N. 64 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2012

Ordinanza del 19 settembre 2012 emessa  dal Tribunale  amministrativo
regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Fera  Fabrizio  contro
UTG ed altri. 
 
Circolazione stradale -  Patente  di  guida  -  Previsto  divieto  di
  concessione e prevista revoca in caso  di  condanna  a  pena  anche
  patteggiata per reati concernenti  gli  stupefacenti,  nel  periodo
  anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3, comma  52,  lett.  a),
  della legge 15 luglio 2009, n.  94  -  Violazione  del  diritto  di
  difesa - Lesione del principio della  finalita'  rieducativa  della
  pena -  Richiamo  alle  sentenze  della  Corte  costituzionale  nn.
  172/2012 e 414/2006. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, commi 1 e  2,
  sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge  15  luglio
  2009, n. 94. 
- Costituzione, artt. 24 e 27. 
(GU n.15 del 10-4-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  464  del  2012,  proposto   da   Fabrizio   Fera,
rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Baldoni, Giuseppe Sforza, con
domicilio eletto presso la prima in Perugia,  Strada  Perugia  -  San
Marco, 81/O; 
    Contro U.T.G. -  Prefettura  di  Terni,  Ministero  dell'Interno,
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture,  Comando  Carabinieri
di Terni, rappresentati e difesi  per  legge  dall'Avvocatura  Stato,
domiciliati presso la stessa in Perugia, via degli Offici n.14; 
    Per l'annullamento del Decreto 2339/2012 DSW Div. Dep.  prot.  n.
0017490 del 9 maggio 2012 di revoca della patente di guida emesso  ai
sensi dell'art. 120 Codice della Strada dalla Prefettura di Terni con
correlato divieto di conseguirne una nuova prima che siano  trascorsi
tre anni. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura
di Terni e di Ministero dell'Interno e di Ministero Trasporti; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 il
dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1 - Viene impugnato  il  provvedimento  con  il  quale  e'  stata
revocata la patente di guida del ricorrente giacche'  condannato  per
reati concernenti gli stupefacenti con sentenza ex art.  444  C.P.P.,
pacificamente antecedente all'entrata in vigore del  testo  dell'art.
120 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice Della Strada,  poi  C.D.S.)
come modificato dall'art. 3, comma 52°, lett. a L. 15 luglio 2009  n.
94. 
    2 - Si formulano censure di eccesso di  potere  e  violazione  di
legge.   L'Amministrazione   si    e'    costituita    in    giudizio
controdeducendo. 
    3  -  Cio'  premesso,  si  rileva  che  la   riconduzione   della
fattispecie nell'ambito applicativo del combinato disposto dei  commi
1° e 2° dell'art 120 cit. e' fuor di dubbio. 
    In piu', la chiarezza della norma  esclude  ogni  interpretazione
costituzionalmente orientata, come meglio si vedra'. 
    La  sua  cogenza,  poi,  connota  come  vincolati  gli   inerenti
provvedimenti applicativi (arg. da: Cons. Stato, Sez.  VI,  4  luglio
2011 n. 3965)  per  cui  essi  non  necessitano  di  una  particolare
motivazione  ed  ogni  vizio  meramente  formale   (quale   per   es.
l'omissione delle garanzie  partecipative  ex  L.  n.  241/1990)  non
produce la loro  illegittimita'  (art.  21-octies,  2°  comma  L.  n.
241/1990). 
    Infine,  anche  la  censura  di  tardivita'   del   provvedimento
impugnato (si asserisce che la sua  emanazione  sarebbe  avvenuta  in
violazione del termine triennale ex art. 120 cit. , decorrente  dalla
irrevocabilita' della condanna) contrasta con l'inerente  annotazione
della cancelleria penale ("passata in cosa  giudicata  il  20-06-2009
"), assistita da fede privilegiata. 
    Ragioni, tutte, per le quali si dovrebbe addivenire ad un rigetto
del ricorso. 
    4 -  Tuttavia,  si  nutrono  dubbi  sulla  costituzionalita'  del
combinato disposto dei commi 1° e 2°  del  ridetto  art.  120  C.D.S.
nella parte in cui: 
        a- fa derivare automaticamente dalla condanna il  divieto  di
conseguire la patente di guida e la consequenziale revoca  di  quella
eventualmente posseduta; 
        b- opera anche con riferimento  alle  condanne  "patteggiate"
antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 94/2009 cit. 
    In relazione alla questione sub a-, il Tribunale ha gia'  rimesso
gli atti alla Corte Costituzionale con Ordinanza 1 agosto 2012 n. 307
per i motivi che qui si ripropongono nei successivi paragrafi A e  B,
con alcune integrazioni (infra: A. a.6) 
    Per cio' che concerne la questione sub b-, si formulano  i  dubbi
di costituzionalita' piu' avanti illustrati nel paragrafo C. 
A - Contrasto con l'art. 3  della  Costituzione  per  violazione  dei
principi di ragionevolezza e proporzionalita'. 
    a.1- Per  vero,  il  diniego  automatico  trova  ragione  in  una
valutazione legislativa di disvalore sociale  correlata  alla  natura
della condanna, valutazione in  se'  non  illogica,  considerando  il
grave danno sociale correlato alla diffusione degli stupefacenti. 
    Tuttavia, e' l'automatismo applicativo  di  tale  valutazione  ad
apparire non ragionevole. 
    Difatti,  quella   valutazione   astratta   deve   applicarsi   a
fattispecie del tutto diverse  che  non  possono  essere  accomunate,
quanto  alle  conseguenze  di  cui  trattasi,  prescindendo  da   una
valutazione    discrezionale    dei    singoli    casi    da    parte
dell'Amministrazione. 
    a.2- Ad avviso del Collegio dovrebbe infatti  tenersi  conto  non
solo della natura dei reati commessi, ma anche  della  loro  concreta
gravita' e, soprattutto, dell'iter di emenda percorso da ciascun reo,
indipendentemente  dall'esistenza  di   provvedimenti   riabilitativi
stricto sensu, contemplati dalla norma. 
    Il tutto sulla base della comune esperienza e dell'ordinario buon
senso (Corte Cost. n. 172 /2012 pag. 8 par. 7.1). 
    Invero,  si  e'  dell'opinione  che  gli   automatismi   comunque
afflittivi non siano, almeno di  norma,  compatibili  con  il  quadro
costituzionale. Tanto si desume, in particolare, dalle Sentenze della
Corte Costituzionale (concernenti differenti materie) n. 172  cit.  e
n. 31/2012; n. 231 e n. 164 /2011; n. 265 e n. 139/2010. 
    a.3- Considerato quanto precede, non si ritiene nemmeno possibile
applicare in via esegetica i principi  stabiliti  dalla  Corte  nella
ridetta Sentenza n. 172/2012 cit., con la quale sono  state  accolte,
in tema di regolarizzazione del lavoro extracomunitario,  censure  di
incostituzionalita' analoghe a quelle qui sollevate. 
    Questo perche' quella  Sentenza  concerne  norme  che  prevedono,
quale automatica conseguenza (per non dire intrinseca caratteristica)
della  condanna,   una   presunzione   di   pericolo   (rectius,   di
pericolosita' del reo), elemento di fatto del  quale  e'  ragionevole
verificare l'effettiva sussistenza di volta in volta. 
    Invece, nel caso del ripetuto art. 120 si e' in  presenza  di  un
giudizio   legislativo   di   disvalore   morale   (risulta   persino
dall'epigrafe  della  norma)  che,  ontologicamente,   e'   di   tipo
socio-filosofico,  quindi  astratto  e  non  classificabile  come  un
elemento di fatto. 
    a.4-  Pertanto,   l'accertamento   prospettato   nel   precedente
paragrafo a.2, non sarebbe volto a verificare l'effettiva sussistenza
di un fatto presunto (il pericolo), ma la possibilita'  di  superare,
per avvenuta emenda, quel giudizio morale negativo. 
    Si tratterebbe cioe' di valutare l'eventuale sopravvenienza di un
elemento (l'emenda) successivo ed estrinseco rispetto alla  condanna,
della quale resta immutato il disvalore astratto. 
    a.5- Ne discende che un'esegesi attributiva di un  simile  potere
discrezionale all'Amministrazione sarebbe  sostanzialmente  additiva,
quindi consentita solo al Giudice Costituzionale, poiche' la legge e'
l'oggetto della sua giurisdizione, e non anche al  Giudice  del  caso
per il quale la  legge  non  e'  l'oggetto,  ma  il  presupposto  del
decidere. 
    a.6. Infine, e' proficuo  notare  che,  in  tema  d'immigrazione,
questo Tribunale,  interpretando  la  ridetta  Sentenza  n.  172/2012
armonicamente con la  precedente  n.  148/2008  (per  la  quale  sono
costituzionali  gli  automatismi  ostativi  ex  art.  4   D.Lgs.   n.
286/1998), ha pure  recentemente  escluso  (Sentt.  n.  350/2012;  n.
352/2012  e  n.  354/2012  cui  si   rinvia)   la   possibilita'   di
un'interpretazione estensiva dei principi  affermati  nella  ripetuta
Decisione n. 172/2012 perche', in estrema sintesi: 
        - attiene  esclusivamente  al  diniego  della  sanatoria  del
lavoro irregolare  (art.  1-ter,  comma  13°,  lettera  c),  D.L.  n.
78/2009) tant'e' che in essa e' stato ritenuto necessario il giudizio
di  attuale  pericolosita'   dei   condannati   mettendo   in   luce,
segnatamente,  che  i  reati  menzionati  nell'art.  381  C.P.P.  non
sarebbero  di   particolare   gravita'   e,   soprattutto,   che   la
regolarizzazione concerne individui gia' da tempo presenti in  Italia
e dediti al lavoro; 
        -   riguarda   solo    la    specifica    disciplina    della
regolarizzazione del lavoro extracomunitario, di  natura  eccezionale
anche perche' agevolativa; 
        - la normativa sull'immigrazione e' di natura  rigida,  donde
la tassativita' delle inerenti Decisioni Costituzionali. 
B- Contrasto con l'art. 27, 3° comma, della Costituzione. 
    b.1- Risulta alla comune esperienza che privare un soggetto della
patente di  guida  equivale  ad  espungerlo  dalla  vita  sociale  ed
economica,  soprattutto  per  quanto  attiene  alle  possibilita'  di
lavoro. Ne derivano, sul piano  pratico,  conseguenze  sovente  assai
piu' gravi (talora addirittura abnormi ove si pensi, per es.,  ad  un
autotrasportatore, ad un tassista ecc.), di quelle della condanna. 
    In tal modo si vanifica, sostanzialmente,  l'effetto  rieducativo
della pena (art. 27, 3° comma  Cost.)  giacche'  l'inibizione  di  un
effettivo inserimento sociale e sopratutto lavorativo  plausibilmente
ricondurrebbe il reo sulla via del crimine. 
C- Contrasto con l'art. 24 della Costituzione. 
    c.1 - E' noto al Collegio che la Corte  Costituzionale  in  altre
fattispecie   ha   gia'    statuito,    essenzialmente    a    tutela
dell'affidamento   dell'imputato,   l'irrilevanza   delle    condanne
"patteggiate" ai fini dell'applicazione  di  precetti  afflittivi  ad
esse sopravvenuti. 
    In tal senso si argomenta dal riferimento operato, nella  diversa
materia  del  permesso  di  soggiorno,  dalla  Sentenza  della  Corte
Costituzionale n.  414/2006  ai  principi  desumibili  dalla  propria
Sentenza n. 394/2002, in tema di procedimento disciplinare,  Sentenze
cui per brevita' si rinvia (art. 3 C.P.A.). 
    c.2- Tuttavia, si e' dell'avviso che detto  principio  non  possa
applicarsi in via esegetica al presente caso, sia per le ragioni gia'
esposte sub A, sia, soprattutto, perche' si pone qui il problema  del
raffronto e del bilanciamento  di  valori  di  rango  costituzionale,
opera che chiaramente compete solo al Giudice Costituzionale. 
    Da un lato, infatti, si  situa  la  discrezionalita'  del  Potere
Legislativo, qui logicamente esercitata  (supra  A  a.1),  in  ordine
all'individuazione   dei   principi    etici    dell'ordinamento    e
all'intensita' della loro tutela.  Dall'altro  lato,  si  colloca  il
principio di difesa giudiziaria (art. 24 Cost.) che  comprende  anche
il diritto dell'imputato al rispetto, da  parte  dello  Stato,  della
componente  negoziale  del  "patteggiamento",  il  che   esclude   il
patimento di sopravvenute afflizioni (sostanziali) non  previste  ne'
prevedibili al momento dell'accordo. 
    c.3-  Pertanto,  si  solleva   la   questione   di   legittimita'
costituzionale del ripetuto art.  120  C.D.S.  nel  testo  introdotto
dall'art. 3, comma 52°, lett. a), L. 15 luglio 2009 n. 94 nella parte
in  cui  inibisce  il  possesso  della  patente  di  guida  anche  ai
condannati con sentenza ex art. 444 C.P.P. antecedente all'entrata in
vigore della ridetta L. n. 94/2009. 
    Cio' per violazione del diritto alla difesa giudiziaria (art.  24
Cost.),  in  conseguenza   tanto   dell'inadempimento   del   negozio
(processuale) ex art. 444 C.P.P. (come  poc'anzi  delineato),  quanto
dell'affidamento qualificato dell'imputato circa le conseguenze delle
proprie scelte. 
    5 - In conclusione, si ritiene che: 
        -  la  non  manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'   costituzionale   sopra   sollevate    risulti    dalla
considerazioni che precedono; 
        - la rilevanza delle questioni stesse  sia  evidente  poiche'
dalla dichiarazione di  illegittimita'  del  combinato  disposto  dei
commi 1° e 2° dell' art.  120  in  rassegna  deriverebbe  quella  del
provvedimento  applicativo  impugnato  e  quindi  l'accoglimento  del
ricorso. 
 
                               P.Q.M. 
 
    a)  Solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  del
combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 120 D. Lgs. 30  aprile
1992, n. 285 (Codice della Strada) nel testo introdotto dall'art.  3,
comma 52°, lett. a), L. 15 luglio 2009  n.  94,  come  illustrato  in
motivazione. 
    b) Sospende il giudizio in corso. 
    c)  Dispone  la  notificazione  della   presente   Ordinanza   ai
procuratori delle parti e al Presidente del  Consiglio  dei  ministri
nonche' la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera  dei
Deputati e del Senato. 
    d) Ordina la trasmissione della  presente  Ordinanza  alla  Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte. 
 
        Cosi' deciso in Perugia nella Camera di Consiglio del  giorno
5 settembre 2012. 
 
                       Il Presidente: Lamberti 
 
 
                                                 L'Estensore: Cardoni