N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  5  marzo  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Commercio - Norme della Regione  Veneto  -  Esercizi  di  vicinato  -
  Apertura,  modificazioni  di  superficie,  mutamento   di   settore
  merceologico, trasferimento di sede e subingresso - Assoggettamento
  a  SCIA  (segnalazione  certificata   di   inizio   attivita')   da
  presentarsi allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)
  - Ricorso del  Governo  -  Denunciato  esonero  dalla  verifica  di
  assoggettabilita' a VAS (valutazione ambientale strategica) per  le
  varianti conseguenti a procedura di SUAP afferenti a  strutture  di
  vendita -  Contrasto  con  le  norme  statali  -  Violazione  della
  competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente
  e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 17. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s). 
Commercio - Norme della Regione Veneto - Medie strutture di vendita -
  Apertura,  modificazioni  di  superficie,  mutamento   di   settore
  merceologico, trasferimento di sede, subingresso -  Assoggettamento
  ad autorizzazione rilasciata dallo sportello unico per le attivita'
  produttive (SUAP) ovvero, a seconda del tipo di attivita'  e  della
  superficie  di  vendita  superiore  o  meno  a  1.500  mq,  a  SCIA
  (segnalazione certificata di inizio attivita')  da  presentarsi  al
  SUAP - Ricorso del Governo - Denunciato esonero dalla  verifica  di
  assoggettabilita' a VAS (valutazione ambientale strategica) per  le
  varianti conseguenti a procedura di SUAP afferenti a  strutture  di
  vendita -  Contrasto  con  le  norme  statali  -  Violazione  della
  competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente
  e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 18. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s). 
Commercio - Norme della Regione Veneto - Grandi strutture di  vendita
  - Apertura,  modificazioni  di  superficie,  mutamento  di  settore
  merceologico, trasferimento di sede, subingresso -  Assoggettamento
  ad autorizzazione rilasciata dallo sportello unico per le attivita'
  produttive (SUAP) ovvero, nei  casi  di  riduzione  di  superficie,
  mutamento del settore merceologico, modifica della  ripartizione  e
  subingresso, a SCIA (segnalazione certificata di inizio  attivita')
  da presentarsi al SUAP - Ricorso del Governo -  Denunciato  esonero
  dalla verifica di assoggettabilita' a VAS  (valutazione  ambientale
  strategica)  per  le  varianti  conseguenti  a  procedura  di  SUAP
  afferenti a strutture di vendita - Contrasto con le norme statali -
  Violazione della competenza esclusiva dello  Stato  in  materia  di
  tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 19. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s). 
Commercio - Norme della Regione Veneto - Grandi strutture di  vendita
  - Requisiti urbanistici e ambientali - Prevista applicazione  della
  normativa   sulla   VIA   (valutazione   di   impatto   ambientale)
  limitatamente alle grandi strutture aventi  superficie  di  vendita
  compresa tra  2.501  e  8.000  mq  ovvero  superiori  a  8.000  mq,
  rispettivamente  assoggettate  alla  procedura   di   verifica   di
  assoggettabilita' a VIA, o screening,  ed  alla  procedura  di  VIA
  propriamente detta - Indiscriminata  esenzione  dalla  verifica  di
  assoggettabilita' a VIA per tutte le  strutture  con  superfici  di
  vendita da 150 a 2.500 mq nei comuni con  popolazione  inferiore  a
  10.000 abitanti e da 250 a 2.500  mq  nei  comuni  con  popolazione
  superiore a 10.000 abitanti -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  illegittima restrizione del  campo  di  applicazione  della  VIA  -
  Contrasto con  le  norme  statali  -  Violazione  della  competenza
  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela  dell'ambiente   e
  dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 22. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s). 
Commercio - Norme della Regione  Veneto  -  Strutture  di  vendita  a
  rilevanza  regionale  -  Assoggettamento  dei  relativi  interventi
  edilizi ad un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs.
  n. 267 del 2000, anche in variante ai piani territoriali -  Ricorso
  del Governo - Denunciata possibilita' che  l'accordo  di  programma
  determini deroghe ulteriori rispetto alle varianti  agli  strumenti
  urbanistici contemplate dal predetto art. 34  -  Contrasto  con  le
  norme del codice dei beni culturali e del  paesaggio  -  Violazione
  della competenza esclusiva dello Stato in  materia  di  tutela  del
  paesaggio. 
- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 26. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22  gennaio
  2004, n. 42, artt. 135 e 143. 
(GU n.15 del 10-4-2013 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  C.F.
80224030587,      Fax      06/96514000      e       Pec       ags_m2@
mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui  uffici  e'   legalmente
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, 
    Contro Regione Veneto, in persona  del  Presidente  della  Giunta
Regionale in carica, con sede in Venezia; 
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della  legge  della  Regione  Veneto  28
dicembre 2012, n. 50,  intitolata  «Politiche  per  lo  sviluppo  del
sistema commerciale nella Regione del Veneto»,  pubblicata  nel  B.U.
Veneto 31 dicembre 2012, n. 110, per contrasto con l'art. 117,  comma
2, lett. s), della Costituzione e cio' a servito ed  in  forza  della
delibera di impugnativa assunta  dal  Consiglio  dei  Ministri  nella
seduta del 26 febbraio 2013. 
 
                           Fatto e Diritto 
 
    La legge della Regione  Veneto  del  28  dicembre  2012,  n.  50,
intitolata «Politiche per lo sviluppo del sistema  commerciale  nella
Regione del Veneto» contiene disposizioni per lo sviluppo del sistema
commerciale nella Regione del Veneto. 
    Tale legge, in materia di commercio al dettaglio su area privata,
presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente  agli
artt. 17, 18, 19, 22 e 26 per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione dell'art. 117, comma  2,  lett.  s),  della  costituzione:
legislazione  esclusiva   dello   stato   -   tutela   dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali. 
    1) L'art. 17 della legge Regione Veneto del 28 dicembre 2012,  n.
50 in esame, che disciplina gli esercizi  di  vicinato,  dispone  che
«L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento
del settore  merceologico,  il  trasferimento  di  sede,  nonche'  il
subingresso degli esercizi di vicinato  non  ubicati  all'interno  di
grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo 18,
comma 2, sono soggette a SCIA da presentarsi al SUAP.». 
    2) L'art. 18  della  suddetta  legge,  che  disciplina  le  medie
strutture di vendita, dispone che «1. L'apertura, l'ampliamento o  la
riduzione di superficie, il mutamento del  settore  merceologico,  il
trasferimento di sede, nonche' il subingresso delle  medie  strutture
con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri  quadrati  sono
soggette  a  SCIA,  da   presentarsi   al   SUAP»;   2.   L'apertura,
l'ampliamento, il  trasferimento  di  sede  e  la  trasformazione  di
tipologia delle medie strutture con superficie di vendita superiore a
1.500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione  rilasciata  dal
SUAP; 3.  La  riduzione  di  superficie,  il  mutamento  del  settore
merceologico, nonche' il subingresso delle medie strutture di vendita
di cui al comma 2 sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP». 
    3) L'art. 19 della  suddetta  legge,  che  disciplina  le  grandi
strutture di vendita, prevede che 1.  «L'apertura,  l'ampliamento  di
superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di  tipologia
delle grandi strutture di vendita  sono  soggette  ad  autorizzazione
rilasciata dal SUAP al soggetto titolare  dell'attivita'  commerciale
o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto  promotore»;  2.
«La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico ad
eccezione  di  quanto  previsto  dal  comma  3,  la  modifica   della
ripartizione interna, nonche' il subingresso delle  grandi  strutture
di vendita sono soggette a SCIA,  presentata  al  SUAP  dal  soggetto
titolare dell'attivita' commerciale  o,  in  caso  di  grande  centro
commerciale, dal soggetto promotore». 
    Le tre riportate norme, quindi, prevedono che il SUAP - Sportello
Unico per le Attivita' Produttive - possa concedere  l'autorizzazione
prevista nelle  norme  stesse,  senza  far  riferimento  alcuno  alla
procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica. 
    Ora la Regione Veneto: 
        con D.G.R. n. 791/2009, ha escluso « le varianti  a  piani  e
programmi conseguenti  alla  procedura  di  sportello  unico  per  le
attivita'   produttive»   «dalla    procedura    di    verifica    di
assoggettabilita' stessa nonche' dalla procedura VAS, fatta salva  la
necessita' di verificare se  [i  seguenti]  progetti  sono,  o  meno,
assoggettati alla procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale
(VIA) o a screening di VIA»; 
        con l'articolo 40 della 1. r. n. 13/2012 ha escluso dalla VAS
i piani urbanistici attuativi e  le  loro  varianti,  ai  quali  sono
assimilabili, nell'impostazione del legislatore regionale,  anche  le
varianti conseguenti alla procedura di SUAP. 
    Quest'ultima norma  regionale  e'  stata  impugnata  dal  Governo
dinanzi alla Corte Costituzionale proprio perche' la esclusione dalla
VAS in essa prevista e'  stata  ritenuta  invasiva  della  competenza
esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema. 
    Consegue  che  le  tre  norme  della  legge  in  oggetto,   sopra
riportate,  coerentemente  con  la  legislazione  regionale  vigente,
eludono il  tema  della  VAS,  ribadendo  l'esclusione  dalla  VAS  -
Valutazione Ambientale Strategica - di tutte le varianti  conseguenti
a procedure SUAP. 
    Nel  caso  specifico,  peraltro,  si  sottolinea  che  il  D.P.R.
160/2010, all'art. 8, comma 3, esclude le  procedure  afferenti  alle
strutture  di  vendita  dall'applicazione  delle  norme  di  raccordo
procedimentale con strumenti urbanistici da esso previste.  Pertanto,
una variante conseguente alla procedura di SUAP relativa a  strutture
di vendita deve essere  sottoposta  alle  procedure  di  approvazione
previste per tutte le altre varianti urbanistiche e non puo'  godere,
nemmeno, delle  forti  semplificazioni  previste  per  tale  iter  in
funzione di altri tipologie di progetti presentati a SUAP. 
    Alla  stregua  delle  rilevazioni  suesposte  deve  ritenersi  la
legislazione regionale, nella parte in cui prevede  che  le  varianti
conseguenti a procedura di SUAP e afferenti a  strutture  di  vendita
non debbono essere sottoposte a verifica di assoggettabilita' a  VAS,
contrasta con la  disciplina  statale  sulla  valutazione  ambientale
strategica,  adottata  dallo  Stato  nell'esercizio   della   propria
competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema ai sensi dell'articolo 117,  secondo  comma,  lettera
s), della Costituzione. 
    4)  l'art.  22,  che  disciplina  i   «Requisiti   ambientali   e
viabilistici», al comma 1, stabilisce che: «1. Alle grandi  strutture
di vendita si  applica  la  vigente  disciplina  di  cui  alla  legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10  «Disciplina  dei  contenuti  e  delle
procedure di valutazione ambientale» e successive modificazioni e  al
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in   materia
ambientale» e successive modificazioni, nel rispetto dei principi  di
semplificazione e unitarieta' dei procedimenti, con riferimento  alle
seguenti tipologie progettuali: 
        a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore  a
8.000  metri  quadrati,  assoggettate  alla  valutazione  di  impatto
ambientale (VIA); 
        b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra
2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica
o screening». 
    La riportata norma risulta essere  in  manifesta  difformita'  da
quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,  Allegato  IV,  punto
7.b, in quanto limita l'applicazione della normativa sulla  VIA  alle
grandi   strutture   aventi   superficie   di    vendita    compresa,
rispettivamente, tra 2.501 e 8.000 metri quadrati (assoggettate  alla
procedura di verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  o  screening)  e
superiori a 8.000 metri  quadrati  (assoggettate  alla  procedura  di
valutazione di impatto ambientale propriamente detta-VIA). 
    Tale disciplina lascia immotivatamente escluse dalla applicazione
persino della semplice procedura di verifica di  assoggettabilita'  a
VIA o screening tutte, e in modo indistinto, le strutture di  vendita
superiori a 150 e  fino  a  2.500  mq.  nei  comuni  con  popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiori a  250  e  fino  a
2.500 mq nei comuni con  popolazione  residente  superiore  a  10.000
abitanti. 
    Pertanto  la  disposizione  regionale   opera   una   illegittima
restrizione  del  campo  di  applicazione  della   disciplina   della
valutazione  di  impatto  ambientale,  e  quindi,  in  quanto   detta
disposizioni difformi dalla normativa statale vigente, e' illegittima
perche'  contrastante  con  l'art.  117,  comma  2,  lett.  s)  della
Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha  competenza  legislativa
esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    5) l'art. 26, che disciplina «le strutture di vendita a rilevanza
regionale», dopo aver stabilito, nel  primo  comma,  quali  sono  gli
interventi da considerare di rilevanza regionale, dispone, al secondo
comma, che «...Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti  ad  un
accordo  di  programma  ai  sensi  dell'articolo   34   del   decreto
legislativo n. 267 del 2000, anche in variante urbanistica e ai piani
territoriali  e  d'area,  nel  rispetto  di   quanto   previsto   dal
regolamento regionale di cui all'articolo 4». 
    La  riportata  norma,  stabilendo  che  gli  interventi   edilizi
relativi alle  strutture  di  vendita  a  rilevanza  regionale  «sono
soggetti ad un accordo di programma ai  sensi  dell'articolo  34  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante ...  ai  piani
territoriali... », prevede, cosi', la possibilita' che  l'accordo  di
programma determini deroghe ulteriori  rispetto  alle  varianti  agli
strumenti urbanistici contemplate dal richiamato articolo del decreto
legislativo n. 267 del 2000. 
    La disposizione regionale, pertanto,  in  quanto  stabilisce  che
l'accordo di programma possa derogare  ai  piani  territoriali,  che,
come  noto,  comprendono  anche  i  piani  paesaggistici,   manifesta
evidenti elementi di  incostituzionalita'  in  quanto  contrasta  con
l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione,  che
assegna alla competenza esclusiva statale la materia della tutela del
paesaggio, nonche' con gli articoli 135 e 143  del  Codice  dei  beni
culturali  e  del  paesaggio,  che  costituiscono  espressione  della
potesta' legislativa esclusiva statale nella materia della tutela del
paesaggio, in base ai quali le modifiche e le eventuali deroghe  alla
pianificazione  paesaggistica  vigente  possono   essere   introdotte
esclusivamente mediante una nuova pianificazione paesistica  conforme
ai contenuti regolatoti stabiliti dal Codice e dettata  con  l'intesa
dello Stato (almeno per quanto riguarda le aree sottoposte a  vincolo
paesaggistico). 
    Al riguardo, si rileva che codesta Ecc.ma Corte: 
        nella sentenza n. 225 del 22-07-2009 ha affermato che la  VIA
e la VAS,  trattandosi  di  procedure  che  valutano  in  concreto  e
preventivamente  «la  sostenibilita'  ambientale»,  rientrano   nella
materia della tutela dell'ambiente, di cui  all'art.  117,  comma  2,
lett. s) Cost.; 
        nella sentenza n.  192/2011  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale della legge con la quale  la  regione  Piemonte  aveva
escluso dal regime di verifica di assoggettabilita' a  VAS  il  piano
comunale di alienazione del patrimonio  immobiliare,  non  prevedendo
altresi' l'attivazione della procedura di VAS nel momento in  cui  le
previsioni di detto  piano  comportassero  modifiche  sostanziali  al
piano urbanistico comunale; 
        nella sentenza n. 209/2011  ha  deciso  analogamente  per  la
legge della regione Toscana n.10/2010, la quale aveva  escluso  dalle
procedure di valutazione i piani regolatori dei porti. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede  che  l'Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia   dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli artt. 17, 18, 19, 22  e  26  della
legge della Regione  Veneto  28  dicembre  2012,  n.  50,  intitolata
«Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione  del
Veneto», pubblicata nel B.U. Veneto 31 dicembre  2012,  n.  110,  per
contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione. 
    Si  depositeranno,  con  l'originale  notificato   del   presente
ricorso: 
        1) Estratto della deliberazione del C.d.M.  del  26  febbraio
2013 e della relazione allegata al verbale. 
        2)  Copia  dell'impugnata  legge  della  Regione  Veneto   28
dicembre 2012, n. 50. 
 
          Roma, 28 febbraio 2013 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Mangia