N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5 marzo 2013 (della Regione Trentino-Alto Adige). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Rideterminazione degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno
  per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Aumento del concorso alla  finanza
  pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
  in misura di 500  milioni  di  euro  annui  rispetto  agli  importi
  complessivi stabiliti dall'art. 16, comma 3, del  decreto-legge  n.
  95 del 2012, da realizzare mediante accantonamenti annuali a valere
  sulle quote di compartecipazione  ai  tributi  erariali  -  Ricorso
  della Regione Trentino-Alto  Adige  -  Reiterazione  delle  censure
  proposte con precedente ricorso regionale (n.  155/12)  avverso  il
  citato art. 16, comma 3 -  Denunciata  sottrazione  unilaterale  di
  risorse  agli  enti  ad  autonomia  speciale  -  Contrasto  con  le
  disposizioni statutarie e di attuazione riguardanti il regime degli
  obblighi finanziari  della  Regione  ricorrente  e  delle  Province
  autonome - Riduzione dell'importo spettante alla Regione  a  titolo
  di  compartecipazione  ai  tributi  erariali  -  Inosservanza   del
  principio consensuale per la modifica del Titolo VI  dello  Statuto
  speciale  -   Mancanza   di   limiti   temporali   all'obbligo   di
  contribuzione. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art.  1,  comma  118,  modificativo
  dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
  convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. 
- Statuto  della  Regione  Trentino-Alto   Adige,   Titolo   VI,   in
  particolare artt. 69 e 79,  e  artt.  103,  104  e  107;  legge  23
  dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Operazioni immobiliari - Possibilita', dal 1° gennaio 2014, per gli
  enti territoriali e per quelli del Servizio sanitario nazionale, di
  effettuare  acquisti  immobiliari  solo  se  ne  siano   comprovate
  documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' e se  la
  congruita' del prezzo sia  attestata  dall'Agenzia  del  demanio  -
  Divieto, salvo eccezioni, per le pubbliche amministrazioni inserite
  nel conto economico consolidato, di acquistare nel 2013 immobili  a
  titolo oneroso e di stipulare  contratti  di  locazione  passiva  -
  Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata introduzione
  di norme statali  autoapplicative  e  di  dettaglio  nella  materia
  "coordinamento  della  finanza   pubblica"   -   Violazione   della
  competenza  concorrente  della  Regione  nella  medesima   materia,
  nonche' dell'autonomia finanziaria  e  amministrativa  attribuitale
  dallo Statuto speciale - Violazione del regime di  separazione  tra
  fonti  statali  e  fonti  regionali  nelle  materie  di  competenza
  regionale - Contrasto con la  disciplina  statutaria  del  concorso
  della Regione Trentino-Alto  Adige  al  risanamento  della  finanza
  pubblica. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 138, nella  parte  in
  cui  introduce  i  commi  1-ter  e  1-quater   nell'art.   12   del
  decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare art. 79; d.lgs.  16
  marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n.  268,  in
  particolare art. 16; Costituzione, art. 117, comma terzo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Divieto
  alle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel   conto   economico
  consolidato della P.A. di effettuare negli anni 2013 e  2014  spese
  di ammontare superiore al 20 per cento  della  spesa  sostenuta  in
  media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;  di
  acquistare autovetture o stipulare contratti di leasing fino al  31
  dicembre 2014; di conferire  incarichi  di  consulenza  in  materia
  informatica,  salvo  casi  eccezionali  adeguatamente  motivati   -
  Obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dal
  contenimento di spesa - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige -
  Impugnazione proposta per l'ipotesi  che  le  previsioni  censurate
  siano  immediatamente  applicabili  alla  ricorrente  -  Denunciata
  introduzione di norme di coordinamento finanziario con carattere di
  dettaglio - Imposizione di un ulteriore  contributo  a  carico  del
  bilancio regionale e avocazione unilaterale di risorse di spettanza
  regionale - Contrasto con la  disciplina  statutaria  del  concorso
  della Regione agli obiettivi di finanza pubblica - Contrasto con il
  principio dell'accordo in materia finanziaria. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 141, 142, 143 e 146. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 69 e 79. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Concorso  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle   Province
  autonome agli obiettivi di finanza pubblica  -  Assoggettamento  di
  tali enti al rispetto dei commi da 449  a  472  dell'art.  1  della
  legge  predetta,  qualificati   come   principi   fondamentali   di
  coordinamento finanziario -  Ricorso  della  Regione  Trentino-Alto
  Adige  -  Denunciata  alterazione  unilaterale   dell'assetto   dei
  rapporti in materia finanziaria disegnato dallo Statuto speciale  -
  Violazione del principio  dell'accordo  per  la  modifica  di  tali
  rapporti - Violazione della normativa di attuazione statutaria  che
  esclude la diretta applicazione di  norme  statali  in  materie  di
  competenza regionale e prescrive l'adeguamento  della  legislazione
  regionale - Indebita evocazione di un potere sostitutivo diverso da
  quelli previsti dalle norme di attuazione statutaria. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 448. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 79 e104; d.lgs. 16 marzo 1992, n.  266,
  art. 2; Costituzione, art. 120; d.P.R. 19 novembre  1987,  n.  526,
  art. 8. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Concorso  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle   Province
  autonome agli obiettivi  di  finanza  pubblica  -  Previsione,  con
  disposizioni   qualificate   come    principi    fondamentali    di
  coordinamento finanziario, che i predetti enti  concordano  con  il
  Ministero dell'economia e finanze, per gli anni dal 2013  al  2016,
  il saldo programmatico calcolato in termini  di  competenza  mista,
  determinato  unilateralmente  aumentando  il  saldo   programmatico
  dell'esercizio 2011 con importi e contributi predefiniti da  alcune
  leggi e che tali contributi sono applicati anche in caso di mancato
  accordo - Ricorso della Regione Trentino-Alto  Adige  -  Denunciata
  violazione  della  normativa  speciale  statutaria,  che  vieta  la
  regolazione  unilaterale  degli  obblighi  relativi  al  patto   di
  stabilita' interno -  Violazione  del  principio  dell'accordo  tra
  Stato e autonomie speciali in materia finanziaria - Violazione  del
  principio di ragionevolezza, per  contraddittorieta'  intrinseca  -
  Vanificazione del  regime  dell'intesa  "forte"  -  Violazione  del
  principio di leale collaborazione. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 455 e 456. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 79 (comma terzo), 104 e 107, Titolo VI;
  Costituzione, art. 3. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Concorso  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle   Province
  autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Previsione  che  tali
  enti  concorrono  al  riequilibrio  finanziario  anche  con  misure
  finalizzate a produrre un risparmio per il  bilancio  dello  Stato,
  mediante   l'assunzione   dell'esercizio   di   funzioni   statali,
  attraverso  l'emanazione  di   specifiche   norme   di   attuazione
  statutaria, le quali devono precisare le modalita' e l'entita'  dei
  risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente
  o  comunque  per  annualita'  definite  -  Ricorso  della   Regione
  Trentino-Alto Adige - Denunciata esorbitanza dalla  competenza  del
  legislatore  statale  ordinario  -  Contrasto   con   la   speciale
  disciplina statutaria sul  concorso  regionale  agli  obiettivi  di
  finanza pubblica. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 459. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 79 e 107. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2013  -
  Condizioni per l'adempimento  del  patto  di  stabilita',  casi  di
  inadempimento  e  relative  sanzioni  -  Applicabilita'   di   tali
  previsioni alle Regioni  ad  autonomia  speciale  e  alle  Province
  autonome - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige  -  Denunciato
  contrasto con la  speciale  disciplina  statutaria  degli  obblighi
  relativi al patto di stabilita' interno - Violazione del  principio
  consensuale nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali  -
  Inosservanza delle forme procedimentali necessarie per la  modifica
  o l'attuazione del Titolo VI dello Statuto speciale. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461, 462, 463, 464  e
  465. 
- Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 79, commi terzo e quarto,  103,  104  e
  107. 
(GU n.14 del 3-4-2013 )
    Ricorso  della  Regione   Trentino-Alto   Adige/Autonome   Region
Trentino-Südtirol  (cod.  fiscale  80003690221),   in   persona   del
Presidente  della  Giunta  regionale  pro  tempore,  autorizzato  con
deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 febbraio 2013 (doc.
1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 5667 del
18 febbraio 2013 (doc. 2), regata  dall'avv.  Edith  Engi,  Ufficiale
rogante della Regione, dal prof. avv. Giandomenico Falcon  di  Padova
(cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) e dall'avv. Luigi Manzi di  Roma  (cod.
fisc. MNZLGU34E15HSO1Y), con domicilio eletto presso quest'ultimo  in
Roma, via Confalonieri, 5, contro il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1 commi 118; 138; 141; 142; 143; 146; 448; 455;  456;  459;
da 461 a 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  302  del
29 dicembre 2012, suppl. ord. n. 212/L. 
    Per violazione: 
        degli articoli 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto  1972,  n.
670 (Statuto speciale); 
        del  titolo  VI  dello  Statuto  speciale,   in   particolare
dell'art. 79; 
        del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; 
        del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare
dell'art. 2), e 
        dell'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; 
        degli articoli 117, 118, 119  e  120  della  Costituzione  in
combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3; 
        del principio di leale collaborazione, 
    nei modi e per i profili di seguito illustrati. 
 
                           Fatto e diritto 
 
Premessa 
    Il presente ricorso si riferisce  ad  alcune  disposizioni  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2013). 
    Tale  legge,  conformemente  alla  sua   natura,   ha   contenuto
eterogeneo,  e  contenuto   eterogeneo   hanno   anche   le   diverse
disposizioni qui impugnate. 
    E'  risultato  percio'  preferibile  evitare  una   illustrazione
generale in fatto,  e  trattare  invece  direttamente  delle  singole
disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia
il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto. 
    Alcune delle disposizioni qui impugnate sono certamente destinate
ad applicarsi alla ricorrente Regione, in quanto  esse  espressamente
includono la Regione Trentino-Alto Adige tra i propri destinatari. 
    In  altri  casi  l'intenzione  del  legislatore  di  riferire  le
discipline contestate alla ricorrente Regione non e' certa,  ed  anzi
e' possibile intenderle nel senso che esse non si applichino ad essa.
Infatti, la legge n. 228/2012 contiene  all'art.  1,  comma  554  una
clausola di  salvaguardia  cosi  formulata:  «le  regioni  a  Statuto
speciale e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  attuano  le
disposizioni di cui alla presente legge  nelle  forme  stabilite  dai
rispettivi  statuti  di  autonomia  e   dalle   relative   norme   di
attuazione». 
    La ricorrente Regione ritiene  che  tale  clausola  debba  essere
intesa nel senso di un generale rinvio al meccanismo delle  norme  di
attuazione  -  quale  meccanismo  generale  previsto  dagli   Statuti
speciali - e ad eventuali  meccanismi  differenziati  previsti  dalle
stesse norme di attuazione per specifici ambiti. 
    Tuttavia, ne' la particolare  formulazione  della  clausola  (con
l'assegnazione alle stesse regioni speciali e province autonome di un
compito attuativo),  ne'  il  contenuto  delle  singole  disposizioni
impugnate consentono di escludere che esse intendano applicarsi - sia
pure indirettamente - anche  in  regione  Trentino-Alto  Adige.  Cio'
giustifica la loro contestazione con il  presente  ricorso;  qualora,
invece,  si  dovesse   condividere   che   il   comma   554   escluda
l'applicabilita' delle norme impugnate in questa regione, senza porre
per il futuro vincoli di contenuto alle  norme  di  attuazione  dello
Statuto, le ragioni di doglianza  verrebbero  meno,  in  relazione  a
tutte le disposizioni  che  non  si  riferiscono  espressamente  alla
ricorrente Regione. 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 118 
    Il comma 118 modifica l'art. 16, comma 3, quarto periodo del d.l.
n. 95/2012. 
    L'art. 16,  comma  3,  stabilisce  ora  che,  «con  le  procedure
previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni  a
Statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Balzano
assicurano  un  concorso  alla   finanza   pubblica   per   l'importo
complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni  di
euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e  1.575
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» (primo periodo). Inoltre,
si prevede che fino «all'emanazione delle norme di attuazione di  cui
al predetto art. 27, l'importo del concorso  complessivo  di  cui  al
primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla  base  di
apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali  in  sede
di Conferenza» Stato-Regioni «e recepito con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno»
(secondo  periodo,  modificato  dall'art.  1,  comma  469,  legge  n.
228/2012); ma  in  caso  di  mancato  accordo,  «l'accantonamento  e'
effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione  alle
spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno  2011,  dal
SIOPE» (terzo periodo, modificato dall'art. 1, comma  469,  legge  n.
228/2012). 
    Ancora, si prevede inoltre che fino «all'emanazione  delle  norme
di attuazione., gli obiettivi del patto di stabilita'  interno  delle
predette autonomie speciali sono rideterminati  tenendo  conto  degli
importi incrementati di 500 milioni di  euro  annui  derivanti  dalle
predette procedure» (quarto periodo,  come  modificato  dall'art.  1,
comma 118, legge n. 228/2012). 
    Dunque, la norma impugnata  aumenta  di  500  milioni  annui  gli
obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni  speciali  e,
in sostanza, anche la misura del concorso delle stesse  regioni  alla
finanza pubblica, previsto dal primo periodo dell'art. 16, comma 3. 
    Questa regione ha gia' impugnato l'art.  16,  comma  3,  d.l.  n.
95/2012 con il ricorso n. 155/2012.  Per  l'art.  1,  comma  118,  si
possono dunque richiamare le argomentazioni svolte in quella sede: 
    «Siamo, dunque, di fronte ad una ulteriore rilevante  sottrazione
di risorse alle regioni speciali, che si aggiunge a  quelle  previsti
dall'art. 14 d.l. n. 78/2010, dall'art. 20, comma 5, d.l. n. 98/2011,
dall'art. 1, comma 8, d.l. n. 138/2011 (come sintetizzati e ripartiti
dal comma 10 dell'art. 32 della legge n. 183 del  2011)  e  dall'art.
28, comma 3, d.l. n. 201/2011. Come le precedenti, essa  e'  disposta
su base meramente  potestativa,  come  se  le  norme  statutarie  che
definiscono la finanza della Regione Trentino-Alto Adige non avessero
alcun  valore,  o  fossero  liberamente  disponibili  da  parte   del
legislatore statale. 
    Infatti, la sottrazione di risorse qui contestata non  ha  alcuna
base statutaria. Al  contrario,  le  disposizioni  dello  Statuto,  a
partire dal fondamentale art. 69, sono  rivolte  ad  assicurare  alla
regione le finanze necessarie all'esercizio delle finzioni: in base a
tale disposizione, «sono  devoluti  alla  regione  i  proventi  delle
imposte ipotecarie percette nel  suo  territorio,  relative  ai  beni
situati nello stesso» (comma 1). Sono «altresi' devolute alla regione
le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate  tributarie
dello Stato, percette nel territorio  regionale:  a)  i  nove  decimi
delle imposte sulle  successioni  e  donazioni  e  sul  valore  netto
globale delle successioni; b) i due decimi  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, esclusa  quella  relativa  all'importazione...  c)  i  nove
decimi del provento del lotto, al netto delle vincite» (comma 2).  E'
chiaro che la devoluzione statutaria di  importanti  percentuali  dei
tributi riscossi nella regione non avrebbe alcun senso, se poi  fosse
consentito alla legge ordinaria dello Stato di  riportare  all'erario
tali risorse, per di piu' con determinazione unilaterale e  meramente
potestativa. 
    L'art. 16, comma 3, viola altresi' l'art. 2, comma 108, legge  n.
191/2009 (approvato ai sensi dell'art. 104 St.: v.  l'art.  2,  comma
106, legge n. 191/2009), che, nel dare attuazione all'art. 69 St., ha
stabilito che «le quote dei proventi erariali spettanti alla  regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e  di
Bolzano ai sensi degli articoli  69,  70  e  75»  dello  Statuto,  «a
decorrere dal 1° gennaio 2011,  sono  riversate  dalla  struttura  di
gestione individuata dall'art. 22 del decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, per i tributi oggetto  di  versamento  unificato  e  di
compensazione, e dai  soggetti  a  cui  affluiscono,  per  gli  altri
tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto
infruttifero,  intestato  ai  medesimi  enti,  istituito  presso   la
tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi  da  definire
con apposito decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
adottato previa intesa con la regione e le province autonome». 
    Inoltre, l'art. 79 dello Statuto di autonomia disciplina ormai in
modo preciso, esaustivo ed esclusivo le regole secondo  le  quali  la
regione  e  le  province  assolvono  gli   «obblighi   di   carattere
finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,   dal   patto   di
stabilita' interno  e  dalle  altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale» (comma  1):  e  -
come lo stesso art. 79 esplicitamente precisa - tali regole  «possono
essere modificate esclusivamente con la procedura prevista  dall'art.
104», mentre «fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1» (comma
2). Ed il comma 4 ribadisce che  «le  disposizioni  statali  relative
all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta'. non
trovano applicazione con riferimento alla regione e alle  province  e
sono  in  ogni  caso  sostituite  da  quanto  previsto  dal  presente
articolo». 
    Con le disposizioni statutarie sopra ricordate  l'impugnato  art.
16, comma 3, si pone in insanabile conflitto.  Le  risorse  spettanti
alla Regione  non  possono  essere  semplicemente  «acquisite»  dallo
Stato, mentre la regione stessa concorre al risanamento della finanza
pubblica nei modi direttamente previsti dall'art. 79  o  comunque  in
quelli regolati dall'art. 79 (v. il comma 3). Si tratta di un  regime
speciale,  che  non  puo'   essere   alterato   unilateralmente   dal
legislatore ordinario. 
    Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari  fra  Stato  e
regioni speciali e' dominato dal principio  dell'accordo,  pienamente
riconosciuto  nella  giurisprudenza  costituzionale:  v.  le   sentt.
82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010. 
    Non puo' ingannare, in questo come negli altri  casi,  il  rinvio
alle  norme  di   attuazione   dello   Statuto.   In   primo   luogo,
l'accantonamento previsto in attesa delle norme di attuazione e' gia'
autonomamente lesivo, traducendosi in diretta violazione dell'art. 69
St. e in una sottrazione delle risorse disponibili per la regione, al
di  fuori  delle  regole  di  coordinamento   finanziario   stabilite
dall'art. 79. 
    La  riduzione   delle   risorse   e'   operata   direttamente   e
unilateralmente dal legislatore statale, in contrasto con lo  Statuto
e con il principio consensuale che domina  i  rapporti  tra  Stato  e
regioni speciali in materia finanziaria (v. le senti. sopra citate). 
    In secondo luogo, quanto alle stesse norme di attuazione,  l'art.
79 e' modificabile solo con la procedura di cui all'art.  104  St.  e
non in sede di attuazione.  In  terzo  luogo,  l'art.  16,  comma  3,
determina (illegittimamente) un vincolo di contenuto per le norme  di
attuazione,  per  cui  il  rinvio  alla  fonte  «concertata»   appare
fittizio. 
    In definitiva, come detto, l'art. 16, comma 3,  viola  l'art.  79
St., comma 1, 2, e 4, primo periodo, perche' i modi in cui la regione
concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica o sono
fissati direttamente dallo stesso art.  79  o  vanno  concordati  tra
Stato e regione, sempre in base all'art. 79. 
    Corrispondentemente, e'  violato  l'art.  104,  che  richiede  il
consenso della regione per la modifica  delle  norme  del  titolo  VI
dello Statuto. 
    Inoltre, e' violato l'art. 107 St., perche'  una  fonte  primaria
pretende di vincolare il contenuto delle norme di attuazione. 
    Ancora,  l'art.  16,  comma  3,  viola  l'art.  69  St.,  perche'
diminuisce   l'importo   spettante   alla   regione   a   titolo   di
compartecipazioni, in base alla suddetta norma statutaria. 
    E', poi, ulteriormente  e  specificamente  illegittimo  e  lesivo
l'art. 16,  comma  3,  la'  dove  prevede  il  criterio  del  riparto
dell'accantonamento («in proporzione alle spese sostenute per consumi
intermedi desunte,  per  l'anno  2011,  dal  SIOPE»).  Infatti,  tale
criterio non risulta in alcun  modo  pariteticamente  concordato  tra
Stato e regioni speciali, in contrasto con il  principio  consensuale
di cui sopra, oggi stabilito espressamente nello Statuto speciale per
la determinazione del patto di stabilita' (e comunque sempre  seguito
nelle precedenti leggi finanziarie dello Stato). 
    Da ultimo, e ferme restando le censure fino ad  ora  esposte,  la
disposizione di cui al comma 3 e' autonomamente altresi'  illegittima
nella parte in cui dispone un concorso  che  «a  decorrere  dall'anno
2015» si protrae a tempo indeterminato. 
    In effetti, anche nei casi in cui - peraltro  sul  fondamento  di
basi giuridiche che non  possono  essere  applicate  alla  ricorrente
Regione - codesta Corte costituzionale ha ammesso la legittimita'  di
speciali contribuzioni verso lo Stato, e' pur  sempre  rimasto  fermo
che  tali  contribuzioni  si  correlano  a  situazioni  temporalmente
definite, e non possono divenire il regime  permanente  dei  rapporti
finanziari (v. in particolare  sent.  193/2012).  Di  qui  la  palese
illegittimita' anche in relazione a questo specifico profilo». Per le
stesse ragioni e' illegittimo l'art. 1, comma 118. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 138, nella  parte
in cui introduce i nuovi commi 1-ter e 1-quater dell'art. 12 del d.l.
n. 98/2011. 
    L'art. 1, comma 138, aggiunge diversi commi nell'art. 12 d.l.  n.
98/2011, tra i quali rilevano qui i commi 1-ter e 1-quater. 
    Il comma 1-ter dispone che «a decorrere dal 1°  gennaio  2014  al
fine di pervenire a risparmi di spesa  ulteriori  rispetto  a  quelli
previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti territoriali e gli
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  effettuano  operazioni  di
acquisto di immobili solo ove  ne  siano  comprovate  documentalmente
l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile
del procedimento. La congruita' del prezzo e' attestata  dall'Agenzia
del demanio, previo rimborso delle spese. Delle  predette  operazioni
e' data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto  alienante
e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente». 
    Tale norma, qualora fosse ritenuta applicabile a questa  regione,
sarebbe  lesiva  delle  prerogative  costituzionali  regionali  sotto
diversi profili. 
    In primo luogo, si tratta  di  una  norma  che  interviene  nella
materia del coordinamento della finanza pubblica ma non ha  carattere
di principio  fondamentale,  in  quanto  e'  una  norma  dettagliata,
direttamente applicabile, che limita una voce  puntuale  di  spesa  e
pone un vincolo  non  temporaneo.  Essa,  dunque,  viola  l'autonomia
finanziaria della Regione  (Titolo  VI  dello  Statuto  e  d.lgs.  n.
268/1992) e l'art. 117, comma 3, Cost. (se ritenuto piu' favorevole),
che prevede la competenza concorrente  in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica. opportuno ricordare che «spetta alla  regione
e alle province emanare norme in materia di bilanci,  di  rendiconti,
di amministrazione del patrimonio e  di  contratti  della  regione  e
delle province medesime e degli enti da  esse  dipendenti»  (art.  16
d.lgs. n. 268/1992). 
    Inoltre, il nuovo art. 12, comma 1-ter, d.l. n. 98/2011, dettando
norme  direttamente  applicabili  in  una   materia   di   competenza
regionale, viola l'art. 2  d.lgs.  n.  266/1992,  che  stabilisce  un
regime di separazione tra  fonti  statali  e  fonti  regionali  nella
materie di  competenza  regionale.  L'obbligo  di  mero  adeguamento,
previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 266/1992, e' ribadito - per  le  leggi
aventi  finalita'  di  coordinamento  della  finanza   pubblica   che
concretano limiti statutari - dall'art. 79, comma 4, secondo periodo,
dello Statuto speciale. 
    Ancora, il vincolo a  far  attestare  la  congruita'  del  prezzo
dall'Agenzia del demanio, «previo rimborso  delle  spese»  viola  sia
l'autonomia amministrativa  che  l'autonomia  finanziaria  regionale.
Quanto alla prima, risulta in particolare violato l'art. 4 del d.lgs.
n. 266 del 1992, che vieta l'assunzione da parte statale di  funzioni
amministrative  locali,  nelle  materie  di   competenza   regionale.
Inoltre,  le  scelte  dell'amministrazione  regionale   o   dell'ente
regionale sarebbero condizionate da un  organo  statale,  realizzando
cosi' una forma di controllo di merito anomala  e  non  prevista  ne'
dallo statuto ne' dalla Costituzione. 
    Quanto all'autonomia finanziaria, risulta evidentemente incongruo
che il legislatore statale obblighi la  regione  a  corrispondere  un
rimborso per una prestazione che essa sarebbe costretta a richiedere,
pur avendo gli uffici  regionali  piena  competenza  e  capacita'  in
materia. 
    Infine, la norma in questione viola l'art. 79 dello Statuto,  che
regola in modo esaustivo le modalita' di concorso  della  Regione  al
risanamento della finanza pubblica e le procedure di definizione  del
patto di stabilita' interno, precisando che  «le  misure  di  cui  al
comma 1 possono essere modificate  esclusivamente  con  la  procedura
prevista dall'art. 104  e  fino  alla  loro  eventuale  modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica  di  cui
al comma 1» (comma 2), che, «al fine di assicurare il  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica, la regione e  le  province  concordano
con il Ministro dell'economia e delle finanze gli  obblighi  relativi
al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi  di  bilancio
da conseguire in ciascun periodo», che «non si  applicano  le  misure
adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante  territorio
nazionale»  (comma  3)  e  che  «le  disposizioni  statali   relative
all'attuazione degli obiettivi di  perequazione  e  di  solidarieta',
nonche' al rispetto degli obblighi derivanti 
    dal patto di stabilita' interno,  non  trovano  applicazione  con
riferimento alla  regione  e  alle  province  e  sono  in  ogni  caso
sostituite da quanto previsto dal presente articolo» (comma 4). 
    Il nuovo art. 12, comma 1-quater, d.l. n. 98/2011  statuisce  che
«per l'anno 2013 le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'ISTAT  [...],  non  possono  acquistare  immobili  a
titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che
si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia  stipulata
per acquisire, a condizioni piu' vantaggiose,  la  disponibilita'  di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare  ad
avere la disponibilita' di immobili venduti[...]». 
    Anche tale norma, qualora fosse applicabile alla regione, sarebbe
illegittima  per  le  medesime  ragioni  illustrate  con  riferimento
all'art. 12, comma 1-ter, poiche' anch'essa e' una norma  dettagliata
di coordinamento della finanza pubblica, direttamente applicabile. 
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 141, 142,  143  e
146 
    L'art.  1,  comma  141,  legge  n.  228/2012  stabilisce   quanto
segue:«ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste dalle vigenti  disposizioni,  negli  anni  2013  e  2014  le
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) [...] non possono effettuare spese di
ammontare superiore al 20 per cento della spesa  sostenuta  in  media
negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi,  salvo  che
l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle  spese  connesse  alla
conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei  revisori  dei
conti o l'ufficio centrale di  bilancio  verifica  preventivamente  i
risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore  spesa
derivante dall'attuazione del presente  comma.  La  violazione  della
presente disposizione e' valutabile  ai  fini  della  responsabilita'
amministrativa e disciplinare dei dirigenti». 
    Il comma 142, dal canto suo,  dispone  che  «le  somme  derivanti
dalle  riduzioni  di  spesa  di  cui  al  comma  141   sono   versate
annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti  e  dalle
amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello  Stato.  Il  presente  comma  non  si
applica agli enti e agli  organismi  vigilati  dalle  regioni,  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali». 
    In base al comma 143, «ferme restando le misure  di  contenimento
della spesa gia' previste dalle  disposizioni  vigenti,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge  e  fino  al  31
dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma  141  non
possono acquistare autovetture ne'  possono  stipulare  contratti  di
locazione finanziaria aventi  ad  oggetto  autovetture.  Le  relative
procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9  ottobre  2012  sono
revocate». 
    Il comma 144 precisa che «le disposizioni dei commi da 141 a  143
non si applicano per gli acquisti  effettuati  per  le  esigenze  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali  di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi  sociali
e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza». 
    Il comma 145 dispone che «per le regioni l'applicazione dei commi
da 141 a 144 costituisce condizione per l'erogazione da  parte  dello
Stato dei trasferimenti erariali di cui  all'art.  2,  comma  1,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174». 
    Infine, il comma 146 stabilisce che «le amministrazioni pubbliche
individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,[...]  possono  conferire  incarichi  di  consulenza  in
materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati,
in cui  occorra  provvedere  alla  soluzione  di  problemi  specifici
connessi al funzionamento  dei  sistemi  informatici.  La  violazione
della disposizione di cui al presente comma  e'  valutabile  ai  tini
della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti». 
    I commi 141, 143 e 146 sono norme  dettagliate  di  coordinamento
finanziario, che limitano voci ultra-minute  di  spesa  (acquisto  di
mobili e arredi, compravendite e contratti di  locazione  finanziaria
aventi ad oggetto autovetture, consulenze in materia informatica). Si
tratta di norme direttamente applicabili e, nel caso del  comma  146,
non  temporanee  (mentre  i  commi  141  e  143  fissano  un   limite
temporale). Dunque, qualora tali norme fossero ritenute applicabili a
questa  Regione  (nonostante  la  clausola  di  salvaguardia  di  cui
all'art. 1, co. 554),  esse  sarebbero  illegittime  per  le  ragioni
illustrate sopra con riferimento al comma 138, che si  intendono  qui
richiamate. Quanto al comma 142, esso "non si  applica  agli  enti  e
agli organismi vigilati dalle regioni,  dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e dagli enti locali" e, quindi, si puo'  ritenere
che, a maggior ragione, esso non  dovrebbe  applicarsi  alla  Regione
Trentino-Alto  Adige  (tenendo  conto  anche  del  comma  554).  Esso
dovrebbe intendersi  dunque  nel  senso  che  -  essendo  le  Regioni
speciali gia' tutelate dalla clausola di salvaguardia -  non  vi  era
bisogno per essa di specificare la non applicazione. 
    Nel caso in cui, invece, esso sia inteso come rivolto anche  alle
Regioni speciali, si dovrebbe  censurare  l'obbligo  di  versare  "le
somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al  comma  141...  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato",  in  quanto
esso si tradurrebbe in un ulteriore contributo a carico del  bilancio
regionale. La previsione di tale contributo da  parte  della  Regione
violerebbe, da un lato, l'art. 69  Statuto,  in  quanto  parte  delle
risorse affluite alla Regione in base a tale norma statutaria sarebbe
unilateralmente avocata dal legislatore statale; dall'altro l'art. 79
St., che regola in modo compiuto i modi in cui  la  Regione  concorre
agli obiettivi di finanza pubblica, ed il principio  dell'accordo  in
materia finanziaria (si possono qui richiamare  anche  gli  argomenti
illustrati nel punto 1 del presente ricorso). 
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 448 
    Il comma 448 dispone  che,  "ai  fini  della  tutela  dell'unita'
economica della Repubblica, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi  di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai  commi  da
449 a 472, che costituiscono principi fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e
119, secondo comma, della Costituzione". 
    Il comma 448 mira ad assimilare la  Regione  Trentino-Alto  Adige
alle Regioni ordinarie e alle altre Regioni speciali, assoggettandola
alle disposizioni dettate dalla l. 228/2012 in materia  di  patto  di
stabilita'. 
    Si e' gia' visto, pero', che l'art. 79 dello Statuto,  introdotto
a seguito di esplicito  accordo  con  lo  Stato,  concluso  ai  sensi
dell'art. 104 dello stesso Statuto, disciplina in modo  specifico  la
posizione della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome
e regola in modo completo le modalita' con cui la Regione concorre al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, precisando in modo
espresso che "le misure di cui al comma 1 possono  essere  modificate
esclusivamente con la procedura prevista  dall'articolo  104  e  fino
alla loro eventuale  modificazione  costituiscono  il  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica  di  cui  al  comma  1",  che  "non  si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel
restante territorio nazionale" (co. 3) e che "le disposizioni statali
relative  all'attuazione  degli  obiettivi  di  perequazione   e   di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto
di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento  alla
regione e alle province e sono in  ogni  caso  sostituite  da  quanto
previsto dal presente articolo" (co. 4). 
    Il comma 448 si pone in chiaro e netto contrasto  con  l'art.  79
St. 
    Il  legislatore  ordinario  non  puo'  alterare   unilateralmente
l'assetto  dei  rapporti  in  materia  finanziaria  disegnato   dallo
Statuto, assimilando la posizione della Regione Trentino-Alto Adige -
regolata da disciplina speciale - a quella delle  Regioni  ordinarie.
Del resto, tutto il  regime  dei  rapporti  finanziari  fra  Stato  e
Regioni speciali e' dominato dal principio  dell'accordo,  pienamente
riconosciuto  nella  giurisprudenza  costituzionale:  v.  le   sentt.
82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000. 133/2010. 
    Inoltre, il comma 448 viola l'art. 2 d. lgs. 266/1992, in  quanto
esso presuppone la diretta  applicabilita'  delle  norme  richiamate,
mentre il d. lgs. 266/1992  esclude  la  diretta  applicazione  delle
norme statali in  materia  regionale  (come  il  coordinamento  della
finanza pubblica). L'esistenza di un mero dovere di adeguamento  alle
leggi  statali  aventi  finalita'  di  coordinamento  della   finanza
pubblica e' ribadita dallo stesso  art.  79,  co.  4,  dello  Statuto
speciale: "La regione e le  province  provvedono  alle  finalita'  di
coordinamento  della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche
disposizioni  legislative   dello   Stato,   adeguando   la   propria
legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4
e 5". 
    Ne' il comma 448 potrebbe fondarsi sul riferimento  alla  "tutela
dell'unita'  economica  della  Repubblica",  che  evoca   il   potere
sostitutivo di cui all'art. 120 Cost.: basti dire che, per le materie
statutarie (il  coordinamento  della  finanza  pubblica  era  materia
concorrente gia' nel sistema  statutario),  restano  fermi  i  poteri
sostitutivi previsti dalle norme di attuazione (art. 8 dPR 526/1987),
come chiarito da codesta Corte nella sent. 236/2004. 
    D'altronde, il rinvio generico  fatto  ai  commi  da  449  a  472
risulta chiaramente incongruo, se si analizza il loro contenuto. 
    In particolare, i commi da 449 a 453 si  rivolgono  espressamente
alle sole Regioni ordinarie  e  l'estensione  dei  vincoli  che  esse
pongono alle autonomie speciali  in  quanto  "costituiscono  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica" contraddice  il
regime specifico di cui tali autonomie - e in ogni caso la ricorrente
Regione  -  godono  secondo  lo  Statuto.  Il   comma   454   esclude
espressamente la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano dal proprio ambito di applicazione. Invece,  i
commi da 455 a 457, 459, nonche' da 461 a 465 si  rivolgono  anche  o
solo  alla  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, e sono specificamente impugnati  nei
punti che seguono. 
5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 455 e 456. 
    Il comma 455 dispone che, "al fine di assicurare il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto  Adige  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni  dal  2013  al
2016, il saldo programmatico  calcolato  in  termini  di'  competenza
mista, determinato aumentando il saldo  programmatico  dell'esercizio
2011: a) degli importi indicati per il  2013  nella  tabella  di  cui
all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n.  183;  b)
del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201... come rideterminato dall'articolo 35, comma
4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,...  e  dall'articolo  4,
comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16...; c) degli  importi
indicati nel decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
relativi  al  2013,  2014,  2015  e  2016,  emanato   in   attuazione
dell'articolo 16, comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.
95,...;  d)  degli  ulteriori  contributi  disposti  a  carico  delle
autonomie speciali". A tale fine, "entro il 31 marzo di ciascun anno,
il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al  Ministro
dell'economia e delle finanze". 
    Il comma 456 stabilisce che, "in caso di mancato accordo  di  cui
ai commi 454 e 455 entro il 31 luglio,... gli obiettivi della regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
sono determinati  applicando  agli  obiettivi  definiti  nell'accordo
relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455". 
    Dunque, il comma 455 prevede in teoria l'accordo tra  la  Regione
ed il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per  il  patto  di
stabilita', ma in realta' stabilisce  unilateralmente  che  il  saldo
programmatico  e'  "determinato  aumentando  il  saldo  programmatico
dell'esercizio 2011" dei contributi  previsti  da  alcune  leggi.  Il
comma  456  conferma  il  carattere  illusorio  della  determinazione
concordata del patto, in quanto rende facoltativo l'accordo. 
    I commi 455 e 456 violano, in primo  luogo,  l'art.  79,  co.  3,
primo periodo dello Statuto (secondo il quale "al fine di  assicurare
il concorso agli obiettivi di  finanza  pubblica,  la  regione  e  le
province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli
obblighi relativi al patto di stabilita' interno con  riferimento  ai
saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo"), che assicura la
natura pattizia della regolazione degli obblighi relativi al patto di
stabilita' interno. 
    Inoltre,  essi  violano  il  principio  dell'accordo  in  materia
finanziaria, risultante dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze
n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000 e  n.
133 del 2010). 
    Ancora, le norme  sono  affette  da  irragionevolezza  in  quanto
internamente contraddittorie, perche' da un lato prevedono un accordo
e, dall'altro, lo vanificano tramite una definizione aprioristica del
suo contenuto. I commi 455 e 456 contraddicono anche il comma 458, in
base al quale "l'attuazione dei commi 454,  455  e  457  avviene  nel
rispetto degli statuti delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano e delle  relative  norme  di
attuazione". La Regione e' legittimata a far valere il  principio  di
ragionevolezza (art. 3 Cost.) perche' le norme impugnate rientrano in
materia regionale (coordinamento della finanza pubblica)  e  incidono
sull'autonomia finanziaria della Regione. 
    Il comma 456, in particolare, ha  per  effetto  la  vanificazione
della  previsione  di  un'intesa  di  natura  forte  con  lo   Stato,
prevedendo  che  al  "mancato  accordo"   segua   la   determinazione
unilaterale (predefinita dalla  legge)  degli  obiettivi  finanziari.
Cio' implica violazione del principio di leale collaborazione, che si
declina nell'art.  79,  co.  3,  primo  periodo  e  nelle  norme  che
richiedono il consenso della Regione per la disciplina  dei  rapporti
finanziari con lo Stato (artt. 104 e 107 Statuto speciale). 
    Il legislatore statale non puo' prevedere che la possibilita'  di
una decisione unilaterale scatti semplicemente "in  caso  di  mancato
accordo", dato che  cio'  "vanifica  la  previsione  dell'intesa,  in
quanto  attribuisce  ad  una  delle  parti  'un   ruolo   preminente,
incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata  [...]  dalla
paritaria codeterminazione dell'atto"' (sent.  121/2010);  e'  invece
necessario, come messo in luce dalla  giurisprudenza  costituzionale,
che il legislatore preveda meccanismi paritetici volti a superare  il
dissenso (sent. 383/2005). 
    Ma il punto decisivo e' che comunque - come sopra  esposto  -  di
fronte al  vincolo  posto  dall'art.  79,  comma  3,  dello  Statuto,
liberamente  e  volontariamente  posto  dallo  Stato  ad  un  livello
superiore a quello della  legislazione  ordinaria,  tale  legislatore
ordinario non puo' neppure esso stabilire una propria disciplina  per
il caso di mancato accordo. Per esercitare un potere  unilaterale  lo
Stato deve utilizzare una  fonte  di  rango  pari  o  superiore  allo
Statuto speciale, secondo le regole proprie delle sue diverse parti. 
    E non occorre ricordare che lo Statuto speciale  e'  esso  stesso
una fonte statale, in parte di livello costituzionale, in parte - con
riferimento al Titolo VI - di livello subcostituzionale, ma  comunque
superiore alla legge ordinaria. 
6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 459. 
    Il comma 459 dispone che "le regioni  a  statuto  speciale  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono  al  riequilibrio
della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai  commi  454,
455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un  risparmio  per
il bilancio dello  Stato,  mediante  l'assunzione  dell'esercizio  di
funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite
dai rispettivi statuti, di specifiche nonne di attuazione statutaria;
tali norme di attuazione  precisano  le  modalita'  e  l'entita'  dei
risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o
comunque per annualita' definite". 
    Anche tale disposizione  eccede  la  competenza  del  legislatore
ordinario.  Infatti,  la  fattispecie  dell'assunzione  di   funzioni
statali e' anch'essa disciplinata  dall'art.  79  dello  Statuto,  il
quale  dispone  che  "la  regione   e   le   province   concorrono...
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite  dalla
normativa statale:... c) con il  concorso  finanziario  ulteriore  al
riequilibrio della finanza pubblica mediante  l'assunzione  di  oneri
relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate,  definite
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche'  con
il finanziamento di iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche  ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia". Nel
comma 2 si aggiunge che "le misure di cui al comma 1  possono  essere
modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104
e fino alla loro eventuale modificazione  costituiscono  il  concorso
agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1". 
    Poiche'  e'  pacifico  che  il  legislatore  ordinario  non  puo'
sovrapporsi alla speciale disciplina dettata dallo  Statuto,  se  non
con la procedura di cui all'art. 104 St., ne risulta  in  modo  piano
l'illegittimita' della disposizione impupata. 
    Il comma 459 viola anche l'art.  107  St.,  perche'  pretende  di
vincolare,  in  parte,  il  contenuto  delle  norme   di   attuazione
statutaria. 
7) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 461-465. 
    I commi da 461 a 465 prevedono le  condizioni  per  l'adempimento
del patto di stabilita',  i  casi  di  inadempimento  e  le  relative
sanzioni, anche in relazione alla Regione Trentino-Alto Adige. 
    Il comma 461 dispone che, "ai fini della  verifica  del  rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna  regione  e
provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine  perentorio
del 31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta  dal
rappresentante legale e dal responsabile  del  servizio  finanziario,
secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 460".  La  disposizione  prosegue  statuendo  che  "la  mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno";  nel
caso "in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti
il rispetto del patto, si  applicano  le  sole  disposizioni  di  cui
all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149". 
    Il comma 462 stabilisce quanto segue: 
    "In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno  la
Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo  a
quello dell'inadempienza: a) e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del
bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per  la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del  patto  di
stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza  tra  il
risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.  Per
gli enti per i quali il patto di stabilita' interno  e'  riferito  al
livello della spesa, si assume quale  differenza  il  maggiore  degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013,
per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno  e'  riferito
al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore  degli
scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o  di
competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei
sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere
sulle giacenze  depositate  nei  conti  aperti  presso  la  tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito  dalla
normativa vigente per la trasmissione della certificazione  da  parte
dell'ente territoriale, si procede al blocco  di  qualsiasi  prelievo
dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non
viene acquisita[...]; b) non puo' impegnare spese correnti, al  netto
delle spese per la sanita', in misura superiore  all'importo  annuale
minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c)
non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui  e
i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni  creditizie
e finanziarie per il finanziamento degli investimenti  devono  essere
corredati da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'   interno   per   l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo' procedere al finanziamento o al  collocamento  del  prestito  in
assenza  della  predetta  attestazione;  d)  non  puo'  procedere  ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che  si  configurino  come
elusivi della presente disposizione; e) e' tenuta a rideterminare  le
indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e  dei
componenti della Giunta con una riduzione del 30 per  cento  rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010". 
    Il comma 463 dispone che "le regioni e le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  che  si  trovano  nelle  condizioni  indicate
dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 6 settembre 2011 , n. 149, si considerano  adempienti  al
patto  di  stabilita'  interno  se,  nell'anno  successivo:  a)   non
impegnano spese correnti, al netto delle spese  per  la  sanita',  in
misura  superiore  all'importo  annuale  minimo  dei   corrispondenti
impegni   effettuati   nell'ultimo   triennio;   b)   non   ricorrono
all'indebitamento  per  gli  investimenti;  e)   non   procedono   ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata  e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi
di stabilizzazione in atto"; dispone ancora che "e' l'atto, altresi',
divieto di stipulare contratti di servizio che  si  configurino  come
elusivi  della  presente  disposizione",  che   "a   tal   fine,   il
rappresentante legale e  il  responsabile  del  servizio  finanziario
certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui  alle
lettere a)  e  b)  e  di  cui  alla  presente  lettera",  e  che  "la
certificazione e' trasmessa,  entro  i  dieci  giorni  successivi  al
termine di ciascun trimestre,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato";  che
"in caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni  si
considerano inadempienti al patto di stabilita' interno", e  che  "lo
stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il  termine  perentorio
previsto per l'invio della certificazione". 
    In base al comma 464, "alle regioni e alle province  autonome  di
Trento e di  Bolzano,  per  le  quali  la  violazione  del  patto  di
stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente  a
quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,  nell'anno
successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del
patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui  al  comma  462";  e'
inoltre disposto che "in tali casi, la comunicazione della violazione
del patto e' effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  entro  30  giorni
dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente". 
    Infine, in base al comma 465 "i contratti di servizio e gli altri
atti posti in essere dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto
di stabilita' interno sono nulli". 
    Ad avviso della ricorrente Regione anche tali  disposizioni  sono
illegittime per violazione dell'art. 79 St., che pone le  regole  per
la definizione del  patto  di  stabilita',  precisando  che  "non  si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel
restante territorio nazionale" (co.  3)  e  in  particolare  che  "le
disposizioni  statali  relative  all'attuazione  degli  obiettivi  di
perequazione e di solidarieta', nonche' al  rispetto  degli  obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno, non  trovano  applicazione
con riferimento alla regione e alle province  e  sono  in  ogni  caso
sostituite da quanto previsto dal presente articolo" (co. 4). 
    E' evidente, nella disposizione concordata dell'art. 79  Statuto,
l'intento di creare una disciplina del patto di stabilita' completa e
completamente   sostitutiva   della   normativa   statale   ordinaria
concernente  il  patto  di  stabilita',  codificando  la   permanente
specialita',  sotto  questo  profilo,  della  Regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol. 
    Ugualmente, e' evidente che le disposizioni  qui  impugnate  sono
"relative  all'attuazione  degli  obiettivi  di  perequazione  e   di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto
di stabilita' interno" e che dunque esse  "non  trovano  applicazione
con riferimento alla regione e alle province" e sono  "sostituite  da
quanto previsto dal presente articolo": in questo caso come "in  ogni
caso", secondo l'espressa previsione dell'art. 79 Statuto. 
    E'  dunque  illegittima,   nelle   impugnate   disposizioni,   la
previsione che esse si applichino alla ricorrente Regione. 
    Posto il quadro statutario,  il  legislatore  statale  ordinario,
infatti, non puo' definire unilateralmente le condizioni  perche'  la
Regione  sia  considerata  adempiente  al  patto  di  stabilita',  le
fattispecie di inadempimento e le sanzioni, in  violazione  del  gia'
illustrato principio consensuale che domina i rapporti finanziari fra
Stato e Regioni speciali e degli  artt.  103,  104  e  107  St.,  che
richiedono o il procedimento di revisione costituzionale  o  comunque
un procedimento concertato per la modifica o attuazione del Titolo VI
dello Statuto. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia codesta Corte costituzionale  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, commi 118; 138; 141; 142;  143;  146;
448; 455; 456; 459; da 461 a 465 della legge  24  dicembre  2012,  n.
228,  Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013), nelle parti,  nei
termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso. 
        Padova-Roma, 25 febbraio 2013 
 
                   Prof. avv. Falcon - Avv. Manzi 
 
    ALLEGATI 
    1) Deliberazione della Giunta regionale n.  33  del  12  febbraio
2013 
    2) Procura speciale n. rep. 5667 del 18 febbraio 2013.