PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 aprile 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
dell'Agenzia regionale campana per  la  difesa  del  suolo  (ARCADIS)
nelle iniziative finalizzate al  completamento  in  regime  ordinario
delle    attivita'    inerenti    allo    stato     di     criticita'
socio-economico-ambientale nel bacino idrografico  del  fiume  Sarno.
(Ordinanza n. 75). (13A03184) 
(GU n.86 del 12-4-2013)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n.  3315  del  2
ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004,  n.
3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n.  3388  del
23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio
2005, n. 3452 dell'1 agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio  2006,  n.
3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 6 aprile 2006,  n.  3559  del  27
dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738  del  5  febbraio
2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n.  3792
del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre
2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3849 del 19 febbraio  2010,  n.
3875 del 30 aprile 2010, n. 3888 del 14 luglio 2010, n. 3920  del  28
gennaio 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 e  n.  4016  del  20  aprile
2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 della  sopra  citata  ordinanza  n.
4016/2012 con cui e'  stato  disposto  il  subentro  del  Commissario
dell'Agenzia regionale campana per  la  difesa  del  suolo  (ARCADIS)
nelle funzioni di Commissario delegato al Provveditore interregionale
alle  opere  pubbliche  per  la  Campania  ed  il   Molise   per   il
completamento, in regime ordinario ed in termini  di  somma  urgenza,
entro il 31 dicembre 2012, di tutte le  iniziative  gia'  programmate
per     il     superamento     del     contesto     di     criticita'
socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico  del  fiume
Sarno; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Vista la legge regionale della Campania  12  novembre  2004,  n.  8
istitutiva dell'Agenzia regionale campana per  la  difesa  del  suolo
(ARCADIS); 
  Visto l'art. 33, comma 1 della legge regionale  della  Campania  30
gennaio  2008,  n.  1,  dove  e'  stabilito  che  in  relazione  alla
cessazione  dello  stato  di  emergenza,  alla  scadenza  dei  regimi
commissariali  per  l'emergenza  idrogeologica  e   per   l'emergenza
bonifiche e tutela  delle  acque  e  del  fiume  Sarno,  al  fine  di
garantire la continuita' dell'azione amministrativa ed il  coordinato
e unitario esercizio delle funzioni  ordinarie  di  competenza  della
Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque,
le  stesse  funzioni  sono  esercitate  dalla  sopra  citata  Agenzia
regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS); 
  Visto l'art. 33, comma 2 della  sopra  citata  legge  regionale  n.
1/2008, dove e' stabilito che il trasferimento delle funzioni di  cui
al comma 1 decorre dalla data di cessazione  delle  attribuzioni  dei
poteri commissariali in  materia  di  emergenza  idrogeologica  e  di
bonifica e tutela delle acque; 
  Vista la nota dell'Assessore ai lavori pubblici,  alla  difesa  del
suolo ed alla protezione civile della regione Campania prot.  n.  217
del 31 gennaio 2013; 
  Vista la nota del Commissario delegato prot. n. 970 del 25  gennaio
2013; 
  Acquisita l'intesa delle regione Campania con nota  prot.  n.  1553
del 31 gennaio 2013; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'Agenzia regionale campana per
la difesa del suolo (ARCADIS) e'  individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel   contesto   di
criticita' di  natura  socio-economico-ambientale  determinatasi  nel
bacino idrografico del fiume Sarno. 
  2. Per i fini di  cui  al  comma  1,  il  Commissario  dell'Agenzia
regionale campana per la difesa  del  suolo  della  regione  Campania
(ARCADIS)  e'  individuato  quale   responsabile   delle   iniziative
finalizzate al subentro  della  medesima  Regione  nel  coordinamento
degli interventi, e provvede alla  ricognizione  ed  all'accertamento
delle procedure  e  dei  rapporti  giuridici  pendenti  ai  fini  del
definitivo  trasferimento  dei  medesimi   alla   regione   Campania,
unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 
  3. Il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa  del
suolo  (ARCADIS),  in  qualita'  di  Commissario  delegato  ai  sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4016/2012
e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro  dieci  giorni
dalla  pubblicazione  del  presente  provvedimento   nella   Gazzetta
Ufficiale ad inviare al  Dipartimento  della  protezione  civile  una
relazione   sulle   attivita'   svolte   contenente   l'elenco    dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa  del
suolo della regione Campania (ARCADIS), che opera a titolo  gratuito,
per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo'  avvalersi
del  personale  dell'ARCADIS,  delle  strutture  organizzative  della
regione   Campania,   nonche'   della   collaborazione   degli   Enti
territoriali e non territoriali e delle  Amministrazioni  centrali  e
periferiche dello  Stato,  che  provvedono  sulla  base  di  apposita
convenzione,  nell'ambito  delle   risorse   gia'   disponibili   nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.
Per le medesime finalita' l'Agenzia regionale campana per  la  difesa
del suolo della regione Campania (ARCADIS) e' autorizzata, nelle more
dell'espletamento delle procedure concorsuali, con  oneri  a  proprio
carico e senza nuovi o maggiori oneri a  carico  del  bilancio  dello
Stato, a prorogare per una durata non superiore a  ventiquattro  mesi
decorrenti  dalla  pubblicazione  della  presente   ordinanza   nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  salvo  l'eventuale
proroga della contabilita' di cui al comma 5, i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati ai sensi degli articoli 9 delle ordinanze
del  Presidente  del  consiglio  dei  ministri  n.  3841/2010  e   n.
3849/2010, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla  normativa
vigente. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza il Commissario dell'Agenzia regionale campana
per la difesa del suolo della regione  Campania  (ARCADIS)  provvede,
fino al completamento degli interventi di cui  al  comma  2  e  delle
procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con  le  risorse
disponibili sulla contabilita'  speciale  n.  3087,  che  viene  allo
stesso intestata per  ventiquattro  mesi  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, constatata la necessita'  del
perdurare della contabilita' speciale in relazione al crono programma
e  dello  stato  di  avanzamento  degli  interventi.  Il  Commissario
dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della  regione
Campania  (ARCADIS)  provvede  ad  inviare  al   Dipartimento   della
protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di
avanzamento  delle  attivita'   condotte   per   l'attuazione   degli
interventi di  cui  alla  presente  ordinanza,  con  relativo  quadro
economico. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5,  residuino  delle  risorse   sulla   contabilita'   speciale,   il
Commissario dell'Agenzia regionale campana per la  difesa  del  suolo
della regione Campania (ARCADIS) puo' predisporre un Piano contenente
gli ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al  superamento
della situazione di criticita', da realizzare  a  cura  dei  soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed
a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al  secondo
periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge n. 225/1992.  Tale
Piano sara' oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi
dell'art. 15 della legge n.  241  del  7  agosto  1990  e  successive
modifiche ed integrazioni, tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e la regione Campania. 
  7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6,
le  risorse  residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti   sulla
contabilita' speciale  sono  trasferite  al  bilancio  della  regione
Campania ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel Piano di cui al comma 6. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la
protezione civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del
suolo della regione Campania  (ARCADIS),  a  seguito  della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il  supermento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 5 aprile 2013 
 
                                  Il capo del dipartimento: Gabrielli