N. 105 SENTENZA 22 - 29 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Dirigenza  -
  Incarichi di Dirigente di Servizio nelle  more  della  copertura  a
  tempo indeterminato - Conferibilita' esclusivamente  ai  dipendenti
  regionali in servizio  presso  la  direzione  interessata,  secondo
  modalita' non chiaramente precisate e in quantita' doppia  rispetto
  alla quota  stabilita  dallo  Stato  -  Contrasto  con  i  principi
  fondamentali che disciplinano l'organizzazione degli  uffici  e  il
  rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
  posti dalla normativa statale - Violazione  dei  principi  di  buon
  andamento  e  imparzialita'  della   pubblica   amministrazione   -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo. 
- Legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n.  16,  art.  1,  nella
  parte in cui sostituisce l'art. 22,  comma  5,  della  legge  della
  Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77. 
- Costituzione, art. 97 (art. 3); decreto legislativo 30 marzo  2001,
  n. 165, art. 19, comma 6. 
(GU n.23 del 5-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Luigi MAZZELLA; 
Giudici :Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo   GROSSI,   Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
della legge della Regione Abruzzo 5 aprile  2012,  n.  16  [Modifiche
alla  L.R.  14  settembre  1999,  n.  77   (Norme   in   materia   di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione  Abruzzo)  ed  alla
L.R. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il
Quadrivio" di Sulmona  per  l'organizzazione  del  Premio  Sulmona)],
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato l'11-13 giugno  2012,  depositato  in  cancelleria  il  18
giugno 2012 ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2012. 
    Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Giudice relatore
Luigi Mazzella; 
    udito l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato  l'11  giugno  2012  e  depositato  in
cancelleria il 18  giugno  2012,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso,  in  riferimento  agli  articoli  3  e  97  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'articolo
1 della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n.  16  [Modifiche
alla  L.R.  14  settembre  1999,  n.  77   (Norme   in   materia   di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione  Abruzzo)  ed  alla
L.R. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il
Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona)]. 
    La norma impugnata sostituisce il  comma  5  dell'art.  22  della
legge della Regione Abruzzo  14  settembre  1999,  n.  77  (Norme  in
materia  di  organizzazione  e  rapporti  di  lavoro  della   Regione
Abruzzo), il quale dispone ora che «In deroga alle percentuali di cui
al comma 1, gli incarichi di Dirigente di Servizio nelle  more  della
copertura a tempo indeterminato ed al fine  di  garantire  specifiche
necessita' funzionali dell'Ente possono essere  conferiti,  entro  il
limite del 10% delle posizioni dirigenziali, con  contratto  a  tempo
determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di
categoria D a tempo indeterminato in  servizio  presso  la  Direzione
interessata, in possesso dei requisiti per l'accesso  alla  qualifica
dirigenziale, nonche' di una specializzazione professionale altamente
qualificata. Gli incarichi  sono  conferiti  dalla  Giunta  Regionale
mediante  selezione,  su  proposta  del  Direttore  competente,   nel
rispetto delle relazioni sindacali». 
    Ad avviso  del  ricorrente,  la  disposizione  censurata  aumenta
indebitamente  il  limite  percentuale  per  il  conferimento   degli
incarichi  dirigenziali  a  soggetti  non   appartenenti   ai   ruoli
dirigenziali dell'amministrazione  e,  altrettanto  illegittimamente,
prevede un rinnovo per tre  anni  di  tali  incarichi,  ponendosi  in
contrasto sia con l'art. 19, comma  6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche),  che  impone  un  limite
percentuale pari all'8 per cento e una durata degli incarichi che non
puo' eccedere i cinque anni,  sia  dell'art.  19,  comma  6-ter,  del
medesimo  decreto  legislativo,  il  quale   estende   alle   Regioni
l'applicabilita' della disposizione del richiamato comma 6. 
    La difesa dello Stato aggiunge che la norma regionale  impugnata,
prevedendo la conferibilita'  degli  incarichi  da  essa  contemplati
esclusivamente  ai  dipendenti  regionali  in  servizio   presso   la
direzione interessata, accorda a  tali  lavoratori  un  beneficio,  a
danno di  tutti  gli  altri  che  sono  ugualmente  in  possesso  dei
requisiti per accedere alla qualifica dirigenziale,  determinando  in
questa maniera un'ingiustificata disparita' di trattamento  a  favore
dei primi. 
    L'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2012  contrasterebbe,
pertanto, con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonche'  di
buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione  e  del
pubblico  concorso,  enunciati,  rispettivamente,   dall'art.   3   e
dall'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione. 
    Il ricorrente menziona, al riguardo, la sentenza di questa  Corte
n. 213 del 2010  che,  con  espresso  riferimento  ai  dirigenti,  ha
precisato che le deroghe alla regola del  pubblico  concorso  possono
ritenersi consentite a condizione, da un  lato,  che  siano  previsti
adeguati  criteri  selettivi  volti   a   garantire   la   necessaria
professionalita' degli assunti e, dall'altro, che la legge bilanci in
modo equilibrato il criterio  di  selezione  del  personale  mediante
concorso pubblico con sistemi  alternativi  allo  stesso,  stabilendo
percentuali rigorose entro le quali e' consentito  all'ente  pubblico
il ricorso alle procedure di selezione interne. 
    L'Avvocatura generale dello  Stato  deduce  altresi'  che  questa
Corte  ha  dichiarato  che  l'accesso   al   concorso   puo'   essere
condizionato al possesso di requisiti fissati dalla legge allo  scopo
di consolidare pregresse esperienze lavorative  maturate  nell'ambito
dell'amministrazione, purche' non si escludano o riducano, attraverso
norme di privilegio, le possibilita' di accesso per tutti  gli  altri
aspiranti,  con  violazione  del  carattere  pubblico  del   concorso
(sentenze n. 34 del 2004 e n. 141 del 1999). Possibilita' di  accesso
alla dirigenza che invece sarebbero state irragionevolmente  precluse
dalla norma impugnata ai dipendenti non facenti parte della direzione
generale interessata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  promosso,  in
riferimento agli articoli 3 e 97  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione
Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16 [Modifiche alla L.R. 14 settembre  1999,
n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro  della
Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo 2000,  n.  43  (Contributo  al
Circolo  d'Arte   e   Cultura   "Il   Quadrivio"   di   Sulmona   per
l'organizzazione del Premio Sulmona)]. 
    La norma sostituisce il comma 5 dell'art. 22  della  legge  della
Regione Abruzzo 14  settembre  1999,  n.  77  (Norme  in  materia  di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), il  quale
dispone ora che «In deroga alle percentuali di cui al  comma  1,  gli
incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo
indeterminato  ed  al  fine  di   garantire   specifiche   necessita'
funzionali dell'Ente possono essere conferiti, entro  il  limite  del
10% delle posizioni dirigenziali, con contratto a  tempo  determinato
rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria D
a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata, in
possesso dei requisiti per  l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale,
nonche' di una specializzazione professionale altamente  qualificata.
Gli  incarichi  sono  conferiti  dalla  Giunta   Regionale   mediante
selezione, su proposta del Direttore competente, nel  rispetto  delle
relazioni sindacali». 
    Ad avviso del ricorrente, cosi' disponendo, l'art. 1 della  legge
reg. Abruzzo n. 16 del 2012 viola l'art. 3 Cost., perche', prevedendo
la conferibilita' degli incarichi da esso contemplati  esclusivamente
ai dipendenti regionali in servizio presso la direzione  interessata,
accorda a tali lavoratori un beneficio a danno di tutti gli altri che
sono ugualmente in possesso dei requisiti per accedere alla qualifica
dirigenziale,  determinando  in  questa   maniera   un'ingiustificata
disparita' di trattamento a favore dei primi. 
    La difesa dello Stato aggiunge che la norma impugnata lede  anche
l'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione. In  primo  luogo,
per contrasto con i principi di buon andamento e imparzialita'  della
pubblica  amministrazione,  poiche'  aumenta  il  limite  percentuale
massimo stabilito per il conferimento  di  incarichi  dirigenziali  a
soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali  dell'amministrazione
e ne prevede un rinnovo per  tre  anni,  in  difformita'  con  quanto
previsto dai principi fondamentali che disciplinano  l'organizzazione
degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo  2011,  n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e, in particolare, dall'art. 19, comma 6,
di detto decreto legislativo. In secondo luogo, perche',  seppure  la
partecipazione al concorso puo' essere condizionato  al  possesso  di
requisiti fissati dalla legge allo  scopo  di  consolidare  pregresse
esperienze lavorative maturate nell'ambito  dell'amministrazione,  la
norma censurata preclude irragionevolmente l'accesso  alla  dirigenza
ai dipendenti non facenti parte della direzione generale interessata. 
    2.- La questione sollevata in riferimento all'art.  97  Cost.  e'
fondata. 
    Il comma 5 dell'art. 22 della legge reg. Abruzzo n. 77  del  1999
(cosi'  come  sostituito  dalla  norma  impugnata)  prevede  che  gli
incarichi  di  dirigente  di  servizio  sostituito   possano   essere
conferiti  ai  dipendenti  regionali  appartenenti   alla   qualifica
impiegatizia di categoria D entro il limite del 10  per  cento.  Tale
quota si aggiunge a quella, anch'essa pari al 10 per cento,  prevista
dal comma 1 dello stesso art. 22 per  gli  incarichi  attribuibili  a
soggetti  esterni  all'ente   regionale   con   contratto   a   tempo
determinato. 
    Pertanto,  per  effetto  della  norma  impugnata,  la  quota   di
incarichi  conferibili  a  soggetti   non   appartenenti   ai   ruoli
dirigenziali regionali puo' arrivare al 20 per cento e cio' contrasta
con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. 
    Quest'ultimo, infatti, richiede  che  le  funzioni  di  direzione
delle  strutture  fondamentali  dell'apparato  burocratico  (appunto,
quelle di livello dirigenziale) siano attribuite a soggetti muniti di
adeguate competenze; il che e' assicurato  essenzialmente  dal  fatto
che i soggetti  cui  quegli  incarichi  sono  affidati  rivestano  la
corrispondente qualifica alla quale abbiano avuto accesso  a  seguito
di apposita selezione comparativa. 
    Cio' non esclude, ovviamente, che, in mancanza di dipendenti  che
possano vantare questi requisiti, sia consentito  all'amministrazione
di affidare temporaneamente tali  funzioni  a  soggetti  che  offrano
comunque adeguate garanzie circa il possesso  dell'idonea  attitudine
professionale. 
    Tuttavia, al fine di  non  vanificare,  nei  fatti,  le  esigenze
tutelate dall'art. 97 Cost.,  e'  necessario  che  simili  deviazioni
dalla regola  generale  siano  contenute  entro  limiti  quantitativi
ristretti e che i soggetti in questione siano individuati in  maniera
tale da assicurare il possesso della necessaria professionalita'. 
    Ed infatti, l'art. 19, comma 6, del  d.  lgs.  n.  165  del  2001
prevede che gli incarichi  dirigenziali  possano  essere  affidati  a
soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali  dell'amministrazione
entro il limite massimo complessivo del 10 per cento della  dotazione
organica dei dirigenti di prima  fascia  e  dell'8  per  cento  della
dotazione organica di quelli di seconda fascia. 
    Orbene, il fatto  che  la  norma  regionale  impugnata  consenta,
invece, il ricorso  al  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  in
misura addirittura doppia rispetto alla  disciplina  stabilita  dallo
Stato nell'esercizio  della  sua  competenza  esclusiva  in  materia,
costituisce un sicuro indizio dell'incongruenza  della  norma  stessa
rispetto alla realizzazione del principio del  buon  andamento  della
pubblica amministrazione. 
    Se si aggiunge che la norma impugnata e'  caratterizzata  da  una
notevole  vaghezza  circa  il  meccanismo  di  individuazione   degli
impiegati cui conferire gli incarichi di dirigente  di  servizio  (e'
richiesta, genericamente, una "selezione", senza che siano  precisate
ne' le modalita' di svolgimento della stessa, ne' i criteri  in  base
alla quale essa dovrebbe essere condotta),  si  deve  concludere  nel
senso che l'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 16  del  2012  finisce
per consentire che un  rilevante  numero  di  incarichi  dirigenziali
siano  attribuiti  a  soggetti   estranei   ai   ruoli   dirigenziali
dell'amministrazione senza che siano prestabilite  adeguate  garanzie
circa la loro selezione. 
    La norma, complessivamente considerata, contrasta, dunque, con il
principio  del  buon  andamento   della   pubblica   amministrazione.
Pertanto, fermo restando l'effetto abrogativo  dell'originario  testo
del comma 5 dell'art. 22 della legge reg. Abruzzo n. 77 del 1999 (non
oggetto di impugnazione da parte del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri), deve  essere  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 16  del  2012,  limitatamente
alla parte in  cui  introduce  la  nuova  disciplina  in  materia  di
conferimento di incarichi di dirigente di servizio. 
    Resta  assorbito  il  profilo  di  illegittimita'  costituzionale
sollevato in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'articolo  1  della
legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16 [Modifiche alla L.R.
14 settembre 1999, n.  77  (Norme  in  materia  di  organizzazione  e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo 2000,
n. 43 (Contributo al Circolo  d'Arte  e  Cultura  "Il  Quadrivio"  di
Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona)], nella parte in cui
sostituisce l'articolo 22, comma 5, della legge della Regione Abruzzo
14 settembre 1999, n.  77  (Norme  in  materia  di  organizzazione  e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                     Luigi MAZZELLA, Presidente 
                             e Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI