MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 2013 

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del  valore  dei
fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta  municipale  propria
(IMU) dovuta per l'anno 2013. (13A03655) 
(GU n.97 del 26-4-2013)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                            delle finanze 
 
  Visto l'art. 13,  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
con il quale e' stata anticipata l'istituzione  in  via  sperimentale
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
  Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legge n.  201  del  2011,  il
quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU  e'  costituita  dal
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3,  5
e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504  del  1992,
il quale disciplina  i  criteri  di  determinazione  del  valore  dei
fabbricati classificabili nel gruppo catastale  D,  non  iscritti  in
catasto,   interamente   posseduti   da   imprese   e   distintamente
contabilizzati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Considerato  che  occorre  aggiornare   i   coefficienti   indicati
nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992,
ai fini dell'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2013; 
  Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile 
 
  1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta  municipale  propria
dovuta  per  l'anno  2013,  per  la  determinazione  del  valore  dei
fabbricati di cui all'art. 5, comma 3,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti
nelle seguenti misure: 
    per l'anno 2013 = 1,03; 
    per l'anno 2012 = 1,05; 
    per l'anno 2011 = 1,09; 
    per l'anno 2010 = 1,11; 
    per l'anno 2009 = 1,12; 
    per l'anno 2008 = 1,16; 
    per l'anno 2007 = 1,20; 
    per l'anno 2006 = 1,23; 
    per l'anno 2005 = 1,27; 
    per l'anno 2004 = 1,34; 
    per l'anno 2003 = 1,39; 
    per l'anno 2002 = 1,44; 
    per l'anno 2001 = 1,47; 
    per l'anno 2000 = 1,52; 
    per l'anno 1999 = 1,54; 
    per l'anno 1998 = 1,57; 
    per l'anno 1997 = 1,61; 
    per l'anno 1996 = 1,66; 
    per l'anno 1995 = 1,71; 
    per l'anno 1994 = 1,76; 
    per l'anno 1993 = 1,79; 
    per l'anno 1992 = 1,81; 
    per l'anno 1991 = 1,85; 
    per l'anno 1990 = 1,94; 
    per l'anno 1989 = 2,02; 
    per l'anno 1988 = 2,11; 
    per l'anno 1987 = 2,29; 
    per l'anno 1986 = 2,46; 
    per l'anno 1985 = 2,64; 
    per l'anno 1984 = 2,81; 
    per l'anno 1983 = 2,99; 
    per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,17. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 aprile 2013 
 
                                   Il direttore generale: Lapecorella