N. 64 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2012
Ordinanza del 19 settembre 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Fera Fabrizio contro UTG ed altri. Circolazione stradale - Patente di guida - Previsto divieto di concessione e prevista revoca in caso di condanna a pena anche patteggiata per reati concernenti gli stupefacenti, nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 52, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 172/2012 e 414/2006. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, commi 1 e 2, sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione, artt. 24 e 27.(GU n.15 del 10-4-2013 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 464 del 2012, proposto da Fabrizio Fera, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Baldoni, Giuseppe Sforza, con domicilio eletto presso la prima in Perugia, Strada Perugia - San Marco, 81/O; Contro U.T.G. - Prefettura di Terni, Ministero dell'Interno, Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, Comando Carabinieri di Terni, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliati presso la stessa in Perugia, via degli Offici n.14; Per l'annullamento del Decreto 2339/2012 DSW Div. Dep. prot. n. 0017490 del 9 maggio 2012 di revoca della patente di guida emesso ai sensi dell'art. 120 Codice della Strada dalla Prefettura di Terni con correlato divieto di conseguirne una nuova prima che siano trascorsi tre anni. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Terni e di Ministero dell'Interno e di Ministero Trasporti; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1 - Viene impugnato il provvedimento con il quale e' stata revocata la patente di guida del ricorrente giacche' condannato per reati concernenti gli stupefacenti con sentenza ex art. 444 C.P.P., pacificamente antecedente all'entrata in vigore del testo dell'art. 120 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice Della Strada, poi C.D.S.) come modificato dall'art. 3, comma 52°, lett. a L. 15 luglio 2009 n. 94. 2 - Si formulano censure di eccesso di potere e violazione di legge. L'Amministrazione si e' costituita in giudizio controdeducendo. 3 - Cio' premesso, si rileva che la riconduzione della fattispecie nell'ambito applicativo del combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art 120 cit. e' fuor di dubbio. In piu', la chiarezza della norma esclude ogni interpretazione costituzionalmente orientata, come meglio si vedra'. La sua cogenza, poi, connota come vincolati gli inerenti provvedimenti applicativi (arg. da: Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2011 n. 3965) per cui essi non necessitano di una particolare motivazione ed ogni vizio meramente formale (quale per es. l'omissione delle garanzie partecipative ex L. n. 241/1990) non produce la loro illegittimita' (art. 21-octies, 2° comma L. n. 241/1990). Infine, anche la censura di tardivita' del provvedimento impugnato (si asserisce che la sua emanazione sarebbe avvenuta in violazione del termine triennale ex art. 120 cit. , decorrente dalla irrevocabilita' della condanna) contrasta con l'inerente annotazione della cancelleria penale ("passata in cosa giudicata il 20-06-2009 "), assistita da fede privilegiata. Ragioni, tutte, per le quali si dovrebbe addivenire ad un rigetto del ricorso. 4 - Tuttavia, si nutrono dubbi sulla costituzionalita' del combinato disposto dei commi 1° e 2° del ridetto art. 120 C.D.S. nella parte in cui: a- fa derivare automaticamente dalla condanna il divieto di conseguire la patente di guida e la consequenziale revoca di quella eventualmente posseduta; b- opera anche con riferimento alle condanne "patteggiate" antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 94/2009 cit. In relazione alla questione sub a-, il Tribunale ha gia' rimesso gli atti alla Corte Costituzionale con Ordinanza 1 agosto 2012 n. 307 per i motivi che qui si ripropongono nei successivi paragrafi A e B, con alcune integrazioni (infra: A. a.6) Per cio' che concerne la questione sub b-, si formulano i dubbi di costituzionalita' piu' avanti illustrati nel paragrafo C. A - Contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita'. a.1- Per vero, il diniego automatico trova ragione in una valutazione legislativa di disvalore sociale correlata alla natura della condanna, valutazione in se' non illogica, considerando il grave danno sociale correlato alla diffusione degli stupefacenti. Tuttavia, e' l'automatismo applicativo di tale valutazione ad apparire non ragionevole. Difatti, quella valutazione astratta deve applicarsi a fattispecie del tutto diverse che non possono essere accomunate, quanto alle conseguenze di cui trattasi, prescindendo da una valutazione discrezionale dei singoli casi da parte dell'Amministrazione. a.2- Ad avviso del Collegio dovrebbe infatti tenersi conto non solo della natura dei reati commessi, ma anche della loro concreta gravita' e, soprattutto, dell'iter di emenda percorso da ciascun reo, indipendentemente dall'esistenza di provvedimenti riabilitativi stricto sensu, contemplati dalla norma. Il tutto sulla base della comune esperienza e dell'ordinario buon senso (Corte Cost. n. 172 /2012 pag. 8 par. 7.1). Invero, si e' dell'opinione che gli automatismi comunque afflittivi non siano, almeno di norma, compatibili con il quadro costituzionale. Tanto si desume, in particolare, dalle Sentenze della Corte Costituzionale (concernenti differenti materie) n. 172 cit. e n. 31/2012; n. 231 e n. 164 /2011; n. 265 e n. 139/2010. a.3- Considerato quanto precede, non si ritiene nemmeno possibile applicare in via esegetica i principi stabiliti dalla Corte nella ridetta Sentenza n. 172/2012 cit., con la quale sono state accolte, in tema di regolarizzazione del lavoro extracomunitario, censure di incostituzionalita' analoghe a quelle qui sollevate. Questo perche' quella Sentenza concerne norme che prevedono, quale automatica conseguenza (per non dire intrinseca caratteristica) della condanna, una presunzione di pericolo (rectius, di pericolosita' del reo), elemento di fatto del quale e' ragionevole verificare l'effettiva sussistenza di volta in volta. Invece, nel caso del ripetuto art. 120 si e' in presenza di un giudizio legislativo di disvalore morale (risulta persino dall'epigrafe della norma) che, ontologicamente, e' di tipo socio-filosofico, quindi astratto e non classificabile come un elemento di fatto. a.4- Pertanto, l'accertamento prospettato nel precedente paragrafo a.2, non sarebbe volto a verificare l'effettiva sussistenza di un fatto presunto (il pericolo), ma la possibilita' di superare, per avvenuta emenda, quel giudizio morale negativo. Si tratterebbe cioe' di valutare l'eventuale sopravvenienza di un elemento (l'emenda) successivo ed estrinseco rispetto alla condanna, della quale resta immutato il disvalore astratto. a.5- Ne discende che un'esegesi attributiva di un simile potere discrezionale all'Amministrazione sarebbe sostanzialmente additiva, quindi consentita solo al Giudice Costituzionale, poiche' la legge e' l'oggetto della sua giurisdizione, e non anche al Giudice del caso per il quale la legge non e' l'oggetto, ma il presupposto del decidere. a.6. Infine, e' proficuo notare che, in tema d'immigrazione, questo Tribunale, interpretando la ridetta Sentenza n. 172/2012 armonicamente con la precedente n. 148/2008 (per la quale sono costituzionali gli automatismi ostativi ex art. 4 D.Lgs. n. 286/1998), ha pure recentemente escluso (Sentt. n. 350/2012; n. 352/2012 e n. 354/2012 cui si rinvia) la possibilita' di un'interpretazione estensiva dei principi affermati nella ripetuta Decisione n. 172/2012 perche', in estrema sintesi: - attiene esclusivamente al diniego della sanatoria del lavoro irregolare (art. 1-ter, comma 13°, lettera c), D.L. n. 78/2009) tant'e' che in essa e' stato ritenuto necessario il giudizio di attuale pericolosita' dei condannati mettendo in luce, segnatamente, che i reati menzionati nell'art. 381 C.P.P. non sarebbero di particolare gravita' e, soprattutto, che la regolarizzazione concerne individui gia' da tempo presenti in Italia e dediti al lavoro; - riguarda solo la specifica disciplina della regolarizzazione del lavoro extracomunitario, di natura eccezionale anche perche' agevolativa; - la normativa sull'immigrazione e' di natura rigida, donde la tassativita' delle inerenti Decisioni Costituzionali. B- Contrasto con l'art. 27, 3° comma, della Costituzione. b.1- Risulta alla comune esperienza che privare un soggetto della patente di guida equivale ad espungerlo dalla vita sociale ed economica, soprattutto per quanto attiene alle possibilita' di lavoro. Ne derivano, sul piano pratico, conseguenze sovente assai piu' gravi (talora addirittura abnormi ove si pensi, per es., ad un autotrasportatore, ad un tassista ecc.), di quelle della condanna. In tal modo si vanifica, sostanzialmente, l'effetto rieducativo della pena (art. 27, 3° comma Cost.) giacche' l'inibizione di un effettivo inserimento sociale e sopratutto lavorativo plausibilmente ricondurrebbe il reo sulla via del crimine. C- Contrasto con l'art. 24 della Costituzione. c.1 - E' noto al Collegio che la Corte Costituzionale in altre fattispecie ha gia' statuito, essenzialmente a tutela dell'affidamento dell'imputato, l'irrilevanza delle condanne "patteggiate" ai fini dell'applicazione di precetti afflittivi ad esse sopravvenuti. In tal senso si argomenta dal riferimento operato, nella diversa materia del permesso di soggiorno, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 414/2006 ai principi desumibili dalla propria Sentenza n. 394/2002, in tema di procedimento disciplinare, Sentenze cui per brevita' si rinvia (art. 3 C.P.A.). c.2- Tuttavia, si e' dell'avviso che detto principio non possa applicarsi in via esegetica al presente caso, sia per le ragioni gia' esposte sub A, sia, soprattutto, perche' si pone qui il problema del raffronto e del bilanciamento di valori di rango costituzionale, opera che chiaramente compete solo al Giudice Costituzionale. Da un lato, infatti, si situa la discrezionalita' del Potere Legislativo, qui logicamente esercitata (supra A a.1), in ordine all'individuazione dei principi etici dell'ordinamento e all'intensita' della loro tutela. Dall'altro lato, si colloca il principio di difesa giudiziaria (art. 24 Cost.) che comprende anche il diritto dell'imputato al rispetto, da parte dello Stato, della componente negoziale del "patteggiamento", il che esclude il patimento di sopravvenute afflizioni (sostanziali) non previste ne' prevedibili al momento dell'accordo. c.3- Pertanto, si solleva la questione di legittimita' costituzionale del ripetuto art. 120 C.D.S. nel testo introdotto dall'art. 3, comma 52°, lett. a), L. 15 luglio 2009 n. 94 nella parte in cui inibisce il possesso della patente di guida anche ai condannati con sentenza ex art. 444 C.P.P. antecedente all'entrata in vigore della ridetta L. n. 94/2009. Cio' per violazione del diritto alla difesa giudiziaria (art. 24 Cost.), in conseguenza tanto dell'inadempimento del negozio (processuale) ex art. 444 C.P.P. (come poc'anzi delineato), quanto dell'affidamento qualificato dell'imputato circa le conseguenze delle proprie scelte. 5 - In conclusione, si ritiene che: - la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sopra sollevate risulti dalla considerazioni che precedono; - la rilevanza delle questioni stesse sia evidente poiche' dalla dichiarazione di illegittimita' del combinato disposto dei commi 1° e 2° dell' art. 120 in rassegna deriverebbe quella del provvedimento applicativo impugnato e quindi l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M. a) Solleva la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 120 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) nel testo introdotto dall'art. 3, comma 52°, lett. a), L. 15 luglio 2009 n. 94, come illustrato in motivazione. b) Sospende il giudizio in corso. c) Dispone la notificazione della presente Ordinanza ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato. d) Ordina la trasmissione della presente Ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Cosi' deciso in Perugia nella Camera di Consiglio del giorno 5 settembre 2012. Il Presidente: Lamberti L'Estensore: Cardoni