PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 maggio 2013 

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e  regolare  il
subentro della  regione  Calabria  nelle  iniziative  finalizzate  al
superamento della  situazione  di  criticita'  nel  territorio  della
provincia di Vibo  Valentia  colpito  dagli  eventi  alluvionali  del
giorno 3 luglio 2006. (Ordinanza n. 80). (13A03983) 
(GU n.106 del 8-5-2013)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni  dalla  legge
n. 100/2012, dove viene  stabilito  che  per  la  prosecuzione  degli
interventi da parte delle gestioni commissariali ancora  operanti  ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione  l'art.
5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531
del 7 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' la
nota del presidente della regione Calabria del 28 giugno 2012; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  il  completamento  delle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
in rassegna, anche  in  un  contesto  di  necessaria  prevenzione  da
possibili  situazioni  di  pericolo  per  la   pubblica   e   privata
incolumita'; 
  Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto subentro
della regione Calabria nel completamento degli interventi  ancora  in
corso di definizione; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  con  cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario, degli  interventi  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Sentito il Ministero dello sviluppo economico; 
  Sentita la regione Calabria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Calabria  e'  individuata  quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel   contesto   di
criticita' in atto nel territorio  di  Vibo  Valentia  colpito  dagli
eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presidente della  regione
Calabria  e'  individuato   quale   responsabile   delle   iniziative
finalizzate al subentro  della  medesima  regione  nel  coordinamento
degli interventi. Egli e' autorizzato a porre in essere le  attivita'
occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative
in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna,
e provvede alla ricognizione ed all'accertamento  delle  procedure  e
dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento
dei medesimi alla  regione  Calabria,  unitamente  ai  beni  ed  alle
attrezzature utilizzate. 
  3. Il  presidente  della  regione  Calabria,  che  opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2  puo'
avvalersi  delle  strutture  organizzative  della  regione  Calabria,
nonche'  della  collaborazione  degli   enti   territoriali   e   non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui  al
comma 2,  il  Presidente  della  regione  Calabria  provvede  con  le
seguenti risorse, trasferite  sulla  contabilita'  speciale  n.  3131
aperta ai sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3531/2006, e che viene allo stesso intestata per sessanta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione   della   presente
ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 
  euro 11.724.912,28, quali economie accertate e da riprogrammare del
finanziamento FAS - quota regionale di  cui  alla  delibera  CIPE  n.
26/2007; 
  euro 3.385.272,75, quali risorse impegnate ed  ancora  non  erogate
del finanziamento FAS - quota regionale di cui alla delibera CIPE  n.
26/2007; 
  euro 5.183.245,03 quali risorse impegnate ed ancora non erogate del
finanziamento FAS - quota  statale  di  cui  alla  delibera  CIPE  n.
26/2007. 
  5. Il presidente della regione Calabria provvede, altresi': 
  al  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per   la
successiva riassegnazione  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,
dell'importo di euro 8.350.556,05, quali  economie  accertate  e  non
riprogrammate del finanziamento FAS  -  quota  statale  di  cui  alla
delibera CIPE n. 26/2007; 
  al versamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul  conto
corrente infruttifero n. 22330 aperto presso  la  Tesoreria  centrale
dello Stato,  per  la  successiva  riassegnazione  al  Fondo  per  la
protezione civile, dell'importo  di  euro  49.564,23,  relativa  alle
economie accertate e non riprogrammate derivanti  dall'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531/2006. 
  6. Il presidente della regione  Calabria  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento  della  protezione  civile  una  dettagliata   relazione
semestrale sullo stato di avanzamento delle  attivita'  condotte  per
l'attuazione degli interventi di cui  alla  presente  ordinanza,  con
relativo quadro economico. 
  7. Qualora a seguito del compimento  delle  iniziative  di  cui  al
comma 4 residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,  il
presidente  della  regione  Calabria  puo'   predisporre   un   piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al
secondo periodo  del  comma  4-quater  dell'art.  5  della  legge  24
febbraio 1992,  n.  225.  Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. A seguito dell'avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6
da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue
relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale  sono
trasferite sul bilancio della regione Calabria ovvero, ove si  tratti
di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione.  Il  soggetto  ordinariamente
competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento  della  protezione
civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano  di
cui al presente comma. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la
protezione civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  11. Il presidente della regione Calabria, a seguito della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 4, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere  per  il  supermento
del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 maggio 2013 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli