MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

COMUNICATO

Terza Edizione delle Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5-bis,
comma 4, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012.». Deliberazione dell'11 marzo 2013. (13A03781) 
(GU n.99 del 29-4-2013)

 
    1. In occasione di  una  recente  riunione  di  lavoro,  svoltasi
presso la Prefettura di Bologna, e' stata posta la  questione  se  il
diniego  di  iscrizione  di  un  operatore  economico  in  una  delle
white-list (wl), istituite ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge
74/2012, come modificato dal  decreto-legge  174/2012,  debba  essere
preceduto dall'emissione di un'informazione interdittiva ovvero possa
essere adottato in assenza di tale preliminare informazione ostativa,
potendo anche prescinderne. La questione - che presenta uno  speciale
rilievo nelle ipotesi non infrequenti in cui venga chiamato in  causa
l'operato di almeno due prefetture, qualora quella  di  presentazione
della domanda di iscrizione non corrisponda a  quella  di  esecuzione
delle verifiche antimafia - richiede un'accurata esegesi del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18  ottobre  2011,  recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile  2009  ed  ulteriori
disposizioni  di  protezione  civile»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012, oggetto di rinvio  esplicito  da
parte del citato art. 5-bis,  comma  6,  del  decreto-legge  74/2012,
quanto all'applicazione delle modalita' attuative. 
    2. Gli articoli 3 e 4  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  del  18  ottobre  2011  stabiliscono  che  le
verifiche circa la sussistenza di situazioni ostative ai sensi  della
normativa antimafia vengono condotte dalla  prefettura  ove  ha  sede
l'impresa interessata all'iscrizione nelle wl (art.  3,  comma  2)  e
che, se l'impresa abbia sede in un'altra provincia, occorre  attivare
«il prefetto competente» (art. 4, comma 2), ossia  quello  a  cui  il
decreto conferisce il compito  di  eseguire  le  predette  verifiche.
Inoltre, nel caso in cui emergano situazioni di controindicazione, il
prefetto che ha ricevuto la  domanda  di  iscrizione  ne  dispone  il
rigetto,  dandone   «contestualmente»   comunicazione   al   prefetto
competente (art. 4, comma 4). Come si vede, non  vi  e'  cenno  nelle
disposizioni richiamate all'adozione  di  un'informazione  antimafia,
ne' di tipo liberatorio,  propedeutica,  in  ipotesi,  all'iscrizione
nelle  wl,  ne'  di  tipo  interdittivo,  preliminare,   nell'ipotesi
inversa, al diniego di iscrizione. Gli elementi che  invece  rilevano
sono i seguenti: i) il prefetto  competente  all'effettuazione  delle
verifiche antimafia e' quello dove  ha  sede  l'impresa;  il  termine
«sede», peraltro, viene qui a coincidere con  quello  utilizzato  dal
legislatore nell'art. 90, comma 1, del decreto  legislativo  159/2011
(cosiddetto Codice antimafia) e che  compare,  nel  citato  articolo,
accanto a quello di residenza, con la conseguenza che,  nei  riguardi
delle persone giuridiche, per sede si deve intendere quella  indicata
nell'atto costitutivo o nello statuto (argomentando ex artt. 16 e  46
cod. civ.). L'intento evidentemente  sotteso  alla  disposizione  che
radica nella fase istruttoria la competenza territoriale nel prefetto
della provincia in cui l'impresa ha la  propria  sede  legale,  o  la
persona fisica ha la propria residenza, e' che  venga  dato  adeguato
rilievo   all'apporto   conoscitivo    e    valutativo    proveniente
dall'autorita' di pubblica sicurezza competente per il luogo  in  cui
l'operatore economico ha stabilito il «centro dei propri affari»; ii)
il prefetto che riceve l'istanza d'iscrizione,  nell'ipotesi  in  cui
esso non coincida con quello  competente  in  fase  istruttoria  alla
conduzione delle  verifiche,  puo',  al  fine  di  disporre  riguardo
all'istanza,  integrare  il  quadro  delle  risultanze   istruttorie:
questo, infatti, sembra il significato da attribuire all'art.  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  18  ottobre  2011,
allorche' prevede che il prefetto  che  riceve  l'istanza  ne  decide
l'esito  «anche  attivando  il  prefetto  competente»  (l'espressione
letterale sembra percio' deporre nel senso che il prefetto a  cui  e'
stata rivolta la domanda  di  iscrizione  non  debba  pedissequamente
attenersi solo agli elementi trasmessi dall'altro prefetto, ma  possa
e debba tener conto di altri elementi, laddove essi  siano  emersi  e
risultino, ben inteso, rilevanti). D'altra parte, sembra evidente che
la decisione circa l'istanza d'iscrizione abbia una sua vita e un suo
autonomo rilievo rispetto alle precedenti verifiche, come dimostra il
fatto che il prefetto, sia nel caso di accoglimento che  di  rigetto,
deve darne contestuale comunicazione, ove  l'impresa  abbia  sede  in
altra provincia, anche al prefetto «territorialmente competente».  La
norma (art. 4, commi 3 e 4) si preoccupa  di  creare  un  efficace  e
soprattutto tempestivo collegamento tra le due autorita'  provinciali
di pubblica sicurezza; preoccupazione, questa, che non avrebbe  certo
giustificato una  tale  sottolineatura  se  il  prefetto  chiamato  a
decidere dell'istanza di iscrizione si dovesse ritenere in questa sua
attivita' decisoria del tutto vincolato alle risultanze rassegnategli
dal prefetto «territorialmente competente». 
    3. Cio' posto, occorre anche dire che, nell'adempiere all'obbligo
comunicativo di cui all'art. 4,  comma  4,  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il prefetto  che  ha  denegato
l'iscrizione  dovra'  adeguatamente  evidenziare  gli   elementi   di
valutazione   da   cui   ritiene   che   «emergano   situazioni    di
controindicazione».  E'  anche  sulla  base  di  questi   particolari
elementi, infatti, che il prefetto territorialmente competente dovra'
definire eventuali richieste di rilascio di un'informazione antimafia
riguardante il medesimo soggetto imprenditoriale. Ed e' evidente  che
in questa sua distinta attivita' il prefetto  non  potra'  non  tener
conto dell'esito negativo riservato alla domanda di iscrizione  nelle
wl, e, per l'effetto, definire  in  maniera  coerente  l'accertamento
antimafia, concludendolo con l'emissione di un'interdittiva,  nonche'
procedendo, in autotutela, alla revisione di eventuali  provvedimenti
«liberatori» ai fini  di  cui  all'art.  92,  comma  4,  del  decreto
legislativo 159/2011, e con effetto rispetto ai rapporti contrattuali
ancora in corso di esecuzione. Del resto, non deve  apparire  anomala
una simile situazione, in quanto e' ben possibile che  la  prefettura
presso  la  quale  e'  stata  presentata  la  domanda  e  nella   cui
circoscrizione vanno eseguiti gli interventi disponga di elementi  di
maggiore  completezza,  sia  perche'  puo'   attingere   a   rapporti
informativi delle Forze di polizia territoriali che  fanno  luce  sui
comportamenti che l'impresa tiene in loco e che potrebbero,  in  aree
particolarmente compromesse, evidenziare  l'esistenza  di  situazioni
controindicate, sia  perche',  come  nel  caso  degli  interventi  di
ricostruzione post-sisma in Emilia e in Abruzzo, e come per le  opere
connesse ad EXPO 2015, o anche nel caso  dei  lavori  della  TAV,  la
stessa prefettura di esecuzione dei lavori potrebbe essere  in  grado
di usufruire degli approfondimenti forniti  da  appositi  e  dedicati
organismi di prevenzione e di intelligence investigativa (nel caso di
specie, il GIRER). 
    Cio' che va assolutamente raccomandata, in ogni caso, anche  allo
scopo di scongiurare possibili contenziosi, e' l'esigenza  che  venga
assicurato un esito coerente tra le statuizioni  conclusive  dei  due
distinti procedimenti, l'uno innescato da  una  domanda  d'iscrizione
nelle  wl,  l'altro  riferibile  ad  una  richiesta  di  informazione
antimafia. 
    4. Emerge comunque dalle  considerazioni  svolte  un'esigenza  di
circolarita' e di raccordo informativo nell'attivita' di  valutazione
e di decisione delle istanze di iscrizione  nelle  wl;  esigenza  che
questo Comitato non  ha  mancato  di  evidenziare  nella  linea-guida
adottata il 15 ottobre 2012 (pubblicata nella  GURI  del  9  novembre
2012), laddove  (cfr.  punto  4.4)  si  danno  indicazioni  circa  le
modalita'  di  coinvolgimento  delle   prefetture   «territorialmente
competenti» (in particolare  si  raccomanda  che  l'istruttoria  veda
partecipe il Gruppo interforze e che venga attivato il C.O. della DIA
di riferimento). 
    Nel ribadire tale linea d'indirizzo,  si  ravvisa  l'utilita'  di
fornire  alcune  mirate  precisazioni  e  indicazioni  di   dettaglio
riguardo alle modalita' con le  quali  le  prefetture  dell'Emilia  e
delle altre province interessate agli stessi eventi sismici  vorranno
assicurare l'obiettivo  della  massima  condivisione  del  patrimonio
informativo e della unitarieta' d'azione. 
    L'istruttoria delle domande  di  iscrizione,  quale  che  sia  la
prefettura destinataria dell'istanza (si rammenta,  per  inciso,  che
l'avvenuta iscrizione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del  richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011 «ha
effetto anche riguardo agli altri elenchi»,  ossia  a  quelli  tenuti
presso altre prefetture indipendentemente dal fatto che l'interessato
abbia  inoltrato  a  queste  ultime  una  distinta  domanda)   dovra'
necessariamente  coinvolgere  il  GIRER,  che  verra'  attivato   dal
Prefetto, cui la domanda  e'  stata  presentata,  per  gli  eventuali
contributi di analisi o di approfondimento informativo. 
    Nel caso in cui siano state inoltrate,  contestualmente  o  meno,
domande d'iscrizione presso piu' prefetture, si palesa la  necessita'
di uno stretto coordinamento dell'attivita'  istruttoria,  posto  che
l'art. 3, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri,  non  prevede  forme  o  criteri  di  unificazione  dei
procedimenti, che, pertanto, restano formalmente distinti. 
    Specie nei casi sopra illustrati di domande multiple, l'eventuale
sussistenza di situazioni meritevoli di approfondimento dovra' essere
oggetto, in linea di massima, di una valutazione collegiale, che veda
coinvolti tutti i responsabili dei Gruppi  interforze  delle  diverse
prefetture interessate dagli  interventi  in  questione,  nonche'  il
referente del GIRER. All'uopo, potra' essere concordato un calendario
d'incontri, teso a ottimizzare le rilevate esigenze di condivisione e
quelle di celerita' ed  efficienza,  adeguatamente  armonizzate.  Nel
corso di tali briefing dovra' senz'altro emergere,  in  primo  luogo,
l'eventuale  pendenza  di  richieste  di  rilascio  di   informazione
antimafia,  in  maniera  da   curare   quella   coerenza   di   esiti
provvedimentali che e' stata dianzi raccomandata. 
    Sempre allo scopo di rendere piu' coeso e stringente  il  sistema
delle wl, si raccomanda di condividere con immediatezza l'adozione di
provvedimenti  di   diniego   d'iscrizione,   avuto   riguardo   alla
circostanza che  non  soccorre  una  disposizione  inversa  a  quella
dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri che estenda automaticamente gli effetti del diniego. Cio' al
preciso  fine  di  evitare  che  l'operatore  economico  colpito  dal
provvedimento di rigetto possa reiterare strumentalmente  la  domanda
presso altra prefettura, confidando in  un  difetto  di  circolarita'
informativa. 
    Appare utile,  infine,  sottolineare  come  tale  metodica  venga
seguita  anche  nelle  diverse  ipotesi  in  cui   occorra   valutare
l'adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione  dalle  wl,
la  cui  competenza  si  radica  nella  prefettura  che  ha  disposto
l'iscrizione. 
    5. Qualora all'esito delle attivita' istruttorie  svolte  secondo
le  modalita'  e  i  criteri  suggeriti  nei   precedenti   paragrafi
permangano  difformita'  valutative  tra  le   prefetture   coinvolte
nell'iniziativa di coordinamento, la questione potra' essere  portata
all'attenzione di questo Comitato che - per la sua stessa qualita' di
organo di chiusura della rete di monitoraggio - potra'  fornire  ogni
necessario ausilio che consenta  di  salvaguardare  l'unitarieta'  di
azione amministrativa.