MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 marzo 2013 

Modifica al decreto 16 marzo  2012  recante  il  piano  straordinario
biennale di adeguamento  alle  disposizioni  di  prevenzione  incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. (13A03218) 
(GU n.86 del 12-4-2013)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  «Regolamento  recante  semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  concernente  le  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  9  aprile  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del  20  maggio  1994,
recante l'approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi
per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive  turistico
alberghiere; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  10  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,  recante
i criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la  gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno  del  6  ottobre  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  239  del  14  ottobre  2003,
recante l'approvazione della regola tecnica  di  aggiornamento  delle
disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le  attivita'  ricettive
turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16   marzo   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012,  recante
il piano straordinario biennale,  adottato  ai  sensi  dell'art.  15,
commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14,  concernente
l'adeguamento  alle  disposizioni  di   prevenzione   incendi   delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, che non  abbiano  completato
l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi; 
  Ritenuto di dover riformulare il comma 6 dell'art. 5  del  predetto
decreto, al fine di indicare espressamente la tipologia di corso  che
gli  addetti  al  servizio  antincendi   dovranno   frequentare   per
conseguire l'attestato di  idoneita'  tecnica  previsto  dall'art.  3
della legge 28 dicembre 1996, n. 609; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Modifica del comma 6, dell'art. 5, 
         del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 
 
  1. Il comma 6 dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'interno 16
marzo 2012 e' sostituito come segue: 
  «Gli  addetti  del  servizio  di  cui  al  comma  3  devono   avere
frequentato i corsi di cui all'allegato IX del decreto  del  Ministro
dell'interno 10  marzo  1998,  rispettivamente  di  tipo  B,  per  le
strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato  I  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011,  n.  151,  e  del
tipo C, per le  strutture  ricettive  di  categoria  C  del  medesimo
allegato e, per le attivita' riportate nell'allegato  X  del  decreto
del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, avere conseguito l'attestato
di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3  della  legge  28  dicembre
1996, n. 609.». 
    Roma, 29 marzo 2013 
 
                                Il Ministro dell'interno: Cancellieri