N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2013 (della Regione Trentino-Alto Adige). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Aumento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in misura di 500 milioni di euro annui rispetto agli importi complessivi stabiliti dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, da realizzare mediante accantonamenti annuali a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Reiterazione delle censure proposte con precedente ricorso regionale (n. 155/12) avverso il citato art. 16, comma 3 - Denunciata sottrazione unilaterale di risorse agli enti ad autonomia speciale - Contrasto con le disposizioni statutarie e di attuazione riguardanti il regime degli obblighi finanziari della Regione ricorrente e delle Province autonome - Riduzione dell'importo spettante alla Regione a titolo di compartecipazione ai tributi erariali - Inosservanza del principio consensuale per la modifica del Titolo VI dello Statuto speciale - Mancanza di limiti temporali all'obbligo di contribuzione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 118, modificativo dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, in particolare artt. 69 e 79, e artt. 103, 104 e 107; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Operazioni immobiliari - Possibilita', dal 1° gennaio 2014, per gli enti territoriali e per quelli del Servizio sanitario nazionale, di effettuare acquisti immobiliari solo se ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' e se la congruita' del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio - Divieto, salvo eccezioni, per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, di acquistare nel 2013 immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata introduzione di norme statali autoapplicative e di dettaglio nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Violazione della competenza concorrente della Regione nella medesima materia, nonche' dell'autonomia finanziaria e amministrativa attribuitale dallo Statuto speciale - Violazione del regime di separazione tra fonti statali e fonti regionali nelle materie di competenza regionale - Contrasto con la disciplina statutaria del concorso della Regione Trentino-Alto Adige al risanamento della finanza pubblica. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 138, nella parte in cui introduce i commi 1-ter e 1-quater nell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare art. 79; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare art. 16; Costituzione, art. 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Divieto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. di effettuare negli anni 2013 e 2014 spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi; di acquistare autovetture o stipulare contratti di leasing fino al 31 dicembre 2014; di conferire incarichi di consulenza in materia informatica, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati - Obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dal contenimento di spesa - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Impugnazione proposta per l'ipotesi che le previsioni censurate siano immediatamente applicabili alla ricorrente - Denunciata introduzione di norme di coordinamento finanziario con carattere di dettaglio - Imposizione di un ulteriore contributo a carico del bilancio regionale e avocazione unilaterale di risorse di spettanza regionale - Contrasto con la disciplina statutaria del concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica - Contrasto con il principio dell'accordo in materia finanziaria. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 141, 142, 143 e 146. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 69 e 79. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Assoggettamento di tali enti al rispetto dei commi da 449 a 472 dell'art. 1 della legge predetta, qualificati come principi fondamentali di coordinamento finanziario - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata alterazione unilaterale dell'assetto dei rapporti in materia finanziaria disegnato dallo Statuto speciale - Violazione del principio dell'accordo per la modifica di tali rapporti - Violazione della normativa di attuazione statutaria che esclude la diretta applicazione di norme statali in materie di competenza regionale e prescrive l'adeguamento della legislazione regionale - Indebita evocazione di un potere sostitutivo diverso da quelli previsti dalle norme di attuazione statutaria. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 448. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79 e104; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; Costituzione, art. 120; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Previsione, con disposizioni qualificate come principi fondamentali di coordinamento finanziario, che i predetti enti concordano con il Ministero dell'economia e finanze, per gli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato unilateralmente aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 con importi e contributi predefiniti da alcune leggi e che tali contributi sono applicati anche in caso di mancato accordo - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione della normativa speciale statutaria, che vieta la regolazione unilaterale degli obblighi relativi al patto di stabilita' interno - Violazione del principio dell'accordo tra Stato e autonomie speciali in materia finanziaria - Violazione del principio di ragionevolezza, per contraddittorieta' intrinseca - Vanificazione del regime dell'intesa "forte" - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 455 e 456. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79 (comma terzo), 104 e 107, Titolo VI; Costituzione, art. 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Previsione che tali enti concorrono al riequilibrio finanziario anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria, le quali devono precisare le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata esorbitanza dalla competenza del legislatore statale ordinario - Contrasto con la speciale disciplina statutaria sul concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 459. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79 e 107. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Condizioni per l'adempimento del patto di stabilita', casi di inadempimento e relative sanzioni - Applicabilita' di tali previsioni alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciato contrasto con la speciale disciplina statutaria degli obblighi relativi al patto di stabilita' interno - Violazione del principio consensuale nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali - Inosservanza delle forme procedimentali necessarie per la modifica o l'attuazione del Titolo VI dello Statuto speciale. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79, commi terzo e quarto, 103, 104 e 107.(GU n.14 del 3-4-2013 )
Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige/Autonome Region Trentino-Südtirol (cod. fiscale 80003690221), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 febbraio 2013 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 5667 del 18 febbraio 2013 (doc. 2), regata dall'avv. Edith Engi, Ufficiale rogante della Regione, dal prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) e dall'avv. Luigi Manzi di Roma (cod. fisc. MNZLGU34E15HSO1Y), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5, contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 commi 118; 138; 141; 142; 143; 146; 448; 455; 456; 459; da 461 a 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, suppl. ord. n. 212/L. Per violazione: degli articoli 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale); del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare dell'art. 79; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare dell'art. 2), e dell'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; degli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati. Fatto e diritto Premessa Il presente ricorso si riferisce ad alcune disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013). Tale legge, conformemente alla sua natura, ha contenuto eterogeneo, e contenuto eterogeneo hanno anche le diverse disposizioni qui impugnate. E' risultato percio' preferibile evitare una illustrazione generale in fatto, e trattare invece direttamente delle singole disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto. Alcune delle disposizioni qui impugnate sono certamente destinate ad applicarsi alla ricorrente Regione, in quanto esse espressamente includono la Regione Trentino-Alto Adige tra i propri destinatari. In altri casi l'intenzione del legislatore di riferire le discipline contestate alla ricorrente Regione non e' certa, ed anzi e' possibile intenderle nel senso che esse non si applichino ad essa. Infatti, la legge n. 228/2012 contiene all'art. 1, comma 554 una clausola di salvaguardia cosi formulata: «le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». La ricorrente Regione ritiene che tale clausola debba essere intesa nel senso di un generale rinvio al meccanismo delle norme di attuazione - quale meccanismo generale previsto dagli Statuti speciali - e ad eventuali meccanismi differenziati previsti dalle stesse norme di attuazione per specifici ambiti. Tuttavia, ne' la particolare formulazione della clausola (con l'assegnazione alle stesse regioni speciali e province autonome di un compito attuativo), ne' il contenuto delle singole disposizioni impugnate consentono di escludere che esse intendano applicarsi - sia pure indirettamente - anche in regione Trentino-Alto Adige. Cio' giustifica la loro contestazione con il presente ricorso; qualora, invece, si dovesse condividere che il comma 554 escluda l'applicabilita' delle norme impugnate in questa regione, senza porre per il futuro vincoli di contenuto alle norme di attuazione dello Statuto, le ragioni di doglianza verrebbero meno, in relazione a tutte le disposizioni che non si riferiscono espressamente alla ricorrente Regione. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 118 Il comma 118 modifica l'art. 16, comma 3, quarto periodo del d.l. n. 95/2012. L'art. 16, comma 3, stabilisce ora che, «con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Balzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» (primo periodo). Inoltre, si prevede che fino «all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza» Stato-Regioni «e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno» (secondo periodo, modificato dall'art. 1, comma 469, legge n. 228/2012); ma in caso di mancato accordo, «l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE» (terzo periodo, modificato dall'art. 1, comma 469, legge n. 228/2012). Ancora, si prevede inoltre che fino «all'emanazione delle norme di attuazione., gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure» (quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 118, legge n. 228/2012). Dunque, la norma impugnata aumenta di 500 milioni annui gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni speciali e, in sostanza, anche la misura del concorso delle stesse regioni alla finanza pubblica, previsto dal primo periodo dell'art. 16, comma 3. Questa regione ha gia' impugnato l'art. 16, comma 3, d.l. n. 95/2012 con il ricorso n. 155/2012. Per l'art. 1, comma 118, si possono dunque richiamare le argomentazioni svolte in quella sede: «Siamo, dunque, di fronte ad una ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle regioni speciali, che si aggiunge a quelle previsti dall'art. 14 d.l. n. 78/2010, dall'art. 20, comma 5, d.l. n. 98/2011, dall'art. 1, comma 8, d.l. n. 138/2011 (come sintetizzati e ripartiti dal comma 10 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011) e dall'art. 28, comma 3, d.l. n. 201/2011. Come le precedenti, essa e' disposta su base meramente potestativa, come se le norme statutarie che definiscono la finanza della Regione Trentino-Alto Adige non avessero alcun valore, o fossero liberamente disponibili da parte del legislatore statale. Infatti, la sottrazione di risorse qui contestata non ha alcuna base statutaria. Al contrario, le disposizioni dello Statuto, a partire dal fondamentale art. 69, sono rivolte ad assicurare alla regione le finanze necessarie all'esercizio delle finzioni: in base a tale disposizione, «sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso» (comma 1). Sono «altresi' devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale: a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni; b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione... c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite» (comma 2). E' chiaro che la devoluzione statutaria di importanti percentuali dei tributi riscossi nella regione non avrebbe alcun senso, se poi fosse consentito alla legge ordinaria dello Stato di riportare all'erario tali risorse, per di piu' con determinazione unilaterale e meramente potestativa. L'art. 16, comma 3, viola altresi' l'art. 2, comma 108, legge n. 191/2009 (approvato ai sensi dell'art. 104 St.: v. l'art. 2, comma 106, legge n. 191/2009), che, nel dare attuazione all'art. 69 St., ha stabilito che «le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75» dello Statuto, «a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome». Inoltre, l'art. 79 dello Statuto di autonomia disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed esclusivo le regole secondo le quali la regione e le province assolvono gli «obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale» (comma 1): e - come lo stesso art. 79 esplicitamente precisa - tali regole «possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104», mentre «fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1» (comma 2). Ed il comma 4 ribadisce che «le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta'. non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo». Con le disposizioni statutarie sopra ricordate l'impugnato art. 16, comma 3, si pone in insanabile conflitto. Le risorse spettanti alla Regione non possono essere semplicemente «acquisite» dallo Stato, mentre la regione stessa concorre al risanamento della finanza pubblica nei modi direttamente previsti dall'art. 79 o comunque in quelli regolati dall'art. 79 (v. il comma 3). Si tratta di un regime speciale, che non puo' essere alterato unilateralmente dal legislatore ordinario. Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e regioni speciali e' dominato dal principio dell'accordo, pienamente riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale: v. le sentt. 82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010. Non puo' ingannare, in questo come negli altri casi, il rinvio alle norme di attuazione dello Statuto. In primo luogo, l'accantonamento previsto in attesa delle norme di attuazione e' gia' autonomamente lesivo, traducendosi in diretta violazione dell'art. 69 St. e in una sottrazione delle risorse disponibili per la regione, al di fuori delle regole di coordinamento finanziario stabilite dall'art. 79. La riduzione delle risorse e' operata direttamente e unilateralmente dal legislatore statale, in contrasto con lo Statuto e con il principio consensuale che domina i rapporti tra Stato e regioni speciali in materia finanziaria (v. le senti. sopra citate). In secondo luogo, quanto alle stesse norme di attuazione, l'art. 79 e' modificabile solo con la procedura di cui all'art. 104 St. e non in sede di attuazione. In terzo luogo, l'art. 16, comma 3, determina (illegittimamente) un vincolo di contenuto per le norme di attuazione, per cui il rinvio alla fonte «concertata» appare fittizio. In definitiva, come detto, l'art. 16, comma 3, viola l'art. 79 St., comma 1, 2, e 4, primo periodo, perche' i modi in cui la regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica o sono fissati direttamente dallo stesso art. 79 o vanno concordati tra Stato e regione, sempre in base all'art. 79. Corrispondentemente, e' violato l'art. 104, che richiede il consenso della regione per la modifica delle norme del titolo VI dello Statuto. Inoltre, e' violato l'art. 107 St., perche' una fonte primaria pretende di vincolare il contenuto delle norme di attuazione. Ancora, l'art. 16, comma 3, viola l'art. 69 St., perche' diminuisce l'importo spettante alla regione a titolo di compartecipazioni, in base alla suddetta norma statutaria. E', poi, ulteriormente e specificamente illegittimo e lesivo l'art. 16, comma 3, la' dove prevede il criterio del riparto dell'accantonamento («in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE»). Infatti, tale criterio non risulta in alcun modo pariteticamente concordato tra Stato e regioni speciali, in contrasto con il principio consensuale di cui sopra, oggi stabilito espressamente nello Statuto speciale per la determinazione del patto di stabilita' (e comunque sempre seguito nelle precedenti leggi finanziarie dello Stato). Da ultimo, e ferme restando le censure fino ad ora esposte, la disposizione di cui al comma 3 e' autonomamente altresi' illegittima nella parte in cui dispone un concorso che «a decorrere dall'anno 2015» si protrae a tempo indeterminato. In effetti, anche nei casi in cui - peraltro sul fondamento di basi giuridiche che non possono essere applicate alla ricorrente Regione - codesta Corte costituzionale ha ammesso la legittimita' di speciali contribuzioni verso lo Stato, e' pur sempre rimasto fermo che tali contribuzioni si correlano a situazioni temporalmente definite, e non possono divenire il regime permanente dei rapporti finanziari (v. in particolare sent. 193/2012). Di qui la palese illegittimita' anche in relazione a questo specifico profilo». Per le stesse ragioni e' illegittimo l'art. 1, comma 118. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 138, nella parte in cui introduce i nuovi commi 1-ter e 1-quater dell'art. 12 del d.l. n. 98/2011. L'art. 1, comma 138, aggiunge diversi commi nell'art. 12 d.l. n. 98/2011, tra i quali rilevano qui i commi 1-ter e 1-quater. Il comma 1-ter dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente». Tale norma, qualora fosse ritenuta applicabile a questa regione, sarebbe lesiva delle prerogative costituzionali regionali sotto diversi profili. In primo luogo, si tratta di una norma che interviene nella materia del coordinamento della finanza pubblica ma non ha carattere di principio fondamentale, in quanto e' una norma dettagliata, direttamente applicabile, che limita una voce puntuale di spesa e pone un vincolo non temporaneo. Essa, dunque, viola l'autonomia finanziaria della Regione (Titolo VI dello Statuto e d.lgs. n. 268/1992) e l'art. 117, comma 3, Cost. (se ritenuto piu' favorevole), che prevede la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. opportuno ricordare che «spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti» (art. 16 d.lgs. n. 268/1992). Inoltre, il nuovo art. 12, comma 1-ter, d.l. n. 98/2011, dettando norme direttamente applicabili in una materia di competenza regionale, viola l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992, che stabilisce un regime di separazione tra fonti statali e fonti regionali nella materie di competenza regionale. L'obbligo di mero adeguamento, previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 266/1992, e' ribadito - per le leggi aventi finalita' di coordinamento della finanza pubblica che concretano limiti statutari - dall'art. 79, comma 4, secondo periodo, dello Statuto speciale. Ancora, il vincolo a far attestare la congruita' del prezzo dall'Agenzia del demanio, «previo rimborso delle spese» viola sia l'autonomia amministrativa che l'autonomia finanziaria regionale. Quanto alla prima, risulta in particolare violato l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, che vieta l'assunzione da parte statale di funzioni amministrative locali, nelle materie di competenza regionale. Inoltre, le scelte dell'amministrazione regionale o dell'ente regionale sarebbero condizionate da un organo statale, realizzando cosi' una forma di controllo di merito anomala e non prevista ne' dallo statuto ne' dalla Costituzione. Quanto all'autonomia finanziaria, risulta evidentemente incongruo che il legislatore statale obblighi la regione a corrispondere un rimborso per una prestazione che essa sarebbe costretta a richiedere, pur avendo gli uffici regionali piena competenza e capacita' in materia. Infine, la norma in questione viola l'art. 79 dello Statuto, che regola in modo esaustivo le modalita' di concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica e le procedure di definizione del patto di stabilita' interno, precisando che «le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1» (comma 2), che, «al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo», che «non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale» (comma 3) e che «le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo» (comma 4). Il nuovo art. 12, comma 1-quater, d.l. n. 98/2011 statuisce che «per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT [...], non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilita' di immobili venduti[...]». Anche tale norma, qualora fosse applicabile alla regione, sarebbe illegittima per le medesime ragioni illustrate con riferimento all'art. 12, comma 1-ter, poiche' anch'essa e' una norma dettagliata di coordinamento della finanza pubblica, direttamente applicabile. 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 141, 142, 143 e 146 L'art. 1, comma 141, legge n. 228/2012 stabilisce quanto segue:«ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) [...] non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti». Il comma 142, dal canto suo, dispone che «le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali». In base al comma 143, «ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate». Il comma 144 precisa che «le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza». Il comma 145 dispone che «per le regioni l'applicazione dei commi da 141 a 144 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174». Infine, il comma 146 stabilisce che «le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,[...] possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma e' valutabile ai tini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti». I commi 141, 143 e 146 sono norme dettagliate di coordinamento finanziario, che limitano voci ultra-minute di spesa (acquisto di mobili e arredi, compravendite e contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, consulenze in materia informatica). Si tratta di norme direttamente applicabili e, nel caso del comma 146, non temporanee (mentre i commi 141 e 143 fissano un limite temporale). Dunque, qualora tali norme fossero ritenute applicabili a questa Regione (nonostante la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, co. 554), esse sarebbero illegittime per le ragioni illustrate sopra con riferimento al comma 138, che si intendono qui richiamate. Quanto al comma 142, esso "non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali" e, quindi, si puo' ritenere che, a maggior ragione, esso non dovrebbe applicarsi alla Regione Trentino-Alto Adige (tenendo conto anche del comma 554). Esso dovrebbe intendersi dunque nel senso che - essendo le Regioni speciali gia' tutelate dalla clausola di salvaguardia - non vi era bisogno per essa di specificare la non applicazione. Nel caso in cui, invece, esso sia inteso come rivolto anche alle Regioni speciali, si dovrebbe censurare l'obbligo di versare "le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141... ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato", in quanto esso si tradurrebbe in un ulteriore contributo a carico del bilancio regionale. La previsione di tale contributo da parte della Regione violerebbe, da un lato, l'art. 69 Statuto, in quanto parte delle risorse affluite alla Regione in base a tale norma statutaria sarebbe unilateralmente avocata dal legislatore statale; dall'altro l'art. 79 St., che regola in modo compiuto i modi in cui la Regione concorre agli obiettivi di finanza pubblica, ed il principio dell'accordo in materia finanziaria (si possono qui richiamare anche gli argomenti illustrati nel punto 1 del presente ricorso). 4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 448 Il comma 448 dispone che, "ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 449 a 472, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione". Il comma 448 mira ad assimilare la Regione Trentino-Alto Adige alle Regioni ordinarie e alle altre Regioni speciali, assoggettandola alle disposizioni dettate dalla l. 228/2012 in materia di patto di stabilita'. Si e' gia' visto, pero', che l'art. 79 dello Statuto, introdotto a seguito di esplicito accordo con lo Stato, concluso ai sensi dell'art. 104 dello stesso Statuto, disciplina in modo specifico la posizione della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome e regola in modo completo le modalita' con cui la Regione concorre al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, precisando in modo espresso che "le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1", che "non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale" (co. 3) e che "le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo" (co. 4). Il comma 448 si pone in chiaro e netto contrasto con l'art. 79 St. Il legislatore ordinario non puo' alterare unilateralmente l'assetto dei rapporti in materia finanziaria disegnato dallo Statuto, assimilando la posizione della Regione Trentino-Alto Adige - regolata da disciplina speciale - a quella delle Regioni ordinarie. Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e Regioni speciali e' dominato dal principio dell'accordo, pienamente riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale: v. le sentt. 82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000. 133/2010. Inoltre, il comma 448 viola l'art. 2 d. lgs. 266/1992, in quanto esso presuppone la diretta applicabilita' delle norme richiamate, mentre il d. lgs. 266/1992 esclude la diretta applicazione delle norme statali in materia regionale (come il coordinamento della finanza pubblica). L'esistenza di un mero dovere di adeguamento alle leggi statali aventi finalita' di coordinamento della finanza pubblica e' ribadita dallo stesso art. 79, co. 4, dello Statuto speciale: "La regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5". Ne' il comma 448 potrebbe fondarsi sul riferimento alla "tutela dell'unita' economica della Repubblica", che evoca il potere sostitutivo di cui all'art. 120 Cost.: basti dire che, per le materie statutarie (il coordinamento della finanza pubblica era materia concorrente gia' nel sistema statutario), restano fermi i poteri sostitutivi previsti dalle norme di attuazione (art. 8 dPR 526/1987), come chiarito da codesta Corte nella sent. 236/2004. D'altronde, il rinvio generico fatto ai commi da 449 a 472 risulta chiaramente incongruo, se si analizza il loro contenuto. In particolare, i commi da 449 a 453 si rivolgono espressamente alle sole Regioni ordinarie e l'estensione dei vincoli che esse pongono alle autonomie speciali in quanto "costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica" contraddice il regime specifico di cui tali autonomie - e in ogni caso la ricorrente Regione - godono secondo lo Statuto. Il comma 454 esclude espressamente la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano dal proprio ambito di applicazione. Invece, i commi da 455 a 457, 459, nonche' da 461 a 465 si rivolgono anche o solo alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e sono specificamente impugnati nei punti che seguono. 5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 455 e 456. Il comma 455 dispone che, "al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di' competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011: a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201... come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,... e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16...; c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,...; d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali". A tale fine, "entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze". Il comma 456 stabilisce che, "in caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro il 31 luglio,... gli obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455". Dunque, il comma 455 prevede in teoria l'accordo tra la Regione ed il Ministro dell'economia e delle finanze per il patto di stabilita', ma in realta' stabilisce unilateralmente che il saldo programmatico e' "determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011" dei contributi previsti da alcune leggi. Il comma 456 conferma il carattere illusorio della determinazione concordata del patto, in quanto rende facoltativo l'accordo. I commi 455 e 456 violano, in primo luogo, l'art. 79, co. 3, primo periodo dello Statuto (secondo il quale "al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo"), che assicura la natura pattizia della regolazione degli obblighi relativi al patto di stabilita' interno. Inoltre, essi violano il principio dell'accordo in materia finanziaria, risultante dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000 e n. 133 del 2010). Ancora, le norme sono affette da irragionevolezza in quanto internamente contraddittorie, perche' da un lato prevedono un accordo e, dall'altro, lo vanificano tramite una definizione aprioristica del suo contenuto. I commi 455 e 456 contraddicono anche il comma 458, in base al quale "l'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione". La Regione e' legittimata a far valere il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) perche' le norme impugnate rientrano in materia regionale (coordinamento della finanza pubblica) e incidono sull'autonomia finanziaria della Regione. Il comma 456, in particolare, ha per effetto la vanificazione della previsione di un'intesa di natura forte con lo Stato, prevedendo che al "mancato accordo" segua la determinazione unilaterale (predefinita dalla legge) degli obiettivi finanziari. Cio' implica violazione del principio di leale collaborazione, che si declina nell'art. 79, co. 3, primo periodo e nelle norme che richiedono il consenso della Regione per la disciplina dei rapporti finanziari con lo Stato (artt. 104 e 107 Statuto speciale). Il legislatore statale non puo' prevedere che la possibilita' di una decisione unilaterale scatti semplicemente "in caso di mancato accordo", dato che cio' "vanifica la previsione dell'intesa, in quanto attribuisce ad una delle parti 'un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata [...] dalla paritaria codeterminazione dell'atto"' (sent. 121/2010); e' invece necessario, come messo in luce dalla giurisprudenza costituzionale, che il legislatore preveda meccanismi paritetici volti a superare il dissenso (sent. 383/2005). Ma il punto decisivo e' che comunque - come sopra esposto - di fronte al vincolo posto dall'art. 79, comma 3, dello Statuto, liberamente e volontariamente posto dallo Stato ad un livello superiore a quello della legislazione ordinaria, tale legislatore ordinario non puo' neppure esso stabilire una propria disciplina per il caso di mancato accordo. Per esercitare un potere unilaterale lo Stato deve utilizzare una fonte di rango pari o superiore allo Statuto speciale, secondo le regole proprie delle sue diverse parti. E non occorre ricordare che lo Statuto speciale e' esso stesso una fonte statale, in parte di livello costituzionale, in parte - con riferimento al Titolo VI - di livello subcostituzionale, ma comunque superiore alla legge ordinaria. 6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 459. Il comma 459 dispone che "le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche nonne di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite". Anche tale disposizione eccede la competenza del legislatore ordinario. Infatti, la fattispecie dell'assunzione di funzioni statali e' anch'essa disciplinata dall'art. 79 dello Statuto, il quale dispone che "la regione e le province concorrono... all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:... c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia". Nel comma 2 si aggiunge che "le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1". Poiche' e' pacifico che il legislatore ordinario non puo' sovrapporsi alla speciale disciplina dettata dallo Statuto, se non con la procedura di cui all'art. 104 St., ne risulta in modo piano l'illegittimita' della disposizione impupata. Il comma 459 viola anche l'art. 107 St., perche' pretende di vincolare, in parte, il contenuto delle norme di attuazione statutaria. 7) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 461-465. I commi da 461 a 465 prevedono le condizioni per l'adempimento del patto di stabilita', i casi di inadempimento e le relative sanzioni, anche in relazione alla Regione Trentino-Alto Adige. Il comma 461 dispone che, "ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 460". La disposizione prosegue statuendo che "la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno"; nel caso "in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149". Il comma 462 stabilisce quanto segue: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita[...]; b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010". Il comma 463 dispone che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilita' interno se, nell'anno successivo: a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti; e) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto"; dispone ancora che "e' l'atto, altresi', divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione", che "a tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera", e che "la certificazione e' trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato"; che "in caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilita' interno", e che "lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione". In base al comma 464, "alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 462"; e' inoltre disposto che "in tali casi, la comunicazione della violazione del patto e' effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente". Infine, in base al comma 465 "i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli". Ad avviso della ricorrente Regione anche tali disposizioni sono illegittime per violazione dell'art. 79 St., che pone le regole per la definizione del patto di stabilita', precisando che "non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale" (co. 3) e in particolare che "le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo" (co. 4). E' evidente, nella disposizione concordata dell'art. 79 Statuto, l'intento di creare una disciplina del patto di stabilita' completa e completamente sostitutiva della normativa statale ordinaria concernente il patto di stabilita', codificando la permanente specialita', sotto questo profilo, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Ugualmente, e' evidente che le disposizioni qui impugnate sono "relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno" e che dunque esse "non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province" e sono "sostituite da quanto previsto dal presente articolo": in questo caso come "in ogni caso", secondo l'espressa previsione dell'art. 79 Statuto. E' dunque illegittima, nelle impugnate disposizioni, la previsione che esse si applichino alla ricorrente Regione. Posto il quadro statutario, il legislatore statale ordinario, infatti, non puo' definire unilateralmente le condizioni perche' la Regione sia considerata adempiente al patto di stabilita', le fattispecie di inadempimento e le sanzioni, in violazione del gia' illustrato principio consensuale che domina i rapporti finanziari fra Stato e Regioni speciali e degli artt. 103, 104 e 107 St., che richiedono o il procedimento di revisione costituzionale o comunque un procedimento concertato per la modifica o attuazione del Titolo VI dello Statuto.
P.Q.M. Voglia codesta Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 118; 138; 141; 142; 143; 146; 448; 455; 456; 459; da 461 a 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013), nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso. Padova-Roma, 25 febbraio 2013 Prof. avv. Falcon - Avv. Manzi ALLEGATI 1) Deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 febbraio 2013 2) Procura speciale n. rep. 5667 del 18 febbraio 2013.