N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2012
Ordinanza del 29 novembre 2012 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di S.N.. Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione, anche qualora la pena detentiva non sia superiore a tre anni, per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., quando ricorrono due o piu' circostanze indicate dall'art. 625 cod. pen. (reato di furto pluriaggravato) - Disparita' di trattamento rispetto a ipotesi di reato analoghe - Parita' di trattamento rispetto a ipotesi di reato piu' gravi - Violazione del principio della finalita' rieducativa della pena. - Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lett. a). - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.(GU n.16 del 17-4-2013 )
IL TRIBUNALE
Nel procedimento n. 519/2012 del R.G. S.I.G.E., il giudice
dell'esecuzione Angelo Antonio Pezzuti, decidendo sulla questione di
legittimita' costituzionale sollevata dal difensore nel procedimento
promosso da S.N. nato a Belgrado (Serbia), il 12 aprile 1984,
residente a Firenze in v. sottoposto ad ordine di carcerazione emesso
il 12 novembre 2012, difeso di fiducia dall'avvocato Massimiliano
Palena del Foro di Firenze con studio a Firenze in via Il Prato n. 62
e dall'avvocato Francesco Bellucci del Foro di Firenze con studio a
Firenze in via Il Prato n. 62, osserva quanto segue:
Procedimento
1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Firenze del 17 maggio 2011, divenuta definitiva il 16
ottobre 2012, e' stata applicata a N.S. sulla richiesta delle parti,
la pena di tre anni di reclusione e di 3.000 euro di multa per i
delitti previsti dagli articoli 416 e 624 e 625, n. 2 e n. 5 e 61 n.
5.
2. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze, il 12 novembre 2012, ha emesso l'ordine di
carcerazione a carico di N.S. ritenendo di non dover sospendere
l'esecuzione perche' il titolo di reato oggetto della condanna non lo
permetteva.
3. I difensori di N.S. hanno chiesto al giudice di "sollevare con
ordinanza, innanzi alla Corte costituzionale, la questione di
legittimita' dell'art. 656 comma 9 lettera a) c.p.p. (limitatamente
al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione nel caso di
condanna per il delitto di furto pluriaggravato), disponendo, nelle
more, la temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la
carcerazione, dichiarando la sospensione, dell'esecuzione e la
scarcerazione dell'interessato".
4. L'istanza va interpretata come diretta alla contestazione
dell'ordine di esecuzione del Pubblico Ministero nella parte in cui
egli non ha disposto la sospensione del medesimo e in tal senso
configura una richiesta di incidente di esecuzione. Va, infatti,
rilevato che sebbene la questione non riguarda per se' stessa il
titolo esecutivo, essa tuttavia ha a che fare con la sua efficacia in
via transitoria; per questa ragione il giudice dell'esecuzione
acquisisce competenza a decidere sulla sospensione in funzione
dell'attivazione del procedimento di sorveglianza.
Rilevanza della questione
5. La questione di legittimita' costituzionale e' stata
correttamente sollevata dai difensori di N.S. Gli stessi hanno,
infatti, indicato:
- sia la disposizione della legge viziate da illegittimita'
costituzionale: il nono comma dell'art. 656 del c.p.p.
- sia le disposizioni della Costituzione che si assumono
violate: articoli 3 e 27.
6. Ritiene il giudice che l'incidente di esecuzione non possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione
di legittimita' costituzionale. Stabilisce il nono comma dell'art.
656 del c.p.p. (come modificato dalla lettera m del primo comma
dell'art. 2 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito in
legge, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008 n. 125) che la
sospensione dell'esecuzione, anche qualora la pena detentiva non sia
superiore a tre anni, non puo' essere disposta nei confronti dei
condannati per i delitti di cui all'art. 624 del codice penale,
quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'art.
625 dello stesso codice.
7. Se, infatti, la norma richiamata fosse ritenuta
costituzionalmente illegittima il Pubblico Ministero avrebbe dovuto
sospendere l'esecuzione non sussistendo, nel caso in esame, altro
motivo ostativo. La sospensione in questione e' infatti obbligatoria
per l'organo dell'accusa senza alcuna possibilita' per lo stesso di
sindacare altri aspetti non previsti dalla norma. La questione di
costituzionalita' sollevata ha pertanto una diretta pregiudizialita'
e rilevanza per la decisione dell'incidente di esecuzione. La
sospensione qui esaminata rappresenta un obbligo ineludibile, la cui
violazione puo' trovare rimedio solo attraverso un apposito incidente
di esecuzione promosso dal soggetto destinatario del provvedimento e
che sfocia nella dichiarazione di inefficacia dello stesso.
Non manifesta infondatezza della questione relativamente all'art. 3
cost.
8. Non ritiene il giudice che la questione di costituzionalita'
dell'art. 656 del c.p.p. sia manifestamente infondata con riferimento
al contrasto con il principio dettato dall'art. 3 della Costituzione.
Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale si viola tale
principio quando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee
assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta
da alcuna idonea giustificazione.
9. Nel caso in esame l'irragionevolezza della scelta legislativa
operata con riferimento all'art. 656 del c.p.p. si concretizza nel
paragone tra le ipotesi di furti pluriaggravati (tra i quali, per
esempio, il furto di un autoradio da un'autovettura con scasso del
finestrino), per i quali non e' prevista la sospensione
dell'esecuzione e altre fattispecie delittuose per le quali, sempre
in presenza di una sentenza di condanna ad una pena detentiva non
superiore ai tre anni, tale sospensione e' obbligatoria.
10. Basti pensare ai delitti di peculato (314 c.p.) o corruzione
(318, 319 c.p.), di partecipazione ad una banda armata (306 comma 2
c.p.), partecipazione ad una cospirazione politica (305 comma 2 c.p.)
di atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (280 bis
c.p.). Per rimanere nel campo dei reati della stessa natura basti
fare riferimento alla truffa (art. 640 c.p.), anche pluriaggravata,
ai reati di ricettazione (648 c.p.) e, soprattutto, riciclaggio (648
bis c.p.) ed infine alla rapina non aggravata (628 c.p) che, alla
dannosita' del furto, aggiunge l'aggressione a beni primari, quali
l'incolumita' fisica insita nell'elemento costitutivo della violenza:
anch'esso viene considerato, nelle, valutazioni sottese alla novella
legislativa in esame, reato meno pericoloso rispetto al furto
pluriaggravato.
11. L'irragionevolezza della scelta legislativa operata con
riferimento all'art. 656 del c.p.p. si concretizza anche nel paragone
tra le ipotesi di furti pluriaggravati e le altre fattispecie
previste dallo stesso nono comma dell'art. 656 del c.p.p. come
ostative alla sospensione esprimendo esse una presunzione di
pericolosita' del condannato. in sostanza la norma equipara il
condannato per furto pluriaggravato con quello del condannato
- per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il
compimento di atti di violenza,
- per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale o
per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo
stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni in esso previste,
- per delitti di riduzione in schiavitu', tratta o commercio
di schiavi, alienazione o acquisto di schiavi;
- per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o
di estorsione;
- per il delitto di associazione per delinquere finalizzata
alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti;
- per il delitto di omicidio volontario, di rapina aggravata
e di estorsione aggravata.
Non manifesta infondatezza della questione relativamente all'art. 27
cost.
12. La questione di costituzionalita' del nono comma dell'art.
656 del c.p.p. non appare manifestamente infondata neppure con
riferimento alla norma di cui al terzo comma dell'art. 27 della
Costituzione.
13. La possibilita' di sospendere l'ordine di esecuzione funge da
necessario complemento alle previsione delle misure alternative alla
detenzione carceraria, scongiurando l'effetto desocializzante e
criminogeno correlato al "passaggio diretto in carcere" del reo nei
casi in cui lo stesso avrebbe avuto diritto (previa valutazione nel
merito rimessa al Tribunale di Sorveglianza) alla misura alternativa.
La previsione della sospensione di cui al quinto comma dell'art. 656
c.p.p., quindi funge da inseparabile appendice di integrazione della
disciplina sulle misure alternative concedibili a soggetti che
provengano dalla liberta'.
14. Nel caso del furto pluriaggravato si impone, invece, il
necessario transito in carcere del condannato che, pur potendo ambire
ad una misura alternativa, non puo' godere della sospensione
dell'esecuzione, sebbene la stessa sia finalizzata proprio ad
assicurare il ricorso a tali misure.
P.Q.M.
- dichiara non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale del nono comma dell'art. 656 del c.p.p.
per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione laddove
stabilisce che la sospensione dell'esecuzione, anche qualora la pena
detentiva non sia superiore a tre anni, non puo' essere disposta nei
confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 624 del codice
penale, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate
dall'art. 625 dello stesso codice.
- dispone la sospensione dei presente procedimento e la immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
- ordina che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della
cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche'
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
- dispone che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza di
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
parti in causa ed al Pubblico Ministero, nonche' al Presidente dei
Consiglio dei ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due
Camere , del Parlamento.
Firenze, 29 novembre 2012
II giudice: Pezzuti