N. 104 SENTENZA 22 - 29 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo -  Corresponsione,  in
  favore dei cittadini affetti da patologie oncologiche, di  rimborsi
  con relativa assunzione di oneri aggiuntivi a carico  del  bilancio
  regionale - Attribuzione ai  residenti  della  Regione  Abruzzo  di
  livelli di assistenza  ulteriori  rispetto  a  quelli  stabiliti  a
  livello nazionale e in contrasto con gli obiettivi  di  risanamento
  imposti dal Piano di rientro  -  Contrasto  con  il  principio  del
  contenimento  della  spesa  pubblica  sanitaria  espressione  della
  competenza  legislativa  statale  nella  materia  concorrente   del
  coordinamento della finanza pubblica - Interferenza con le funzioni
  e le attivita' del commissario ad acta, con lesione della  potesta'
  sostitutiva    riconosciuta    al    Governo    -    Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33, art. 3. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120, secondo  comma;  legge
  27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera b);  legge  23
  dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95. 
(GU n.23 del 5-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 3 della
legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33 (Modifiche all'art.
29  della  legge  regionale  10  gennaio  2012,  n.  1  «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e  pluriennale
2012-2014 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria  2012»,  norme  in
materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie  oncologiche  e
provvedimenti finanziari riguardanti le Comunita' Montane),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
21-25 settembre 2013, depositato in cancelleria il 25 settembre  2012
ed iscritto al n. 126 del registro ricorsi 2012. 
    Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore
Giancarlo Coraggio; 
    udito l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
in data 21-25 settembre  2012  e  depositato  in  cancelleria  il  25
settembre, ha sollevato, in  riferimento  agli  articoli  117,  terzo
comma,  e  120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge  della  Regione
Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33  (Modifiche  all'art.  29  della  legge
regionale 10 gennaio 2012, n.  1  «Disposizioni  finanziarie  per  la
redazione del bilancio annuale 2012  e  pluriennale  2012-2014  della
Regione  Abruzzo.  Legge  finanziaria  2012»,  norme  in  materia  di
rimborso  ai   cittadini   affetti   da   patologie   oncologiche   e
provvedimenti finanziari riguardanti le Comunita' Montane). 
    Premette il  ricorrente  che  la  Regione  Abruzzo  ha  disatteso
l'Accordo sul Piano di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  2007-2009,
stipulato in data 6 marzo 2007, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato.  Legge  finanziaria
2005), e che pertanto il Governo ha esercitato i  poteri  sostitutivi
previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.
159 (Interventi urgenti  in  materia  economico-finanziaria,  per  lo
sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, procedendo alla nomina del Presidente
della Regione quale Commissario ad  acta  per  la  realizzazione  del
Piano di rientro. 
    Successivamente, prosegue il ricorrente, il Commissario ad  acta,
ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.  191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2010), con delibera del 3 agosto 2010,
ha  approvato  il  Programma  operativo  2010,  con   cui   ha   dato
prosecuzione al Piano di Rientro 2007-2009. 
    Rileva, poi, la difesa dello Stato che, con la  norma  impugnata,
la Regione Abruzzo ha previsto  la  corresponsione  di  un  rimborso,
cosi' come stabilito dalla legge della  Regione  Abruzzo  9  febbraio
2000, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000.  Legge  finanziaria
regionale), ai cittadini residenti in  ambito  regionale  affetti  da
patologie  oncologiche  che  necessitino   di   trattamenti   medici,
clinico-laboratoristici,  chirurgici  e   radioterapici   presso   le
strutture sanitarie regionali. 
    Ritiene  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  che  tale
disposizione, «riconoscendo una provvidenza  economica  che  comporta
l'assunzione  di  oneri  aggiuntivi  per  prestazioni   sanitarie   e
garantendo  conseguentemente  ai  residenti  della  Regione   Abruzzo
livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello
nazionale», si ponga in contrasto con gli  obiettivi  di  risanamento
imposti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario. 
    Tale contrasto, a sua volta,  determinerebbe  la  violazione  dei
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica  diretti  al  contenimento  della  spesa  sanitaria  di  cui
all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, norme queste,
che, al pari del precedente art. 1,  comma  796,  lettera  b),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria  2007),
hanno reso vincolanti per le Regioni gli Accordi sui Piani di rientro
dai   disavanzi   sanitari;   ne    conseguirebbe    l'illegittimita'
costituzionale della disposizione impugnata per violazione  dell'art.
117, terzo comma, Cost. (sono citate, al riguardo, le sentenze  della
Corte costituzionale n. 141 e n. 100 del 2010). 
    Passando poi ad illustrare la seconda censura, il Presidente  del
Consiglio dei ministri lamenta che la  norma  impugnata  interferisce
con le funzioni commissariali, in violazione dell'art.  120,  secondo
comma, Cost. 
    La Corte costituzionale, infatti, nelle sentenze n. 78 del 2011 e
n.  2  del  2010,  avrebbe  precisato  che,  anche  qualora  non  sia
ravvisabile un diretto contrasto con i  poteri  del  Commissario,  ma
ricorra comunque una situazione di interferenza con le sue  funzioni,
tale situazione sarebbe idonea ad integrare la  violazione  dell'art.
120, secondo comma, Cost. (sentenza n. 78 del 2011). 
    2.- La Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio. 
    3.-  All'udienza  pubblica  il  ricorrente   ha   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il  ricorso  in
epigrafe,  ha  promosso  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012,  n.
33 (Modifiche all'art. 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1
«Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2012
e pluriennale 2012-2014  della  Regione  Abruzzo.  Legge  finanziaria
2012», norme in materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie
oncologiche  e  provvedimenti  finanziari  riguardanti  le  Comunita'
Montane), in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120,  secondo
comma, della Costituzione. 
    2.-  La  disposizione  impugnata  prevede,  al  primo  comma,  la
corresponsione,  in  favore  dei  cittadini  affetti   da   patologie
oncologiche, dei rimborsi previsti dalla legge della Regione  Abruzzo
9 febbraio 2000, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione  del
bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno  2000.  Legge
finanziaria regionale); a tal fine dispone,  al  secondo  comma,  uno
stanziamento  di  € 200.000,00,  attinto  dal  capitolo  di   entrata
denominato «Entrate  derivanti  dal  50  per  cento  degli  oneri  di
urbanizzazione  per  il  recupero  dei  sottotetti»,  con   speculare
istituzione di un nuovo  capitolo  di  spesa  denominato  «Interventi
socio assistenziali per la maternita', l'infanzia, l'adolescenza e la
famiglia». 
    3.-  La  norma  regionale,  ad  avviso  del  ricorrente,  con  la
provvidenza  economica  in  esame,  garantisce  «ai  residenti  della
Regione Abruzzo livelli di assistenza  ulteriori  rispetto  a  quelli
stabiliti a livello nazionale»: essa,  in  tal  modo,  «eccede  dalle
competenze regionali e si pone in  contrasto  con  gli  obiettivi  di
risanamento  imposti  dal  Piano  di   rientro   che   non   consente
l'erogazione di prestazioni economiche ulteriori  rispetto  a  quelle
elencate dallo stesso», in violazione, da  un  lato,  dell'art.  117,
terzo comma, Cost. e, dall'altro, dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
    4.- La questione e' fondata con riguardo a entrambe le violazioni
denunciate che appaiono strettamente connesse. 
    4.1.- Quanto alla prima, questa Corte ha ripetutamente  affermato
che «l'autonomia legislativa concorrente delle  Regioni  nel  settore
della  tutela  della  salute  ed  in  particolare  nell'ambito  della
gestione del servizio sanitario  puo'  incontrare  limiti  alla  luce
degli obiettivi della  finanza  pubblica  e  del  contenimento  della
spesa», peraltro in un «quadro di  esplicita  condivisione  da  parte
delle Regioni della assoluta necessita' di contenere i disavanzi  del
settore sanitario» (sentenze n. 91 del  2012  e  n.  193  del  2007).
Pertanto, il legislatore statale puo'  «legittimamente  imporre  alle
Regioni vincoli  alla  spesa  corrente  per  assicurare  l'equilibrio
unitario della finanza pubblica complessiva, in  connessione  con  il
perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da  obblighi
comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011  e  n.  52  del
2010). 
    Su queste premesse, si e' anche piu' volte  ribadito  che,  tanto
l'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2007), quanto l'art. 2, commi 80 e 95,
della successiva legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  Legge
finanziaria 2010), commi, questi ultimi, invocati dal ricorrente come
parametri interposti, possono essere qualificati «come espressione di
un  principio  fondamentale  diretto  al  contenimento  della   spesa
pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un  correlato  principio
di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 91 del 2012, n.
163 e n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). 
    Tali norme, infatti, hanno reso vincolanti  per  le  Regioni  gli
interventi individuati negli accordi di cui all'art.  1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato.  Legge  finanziaria
2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria
ed a ripianare i debiti anche  mediante  la  previsione  di  speciali
contributi finanziari dello Stato (sentenza di questa Corte n. 91 del
2012). 
    In  base   a   tali   principi   questa   Corte   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale  di  norme  regionali  istitutive  di
misure di assistenza  supplementare  «in  contrasto  con  l'obiettivo
dichiarato del Piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo
dei livelli essenziali di assistenza»  (sentenza  n.  32  del  2012),
ovvero istitutive di uffici al di fuori delle previsioni del Piano di
rientro  (sentenza  n.  131  del  2012),  o  ancora  di  disposizioni
regionali «in controtendenza rispetto all'obiettivo del  contenimento
della spesa sanitaria regionale» (sentenza n. 123 del 2011). 
    4.2.- Ebbene,  la  norma  impugnata,  disponendo  l'assunzione  a
carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi  per  garantire  un
livello di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi di
risanamento del Piano di rientro, viola il principio di  contenimento
della spesa pubblica  sanitaria,  quale  principio  di  coordinamento
della finanza pubblica e, in definitiva,  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost. 
    5.- Quanto alla violazione dell'art. 120, secondo  comma,  Cost.,
questa Corte ha affermato che «l'operato  del  Commissario  ad  acta,
incaricato  dell'attuazione  del  Piano  di  rientro  dal   disavanzo
sanitario  previamente  concordato  tra  lo  Stato   e   la   Regione
interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia  degli
organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti  ad  un'attivita'
che pure e'  imposta  dalle  esigenze  della  finanza  pubblica.  E',
dunque,  proprio  tale  dato  -  in  uno  con  la  constatazione  che
l'esercizio del potere sostitutivo e', nella  specie,  imposto  dalla
necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual  e'  quello
alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le  funzioni
amministrative del Commissario [...] devono essere poste al riparo da
ogni interferenza degli organi regionali» (sentenze n. 28 del 2013  e
n. 78 del 2011); ed in  particolare,  «la  semplice  interferenza  da
parte del legislatore regionale con le funzioni  del  Commissario  ad
acta, come definite nel mandato commissariale, determina di  per  se'
la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.»  (sentenza  n.  28
del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 2 del 2010). 
    La Corte  ha  poi  chiarito,  da  un  lato,  come  l'interferenza
sussista anche in presenza di interventi non previsti  nel  Piano  di
rientro  che  possano  aggravare  il  disavanzo  sanitario  regionale
(sentenza n. 131 del 2012); e, dall'altro,  come  «l'introduzione  di
livelli  essenziali   di   assistenza   aggiuntivi»   determini   una
«incoerenza della  legislazione  regionale  rispetto  agli  obiettivi
fissati dal Piano di rientro del deficit sanitario» (sentenza  n.  32
del 2012). 
    6.- Alla luce di questi principi, risulta evidente che  la  norma
impugnata, introducendo  un  livello  di  assistenza  aggiuntivo  non
contemplato nel Piano di rientro, interferisce con le funzioni  e  le
attivita'  del  commissario  ad  acta;  essa,  dunque,  deve   essere
dichiarata  costituzionalmente  illegittima  anche   per   violazione
dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  3,  della
legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33 (Modifiche all'art.
29  della  legge  regionale  10  gennaio  2012,  n.  1  «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e  pluriennale
2012-2014 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria  2012»,  norme  in
materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie  oncologiche  e
provvedimenti finanziari riguardanti le Comunita' Montane). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI