N. 102 SENTENZA 22 - 29 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Edilizia  e  urbanistica  -   Norme   della   Regione   Lombardia   -
  Potenziamento  dell'aeroporto  di  Montichiari  -  Aree   limitrofe
  all'aeroporto -  Divieto  di  interventi  edificatori,  in  via  di
  salvaguardia, fino all'entrata in  vigore  del  Piano  territoriale
  regionale d'area (PTRA) di Montichiari e, in ogni caso,  non  oltre
  il 30 giugno 2011  -  Termine  finale  (piu'  volte  reiterato)  in
  contrasto con la normativa nazionale  sulla  durata  massima  delle
  misure  di  salvaguardia,  costituente  principio  fondamentale   -
  Violazione  della  competenza  legislativa  statale  nella  materia
  concorrente   del   governo   del   territorio   -   Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2007, n. 5, art. 14, come
  risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 8, lettera
  a) della legge regionale 31 marzo 2008, n.  5,  dall'art.  4  della
  legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33, e dall'art. 23 della legge
  regionale 5 febbraio 2010, n. 7. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma (artt. 3, 41, 42 e 97); decreto
  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  art.  12,
  comma 3. 
(GU n.23 del 5-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  14
della  legge  della  Regione  Lombardia  27  febbraio  2007,   n.   5
(Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale
e di modifica e integrazione di disposizioni legislative -  Collegato
ordinamentale 2007), nella formulazione risultante  a  seguito  delle
modifiche introdotte, in sequenza, dall'art. 1, comma 8, lettera  a),
della  legge  della  Regione  Lombardia  del  31  marzo  2008,  n.  5
(Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale
e di modifica e integrazione di disposizioni legislative -  Collegato
ordinamentale 2008), dall'art. 4 della legge della Regione  Lombardia
del 23 dicembre 2008, n. 33, recante «Disposizioni  per  l'attuazione
del documento di programmazione  economico-finanziaria  regionale,  a
sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.  34
(Norme sulla procedura della programmazione,  sul  bilancio  e  sulla
contabilita' della Regione - Collegato 2009)», e dall'art.  23  della
legge della Regione Lombardia  5  febbraio  2010,  n.  7  (Interventi
normativi  per  l'attuazione  della  programmazione  regionale  e  di
modifica e  integrazione  di  disposizioni  legislative  -  Collegato
ordinamentale 2010), promosso dal Tribunale amministrativo  regionale
per la Lombardia,  sezione  staccata  di  Brescia,  nel  procedimento
vertente tra Elleci Costruzioni S.r.l. e il Comune di Montichiari  ed
altre, con ordinanza del  9  marzo  2011,  iscritta  al  n.  231  del
registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia 
    udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2013 il Giudice relatore
Paolo Maria Napolitano; 
    udito l'avvocato Beniamino Caravita di  Toritto  per  la  Regione
Lombardia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 9 marzo 2011, notificata il  successivo  15
settembre, il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Lombardia,
sezione staccata di Brescia, pronunciandosi sul ricorso  n.  837  del
2008 - proposto da Elleci Costruzioni  s.r.l.  contro  il  Comune  di
Montichiari, la Regione Lombardia e la  Provincia  di  Brescia  -  ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41, 42, 97  e  117,  terzo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 14 della legge  della  Regione  Lombardia  27  febbraio
2007,   n.   5   (Interventi   normativi   per   l'attuazione   della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative  -  Collegato  ordinamentale  2007),  nella  formulazione
risultante  a  seguito  delle  modifiche  introdotte,  in   sequenza,
dall'art. 1, comma 8, lettera a), della legge della Regione Lombardia
31 marzo 2008, n. 5  (Interventi  normativi  per  l'attuazione  della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative - Collegato ordinamentale 2008), dall'art. 4 della  legge
della  Regione  Lombardia  23   dicembre   2008,   n.   33,   recante
«Disposizioni  per  l'attuazione  del  documento  di   programmazione
economico-finanziaria regionale, a sensi  dell'articolo  9-ter  della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34  (Norme  sulla  procedura  della
programmazione, sul bilancio e sulla  contabilita'  della  Regione  -
Collegato 2009)», e dall'art. 23 della legge della Regione  Lombardia
5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi  per  l'attuazione  della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative - Collegato ordinamentale 2010). 
    1.1.- Il TAR premette che l'art. 14, rubricato  «Disposizioni  di
salvaguardia  per  l'aeroporto  di  Montichiari»,  al  momento  della
presentazione del ricorso, al primo comma, stabiliva che: «Al fine di
non compromettere il  potenziamento  dell'aeroporto  di  Montichiari,
secondo  quanto  previsto  dagli   strumenti   della   programmazione
regionale, fino all'entrata in vigore del  relativo  Piano  regionale
d'area ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 (Legge per il governo del territorio),  e  comunque  non  oltre
quindici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione,  si
applicano  le  disposizioni  di  salvaguardia  di  cui  al   presente
articolo». 
    Con l'art. 1, comma 8, lettera a), della legge reg. n. 5 del 2008
- prosegue il rimettente - la  norma  veniva  prorogata  sino  al  31
dicembre 2008; inoltre, in corso di causa,  sopravvenivano  ulteriori
proroghe del  termine  di  scadenza  della  misura  di  salvaguardia,
precisamente: a) con l'art. 4 della legge reg. n.  33  del  2008,  il
termine del 31 dicembre 2008 veniva protratto al 30 giugno  2010;  b)
con l'art. 23 della legge reg. n.  7  del  2010,  il  termine  veniva
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2011. 
    1.1.1.- Il rimettente, quindi, dopo aver respinto,  con  separata
sentenza,  quattro  dei  cinque  motivi  di  ricorso  avanzati  dalla
ricorrente societa' Elleci  Costruzioni  s.r.l.  (che,  peraltro,  ha
anche  avanzato  richiesta  di  risarcimento  del  danno   in   forma
specifica, con riserva di agire per eventuali, ulteriori, danni),  ha
condiviso la prospettata  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 14 della legge reg. n. 5 del 2007, sollevata  in  relazione
agli artt. 3, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, Cost. 
    1.1.2.- La norma impugnata - prosegue il rimettente - al comma 2,
prevede, quindi, il divieto di  «ogni  intervento  di  trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio,  ad  eccezione  dei  seguenti
interventi relativi a edifici esistenti: 
    a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 
    b) restauro e risanamento conservativo; 
    c)  ristrutturazione   edilizia   non   comportante   cambio   di
destinazione d'uso in senso residenziale; 
    c-bis) ampliamenti previsti negli strumenti urbanistici  vigenti,
non comportanti cambio di destinazione d'uso, sino ad un massimo  del
20 per cento  della  superficie  lorda  di  pavimento  (SLP)  per  le
attivita' produttive, e sino ad un massimo del  10  per  cento  della
superficie lorda di pavimento (SLP)  per  la  funzione  residenziale,
senza possibilita' di incremento delle unita' immobiliari». 
    Ai commi seguenti  vengono,  poi,  individuate  le  tipologie  di
interventi  che  sono  permessi,  i  quali  riguardano   sia   quelli
manutentivi o  conservati  di  edifici  gia'  esistenti,  sia  quelli
connessi allo svolgimento delle attivita' aeroportuali (tra i  quali,
quindi, non rientra quello richiesto dalla  societa'  ricorrente  nel
giudizio a quo). 
    La norma  in  esame,  dunque,  vieta,  in  via  di  salvaguardia,
l'intervento richiesto dall'odierna ricorrente  (nuova  edificazione)
per una durata temporale gia' superiore ai quattro anni (considerando
l'attuale scadenza  al  30  giugno  2011),  essendo  intervenuta  nel
febbraio 2007. 
    Essa,  prosegue  il  TAR  rimettente,  va  ad  affiancare  quella
disposta in via amministrativa dall'art. 100 del  Piano  territoriale
di coordinamento provinciale (PTCP), approvato il 21 aprile 2004, che
imponeva la salvaguardia per tre  anni  («fino  all'approvazione  del
Piano  Territoriale  d'Area  per  l'aeroporto  G.  D'Annunzio  o   di
specifici Accordi  di  programma,  e  comunque  non  oltre  tre  anni
dall'approvazione  del  PTCP  l'attivita'  edificatoria  e'   ammessa
limitatamente   agli   interventi   di   manutenzione,   restauro   e
ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza mutamenti  di
destinazione d'uso a scopo residenziale»). 
    In pratica, conclude il TAR «si e' disposto  un  congelamento  di
aree, come quella in questione,  classificate  come  edificabili  dal
PRG, per una durata superiore ai 7 anni». 
    1.2.- Relativamente alla censura di illegittimita' costituzionale
avanzata dalla societa' Elleci  Costruzioni  s.r.l.,  ricorrente  nel
giudizio a quo, gia' sopra riportata, il TAR ne  riassume  i  termini
articolandoli come di seguito specificati. 
    Anzitutto, l'art. 14 della legge reg. n. 5  del  2007  violerebbe
l'art. 3 Cost., poiche' lo  stesso  instaurerebbe  una  irragionevole
disparita' di trattamento  tra  i  proprietari  delle  aree  comprese
nell'ambito interessato dal  futuro  piano  d'area  aeroportuale  (il
quadrilatero  descritto  dall'art.  100  del  PTCP)   e   gli   altri
proprietari dello stesso Comune. 
    La denunciata disposizione sarebbe violativa anche  dell'art.  41
Cost., in quanto, essendo stato piu' volte reiterato, dal legislatore
regionale,  il  regime  di  salvaguardia  ivi  previsto,  si  sarebbe
ingenerata un'assoluta incertezza sul destino delle aree assoggettate
allo stesso  in  assenza  di  un  piano  adottato,  determinando  una
situazione che avrebbe impedito  di  operare  qualsiasi  investimento
nell'area in questione, penalizzando, in tal modo, le piccole imprese
del settore delle costruzioni quali la societa' ricorrente. 
    Inoltre - prosegue il rimettente - la disposizione impugnata, per
la ricorrente, si porrebbe in contrasto anche con  l'art.  42  Cost.,
poiche' i proprietari delle aree edificabili comprese nella zona  non
avrebbero avuto la possibilita' di realizzare nuove costruzioni  (pur
se  coerenti  con  gli  strumenti  urbanistici   vigenti);   con   la
conseguenza, quindi, che si sarebbero  trovati  nella  impossibilita'
«di commercializzare gli immobili in questione ovvero di programmarne
il futuro utilizzo a  causa  dell'assoluta  incertezza  in  ordine  a
quando il piano d'area sara' approvato e quali  potrebbero  essere  i
contenuti  dello  stesso».  A  cio',  sempre  secondo   la   societa'
ricorrente, si aggiungerebbe un sostanziale svuotamento  del  diritto
reale,  svuotamento  determinato  dall'assenza   di   previsione   di
qualsivoglia indennizzo da parte del legislatore regionale, e  questo
non al fine di perseguire l'interesse pubblico  quanto  per  avallare
l'inerzia dell'amministrazione che, ancora alla data di  proposizione
del ricorso, non aveva provveduto all'adozione del piano d'area. 
    La norma in esame, poi,  violerebbe  anche  l'art.  97  Cost,  in
quanto  la  stessa  sarebbe   ascrivibile   nella   categoria   delle
leggi-provvedimento,  cioe'  nella  categoria  di  «atti  formalmente
legislativi destinati a tenere luogo del provvedimento amministrativo
in quanto dispongono in concreto su casi e  rapporti  specifici»  (al
proposito si ricorda la sentenza della Corte  costituzionale  n.  314
del 2007). 
    Infine, la ricorrente nel giudizio a quo - conclude il rimettente
- avrebbe ritenuto la norma  regionale  in  oggetto  violativa  anche
dell'art. 117 Cost., poiche' con essa il legislatore regionale  della
Lombardia,   eccedendo   dall'ambito   della   potesta'   legislativa
regionale, avrebbe invaso la potesta' legislativa  concorrente  dello
Stato, in quanto, in  tema  di  misure  di  salvaguardia  (rientranti
nell'ambito  della  materia  governo  del  territorio  e  quindi   di
legislazione concorrente), la Regione puo' dettare «norme  specifiche
solo all'interno dei limiti posti dalla legge statale e nel  rispetto
dei principi posti dallo Stato, mentre la norma in questione [...] ha
provveduto non solo a superare il limite  massimo  di  5  [anni],  ma
addirittura ha imposto  le  misure  di  salvaguardia  senza  che  sia
neppure intervenuta l'adozione del piano territoriale d'area». 
    1.2.1.- Tutto cio' premesso, il rimettente ritiene  la  sollevata
questione   di   legittimita'   costituzionale   rilevante   e    non
manifestamente infondata per i seguenti motivi. 
    1.3.- In punto di rilevanza, il TAR  ritiene  che  la  misura  di
salvaguardia invocata dal Comune non derivi da strumenti  urbanistici
(dato che l'art. 100 PTCP, espressamente richiamato, all'art. 52, dal
piano regionale di governo [PRG], ha cessato di avere efficacia  alla
data del 21 aprile 2007), bensi' esclusivamente  dall'art.  14  della
legge regionale n. 5 del 2007  e  successive  modificazioni,  che  ne
hanno prorogato l'efficacia. 
    Pertanto, solo nel caso in cui la  disposizione  impugnata  fosse
dichiarata costituzionalmente illegittima il regime  di  salvaguardia
non sarebbe applicabile al caso  di  specie  e,  di  conseguenza,  il
permesso di  costruire  potrebbe  essere  rilasciato,  posto  che  la
destinazione dell'area di proprieta' della ricorrente -  all'atto  di
proposizione della domanda e di  assunzione  del  diniego  -  era  B2
«residenziale di completamento semintensivo». 
    1.4.-  La  proposta  questione  di  costituzionalita',   inoltre,
secondo il TAR, non risulta manifestamente infondata. 
    1.4.1.- In proposito, il rimettente rileva che la norma censurata
vieta, in via di salvaguardia,  l'intervento  di  nuova  edificazione
richiesto dalla societa' Elleci costruzioni per una durata  temporale
(considerando l'attuale scadenza del 30 giugno 2011), gia'  superiore
ai quattro anni (essendo la norma censurata intervenuta nel  febbraio
2007). 
    In via di fatto, il  rimettente  ribadisce,  altresi',  che  tale
salvaguardia legislativa viene a cumularsi con quella precedentemente
disposta in via amministrativa dall'art. 100 del PTCP  (approvato  il
21aprile  2004),  che  imponeva  la  salvaguardia  per  tre  anni  in
quest'area  e,  quindi,  impediva  qualsiasi  intervento   di   nuova
edificazione, con la conseguenza che viene disposto, in  sostanza,  -
prima  con  un   provvedimento   amministrativo   e   poi   con   una
legge-provvedimento  -  un  congelamento  di  aree,  come  quella  in
questione, classificate come edificabili  dal  PRG,  per  una  durata
superiore ai sette anni. 
    Da qui, secondo  il  rimettente,  la  fondatezza  del  dubbio  di
legittimita' costituzionale di una norma regionale che «ha legificato
il termine di salvaguardia protraendolo ben oltre  i  tre  anni»,  in
contrasto sia con la norma nazionale (art. 12, comma 3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia - Testo A»), sia con la stessa normativa regionale (art.  36
della legge della Regione Lombardia 11 marzo  2005,  n.  12,  recante
«Legge per il Governo del territorio»). 
    Le misure di salvaguardia - prosegue il rimettente  -  perseguono
la finalita' di impedire quei cambiamenti degli  assetti  urbanistici
ed edilizi,  che  potrebbero  contrastare  con  le  nuove  previsioni
pianificatorie, ai sensi sia dell'art. 36 della legge reg. n. 12  del
2005 sia dell'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, i  quali,
entrambi, stabiliscono che, «in  caso  di  contrasto  dell'intervento
oggetto della domanda di permesso di costruire con le  previsioni  di
strumenti urbanistici adottati, e'  sospesa  ogni  determinazione  in
ordine alla domanda». 
    Da qui, il dubbio  di  legittimita'  costituzionale  della  norma
regionale in  oggetto,  «in  relazione  ai  parametri  costituzionali
invocati dalla ricorrente e sopra riportati». 
    Tale  disposizione,  difatti,  non  sembrerebbe  una  misura   di
salvaguardia che comporta la semplice  sospensione  dell'esame  della
domanda edificatoria, ma si caratterizzerebbe  per  alcuni  contenuti
peculiari  che  la  differenzierebbero  dalle  ordinarie  misure   di
salvaguardia  (ad  esempio,  la   previsione   di   un   divieto   di
realizzazione in luogo di una mera  sospensione  della  decisione  in
ordine al rilascio dei permessi edificatori; la mancata  correlazione
all'intervenuta adozione di un piano urbanistico; la durata  dilatata
nel corso degli anni per  effetto  di  proroghe  disposte  con  leggi
regionali). 
    1.4.2.- Per quanto concerne l'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  il
giudice a quo richiama la sentenza n. 2 del 7  aprile  del  2008  del
Consiglio di Stato, resa in Adunanza plenaria. 
    Al  riguardo  -  pur  sottolineando  che  essa  non  puo'  essere
applicata al caso di  specie  per  la  differenza  sostanziale  della
fattispecie ivi risolta - lo stesso  rimettente  sottolinea  come  il
Consiglio di Stato  affermi  che  il  d.P.R.  n.  380  del  2001,  in
relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, nonche' dai commi 1
e 3 dell'art. 2 del medesimo (e conseguentemente, anche dallo  stesso
art. 12), costituisca disciplina recante i  principi  fondamentali  e
generali in materia di attivita' edilizia, ai  quali  il  legislatore
regionale deve attenersi. 
    Il rimettente puntualizza, inoltre, come il  Consiglio  di  Stato
affermi  nella  suddetta  sentenza  il  principio  secondo   cui   le
amministrazioni   debbono   definire   in   tempi   congrui    l'iter
procedimentale conseguente all'adozione degli  strumenti  urbanistici
generali con il tempestivo  invio  agli  organi  deputati  alla  loro
approvazione. 
    Il Tar per la Lombardia, al proposito, ricorda le sentenze n. 282
del 2002 e n. 343 del 2005, con le quali la Corte  costituzionale  ha
affermato la valenza di norme di principio statali anche con riguardo
ad  atti  normativi  anteriori  alla  riforma  del  titolo  V   della
Costituzione. 
    In particolare, il Tribunale afferma che, con  la  seconda  delle
due  decisioni  riportate,  la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di due norme della Regione Marche del
5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica,  paesaggistica  e
di assetto del territorio),  perche'  il  legislatore  regionale  non
aveva osservato i principi  fondamentali  posti  dall'art.  24  della
legge del 28 febbraio 1985, n. 47. 
    1.4.3.- Quindi, relativamente alla violazione dell'art. 97  Cost.
da parte della norma impugnata, il rimettente TAR  osserva  come  nel
caso di specie ci si trovi  di  fronte  ad  una  legge-provvedimento,
ovvero ad una disposizione che «incide su  un  numero  determinato  e
molto limitato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto»
(sent. n. 267 del 2007). 
    Orbene, osserva il rimettente, se  e'  vero  che,  in  base  alla
consolidata giurisprudenza costituzionale, non sussiste  «un  divieto
di adozione di leggi a contenuto particolare  e  concreto,  ossia  di
leggi-provvedimento (sent. n. 267 del 2007,  n.  347  del  1995),  e'
vero, altresi', che esse debbono essere sottoposte ad  uno  scrutinio
stretto di costituzionalita' (sono citate le sentenze n. 429 del 2002
e n. 364 del 1999, nonche' le sentenze n. 153 e n. 2 del 1997), tanto
piu' se a contenuto derogatorio (sono citate le sentenze n.  185  del
1998 e n. 53 del 1997), «essenzialmente sotto  i  profili  della  non
arbitrarieta'  e  della  non  irragionevolezza   della   scelta   del
legislatore» (sentenza n. 137 del 2009). 
    Significativa al riguardo e', secondo il TAR per la Lombardia, la
recente sentenza  n.  271  del  2008  con  cui  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale di una legge regionale della Liguria,
avente natura di  legge-provvedimento,  per  contrasto  e  violazione
della competenza legislativa dello Stato. 
    Il rimettente chiede, quindi,  relativamente  alla  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 14 della  legge  della  Regione
Lombardia  n.  5  del  2007,  una  declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale della medesima apparendo la  stessa  rilevante  e  non
manifestamente infondata, alla luce delle  precedenti  considerazioni
svolte. 
    2.- In data 29 novembre 2011, nel giudizio davanti alla Corte, si
e' costituita la Regione Lombardia, in  persona  del  Presidente  pro
tempore della Giunta, chiedendo una declaratoria di  inammissibilita'
e, in via subordinata, di manifesta infondatezza della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge reg.  n.  5  del
2007 e successive modificazioni che ne hanno  prorogato  l'efficacia,
attualmente, al 31 dicembre 2011. 
    2.1.- Al riguardo, la difesa regionale - dopo aver  riportato  il
testo della disposizione impugnata,  precisando  le  finalita'  della
stessa e sottolineando che al momento del deposito dell'ordinanza  di
rimessione (9 marzo 2011) la disposizione  di  salvaguardia  in  essa
contenuta era limitata al 30 giugno 2011, termine che era  stato  poi
prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art.  13,  comma  1,  lettera  a),
della legge reg. n. 3 del 2011 - riassume il contenuto dell'ordinanza
di rimessione. 
    In particolare, si sottolinea che, relativamente alla  violazione
degli artt. 3, 41 e 42  Cost.,  il  giudice  rimettente  non  avrebbe
addotto alcuna motivazione in ordine all'asserito  contrasto  con  la
norma impugnata, mentre per quello che riguarda l'art. 97  Cost.  «in
apparente e non espresso recepimento dell'eccezione di illegittimita'
[...], cosi' come formulata dal ricorrente», il rimettente si sarebbe
limitato   a   riportare    l'orientamento    della    giurisprudenza
costituzionale     relativamente     alla     legittimita'      delle
leggi-provvedimento. 
    Anche per quanto riguarda  la  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost., - secondo la  Regione  Lombardia  -  il  rimettente  si
sarebbe limitato a richiamare la sentenza del Consiglio di Stato,  in
Adunanza  Plenaria,  n.   2   del   2008,   escludendone,   peraltro,
l'applicabilita' al caso di specie, e a ribadire che il d.P.R. n. 380
del 2001 costituisce  disciplina  recante  principi  fondamentali  ai
quali il legislatore regionale e' obbligato ad attenersi. 
    2.2.- Svolte queste  premesse,  la  difesa  regionale  prospetta,
anzitutto,  l'inammissibilita'  della   questione   di   legittimita'
costituzionale per difetto di rilevanza in ragione  della  cessazione
degli effetti dell'art. 14 della legge reg. n. 5 del 2007, e cio'  in
relazione al compimento dell'iter di approvazione del PTRA "Aeroporto
Montichiari". 
    In proposito, la difesa precisa  che  la  Giunta  regionale,  con
deliberazione n. 1812 del 31 maggio 2011, ha  adottato  il  Piano  in
questione. L'avviso dell'avvenuta adozione del Piano e  del  deposito
degli atti relativi e' stato pubblicato sul  B.U.R.L.  n.  23  dell'8
giugno  2011  per  permettere  la  presentazione   da   parte   degli
interessati di eventuali osservazioni  entro  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione. Decorso tale periodo, la Giunta  regionale,  esaminate
le osservazioni e dopo aver controdedotto, con deliberazione n.  2360
del 13 ottobre 2011, ha trasmesso gli atti al Consiglio regionale per
la definitiva approvazione (cfr. doc. n. 4 in atti). Pertanto, quando
il Consiglio regionale deliberera'  la  sua  approvazione,  il  Piano
acquistera' piena efficacia. 
    Ne consegue, per  la  difesa  regionale,  l'inevitabilita'  della
restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di
legittimita' costituzionale per un nuovo esame della  rilevanza  alla
luce dello jus superveniens, derivante dallo  spirare  degli  effetti
dell'art.  14  della  legge  regionale  n.  5  del  2007  in  ragione
dell'intervenuta approvazione del PTRA. 
    2.3.- Nel merito, la costituita Regione ritiene  non  fondata  la
questione di legittimita' costituzionale in esame. 
    2.3.1.- La Regione, pur partendo dalla premessa secondo la  quale
non  e'  dubitabile  che  la  giurisprudenza   amministrativa   abbia
riconosciuto all'art. 12, comma 3, del d.P.R.  n.  380  del  2001  il
valore di norma statale  di  principio  in  materia  di  governo  del
territorio, di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  tuttavia,
contesta il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di  Stato,  di
cui Ad. plen. 7 aprile del 2008,  sentenza  n.  2,  in  quanto,  come
ammesso dallo stesso rimettente,  la  fattispecie  esaminata  non  e'
coincidente con quella oggetto del presente giudizio. 
    Del resto, sempre secondo la difesa  della  Regione,  l'evolversi
della giurisprudenza costituzionale, di  cui  e'  riferito  un  ampio
excursus,   evidenzia   come   possano   ritenersi   conformi    alla
Costituzione, in riferimento agli artt. 3 e 97, anche norme regionali
in materia, che siano prive di un espresso termine di  efficacia  (v.
sentenza n. 402 del 2007, relativamente alla legge  reg.  n.  12  del
2005). 
    «La  giurisprudenza   pertanto»   -   conclude   la   Regione   -
«espressamente riconosce  il  potere  del  legislatore  regionale  di
deroga ai limiti  temporali  relativi  alle  misure  di  salvaguardia
previsti dal legislatore statale». 
    2.3.2.- La Regione ribadisce, altresi', che «la  reiterazione  in
via amministrativa  degli  anzidetti  vincoli  decaduti  (preordinati
all'espropriazione o con  carattere  sostanzialmente  espropriativo),
ovvero la proroga in via legislativa  o  la  particolare  durata  dei
vincoli stessi prevista in talune regioni a  statuto  speciale  [...]
non sono fenomeni  di  per  se'  inammissibili  dal  punto  di  vista
costituzionale», se giustificati da «una  valutazione  procedimentale
(con  adeguata  motivazione)   dell'amministrazione   preposta   alla
gestione  del   territorio   o   rispettivamente   apprezzate   dalla
discrezionalita'   legislativa   entro    i    limiti    della    non
irragionevolezza e non arbitrarieta'». 
    Carattere patologico rivestono, invece, le reiterazioni ovvero le
proroghe "sine die" o all'infinito «o quando il limite temporale  sia
indeterminato, cioe' non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche
non contenuto in termini di ragionevolezza, in assenza di  previsione
alternativa dell'indennizzo (sentenze n. 344 del 1995; e n.  575  del
1989), e fermo, beninteso, che l'obbligo  dell'indennizzo  opera  una
volta superato il periodo di durata (tollerabile) fissato dalla legge
(periodo di franchigia)» (sentenza n. 179 del 1999). 
    Tale evenienza - prosegue la Regione - non si e'  verificata  nel
caso di specie, in quanto le proroghe al termine di  efficacia  della
disposizione regionale lombarda sono state «dettate dalla  necessita'
di contemperare i numerosi e complessi interessi pubblici in  rilievo
che all'esito dell'iter di approvazione, ormai  pressoche'  compiuto,
hanno trovato adeguata sintesi». 
    Inoltre, prosegue la Regione, il progetto di  piano  d'area  deve
essere  sottoposto   alla   procedura   di   valutazione   ambientale
strategica, e, in ragione della sua particolare funzione, in sede  di
avvio  dell'elaborazione  dello  stesso,  la  Giunta  regionale  deve
provvedere a consultare sia i Comuni, sia le Province, sia  gli  enti
gestori  delle  aree  regionali  protette  interessate,  riuniti   in
apposita conferenza. 
    Appare, pertanto, del tutto infondata la  richiesta  del  giudice
rimettente, il quale, peraltro, non si cura di  fornire  in  concreto
alcuna motivazione idonea a comprovare la presunta arbitrarieta'  del
legislatore  regionale,   ne'   appare   considerare   il   principio
fondamentale per il quale «il perseguimento di interessi di rilevanza
pubblica ben puo' comportare la  compressione  di  singoli  interessi
privati», cosi' come nel caso di specie. 
    Infatti, dato lo sviluppo dell'Aeroporto di Montichiari, nel piu'
generale quadro di quello  del  sistema  aeroportuale  della  Regione
Lombardia, appare chiaro  che  l'intervento  pianificatorio  «postuli
l'equilibrato  e  razionale  coordinamento  di  numerose   attivita',
attinenti  ai  processi  insediativi,  al  sistema  infrastrutturale,
all'inserimento dei siti aeroportuali permanenti nel paesaggio»,  con
conseguente e necessitata valutazione, da  parte  del  Piano  d'area,
della  sostenibilita'  ambientale  dello  sviluppo  aeroportuale   in
armonia  con  il  territorio   circostante,   anche   attraverso   la
salvaguardia delle aree necessarie per la realizzazione  delle  opere
programmate. 
    3.-  In  prossimita'  dell'udienza,  la  difesa   della   Regione
Lombardia  ha  depositato  memoria   nella   quale   ribadisce,   con
motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle precedentemente  svolte
nell'atto di costituzione, l'inammissibilita' e l'infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale della disposizione regionale
impugnata, nonche' l'opportunita'  di  una  restituzione  degli  atti
relativi al  presente  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  al
giudice  rimettente  per  un  nuovo  esame  della   rilevanza   della
questione,  posto  che,  dall'approvazione  da  parte  del  Consiglio
regionale del PTRA, avvenuta il 6  dicembre  2011,  consegue  che  la
norma impugnata non trovi «piu' applicazione nel giudizio a quo». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Lombardia,
sezione staccata di Brescia - pronunciandosi sul ricorso n.  837  del
2008, proposto da Elleci  Costruzioni  s.r.l.  contro  il  Comune  di
Montichiari, la Regione Lombardia e la  Provincia  di  Brescia  -  ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41, 42, 97  e  117,  terzo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 14 della legge  della  Regione  Lombardia  27  febbraio
2007,   n.   5   (Interventi   normativi   per   l'attuazione   della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative  -  Collegato  ordinamentale  2007),  nella  formulazione
risultante  a  seguito  delle  modifiche  introdotte,  in   sequenza,
dall'art. 1, comma 8, lettera a), della legge della Regione Lombardia
del 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione  della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative - Collegato ordinamentale 2008), dall'art. 4 della  legge
della  Regione  Lombardia  del  23  dicembre  2008,  n.  33,  recante
«Disposizioni  per  l'attuazione  del  documento  di   programmazione
economico-finanziaria regionale, a sensi  dell'articolo  9-ter  della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34  (Norme  sulla  procedura  della
programmazione, sul bilancio e sulla  contabilita'  della  Regione  -
Collegato 2009)», e dall'art. 23 della legge della Regione  Lombardia
5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi  per  l'attuazione  della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative - Collegato ordinamentale 2010). 
    1.1.- La normativa regionale in esame, la quale prevede misure di
salvaguardia  -  al  fine  di  non  compromettere  il   potenziamento
dell'aeroporto di Montichiari - al comma 1 (nel testo  in  vigore  al
momento della proposizione  dell'attuale  questione  di  legittimita'
costituzionale)   stabilisce   che   siano    vietati,    nell'ambito
territoriale limitrofo all'aeroporto e meglio definito al  successivo
comma 5, interventi edificatori fino all'entrata in vigore del  Piano
territoriale regionale d'area (PTRA) di Montichiari e, in ogni  caso,
non oltre il 30 giugno 2011. 
    Nei  successivi  commi  2,  3  e  4,  il  legislatore   regionale
individua,  poi,  quali   siano   le   specifiche   disposizioni   di
salvaguardia,  e  quali,  invece,  gli  interventi   consentiti   sia
manutentivi o conservati di edifici gia' esistenti, sia connessi allo
svolgimento delle attivita' aeroportuali (tra i  quali,  non  rientra
quello richiesto dalla  societa'  ricorrente  nel  giudizio  a  quo).
Infine - come accennato - al comma 5, si precisa che  «la  disciplina
di cui ai commi 2, 3 e 4 trova applicazione nell'ambito A individuato
dalla Delib. G.R. 25 novembre 2009, n. 8/10637». 
    1.2.- Il  rimettente  dubita  della  legittimita'  costituzionale
della disposizione regionale in esame in quanto essa sarebbe venuta a
prevedere, in via di salvaguardia,  il  divieto  di  edificare,  sino
all'entrata in vigore del piano  territoriale  regionale  d'area,  e,
comunque, non oltre il 30 giugno  2011,  per  un  periodo  di  tempo,
pertanto, che gia' al momento della proposizione della  questione  di
legittimita' costituzionale eccedeva i quattro anni (essendo la norma
impugnata intervenuta nel febbraio 2007). 
    Va precisato  che  la  durata  temporale  delle  disposizioni  di
salvaguardia prevista dal comma 1 della norma impugnata e' stata piu'
volte modificata dal legislatore regionale. Infatti, al momento della
presentazione  del  ricorso  da  parte  della  societa'  attrice  nel
giudizio a quo, la norma prevedeva che tali  misure  si  applicassero
«fino all'entrata in vigore del relativo Piano  regionale  d'area  ai
sensi dell'articolo 20 della legge regionale 11  marzo  2005,  n.  12
(Legge per il governo del territorio), e comunque non oltre  quindici
mesi dall'entrata in vigore della presente  disposizione».  Pertanto,
essendo la disposizione legislativa entrata  in  vigore  il  3  marzo
2007, il primo termine di scadenza delle misure di  salvaguardia  ivi
previste era il 3 giugno 2008. Successivamente, con l'art.  1,  comma
8, lettera a),  della  legge  reg.  n.  5  del  2008,  la  misura  di
salvaguardia veniva prorogata sino al 31 dicembre  2008.  Infine,  in
corso di causa, sopravvenivano  ulteriori  proroghe  del  termine  di
scadenza della stessa misura, precisamente: a)  con  l'art.  4  della
legge reg. n. 33 del 2008, il termine veniva protratto al  30  giugno
2010; b) con l'art. 23 della legge reg. n. 7 del 2010, al  30  giugno
2011, (termine in vigore al momento dell'impugnazione  della  norma);
c) con l'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge  reg.  n.  3  del
2011, il termine finale della durata dell'adozione  delle  misure  di
salvaguardia,  previste  nell'impugnato  articolo,   e'   stato   poi
differito sino al 31 dicembre 2011 (testo in vigore). 
    Il rimettente precisa che il divieto di  nuove  edificazioni  nel
piano d'area dell'aeroporto di Montichiari era stato gia' introdotto,
con riferimento all'area in oggetto, in via  amministrativa,  per  un
periodo temporale di tre anni, dall'art. 100 del  Piano  territoriale
di ordinamento provinciale (PTCP), approvato  il  21  aprile  2004  e
recepito all'art. 52 delle Norme tecniche  di  attuazione  del  Piano
regolatore regionale (PRG) vigente. 
    Pertanto, la norma regionale impugnata,  secondo  il  rimettente,
avendo «legificato il termine di salvaguardia protraendolo ben  oltre
i tre anni», si porrebbe in contrasto con quanto previsto in tema  di
durata massima delle misure di salvaguardia  sia  dalla  legislazione
nazionale (art.  12,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 6 giugno 2001, n.  380,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  edilizia»)  -
principio  fondamentale  stabilito  dalla  legislazione  statale   in
materia di "governo del territorio" - sia da quella  regionale  (art.
36 della legge reg. 11 marzo 2005,  n.  12,  recante  «Legge  per  il
Governo del territorio»), cosi' violando  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost. 
    1.2.1.- Avallerebbe, altresi', per il TAR Lombardia, i  dubbi  di
costituzionalita'  della   disposizione   regionale   in   esame   la
considerazione  che  questa  ultima   presenterebbe   sue   peculiari
caratteristiche che la distinguerebbero  dalle  ordinarie  misure  di
salvaguardia, quali - oltre alla ricordata reiterazione della proroga
del termine finale - la previsione di un divieto di realizzazione  di
nuovi interventi edificatori in luogo di una mera  sospensione  della
decisione in ordine al rilascio dei permessi edificatori, nonche'  la
mancata correlazione di tali misure di  salvaguardia  all'intervenuta
adozione  di  un  piano  urbanistico,  come  previsto  dal  principio
fondamentale  stabilito  dal  legislatore  nazionale  in  materia  di
«governo del territorio». 
    Pertanto, secondo il TAR Lombardia, l'art.  14,  comma  1,  della
legge  reg.  n.  5  del  2007  violerebbe   i   ricordati   parametri
costituzionali. 
    2.- La costituita Regione Lombardia - dopo  aver  fatto  presente
che, relativamente alla violazione degli artt. 3, 41 e 42  Cost.,  il
rimettente  non  avrebbe  addotto  alcuna   motivazione   in   ordine
all'asserito contrasto con la norma impugnata e che, con  riferimento
alla violazione dell'art. 97 e dell'art. 117, terzo comma, Cost.,  il
rimettente  si  sarebbe  limitato,  nel  primo  caso,   a   riportare
l'orientamento della giurisprudenza costituzionale relativamente alla
legittimita'  delle  leggi-provvedimento  e,  nel  secondo  caso,   a
richiamare la sentenza n.  2  del  2008  dell'Adunanza  Plenaria  del
Consiglio di Stato, escludendone,  peraltro,  l'applicabilita'  nella
presente fattispecie -  ritiene  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale sia inammissibile,  infondata  e,  prima  ancora,  che
debba essere rimessa alla valutazione del rimettente per la  modifica
intervenuta  che  riverbererebbe  i  suoi  effetti  sulla   censurata
disposizione legislativa. 
    Riguardo all'invocato jus superveniens, la  Regione  fa  presente
che, con l'approvazione,  avvenuta  il  6  dicembre  2011,  del  PTRA
"Aeroporto Montichiari", la cui adozione era stata deliberata  il  31
maggio 2011 (con relativa pubblicazione degli atti nel B.U.R.L. n. 23
dell'8 giugno 2011) vengono meno gli effetti dell'impugnato  art.  14
della legge n. 5 del 2007, e, quindi, ne conseguirebbe la  necessita'
di una restituzione degli atti al giudice  remittente  per  un  nuovo
esame della rilevanza. 
    Quanto sopra dimostrerebbe, altresi',  sotto  un  altro  profilo,
l'inammissibilita'  della  questione  per  difetto  di  rilevanza  in
ragione della  cessazione  degli  effetti  dell'art.  5  della  legge
citata. 
    Per cio' che concerne l'infondatezza, la Regione  sottolinea  che
solo le proroghe «sine die»  o  all'infinito,  «o  quando  il  limite
temporale sia indeterminato» possono assumere  carattere  patologico,
ma che tale evenienza non si e' verificata nel  caso  di  specie,  in
quanto le proroghe,  sempre  ad  una  data  determinata,  sono  state
«dettate dalla necessita' di  contemperare  i  numerosi  e  complessi
interessi pubblici in rilievo». 
    Ricorda, al riguardo, che il progetto di piano d'area deve essere
sottoposto alla procedura  di  valutazione  ambientale,  per  la  cui
effettuazione la Giunta regionale deve provvedere a consultare sia  i
Comuni, sia le Province, sia gli enti gestori  delle  aree  regionali
protette interessate,  ed  evidenzia  l'importanza  che  lo  sviluppo
dell'aeroporto di Montichiari assume nel  piu'  generale  quadro  del
sistema   aeroportuale   della   Regione   Lombardia.   Tutto    cio'
dimostrerebbe che il  rimettente  non  ha  considerato  il  principio
fondamentale per il quale «il perseguimento di interessi di rilevanza
pubblica ben puo' comportare la  compressione  di  singoli  interessi
privati». 
    2.1.- In via preliminare, va  esaminata  la  richiesta  formulata
dalla Regione Lombardia - sia nell'atto  di  costituzione  sia  nella
memoria illustrativa  depositata  in  prossimita'  della  discussione
della questione - di restituzione, al giudice rimettente, degli  atti
relativi al presente giudizio di legittimita' costituzionale «per  un
nuovo  esame  della  rilevanza  alla  luce  dello  jus  superveniens,
derivante dallo spirare degli effetti dell'art. 14 della l.r.  5  del
2007, in ragione dell'intervenuta approvazione del Piano territoriale
regionale d'area». 
    Infatti, secondo la difesa regionale, l'avvenuta approvazione del
PTRA, con deliberazione del Consiglio regionale del 6 dicembre  2011,
ha  come  conseguenza  che  la  norma  impugnata  non   trovi   «piu'
applicazione nel giudizio a quo», in quanto  l'art.  14  della  legge
regionale n. 5 del 2007 «nasce[va] come norma temporalmente limitata,
i cui effetti sono  stati  espressamente  confinati  dal  legislatore
regionale "fino all'entrata in vigore del relativo piano territoriale
d'area"». 
    2.1.1.- Non esistono i presupposti per la restituzione degli atti
al rimettente. 
    La giurisprudenza costituzionale ritiene  che  vada  ordinata  la
restituzione degli atti  ai  giudici  rimettenti,  «affinche'  questi
procedano ad un rinnovato esame dei termini della questione,  qualora
all'ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma
costituzionale invocata come  parametro  di  giudizio  [...],  ovvero
della disposizione che integra  il  parametro  costituzionale  [...],
oppure qualora il quadro normativo subisca  considerevoli  modifiche,
pur restando immutata la disposizione censurata»  (ordinanza  n.  150
del 2012). 
    Alla luce di quanto sopra, puo' escludersi che, al riguardo,  sia
intervenuto un mutamento del quadro normativo che possa  giustificare
un  riesame  da  parte  del  giudice  rimettente  della   persistente
rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale. 
    L'approvazione del PTRA, piu' che aver determinato la  cessazione
degli  effetti  propri  della  norma   impugnata,   cioe'   la   fine
dell'applicazione delle  misure  di  salvaguardia  ivi  previste,  ha
determinato la cessazione della loro funzione, ma  cio'  e'  avvenuto
non per la sopravvenienza di un nuovo provvedimento legislativo (dato
che l'unico provvedimento legislativo intervenuto  e'  consistito  in
un'ulteriore proroga dei termini), ma per effetto della stessa norma,
vale a dire in applicazione del suo disposto. Il  rimettente  non  e'
posto, quindi, in  presenza  di  una  diversa  e  nuova  disposizione
legislativa. Ne' puo' affermarsi che  si  verifichi  l'ipotesi  della
cessazione  della  materia   del   contendere,   in   quanto,   anche
prescindendo dalla circostanza che l'approvazione del PTRA  non  puo'
essere considerata satisfattiva del petitum, quest'ultimo aveva  come
suo oggetto anche il risarcimento del danno e  non  solo  l'esercizio
dello jus aedificandi; cosi' che la  questione  sollevata  dinanzi  a
questo Giudice costituzionale conserva la sua rilevanza ai  fini  del
decidere nel giudizio a quo. 
    Quanto sopra precisato vale,  per  gli  stessi  motivi,  anche  a
superare l'eccezione di inammissibilita', formulata dalla Regione,  a
motivo dell'asserita cessazione  degli  effetti  dell'art.  14  della
legge della Regione Lombardia n. 5 del 2007. 
    3.- Nel merito, in relazione alla violazione dell'art. 117, terzo
comma, Cost., la questione e' fondata. 
    3.1.- Come gia' ricordato, il TAR per la Lombardia ritiene che la
norma  regionale  denunciata  -  emanata  dal  legislatore  regionale
nell'esercizio della competenza concorrente in materia di governo del
territorio  -  prevedendo  una  durata  temporale  delle  misure   di
salvaguardia eccedente quella fissata dalla norma nazionale (art. 12,
comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001), violerebbe  l'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    3.1.1.- L'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001,  infatti,
stabilisce che: «In caso di contrasto dell'intervento  oggetto  della
domanda di permesso di  costruire  con  le  previsioni  di  strumenti
urbanistici adottati, e' sospesa ogni determinazione in  ordine  alla
domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre  anni
dalla data di adozione dello  strumento  urbanistico,  ovvero  cinque
anni  nell'ipotesi  in  cui  lo  strumento  urbanistico   sia   stato
sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione  entro  un
anno dalla conclusione della fase di pubblicazione». 
    La ratio della normativa statale, quindi, e'  quella  di  evitare
che la non ancora intervenuta approvazione da parte della Regione,  o
comunque di altra autorita' competente, di  eventuali  previsioni  di
non  edificabilita'  previste  dal  piano  in  vigore   consenta   ai
proprietari delle aree interessate di  realizzare  nuove  costruzioni
nel periodo intercorrente tra la predisposizione di un nuovo piano  e
l'approvazione  di  questo  da  parte  della  Regione,  in  tal  modo
eludendo, durante tale  fase,  le  stesse  previsioni  contenute  nel
progettato nuovo piano. L'adozione del piano, pertanto,  ha  funzione
cautelativa nei riguardi di quei progetti che non si conformano  allo
stesso: da cio' deriva che l'effetto  di  salvaguardia  previsto  dal
comma 3 dell'art. 12 del d.P.R. n.  380  del  2001,  e'  strettamente
collegato all'adozione del piano, cioe' dello  strumento  urbanistico
modificativo della precedente previsione. 
    4.- Lo stesso legislatore regionale,  con  l'art.  36,  comma  4,
della legge reg. n. 12 del 2005, ha modificato il termine massimo  di
efficacia delle misure di salvaguardia adeguandolo a quello  previsto
dal legislatore  statale  (tre  anni  dall'adozione  dello  strumento
urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui questo sia  stato
sottoposto all'amministrazione competente per la  approvazione  entro
un anno dalla conclusione della  fase  di  pubblicazione),  seguendo,
peraltro,    l'orientamento    stabilito     dalla     giurisprudenza
amministrativa,  la  quale,  pronunciandosi  in  casi  analoghi,   ha
ritenuto che dovrebbero trovare applicazione in  via  residuale  «gli
stessi limiti di validita'  temporanea  del  potere  di  salvaguardia
fissati, in sede nazionale, dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. n.  380
del 2001» (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3834 del 2005). 
    Infatti, con il sopra citato art. 36, comma 4,  si  e'  stabilito
che «Sino all'adozione degli atti  di  PGT  secondo  quanto  previsto
nella  parte  prima  della  presente  legge,  in  caso  di  contrasto
dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le
previsioni degli strumenti  urbanistici  adottati,  e'  sospesa  ogni
determinazione  in  ordine  alla  domanda  stessa.   La   misura   di
salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione
dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi  in  cui
lo strumento urbanistico  sia  stato  sottoposto  all'amministrazione
competente per la approvazione entro un anno dalla conclusione  della
fase di pubblicazione». 
    4.1. - Relativamente all'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380  del
2001, e' opportuno sottolineare che la giurisprudenza  amministrativa
(in particolare il Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, con la  sentenza
n. 2 del  2008)  ha  ritenuto  che  la  disciplina  sulle  misure  di
salvaguardia di cui al citato art. 12, comma 3,  del  T.U.  edilizia,
abbia una valenza mista: edilizia, in quanto e' volta ad incidere sui
tempi  dell'attivita'  edificatoria,  ed   urbanistica,   in   quanto
finalizzata alla salvaguardia, in definiti  ambiti  temporali,  degli
assetti  urbanistici  in  itinere  e,  medio  tempore,  dell'ordinato
assetto del territorio. 
    Si tratta di una  valutazione  condivisibile,  da  cui  consegue,
secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, che  l'urbanistica
e l'edilizia devono  essere  ricondotte  alla  materia  «governo  del
territorio», di cui all'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  materia  di
legislazione concorrente in cui lo Stato ha il potere  di  fissare  i
principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la
normativa di  dettaglio  (da  ultimo,  ordinanza  n.  314  del  2012;
sentenza n. 309 del 2011, vedi anche sentenze n. 362  e  n.  303  del
2003). 
    4.1.1.- Nella sentenza di questa Corte n.  402  del  2007  si  e'
precisato come il d.P.R. n. 380 del 2001  -  in  relazione  a  quanto
disposto dall'art. 1, comma 1, nonche' dai commi 1 e  3  dell'art.  2
del medesimo d.P.R.  -  costituisca  disciplina  recante  i  principi
fondamentali e generali in materia di attivita' edilizia, ai quali il
legislatore regionale deve attenersi. 
    Infatti, l'art. 1, comma 1, del T.U. dell'edilizia, prevede  che:
«il presente testo unico contiene i principi fondamentali e  generali
e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia»;  mentre
i commi 1 e 3 dell'art. 2,  rispettivamente,  stabiliscono  che:  «le
regioni esercitano la potesta'  legislativa  concorrente  in  materia
edilizia nel rispetto dei principi  fondamentali  della  legislazione
statale desumibili dalle disposizioni contenute nel  testo  unico»  e
che «le disposizioni, anche di dettaglio, del presente  testo  unico,
attuative  dei  principi  di  riordino  in  esso  contenuti,  operano
direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario,  fino  a
quando esse non si adeguano ai principi medesimi». 
    Inoltre, l'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380 del  2001  -  come
puntualizza anche il Consiglio di Stato nella  ricordata  sentenza  -
avendo recepito i contenuti  sostanziali  dell'articolo  unico  della
legge 3 novembre 1952, n. 1902 (Misure di  salvaguardia  in  pendenza
dell'approvazione dei piani regolatori), esprime il principio secondo
cui le amministrazioni  debbono  definire  in  tempi  congrui  l'iter
procedimentale conseguente all'adozione degli  strumenti  urbanistici
generali con il loro tempestivo invio agli organi deputati alla  loro
approvazione. 
    In conseguenza, quindi, di quanto questa Corte ha  affermato  con
la sentenza n. 402 del 2007, ed  a  prescindere  dall'autodefinizione
(in questo caso corretta) di norme di principio che  le  disposizioni
del  Testo  unico  dell'edilizia  danno  della  normativa   in   esso
contenuta, anche all'art. 12, comma 3, del d.P.R.  n.  380  del  2001
deve essere riconosciuto il valore di norma statale di  principio  in
materia di governo del territorio, di cui all'art. 117, terzo  comma,
Cost. 
    L'illegittimita' della legislazione regionale, quando  la  stessa
viola i principi fondamentali  espressi  dalla  legislazione  statale
nella materia governo del territorio, e' stata piu' volte  dichiarata
da questa Corte (sentenze n. 309 del 2011, n. 341 del  2010,  n.  340
del 2009 e n. 271 del 2008). 
    4.1.2.- La disposizione regionale  impugnata  -  pur  perseguendo
finalita' proprie delle misure di salvaguardia, cioe'  impedire  quei
cambiamenti degli assetti  urbanistici  ed  edilizi,  che  potrebbero
contrastare con le nuove previsioni pianificatorie, in pendenza della
loro approvazione - si discosta  da  quanto  previsto  dall'art.  12,
comma  3,  del  d.P.R.  n.  380  del  2001.  Essa  non   correlerebbe
l'applicazione di misure di salvaguardia all'intervenuta adozione  di
un piano urbanistico, essendo la deliberazione della Giunta regionale
della Lombardia n.  IX/1812,  avente  ad  oggetto  l'«Adozione  della
proposta  di  Piano  territoriale  regionale  d'area  "Aeroporto   di
Montichiari"» (ex artt. 20 e 21 della legge  reg.  n.  12  del  2005)
intervenuta in periodo notevolmente successivo all'entrata in  vigore
della normativa impugnata. 
    Inoltre, la stessa, come gia' sottolineato, in luogo di una  mera
sospensione della  decisione  in  ordine  al  rilascio  dei  permessi
edificatori, come stabilito dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. n.  380
del 2001, prevede un vero e proprio divieto di realizzazione di nuovi
interventi edificatori. 
    Ed infine, tale divieto - in forza  di  successive  proroghe  del
termine finale di efficacia della norma in esame, disposte con  leggi
regionali successive - e' stato protratto per un periodo di tempo ben
superiore a quello stabilito dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380
del  2001,   realizzando,   come   sottolineato   nell'ordinanza   di
rimessione,  «un  congelamento  di  aree,  [...]  classificate   come
edificabili dal PRG, per una durata superiore ai 7 anni». 
    4.2.-  Nella  fattispecie  di  cui   trattasi,   dunque,   devono
riscontrarsi  i  seguenti  vizi:  a)  la  violazione   dei   principi
fondamentali  dettati  dalla  legislazione  statale  in  materia   di
attivita' edilizia (nel caso  di  specie  il  differimento  temporale
dello ius aedificandi,  riconosciuto  per  un  periodo  di  anni  ben
superiore  a  quello  fissato   dalla   legislazione   statale);   b)
l'indeterminatezza dei tempi dell'iter  procedimentale  (dato  che  i
differimenti a volta a  volta  operati  hanno  indicato  dei  termini
finali che venivano  successivamente  prorogati);  c)  l'adozione  di
misure  non  meramente  sospensive,  ma  di   divieto   all'attivita'
edificatoria. 
    4.3.- Sotto altro profilo, si  deve  sottolineare  che  la  norma
impugnata, costituendo una surrettizia violazione del principio della
ragionevole temporaneita' delle misure di salvaguardia, si pone anche
in contrasto  con  altro  principio  reiteratamente  affermato  dalla
giurisprudenza costituzionale,  precisamente  quello  del  necessario
indennizzo nel  caso  di  reiterazione  di  vincoli  urbanistici  che
comportino l'inedificabilita' (sentenze n. 243 del 2011; n.  314  del
2007; n. 167 del 2009; n. 179 del 1999 e n. 262 del 1997). 
    Ne' si puo' ritenere - come sostenuto  dalla  Regione  -  che  la
scelta del legislatore regionale  di  prorogare  le  disposizioni  di
salvaguardia  sia  stata  necessitata  stante   la   complessita'   e
l'articolazione delle  procedure  volte  all'approvazione  del  piano
territoriale regionale d'area,  misure  dettate  dalla  esistenza  di
interessi di natura nazionale  e  non  solo  strettamente  regionali,
quali, ad esempio, il dover tener conto delle  osservazioni  espresse
dall'ENAC e dal Ministero della difesa. 
    Al  di  la'  della  considerazione  che  tali  circostanze   sono
riconducibili a meri inconvenienti di fatto che non possono  incidere
sul piano della valutazione di legittimita' della norma,  e'  proprio
per ovviare a tali possibili inconvenienti che la norma di  principio
in esame ancora la possibilita' di prevedere misure  di  salvaguardia
all'adozione dello strumento  urbanistico  (nel  caso  di  specie  il
PTRA), elemento questo, come gia' sottolineato,  non  previsto  dalla
norma regionale censurata.  Inoltre,  e'  senz'altro  esatto  che  la
giurisprudenza costituzionale citata dalla Regione (sentenze  n.  344
del 1995 e n. 575 del 1989) si e'  espressa  negativamente  circa  le
proroghe dei vincoli sine die o  «quando  il  limite  temporale  sia,
indeterminato, cioe' non sia certo,  preciso  e  sicuro»,  mentre  ha
ritenuto che «la proroga in via legislativa o la  particolare  durata
dei vincoli [...] non sono fenomeni  di  per  se'  inammissibili»  se
ancorati  a  date  certe  e  mantenuti  «entro  i  limiti  della  non
irragionevolezza e non arbitrarieta'», ma sono proprio queste  ultime
condizioni che, nel caso in esame, non si sono  verificate.  Infatti,
il  sopravvenire,  dopo  l'iniziale  imposizione  delle   misure   di
salvaguardia per un periodo che non doveva superare i  quindici  mesi
(disposta con l'art. 14 della legge regionale n. 5 del 2007), di  ben
quattro ulteriori provvedimenti legislativi che ne hanno prorogato la
durata fino al 31 dicembre 2011,  determina  che  il  termine  finale
fissato dalla legge n. 5 del 2007 «non sia (stato) certo,  preciso  e
sicuro»  e  che,  proprio  ai  sensi  della  citata   giurisprudenza,
ricorrano   le   condizioni    per    dichiararne    l'illegittimita'
costituzionale. 
    Restano  assorbiti   i   restanti   profili   di   illegittimita'
costituzionale dedotti dal rimettente. 
    5.- Conclusivamente, l'art. 14 della legge reg. n. 5 del  2007  -
come risultante per effetto delle modifiche apportate successivamente
dalle sopra  ricordate  leggi  regionali,  nel  prevedere  misure  di
salvaguardia per la zona dell'aeroporto di Montichiari  in  contrasto
con il principio fondamentale stabilito  al  riguardo  dall'art.  12,
comma  3,  del  d.P.R.  n.  380  del  2001  -  e'  costituzionalmente
illegittimo per violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  in
materia di governo del territorio. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  14  della
legge della Regione Lombardia 27  febbraio  2007,  n.  5  (Interventi
normativi  per  l'attuazione  della  programmazione  regionale  e  di
modifica e  integrazione  di  disposizioni  legislative  -  Collegato
ordinamentale  2007),  come  risultante  a  seguito  delle  modifiche
introdotte, successivamente, dall'art. 1, comma 8, lettera a),  della
legge della  Regione  Lombardia  31  marzo  2008,  n.  5  (Interventi
normativi  per  l'attuazione  della  programmazione  regionale  e  di
modifica e  integrazione  di  disposizioni  legislative  -  Collegato
ordinamentale 2008), dall'art. 4 della legge della Regione  Lombardia
23 dicembre 2008, n. 33, recante «Disposizioni per  l'attuazione  del
documento di programmazione economico-finanziaria regionale, a  sensi
dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme
sulla  procedura  della  programmazione,   sul   bilancio   e   sulla
contabilita' della Regione - Collegato 2009)», e dall'art.  23  della
legge della Regione Lombardia  5  febbraio  2010,  n.  7  (Interventi
normativi  per  l'attuazione  della  programmazione  regionale  e  di
modifica e  integrazione  di  disposizioni  legislative  -  Collegato
ordinamentale 2010). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI