolare l'art. 10 che  stabilisce  le  modalita'
attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27  del  Reg.
(CE)  n.  834/2007,  nonche'  l'art.  12,   paragrafo   2,   relativo
all'informatizzazione della nuova modulistica; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  1°  febbraio  2012,    n.   2049,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  70
del 23 marzo  2012,  contenente  disposizioni  per  l'attuazione  del
Regolamento di esecuzione n.  426/11  e  la  gestione  informatizzata
della notifica di attivita' con metodo biologico ai  sensi  dell'art.
28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive
modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici, che  abroga  il  Reg.  (CEE)  n.  2092/91  ed  in
particolare l'art. 8, par.  2,  che  stabilisce,  per  gli  operatori
iscritti negli elenchi  regionali  e  nazionali,  l'informatizzazione
della notifica entro il 31 dicembre 2012; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  31  luglio   2012   n.   17425,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184,
8 agosto 2012, contenente disposizioni transitorie per consentire,  a
partire  dal  1°  ottobre  2012,  l'entrata  in  vigore  del  Decreto
Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  27  dicembre  2012   n.   6561,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  303
del 31 dicembre 2012, contenente disposizioni transitorie al  decreto
ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2049; 
  Considerate le  istanze  pervenute  dai  soggetti   coinvolti   nel
processo di informatizzazione  di  cui  al  decreto  ministeriale  1°
febbraio 2012, n. 2049, nelle quali viene rilevata la  necessita'  di
una proroga del termine del  31  marzo  2013  stabilito  dal  decreto
dipartimentale 27 dicembre 2012, n.  6561,  a  causa  del  numero  di
operatori biologici che non hanno ancora adempiuto agli obblighi  ivi
previsti; 
  Considerata l'istanza del 25 marzo 2013 con  la  quale  la  regione
Puglia ha chiesto per conto delle Regioni e  PP.AA.  il  differimento
del termine del 31 marzo 2013 previsto dal decreto dipartimentale  27
dicembre 2012, n. 6561; 
  Considerata  la  nota  di   AGEA-Coordinamento   nella   quale   e'
evidenziata  l'opportunita'  che  la  data  del  31  marzo  2013  sia
differita al 10 maggio 2013; 
  Ritenuto necessario  differire  il  termine  del  31  marzo   2013,
previsto all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2, paragrafi 1  e
3, del decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 1, paragrafo
2 e all'articolo  2,  paragrafo  3,  del  decreto  dipartimentale  27
dicembre 2012, n. 6561 e' differito. 
  2. Il termine del 31 marzo 2013, previsto all'articolo 2, paragrafo
1 del decreto dipartimentale 27 dicembre 2012, n. 6561  e'  differito
al 10 maggio 2013. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana.  Entra  in   vigore   il   giorno   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 marzo 2013  
 
                                         Il capo dipartimento: Serino