N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 marzo 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 marzo 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Legge finanziaria 2013 della Regione Molise - Autorizzazione transitoria di alcuni enti tabellati a procedere alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno triennale di personale con le modalita' indicate dalle leggi istitutive - Ricorso del Governo - Denunciata previsione quale limite assunzionale della sola dotazione organica degli enti - Mancato riferimento ai limiti di spesa posti dalla normativa statale alle nuove assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni - Contrasto con i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4, art. 12, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 557 e 557-ter (il primo sostituito, il secondo aggiunto dall'art. 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122). Impiego pubblico - Legge finanziaria 2013 della Regione Molise - Decadenza automatica, al termine della legislatura, di tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale - Applicabilita' anche alle nomine dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale - Incidenza sui rapporti contrattuali in essere - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale relativa agli incarichi dei direttori generali, recante principi fondamentali in materia di tutela della salute - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4, art. 34. - Costituzione, artt. 97 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo.(GU n.18 del 2-5-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio del ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587 per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro La Regione Molise (c.f. 00169440708) in persona dei Presidente della Giunta regionale pro tempore, Via Genova, 11 - Campobasso - c.a.p. 86100, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 34 della legge finanziaria regione Molise n. 4 del 17 gennaio 2013, pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 21 gennaio 2013, recante "Legge finanziaria regionale 2013", come da delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2013. Fatto Alcune disposizioni della Legge finanziaria della Regione Molise per il 2013, approvata con L.R. Molise n. 4 del 17 gennaio 2013, pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 21 marzo 2013 presentano i seguenti aspetti di illegittimita' costituzionale. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1. L'art. 12, comma 1 autorizza transitoriamente gli enti inseriti nella sezione II della tabella A di cui alla L.R. 2/2012, a procedere alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno di personale con le modalita' indicate nelle leggi istitutive. Tale disposizione, pertanto, prevede quale limite assunzionale la sola dotazione organica degli enti, senza fare riferimento ai limiti di spesa previsti per le nuove assunzioni contenuti nella normativa nazionale in materia di personale delle pubbliche amministrazioni. Essa si pone, quindi, in contrasto: con l'art. 1, comma 557 della legge 296 del 2006, come riscritto dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 che recita: "gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale con azioni rivolte ai seguenti ambiti: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa"; e con l'art. 1, comma 557-ter della medesima legge 296 del 2006 secondo il quale: "In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, secondo il quale "e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; e' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.". Pertanto, la norma in esame limitandosi a considerare quale unico limite a dette assunzioni quello della pianta organica, risulta non in linea con la normativa statale di riferimento che contempla piu' ampi limiti al contenimento della relativa spesa e di conseguenza contrasta con i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica recati dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 34. L'articolo 34 della legge regionale in esame, rubricato "Disposizioni concernenti nomine effettuate da organi regionali", prevede che "al termine della legislatura decadono tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale". Tale disposizione, nella parte in cui si applica anche alle nomine dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, contrasta, da un lato, con la normativa statale in materia di incarichi dei direttori generali e, dall'altro, con il principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, come precisato da costante giurisprudenza costituzionale. La durata in carica del direttore generale, e' infatti disciplinata dell'articolo 3-bis, comma 8 del d.lgs. n. 502/1992, secondo cui "il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile." Sotto questo profilo, quindi, la norma regionale in esame, nella misura in cui dispone la decadenza automatica, al termine della legislatura regionale, anche dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, contrasta con la richiamata disciplina statale, recante principi fondamentali in materia di tutela della salute, violando l'articolo 117, comma 3 della Costituzione. Essa, inoltre, incidendo su rapporti contrattuali vigenti, determinandone la decadenza, interviene anche in materia di "ordinamento civile", riservata alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. Si richiama, al riguardo, la sentenza n. 104/2007 della Corte costituzionale, che ha deciso una analoga questione di legittimita' costituzionale sollevata avverso norme della Regione Lazio, precisando che la previsione della decadenza automatica dei direttori delle ASL, una volta decorsi novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale (ma considerazioni analoghe devono riferirsi alla legge in esame, che prevede la decadenza automatica dei direttori generali al termine della legislatura) viola l'art. 97 della Costituzione sotto il duplice profilo dell'imparzialita' e del buon andamento dell'amministrazione. Pertanto, e' da ritenere che l'articolo 34 della legge regionale in esame, nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, contrasti con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, di cui al richiamato articolo 3-bis del d.lgs. n. 502/1992, violando conseguentemente l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, nonche' l'articolo 97 della Costituzione, per i motivi sopra illustrati. Nella parte in cui incide sui rapporti contrattuali in essere, lede altresi' l'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, che riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile. Per le motivazioni esposte, le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
P. Q. M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 34 della Legge finanziaria regione Molise n. 4 del 17 gennaio 2013, pubblicato sul B.U.R. n. 3 dell'8 marzo 2013 - Legge finanziaria regionale 2013, come da delibera del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 22 marzo 2013; 2. copia della Legge regionale impugnata; 3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli affari regionali. Con ogni salvezza. Roma, 14 marzo 2013 L'avvocato dello Stato: Rago