N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 2013

Ordinanza del 13 febbraio 2013 emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale della Campania sul ricorso  proposto  da  Zipeto  Luigia  e
Zipeto Silvia contro Provincia di Benevento. 
 
Energia - Norme della Regione  Campania  -  Disposizioni  urgenti  in
  materia di impianti eolici - Previsione dell'autorizzazione per  la
  costruzione di nuovi  impianti  di  aerogeneratori  subordinati  al
  rispetto  della   distanza   pari   o   superiore   a   800   metri
  dall'aerogeneratore piu' vicino preesistente o gia'  autorizzato  -
  Successiva abrogazione della legge censurata con l'art.  52,  comma
  15, della l.r. 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal  29  febbraio
  2012, termine prorogato al 30 giugno 2012  dall'art.  5,  comma  2,
  l.r.  21  maggio  2012,  n.  13  -  Violazione  del  principio   di
  uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza e  del  legittimo
  affidamento - Incidenza sul principio  di  liberta'  di  iniziativa
  economica privata - Incidenza sui principi di imparzialita' e  buon
  andamento dell'azione  amministrativa  -  Violazione  dei  principi
  fondamentali in materia di  produzione  di  energia  dettati  dalle
  linee  guida  per  l'autorizzazione   degli   impianti   da   fonti
  rinnovabili - Violazione degli  obblighi  internazionali  derivanti
  dal diritto comunitario. 
- Legge della Regione Campania 1 luglio 2011, n. 11, art. 1. 
- Costituzione, artt. 3, 41, 77, 97  e  117,  commi  primo,  secondo,
  lett. a), e terzo; direttiva 2009/28/CE del 23  aprile  2009,  art.
  13; decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto  del  Ministro
  dello sviluppo economico 10 settembre 2010. 
(GU n.18 del 2-5-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1848 del 2012, proposto da: Luigia  Zipeto,  Silvia
Zipeto,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Alessia  Zacchia,   con
domicilio eletto presso Simona Scatola in Napoli, via  G.  Orsini  n.
30; 
    Contro Provincia di Benevento,  in  persona  del  legale  rapp.te
p.t.,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Vincenzo  Catalano,   con
domicilio eletto presso Luca Coletta in Napoli, via  Cimarosa  n.  69
Studio Falcone; 
    Per  l'annullamento  del  provvedimento  prot.  n.  2687/2012  di
chiusura del procedimento per  l'autorizzazione  alla  costruzione  e
all'esercizio di un impianto di produzione di  energia  elettrica  da
fonte eolica di potenza prevista pari  a  800/1000  Kw  in  localita'
Torricella; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  di  Provincia   di
Benevento; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  6  dicembre  2012  il
dott. Alessandro Pagano  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                              F a t t o 
 
    1. - Con ricorso notificato in data 10 aprile 2012 al  Comune  di
Molinara ed alla Provincia di  Benevento,  la  parte  istante  chiede
l'annullamento della nota n. 2687 del 24 febbraio 2012 con  la  quale
la  Provincia  di  Benevento  le  ha  comunicato  la   chiusura   del
procedimento  dalla   predetta   attivato   al   fine   di   ottenere
l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto  di
energia elettrica da fonte eolica di potenza prevista pari a 800/1000
Kw in localita' Torricella nel Comune di Molinara. 
    Articola, pertanto tre motivi con cui  deduce  la  violazione  di
legge (art. 97 Cost.; art. 2 e seg. legge n. 241/1990) e l'eccesso di
potere sotto molteplici profili. 
    Con un quarto mezzo,  lamenta  la  illegittimita'  costituzionale
della legge regionale n. 11/2011  e  chiede  sollevarsi  la  relativa
questione di costituzionalita'. 
    2. - Si  e'  costituito  il  Comune  di  Benevento  chiedendo  la
reiezione del gravame. 
 
                            D i r i t t o 
 
    3. - Preliminarmente i fatti di causa vanno cosi' ricostruiti: 
        in data 22 maggio 2009 la attuale ricorrente ha  attivato  il
procedimento per ottenere l'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n.
387/2003  per  realizzare  un  impianto  di  produzione  di   energia
elettrica da fonte eolica in localita'  «Torricella»  nel  Comune  di
Molinara; 
        omisso medio, la relativa  conferenza  di  servizi,  come  da
resoconto del  10  febbraio  2012  (prot.  1372),  ha  registrato  la
determinazione   sfavorevole   della   amministrazione    procedente,
Provincia di Benevento, che ha richiamato la  legge  regionale  della
Campania  n.  11  del  1°  luglio  2011  in  tema  di  distanza   fra
aerogeneratori (riunione del 13 ottobre 2011). 
    In data 24 febbraio 2012 (prot. 2687) la  predetta  Provincia  di
Benevento ha comunicato alla ricorrente l'esito della  conferenza  di
servizi - richiamando il predetto resoconto del 10 febbraio 2012  (n.
1372) - stante la obbligatorieta' delle distanze  fra  aerogeneratori
«previste dalla normativa vigente (L.r. n. 11/2011)». 
    3.1. - L'unico articolo di tale legge cosi' recita: 1. La Regione
Campania, nell'ambito della politica  di  programmazione  energetica,
persegue l'obiettivo di coniugare lo  sviluppo  della  produzione  di
energia da  fonte  eolica  con  la  conservazione  e  la  tutela  del
patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio. 
    2. Per stabilire una griglia  di  sostenibilita'  degli  impianti
eolici,  la  costruzione  di  nuovi  aereogeneratori  e'  autorizzata
esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o  superiore  a  800
metri   dall'aerogeneratore   piu'   vicino   preesistente   o   gia'
autorizzato, a tutela della necessita' di quest'ultimo  di  usufruire
della frequenza del vento, in relazione all'intensita' e  alla  reale
capacita' di produrre energia. 
    4.  -  In  ordine  alla  stessa,  vanno  registrate  le  seguenti
circostanze: 
        tale legge e' stata gravata dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri ed il relativo giudizio di  costituzionalita'  e'  stato
definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere
in quanto la Consulta ha preso atto della  successiva  determinazione
del legislatore campano  di  abrogare  la  predetta  legge  regionale
(cfr., Corte costituzionale 12 aprile 2012, n. 89); 
        si sono infatti succeduti due provvedimenti  legislativi  che
hanno disposto la abrogazione della L.r. n. 1 dell'11/2011, prima dal
29 febbraio 2012 e successivamente dal 30 giugno 2012 (cfr., L.r.  n.
1 del 27 gennaio 2012 (art. 52, comma 15) e l'art. 5 della L.r. n. 13
del 21 maggio 2012,  con  la  quale  il  predetto  termine  e'  stato
differito al giugno 2012). 
    5. - Rispetto ai fatti di  causa,  cosi'  riepilogato  il  quadro
normativo, si  osserva  che  la  questione  di  costituzionalita'  si
appalesa rilevante, atteso che la decisione della vicenda, in sede di
conferenza di servizi (su cui da ultimo, Corte Cost. n. 179/2012)  e'
stata negativamente calibrata soltanto in relazione al predetto  dato
legislativo. 
    Referente, ad avviso del Collegio, certamente vincolante  ratione
temporis,  posto  che,  per  principio  generale,   il   procedimento
amministrativo nel suo divenire deve  necessariamente  registrare  le
normative che si succedono nel regolamentare la vicenda de qua. 
    Acquisita la rilevanza della questione, il  Collegio  non  dubita
della illegittimita' della L.r. n. 1/2011, 
    Si richiamano le eccezioni gia' formulate nel  giudizio  concluso
con la decisione n. 89/2012 cit.  in  ordine  alla  violazione  degli
articoli 3, 97 e 117  (1°  e  2°  comma)  della  Costituzione  e  dei
principi  comunitari  di  ragionevolezza  e  proporzionalita'   degli
obblighi posti in sede di autorizzazioni alla produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili. 
    Si e' osservato infatti che: 
        la norma denunciata viola l'art. 117,  comma  primo  e  comma
secondo,  lettera  a),  Cost.,  e,  per  suo  tramite,  i   «principi
comunitari di ragionevolezza e proporzionalita' degli obblighi  posti
in sede di autorizzazioni alla produzione  di  energia  elettrica  da
fonti rinnovabili» (quali richiamati dall'art. 13 della direttiva  n.
2009/28/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  23  aprile
2009), posto che la prescrizione  di  una  determinata  distanza  tra
aerogeneratori si risolve in «una limitazione delle diverse tipologie
degli  impianti  e  delle  caratteristiche  del   sito   scelto   per
l'insediamento» ed il fatto  che  essa  sia  «fissata  a  priori  per
legge», oltre a impedire, in  sede  autorizzatoria,  la  «valutazione
tecnica  del  caso  concreto»,   determinando   un   ostacolo   nella
costruzione degli impianti  eolici  con  effetti  distorsivi  per  la
concorrenza, privilegiando «una determinata tipologia di  prodotto  a
discapito  di   un'altra»,   con   incidenza   pregiudizievole   «sul
raggiungimento degli obiettivi di  produzione  di  energia  da  fonte
rinnovabile» da conseguirsi in ambito comunitario; 
        che la medesima  disposizione  arreca,  altresi',  un  vulnus
all'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  per  il  mancato  rispetto  dei
principi fondamentali in materia di  produzione  di  energia  dettati
dalle linee  guida  per  l'autorizzazione  degli  impianti  da  fonti
rinnovabili di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
del 10 settembre 2010, recepito dal decreto legislativo 3 marzo 2011,
n.  28  (Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla   promozione
dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e  2003/30/CE),  in
forza dei quali sarebbero  esclusi  «limitazioni  e  contingentamenti
indiretti, come nel  caso  di  specie,  attraverso  una  norma  sulla
distanza», dovendo, semmai, essere individuati siti e aree non idonei
alla installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti,  tramite
apposita istruttoria, e non potendosi, comunque,  addivenire  ad  «un
divieto generale di installazione, dato il favor  verso  le  energie,
rinnovabili»; 
        che, infine, il censurato art. 1 della legge regionale n.  11
del 2011 risulta in contrasto pure con  l'art.  97  Cost.,  sotto  il
profilo dei principi di buon andamento ed  imparzialita'  dell'azione
amministrativa, in ragione  dell'irrigidimento  del  procedimento  di
installazione degli impianti  eolici  «nello  schema  delle  distanze
legali», cosi' da impedire alla pubblica amministrazione di procedere
alle valutazioni piu' opportune «per rendere compatibili le  esigenze
della produzione con  gli  altri  molteplici  interessi  che  possono
concorrere alla scelta delle soluzioni piu' adeguate». 
    6. - Richiamati e  fatti  proprie  tali  rilievi,  per  l'attuale
rimettente vi e' in piu' da osservare quanto segue. 
    Come sopra evidenziato, la decisione della presente  controversia
dipende strettamente dalla applicazione della  surriferita  normativa
che la Regione Campania ha prima promulgato poi abrogato,  differendo
tale effetto. 
    Ne  deriva  che  il  ricorrente,  nel  caso  di  specie,  risulta
vulnerato nel suo  legittimo  affidamento  imprenditoriale  (art.  41
Cost.),  atteso  che  la  comunicazione  dell'esito  negativo   della
conferenza di servizi (seduta del 13 ottobre 2011, comunicata  il  10
febbraio 2012) e' giunto quando ormai  la  legittimita'  della  norma
regionale era piu' che dubbia (risultando il ricorso  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2011,  depositato  il  13
settembre 2011 ed inscritto nel registro ricorso del 2011). 
    La Consulta, sempre  attenta  a  rimarcare  i  limiti  entro  cui
l'attivita' legislativa puo' ritenersi razionalmente esplicata (cfr.,
da ultimo Corte costituzionale 5 aprile  2012,  n.  78)  non  potra',
peraltro, non stigmatizzare il  legislatore  campano  -  rispetto  ai
parametri di cui agli artt. 3, 77, 97, 117 e seg. della  Costituzione
- che ha mantenuto in vita la predetta legge,  consentendo  cosi'  la
artificiosa definizione di procedimenti pendenti in adesione  a  tale
normativa incostituzionale: per  il  tramite  di  una  norma  il  cui
effetto  abrogativo  e'  stato  (ripetesi)  prima  differito  e   poi
prorogato quanto alla sua decorrenza, con un chiaro vulnus  anche  al
principio della Costituzione  europea  che  impone  il  canone  della
«buona amministrazione» (art. 41 della Carta di Nizza). 
    Non manchera' la Corte, infatti, di  rilevare  come  la  (doppia)
protrazione nel tempo della efficacia della norma regionale concreti,
nella sostanza, una ingerenza del legislatore nella definizione delle
liti pendenti ancora regolate  da  quella  disposizione:  potere  del
legislatore che, in generale, se sussistente, e' certo da perimetrare
in limiti rigorosi, qui palesemente non osservati (ex plurimis, Corte
europea diritti dell'uomo 7 giugno 2011, Agrati e altri c. Italia; 31
maggio 2011, Maggio c. Italia; 11 febbraio 2010, Javaugue c. Francia;
10 giugno 2008, Bortesi e altri c. Italia). 
    Pertanto, il presente giudizio va sospeso e gli atti  processuali
trasmessi alla Corte costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale della legge  della  Regione  Campania  n.
11/2011 in  combinato  rimando  all'art.  52,  comma  15  della  L.r.
Campania n. 1 del 27 gennaio 2012 ed all'art. 5 della  L.r.  Campania
n. 13 del 21 maggio 2012, con riferimento agli artt. 3, 41,  77,  97,
117 seg. della Costituzione. 
    Dispone  pertanto  la  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Dispone che a cura della Segreteria la presente  ordinanza  venga
notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente  della  Giunta
regionale Campania nonche' comunicata  al  Presidente  del  Consiglio
regionale. 
      Cosi' deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei  giorni  6
dicembre 2012, 24 gennaio 2013. 
 
                  Il Presidente, estensore: Pagano