N. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2013
Ordinanza del 19 marzo 2013 emessa dal Tribunale di Teramo nel procedimento civile promosso da Angelone Giuliana contro la Regione Abruzzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Personale proveniente dallo Stato, enti pubblici, enti locali e Regioni, inquadrato nei ruoli regionali a seguito di pubblici concorsi - Previsione del riconoscimento, a fini perequativi, per il personale in servizio alla data del 1989, presso gli enti sopra menzionati, della stessa retribuzione individuale di anzianita' percepita dai dipendenti vincitori delle procedure concorsuali suddette, tenuto conto dell'ammontare maggiore percepito, a parita' di anzianita' di servizio, al momento dell'inquadramento nella qualifica regionale ricoperta - Violazione della sfera di legislazione esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, art. 43, comma 1, come sostituito dall'art.1, comma 1 (recte: comma 2), della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).(GU n.22 del 29-5-2013 )
IL TRIBUNALE In funzione di giudice del lavoro, a scioglimento della riserva, letti gli atti della causa civile iscritta al n. 621/2011 R.G.A.C.C. promossa con ricorso depositato il 13 aprile 2011 da Angelone Giuliana, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Bravi contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo Massacesi e Alessia Frattale. Premesse di fatto Con ricorso depositato il 20 luglio 2011 Angelone Giuliana, premesso di essere stata immessa, a seguito di superamento di concorso pubblico, nel ruolo del personale della Regione Abruzzo con decorrenza giuridica dal 3 marzo 1981 e di appartenere alla categoria B, posizione economica B3, richiede il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione individuale di anzianita' (R.I.A.), corrispostale in ragione di € 44,74 mensili, riel maggior importo, pari a € 637,50 mensili, percepito, a parita' di anzianita' di servizio, da altro impiegato appartenente a tale qualifica e proveniente dall'ANAS, come tale ammesso al beneficio, previsto nell'art. 1, della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 118, del mantenimento del trattamento economico individuale di anzianita' maturato presso l'amministrazione di provenienza. La norma citata stabilisce infatti che "Al personale regionale, inquadrato in ruolo a seguito di pubblico concorso o a seguito di mobilita', e' riconosciuto il trattamento dell'anzianita' eventualmente maturato nel ruolo dell'ente di provenienza, sia esso Stato, ente pubblico o ente locale o altra Regione. 2. Il trattamento di cui al precedente comma viene riconosciuto anche nei confronti del personale inquadrato successivamente al 31 dicembre 1982, con decorrenza dalla data di inquadramento dello stesso". La ricorrente invoca, a sostegno della domanda di riliquidazione della R.I.A., l'applicazione dell'art. 43, della legge regionale n. 6 del 2005, che ha aggiunto all'art. l, legge regionale n. 118 cit. il comma 2-bis, del seguente tenore: "Ai dipendenti regionali inquadrati in ruolo a seguito di superamento di corso-concorso pubblico o concorso pubblico e' riconosciuta, ai fini perequativi, la stessa retribuzione individuale di anzianita' percepita dai dipendenti vincitori delle procedure concorsuali suddette ai quali e' stato applicato il comma 1, quantificata tenendo conto dell'ammontare maggiore percepito a parita' di anzianita' di servizio al momento dell'inquadramento nella qualifica regionale ricoperta". La Regione Abruzzo contesta la fondatezza della domanda, ricordando come la retribuzione individuale di anzianita', introdotta negli anni 80 quale voce retributiva per la generalita' degli impiegati dello Stato, sia stata progressivamente incrementata di determinati importi lordi annui fin a quando, nel 1986, tale voce retributiva e' stata mantenuta in cifra fissa da parte dei dipendenti che l'avevano maturata; precisa che il d.P.R. n. 44/90, che ha recepito l'accordo per il personale dei Ministeri per il triennio 1988/1990, ha dettato all'art. 9 la disciplina di tale istituto, prevedendone la corresponsione, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, limitatamente al personale che avesse prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 (proporzionalmente per gli assunti in un data intermedia), con riassorbi mento delle anticipazioni eventualmente corrisposte a tale titolo a partire dal 1° gennaio 1989, riconoscendo, altresi', maggiorazioni (di minore o maggiore entita' a seconda dell'anzianita' di servizio assunta a parametro di esperienza professionale) e relativi riassorbimenti, nell'arco di vigenza contrattuale. La Regione specifica che l'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ha stabilito che le anzianita' di servizio maturate successivamente al 31 dicembre 1990 non potessero comportare un aumento della R.I.A. e segnala che nel comparto regioni - autonomie locali la R.I.A. ha rilevato le classi e gli scatti maturati fino alla stipula del CCNL 1994/1997, ossia maturati fino al 26 novembre 1996, data da cui la detta voce e' congelata. Nel far presente che gli aumenti periodici di anzianita' vanno a costituire nello stipendio dei lavoratori quella retribuzione individuale, che risente esattamente anche di vicende particolari del rapporto di lavoro relative sia alle posizioni di lavoro ricoperte nel tempo (gli inquadramenti), sia di aspetti inerenti alla prestazione resa, come l'esistenza di periodi di aspettativa non retribuita durante i quali gli scatti non maturano, la Regione considera ingiustificata la pretesa di livellamento delle entita' delle diverse retribuzioni d'anzianita' dei dipendenti, con un'operazione di parificazione a quella di importo maggiore che, in un dato momento, in relazione all'incarico di riferimento, risultava essere corrisposta; esclude l'utilizzabilita' - quale termine di paragone per l'adeguamento della R.I.A. percepita dalla ricorrente, che era commisurata agli anni di competenza ed agli importi stabiliti dalle disposizioni in materia - del trattamento riservato al personale trasferito alla Regione dall'ANAS, il cui inquadramento retributivo era disciplinato espressamente e solo dal titolo II del CCNL 5/10/2001. Quanto alla previsione di cui all'art. 1, comma 2-bis, legge n. 118/98, invocata dalla ricorrente a sostegno della domanda, la Regione ne rileva la difformita' rispetto sia all'art. 36, sia all'art. 3 Cost.; indicata la ratio dell'art. 4,3 della legge regionale n. 6 del 2005 (con cui e' stato introdotto il citato comma 2-bis, nell'art. 1, legge n. 118/98) nella finalita' di eliminare le sperequazioni (secondo la Regione, giustificabili differenze) retributive fra dipendenti con pari anzianita' di servizio, ritiene che la norma importi violazione dei principi di giustizia retributiva individuale e uguaglianza sostanziale; la Regione deduce, in base a tali premesse, violazione anche dei principi di ragionevolezza e di imparzialita' ai sensi dell'art. 97 Cost. La resistente ricorda che la retribuzione individuale di anzianita', quale elemento costitutivo, ove acquisita, del trattamento economico fondamentale previsto dai contratti collettivi di comparto, consiste in una voce retributiva squisitamente individuale, donde il suo nomen, riconosciuta a coloro che siano stati assunti prima del 1990 e comprende il salario di anzianita' maturato dal singolo dipendente in relazione al proprio specifico percorso lavorativo, fino a quella data. Nel segnalare che la R.I.A. esprime in sostanza il valore economico del maturato per anzianita' (o per classi o scatti, se superiore) acquisito dal dipendente e congelato alla data del 31 dicembre 1982, oltre alle integrazioni previste dagli accordi nazionali fino al 1° gennaio 1989, la Regione fa presente che, dalla privatizzazione del pubblico impiego, i contratti collettivi nazionali di lavoro, cui il decreto legislativo n. 29/93 prima ed il decreto legislativo n. 165/2001 poi hanno demandato in via esclusiva la definizione e l'attribuzione dei trattamenti economici del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non prevedono piu' gli avanzamenti economici per scatti di anzianita', avendoli sostituiti con sistemi incentivanti ancorati non gia' sulla mera anzianita' di servizio, bensi' su istituti meritocratici quali le progressioni economiche orizzontali. Dal ricostruito quadro ordinamentale la resistente reputa emergere indici di incostituzionalita' della legge regionale n. 118 del 1998 anche in relazione all'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. La legge in esame disciplina con intenti "perequativi" il trattamento economico del personale della Regione, riconoscendo un meccanismo di adeguamento automatico, per tutti i dipendenti con una certa anzianita' di servizio, al valore piu' alto percepito da chi per soggettivi percorsi lavorativi benefici di un'elevata retribuzione di anzianita'. L'art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 165 del 2001 (che riproduce l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993), osserva la Regione, recita invece che "L'attribuzione dei trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi [...], o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale [...]". Ancora, l'art. 45, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che il trattamento economico dei dipendenti pubblici e' definito dai contratti collettivi; segue, a parere della resistente, che la Regione, munita di limitati poteri di intervento legislativo in materia di personale, che sicuramente non possono investire la regolamentazione del rapporto di lavoro, era priva del potere di incidere sulle scelte rimesse alla contrattazione collettiva, in quanto tali rapporti sono privatizzati ed appartiene al legislatore statale, in modo esclusivo, la disciplina dell'ordinamento civile, per come chiarito dalla Corte costituzionale, che ha avuto modo di precisare: "l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. [...] riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, tra i quali certamente rientra la materia del rapporto di impiego privatizzato e dei contratti collettivi (Corte Cost., sent. n. 7/2011)". La resistente si appella anche al disposto dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', pubblico impiego, di previdenza e di finanza regionale), il quale stabilisce che "i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi", per desumerne che e' in ragione di cio' che la Corte costituzionale (sentt. 324/2010, 332/2010, 69/2011, 108/2011) ha piu' volte riaffermato il principio che il rapporto di lavoro alle dipendenze di regioni ed enti locali, in virtu' della norma citata e dei decreti legislativi emanati in attuazione di essa, e' retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed e' percio' soggetto alle regole che garantiscono l'uniformita' di tal tipo di rapporti, regole costituenti l'assetto dell'ordinamento civile. La Regione deduce, infine, la violazione dell'art. 81, comma 4, Cost., per mancata previsione di copertura finanziaria nell'art. 43 legge regionale n. 6 del 2005. Rilevanza della questione d'illegittimita' costituzionale Va premesso che l'art. 43 della legge n. 6 del 2005 della Regione Abruzzo e' stato sostituito dalla legge regionale n. 16 del 2008 e recita ora (comma 2-bis, della legge regionale 13 ottobre 1998, n.118, inserito dal tal art. 43): "Ai dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...], e' riconosciuto, ai fini perequativi, lo stesso trattamento economico di anzianita' attribuito ai dipendenti appartenenti alla medesima qualifica ai quali e' stato applicato il comma 1 quantificato tenendo conto dell'ammontare maggiore percepito, a parita' di anzianita' di servizio, al momento dell'inquadramento in ruolo regionale, nella qualifica attualmente ricoperta". La stessa legge regionale n. 16 del 2008 ha sostituito il comma 2-ter: "Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al collima 2-bis, comprese le competenze pregresse a far data dal 24 gennaio 1998, presuntivamente quantificate per l'esercizio 2008 in € 400.000,00, trovano copertura finanziaria nell'ambito della UPB 02.01.2005 con le risorse iscritte nei pertinenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci". Mentre nella dizione originaria della norma il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della R.I.A. in favore del personale regionale era volto a realizzare i fini perequativi in essa dichiarati tra il trattamento dei dipendenti "inquadrati in ruolo a seguito di superamento di corso-concorso pubblico o concorso pubblico" ed il trattamento riservato ai "vincitori delle procedure concorsuali suddette ai quali e' stato applicato il comma 1 ", il testo attuale si riferisce ai "dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". La modifica della disposizione, quanto all'individuazione dei dipendenti aventi diritto alla riliquidazione del trattamento economico d'anzianita', potrebbe indurre a ritenere che il diritto alla riliquidazione della R.I.A. sia stato riconosciuto solo in favore dei dipendenti regionali che alla data del 1989 prestassero servizio presso amministrazioni diverse da quella regionale e che, pur beneficiando, una volta transitati a questa, della conservazione della R.I.A. pregressa, vedessero tale voce retributiva riconosciuta in misura inferiore, a parita' di anzianita' di servizio, rispetto a quella percepita da altri dipendenti regionali, del pari provenienti da altre amministrazioni, che erogavano l'emolumento in misura superiore. Che, tuttavia, il contenuto della disposizione, sia nella dizione originaria sia in quella introdotta con la legge regionale n. 16 del 2008, sia quello di norma perequativa del trattamento individuale di anzianita' a favore di tutti i dipendenti regionali, a parita' di anzianita' di servizio, anziche' solo a favore di quelli immessi nei ruoli del personale regionale provenienti da altra amministrazione, e' reso palese dalla circostanza dell'esser stata proprio la legislazione vigente nella Regione Abruzzo prima della "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti ad aver causato, per ragioni che si passa sinteticamente ad illustrare, quella disparita' di trattamento economico di anzianita' a cui la legge regionale n. 43 del 2005, prima, e, poi, la riformulazione dell'art. 43 della stessa (dovuta a ragioni di coordinamento normativo, come si dira') hanno inteso ovviare. Come e' noto, sino all'entrata in vigore della legge n. 93 del 1983, il sistema di progressione economica nell'ambito di ciascuna categoria del pubblico impiego era caratterizzato dalla generalita' e dall'automatismo, per essere gli aumenti periodici di anzianita' e gli scatti biennali (riassorbiti nei primi al maturare dei relativi periodi) riconosciuti a tutti i dipendenti, sulla base del mero riscontro dell'inesistenza di assenze dal servizio per motivi implicanti la mancata progressione dell'anzianita'. Venuto meno, per effetto di tale legge, il sistema di aumenti "a pioggia", nei contratti collettivi (trasfusi in d.P.R. ed in leggi regionali, quanto al persona delle regioni) furono introdotte norme apposite per disciplinare il regime transitorio. In particolare, nel d.P.R. n. 347 del 1983, contenente le norme del CCNL per il personale dipendente degli enti locali valevole nel biennio economico 1983 - 1984, all'art. 40 ed all'art. 41, rispettivamente, venne disciplinata la decorrenza dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali - introdotte dalla legge n. 83 del 1983, in luogo che vecchio sistema di classificazione, con l'inerente previsione dell'attribuzione di un importo economico al personale in servizio al 1° gennaio 1983 derivante dalla valutazione dell'anzianita' pregressa, ossia maturata fino al 31 dicembre 1982 - e vennero previsti il "riequilibrio dell'anzianita' ed il nuovo salario individuale di anzianita'", ossia venne disposto, con norma di congiunzione tra il sistema di classificazione precedente ed il nuovo, che, per i lavoratori degli enti locali il riequilibrio tra anzianita' economica e anzianita' giuridica venisse effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con l'accordo 1979/81 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982 (segue, nell'art. 41, l'indicazione dei valori economici, tratti da apposite tabelle, in base ai quali procedere all'operazione di riequilibrio dell'anzianita', nonche' dei criteri con i quali attuare tale riequilibrio, consistenti nell'indicare il peso specifico (cd. valutazione dell'anzianita' pregressa), "in mesi, in termini di classi e scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati fino al 31 dicembre 1982 nella qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato al 1° gennaio 1983 computando il servizio svolto presso l'ente o presso gli enti ai quali si applica il presente accordo, ovvero svolto in altri enti pubblici il cui personale sia pervenuto agli enti locali per effetto di soppressione o trasferimenti d'ufficio". L'importo complessivo derivante dalla detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definiva compiutamente e definitivamente il "salario individuale di anzianita'"; veniva poi prevista, a fronte della cessazione della progressione economica per scatti e classi al 32 dicembre 1982 (cfr. lettera B - dell'art. 41 - d.P.R. n. 347 del 1983), la corresponsione al personale nell'arco di vigenza dell'accordo alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianita', di una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle misure indicate nella norma (con erogazione in ragione di ventiquattresimi, per il personale assunto dopo il 1° gennaio 1983, in proporzione al numero dei mesi trascorsi in servizio alla data del 31 dicembre 1985), in tal modo conservandosi efficacia alla voce retributiva dipendente dagli anni di servizio, seppur col relazionarla alla qualifica funzionale posseduta (primo inquadramento del personale). Anche per il biennio successivo era confermata la disciplina in materia di retribuzione individuale di anzianita', con il d.P.R. n. 268 del 1987 (che recepiva il successivo contratto collettivo). Identica previsione e' stata infine posta nel d.P.R. n. 333 del 1990, di recepimento dell'accordo nazionale successivo, fissandosi anche in questo caso gli importi della R.I.A. da corrispondersi a partire dal 1° gennaio 1989 a tutto il personale che aveva prestato servizio nel periodo 1° gennaio 87 - 31 dicembre 88. Nella Regione Abruzzo la trasposizione del sistema in precedenza ricordato, peraltro, avveniva a mezzo di leggi regionali (come previsto per le regioni dalla legge n. 83 del 1983); nella legislazione cosi' prodotta, come si e' anticipato, e' stata operata una semplificazione del meccanismo di determinazione della retribuzione individuale di anzianita', rinviando l'art. 34, della legge regionale n. 35 del 1984, corrispondente al d.P.R. n. 347 del 1983, anziche' ai valori economici espressi nella tabella ripresa nell'art. 41 di tale d.P.R., ai valori contenuti nella tabella riportata nell'art. 16, della legge regionale n. 15 del 1981, recante importi inferiori (tutte queste indicazioni sono tratte dalla consultazione delle disposizioni richiamate ed allegate ad un ricorso avente analogo oggetto di quello promosso da Angelone Giuliana e con il quale e' stato introdotto davanti a questo Ufficio un giudizio che viene sospeso, in attesa della decisione in merito alla questione d'incostituzionalita' sollevata con la presente ordinanza, in considerazione del carattere pregiudiziale di tal decisione). Tornando alla rilevanza della questione d'incostituzionalita', si conclude che la norma dell'art. 43, della legge regionale n. 6 del 2005, sostituita dalla legge n. 16/08 (sostituzione operata al fine di tener conto del fatto che la R.I.A e' riferita al personale gia' in servizio al 1988) persegue finalita' perequative del trattamento retributivo erogato nella Regione Abruzzo ai dipendenti gia' appartenenti al ruolo regionale rispetto a quelli transitativi da altre P.A. Nella specie la comparazione tra il trattamento riservato ai dipendenti della Regione Abruzzo e quello del personale ANAS, con riferimento al rispettivo importo percepito a titolo di R.I.A. nel mese di febbraio 2011, pone in evidenza che la ricorrente, dipendente della Regione Abruzzo dal 1981, percepiva a titolo di R.I.A. la somma di € 44,74 mensili, a fronte di € 637,50 mensili erogati ad un collega trasferitovi dall'ANAS. L'interpretazione, a mente della quale la spettanza della riliquidazione (come e' del resto pacifico in causa) non e' subordinata alla condizione dell'esser stato anche il personale regionale avente diritto ad essa assunto a seguito di procedure selettive (o di mobilita') con provenienza da altri enti, appare, in definitiva, quella conforme alla finalita' perequativa proclamata dalla disposizione, determinatasi a causa del fatto che la legislazione della Regione Abruzzo di recepimento dei CCNL stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 aveva creato una situazione di squilibrio tra il trattamento economico di anzianita' del personale regionale e quello del personale di altre amministrazioni, squilibri che avrebbero potuto distogliere il personale di tali diverse amministrazioni dall'accedere alle procedure selettive per l'assunzione alle dipendenze della Regione ed indotto il Legislatore regionale ad emanare la legge n. 118 del 1998 (il comma 2, dell'art. l di essa estende il beneficio della conservazione della R.I.A. al personale assunto alle dipendenze della Regione dopo il 1982, con decorrenza dall'assunzione). La questione d'illegittimita' della norma purificatrice dei trattamenti, che la Regione ha prospettato nella memoria difensiva, e' pertanto rilevante. Per mera completezza vanno svolte due brevi osservazioni ulteriori. La prima osservazione e' quella dell'essere stato il comma 2-bis, della legge regionale n. 118 del 1998, unitamente al comma 2-ter (copertura finanziaria), abrogato dall'art. 6, della legge regionale 3 agosto 2011, n. 24 (recante intervento di adeguamento normativo in materia di personale), pubblicata sul B.U.R.A. 12 agosto 2011, con decorrenza 13 agosto 2011. Giusta quanto ricordato dalla Regione nelle note autorizzate, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e' perfettamente ammissibile giudicare su una questione di legittimita' di una norma abrogata, quando questa continui a produrre la propria efficacia. Nella specie tale efficacia si rileva configurabile con riferimento alla domanda di riliquidazione del trattamento economico di anzianita' percepito dalla ricorrente, invocata per il periodo compreso fra il 1° luglio 1998 (data di decorrenza della giurisdizione dell'a.g.o. in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) ed il febbraio 2011, oltre che per il periodo successivo, da intendersi limitato a quello di produzione degli effetti della norma, ossia fino al 13 agosto 2011. La seconda osservazione da farsi e' quella dell'aver l'art. 4 del d.P.C.M. 22 dicembre 2000, n. 448, con disposizione analoga a quella dell'art. 1, 1° comma, legge regionale n. 118 del 1998, riconosciuto al personale ANAS trasferito alla regione il beneficio della conservazione della R.I.A. gia' maturata: "Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito secondo le seguenti voci: [...] (stipendio, indennita' integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita') ...". Tale circostanza e' inidonea a far ritenere che la Regione Abruzzo abbia riconosciuto al personale ANAS il trattamento economico di anzianita' gia' maturato ai sensi della nonna sopra indicata, anziche' ai sensi dell'art. 1, della propria legge n. 118 del 1998, e, conseguentemente, che non fosse tenuta a procedere alla riliquidazione della r.i.a. in favore del personale gia' in servizio al momento di tale trasferimento di personale, non ricorrendo la condizione di cui al comma 2-bis della norma, per cui "Ai dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo [...] e' riconosciuto, ai fini perequativi, lo stesso trattamento economico di anzianita' attribuito ai dipendenti appartenenti alla medesima qualifica ai quali e' stato applicato il comma 1 [...]". Sarebbe, del resto, contrario alla ratio perequativa perseguita dal comma 2-bis ritenere che il relativo meccanismo debba trovare applicazione solo in quanto la sperequazione, che esso e' volto ad eliminare, dipenda dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, escludendosi da esso i casi in cui la sperequazione derivi dall'applicazione di disciplina di fonte nazionale di contenuto identico a quello della norma regionale. Deve, in altri termini, ritenersi che l'identita' di ratio della norma di cui al comma 1, della legge regionale n. 118 del 1998 e di quella del d.P.C.M. n. 448/2000 (incentivare la mobilita' verso la regione del personale di altri enti garantendo la conservandone della R.I.A.) giustifichi l'applicazione in ogni caso analogica del comma 2-bis, dell'art. 1, legge regionale n. 118 del 1998 in casi in cui la disparita' nell'importo della R.I.A. dipenda dall'applicazione di norma di contenuto identico al comma 1, dell'art. l, legge regionale n. 118 del 1988. Non manifesta infondatezza della questione La Regione Abruzzo ha chiesto sollevarsi la questione d'illegittimita' del disposto dell'art. 1, comma 2-bis, della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 118, come aggiunto dall'art. 43, della legge regionale n. 6 del 2005, sotto vari profili, in particolare denunciando la violazione degli artt. 3, 36, 81, 4° comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., siccome risultante quest'ultimo a seguito la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ricordato che la questione di incostituzionalita' deve intendersi riferita al disposto dell'art. 1, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 118 del 1998 come risulta a seguito della modifica apportata con l'art. 1, della legge regionale n. 16 del 2008, in precedenza riportato, si procede, per economia di motivazione, alla verifica della non manifesta infondatezza della questione sollevata con riferimento all'ultimo degli enunciati parametri di legittimita' costituzionale, restando devoluta al Giudice delle leggi l'individuazione comunque del parametro pertinente. L'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva statale della materia dell'ordinamento civile assume, infatti, rilievo centrale ed assorbente, stante la riferibilita' di tal riserva all'esigenza, comune agli altri evocati precetti degli artt. 3 e 97 Cost., di assicurare che la disciplina dei rapporti rientranti nell'ambito dell'ordinamento civile, anche se attuata con leggi regionali, rispetti i criteri d'eguaglianza, imparzialita' e buon andamento. La Corte costituzionale, investita dello scrutinio di legittimita' di norme di legge regionali intervenute sulla disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente, ha chiarito il senso del limite imposto alla potesta' legislativa regionale dalla riserva alla legge statale della competenza esclusiva in tema d'ordinamento civile ex art. 117, comma 2, lett. l), Cost. Tra le altre, la sentenza 11 marzo 2011, n. 77, ha motivato l'appartenenza alla materia dell'ordinamento civile della disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici, in ragione della privatizzazione del rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A.; l'attribuzione alla leggi statali del valore di fonti esclusive di disciplina, ovviamente in concorso con i CCNL, risponde all'esigenza d'uniformita' in ambito nazionale della materia del trattamento economico principale dei pubblici dipendenti. Ritenuta la questione, pertanto, non manifestamente infondata, sospeso il giudizio, per la risoluzione di essa va investita la Corte costituzionale.
P. Q. M. Promuove il giudizio d'illegittimita' costituzionale in ordine all'art. 43, primo comma, della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2008, n. 16, con riguardo all'art. 117, comma 2, lett. l), Cost. Dispone la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale con gli atti processuali e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni di cui al punto che segue. Dispone la notificazione della presente ordinanza alle parti, nonche' al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo e la sua comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. Sospende il giudizio in attesa della decisione della questione sollevata. Teramo, addi' 15 marzo 2013 Il G.L.: firma illeggibile