N. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 aprile 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 aprile 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni concernenti i cantieri comunali per l'occupazione - Previsione che essi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, che non hanno carattere permanente e che pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti massimi di spesa per le assunzioni di personale a termine posti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Omessa indicazione dei mezzi di copertura della spesa - Richiamo alla sentenza n. 212 del 2012 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4, art. 2. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, 117, comma terzo, e 119; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28.(GU n.21 del 22-5-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e Pec ags_m2@ mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; Contro Regione Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Cagliari, Viale Trento, 69. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della Legge Regione Sardegna n. 4 del 21 febbraio 2013, pubblicata sul BUR n. 10 del 28 febbraio 2013, recante «Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali», per contrasto con gli artt. 81, comma quarto, 117, comma 3, e 119 della Costituzione; e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2013. Fatto La legge della Regione Autonoma Sardegna del 21 febbraio 2013, n. 4, che introduce «Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali», all'art. 2, intitolato «disposizioni concernenti i cantieri comunali», statuisce che «I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia dl stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni». Il riportato art. 2 presenta profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di Diritto Violazione degli artt. 117, comma 3, e 119 della Costituzione. Violazione del principio di coordinamento di finanza pubblica. Come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni a statuto speciale nell'esercizio della propria autonomia finanziaria. L'art. 2 della legge regionale in esame dispone che «I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni». La norma ora riportata eccede la competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, alla Regione Sardegna quale forma di autonomia piu' ampia. La norma, difatti, escludendo dall'ambito di applicazione della normativa statale vincolistica i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi sulla base della generica rilevazione che essi «...costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, a carattere non permanente..., viola il principio di coordinamento di finanza pubblica, di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e, conseguentemente, viola il terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, che riserva allo Stato i principi di coordinamento di finanza pubblica. Non vi e' dubbio difatti che la norma in esame si pone in contrasto con l'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, il quale prevede che «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale». E si rileva, al riguardo, che la disciplina vincolistica statale in materia di spese del personale ed, in particolare, il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, e' stato di recente oggetto di pronunzia della Corte costituzionale (sent. n. 212/2012), che ne ha affermato la natura di principio di coordinamento della finanza pubblica non derogabile dalla legge regionale. Con tale sentenza la Corte costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimita' costituzionale di alcune previsioni di leggi regionali poiche' «...non richiamando il limite posto dall'art. 9, comma 28 d.l. n. 78/2010, consentono alla Regione di procedere ad assunzioni a termine che comportino una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio e, pertanto, violano l'art. 117, terzo comma, della Costituzione» (con riferimento all'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, in materia dl assunzione di personale proveniente dal centri servizi per il lavoro (CSL) e dai Centri servizi inserimento lavorativo). Peraltro va sottolineato che la norma in esame non e' riconducibile ad alcuna delle eccezioni introdotte dall'art. 4-ter, comma 12, del d.l. 2 marzo 2012, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), con il quale il legislatore statale ha consentito agli enti locali, a decorrere dal 2013, di superare il limite previsto dall'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, posto che il superamento del limite e' previsto per i soli casi di assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale. In conclusione, la norma in esame viola i principi stabiliti dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. Violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. La norma regionale in esame, non prevedendo i mezzi finanziari necessari a coprire le spese di assunzione del personale, contrasta altresi' con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, il quale dispone che «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte».
P.Q.M. Chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 pubblicata sul BUR n. 10 del 28 febbraio 2013 recante: Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali, per contrasto con gli artt. 81, comma quarto, 117, comma 3, e 119 della Costituzione. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) Estratto della deliberazione del C.d.M. del 27 marzo 2013 e della relazione allegata al verbale. 2) Copia dell'impugnata legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4. Roma, 22 aprile 2013 L'Avvocato dello Stato: Mangia