MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 marzo 2013 

Proroga dell'autorizzazione all'Organismo C.S.D.M. S.r.l,  in  Milano
per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di   verifica   periodica   e
straordinaria in attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori.
(13A03147) 
(GU n.92 del 19-4-2013)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
per il mercato, la concorrenza, il  consumatore  la  vigilanza  e  la
                          normativa tecnica 
 
  Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la Decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione  del  capo  II  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Visti il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni,  ed  in
particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art.  55,  recanti  norme  di
istituzione  del  Ministero   delle   attivita'   produttive   e   di
trasferimento   allo   stesso   delle    funzioni    del    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del  Ministero  del
commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni  urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 29 giugno 1995 per il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati Membri relative agli ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 «Regolamento  recante  norme  per  l'attuazione  della  Direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta  per  ascensori  e  montacarichi,  nonche'
della relativa  licenza  di  esercizio»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, concernente il «Regolamento recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per  la  parziale
attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle  macchine  e  che
modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli  ascensori»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   «Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato."; 
  Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare  l'art.
3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e  il  Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali  hanno  affidato  all'Organismo
Nazionale  Italiano  di  Accreditamento  -ACCREDIA-  il  compito   di
rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI  CEI  EN  ISO
IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee
di  riferimento,  ove  applicabili,  agli  Organismi  incaricati   di
svolgere attivita' di  valutazione  della  conformita'  ai  requisiti
essenziali di sicurezza, di quattro direttive  e  nella  fattispecie,
della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati
membri relative agli ascensori; 
  Vista  l'istanza   dell'Organismo   C.S.D.M.   S.r.l   di   proroga
dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento  dell'attivita'  di
verifica  periodica  e  straordinaria,  risultante  agli  atti  della
Direzione Generale con prot. n. 43036 del 13 marzo 2013; 
  Considerato  che  a  seguito  del  decreto  22  dicembre  2009   di
designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di
Accreditamento, e' stato attivato da subito il ricorso al sistema  di
delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in  attuazione
del Regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento; 
  Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA  domanda
di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per  gli
artt. 13 e 14 di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
aprile 1999, n. 162 citato; 
  Considerato che i tempi di espletamento dell'attivita' di  ACCREDIA
non consentono il rilascio da parte di questo Ministero  del  decreto
di  autorizzazione,  in  modo  da  non   determinare   soluzione   di
continuita' con l'autorizzazione scaduta; 
  Considerato,  altresi',  l'esame  documentale   relativo   eseguito
dall'Ente unico di accreditamento e  la  dichiarazione  (DC2013UTL128
del 27 febbraio 2013- Prot. MISE n. 43383 del  15/03/2013)  da  parte
del  medesimo  Ente,  attestante  che  l'Organismo,  nelle  more  del
completamento  dell'iter  di  accreditamento,  e'   organizzato   per
eseguire le attivita' di verifica di cui  agli  artt.  13  e  14  del
citato D.P.R. 162/99. 
  Considerato  che,  nel  periodo   di   vigenza   delle   precedenti
autorizzazioni, non sono stati  formulati  rilievi  di  inadeguatezza
delle capacita' tecniche e professionali, ne' e' stata constatata  la
mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162; 
  Ritenuto  opportuno  consentire  all'Organismo  sopra   citato   di
continuare le attivita' specificate all'art. 1 del  presente  decreto
per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento  da
parte di Accredia; 
  Sentito il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in
ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Organismo  C.S.D.M.  S.r.l,  nel  sito  operativo  di  Via  E.
Caviglia, 3 - 20139 Milano, e' autorizzato ad effettuare attivita' di
verifica in conformita' a quanto previsto dagli articoli 13 e 14  del
D.P.R. n. 162/99. 
  2. La presente autorizzazione ha validita' fino alla  data  del  30
settembre 2013. 
  Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed e' efficace dalla notifica  al
soggetto destinatario del provvedimento. 
    Roma, 27 marzo 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio