N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  5  marzo  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia  e  urbanistica  -  Norme   della   Regione   Basilicata   -
  Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di
  distribuzione carburanti e relativi servizi accessori  in  variante
  al piano  territoriale  paesistico  di  area  vasta  del  bosco  di
  Gallipoli-Cognato e Piccole Dolomiti Lucane - Ricorso del Governo -
  Denunciata  violazione  della  sfera  di   competenza   legislativa
  esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente per  l'assenza
  di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) richiesta per impianti
  in siti di interesse comunitario e zone di  protezione  speciali  -
  Violazione  della  sfera   di   competenza   statale   in   materia
  paesaggistica, per il contrasto con  la  disciplina  contenuta  nel
  Codice dell'Ambiente. 
- Legge della Regione Basilicata 21 dicembre 2012, n. 33, art. 1. 
- Costituzione, artt. 9 e  117,  comma  secondo,  lett.  s);  decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 142 e 143. 
(GU n.15 del 10-4-2013 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato; 
    Nei  confronti  della  Regione  Basilicata  in  persona  del  suo
Presidente per la dichiarazione della  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n.  33,  recante:
«Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto  di
distribuzione carburanti e relativi servizi accessori in variante  al
piano territoriale paesistico di area vasta nel  bosco  di  Gallipoli
Cognato e Piccole Dolomiti Lucane» (B.U.R. Basilicata n.  48  del  21
dicembre 2012). 
    La legge della Regione Basilicata n. 33  del  21  dicembre  2012,
recante «Approvazione localizzazione, in  Agro  di  Calciano,  di  un
impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori  in
variante al piano territoriale paesistico di area vasta nel bosco  di
Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane», stabilisce,  all'art.1,
che: «In attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 4 agosto 1987,
n. 20, e' approvata la localizzazione, in Agro  di  Calciano,  di  un
impianto di distribuzione carburanti  e  relativi  servizi  accessori
(Allegato A) in Variante al Piano  Territoriale  Paesistico  di  area
vasta del bosco di Gallipoli- Cognato e Piccole Dolomiti  Lucane,  di
cui al D.G.R. n. 512 del 18 marzo 2010.». 
    Si premette che la disposizione regionale qui  censurata  postula
erroneamente la perdurante vigenza dell'art. 19 della legge regionale
n.  20  del  1987,  il  quale,  invece,  e'  da  ritenersi   abrogato
implicitamente dal codice dei beni culturali  del  2004,  e  cio'  in
forza della legge cosiddetta «Scelba»  n.  62  del  1953,  stante  la
palese incompatibilita', riferita  all'introduzione  di  varianti  al
piano  territoriale  paesistico,  della  norma  regionale  del   1987
rispetto alla successiva legislazione statale. 
    Ed invero, il codice dei beni culturali e del paesaggio del  2004
ha  introdotto,  quale  unico  strumento  idoneo  a  tali  fini,   la
pianificazione paesaggistica congiunta tra Stato e Regione  ai  sensi
degli articoli 135 e 143. 
    Infatti, spettando la materia  della  tutela  del  paesaggio,  ai
sensi dell'art. 117, comma 2,  lettera  s),  della  Costituzione,  al
legislatore nazionale, la sopravvenuta regolamentazione della materia
con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comporta, a  norma
dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'abrogazione delle
precedenti disposizioni regionali incompatibili, con  la  conseguenza
che, dopo il 2004, non e' piu' consentito nell'ordinamento  giuridico
introdurre  varianti  al  piano  paesaggistico  per  mezzo  di  leggi
regionali, prive di potesta' normativa nella materia. 
    Cio' premesso, la  disposizione  in  esame  presenta  profili  di
illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt.  9  e  117,
secondo comma, lettera s), Cost., con le norme interposte,  di  fonte
ordinaria,  direttamente  attuative  degli  artt.  9  e  117   Cost.,
contenute nel Codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.   42,   concernenti   la
pianificazione paesaggistica congiunta  (articoli  135  e  143),  che
prevedono,  appunto,  l'elaborazione  congiunta   dei   nuovi   piani
paesaggistici ovvero l'adeguamento di quelli eventualmente vigenti ai
dettami prescrittivi e  contenutisti-ci  dell'art.  143  del  codice,
nonche', infine, con il canone di leale collaborazione. 
    A) Ed invero il principio  della  pianificazione  necessariamente
congiunta (Stato - Regione) sui beni paesaggistici,  contenuto  negli
artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di  cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (e  successivi  decreti
correttivi del 2006 e del 2008), costituendo una  norma  fondamentale
di riforma economico-sociale  della  Repubblica  (cfr.  Corte  cost.,
sent. n. 367/2007), si impone, come tale, uniformemente su  tutto  il
territorio nazionale, in tutte le Regioni,  ivi  incluse  quelle  che
godono di autonomia speciale. 
    Secondo  il   consolidato   orientamento   della   giurisprudenza
costituzionale, anche le disposizioni di cui all'art. 142 del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 rivestono il carattere di «norma fondamentale  di
riforma economico-sociale». (cfr.  Corte  cost.  sent.  nn.  66/12  e
164/09). Con la previsione normativa in esame, la Regione  Basilicata
viola i richiamati fondamentali canoni costituzionali, pretendendo di
modi-ficare  unilateralmente,   senza   alcun   coinvolgimento   (ne'
preventivo, ne' successivo) dei competenti  organi  statali,  con  lo
strumento legi-slativo, il piano  paesaggistico;  li'  dove,  invece,
avrebbe dovuto concordare le modifiche nella appropriata  sede  della
nuova  concertazione  di  riforma  e  modifica  congiunta  del  piano
medesimo, come, peraltro, previsto dal  Protocollo  d'intesa  tra  la
Regione Basilicata  ed  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, sottoscritto in data 14 settembre 2011, ai sensi dell'art.
156, comma 3, del Codice di settore, per la definizione congiunta del
piano paesaggistico regionale. 
    B) Inoltre, si  rileva  che  la  variante  prevista  dalla  norma
regionale, per la parte in cui  non  richiama  l'effettuazione  della
predetta valu-tazione di incidenza, risulta priva  delle  valutazioni
ambientali previste dalla normativa  nazionale,  considerato  che  il
territorio in cui si intende realizzare l'impianto in  parola  ricade
in area SIC/ZPS (siti di interesse comunitario e zone  di  protezione
speciale) per la quale e' obbligatoria la valutazione di incidenza di
cui all'art. 5 del D.P.R. n.  357/97.  La  norma  regionale  risulta,
quindi,  eccedere  dalle   compe-tenze   regionali   per   violazione
dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione,  che
riserva allo Stato la  competenza  esclusiva  in  materia  di  tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' l'art. 1 della legge  regionale  21  dicembre
2012, n. 33, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si producono: 
        estratto della delibera del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8
febbraio 2013; 
        relazione, allegata alla medesima delibera, della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, il
turismo e lo sport; 
        Legge regionale n. 33 del 21 dicembre 2012. 
        Allegato A. 
 
          Roma, addi' 18 febbraio 2013 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Palatiello