N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2012
Ordinanza del 29 novembre 2012 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di S.N.. Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., quando ricorrono due o piu' circostanze indicate dall'art. 625 cod. pen. (reato di furto pluriaggravato) - Disparita' di trattamento rispetto a ipotesi di reato analoghe - Parita' di trattamento rispetto a ipotesi di reato piu' gravi - Violazione del principio della finalita' rieducativa della pena. - Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lett. a). - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.(GU n.16 del 17-4-2013 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento n. 519/2012 del R.G. S.I.G.E., il giudice dell'esecuzione Angelo Antonio Pezzuti, decidendo sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dal difensore nel procedimento promosso da S.N. nato a Belgrado (Serbia), il 12 aprile 1984, residente a Firenze in v. sottoposto ad ordine di carcerazione emesso il 12 novembre 2012, difeso di fiducia dall'avvocato Massimiliano Palena del Foro di Firenze con studio a Firenze in via Il Prato n. 62 e dall'avvocato Francesco Bellucci del Foro di Firenze con studio a Firenze in via Il Prato n. 62, osserva quanto segue: Procedimento 1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2011, divenuta definitiva il 16 ottobre 2012, e' stata applicata a N.S. sulla richiesta delle parti, la pena di tre anni di reclusione e di 3.000 euro di multa per i delitti previsti dagli articoli 416 e 624 e 625, n. 2 e n. 5 e 61 n. 5. 2. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il 12 novembre 2012, ha emesso l'ordine di carcerazione a carico di N.S. ritenendo di non dover sospendere l'esecuzione perche' il titolo di reato oggetto della condanna non lo permetteva. 3. I difensori di N.S. hanno chiesto al giudice di "sollevare con ordinanza, innanzi alla Corte costituzionale, la questione di legittimita' dell'art. 656 comma 9 lettera a) c.p.p. (limitatamente al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione nel caso di condanna per il delitto di furto pluriaggravato), disponendo, nelle more, la temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione, dichiarando la sospensione, dell'esecuzione e la scarcerazione dell'interessato". 4. L'istanza va interpretata come diretta alla contestazione dell'ordine di esecuzione del Pubblico Ministero nella parte in cui egli non ha disposto la sospensione del medesimo e in tal senso configura una richiesta di incidente di esecuzione. Va, infatti, rilevato che sebbene la questione non riguarda per se' stessa il titolo esecutivo, essa tuttavia ha a che fare con la sua efficacia in via transitoria; per questa ragione il giudice dell'esecuzione acquisisce competenza a decidere sulla sospensione in funzione dell'attivazione del procedimento di sorveglianza. Rilevanza della questione 5. La questione di legittimita' costituzionale e' stata correttamente sollevata dai difensori di N.S. Gli stessi hanno, infatti, indicato: - sia la disposizione della legge viziate da illegittimita' costituzionale: il nono comma dell'art. 656 del c.p.p. - sia le disposizioni della Costituzione che si assumono violate: articoli 3 e 27. 6. Ritiene il giudice che l'incidente di esecuzione non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. Stabilisce il nono comma dell'art. 656 del c.p.p. (come modificato dalla lettera m del primo comma dell'art. 2 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito in legge, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008 n. 125) che la sospensione dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, non puo' essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 624 del codice penale, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 dello stesso codice. 7. Se, infatti, la norma richiamata fosse ritenuta costituzionalmente illegittima il Pubblico Ministero avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione non sussistendo, nel caso in esame, altro motivo ostativo. La sospensione in questione e' infatti obbligatoria per l'organo dell'accusa senza alcuna possibilita' per lo stesso di sindacare altri aspetti non previsti dalla norma. La questione di costituzionalita' sollevata ha pertanto una diretta pregiudizialita' e rilevanza per la decisione dell'incidente di esecuzione. La sospensione qui esaminata rappresenta un obbligo ineludibile, la cui violazione puo' trovare rimedio solo attraverso un apposito incidente di esecuzione promosso dal soggetto destinatario del provvedimento e che sfocia nella dichiarazione di inefficacia dello stesso. Non manifesta infondatezza della questione relativamente all'art. 3 cost. 8. Non ritiene il giudice che la questione di costituzionalita' dell'art. 656 del c.p.p. sia manifestamente infondata con riferimento al contrasto con il principio dettato dall'art. 3 della Costituzione. Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale si viola tale principio quando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna idonea giustificazione. 9. Nel caso in esame l'irragionevolezza della scelta legislativa operata con riferimento all'art. 656 del c.p.p. si concretizza nel paragone tra le ipotesi di furti pluriaggravati (tra i quali, per esempio, il furto di un autoradio da un'autovettura con scasso del finestrino), per i quali non e' prevista la sospensione dell'esecuzione e altre fattispecie delittuose per le quali, sempre in presenza di una sentenza di condanna ad una pena detentiva non superiore ai tre anni, tale sospensione e' obbligatoria. 10. Basti pensare ai delitti di peculato (314 c.p.) o corruzione (318, 319 c.p.), di partecipazione ad una banda armata (306 comma 2 c.p.), partecipazione ad una cospirazione politica (305 comma 2 c.p.) di atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (280 bis c.p.). Per rimanere nel campo dei reati della stessa natura basti fare riferimento alla truffa (art. 640 c.p.), anche pluriaggravata, ai reati di ricettazione (648 c.p.) e, soprattutto, riciclaggio (648 bis c.p.) ed infine alla rapina non aggravata (628 c.p) che, alla dannosita' del furto, aggiunge l'aggressione a beni primari, quali l'incolumita' fisica insita nell'elemento costitutivo della violenza: anch'esso viene considerato, nelle, valutazioni sottese alla novella legislativa in esame, reato meno pericoloso rispetto al furto pluriaggravato. 11. L'irragionevolezza della scelta legislativa operata con riferimento all'art. 656 del c.p.p. si concretizza anche nel paragone tra le ipotesi di furti pluriaggravati e le altre fattispecie previste dallo stesso nono comma dell'art. 656 del c.p.p. come ostative alla sospensione esprimendo esse una presunzione di pericolosita' del condannato. in sostanza la norma equipara il condannato per furto pluriaggravato con quello del condannato - per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, - per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale o per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, - per delitti di riduzione in schiavitu', tratta o commercio di schiavi, alienazione o acquisto di schiavi; - per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; - per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti; - per il delitto di omicidio volontario, di rapina aggravata e di estorsione aggravata. Non manifesta infondatezza della questione relativamente all'art. 27 cost. 12. La questione di costituzionalita' del nono comma dell'art. 656 del c.p.p. non appare manifestamente infondata neppure con riferimento alla norma di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione. 13. La possibilita' di sospendere l'ordine di esecuzione funge da necessario complemento alle previsione delle misure alternative alla detenzione carceraria, scongiurando l'effetto desocializzante e criminogeno correlato al "passaggio diretto in carcere" del reo nei casi in cui lo stesso avrebbe avuto diritto (previa valutazione nel merito rimessa al Tribunale di Sorveglianza) alla misura alternativa. La previsione della sospensione di cui al quinto comma dell'art. 656 c.p.p., quindi funge da inseparabile appendice di integrazione della disciplina sulle misure alternative concedibili a soggetti che provengano dalla liberta'. 14. Nel caso del furto pluriaggravato si impone, invece, il necessario transito in carcere del condannato che, pur potendo ambire ad una misura alternativa, non puo' godere della sospensione dell'esecuzione, sebbene la stessa sia finalizzata proprio ad assicurare il ricorso a tali misure.
P.Q.M. - dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del nono comma dell'art. 656 del c.p.p. per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione laddove stabilisce che la sospensione dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, non puo' essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 624 del codice penale, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 dello stesso codice. - dispone la sospensione dei presente procedimento e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; - ordina che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; - dispone che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero, nonche' al Presidente dei Consiglio dei ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere , del Parlamento. Firenze, 29 novembre 2012 II giudice: Pezzuti