MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2013 

Iscrizione di una varieta' di specie foraggera al  relativo  registro
nazionale. (13A03656) 
(GU n.97 del 26-4-2013)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   "Registri
obbligatori delle varieta'"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012, n. 41,  concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante
individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1999, con  il  quale  e'
stata iscritta, nel relativo registro, la  varieta'  di  erba  medica
denominata "PR58N57" ; 
  Visto il decreto ministeriale del 11 febbraio 2010, con il quale la
medesima varieta' e' stata successivamente cancellata; 
  Vista la  domanda  presentata  ai  fini  della  reiscrizione  della
varieta' nel rispettivo registro nazionale; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, la  sotto
elencata varieta', cancellata con proprio  decreto  ministeriale  dal
registro delle varieta' di  specie  di  piante  agrarie  per  mancata
presentazione della domanda di rinnovo, e'  nuovamente  iscritta  nel
registro suddetto fino alla fine del decimo anno civile successivo  a
quello della reiscrizione medesima: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 aprile 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi