PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 aprile 2013 

Ordinanza di  protezione  civile  volta  a  favorire  e  regolare  il
subentro  della  regione  Calabria  nelle  attivita'  finalizzate  al
superamento della situazione di criticita'  determinatasi  a  seguito
delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni  22
e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro,  Reggio
Calabria e Crotone. (Ordinanza n. 72). (13A03052) 
(GU n.84 del 10-4-2013)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24
febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
dicembre 2011, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31  dicembre
2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali  avversita'
atmosferiche verificatesi nei  giorni  22  e  23  novembre  2011  nei
territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  8  del  14  giugno  2012,  nonche'  l'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 18 del 3 settembre 2012; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del  contesto  critico  in  rassegna  anche  al  fine  di
prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e  privata
incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, a tal fine necessario  adottare  un'ordinanza  di
protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del
decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con  modificazioni
dalla  legge  12  luglio  2012  n.  100,  con   cui   consentire   la
prosecuzione,  con  cui  consentire  la   prosecuzione,   in   regime
ordinario,  delle  attivita'   finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Calabria con nota n. 52772 del  14
febbraio 2013; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Calabria  e'  individuata  quale   amministrazione
competente  al  coordinamento  delle  attivita'  necessarie  per   il
completamento   degli   interventi   da   eseguirsi   nel    contesto
dell'emergenza determinata dalle eccezionali avversita'  atmosferiche
verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre  2011  nei  territori  delle
province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone. 
  2. Per i fini di cui  al  comma  1,  il  Presidente  della  Regione
Calabria e' individuato quale soggetto responsabile delle  iniziative
finalizzate al definitivo subentro della  Regione  nel  coordinamento
degli   interventi   integralmente   finanziati   e   contenuti    in
rimodulazioni dei piani delle attivita'  gia'  formalmente  approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in essere le  attivita'  occorrenti  per  il  proseguimento  in
regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna  e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai
fini  del  definitivo  trasferimento  degli  stessi  e  delle   opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Il  Presidente  della  Regione  Calabria,  che  opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, puo'
avvalersi  delle  strutture  organizzative  della  Regione  Calabria,
nonche'  della  collaborazione  degli   Enti   territoriali   e   non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato,  che  provvedono,  sulla   base   di   apposita   convenzione,
nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di
bilancio di  ciascuna  amministrazione  interessata,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  il  Presidente  della  Regione   Calabria
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e
delle procedure amministrativo-contabili  ad  essi  connessi  con  le
risorse disponibili sulla  contabilita'  speciale,  aperta  ai  sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 8
del 14 giugno 2012, che viene  allo  stesso  intestata  per  24  mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto e'
tenuto a relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con
cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al comma 2. 
  5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
4, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Presidente
della Regione Calabria  puo'  predisporre  un  Piano  contenente  gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed
a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al  secondo
periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere  sottoposto
alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento  della   protezione
civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
5 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della regione  Calabria  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della Protezione  Civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  6  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  8. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo  della
Protezione Civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  9. Il Presidente della Regione Calabria, a seguito  della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 4, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 aprile 2013 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli