N. 61 ORDINANZA 26 marzo - 5 aprile 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Professioni - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle attivita'
  professionali turistiche - Obbligo di esercizio a titolo  esclusivo
  e divieto di esercitare attivita' professionali estranee al proprio
  profilo  -  Previsione  che  l'abilitazione   all'esercizio   della
  professione  di  accompagnatore  turistico   consente   l'esercizio
  dell'attivita' su tutto il territorio  nazionale  ed  all'estero  -
  Ricorso del Governo - Ius superveniens -  Rinuncia  al  ricorso  in
  assenza di valida e rituale costituzione della  parte  convenuta  -
  Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Puglia 25 maggio 2012, n. 13, artt. 2, comma 3,
  e 3, comma 2. 
- Costituzione, artt. 41 e 117, commi  primo  e  secondo,  lett.  e);
  norme integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,
  art. 23. 
(GU n.15 del 10-4-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Luigi MAZZELLA; 
Giudici :Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo   GROSSI,   Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  2,
comma 3, e 3, comma 2, della legge della  Regione  Puglia  25  maggio
2012, n. 13 (Norme per la disciplina  delle  attivita'  professionali
turistiche. Competenza amministrativa delle Province),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei  ministri,  con  ricorso  notificato  il
24-26 luglio 2012, depositato in cancelleria il 30  luglio  2012,  ed
iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2012. 
    Visto  l'atto  di  costituzione,  fuori  termine,  della  Regione
Puglia; 
    udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Presidente Luigi
Mazzella, in luogo e con  l'assenso  del  Giudice  relatore  Giuseppe
Tesauro; 
    udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  notificato  il  24-26  luglio  2012,
depositato il  30  luglio  2012,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha sollevato, in riferimento agli articoli 41,  117,  primo  e
secondo comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  ed  in  relazione
all'articolo 56 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(infra: TFUE) ed agli articoli 10, comma 4, e 25 della  direttiva  12
dicembre 2006 n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e  del
Consiglio relativa ai servizi  nel  mercato  interno),  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 3, e 3, comma  2,
della legge della Regione Puglia 25 maggio 2012, n. 13 (Norme per  la
disciplina  delle  attivita'  professionali  turistiche.   Competenza
amministrativa delle Province), pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione del 29 maggio 2012, n. 77, supplemento; 
    che il citato art. 2, comma 3, concernente  la  disciplina  delle
attivita' professionali turistiche individuate nel comma  2,  dispone
che le  stesse  «sono  svolte  a  titolo  esclusivo»,  stabilisce  il
«divieto  di  esercitare  attivita'  estranee  al   proprio   profilo
professionale nell'ambito  delle  prestazioni  rese  a  servizio  dei
turisti» ed identifica analiticamente le attivita'  oggetto  di  tale
divieto; 
    che, secondo  il  ricorrente,  detta  norma,  «nel  vietare  agli
esercenti le professioni turistiche di svolgere attivita' estranee  a
quelle tipiche del loro  profilo  professionale»,  violerebbe  l'art.
117, primo comma, Cost.,  in  quanto  realizzerebbe  una  restrizione
della libera circolazione dei servizi, in contrasto  con  il  diritto
dell'Unione europea (art. 56 del TFUE), perche' non  giustificata  da
un motivo imperativo di interesse generale (art. 25  della  direttiva
2006/123/CE)  e,  inoltre,  determinerebbe  una   distorsione   della
concorrenza, dato che limita l'offerta dei  servizi  da  parte  degli
esercenti  le  professioni  turistiche  operanti  nell'ambito   della
Regione Puglia e, in tal modo, reca vulnus al principio  di  liberta'
dell'iniziativa economica (art. 41  Costituzione)  ed  all'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost.; 
    che, ad avviso dell'Avvocatura generale dello  Stato,  il  citato
art. 3, comma 2, disponendo che «l'abilitazione  all'esercizio  della
professione di guida turistica consente l'esercizio della professione
nell'ambito territoriale della regione Puglia», si porrebbe,  invece,
in contrasto con il principio di libera prestazione dei servizi e con
l'art.  10,  comma   4,   della   direttiva   2006/123/CE,   recepito
dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010,  n.
59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa  ai  servizi  nel
mercato interno), in virtu' del quale l'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita' deve consentire l'espletamento della stessa  su  tutto
il  territorio  nazionale,  salvo  che  l'eventuale  limitazione  sia
giustificata da un motivo imperativo di interesse generale; 
    che,  secondo  il  ricorrente,  detta  norma  realizzerebbe   una
discriminazione in  danno  dei  cittadini  italiani,  poiche'  per  i
cittadini dell'Unione europea l'art.  6  della  legge  della  Regione
Puglia n. 13 del 2012 prevede la  facolta'  di  svolgere  l'attivita'
senza necessita' di autorizzazione o di  abilitazione,  nel  rispetto
delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 9 novembre 2007,
n.  206  (Attuazione   della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
riconoscimento  delle   qualifiche   professionali,   nonche'   della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera
circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e
Romania),  che  ha  recepito  la  direttiva  7  settembre  2005,   n.
2005/36/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali); 
    che il censurato art. 3, comma 2, sarebbe, quindi,  in  contrasto
con l'art. 117, primo comma, Cost., e determinerebbe,  altresi',  una
restrizione della liberta' d'impresa e della concorrenza  nell'ambito
del settore turistico,  con  conseguente  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost.; 
    che nel giudizio si e' costituita la Regione Puglia,  in  persona
del Presidente della Giunta  Regionale  pro-tempore  (in  difetto  di
previa  delibera  della  Giunta  regionale),  deducendo  di   essersi
costituita, «anche se tardivamente, con l'unica finalita' di  esibire
e depositare» la legge regionale 25  settembre  2012,  n.  26  (Norme
urgenti in materia turistica), la quale «recepisce in pieno i  motivi
di censura» ed ha, quindi, chiesto che  «sia  dichiarata  cessata  la
materia del contendere»; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato, in data 8 gennaio 2013, ha
depositato atto di rinuncia al ricorso (notificato il 21-28  dicembre
2012), con la corrispondente  delibera  adottata  dal  Consiglio  dei
ministri il 30  novembre  2012,  sulla  scorta  della  relazione  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo  sport,  deducendo
che gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1,  della  legge  della  Regione
Puglia n. 26 del 2012 hanno, rispettivamente, sostituito  l'impugnato
comma 3 dell'art. 2, ed abrogato il censurato  comma  2  dell'art.  3
della legge regionale n. 13 del 2012. 
    Considerato  che,   preliminarmente,   deve   essere   dichiarata
inammissibile la costituzione della Regione Puglia, sia  perche'  non
risulta deliberata dalla Giunta regionale,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), cui  si
e' adeguato l'art. 44, comma 4, della legge della Regione  Puglia  12
maggio 2004,  n.  7,  recante  «Statuto  della  Regione  Puglia»  (ex
plurimis, sentenza n. 331 del 2010), sia perche'  avvenuta  oltre  il
termine perentorio stabilito  dall'art.  19,  comma  3,  delle  norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale  (tra  le
piu' recenti, sentenza n. 297  del  2012),  come  peraltro  affermato
dalla stessa resistente; 
    che, in mancanza di valida e  rituale  costituzione  della  parte
convenuta, la rinuncia al ricorso determina, ai  sensi  dell'art.  23
delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale, l'estinzione del processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2013. 
 
                                F.to: 
                     Luigi MAZZELLA, Presidente 
                     Giuseppe TESAURO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI