N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime - Previsione che ciascun operatore non puo' essere titolare di nulla osta in piu' di un comune - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi di liberalizzazione posti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 - Violazione della tutela della concorrenza e del mercato. - Legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, art. 16, aggiuntivo del comma 4-bis all'art. 48-bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 19. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale - Esclusione dalla VAS (valutazione ambientale strategica) - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, art. 4. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).(GU n.15 del 10-4-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale La legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, recante «Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attivita' produttive.» Pubblicata sul B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110. Nella seduta del 26 febbraio 2013 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Veneto n. 55/12, su indicata la quale presenta profili di illegittimita' costituzionale in relazione ai seguenti articoli secondo quanto si argomenta e si deduce in Diritto 1) L'art 16, che introduce il comma 4-bis all'art. 48-bis della legge regionale n. 33/2012, in materia di esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, stabilisce che "ciascun operatore non puo' essere titolare di nulla osta in piu' di un comune"; Tale previsione, nella misura in cui impedisce la titolarita' di nulla osta in piu' comuni, o l'esercizio dell'attivita' del commercio in forma itinerante in un comune diverso da quello che ha rilasciato il nulla osta e sulla base del titolo conseguito in quest'ultimo, contrasta con i principi a tutela della concorrenza di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;». In particolare, l'art. 19 del citato d.lgs. n. 59/2010, stabilisce che «L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale... fatte salve le ipotesi in cui la necessita' di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale». Stante la mancata individuazione di un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare l'imposizione di limiti alla titolarita' di piu' nulla osta o all'efficacia territoriale del nulla osta, la misura de qua pone un'ingiustificata compartimentazione dei mercati in contrasto con lo spirito di liberalizzazione di cui al citato decreto legislativo n. 59/2010, limitando ingiustificatamente la concorrenza tra gli operatori. Pertanto, la norma in esame, nel limitare l'esercizio della professione del commercio in forma itinerante in diversi comuni, viola i principi di tutela della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. 2) L'art. 4, legittima l'esclusione dalla Valutazione Strategica ambientale (VAS) delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva. La norma regionale, che disciplina la procedura applicabile ai progetti relativi agli impianti produttivi non conformi allo strumento urbanistico generale, si pone in contrasto con la normativa nazionale in materia ambientale di competenza esclusiva dello Stato, laddove prevede l'esclusione dalla VAS delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva. Al riguardo, si segnala che gia' con deliberazione del 31 marzo 2009, n. 791, (Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. «Codice Ambiente», apportata dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.) la Giunta della Regione Veneto ha escluso «le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attivita' produttive» «dalla procedura di verifica di assoggettabilita' stessa, nonche' dalla procedura VAS, fatta salva la necessita' di verificare se i seguenti progetti sono, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA.». Il che e' stato ribadito dalla Commissione regionale VAS con parere 3 agosto 2012, n. 84 (Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione gia' previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI.). Giova segnalare che detto impianto normativo risulta coerente con quanto previsto dall'art. 40 della L.R. n. 13/2012, che e' stato oggetto di impugnativa innanzi alla Corte costituzionale proprio perche' prevede l'esclusione dalla VAS dei piani urbanistici attuativi e delle loro varianti alle quali sarebbero assimilabili, nell'impostazione del legislatore regionale del Veneto, anche le varianti conseguenti alla procedura di SUAP. Pertanto, la norma in esame, nel contrastare la vigente normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, viola l'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione. Per questi motivi la norme sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
P.Q.M. Si ritiene che la legge Regionale della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Pubblicata sul B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110) presenti profili d'illegittimita' e pertanto promuove la questione di legittimita' costituzionale dinanzi a codesta Corte ai sensi dell'art. 127 cost. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia la Ecc.ma Corte costituzionale accogliere presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' dell'art. 4 e 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, recante: «Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attivita' produttive.», per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) Cost.». Roma, 28 febbraio 2013 L'Avvocato dello Stato: Di Carlo