N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 2013

Ordinanza del 21  febbraio  2013  emessa  dalla  Corte  d'appello  di
Venezia nel procedimento penale a carico di Maistrello Ivano e  Zanin
Loredana. 
 
Processo penale - Prova testimoniale - Incompatibilita' con l'ufficio
  di testimone - Divieto di assunzione come testimoni dei giudici che
  hanno composto il collegio nell'ambito del processo  in  cui  hanno
  svolto le  loro  funzioni,  anche  nell'ipotesi  in  cui  la  prova
  testimoniale sia  unicamente  finalizzata  all'accertamento  di  un
  errore materiale - Contrasto con il principio di  ragionevolezza  -
  Violazione dei principi di economia processuale  e  di  ragionevole
  durata del processo. 
- Codice di procedura penale, art. 197, comma 1, lett. d). 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111. 
(GU n.23 del 5-6-2013 )
 
                         LA CORTE D'APPELLO 
 
    Sull'istanza di revoca  delle  ordinanze  con  cui  la  Corte  ha
disposto di istruire il punto relativo alla composizione del Collegio
del Tribunale di Vicenza dinanzi al quale si e'  celebrata  l'udienza
dibattimentale del 16 ottobre 2009; 
    Sentiti il P.G. e la  parte  civile  che  hanno  espresso  pareri
contrari; 
    Rilevato che l'istruzione di tale  punto  risulta  indispensabile
nell'ambito della risoluzione della  questione  incidentale  relativa
alla effettiva composizione  del  Collegio,  sollevata  dalla  difesa
degli  imputati  nei  motivi  di  appello  che   fondano,   su   tale
presupposto, la richiesta di declaratoria di nullita' della  sentenza
di primo grado per violazione dell'art. 525, secondo comma c.p.p.; 
    Che, infatti, a fronte di  una  indicazione  nel  verbale  di  un
Collegio  composto  dai  Giudici  Gerace,  Bertotti  e  Morsiani,  in
servizio presso il Tribunale di Vicenza, risulta agli atti il decreto
in data 9 ottobre 2009 del Presidente della Corte di Appello con  cui
e' stato applicato alla predetta udienza il  dott.  Michele  Bianchi,
Consigliere in servizio presso la Corte di Appello di Venezia; 
    Che tale circostanza pone il problema  della  sussistenza  di  un
errore materiale ridia redazione del verbale di udienza; 
    Che, tuttavia, al fine  di  confermare  l'ipotesi  di  un  errore
materiale  risulta  necessario  assumere  l'esame  testimoniale   dei
Giudici suindicati, ovvero del Cancelliere che ha redatto il verbale; 
    Ritenuto che a tale incombente osta il  disposto  dell'art.  197,
primo comma, lettera d) c.p.p., nel testo attuale, come  interpretato
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 215/1997 nella parte  in
cui il Giudice delle  leggi  rileva,  incidentalmente,  il  carattere
assoluto della incapacita' del  Giudice  [e  dei  suoi  ausiliari]  a
testimoniare  sui  fatti  appresi   nell'esercizio   delle   funzioni
giudiziarie e sulle attivita' svolte nell'ambito  di  tali  funzioni,
con riguardo al processo in corso; 
    Considerato che, trattandosi  di  sentenza  di  rigetto,  non  e'
precluso a  questa  Corte  investire  nuovamente  e  direttamente  la
Consulta in merito alla legittimita' costituzionale  di  una  lettura
dell'art. 197,  primo  comma,  lettera  d)  c.p.p.  che  precluda  in
assoluto l'esame testimoniale del Giudice e  dei  suoi  ausiliari  su
circostanze non riguardanti direttamente i fatti relativi all'oggetto
dell'imputazione o le attivita'  dagli  stessi  svolte,  ma  solo  la
circostanza relativa alla loro presenza o meno in udienza a  comporre
il Collegio,  precludendo  cosi'  la  possibilita'  di  accertare  la
esistenza di un mero errore materiale; 
    Che la questione non  appare,  manifestamente,  infondata  stante
l'oggettiva diversita' di presupposti  su  cui  il  Giudice  dovrebbe
deporre rispetto alle situazioni tutelate dall'art. 197, primo comma,
lettera d) c.p.p., a fronte del  grave  pregiudizio  ai  principi  di
economia  processuale  e   di   ragionevole   durata   del   processo
costituzionalmente tutelati dagli artt.  97,  111  Cost.  nonche'  al
generale principio di  ragionevolezza  tutelato  dall'art.  3  Cost.,
derivante dal regresso del giudizio al primo grado, in difetto  della
possibilita' di accertare l'esistenza di un errore materiale; che  la
questione e' sicuramente rilevante nel presente processo,  dipendendo
dalla sua soluzione l'assunzione di una prova  decisiva  ai  fini  di
accertare  la  sussistenza  di  un  errore  materiale   nel   verbale
dell'udienza di primo  grado  idoneo  a  consentire  di  superare  la
questione di nullita' della sentenza  di  prime  cure  sollevata  nei
motivi di appello. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 197, primo  comma,  lettera  d)
c.p.p. nella parte in cui non consente  l'assunzione  come  testimoni
dei Giudici che hanno composto il Collegio nell'ambito  del  processo
in cui hanno svolto le loro funzioni anche nella ipotesi  in  cui  la
prova testimoniale sia unicamente finalizzata all'accertamento di  un
errore materiale nell'atto al quale figurano avere  partecipato,  per
contrasto con gli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione. 
    Ordina la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  e
dispone che la  presente  ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Da' atto che l'ordinanza viene letta in udienza alla presenza  di
tutte le parti processuali e  dispone  la  sospensione  del  presente
processo ai sensi dell'art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953. 
        Venezia, addi' 21 febbraio 2013 
 
                            Il presidente