MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2013 

Iscrizione di varieta' di soia al registro nazionale. (13A03657) 
(GU n.97 del 26-4-2013)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
   Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   "Registri
obbligatori delle varieta'"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012, n. 41,  concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081 del 2  agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
  Viste le domande presentate ai fini della  iscrizione  di  varieta'
vegetali nei rispettivi registri nazionali; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8  ottobre  1973,  n.  1065,  sono
iscritte nei registri delle varieta' dei  prodotti  sementieri,  fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, le sotto  elencate  varieta'  di  specie  agraria,  le  cui
descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso
questo Ministero: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 aprile 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi