N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 marzo 2013 (della Regione Siciliana). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Incremento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in misura di 500 milioni di euro annui, da realizzare mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata ulteriore sottrazione di risorse finanziarie alla Regione con conseguente violazione del principio di autonomia finanziaria regionale - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza della preventiva intesa. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 118. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2, comma 1. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e correlato finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e' effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la modificazione unilaterale dell'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana siglato il 31 luglio 2007 - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa regionale in materia di igiene e sanita' pubblica e di assistenza sanitaria, nonche' della competenza amministrativa del Presidente della giunta regionale e degli assessori nelle materie stesse. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 132. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 17, lett. b) e c), e 20. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - Previsione che tali enti concorrano al riequilibrio finanziario anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, le quali devono precisare le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da attuare in modo permanente e comunque per annualita' definite - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza della preventiva intesa. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 459. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilita' interno e sanzioni per il mancato rispetto degli stessi - Applicabilita' alla Regione Siciliana - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461, 462, 463 e 464. - Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43.(GU n.16 del 17-4-2013 )
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore On.le Rosario Crocetta, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 24 dicembre 2012, n. 228: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.» (Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012 n. 302, S.O. n. 212/L, con riferimento a: art. 1, comma 118 per violazione dell'art. 36 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, in particolare dell'art. 2, comma 1 del D.P.R n. 1074/1965, nonche' dell'art. 43 dello Statuto medesimo e del principio di leale collaborazione; art. l, comma 132 per violazione del principio di leale collaborazione nonche' degli articoli 17, lett. b) e c), e 20 dello Statuto; art. 1, comma 459 per violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto nonche' del principio di leale collaborazione; art. 1, commi 461, 462, 463 e 464 per violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto nonche' del principio di leale collaborazione. Fatto La legge di stabilita' per il 2013 all'articolo 1, comma 118 recita: «All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "degli importi" sono inserite le seguenti: "incrementati di 500 milioni di euro annui". Inoltre l'art. 1 comma 132 rubricato «Riduzione spese settore sanitario» cosi' dispone: «In funzione delle disposizioni recate dal comma 131 e dal presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure, previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali». L'art. 1, comma 459 stabilisce che: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite». Ed, infine, l'art.1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 , ai commi 461, 462, 463 e 464, prevede che: «461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi; b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atta. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 463. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilita' interno se, nell'anno successivo: a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti; c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto, altresi', divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione. 464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 462. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto e' effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente». Le disposizioni surriportate si profilano illegittime e lesive dei parametri statutari e costituzionali come individuati in epigrafe per i seguenti motivi. Diritto Art. 1, comma 118 per violazione dell'art 36 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, in particolare dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 1074/1965, nonche' dell'art. 43 dello Statuto medesimo.- Violazione del principio di leale collaborazione Detta disposizione modifica l'art.16, comma 3 del decreto-legge n. 95/2012, come convertito in legge, che per l'effetto risulta oggi il seguente: Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni, di euro annui derivanti dalle predette procedure. Dalla lettura del nuovo testo del comma 3 dell'art. 16 decreto-legge n. 95/2012 si rileva che la novella, pur se inserita nell'ultimo periodo, riferendo l'incremento di 500 milioni agli importi derivanti dalle «predette procedure» non consente di ritenere sicuramente distinte le operazioni di accantonamento da quelle relative al patto di stabilita'. Ora, poiche', per la poco felice formulazione, non puo' circoscriversi con certezza l'ambito nel quale il detto incremento va a incidere, questa Regione si duole della norma innanzitutto ove interpretata nel senso che l'importo suindicato vada anche ad aumentare il concorso delle Autonomie speciali alla finanza pubblica comportando percio' ulteriore taglio/accantonamento di risorse a valere sul gettito della Regione. E cio' sulla base del principio secondo cui nel giudizio principale possono porsi questioni cautelative ed ipotetiche purche' non implausibili. Al presente, si paventa un'imponente riduzione della disponibilita' di risorse per la Regione e, del resto, il nuovo concorso imposto a Regioni a statuto speciale e Province autonome in misura di 500 milioni di euro annui andrebbe ad aggiungersi a quelli gia' stabiliti dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95/2012 nella misura di 600 milioni di euro per il 2012, 1.200 per il 2013, 1.500 per il 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dal 2015 e anche a quello gia' previsto dall'art. 28, comma 3 primo periodo del decreto-legge n. 201/11 come convertito, con modificazioni, con legge 23 dicembre 2011, n. 214. Il legislatore statale infatti negli ultimi tempi non ha mai smesso di far ricorso alle finanze delle Autonomie speciali. Il predetto art. 16, comma 3, nel testo originario, in conformita' alla delibera di Giunta n. 348 del 2 ottobre 2012, e' stato impugnato da questa Regione con ricorso iscritto al n. 170/2012 ed il giudizio e' ancora pendente. Nella medesima situazione versano i ricorsi proposti avverso le altre norme ancor prima susseguitesi per imporre alle Autonomie speciali gravosi contributi di concorso alla finanza pubblica. Oltre al gia' ricordato art. 28, comma 3 primo periodo del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, impugnato da questa Regione presso codesta ecc.ma Corte costituzionale con ricorso iscritto al n. 39/2012 e non ancora discusso per tale parte, rilevano il decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n.27 all'art. 35, commi 4 e 5, impugnato dinanzi a codesta ecc.ma Corte con ricorso iscritto al n. 85/2012 del Registro Ricorsi ed inoltre, il decreto-legge n. 2 marzo 2012, n.16 come convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44, oggetto del ricorso iscritto al n. 101/2012. Ricollegando la norma su cui oggi e' questione al disposto dell'art. 16, comma 3 del decreto-legge n. 95/2012, che essa integra, deve ancora una volta rilevarsi che le modalita' di attuazione della misura del risparmio devono essere conformi a quelle definite dall'articolo 27 della legge delega sul federalismo fiscale n.42/2009. In particolare, per quello che comporta ai fini dell'impianto finanziario di questa Regione, la suindicata previsione di concorso alla finanza pubblica - che il citato art. 1, comma 118 verrebbe ad incrementare - stabilisce che, fino all'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali previste dall'articolo 27 della legge n. 42/2009, l'importo del risparmio e' accantonato annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali. Se si considera, poi, che l'art. 28, comma 4, del d.l. 201/2011 (anch'esso impugnato da questa Regione con ricorso iscritto al n. 39/2012 del Registro ricorsi) ha abrogato il termine di legge stabilito (trenta mesi) per l'emanazione della normativa di attuazione, non puo' non rilevarsi che l'accantonamento previsto dalle censurate disposizioni anziche' essere circoscritto temporalmente, finisce per operare illimitatamente nel tempo (anno 2015 e seguenti).La nuova decurtazione di gettito se operante, per il 2013 puo' ipotizzarsi di circa 250 milioni di euro (applicando la medesima percentuale di compartecipazione della Regione siciliana desunta dalla tabella 1 allegata al decreto del MEF 27 novembre 2012 all'importo complessivo di 500 milioni) in ulteriore riduzione della gia' esigua disponibilita' finanziaria della Regione. A cio' si aggiunga la rideterminazione degli obiettivi programmatici del Patto di Stabilita' che causa un ulteriore abbassamento dei tetti di spesa. Si puo', pertanto, non implausibilmente ritenere che le sopra evidenziate riduzioni di ingenti disponibilita' di risorse per la Regione Siciliana, che si aggiungono alle altre precedentemente operate, di circa Euro 640.000.000,00 per il solo anno 2012, (dato ricavato dalle comunicazioni della Struttura di Gestione operante presso l'Agenzia delle Entrate cfr. allegato n. 2 ), si configurano come una palese lesione dell'autonomia finanziaria della stessa che impedisce alla Regione di provvedere adeguatamente al proprio «fabbisogno finanziario», ai sensi dell'art. 36 del suo Statuto. Al riguardo codesta ecc.ma Corte ha sancito il principio per il quale «le norme statutarie e di attuazione non stabiliscono, a favore della Regione, una rigida garanzia "quantitativa", cioe' la garanzia della disponibilita' di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato: onde possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purche' non tali da rendere impossibile Io svolgimento delle sue funzioni. Cio' vale tanto piu' in presenza di un sistema di finanziamento che non e' mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, cosi' da far corrispondere il piu' possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilita' di risorse, in termini di potesta' impositiva (correlata alla capacita' fiscale della collettivita' regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro» sentenza 138/99). La norma denunciata, oltre a sottrarre alla Regione il gettito di sua spettanza necessario alla copertura del fabbisogno finanziario della stessa, dispone senza che sia stato assicurato il rispetto delle procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42/2009, espressamente richiamato dall'art. 16, comma 3, tendenti a garantire modalita' applicative dei detti meccanismi di concorso alla finanza pubblica che siano rispettose delle peculiarita' di questa regione a statuto speciale. Infine non puo' sottacersi, come gia' evidenziato per censurare le precedenti norme di concorso finanziario, che la sottrazione di gettito tributario si sostanzia in una vera e propria riserva di entrate operata dallo Stato in favore del proprio bilancio a danno delle casse regionali e cio' in violazione dei principi contenuti nell'art. 2, comma 1 delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Ne consegue che, con l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 16 comma 3 e successive modificazioni, lo Stato opera una dissimulata riserva senza osservare la sussistenza dei requisiti di legittimita', siccome previsti dal citato art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 1074/65, in particolare il requisito della novita' dell'entrata (intesa sia come novita' del tributo in se stesso o maggiorazione di entrate derivanti da tributo gia' esistente - Corte costituzionale sentenze n. 49/72 e n. 429/96). Si passa quindi a considerare la disposizione per quanto attiene all'operativita' dell'importo di 500 milioni di euro sugli obiettivi di patto di stabilita' interno dell'insieme delle Autonomie speciali. La norma determina di certo un ulteriore abbassamento dei limiti di spesa determinati dal Patto ed e', per tale aspetto, comunque da censurare, a prescindere dalla sussistenza o meno del profilo relativo all'accantonamento come sopra cautelativamente illustrato. Possono a tal riguardo primo luogo richiamarsi, le osservazioni gia' formulate, con riferimento all'effetto che deriva in termini di riduzione della spesa pubblica regionale, sulla norma di base di cui all'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 95/2012. Sono infatti gia' stati rilevati gli evidenti effetti che la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno, considerati i vincoli gia' operanti, produrra' in ordine alla possibilita' per l'Ente di svolgere le proprie funzioni. Del resto stride, prima ancora che sul piano giuridico su quello logico, una previsione che in una legge che, al fine di rispettare l'assetto statutario delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione, conferma la necessita' di un accordo per la definizione dell'obiettivo finanziario, introduce unilateralmente vincoli all'accordo. Inoltre, anche per l'aspetto relativo al patto di stabilita', la disposizione oggi in esame si colloca nel solco di altri recenti interventi in materia, quali l'art. 32, comma 11, della legge n. 183/2011 (legge di stabilita' 2012), che avendo ridotto gli obiettivi programmatici di importi predeterminati senza esser stati concordati fra Stato e Regione, e' stata fatta oggetto di questione di legittimita' costituzionale, non ancora decisa, con ricorso n. 15/2012. Considerato, quindi, che oggi nuovamente il legislatore statale impone un ulteriore incremento di risparmio a Regioni a statuto speciale e Province autonome senza un previo confronto con detti enti, la norma oggi in esame si sospetta di illegittimita' costituzionale per violazione dei parametri rubricati. La violazione del vincolo che impone l'adozione delle procedure «pattizie» di attuazione statutaria, e' infatti alla base della recente sentenza (n.178 del 2012) con la quale codesta ecc.ma Corte ha dichiarato la illegittimita' costituzionale di una norma del d.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni ed enti locali (adottato in base alla legge delega n. 42). Art. 1, comma 132 per violazione del principio di leale collaborazione nonche' degli articoli 17, lett. b) e c), e 20 dello Statuto. La disposizione riduce il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 600 milioni di euro per il 2013 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. L'esclusione della Sicilia dal meccanismo applicato alle altre autonomie speciali per l'attuazione del risparmio dipende solo dal diverso sistema di finanziamento dell'assistenza sanitaria. Pertanto la mancata previsione di procedure d'intesa solo per la Regione siciliana tra le regioni a statuto speciale - pur in presenza di un differente sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria - e' lesiva del principio costituzionale di leale collaborazione che deve presiedere e regolare i rapporti tra gli enti che costituiscono la Repubblica. Ed invero, sotto tale profilo, assolutamente arbitraria, e come tale destinata a convertirsi in vizio d'incostituzionalita', appare la scelta del legislatore nazionale di non considerare in alcun modo il ruolo, il rilevo e gli interessi della Regione siciliana, in qualita' di Regione peraltro gia' sottoposta alle specifiche e restrittive misure di contenimento e riqualificazione della spesa sanitaria, ed in particolare quelle di cui all'Accordo del 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione siciliana per l'approvazione del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale per il periodo 2007- 2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 nonche' quelle di cui al Programma operativo regionale 2010-2012 per la prosecuzione del predetto Piano di rientro, richiesto ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Da ultimo l'Assessore regionale per la salute con nota prot. /Gab./n. 6795 del 24 gennaio 2013, ha manifestato al Ministero della salute e al Ministero dell'economia la volonta' di procedere nel percorso di riqualificazione del sistema sanitario per il conseguimento dell'equilibrio economico finanziario, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, con l'elaborazione di un Programma di consolidamento e sviluppo 2013-2015 delle misure strutturali e di innalzamento dei livelli di qualita' del sistema sanitario regionale, in corso di predisposizione, per la prosecuzione del predetto Programma Operativo Regionale 2010-2012. La riduzione del livello del fabbisogno del Servizio sanitario regionale e del correlato finanziamento prevista dalla norma statale in esame, seppur colpisce tutte le regioni, lede in modo particolare la Regione siciliana rendendo ben piu' gravoso il raggiungimento degli obiettivi gia' concordati con lo Stato con i suindicati Piani il cui mancato raggiungimento impedisce, tra l'altro, lo svincolo di ingenti risorse economiche a vantaggio del bilancio regionale; ed invero, condizione per l'accesso alle risorse spettanti alla Regione - quali crediti vantati verso lo Stato per l'accantonamento su base annuale delle risorse di competenza del Fondo sanitario regionale - e' la positiva verifica degli adempimenti scaturenti dai suindicati Piani di rientro ed operativo. Il predisponendo Piano di consolidamento per il periodo 2013-2015 dovrebbe agevolare la liberazione a favore della Regione delle somme residue ancora spettanti (ammontanti a 1014 milioni di euro su un totale di 1866 milioni, di cui solo 612 milioni ad oggi complessivamente affluite alle casse regionali). Ne consegue che la prevista riduzione del fabbisogno sanitario e il progressivo decremento del finanziamento complessivo del sistema sanitario reca un ulteriore aggravio al raggiungimento della stabilizzazione del livello di spesa sanitaria e del correlato allineamento di quel livello al finanziamento ordinario programmato, senza sottacere che, come previsto dal succitato art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010 «... La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, gia' previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano ... in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati di esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono». La necessita' di consolidamento degli obiettivi del Piano di rientro e' dunque correlata non solo alla liberazione delle ulteriori somme statali ancora spettanti, ma anche all'effettiva erogazione di quelle gia' riconosciute e anticipate. A cio' si aggiunga che, a fronte dei maggiori oneri di compartecipazione, previsti al 49,11% dall'art. 1, comma 830, della legge n. 296/2006, fatti gravare sul bilancio della Regione, lo Stato non ha adeguato i livelli di retrocessione delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, ne' ha assicurato fonti finanziarie diverse per coprire tali maggiori fabbisogni, con la conseguenza di creare uno squilibrio strutturale nella gestione del bilancio regionale, che fino all'anno 2012 si e' potuto gestire grazie alla possibilita' attribuita dallo Stato, attribuita in via straordinaria, di utilizzare i fondi Fas per la copertura di rate del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, per il ripiano delle perdite degli anni 2005 e antecedenti delle aziende sanitarie siciliane. Si evidenzia inoltre che la Regione siciliana - in coerenza con il Patto nazionale per la salute per il triennio 2007-2009 e ai fini dell'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296/2006, con decorrenza dall'anno d'imposta 2008 - ha gia' fatto ricorso alla leva fiscale innalzando al massimo consentito dalla legge l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (Irap) cosi' come previsto dall'art. 1 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12. Pertanto la Regione siciliana, non potendo piu' azionare la leva fiscale per rientrare dal disavanzo programmato della spesa sanitaria, ha dovuto confermare all'art. 14 del disegno di legge «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilita' regionale», che anche per il triennio 2013-2015 sono mantenute le medesime maggiorazioni dell' aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF vigenti nell'esercizio finanziario 2012; inoltre e' stato previsto che i maggiori gettiti derivanti dalle maggiorazioni suindicate sono destinati prioritariamente alla copertura di un disavanzo di gestione accertato nel settore sanitario sino all'importo massimo di 15.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 e la differenza a finanziamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria come fissata dall'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26. La norma statale in oggetto indicata incide negativamente sull'entita' del disavanzo programmato e sulle maggiori difficolta' per il raggiungimento degli obiettivi e degli adempimenti di Piano che, per le Regioni soggette ai piano di rientro e di consolidamento, si aggiungono agli adempimenti necessari per garantire i LEA e liberare la quota annuale del 3% prevista dal Patto per la salute 2010. In conclusione, quindi, anche a voler ritenere che la disposizione non comporti, quantomeno direttamente, un pregiudizio all'assetto finanziario regionale di cui all'art. 36 dello Statuto, appunto per la clausola «ad esclusione» della Regione siciliana e per la circostanza che l'aliquota regionale di compartecipazione alla spesa sanitaria va applicata ad un minor livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, proprio detta unilaterale valutazione del fabbisogno sanitario pare essere lesiva delle prerogative regionali in quanto assunta senza tener conto delle esigenze della sanita' siciliana, come in precedenza illustrato gia' impegnata al massimo, in base al piano di rientro, nella razionalizzazione e nel contenimento della spesa. Art. 1, comma 459 - Violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto nonche' del principio di leale collaborazione. La norma in questione, identicamente all'art. 32, comma 16 della gia' citata legge n. 183/2011, impugnato con il ricorso n. 15/2012, dispone un aggravio di spese per le Regioni a statuto speciale, fra le quali la Sicilia, mediante la generica attribuzione dell'esercizio di funzioni statali senza che vengano individuate e impinguate le risorse finanziarie per farvi fronte e mediante un indefinito rinvio a specifiche norme di attuazione statutaria volte unicamente a precisare le modalita' e l'entita' del risparmio per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite. E' palese la lesivita' di detta previsione che incide sulle disponibilita' finanziarie della regione siciliana sottraendo risorse da questa destinate allo svolgimento di sue funzioni proprie al fine di destinarle all'esercizio di funzioni statali genericamente indicate. La norma risulta, pertanto, non conforme ai parametri degli artt. 36 e 43 dello Statuto nonche' al principio di leale collaborazione che, secondo consolidata giurisprudenza di codesta Corte, deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni. Essa viola i suindicati parametri nella misura in cui non prevede che in sede di Commissione paritetica debba essere determinato l'importo delle somme che lo Stato dovra' trasferire alla Regione per l'assunzione dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che esse funzioni siano esercitate senza aggravi finanziari dalla Regione. Art. 1, commi 461, 462, 463 e 464 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto. L'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464 estende alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome l'ambito soggettivo di applicazione dei meccanismi sanzionatori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in forza di rinvii espliciti a detto articolo ovvero, nel caso del comma 462, riproducendone testualmente le previsioni. Per le Regioni e le Province autonome inadempienti al Patto di stabilita' interno, la legge di stabilita' 2013, ha previsto l'applicazione di una «rosa» di sanzioni. In estrema sintesi si evidenzia in particolare che la Regione o la Provincia inadempiente e' tenuta a versare all'Erario, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'inoltro della certificazione relativa al patto (quindi, se non intervengono proroghe, entro il 31 maggio), l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Se trascorre detto termine inutilmente, il Ministero dell'economia recuperera' lo scostamento sulle giacenze depositate nella tesoreria statale togliendo liquidita' alle Regioni. In piu', se la Regione omette la trasmissione della certificazione telematica relativa al Patto, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti di tesoreria statale. Blocco che sara' rimosso al ricevimento telematico della stessa. La sanzione non si applica solo se lo sforamento del Patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale correlata a finanziamenti UE. La Regione inadempiente, poi, non puo' impegnare spese correnti superiori all'importo annuale minimo degli impegni dell'ultimo triennio, non potra' ricorrere a prestiti o mutui per investimenti, non potra' procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Invero non e' il primo degli interventi (tutti denunciati ) attraverso i quali lo Stato mira ad applicare tali meccanismi alle Autonomie speciali a prescindere dalle necessarie norme di attuazione degli statuti. A cominciare e' stato l'art 13 del medesimo d.lgs. n. 145 del 2011, sul quale pende tuttora ricorso anche da parte di questa Regione, che prevede la diretta e immediata applicazione, nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto nell'ipotesi che non si arrivi nei termini stabiliti a definire le necessarie norme di attuazione. Si rammenta che la clausola e' analoga a quella recata dall'art. 37 del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Ora tale articolo con la gia' citata sent. 178/2012 e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 Cost. - in quanto, nel prevedere la diretta, ancorche' transitoria, applicazione agli enti ad autonomia differenziata del decreto stesso nonche' dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, nel caso in cui non vengano concluse, nel termine indicato, le procedure per l'adozione delle nonne di attuazione degli statuti, eccede i limiti fissati dall'art. 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009 il quale stabilisce il principio per cui tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione, senza alcuna deroga, si applicano agli enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure «pattizie» previste per le norme di attuazione statutaria. Detta sentenza segue alle precedenti (n. 71 e n. 64 del 2012 e n. 201 del 2010) con le quali codesta ecc.ma Corte ha circoscritto con esattezza ambito e modalita' di applicazione della legge n. 42 del 2009 agli enti ad autonomia differenziata. Disposizioni pressocche' identiche alle presenti sono state recate dalla precedente legge di stabilita', la piu' volte citata legge n. 183/2011 e tra queste, con il ricorso n. 15/ 2012, e' stato impugnato l'art. 32, comma 22. Pertanto, con riferimento alle norme che oggi si sottopongono al vaglio di costituzionalita', si evidenzia che l'applicabilita' delle medesime non e' sancita in via provvisoria, circostanza che ulteriormente dimostra il vulnus arrecato al principio pattizio consacrato dall'art. 43 dello Statuto. Ne' a supporto della legittimita' delle previsioni puo' invocarsi la loro introduzione con legge ordinaria e non con decreto legislativo, atteso che la legge delega sul federalismo fiscale, ai fini dell'attuazione del medesimo, rimanda alle norme di attuazione non per scelta discrezionale ma nel rispetto della gerarchia delle fonti. Le rubricate norme si profilano, inoltre, lesive dell'art. 36 dello Statuto in quanto contemplano, anche per la Regione siciliana, il congelamento delle disponibilita' finanziarie nonche' la sottrazione di risorse finanziarie per destinarle, in caso di comminazione di sanzioni, a fini diversi da quelli del perseguimento di compiti regionali. Risulta infatti all'evidenza che il complessivo intervento dello Stato con le previsioni di cui alla legge in oggetto arreca pregiudizio al bilancio della Regione.
P.Q.M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, dichiarare, in accoglimento del presente ricorso, l'illegittimita' costituzionale della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento a: Art. 1, comma 118 per violazione dell'art. 36 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, in particolare dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 1074/1965, nonche' dell'art. 43 dello Statuto medesimo e del principio di leale collaborazione; Art. 1, comma 132 per violazione del principio di leale collaborazione nonche' degli articoli 17, lett. b) e c), e 20 dello Statuto; Art. 1, comma 459 per violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto nonche' del principio di leale collaborazione; Art. 1, commi 461, 462, 463 e 464 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto. Con riserva di ulteriormente dedurre e depositare documenti. Si deposita con il presente atto: 1) Autorizzazione a ricorrere; 2) Accantonamenti e riserve a tutto dicembre 2012. Palermo - Roma, 26 febbraio 2013 Avv.ti Fiandaca - Valli