N. 60 SENTENZA 26 marzo - 5 aprile 2013

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Corte dei  conti  -  Delibera  della  Corte  dei  conti,  sezione  di
  controllo per la Regione  Trentino-Alto  Adige,  sede  di  Bolzano,
  concernente l'approvazione del  programma  dei  controlli  e  delle
  analisi della sezione di controllo di Bolzano  per  l'anno  2012  -
  Ricorso per conflitto  di  attribuzione  proposto  dalla  Provincia
  autonoma  di  Bolzano  -  Asserita   usurpazione   delle   funzioni
  provinciali di controllo e vigilanza sulla finanza  pubblica  degli
  enti  locali  e  delle  aziende  sanitarie,  nonche'  del  relativo
  controllo  successivo  sulla  gestione  -  Asserita  lesione  delle
  prerogative  provinciali  nella  materia  del  coordinamento  della
  finanza pubblica e del sistema tributario -  Asserito  divieto  per
  l'organo statale di controllo di avviare i pertinenti  procedimenti
  sino  all'espletamento  delle  funzioni  di   vigilanza   spettanti
  all'amministrazione provinciale e alla comunicazione  dei  relativi
  esiti - Insussistenza - Riconoscimento di  distinte  e  concorrenti
  funzioni di  controllo  spettanti  alla  Corte  dei  conti  e  alla
  Provincia di Bolzano - Riconoscimento  alla  Corte  dei  conti  del
  ruolo di organo terzo  e  imparziale  di  garanzia  dell'equilibrio
  economico-finanziario  del  settore  pubblico  e   della   corretta
  gestione   delle   risorse   collettive,    al    servizio    dello
  Stato-ordinamento - Dichiarazione che spettava allo  Stato  e,  per
  esso, alla Corte dei conti, sezione di  controllo  per  la  Regione
  Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, adottare la deliberazione  n.
  4/2011/INPR, concernente l'approvazione del programma dei controlli
  e delle analisi della sezione di controllo di  Bolzano  per  l'anno
  2012. 
- Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione  Trentino-Alto
  Adige,  sede  di  Bolzano,  deliberazione  19  dicembre  2011,   n.
  4/2011/INPR. 
- Costituzione, artt. 11, 28, 81, 97, primo comma, 117, primo  comma,
  119 e 120; legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi da  166  a
  172; statuto della Regione  Trentino-Alto  Adige,  art.  79,  terzo
  comma; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, art. 6, comma 3-bis;  decreto
  legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 1. 
Ordinanza dibattimentale - Deliberazione di  resistenza  in  giudizio
  del  Consiglio  dei  ministri  -  Deposito  oltre  il  termine   di
  costituzione  in   giudizio   -   Perentorieta'   dei   termini   -
  Inammissibilita' della costituzione in giudizio. 
-   
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 25,  terzo  comma,  e  41;  norme
  integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,  art.
  25, comma 4. 
(GU n.15 del 10-4-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito  della  deliberazione  della  Corte  dei  conti,  sezione  di
controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, del 19
dicembre  2011,  n.  4/2011/INPR,  concernente  "L'approvazione   del
programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di
Bolzano per  l'anno  2012",  proposto  dalla  Provincia  autonoma  di
Bolzano, con ricorso notificato il 18-23 febbraio 2012, depositato in
cancelleria il 27 febbraio 2012, ed iscritto al  n.  1  del  registro
conflitti tra enti 2012. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e del Presidente della Corte dei conti; 
    udito nell'udienza pubblica  del  26  febbraio  2013  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella; 
    uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e per il Presidente della Corte dei  conti
e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la  Provincia
autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la  notifica  a  mezzo  del  servizio
postale il 18 febbraio 2012, notificato il successivo 23  febbraio  e
depositato il 27  febbraio  2012,  iscritto  al  n.  1  del  registro
conflitti tra enti 2012, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto
- in riferimento  all'articolo  79,  terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), all'articolo  6,  comma  3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  305
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   Regione
Trentino-Alto Adige per  l'istituzione  delle  sezioni  di  controllo
della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per  il  personale  ad
esse addetto), e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo  16
marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di  indirizzo  e  coordinamento)  -  conflitto  di  attribuzione  nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,  del  Presidente
della Corte dei conti, del Presidente della Corte dei conti,  sezioni
riunite in sede di controllo, del Presidente della Corte  dei  conti,
sezione di controllo per la  Regione  Trentino-Alto  Adige,  sede  di
Bolzano, in relazione  alla  deliberazione  della  Corte  dei  conti,
sezione di controllo per la  Regione  Trentino-Alto  Adige,  sede  di
Bolzano, n. 4/2011/INPR, concernente l'approvazione del programma dei
controlli e delle analisi della sezione di controllo di  Bolzano  per
l'anno 2012, assunta  in  data  19  dicembre  2011  e  comunicata  il
successivo 20 dicembre alla Provincia autonoma di  Bolzano  con  nota
del Dirigente del Servizio di supporto alla sezione di controllo  per
la Regione Trentino-Alto Adige, sede  di  Bolzano,  della  Corte  dei
conti, n. prot. 0000646 - SCBZ-U10-P  (reg.  confl.  enti  n.  1  del
2012). 
    2.- Premette anzitutto la Provincia autonoma ricorrente che,  con
la richiamata  delibera  n.  4/2011/INPR,  la  sezione  regionale  di
controllo della  Corte  dei  conti  ha  approvato  il  programma  dei
controlli  e  delle  analisi  per  l'anno   2012,   con   particolare
riferimento ai seguenti profili: 
    - attivita' di verifica del rendiconto generale  della  Provincia
autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2011  e  osservazioni
sul modo con  cui  l'amministrazione  si  e'  conformata  alle  leggi
(articolo  10  del  d.P.R.  n.  305   del   1988,   come   modificato
dall'articolo 1, comma terzo, del decreto  legislativo  14  settembre
2011,  n.  166),   con   analisi,   in   particolare,   dei   profili
finanziari-contabili e patrimoniali  della  gestione,  del  patto  di
stabilita' interno, della  programmazione  provinciale,  delle  opere
pubbliche, dell'edilizia abitativa agevolata, della spesa sanitaria e
del patto per la salute, della gestione  dei  fondi  comunitari,  dei
controlli interni, dell'organizzazione e della gestione delle risorse
umane, delle collaborazioni esterne,  delle  societa'  partecipate  e
degli enti funzionali; 
    -  accertamenti   inerenti   alla   sana   gestione   finanziaria
dell'Azienda sanitaria della Provincia  autonoma  di  Bolzano,  sulla
base dei criteri e delle linee guida approvati  dalla  sezione  delle
autonomie della Corte dei conti; 
    - accertamenti inerenti alla sana gestione  finanziaria  (bilanci
di previsione 2012) dei seguenti comuni con popolazione superiore  ai
settemila abitanti (al 31 dicembre 2010): Appiano  sulla  strada  del
vino, Bolzano, Bressanone, Brunico, Caldaro sulla  strada  del  vino,
Laives, Lana, Merano e Renon, sulla base dei criteri  e  delle  linee
guida approvati dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. 
    I  suddetti  controlli   avranno,   tra   l'altro,   ad   oggetto
l'accertamento: 
    - della realizzazione dei piani  e  programmi  adottati  in  sede
normativa e amministrativa; 
    - del modo in cui  si  e'  svolta  l'azione  amministrativa,  con
riguardo ai  parametri  della  legittimita'  e  della  sana  gestione
finanziaria,  valutando  i  risultati  in   termini   di   efficacia,
efficienza ed economicita', anche alla luce delle norme metodologiche
e di controllo pubblicate  dall'Organizzazione  internazionale  delle
istituzioni superiori di controllo  (INTOSAI)  e  dei  criteri  guida
comunitari di attuazione delle norme di controllo INTOSAI (1988); 
    -  della  rispondenza   dell'attivita'   alle   regole   che   ne
disciplinano lo svolgimento sotto l'aspetto finanziario-contabile; 
    - del funzionamento dei controlli interni. 
    2.1.-  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  lamenta  quindi   la
violazione  delle  proprie  prerogative  costituzionali,  atteso  che
siffatta deliberazione  -  comunicata  con  nota  del  Dirigente  del
servizio di  supporto  alla  sezione  di  controllo  per  la  Regione
Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, della Corte dei conti (n. prot.
0000646  -  SCBZ-U10-P)  in  data  20  dicembre  2011  -  invaderebbe
illegittimamente le competenze provinciali  «sancite  dal  Titolo  VI
dello  Statuto  di  autonomia,  nonche'  dalle  norme  di  attuazione
statutaria, in punto di poteri di controllo funzionali  all'attivita'
di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e
di controllo successivo sulla sana gestione  finanziaria  degli  enti
locali e degli altri enti ed organismi di cui all'art. 79,  comma  3,
St. di autonomia». 
    A  sostegno  di  quanto  dedotto,  la  ricorrente  fornisce   una
ricostruzione del quadro normativo inerente  all'assetto  dei  propri
rapporti finanziari con lo Stato, anzitutto eccependo  come,  con  il
cosiddetto Accordo di Milano - sottoscritto il 30 novembre  del  2009
tra i Ministri dell'economia e delle finanze e per la Semplificazione
normativa e i Presidenti delle Province autonome di Trento e  Bolzano
- come  presupposto  per  la  modificazione  delle  richiamate  norme
statutarie, successivamente disposta dall'art. 2, commi da 107 a 125,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2010)  -,  sia  stato  ulteriormente  differenziato  lo  statuto   di
autonomia in materia finanziaria e tributaria. In particolare, l'art.
79, terzo comma, dello Statuto dispone che «al fine di assicurare  il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province
concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi
relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai  saldi  di
bilancio  da  conseguire  in  ciascun  periodo.  Fermi  restando  gli
obiettivi complessivi  di  finanza  pubblica,  spetta  alle  province
stabilire gli obblighi relativi al  patto  di  stabilita'  interno  e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento  agli  enti
locali,  ai  propri  enti  e  organismi  strumentali,  alle   aziende
sanitarie, alle universita' non statali di cui all'articolo 17, comma
120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle  stesse  in  via
ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni  e  per
gli  altri  enti  nel  restante  territorio  nazionale.  A  decorrere
dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  sono
determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini  di
indebitamento netto derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni
recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le
province vigilano  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica da parte degli enti di cui al presente comma  ed  esercitano
sugli stessi il controllo successivo  sulla  gestione  dando  notizia
degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti». 
    Osserva la Provincia autonoma di Bolzano che anche  le  norme  di
attuazione statutaria sono  state  modificate,  in  maniera  tale  da
garantire  le  peculiari  condizioni  di  autonomia   finanziaria   e
tributaria previste dal modificato Titolo VI dello statuto stesso. Al
riguardo, viene tra l'altro richiamato l'art.  6,  comma  3-bis,  del
d.P.R. n. 305 del 1988, introdotto dall'art. 1, comma 2, lettera  b),
del  decreto  legislativo  14  settembre  2011,  n.  166  (Norme   di
attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige
recanti modifiche ed integrazioni al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 305,  in  materia  di  controllo  della
Corte dei conti), il quale  dispone  che  «in  attuazione  e  per  le
finalita' di cui all'articolo 79 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  sono  esercitati  rispettivamente
dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano  i  controlli,
anche di natura collaborativa, funzionali all'attivita' di  vigilanza
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo
successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri
enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 670  del  1972;  degli  esiti  dei
controlli e' data notizia alla competente  sezione  della  Corte  dei
conti». 
    Ne    consegue    che    sarebbero    espressamente     riservate
all'amministrazione provinciale «funzioni di  controllo  e  vigilanza
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e  sulla  sana
gestione da parte, inter alia, degli enti locali, dei propri  enti  e
organismi strumentali e delle aziende sanitarie». 
    2.2.-  Tale  conclusione  sarebbe  -  secondo  la  ricorrente   -
ulteriormente corroborata da quanto previsto dall'art.  4,  comma  1,
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  concernenti  il
rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento), ai sensi del quale, tra l'altro,  «nelle  materie  di
competenza propria della regione o delle province autonome  la  legge
non puo' attribuire  agli  organi  statali  funzioni  amministrative,
comprese  quelle  di  vigilanza,  di  polizia  amministrativa  e   di
accertamento  di  violazioni  amministrative,   diverse   da   quelle
spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative  norme
di attuazione». 
    2.3.-  Da   quanto   dedotto,   conseguirebbe   che   l'impugnata
deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti, avocando
a se' la  funzione  di  controllo  spettante  invece  alla  Provincia
autonoma, violerebbe le richiamate norme  statutarie  e  di  relativa
attuazione, nonche' il principio di leale  collaborazione,  invadendo
la  sfera  di  competenza  riservata  all'ente  dotato  di  autonomia
speciale in materia di  vigilanza  e  controllo  sul  rispetto  degli
obiettivi  di  governo  dei  conti  pubblici  e  di   sana   gestione
finanziaria degli enti e organismi ad  esso  riconducibili  ai  sensi
dell'art. 79, terzo comma, dello statuto, mediante la previsione,  in
particolare, di «accertamenti interni sulla sana gestione finanziaria
della Azienda sanitaria della Provincia autonoma di  Bolzano»  e  dei
«comuni con popolazione superiore ai 7.000 abitanti». 
    Al  riguardo,  la  Provincia  autonoma  ricorrente  richiama   le
sentenze della Corte costituzionale n. 228 del  1993  e  n.  171  del
2005, con le quali e' stato negato, rispettivamente,  che  spetti  al
Ministero del tesoro esercitare poteri di verifica e di ispezione nei
confronti di una unita' sanitaria locale della Provincia autonoma  di
Bolzano  e  che  spetti  alla  Corte  dei   conti   sottoporre   alla
certificazione di compatibilita' con gli strumenti di  programmazione
e di bilancio l'ipotesi di accordo di settore per il personale con la
qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento. 
    3.- Con memoria depositata in data 5 febbraio 2012  la  Provincia
autonoma  di  Bolzano  ha  ribadito  il  contenuto  delle   doglianze
formulate con il ricorso. 
    Osserva, anzitutto, la  ricorrente  che  l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3,  non  consente  l'applicazione
delle disposizioni del Titolo V della  Parte  II  della  Costituzione
alle Province autonome di Trento e di Bolzano se non per «le parti in
cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto  a  quelle  gia'
attribuite» dallo statuto speciale. Al riguardo, sono  richiamate  le
sentenze della Corte costituzionale n. 145 del 2005, n. 314, n. 103 e
n. 48 del 2003, e n. 408 del 2002, nonche'  l'ordinanza  n.  377  del
2002, con le quali e' stata interpretata la  summenzionata  "clausola
di maggior favore" nei confronti delle Regioni a statuto  speciale  e
delle  Province  autonome,  giungendo,  in  talune   circostante,   a
declaratorie di incostituzionalita' di  norme  statali  lesive  delle
competenze statutarie delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ne consegue che lo Stato non puo'  invocare  le  proprie  prerogative
connesse alla materia di potesta'  concorrente  «coordinamento  della
finanza pubblica e del sistema tributario» al fine di legittimare  il
controllo successivo sulla gestione degli enti locali e delle aziende
sanitarie della Provincia autonoma da parte della  sezione  regionale
della Corte dei conti, atteso che l'art. 79 del  d.P.R.  n.  670  del
1972  e  l'art.  6,  comma  3-bis,  del  d.P.R.  n.  305   del   1988
costituiscono concreta applicazione delle «modalita' di coordinamento
della finanza  pubblica»  concordate  tra  lo  Stato  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli  articoli  104  e  107
dello statuto di autonomia. Al riguardo, la  ricorrente  richiama  le
sentenze della Corte costituzionale n. 323 del 2011, n. 287 e n.  263
del 2005 e n. 520 del  2000,  con  le  quali  e'  stata  tra  l'altro
riconosciuta la facolta' di integrare il parametro  del  giudizio  di
costituzionalita' con le norme di modifica o integrazione del  Titolo
VI dello statuto speciale, adottate con legge ordinaria,  secondo  lo
speciale procedimento previsto dall'art. 104  dello  statuto  stesso,
nonche' con le norme di attuazione statutaria. 
    La ricorrente Provincia autonoma di Bolzano ha quindi ribadito le
conclusioni  gia'  rassegnate  nel  ricorso  circa   l'illegittimita'
dell'impugnata deliberazione n. 4/2011/INPR, atteso che la Corte  dei
conti avrebbe «unicamente la funzione di effettuare  una  valutazione
"a valle" delle risultanze  trasmesse  dalla  Provincia  Autonoma  di
Bolzano» senza poter intervenire «in modo diretto ed immediato  sulla
sana  gestione  finanziaria  degli  enti  locali  e   delle   aziende
sanitarie». 
    4.- Con ordinanza dibattimentale  n.  145,  e'  stata  dichiarata
inammissibile  la  costituzione  in  giudizio  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri, avvenuta in assenza di  previa  deliberazione
dell'organo collegiale, depositata nella cancelleria di questa  Corte
tardivamente, oltre i  termini  previsti  dagli  articoli  25,  terzo
comma, e 41 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 25, commi 3
e 4, delle  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale, considerati perentori per costante giurisprudenza  di
questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 332 del 2011, n. 149 del  2009
e n. 313 del 2006). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto - in riferimento
all'articolo 79,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige), all'articolo 6, comma 3-bis,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  305  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige
per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di
Trento  e  di  Bolzano  e  per  il  personale  ad  esse  addetto),  e
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.
266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento)  -  conflitto  di  attribuzione  nei   confronti   del
Presidente del Consiglio dei ministri, affinche' sia  dichiarato  che
non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione di
controllo per  la  Regione  Trentino-Alto  Adige,  sede  di  Bolzano,
adottare la deliberazione n. 4/2011/INPR, assunta in data 19 dicembre
2011, concernente l'approvazione del programma dei controlli e  delle
analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012. 
    2.-  I  termini   essenziali   del   conflitto   possono   essere
sintetizzati nei punti seguenti. 
    2.1.- L'impugnata deliberazione n. 4/2011/INPR  della  Corte  dei
conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige,  sede
di Bolzano, sarebbe illegittima anzitutto in riferimento all'art. 79,
terzo comma, del d.P.R. n.  670  del  1972,  perche'  usurperebbe  le
funzioni provinciali di vigilanza sulla finanza pubblica  degli  enti
locali e delle  aziende  sanitarie,  nonche'  il  relativo  controllo
successivo sulla gestione, espressamente riservato alla Provincia  di
Bolzano. 
    2.2.- In secondo luogo, essa sarebbe in contrasto con  l'art.  6,
comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988, come modificato dall'art. 1,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14  settembre  2011,  n.
166 (Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la  Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  305,  in  materia  di
controllo della Corte dei conti), perche'  l'impugnata  deliberazione
della Corte  dei  conti  prescinderebbe  dagli  esiti  del  controllo
successivo sugli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica  e
sulla sana  gestione,  avocando  allo  Stato  funzioni  di  controllo
spettanti invece alla Provincia autonoma. 
    2.3.-  Infine,   e'   affermato   il   contrasto   dell'impugnata
deliberazione con l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992,  che
vieta al legislatore,  nelle  materie  di  competenza  propria  della
Regione Trentino-Alto Adige o delle Province autonome, di  attribuire
agli organi  statali  funzioni  amministrative,  comprese  quelle  di
vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di  violazioni
amministrative, diverse da quelle spettanti  allo  Stato  secondo  lo
statuto speciale e le relative norme di attuazione. 
    2.4.- In sintesi, la Provincia autonoma  ricorrente  lamenta  sia
l'usurpazione  da  parte  dello  Stato  delle  suddette  funzioni  di
controllo e di vigilanza, asserendo la propria esclusiva  titolarita'
in materia per effetto dei richiamati  parametri  statutari  e  delle
relative norme di  attuazione,  sia  l'illegittimita'  dell'impugnata
deliberazione  della  Corte  dei  conti,  atteso  che   i   parametri
richiamati  vieterebbero  alla  sezione  regionale   dell'organo   di
controllo di avviare i pertinenti procedimenti sino  all'espletamento
dei controlli spettanti all'amministrazione provinciale, la quale  e'
infatti tenuta a dare comunicazione alla stessa Corte dei conti degli
esiti dei controlli ad essa riservati. 
    3.- Nel merito, il ricorso e' infondato. 
    Ai fini della presente decisione,  e'  opportuno  distinguere  le
censure mosse dalla  ricorrente  in  due  gruppi  in  relazione  agli
argomenti che ne  costituiscono  i  presupposti:  il  primo  si  basa
sull'assunto che lo Stato e, per esso, la Corte dei conti, sezione di
controllo per  la  Regione  Trentino-Alto  Adige,  sede  di  Bolzano,
avrebbe avocato a  se'  funzioni  di  controllo  ascrivibili  in  via
esclusiva   all'amministrazione   provinciale;   il    secondo    sul
convincimento  che  l'impugnata  delibera  dell'organo  di  controllo
sarebbe illegittima in quanto lesiva  delle  prerogative  provinciali
nella materia «coordinamento della finanza  pubblica  e  del  sistema
tributario», garantite dagli invocati  parametri  statutari  e  dalle
relative norme di attuazione,  interpretate  anche  alla  luce  della
"clausola  di  maggior  favore"  di  cui  all'art.  10  della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione), e perche'  all'organo  statale  di
controllo  sarebbe  preclusa  dai  medesimi  parametri  statutari  la
possibilita'   di   avviare   i    pertinenti    procedimenti    sino
all'espletamento    delle    funzioni    di    vigilanza    spettanti
all'amministrazione provinciale, sulla base del presupposto che,  nel
caso di specie, quelli della Corte dei conti sarebbero  configurabili
come controlli di secondo grado. 
    4.- Quanto al primo gruppo di censure, con riguardo  all'invocata
lesione dell'art. 79, terzo comma, dello  Statuto  di  autonomia,  va
anzitutto osservato che la previsione che  la  Provincia  di  Bolzano
concordi con lo Stato «gli obblighi relativi al patto  di  stabilita'
interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun
periodo»  -  evenienza  ormai   prevista,   sia   pure   in   termini
facoltizzanti, dall'art. 20 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98
(Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
con  riguardo  alla  generalita'  degli  enti  territoriali   -   non
determina, di per se', alcuna alterazione del  regime  dei  controlli
finanziari orientati alla salvaguardia degli  «obiettivi  complessivi
di finanza pubblica», essendo il conseguimento di questi  ultimi  tra
l'altro espressamente ribadito dallo stesso parametro invocato  dalla
ricorrente. Al riguardo, questa Corte ha affermato che «l'accordo  e'
lo strumento [...] per conciliare e regolare in modo negoziato  [...]
il concorso alla manovra di finanza pubblica delle Regioni a  Statuto
speciale» (sentenze n. 118 del 2012 e n. 82 del 2007), come  peraltro
postulato, sotto analogo profilo, anche dall'articolo 27 della  legge
5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia  di  federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119  della  Costituzione),  alla
cui attuazione gli invocati parametri statutari e le  relative  norme
di attuazione  sono  dichiaratamente  rivolti.  Ne  consegue  che  le
modalita' positivamente determinate mediante  le  quali  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  concordano  con   il   Ministro
dell'economia gli obiettivi di  finanza  pubblica  ed  esercitano  le
relative funzioni di coordinamento degli enti locali e delle  aziende
sanitarie, non attribuiscono alle medesime Province alcun  titolo  di
esclusivita' nello svolgimento delle pertinenti funzioni di controllo
e vigilanza. 
    4.1.- In secondo luogo, anche a prescindere  dalle  modalita'  di
determinazione del contributo fornito  dalla  Provincia  autonoma  di
Bolzano agli obiettivi di finanza  pubblica  previsti  dal  patto  di
stabilita' interno, il  combinato  disposto  degli  artt.  79,  terzo
comma, del d.P.R. n. 670 del 1972 e 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305
del 1988 non vale ad attribuire  all'amministrazione  provinciale  le
funzioni di controllo e vigilanza sul conseguimento  degli  obiettivi
di finanza pubblica degli enti locali e delle  aziende  sanitarie  in
modo da escludere anche quello della Corte dei conti. 
    Al riguardo, e' necessario fornire una  breve  ricostruzione  del
quadro normativo in cui si colloca l'impugnata delibera della sezione
regionale della Corte dei conti.  Introdotto  dall'articolo  3  della
legge  14  gennaio  1994,  n.  20   (Disposizioni   in   materia   di
giurisdizione e  controllo  della  Corte  dei  conti),  il  controllo
successivo sulla gestione economico-finanziaria del  complesso  delle
amministrazioni  pubbliche,  assunto  in  funzione  di   referto   al
Parlamento e alle altre assemblee elettive, e'  volto  a  verificare,
anche in corso di esercizio, la legittimita' e la  regolarita'  delle
gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni di  ciascuna
amministrazione. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio
spettante alla Corte dei conti e' stata espressamente estesa a  tutti
gli enti territoriali dall'articolo 7, comma 7, della legge 5  giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ai  fini
del coordinamento della finanza pubblica, in relazione  al  patto  di
stabilita'  interno  e   ai   vincoli   derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia  all'Unione  europea.  Successivamente,   in   punto   di
controlli sugli enti locali  e  sugli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale - ai quali si riferiscono le censure della  ricorrente  nel
presente giudizio -, l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2006)  ha
attribuito alla Corte dei conti  un  controllo  diretto  sui  bilanci
anche attraverso i  revisori  dei  conti,  nei  confronti  dei  quali
vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della  legge
n. 266 del 2005). Le richiamate disposizioni hanno pertanto esteso  a
tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali  e  sugli
enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del  patto
di stabilita' interno  e  degli  equilibri  della  finanza  pubblica,
configurando  un  sindacato  generale  ed  obbligatorio  sui  bilanci
preventivi e  consuntivi  di  ciascun  ente  locale.  Infine,  l'art.
148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art.
3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174
(Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, entrato in vigore nelle more del
presente giudizio, ha rafforzato i controlli attribuiti alle  sezioni
regionali  della  Corte  dei  conti  sui  bilanci  preventivi  e  sui
rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli
equilibri di bilancio, in  esito  ai  quali  -  in  caso  di  mancato
adeguamento  dell'ente  locale  alle  pronunce  di  accertamento   di
irregolarita' contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di
finanza pubblica - e' preclusa l'attuazione dei  programmi  di  spesa
per i quali e' stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza
della relativa sostenibilita' finanziaria. 
    4.2.- Tanto premesso, questa Corte ha chiarito  che  il  suddetto
controllo - positivamente disciplinato dalle norme  summenzionate  e,
per gli enti locali e per gli enti del Servizio sanitario  nazionale,
dall'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266  del  2005  -  e'
finalizzato  ad  assicurare,  in  vista  della   tutela   dell'unita'
economica  della  Repubblica  e  del  coordinamento   della   finanza
pubblica, la sana  gestione  finanziaria  del  complesso  degli  enti
territoriali, nonche' il rispetto del patto di stabilita'  interno  e
degli obiettivi di governo dei  conti  pubblici  concordati  in  sede
europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37  del  2011,  n.
179 del 2007, n. 267 del 2006). Esso si colloca nell'ambito materiale
del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  in  riferimento   agli
articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119  della  Costituzione,  che  la
Corte dei conti contribuisce ad assicurare,  quale  organo  terzo  ed
imparziale  di  garanzia  dell'equilibrio  economico-finanziario  del
settore pubblico e della corretta gestione delle risorse  collettive,
in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze  n.  267  del
2006; analogamente, anche le sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011
e n. 179 del 2007). Ne consegue che tale controllo  si  pone  in  una
prospettiva  non  piu'  statica  -  come,  invece,  il   tradizionale
controllo  di  legalita-regolarita'  -  ma  dinamica,  in  grado   di
finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro  normativo  alla
adozione di effettive misure correttive  funzionali  a  garantire  il
rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del
2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006). 
    Nel pronunciarsi sulla conformita' a Costituzione delle norme che
disciplinano tale tipologia di  controllo,  in  relazione  agli  enti
locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi da
166 a 172, della legge n. 266 del 2005),  questa  Corte  ha  altresi'
affermato che esso «e' ascrivibile alla categoria  del  sindacato  di
legalita' e di regolarita', di tipo complementare al controllo  sulla
gestione amministrativa» (sentenza n. 179 del 2007), di cui invece la
ricorrente Provincia autonoma di  Bolzano  rivendica  la  titolarita'
esclusiva in forza dei richiamati parametri statutari e  delle  norme
di attuazione. 
    Dal  quadro  normativo  sopra  ricostruito  e  dalla   richiamata
giurisprudenza di questa Corte consegue che tale controllo si pone su
un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo  e
vigilanza sulla  gestione  amministrativa  spettanti  alla  Provincia
autonoma di Bolzano, non potendosi desumere dalle norme statutarie  e
dalle relative norme di attuazione, invocate a parametro nel presente
giudizio, alcun principio di esclusivita' in merito alla  titolarita'
di funzioni di controllo  e  di  vigilanza  sul  conseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica  degli  enti  locali  e  delle  aziende
sanitarie. Ne', in maniera speculare,  il  suddetto  controllo  della
Corte dei conti  sulla  gestione  economico-finanziaria  preclude  in
alcun  modo  l'istituzione  di  ulteriori   controlli   riconducibili
all'amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall'art.
79, terzo comma, del d.P.R. n. 670 del  1972  e  dall'art.  6,  comma
3-bis, del d.P.R. n.  305  del  1988,  a  fortiori  in  seguito  alle
modificazioni e integrazioni apportate dall'articolo 2, commi da  107
a 125, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2010) alle  norme  statutarie,  in  esito  al  cosiddetto
Accordo di Milano  (sottoscritto  il  30  novembre  del  2009  tra  i
Ministri dell'economia e  delle  finanze  e  per  la  semplificazione
normativa e i Presidenti delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano), le quali hanno ulteriormente differenziato  lo  statuto  di
autonomia in materia finanziaria e tributaria. 
    Non  vale,  in   senso   contrario,   richiamare   il   carattere
"collaborativo" dei controlli  sugli  enti  locali  e  sulle  aziende
sanitarie   attribuiti   alla   Provincia   autonoma   di    Bolzano,
espressamente affermato dall'art. 6, comma 3-bis, del d.P.R.  n.  305
del 1988, al fine di dedurre l'interferenza dei controlli programmati
dall'impugnata delibera della sezione regionale della Corte dei conti
con il piano dei controlli riservati all'amministrazione provinciale.
Infatti, l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005  e
l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000,  introdotto  dall'art.  3,
comma 1, lettera e), del d. l.  n.  174  del  2012,  hanno  istituito
ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalita' degli  enti
locali e degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  piuttosto
ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati  ad  evitare
danni irreparabili  all'equilibrio  di  bilancio,  che  si  collocano
pertanto su un piano distinto rispetto al  controllo  sulla  gestione
amministrativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del  controllo
spettante alla Corte dei conti sulla legittimita'  e  la  regolarita'
dei  conti.  Ne'  si  potrebbe,  sotto   altro   profilo,   lamentare
un'irragionevole limitazione dell'autonomia degli enti  locali  -  in
ogni caso semmai imputabile al suddetto ius superveniens, non oggetto
di impugnazione  nel  presente  giudizio  -,  in  forza  del  diverso
interesse alla legalita'  costituzionale-finanziaria  e  alla  tutela
dell'unita'  economica  della  Repubblica  perseguito  dai   suddetti
controlli in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., rispetto  ai
quali l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n.  266  del  2005  -
puntualmente richiamato nella  premessa  della  delibera  oggetto  di
impugnazione - integra i parametri  interposti  di  costituzionalita'
nel presente conflitto. In cio' infatti tra l'altro si differenziano,
quanto a parametro e finalita' perseguite, i  controlli  della  Corte
dei conti rispetto a quelli  spettanti  alla  Provincia  autonoma,  a
fortiori alla luce del peculiare  status  che  connota  le  autonomie
locali   nelle   regioni   ad   autonomia   differenziata    e    che
conseguentemente  giustifica  il  concorso  dei  controlli   esterni,
attribuiti ad un organo di garanzia  terzo  e  indipendente  rispetto
all'amministrazione provinciale, a fini di tutela degli obiettivi  di
coordinamento della finanza pubblica. 
    In  definitiva,  le  norme  statutarie  e  quelle   di   relativa
attuazione (invocate, queste ultime,  dalla  ricorrente  a  parametro
interposto nel presente giudizio),  nonche'  il  quadro  normativo  e
quello delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, non consentono
di ricondurre in via  esclusiva  all'amministrazione  provinciale  le
funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza  sul  conseguimento   degli
obiettivi di finanza pubblica  degli  enti  locali  e  delle  aziende
sanitarie.  Diversamente,  non  si  spiegherebbero,  tra  l'altro,  i
previsti  obblighi  di  comunicazione  degli  esiti   dei   controlli
spettanti all'amministrazione  provinciale  alla  competente  sezione
della Corte dei conti (art. 79,  terzo  comma,  ultimo  periodo,  del
d.P.R. n. 670 del 1972 e art. 6, comma  3-bis,  ultimo  periodo,  del
d.P.R. n. 305 del 1988). 
    4.3.- Risulta infine inconferente  il  richiamo  della  Provincia
autonoma ricorrente all'art. 4, comma 1, del decreto  legislativo  n.
266 del 1992, avendo questa Corte  gia'  espressamente  affermato  la
compatibilita' di funzioni statali di controllo e  sanzionatorie  con
la norma di attuazione statutaria invocata a parametro interposto nel
presente giudizio (sentenze n. 159 del 2008 e n.  97  del  2001).  Ne
consegue che la sopra menzionata norma di attuazione  statutaria  non
determina effetti preclusivi rispetto all'esercizio della funzione di
controllo sulla  gestione  economico-finanziaria  in  riferimento  ai
richiamati  parametri  costituzionali  e  comunitari,   che   risulta
comunque distinta dalle funzioni di vigilanza alle  quali  invece  si
riferisce, stando al suo tenore letterale, l'art.  4,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 266 del 1992 (su tale distinzione, sentenze n.
161 e n. 63 del 2012, n. 153 e n. 78  del  2011).  Del  resto  questa
Corte, anche alla luce della richiamata distinzione tra  funzioni  di
controllo   sulla   legalita'   e    regolarita'    della    gestione
economico-finanziaria spettanti alla Corte dei conti  e  funzioni  di
controllo e vigilanza svolte dalle Regioni e dagli enti locali  sulla
gestione  amministrativa,  ha  espressamente  affermato  -  anche  in
riferimento agli enti territoriali dotati di autonomia speciale - che
il legislatore e' comunque libero di assegnare alla Corte  dei  conti
qualsiasi altra forma di  controllo,  purche'  questo  abbia  un  suo
fondamento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 179 del 2007,  n.
267 del 2006 e n. 29 del 1995). 
    Ne' vale, al fine  di  affermare  il  carattere  esclusivo  delle
funzioni di controllo e  di  vigilanza  sugli  obiettivi  di  finanza
pubblica e di  sana  gestione  degli  enti  locali  e  delle  aziende
sanitarie, attribuito all'amministrazione provinciale dai  menzionati
parametri statutari e dalle relative norme di attuazione, il richiamo
della Provincia autonoma ricorrente alle sentenze di questa Corte  n.
228 del 1993 e  n.  171  del  2005,  peraltro  riferibili  al  quadro
normativo previgente  alle  sopravvenute  modificazioni  della  norma
statutaria e delle relative norme di attuazione invocate a  parametro
nel presente giudizio. 
    Il richiamo a tali precedenti e' inconferente.  Infatti,  con  la
prima sentenza, e' stata annullata la lettera-avviso del Ministro del
tesoro che rivendicava  poteri  di  ispezione  sull'unita'  sanitaria
locale n. 2 di Merano, i  quali  si  collocavano,  sulla  base  della
disciplina dettata dall'art. 29 del regio decreto 18  novembre  1923,
n. 2440 (Nuove disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e
sulla contabilita' generale dello  Stato)  e  dall'articolo  3  della
legge 26 luglio 1939, n. 1037 (Ordinamento della Ragioneria  generale
dello Stato), su un  piano  sovrapponibile  ai  poteri  di  vigilanza
attribuiti all'amministrazione provinciale dalle norme  statutarie  e
di relativa attuazione allora vigenti (sentenza n. 182 del 1997).  La
ricostruita funzione di controllo sulla legalita' e regolarita' della
gestione  economico-finanziaria  svolta  dalla  Corte  dei  conti  si
configura invece  in  termini  ben  diversi,  quanto  a  parametro  e
finalita' perseguite: questi ineriscono alla tutela  degli  equilibri
complessivi della finanza pubblica  posti  dai  menzionati  parametri
costituzionali e dai richiamati obblighi derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea. Con la  seconda  sentenza  richiamata
dalla ricorrente, questa Corte ha invece negato che spetti alla Corte
dei conti sottoporre alla certificazione di  compatibilita'  con  gli
strumenti di programmazione e di bilancio  l'ipotesi  di  accordo  di
settore  per  il  personale  con  la  qualifica  di  direttore  della
Provincia autonoma di Trento. In quel giudizio, la pronuncia e' stata
motivata sulla base della circostanza che l'art. 60, comma  3,  della
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del
personale  della  Provincia  autonoma  di  Trento),  in  materia   di
contrattazione collettiva, configurava un modello  di  controllo  che
replicava quello previsto dall'art.  51  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione  della  organizzazione  delle
Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia  di
pubblico impiego, a norma dell'articolo  2  della  legge  23  ottobre
1992,  n.  421),  quando   era   ancora   prevista   l'autorizzazione
governativa alla sottoscrizione  dell'accordo.  Di  conseguenza,  una
volta modificata la norma a cui rinviava la  sopra  menzionata  legge
provinciale, non operando  quest'ultima  un  rinvio  "mobile"  ma  un
rinvio "fisso", veniva a mancare il presupposto  normativo  affinche'
la  Corte  dei  conti  potesse  esercitare  la  propria  funzione  di
controllo. Il dispositivo della sentenza richiamata dalla  ricorrente
risulta quindi strettamente connesso alle sopravvenute  modificazioni
del quadro normativo allora vigente. 
    5.-  Con  un  secondo  gruppo  di   censure,   argomentate   piu'
approfonditamente nella memoria depositata in data 5  febbraio  2012,
la   Provincia   autonoma    ricorrente    deduce    l'illegittimita'
dell'impugnata delibera della sezione regionale della Corte dei conti
in  quanto  lesiva  delle  prerogative  provinciali   nella   materia
«coordinamento della  finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario»
nonche'  in  forza  del  divieto  opponibile  all'organo  statale  di
controllo di avviare i pertinenti procedimenti sino  all'espletamento
delle funzioni di vigilanza spettanti all'amministrazione provinciale
e alla comunicazione dei relativi esiti. 
    Tali censure non sono fondate. 
    5.1.- Quanto al primo argomento dedotto dalla ricorrente,  questa
Corte ha  gia'  affermato  che  il  sopra  ricostruito  controllo  di
legalita' e regolarita' della gestione economico-finanziaria  risulta
estensibile  alle  Regioni  e  alle  Province  dotate  di   autonomia
differenziata (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del
2006), non potendo dubitarsi che anche  la  loro  finanza  sia  parte
della "finanza pubblica allargata" (sentenza n. 425 del 2004)  e  che
pertanto sono ad esse opponibili i principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011, n. 289 e  n.
120 del 2008). Infatti, le norme sopra menzionate - e, in particolare
l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005, a  cui
si richiama la delibera impugnata nel presente giudizio - concorrendo
«alla formazione di una visione unitaria della finanza  pubblica,  ai
fini della tutela dell'equilibrio finanziario  e  di  osservanza  del
patto di stabilita' interno» (sentenze n. 198 del 2012 e n.  179  del
2007), hanno introdotto controlli di legalita' e di regolarita' sulle
finanze pubbliche attribuiti alla Corte dei conti in riferimento alle
compatibilita' poste dagli articoli 81 e 119 Cost. e  agli  obiettivi
parametrici di governo dei conti pubblici concordati in sede  europea
ai quali il legislatore  regionale,  ancorche'  dotato  di  autonomia
speciale, non puo' sottrarre gli enti locali e gli enti del  Servizio
sanitario nazionale. 
    5.2.- Quanto al secondo argomento dedotto, la Provincia  autonoma
ricorrente muove dal presupposto errato  che  le  funzioni  spettanti
alla Corte dei conti siano configurabili come  controlli  di  secondo
grado. Alla luce del quadro normativo  gia'  delineato  dall'art.  3,
comma 4, della legge n. 20 de1 1994, questa Corte ha invece  chiarito
che il controllo  sulla  gestione  economico-finanziaria  degli  enti
territoriali non si connota, in  senso  stretto,  come  controllo  di
secondo grado. Intervenendo infatti anche  in  via  preventiva  e  in
corso di esercizio, ed essendo attribuito alla  Corte  dei  conti  in
veste di organo terzo (ex plurimis, sentenze n. 267 del 2006 e n.  64
del 2005), al servizio dello Stato-ordinamento (ex plurimis, sentenze
n. 267 del 2006, n. 470 del 1997 e n.  29  del  1995),  esso  risulta
piuttosto  collocabile  nel  quadro   delle   complessive   relazioni
sinergiche e funzionali con riguardo all'esercizio dell'attivita'  di
controllo esterno, finalizzate a garantire il rispetto dei richiamati
parametri costituzionali  e  degli  obblighi  derivanti  dal  diritto
dell'Unione europea (ex plurimis, sentenze n. 267 del  2006,  n.  181
del 1999, n. 470 del 1997, n. 29 del 1995). 
    Ne consegue l'infondatezza del  ricorso,  posta  la  collocazione
delle funzioni di controllo rispettivamente spettanti alla Corte  dei
conti e alla Provincia autonoma di Bolzano su piani distinti,  seppur
concorrenti nella verifica delle condizioni  di  tenuta  del  sistema
economico-finanziario nazionale. Alla  Corte  dei  conti  e'  infatti
attribuito il  controllo  sull'equilibrio  economico-finanziario  del
complesso  delle  amministrazioni  pubbliche  a  tutela   dell'unita'
economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali
(artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma,  Cost.):
equilibrio e vincoli che  trovano  generale  presidio  nel  sindacato
della Corte dei conti quale magistratura  neutrale  ed  indipendente,
garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del  settore
pubblico. Alla Provincia autonoma spettano invece  diverse  forme  di
controllo interno sulla gestione delle risorse finanziarie, ancorche'
declinate  in  forma   differenziata   rispetto   agli   altri   enti
territoriali secondo quanto previsto dalle peculiari condizioni dello
statuto di autonomia. Ne' puo' trascurarsi che tale  distinzione,  su
cui poggia l'estensione agli enti territoriali  dotati  di  autonomia
speciale del controllo sulla  legalita'  e  sulla  regolarita'  della
gestione economico-finanziaria, assuma  ancora  maggior  rilievo  nel
quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale  20
aprile 2012,  n.  1  (Introduzione  del  principio  del  pareggio  di
bilancio  nella  Carta  costituzionale),  che,  nel  comma   premesso
all'art.  97   Cost.,   richiama   il   complesso   delle   pubbliche
amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento  dell'Unione  europea,
ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito
pubblico. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara che spettava allo Stato e,  per  esso,  alla  Corte  dei
conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige,  sede
di Bolzano, adottare la  deliberazione  n.  4/2011/INPR,  concernente
l'approvazione del programma dei  controlli  e  delle  analisi  della
sezione di controllo di Bolzano  per  l'anno  2012,  impugnata  dalla
Provincia autonoma  di  Bolzano  con  il  ricorso  per  conflitto  di
attribuzione indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI 
 
 
                                                             Allegato 
                     ordinanza letta all'udienza del 26 febbraio 2013 
 
                              ORDINANZA 
 
    Rilevato che l'ultima notifica regolarmente avvenuta del  ricorso
per conflitto di attribuzione ha avuto luogo il 23  febbraio  2012  e
che, pertanto, ai sensi dell'art.  25,  commi  3  e  4,  delle  norme
integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  il
termine per la costituzione in giudizio  della  parte  scadeva  il  3
aprile 2012; 
    che  il  deposito  della  memoria  di  costituzione  in  giudizio
dell'Avvocatura generale dello Stato e' avvenuto  in  data  27  marzo
2012; 
    che la deliberazione di resistenza in giudizio del Consiglio  dei
ministri e' intervenuta nella riunione del 3 aprile 2012 ed e'  stata
depositata nella cancelleria di questa Corte il successivo 16 aprile,
e, quindi, oltre il  sopra  richiamato  termine  di  costituzione  in
giudizio; 
    che i termini per la costituzione nel giudizio per  conflitto  di
attribuzione tra enti, previsti dagli articoli 25, terzo comma, e  41
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e  dall'art.  25,  comma  4,  delle
norme integrative per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,
devono essere considerati perentori per  costante  giurisprudenza  di
questa Corte (v. le sentenze n. 332 del 2011, n. 149 del  2009  e  n.
313 del 2006); 
    che, inoltre, questa Corte ha affermato l'esigenza  della  previa
deliberazione  da  parte  dell'organo  collegiale   ai   fini   della
presentazione del  ricorso  o  della  costituzione  in  giudizio  (ex
plurimis, sentenze n. 61 del 2011, n. 51 del 2007, n. 54 del 1990); 
    che,  pertanto,  in  assenza  di  una  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, la costituzione in  giudizio  dell'Avvocatura
generale dello Stato e' inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                   F.to: Franco GALLO, Presidente