MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 29 marzo 2013, n. 11345 

Agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti  di  sviluppo  di
cui al decreto 24 settembre  2010.  Modifiche  ed  integrazioni  alla
circolare n. 21364 del 16 giugno 2011. (13A03081) 
(GU n.85 del 11-4-2013)
 
 Vigente al: 11-4-2013  
 

 
 
Alle imprese interessate 
All'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa s.p.a. - Invitalia 
  Con la circolare n. 21364 del 16 giugno  2011  sono  state  fornite
alcune indicazioni operative per la concessione delle agevolazioni  a
valere sullo strumento dei contratti di sviluppo previsti dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e   forestali,   con   il   Ministro   per   la
semplificazione normativa e  con  il  Ministro  del  turismo  del  24
settembre 2010. 
  In considerazione dell'esigenza di chiarire  alcuni  aspetti  e  di
fornire ulteriori indicazioni, alla circolare n. 21364 del 16  giugno
2011 sono  apportate  le  modifiche  e  le  integrazioni  di  seguito
indicate. 
Con riferimento al punto 3. Agevolazioni concedibili. 
  Al punto 3.2 dopo le  parole  «forme  di  aiuto  concedibili»  sono
aggiunte le parole: «anche in combinazione tra di loro». 
  Al punto  3.3  le  parole  «nella  misura  massima  del  25%»  sono
sostituite dalle parole: «nel limite massimo del 75%». Inoltre,  dopo
il  primo  periodo  e'  aggiunto:  «La  percentuale   effettiva   del
finanziamento agevolato viene determinata  in  fase  di  negoziazione
sulla base delle caratteristiche dei progetti, dei relativi ambiti di
intervento  e  nel  rispetto  delle  intensita'  massime   di   aiuto
concedibili di cui al punto 3.1 anche tenuto conto delle agevolazioni
da concedere nelle altre forme previste al punto 3.2 e del contributo
finanziario a carico dei soggetti beneficiari di  cui  al  punto  3.7
nonche' in considerazione delle risorse finanziarie disponibili». 
  Al punto 3.7. sono eliminate le seguenti parole: «proporzionalmente
alla realizzazione dei programmi agevolati,» e «Nel caso  di  apporto
di risorse proprie lo  stesso  deve  essere  reale  e  concreto,  con
esclusione  dei   profitti   attesi   e/o   dei   flussi   di   cassa
previsionali.». 
Con riferimento al punto 4. Fase di accesso e negoziazione. 
  Al punto 4.2 la lettera a) e' abrogata. 
  Nel punto 4.2 lettera e) le parole «certificato  di  iscrizione  al
Registro delle Imprese, completo di  vigenza  e  dicitura  antimafia»
sono sostituite dalle  seguenti  parole:  «dichiarazione  del  legale
rappresentante  o  di  un  procuratore  speciale,  resa  secondo   le
modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in  merito  ai  dati
necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia, delle informazioni
antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai  sensi
dell'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come  modificato  ed
integrato dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218». 
  Al punto 4.2 la lettera f) e' abrogata. 
Con riferimento al punto  5.  Proposta  definitiva  di  Contratto  di
sviluppo. 
  Al punto 5.2 le lettere i) e k) sono abrogate. 
Con riferimento al punto 6. Erogazione delle agevolazioni. 
  Al  punto  6.1  sono  eliminate  le  parole:  «Il  rapporto  tra  i
contributi erogati ed  il  totale  dei  contributi  previsti  per  il
progetto non dovra' essere superiore al rapporto tra la quota versata
del contributo  finanziario  a  carico  dei  soggetti  beneficiari  a
copertura degli investimenti ed il totale del contributo  finanziario
stesso.». 
  E' aggiunto il punto 6.1.  bis  «L'Agenzia  procede  all'erogazione
delle  singole  quote  di  agevolazione  previa  acquisizione   della
documentazione  di  cui  ai  successivi  punti  6.2  e  6.4  e   allo
svolgimento delle verifiche in merito alla vigenza e alla regolarita'
contributiva dell'impresa beneficiaria nonche' delle altre  verifiche
stabilite nel contratto di sviluppo  di  cui  art.  10  del  D.M.  24
settembre 2010.». 
  Al punto 6.2 le lettere f) e g) sono abrogate. 
  Al punto  6.2  lettera  h)  le  parole  «il  certificato  antimafia
rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 10 del D.P.R. 3  giugno  1998,
n. 252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui
all'art. 2 del predetto  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non  piu'  valido
il certificato eventualmente gia' presentato  nelle  precedenti  fasi
del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovra' essere
attestata da specifica dichiarazione resa dal  legale  rappresentante
ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;»
sono sostituite dalle seguenti parole: «una dichiarazione,  resa  dal
legale rappresentante o da un procuratore  speciale  ai  sensi  degli
articoli 47 e 76 del D.P.R. 28  dicembre  2000,  n.  445,  in  merito
all'invarianza rispetto alle precedenti  fasi  del  procedimento  dei
soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159  come  modificato  ed  integrato  dal
d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218 ovvero, nel caso  ci  sia  stata  una
variazione  di  tali   soggetti,   una   dichiarazione   del   legale
rappresentante  o  di  un  procuratore  speciale,  resa  secondo   le
modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in  merito  ai  dati
necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia, delle informazioni
antimafia;» 
  Al punto 6.2 la lettera i) e' abrogata. 
  Al punto 6.2 lettera j) le parole «la copia della documentazione di
cui ai precedenti punti a), b), c) d), e), f), g) ed i). Copia  della
documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e)  f),  g)
h) ed i)  deve  essere  fornita  anche  per  via  elettronica.»  sono
sostituite dalle parole: «la copia della  documentazione  di  cui  ai
precedenti punti a), b), c) d) ed e). Copia della  documentazione  di
cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) ed h) deve essere  fornita
anche per via elettronica.». 
  Al punto 6.2 lettera j) sono eliminate le parole «I  beni  relativi
alla richiesta  di  stato  d'avanzamento  devono  essere  fisicamente
individuabili e  presenti  presso  l'unita'  locale  interessata  dal
programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione  di
quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce  acconto
e di quelli installati presso terzi ai  sensi  del  precedente  punto
2.7. In relazione  alle  spese  cui  si  riferisce  la  richiesta  di
erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere
quelle ritenute non ammissibili. Contestualmente a ciascuna richiesta
di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa,
in modo indelebile, la dicitura «Contratto  di  Sviluppo  -  D.M.  24
settembre  2010  Spesa  di  euro...  dichiarata  per  la...   (prima,
seconda...) erogazione».". 
  E' aggiunto il punto 6.2.bis "I beni  relativi  alla  richiesta  di
stato  d'avanzamento  devono  essere  fisicamente   individuabili   e
presenti  presso  l'unita'  locale  interessata  dal   programma   di
investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per  i
quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto e  di  quelli
installati presso terzi ai sensi del precedente punto 2.7. A tal fine
su  ciascun  bene  deve  essere  apposta  una   specifica   targhetta
riportante in modo chiaro ed indelebile un numero identificativo, che
puo' coincidere anche  con  il  numero  di  matricola  assegnato  dal
fornitore. Per i beni agevolati a valere su risorse cofinanziate  dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale le modalita'  di  informazione  e
pubblicita' dell'intervento, comprese quelle relative  alla  predetta
targhetta, sono specificate nel contratto di sviluppo di cui all'art.
8 del decreto 24 settembre  2010.  Al  fine  di  agevolare  eventuali
controlli e ispezioni, il  legale  rappresentante  o  un  procuratore
speciale deve, inoltre, rendere una specifica dichiarazione, ai sensi
degli articoli 47 e 76 del D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  che
attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa
con i beni stessi. Tale dichiarazione deve  essere  corredata  di  un
apposito elenco nel quale in relazione a ciascun bene  devono  essere
indicati  il  numero  identificativo  apposto  sul  bene  tramite  la
predetta targhetta, i dati identificativi della fattura (numero, data
e fornitore), la descrizione del  bene  stesso  nonche'  gli  estremi
identificativi  del  documento  attestante  la  data   dell'eventuale
dismissione del bene. In relazione alle spese  cui  si  riferisce  la
richiesta di  erogazione  per  stato  d'avanzamento,  le  stesse  non
possono comprendere quelle ritenute non ammissibili.  Contestualmente
a ciascuna richiesta di  erogazione,  l'impresa  deve  riportare  sui
relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura  «Contratto
di Sviluppo - D.M. 24 settembre 2010 Spesa di euro... dichiarata  per
la... (prima, seconda...) erogazione»." per i beni agevolati a valere
su risorse cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale deve,
inoltre  essere  indicato  "finanziato   a   valere   sul   Programma
Operativo____________ Asse__ Azione__". 
  Al punto 6.4 le lettere e) ed f) sono abrogate. 
  Al punto  6.4  lettera  g)  le  parole  "il  certificato  antimafia
rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 10 del D.P.R. 3  giugno  1998,
n. 252, ovvero, in caso di invarianza dei soggetti controllati di cui
all'art. 2 del predetto  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, qualora non  piu'  valido
il certificato eventualmente gia' presentato  nelle  precedenti  fasi
del procedimento. L'invarianza dei soggetti controllati dovra' essere
attestata da specifica dichiarazione resa dal  legale  rappresentante
ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;"
sono sostituite dalle seguenti parole: "una dichiarazione,  resa  dal
legale rappresentante o da un procuratore  speciale  ai  sensi  degli
articoli 47 e 76 del D.P.R. 28  dicembre  2000,  n.  445,  in  merito
all'invarianza rispetto alle precedenti  fasi  del  procedimento  dei
soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159  come  modificato  ed  integrato  dal
d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218 ovvero, nel caso  ci  sia  stata  una
variazione  di  tali   soggetti,   una   dichiarazione   del   legale
rappresentante  o  di  un  procuratore  speciale,  resa  secondo   le
modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in  merito  ai  dati
necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia, delle informazioni
antimafia;" 
  Al punto 6.4 lettera i) le parole "copia  della  documentazione  di
cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f)  ed  h).  Copia  della
documentazione di cui ai precedenti a), b), c), d), e), f), g) ed  h)
deve essere fornita anche per via elettronica." sono sostituite dalle
seguenti: "copia della documentazione di cui ai precedenti punti  a),
b), c), d), ed h). Copia della documentazione di  cui  ai  precedenti
a), b),  c),  d),  g)  ed  h)  deve  essere  fornita  anche  per  via
elettronica.". 
  Alla fine del punto 6.4 lettera i) sono aggiunte le parole  "per  i
beni agevolati a valere su risorse cofinanziate dal Fondo Europeo  di
Sviluppo Regionale deve,  inoltre  essere  indicato  "  finanziato  a
valere sul Programma Operativo____________ Asse__ Azione__". 
    Roma, 29 marzo 2013 
 
                                                 Il Ministro: Passera