N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 2013
Ordinanza del 13 febbraio 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso proposto da Zipeto Luigia e Zipeto Silvia contro Provincia di Benevento. Energia - Norme della Regione Campania - Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici - Previsione dell'autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di aerogeneratori subordinati al rispetto della distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore piu' vicino preesistente o gia' autorizzato - Successiva abrogazione della legge censurata con l'art. 52, comma 15, della l.r. 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal 29 febbraio 2012, termine prorogato al 30 giugno 2012 dall'art. 5, comma 2, l.r. 21 maggio 2012, n. 13 - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza e del legittimo affidamento - Incidenza sul principio di liberta' di iniziativa economica privata - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione di energia dettati dalle linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dal diritto comunitario. - Legge della Regione Campania 1 luglio 2011, n. 11, art. 1. - Costituzione, artt. 3, 41, 77, 97 e 117, commi primo, secondo, lett. a), e terzo; direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, art. 13; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.(GU n.18 del 2-5-2013 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2012, proposto da: Luigia Zipeto, Silvia Zipeto, rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Zacchia, con domicilio eletto presso Simona Scatola in Napoli, via G. Orsini n. 30; Contro Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano, con domicilio eletto presso Luca Coletta in Napoli, via Cimarosa n. 69 Studio Falcone; Per l'annullamento del provvedimento prot. n. 2687/2012 di chiusura del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza prevista pari a 800/1000 Kw in localita' Torricella; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Benevento; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; F a t t o 1. - Con ricorso notificato in data 10 aprile 2012 al Comune di Molinara ed alla Provincia di Benevento, la parte istante chiede l'annullamento della nota n. 2687 del 24 febbraio 2012 con la quale la Provincia di Benevento le ha comunicato la chiusura del procedimento dalla predetta attivato al fine di ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica di potenza prevista pari a 800/1000 Kw in localita' Torricella nel Comune di Molinara. Articola, pertanto tre motivi con cui deduce la violazione di legge (art. 97 Cost.; art. 2 e seg. legge n. 241/1990) e l'eccesso di potere sotto molteplici profili. Con un quarto mezzo, lamenta la illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 11/2011 e chiede sollevarsi la relativa questione di costituzionalita'. 2. - Si e' costituito il Comune di Benevento chiedendo la reiezione del gravame. D i r i t t o 3. - Preliminarmente i fatti di causa vanno cosi' ricostruiti: in data 22 maggio 2009 la attuale ricorrente ha attivato il procedimento per ottenere l'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in localita' «Torricella» nel Comune di Molinara; omisso medio, la relativa conferenza di servizi, come da resoconto del 10 febbraio 2012 (prot. 1372), ha registrato la determinazione sfavorevole della amministrazione procedente, Provincia di Benevento, che ha richiamato la legge regionale della Campania n. 11 del 1° luglio 2011 in tema di distanza fra aerogeneratori (riunione del 13 ottobre 2011). In data 24 febbraio 2012 (prot. 2687) la predetta Provincia di Benevento ha comunicato alla ricorrente l'esito della conferenza di servizi - richiamando il predetto resoconto del 10 febbraio 2012 (n. 1372) - stante la obbligatorieta' delle distanze fra aerogeneratori «previste dalla normativa vigente (L.r. n. 11/2011)». 3.1. - L'unico articolo di tale legge cosi' recita: 1. La Regione Campania, nell'ambito della politica di programmazione energetica, persegue l'obiettivo di coniugare lo sviluppo della produzione di energia da fonte eolica con la conservazione e la tutela del patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio. 2. Per stabilire una griglia di sostenibilita' degli impianti eolici, la costruzione di nuovi aereogeneratori e' autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore piu' vicino preesistente o gia' autorizzato, a tutela della necessita' di quest'ultimo di usufruire della frequenza del vento, in relazione all'intensita' e alla reale capacita' di produrre energia. 4. - In ordine alla stessa, vanno registrate le seguenti circostanze: tale legge e' stata gravata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed il relativo giudizio di costituzionalita' e' stato definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere in quanto la Consulta ha preso atto della successiva determinazione del legislatore campano di abrogare la predetta legge regionale (cfr., Corte costituzionale 12 aprile 2012, n. 89); si sono infatti succeduti due provvedimenti legislativi che hanno disposto la abrogazione della L.r. n. 1 dell'11/2011, prima dal 29 febbraio 2012 e successivamente dal 30 giugno 2012 (cfr., L.r. n. 1 del 27 gennaio 2012 (art. 52, comma 15) e l'art. 5 della L.r. n. 13 del 21 maggio 2012, con la quale il predetto termine e' stato differito al giugno 2012). 5. - Rispetto ai fatti di causa, cosi' riepilogato il quadro normativo, si osserva che la questione di costituzionalita' si appalesa rilevante, atteso che la decisione della vicenda, in sede di conferenza di servizi (su cui da ultimo, Corte Cost. n. 179/2012) e' stata negativamente calibrata soltanto in relazione al predetto dato legislativo. Referente, ad avviso del Collegio, certamente vincolante ratione temporis, posto che, per principio generale, il procedimento amministrativo nel suo divenire deve necessariamente registrare le normative che si succedono nel regolamentare la vicenda de qua. Acquisita la rilevanza della questione, il Collegio non dubita della illegittimita' della L.r. n. 1/2011, Si richiamano le eccezioni gia' formulate nel giudizio concluso con la decisione n. 89/2012 cit. in ordine alla violazione degli articoli 3, 97 e 117 (1° e 2° comma) della Costituzione e dei principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalita' degli obblighi posti in sede di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si e' osservato infatti che: la norma denunciata viola l'art. 117, comma primo e comma secondo, lettera a), Cost., e, per suo tramite, i «principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalita' degli obblighi posti in sede di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» (quali richiamati dall'art. 13 della direttiva n. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009), posto che la prescrizione di una determinata distanza tra aerogeneratori si risolve in «una limitazione delle diverse tipologie degli impianti e delle caratteristiche del sito scelto per l'insediamento» ed il fatto che essa sia «fissata a priori per legge», oltre a impedire, in sede autorizzatoria, la «valutazione tecnica del caso concreto», determinando un ostacolo nella costruzione degli impianti eolici con effetti distorsivi per la concorrenza, privilegiando «una determinata tipologia di prodotto a discapito di un'altra», con incidenza pregiudizievole «sul raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile» da conseguirsi in ambito comunitario; che la medesima disposizione arreca, altresi', un vulnus all'art. 117, terzo comma, Cost., per il mancato rispetto dei principi fondamentali in materia di produzione di energia dettati dalle linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, recepito dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in forza dei quali sarebbero esclusi «limitazioni e contingentamenti indiretti, come nel caso di specie, attraverso una norma sulla distanza», dovendo, semmai, essere individuati siti e aree non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, tramite apposita istruttoria, e non potendosi, comunque, addivenire ad «un divieto generale di installazione, dato il favor verso le energie, rinnovabili»; che, infine, il censurato art. 1 della legge regionale n. 11 del 2011 risulta in contrasto pure con l'art. 97 Cost., sotto il profilo dei principi di buon andamento ed imparzialita' dell'azione amministrativa, in ragione dell'irrigidimento del procedimento di installazione degli impianti eolici «nello schema delle distanze legali», cosi' da impedire alla pubblica amministrazione di procedere alle valutazioni piu' opportune «per rendere compatibili le esigenze della produzione con gli altri molteplici interessi che possono concorrere alla scelta delle soluzioni piu' adeguate». 6. - Richiamati e fatti proprie tali rilievi, per l'attuale rimettente vi e' in piu' da osservare quanto segue. Come sopra evidenziato, la decisione della presente controversia dipende strettamente dalla applicazione della surriferita normativa che la Regione Campania ha prima promulgato poi abrogato, differendo tale effetto. Ne deriva che il ricorrente, nel caso di specie, risulta vulnerato nel suo legittimo affidamento imprenditoriale (art. 41 Cost.), atteso che la comunicazione dell'esito negativo della conferenza di servizi (seduta del 13 ottobre 2011, comunicata il 10 febbraio 2012) e' giunto quando ormai la legittimita' della norma regionale era piu' che dubbia (risultando il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2011, depositato il 13 settembre 2011 ed inscritto nel registro ricorso del 2011). La Consulta, sempre attenta a rimarcare i limiti entro cui l'attivita' legislativa puo' ritenersi razionalmente esplicata (cfr., da ultimo Corte costituzionale 5 aprile 2012, n. 78) non potra', peraltro, non stigmatizzare il legislatore campano - rispetto ai parametri di cui agli artt. 3, 77, 97, 117 e seg. della Costituzione - che ha mantenuto in vita la predetta legge, consentendo cosi' la artificiosa definizione di procedimenti pendenti in adesione a tale normativa incostituzionale: per il tramite di una norma il cui effetto abrogativo e' stato (ripetesi) prima differito e poi prorogato quanto alla sua decorrenza, con un chiaro vulnus anche al principio della Costituzione europea che impone il canone della «buona amministrazione» (art. 41 della Carta di Nizza). Non manchera' la Corte, infatti, di rilevare come la (doppia) protrazione nel tempo della efficacia della norma regionale concreti, nella sostanza, una ingerenza del legislatore nella definizione delle liti pendenti ancora regolate da quella disposizione: potere del legislatore che, in generale, se sussistente, e' certo da perimetrare in limiti rigorosi, qui palesemente non osservati (ex plurimis, Corte europea diritti dell'uomo 7 giugno 2011, Agrati e altri c. Italia; 31 maggio 2011, Maggio c. Italia; 11 febbraio 2010, Javaugue c. Francia; 10 giugno 2008, Bortesi e altri c. Italia). Pertanto, il presente giudizio va sospeso e gli atti processuali trasmessi alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Campania n. 11/2011 in combinato rimando all'art. 52, comma 15 della L.r. Campania n. 1 del 27 gennaio 2012 ed all'art. 5 della L.r. Campania n. 13 del 21 maggio 2012, con riferimento agli artt. 3, 41, 77, 97, 117 seg. della Costituzione. Dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio in corso. Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale Campania nonche' comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Cosi' deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 6 dicembre 2012, 24 gennaio 2013. Il Presidente, estensore: Pagano