N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  7  marzo  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma  di
  Bolzano - Legge finanziaria  2013  -  Agevolazioni  fiscali  per  i
  veicoli a metano o GPL, nonche' per  i  veicoli  con  alimentazione
  ibrida o a idrogeno - Esenzione triennale dal pagamento della tassa
  automobilistica provinciale - Assunzione della Provincia del  costo
  per il servizio di esazione - Deduzioni da base imponibile  IRAP  -
  Riduzioni di aliquota - Ricorso del Governo  -  Denunciata  mancata
  quantificazione del minore gettito - Omessa indicazione  dei  mezzi
  di copertura. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano, 20 dicembre 2012, n. 22,
  art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 (modificativi della  legge  provinciale
  11 agosto 1998, n. 9) e 6 (modificativo della legge provinciale  18
  aprile 2012, n. 8). 
- Costituzione, art. 81, comma quarto. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma  di
  Bolzano  -  Legge  finanziaria  2013  -  Agevolazioni   nell'ambito
  dell'imposta municipale propria (IMU) e disposizioni di  catasto  -
  Detrazione d'imposta per le abitazioni ricomprese  nella  categoria
  catastale A e per le unita' immobiliari  comprese  nella  categoria
  catastale D - Ricorso del  Governo  -  Denunciata  eccedenza  dalla
  competenza legislativa della Provincia - Contrasto con la normativa
  statale in materia di coordinamento della finanza  pubblica  e  del
  sistema tributario. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano, 20 dicembre 2012, n. 22,
  art. 2, comma 1 (modificativo della  legge  provinciale  18  aprile
  2012, n. 8). 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo,  e  119;  legge  24  dicembre
  2012, n. 228, art. 1, comma  380  (modificativo  dell'art.  13  del
  decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201);  Statuto  speciale  della
  Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),  artt.
  8 e 9. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma  di
  Bolzano - Legge finanziaria 2013 -  Riordinamento  della  struttura
  dirigenziale - Previsione che l'organismo di valutazione  istituito
  presso  la  Direzione  generale   della   Provincia   dalla   legge
  provinciale n. 10 del 1992 esercita le funzioni  di  controllo,  di
  cui agli artt. 148 e 148-bis del testo unico sull'ordinamento degli
  enti locali, attribuite nel restante territorio nazionale ad  altri
  organi - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto  con  le  norme
  del suddetto testo unico recanti la disciplina del controllo  della
  Corte dei conti sulla gestione  finanziaria  degli  enti  locali  -
  Inosservanza dei principi statali di  coordinamento  della  finanza
  pubblica - Eccedenza dalle competenze statutarie. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano, 20 dicembre 2012, n. 22,
  art. 12, comma 1 (modificativo della legge  provinciale  23  aprile
  1992, n. 10). 
- Costituzione, artt. 81,  comma  quarto,  97  e  117,  comma  terzo;
  Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31
  agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9 e 79; d.lgs. 18  agosto  2000,  n.
  267, artt. 148 e 148-bis. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma  di
  Bolzano - Legge  finanziaria  2013  -  Disciplina  dei  servizi  di
  trasporto  pubblico  di  persone  -  Previsione   che   l'assessore
  provinciale competente e' autorizzato a corrispondere a favore  dei
  richiedenti l'istituzione dei servizi o dell'impresa  di  trasporto
  incaricata, un importo fino ad un massimo  del  70  per  cento  sul
  costo del servizio -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  mancata
  previsione di limiti al costo del servizio, con conseguente mancata
  contezza   dell'importo   che   l'assessore   provinciale    potra'
  corrispondere - Violazione del principio di copertura finanziaria. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano, 20 dicembre 2012, n. 22,
  art. 23, commi 2 e  10  (modificativi  della  legge  provinciale  2
  dicembre 1985, n. 16). 
- Costituzione, art. 81, comma quarto. 
(GU n.15 del 10-4-2013 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri  rappresentato
e  difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  Generale   dello   Stato   C.F.
80224030587, Fax 06/96514000 e PEC  roma@mailcert.avvocaturastato.it,
presso i cui uffici ex lege domicilia in  Roma,  via  dei  Portoghesi
n.12; 
    Nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige in
persona  del  Presidente  della  Provincia   pro   tempore   per   la
dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  degli  articoli  1,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1; 12; e 23, commi 2  e  10,  della
legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 20
dicembre 2012, n. 22, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il  triennio
2013-2015», pubblicata nel B.U. n. 1 del 2 gennaio 2013,  Supplemento
n. 1, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 26  febbraio
2013. 
    Con la legge provinciale n. 22 del 20 dicembre 2012,  che  consta
di trentanove articoli, la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
ha  emanato  le  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2013 e per  il  triennio  2013-2015
(Legge finanziaria 2013). 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  abbia  ecceduto  dalla
propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come
si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) L'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della Legge Provincia  Autonoma
di Bolzano  -  Alto  Adige  n.  22/2012  viola  l'articolo  81  della
Costituzione. 
    1.1. L'articolo 1, della legge  della  Provincia  di  Bolzano  n.
22/2012 citata, modifica la legge 11 agosto 1998, n. 9, della  stessa
Provincia, che reca  «Disposizioni  finanziarie  in  connessione  con
l'assestamento di bilancio di previsione della provincia  per  l'anno
finanziario 1998 e per il  triennio  1998-2000  e  norme  legislative
collegate». 
    In particolare, i commi 1  e  2,  dell'art.  1,  della  legge  n.
22/2012, sostituiscono gli articoli 7-bis e 7 -quater, della legge n.
9/1998, e prevedono la esenzione triennale dal pagamento della  tassa
automobilistica provinciale per i proprietari di veicoli a  metano  o
GPL, nonche' per i proprietari di veicoli con alimentazione ibrida  a
idrogeno. 
    Il  successivo  comma  3,  della  norma  censurata  indicata   in
epigrafe, nel disciplinare i servizi di esazione, prevede che:  «Art.
11-bis (Corrispettivi per il servizio di esazione) -  1.  L'assessore
provinciale alle Finanze  e'  autorizzato  a  stabilire  con  proprio
decreto i casi in cui il costo di esazione di cui all'articolo 5  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n.
11, e successive modifiche, nonche' il costo  connesso  ai  pagamenti
eseguiti con moneta elettronica e' assunto dalla Provincia». 
    Il comma 4, a  sua  volta,  prevede  che  agli  enti  gestori  di
strutture residenziali  per  anziani  accreditate,  e  aventi  natura
giuridica diversa da quella di APSP, spetta, dal 2012, una  deduzione
dalla base imponibile IRAP pari a 20.500 curo annui  per  ogni  posto
letto autorizzato. 
    Il comma 5, del citato  art.  1,  dopo  il  comma  13,  dell'art.
21-bis, della legge n. 9/1998, inserisce i commi 13-bis e 13-ter, che
introducono riduzioni a deduzioni in  materia  di  imposta  regionale
sulle attivita' produttive. 
    Il comma  6,  della  disposizione  che  si  censura  indicata  in
epigrafe, infine, fissa l'aliquota dell'imposta  sulle  assicurazioni
RC Auto per l'anno 2012 (aliquota 9,5 per cento) e a decorrere dal 1°
gennaio 2013 (aliquota 9 per cento). 
    1.2. Le disposizioni che si  sono  richiamate,  e  che  tutte  si
censurano, introducono agevolazioni fiscali, assicurazioni  a  carico
della Provincia del costo per il servizio di esazione,  deduzioni  da
base imponibile IRAP e riduzioni di aliquota. 
    Alcune  di  esse  (comma  4  e  6)  hanno  effetto   retroattivo,
applicandosi i benefici dalla stessa previsti anche per l'anno 2012. 
    Tutte,  indistintamente,  comportano  minori  entrate.  Il  minor
gettito, tuttavia, non e' stato quantificato, ne' sono stati indicati
i relativi mezzi di copertura. 
    1.3. L'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6,  della  legge  della
Provincia Autonoma di Bolzano n. 22/2012, deve  ritenersi,  pertanto,
costituzionalmente illegittimo perche' in contrasto  con  l'art.  81,
comma quattro, della Costituzione e con i principi che  sovrintendono
alla potesta' legislativa della Provincia, come fissata nello Statuto
speciale. 
2) L'art. 2, comma 1, della legge Provincia  Autonoma  di  Bolzano  -
Alto Adige n. 22/2012 viola gli articoli 117, comma 3,  e  119  della
Costituzione. 
    2.1. L'articolo 2 della legge della Provincia di Bolzano  n.  22,
del 2012 citata in epigrafe, modifica la legge 18 aprile 2012, n.  8,
della  stessa   Provincia,   che   reca   «Agevolazioni   nell'ambito
dell'imposta municipale propria (IMU) e  disposizioni  sul  catasto»,
inserendo all'articolo 1, relativo alla «Potesta'  regolamentare  del
comune in materia di imposta municipale propria», al comma 1, dopo la
lettera h), una ulteriore lettera del seguente tenore: 
        «i) agevolazione, consistente in  una  detrazione  d'imposta,
per le abitazioni (categoria catastale A) e per le unita' immobiliari
(categoria catastale D) che  servono  anche  da  abitazione,  con  le
relative pertinenze nella misura massima di una unita'  per  ciascuna
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di  proprieta'  di  imprese,
nelle quali uno dei titolari dell'impresa e il suo  nucleo  familiare
hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale». 
    Tale   disposizione,   che    si    censura,    deve    ritenersi
costituzionalmente illegittima  in  quanto  eccede  dalla  competenza
legislativa riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano  in  base
alle disposizioni dello Statuto speciale, approvato con il d.P.R.  31
agosto 1972, n. 670 e detta  disposizioni  difformi  dalla  normativa
nazionale in materia di coordinamento della finanza  pubblica  e  del
sistema tributario, in violazione, quindi, dell'art.  117,  comma  3,
della Costituzione. 
    2.2. La legge 24 dicembre  2012,  n.  228  (legge  di  stabilita'
2013), all'art. 1, comma 380, detta alcune modifiche all'art. 13, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo dell'IMU. 
    In particolare, la lettera a), del richiamato comma 380,  prevede
la soppressione del comma  11,  del  citato  art.  13,  del  d.l.  n.
201/2011, che ha disposto  la  riserva  in  favore  dello  Stato  del
gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo
catastale D, consentendo, peraltro, agli enti locali di  incrementare
sino a tre punti l'aliquota standard. 
    La norma che si censura si pone in contrasto con le  disposizioni
che si sono richiamate. 
    Si rileva, infatti,  che  l'art.  2,  primo  comma,  della  legge
provinciale  n.  22/2012  citata  in  epigrafe,  nel  modificare   la
precedente legge provinciale n. 8/2012, in  materia  di  agevolazioni
nell'ambito  dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   introduce
un'ulteriore agevolazione, consistente in una  detrazione  d'imposta,
per le abitazioni ricomprese nella categoria catastale  A  e  per  le
unita' immobiliari comprese nella categoria catastale D, «che servono
anche da abitazione, con le relative pertinenze ... di proprieta'  di
imprese, nelle quali uno dei titolari dell'impresa e  il  suo  nucleo
familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale». 
    La detrazione prevista dalla norma provinciale,  che  ricalca  la
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale
del soggetto passivo d'imposta prevista dall'articolo 13,  comma  10,
del decreto-legge n. 201 del 2011, si sostanzia in un'agevolazione  a
favore di tutte le unita' immobiliari di cui alla categoria catastale
A (in particolare, abitazioni ed  alloggi  tipici  dei  luoghi)  e  D
(opifici industriali e  commerciali),  di  proprieta'  di  imprese  e
utilizzati come abitazione dal titolare dell'impresa e dal suo nucleo
familiare. 
    Occorre, tuttavia, rilevare che,  sebbene  con  riferimento  agli
immobili  compresi  nella   categoria   catastale   A,   l'intervento
agevolativo  in  questione  possa  trovare   la   propria   copertura
costituzionale nella previsione statutaria  dell'articolo  80,  comma
1-bis, dello Statuto speciale, che prevede, appunto,  che  con  legge
provinciale possa essere consentito agli enti  locali  di  introdurre
esenzioni «nel caso di  tributi  locali  istituiti  con  legge  dello
Stato» (quale, nel caso di specie, l'IMU). 
    Con riferimento agli immobili compresi nella categoria  catastale
D, lo stesso presenta profili di  illegittimita'  in  relazione  alle
richiamate modifiche dell'art. 13, del decreto-legge n. 201, del 2011
(istitutivo dell'IMU), introdotte dalla legge di  stabilita'  per  il
2013. Ed, invero, come si e' sopra  precisato,  l'articolo  1,  comma
380, della legge n. 228 del  2012,  attraverso  la  soppressione  del
comma 11 dell'articolo 13 del  predetto  decreto-legge  n.  201,  del
2011, ha disposto la  riserva  in  favore  dello  Stato  del  gettito
dell'imposta  derivante  dagli  immobili  classificati   nel   gruppo
catastale D, consentendo, peraltro, agli enti locali di  incrementare
sino a tre punti percentuali l'aliquota standard. Ne consegue che  la
detrazione introdotta dalla norma provinciale in esame  a  favore  di
questa tipologia di immobili  impatta  sulla  quota  di  gettito  del
tributo riservata ora allo Stato. 
    2.3. L'articolo 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano
n. 22/2012 citata  in  epigrafe,  deve  ritenersi  costituzionalmente
illegittimo in quanto eccede dalla copertura  legislativa  regionale,
come fissata negli articoli 8 e 9, dello Statuto speciale,  approvato
con il d.P.R.  n.  670/1972,  nonche'  dalla  competenza  legislativa
concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista
per  le  Regioni  ordinarie  dall'art.  117,   terzo   comma,   della
Costituzione, ed estesa, ex art. 10  della  legge  costituzionale  n.
3/2011, alla Provincia Autonoma di Bolzano, quale forma di  autonomia
piu' ampia, cui la Provincia, pur nel rispetto della  sua  autonomia,
non puo' derogare. Come piu' volte  ribadito  da  codesta  Corte,  il
vincolo del rispetto dei  principi  statali  di  coordinamento  della
finanza pubblica  connessi  agli  obiettivi  nazionali,  condizionati
anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni  e  Province
ad autonomia ordinaria in base all'art. 119  della  Costituzione,  si
impone  anche  alle   Regioni   e   Province   a   statuto   speciale
nell'esercizio della propria autonomia finanziaria. 
3) L'art. 12 della Legge Provincia Autonoma di Bolzano -  Alto  Adige
n. 22/2012 viola gli articoli 81, comma 4, 97 e 117, comma  3,  della
Costituzione. 
    3.1. L'articolo 12, della legge della Provincia di Bolzano  n.22,
del 2012 citata in epigrafe, modifica la legge 23 aprile 1992, n. 10,
della stessa Provincia, che reca il  «Riordinamento  della  struttura
dirigenziale  della  Provincia  Autonoma   di   Bolzano»,   inserendo
all'articolo 23, prima dell'ultimo periodo del comma 1,  il  seguente
periodo: «Esso esercita altresi' le funzioni di controllo di cui agli
artt. 148 e 148-bis del d.l. 18 agosto 2000,  n.  267,  e  successive
modifiche, attribuite nel  restante  territorio  nazionale  ad  altri
organi». 
    Tale   disposizione,   che    si    censura,    deve    ritenersi
costituzionalmente illegittima  in  quanto  viola  gli  articoli  81,
quarto comma, 97 e 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  nonche'
l'art.79, dello Statuto speciale, approvato con il d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670 citato. 
    3.2. Il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.267,  Testo  Unico
delle leggi nell'ordinamento degli Enti locali, all'art.148,  prevede
la disciplina dei controlli esterni sulla gestione degli Enti locali,
all'art. 148-bis, disciplina il  rafforzamento  del  controllo  della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti locali. 
    In particolare, l'articolo 148 prevede che le  sezioni  regionali
della Corte dei conti verifichino la legittimita'  e  la  regolarita'
delle questioni nonche' il funzionamento  dei  controlli  interni  ai
fini  del  rispetto  delle  regole  contabili  e  dell'equilibrio  di
bilancio di ciascun Ente locale. 
    L'art. 148-bis, a  sua  volta,  prevede  che  le  stesse  sezioni
regionali della Corte dei conti esaminano i bilanci  preventivi  e  i
rendiconti consuntivi degli Enti locali per la verifica del  rispetto
degli obiettivi  annuali  posti  dal  patto  di  stabilita'  interno,
dell'osservanza del vincolo  previsto  in  materia  di  indebitamento
dall'articolo   119,   sesto   comma,   della   Costituzione,   della
sostenibilita'  dell'indebitamento,  dell'assenza  di  irregolarita',
suscettibili di pregiudicare, anche  in  prospettiva,  gli  equilibri
economico-finanziari degli Enti. 
    3.3. La norma che  si  censura,  disponendo  che  l'organismo  di
valutazione, istituito presso la Direzione generale della  Provincia,
esercita le funzioni di controllo di cui ai richiamati articoli 148 e
148-bis,  del  testo  unico  sull'ordinamento  degli   Enti   locali,
contrasta  con  la  normativa  statale   richiamata,   nonche'   come
l'articolo 79, dello Statuto speciale del Trentino Alto-Adige. 
    Al riguardo, si evidenzia che i controlli previsti  dalla  citata
norma statutaria sono connessi ai compiti attribuiti alle Province di
Trento e Bolzano di stabilire  gli  obblighi  relativi  al  patto  di
stabilita interno, di provvedere alle funzioni di  coordinamento  con
riferimento ai propri enti locali ed enti strumentali,  alle  aziende
sanitarie, alle universita' non statali  di  cui  all'  articolo  17,
comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  nonche'  di  vigilare
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da  parte  dei
predetti enti. In ogni caso, tali controlli non possono  considerarsi
sostitutivi di  quelli  ordinariamente  esercitati  dalla  Corte  del
Conti, considerato, peraltro, che le Province autonome  dovranno,  in
ogni caso,  dare  notizia  degli  esiti  dei  propri  controlli  alla
competente sezione della Corte dei conti medesima. 
    A sostegno di quanto sopra  esposto,  occorre  ricordare  che  la
Corte Costituzionale,  gia'  con  sentenza  n.  29  del  1995,  aveva
evidenziato che le disposizioni contenute negli Statuti  speciali  in
materia di controlli non precludono che possa  essere  istituito  dal
legislatore un tipo di controllo che  abbia  ad  oggetto  l'attivita'
amministrativa,  considerata   nel   suo   concreto   e   complessivo
svolgimento, e che debba essere eseguito,  non  gia'  in  rapporto  a
parametri di  stretta  legalita',  ma  in  riferimento  ai  risultati
effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi  programmati  nelle
leggi o nel bilancio,  tenuto  conto  delle  procedure  e  dei  mezzi
utilizzati per il loro raggiungimento. 
    Inoltre, la sentenza n. 64 del 2005, nel  sancire  l'eliminazione
dei controlli di legittimita' sugli atti  amministrativi  degli  enti
locali a seguito dell'abrogazione del primo  comma  dell'art.  125  e
dell'art.  130  della  Costituzione,  non  esclude   la   persistente
legittimita' dell'attivita' di controllo esercitata dalla  Corte  dei
conti,  in  quanto   il   controllo   da   quest'ultima   esercitato,
assoggettando una tipologia di  provvedimento,  indice  di  possibili
patologie nell'ordinaria  attivita'  di  gestione,  ad  un  controllo
rispettoso dell'autonomia locale e venendo, altresi',  incontro  alle
esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto
di stabilita' interno, e' conforme al  principio  di  buon  andamento
delle pubbliche amministrazioni. 
    Infine, la sentenza n. 267 del 2006 ha sancito che  il  controllo
sulla  gestione  costituisce  un  controllo  successivo  ed   esterno
all'Amministrazione,   di   natura   imparziale   e    collaborativa.
L'estensione di tale controllo a tutte le Amministrazioni  pubbliche,
comprese le Regioni e gli Enti locali, e' il frutto di una scelta del
legislatore che ha inteso superare la dimensione un  tempo  «statale»
della  finanza  pubblica  riflessa  dall'art.   100   Cost.   ed   ha
riconosciuto alla Corte dei conti, nell'ambito del disegno  tracciato
dagli artt. 97, primo comma, 28, 81 e 119 Cost., il ruolo  di  organo
posto al servizio dello «Stato-comunita'», quale  garante  imparziale
dell'equilibrio economico-finanziario del settore  pubblico  e  della
corretta  gestione  delle  risorse  collettive   sotto   il   profilo
dell'efficacia,    dell'efficienza    e    dell'economicita'.    Tale
impostazione ha assunto, peraltro,  maggior  rilievo  a  seguito  dei
vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea,
tra cui, in particolare,  l'obbligo  imposto  agli  Stati  membri  di
rispettare  un  determinato  equilibrio  complessivo   del   bilancio
nazionale. 
    In  tale   contesto,   essenzialmente   volto   a   salvaguardare
l'equilibrio complessivo della  finanza  pubblica,  si  inserisce  il
controllo affidato alle sezioni regionali della Corte dei  conti,  il
cui compito e' verificare, nel rispetto  della  natura  collaborativa
del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi  posti
dalle leggi statali o regionali di principio e di programma,  secondo
la rispettiva competenza, nonche' la sana gestione finanziaria  degli
enti locali ed il  funzionamento  dei  controlli  interni,  riferendo
sugli esiti delle verifiche esclusivamente  ai  consigli  degli  enti
controllati. 
    Ad avviso di codesta Corte, poi, la possibilita'  conferita,  dal
comma 7 dell'art. 7 della legge n.  131  del  2003,  alle  Regioni  a
statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza,  di  adottare
particolari discipline di  controllo  nel  rispetto  delle  finalita'
sopra descritte di salvaguardia degli equilibri di finanza  pubblica,
non pone in nessun caso in discussione la finalita' di uno strumento,
quale il controllo sulla gestione delle risorse collettive,  affidato
alla Corte dei conti, in veste  di  organo  terzo  a  servizio  dello
«Stato-comunita'». Infatti,  la  necessita'  di  coordinamento  della
finanza pubblica, nel cui ambito materiale si  colloca  il  controllo
esterno sulla gestione, riguarda pure le Regioni  e  le  Province  ad
autonomia differenziata, dal momento che anche  la  loro  finanza  e'
parte della «finanza pubblica allargata». 
    3.4. L'articolo 12,  della  legge  della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano   n.   22/2012   citata   in   epigrafe,    deve    ritenersi
costituzionalmente illegittimo  in  quanto  eccede  dalle  competenze
statutarie di cui agli articoli 8, 9 e 79, del D.P.R. n. 670 del 1972
citato, nonche' dalla competenza legislativa concorrente  in  materia
di  coordinamento  di  finanza  pubblica,  prevista  per  le  Regioni
ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed  estesa,
ex art. 10 della  legge  costituzionale  n.  3/2011,  alla  Provincia
Autonoma di Bolzano quale forma  di  autonomia  piu'  ampia,  cui  la
Provincia, pur nel rispetto della sua autonomia, non  puo'  derogare.
Come piu' volte ribadito da codesta Corte, il  vincolo  del  rispetto
dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi
agli  obiettivi  nazionali,   condizionati   anche   dagli   obblighi
comunitari, che grava sulle Regioni e Province ad autonomia ordinaria
in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni
e Province a statuto speciale nell'esercizio della propria  autonomia
finanziaria. 
4) L'art. 23, commi 2 e 10, della Legge Provincia Autonoma di Bolzano
-  Alto  Adige  n.  22/2012  viola  l'articolo  81,  comma  4,  della
Costituzione. 
    4.1. L'articolo 23, della legge della  Provincia  di  Bolzano  n.
22/2012 citata in epigrafe, modifica la legge 2 dicembre 1985, n.  16
della stessa Provincia,  che  reca  la  «Disciplina  dei  servizi  di
trasporto pubblico di persone». 
    In particolare, il comma 2, della norma che si  censura,  prevede
che l'assessore provinciale, competente in materia  di  trasporto  di
passeggeri su strada e rotaia, «... e' autorizzato a corrispondere, a
favore  dei  richiedenti  l'istituzione  dei   servizi   dell'impresa
incaricata, un importo fino ad un  massimo  del  70%  del  costo  del
servizio». 
    Il successivo comma 10, dello stesso  articolo  23,  aggiunge  un
comma all'art. 16, della legge provinciale n. 16/1985, che disciplina
le modalita' di erogazione dei contributi. 
    Le predette disposizioni provinciali non prevedono  alcun  limite
al costo del servizio  e  conseguentemente  non  forniscono  contezza
dell'importo che l'assessore provinciale potra'  corrispondere.  Tali
norme sono pertanto suscettibili di  comportare  maggiori  oneri  non
quantificati,  per  i  quali  non  e'   indicata   alcuna   copertura
finanziaria. 
    4.2. L'articolo 23, commi 2 e 10,  della  legge  della  Provincia
Autonoma di Bolzano n. 22/2012 citata  in  epigrafe,  deve  ritenersi
costituzionalmente illegittimo perche' in contrasto  con  l'art.  81,
comma quattro, della Costituzione e con i principi che  sovrintendono
alla potesta' legislativa della Provincia, come fissata nello Statuto
speciale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6;  2,
comma 1; 12; e 23, commi  2  e  10,  della  legge  provinciale  della
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 20 dicembre  2012,  n.  22
siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 
        1. Estratto della determinazione del Consiglio dei  Ministri,
assunta nella  riunione  del  26  febbraio  2012  e  della  relazione
allegata al verbale; 
        2. Copia della impugnata legge della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano n. 22/2012. 
 
          Roma, addi' 1° marzo 2013 
 
             L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri