N. 68 SENTENZA 8 - 12 aprile 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Commercio - Liberalizzazione degli orari e della chiusura  domenicale
  o  festiva  degli  esercizi  commerciali,  in  via  sperimentale  e
  limitatamente  agli  esercizi  ubicati  nei  comuni  inclusi  negli
  elenchi regionali delle localita'  turistiche  o  citta'  d'arte  -
  Ricorsi delle Regioni Toscana e Liguria - Asserita violazione della
  competenza residuale regionale in materia di commercio e di turismo
  - Jus  superveniens  -  Censura  di  norma  rimasta  inapplicata  -
  Cessazione della materia del contendere. 
- Decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (convertito  nella  legge  15
  luglio 2011, n. 111), art. 35, commi 6 e 7. 
- Costituzione, art. 117, quarto comma. 
(GU n.16 del 17-4-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Luigi MAZZELLA; 
Giudici :Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo   GROSSI,   Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  35,
commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni
urgenti  per  la  stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  promossi  dalle
Regioni Toscana e Liguria con ricorsi notificati il  12-14  settembre
2011 ed il 14 settembre 2011, depositati in cancelleria il 14  ed  il
21 settembre 2011 ed iscritti ai nn. 90 e  99  del  registro  ricorsi
2011. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Presidente Luigi
Mazzella, in luogo e con l'assenso del Giudice relatore  Paolo  Maria
Napolitano; 
    uditi gli avvocati  dello  Stato  Giuseppe  Albenzio  e  Fabrizio
Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 12 settembre 2011 e  depositato  il
successivo 14 settembre, la Regione Toscana  ha  impugnato,  tra  gli
altri, l'articolo 35, commi 6 e 7, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98 (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
nella parte in cui aggiunge la lettera d-bis) al comma 1 dell'art.  3
del decreto-legge l4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio  economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di  contrasto  all'evasione  fiscale),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248. 
    La nuova lettera d-bis) del comma 1 del citato art. 3 del d.l. n.
223 del 2006, introdotta dalla norma impugnata,  aggiunge  all'elenco
degli ambiti normativi, per i  quali  espressamente  esclude  che  lo
svolgimento  di  attivita'  commerciali  possa  incontrare  limiti  e
prescrizioni, anche  la  disciplina  degli  orari  e  della  chiusura
domenicale o festiva degli esercizi commerciali, sia pure solo in via
sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi
negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte. 
    A tal fine, al successivo comma 7, si prevede,  inoltre,  che  le
Regioni  e  gli  enti  locali  adeguino   le   proprie   disposizioni
legislative e regolamentari entro la fine del 2011. 
    Secondo  la  ricorrente  la  norma  invaderebbe   la   competenza
legislativa regionale in materia di commercio in violazione dell'art.
117, quarto comma, Cost., competenza gia'  esercitata  dalla  Regione
Toscana con la legge regionale 7 febbraio 2005,  n.  28  (Codice  del
Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree
pubbliche, somministrazioni di  alimenti  e  bevande,  vendita  della
stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti),  mentre
non sarebbe utilmente invocabile da parte del legislatore statale  il
titolo di competenza in materia di concorrenza e  di  livelli  minimi
essenziali, come sembrerebbe ipotizzare il legislatore statale. 
    La Regione ritiene, inoltre, che prevedere - come  avviene  nella
norma in esame - una disciplina specifica  per  i  Comuni  turistici,
inciderebbe anche sulla materia del turismo, di competenza  esclusiva
regionale. 
    Sarebbe, pertanto, evidente l'illegittima  invasione  dell'ambito
di competenza regionale, costituzionalmente garantito in  materia  di
commercio e di turismo ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost. 
    2.- Si e' costituito il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
concludendo nel senso  dell'infondatezza  delle  questioni  sollevate
dalla Regione Toscana. 
    Secondo la difesa statale, la norma impugnata si deve  ricondurre
alla materia tutela  della  concorrenza  attribuita  alla  competenza
legislativa esclusiva  dello  Stato  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. 
    3.- Con memoria depositata in data  26  marzo  2012,  la  Regione
Toscana  ha  ribadito  le  proprie  argomentazioni   insistendo   per
l'accoglimento del ricorso. 
    La  ricorrente  evidenzia  che  e'   intervenuta   una   modifica
legislativa della norma impugnata.  In  particolare,  l'art.  31  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ha ulteriormente modificato l'art. 3, comma 1,  lettera  d-bis),  del
d.l. n. 223 del 2006, eliminando dal testo della norma il riferimento
ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'  turistiche
o  citta'  d'arte,  cosi'  estendendo   la   liberalizzazione   della
disciplina degli orari degli esercizi commerciali  e  della  chiusura
domenicale  e  festiva  a  tutte  le  attivita'   commerciali,   come
individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114  (Riforma
della  disciplina  relativa  al  settore  del  commercio,   a   norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). 
    Secondo la  Regione  Toscana,  anche  dopo  la  citata  modifica,
permarrebbe    l'interesse    al    ricorso,    in     considerazione
dell'impugnazione per motivi analoghi anche della norma sopravvenuta. 
    4.- Con ricorso notificato il 14 settembre 2011 e  depositato  il
successivo 21 settembre la Regione  Liguria  ha  impugnato,  tra  gli
altri, l'art. 35, commi 6 e 7, del d.l. n. 98 del  2011,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 11 del  2011  nella  parte  in  cui
aggiunge la lettera d-bis) al comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 223 del
2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge  n.  248
del 2006. 
    Anche la Regione Liguria  lamenta  la  violazione  della  propria
competenza legislativa in materia di commercio e di  turismo  di  cui
all'art. 117, quarto comma, Cost. 
    La ricorrente ritiene erroneo il richiamo del legislatore statale
alla sua competenza  in  materia  di  «tutela  della  concorrenza»  e
«determinazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni»,  di  cui
alle lettere e) ed m) dell'art. 117, secondo comma, Cost. 
    5.- Si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
concludendo nel senso, dell'infondatezza  delle  questioni  sollevate
dalla Regione Liguria. 
    Secondo la difesa statale la norma impugnata si  deve  ricondurre
alla materia "tutela della concorrenza"  attribuita  alla  competenza
legislativa esclusiva  dello  Stato  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. 
    6.- Con memoria depositata in  data  27  marzo  2012  la  Regione
Liguria  ha  ribadito  le  proprie  argomentazioni,  insistendo   per
l'accoglimento del ricorso. 
    7.- In prossimita' dell'udienza la Regione Liguria ha  depositato
atto di rinuncia al ricorso  relativamente  alla  norma  oggetto  del
presente giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Le  Regioni  Toscana  e  Liguria,  con   distinti   ricorsi,
rispettivamente contrassegnati con i numeri  90  e  99  del  registro
ricorsi dell'anno 2011, hanno  promosso,  in  via  principale,  varie
questioni di legittimita' costituzionale,  tra  cui  alcune  relative
all'articolo 35, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98
(Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
nella parte in cui aggiunge la lettera d-bis) al comma 1 dell'art.  3
del decreto-legge l4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio  economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di  contrasto  all'evasione  fiscale),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248. 
    Secondo le ricorrenti, la norma impugnata violerebbe l'art.  117,
quarto  comma,  della  Costituzione  che  riserva  alle  Regioni   la
competenza legislativa nella materia del commercio,  non  costituendo
detta norma  ne'  adeguamento  dell'ordinamento  interno  al  diritto
dell'Unione europea ne' esercizio di competenza legislativa esclusiva
dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed  m),
Cost. 
    La Regione Toscana  ritiene  lesa  anche  la  propria  competenza
legislativa residuale in materia di turismo. 
    2.- Stante la connessione esistente tra  i  predetti  ricorsi,  i
relativi  giudizi  possono  essere  riuniti  per  essere  decisi  con
un'unica pronuncia, la  quale  avra'  ad  oggetto  esclusivamente  le
questioni   di   legittimita'   costituzionale   delle   disposizioni
legislative sopra indicate, essendo riservata ad altre  decisioni  la
valutazione delle restanti questioni sollevate, coi medesimi ricorsi,
dalle sopraindicate Regioni. 
    3.- L'art. 35, comma  6,  del  d.l.  n.  98  del  2011  prevedeva
testualmente che «All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis), in
via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di  chiusura,
l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche'  quello  della
mezza giornata di chiusura  infrasettimanale  dell'esercizio  ubicato
nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche
o citta' d'arte». Il successivo comma 7 prevedeva, a sua  volta,  che
«Le regioni e  gli  enti  locali  adeguano  le  proprie  disposizioni
legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma  6
entro la data del 1° gennaio 2012». 
    In sintesi, con le  citate  disposizioni  si  estendeva  l'elenco
degli ambiti normativi per i quali era espressamente escluso  che  lo
svolgimento di attivita'  commerciali  potesse  incontrare  limiti  e
prescrizioni anche alla  disciplina  degli  orari  e  della  chiusura
domenicale o festiva degli esercizi commerciali, sia pure solo in via
sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi
negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte. A
tal fine si prevedeva il termine del 1° gennaio 2012 entro  il  quale
le Regioni dovevano adeguare le proprie  disposizioni  legislative  e
regolamentari. 
    Successivamente, in data 6  dicembre  2011,  e'  stato  approvato
l'art. 31, comma  1,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, che ha modificato la lettera d-bis) del  comma
1 dell'art. 3 introdotta dall'art. 35 del d.l. n.98 del  2011  (norma
impugnata), eliminando dal testo le parole «in  via  sperimentale»  e
dopo le parole «dell'esercizio»  l'espressione  «ubicato  nei  comuni
inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche  o  citta'
d'arte». 
    Tale ultima norma e' stata oggetto di impugnazione  da  parte  di
numerose Regioni che hanno lamentato la violazione  della  competenza
legislativa residuale in materia di  commercio,  ai  sensi  dell'art.
117, quarto comma, Cost. 
    Questa Corte, con sentenza n.  299  del  2012,  ha  ritenuto  non
fondate le questioni di costituzionalita'  sollevate  dalle  Regioni,
dovendosi inquadrare l'art. 31, comma 1, del d.l.  n.  201  del  2011
nella materia «tutela della concorrenza», riservata  alla  competenza
esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Per questo motivo la Regione Liguria ha  rinunciato  al  ricorso.
Tuttavia, ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio,  ai
sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi  dinanzi  a
questa Corte, non e' pervenuta l'accettazione della rinuncia da parte
del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    4.- In  ordine  alla  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 35, commi 6 e 7, del d.l. n. 98 del 2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 11 del 2011 deve essere  dichiarata  la
cessazione della materia del contendere. 
    La  norma  impugnata,  invero,  e'  stata  modificata  prima  che
scadesse il termine di adeguamento imposto  alle  Regioni,  stabilito
nel 1° gennaio 2012. Ne consegue che la norma non ha potuto  ricevere
alcuna applicazione durante il periodo in cui e' rimasta in vigore. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce   la   decisione   sulle   altre
disposizioni impugnate su ricorso delle Regioni Toscana e Liguria; 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara la cessazione della materia  del  contendere  in  ordine
alle questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 35, commi
6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  (Disposizioni  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, proposte dalle Regioni Toscana  e
Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2013. 
 
                                F.to: 
                     Luigi MAZZELLA, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI