N. 106 SENTENZA 22 - 29 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana - Pubblici  concorsi
  - Riserva di posti a favore di partecipanti ai progetti di utilita'
  collettiva di cui  all'art.  23  della  legge  n.  67  del  1988  -
  Riammissione  al  beneficio  della  riserva,  retroattivamente,  di
  partecipanti gia' impegnati per almeno centottanta giorni e cessati
  nel  periodo  31  ottobre  1995-1°  gennaio  1996  -  Irragionevole
  disparita' di trattamento  in  base  ad  un  termine  arbitrario  -
  Necessita' di eliminare la condizione  relativa  alla  presenza  in
  servizio  alla  data  del  31   ottobre   1995   -   Illegittimita'
  costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili  di
  censura. 
- Legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27, art. 7,  comma
  1, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge regionale  1°
  settembre 1993, n. 25, e  successivamente  modificato  dall'art.  3
  della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24. 
- Costituzione, art. 3 (art. 97). 
(GU n.23 del 5-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1,
della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi
a favore dell'occupazione), come sostituito dall'art.  19,  comma  2,
della  legge  regionale  1°  settembre  1993,   n.   25   (Interventi
straordinari   per   l'occupazione   produttiva   in    Sicilia)    e
successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile
1996, n.  24  (Integrazioni  e  modifiche  alla  legge  regionale  21
dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1  e
12. Modifiche dell'articolo 19 della  legge  regionale  1º  settembre
1993, n. 25 e dell'articolo 12 della  legge  regionale  21  settembre
1990, n. 36), promosso  dal  Tribunale  di  Modica  nel  procedimento
vertente tra A. A. e il Comune di Scicli ed altro, con ordinanza  del
6 marzo 2012, iscritta al  n.  290  del  registro  ordinanze  2012  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  1,  prima
serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visto l'atto di intervento della Regione siciliana; 
    Udito nella camera di consiglio dell'8  maggio  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Tribunale di Modica, con ordinanza del 6 marzo 2012 (reg.
ord. n. 290 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e
97  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana  15  maggio
1991, n. 27 (Interventi a favore dell'occupazione),  come  sostituito
dall'art. 19, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25
(Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in  Sicilia)  e
successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile
1996, n.  24  (Integrazioni  e  modifiche  alla  legge  regionale  21
dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1  e
12. Modifiche dell'articolo 19 della  legge  regionale  1º  settembre
1993, n. 25 e dell'articolo 12 della  legge  regionale  21  settembre
1990, n. 36), nella parte in cui prevede, ai fini del  riconoscimento
della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo
di studio che per un  periodo  non  inferiore  a  centottanta  giorni
abbiano partecipato  alla  realizzazione  dei  progetti  di  utilita'
collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  -  "Legge  finanziaria  1988"),  la  condizione  di  cui
all'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre  1995,  n.  85
(Norme per l'inserimento dei soggetti  partecipanti  ai  progetti  di
utilita' collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988,  n.
67 ed interventi per l'attuazione di politiche  attive  del  lavoro),
ossia che detti soggetti debbano essere in servizio alla data del  31
ottobre 1995. 
    2. - Il giudice rimettente riferisce che, con ricorso  depositato
il 20 dicembre 2005, A. A., risultato tra i  vincitori  del  concorso
pubblico per la copertura di  quattro  posti  di  agente  di  polizia
municipale presso il  Comune  di  Scicli,  in  Provincia  di  Ragusa,
bandito il 28 febbraio 2003 e  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
della  Regione  Siciliana  il  27  giugno  2003,   ha   chiesto   che
l'amministrazione comunale proceda  alla  stipula  del  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato e sia condannata  «al  risarcimento  del
danno pari alle retribuzioni maturate dal 25.08.2004  alla  effettiva
assunzione  [e]  alla  ricostruzione  della  carriera  contributiva»,
nonche' ad «annullare, revocare, o con qualsiasi statuizione, rendere
privo  di  effetti  giuridici  l'atto»  di  mancata  assunzione   del
ricorrente. 
    2.1.  -  Il  giudice  riporta  che  il  ricorrente  nel  giudizio
principale sostiene di essere stato dichiarato vincitore del suddetto
concorso pubblico nell'ambito dei candidati esterni,  appartenenti  a
determinate categorie, muniti  di  requisiti  per  accedere  a  posti
riservati  (cosiddetti   "riservisti").   Secondo   quanto   riferito
nell'ordinanza di  rimessione,  l'art.  2  del  bando  prevedeva  una
riserva di posti non superiore al 50 per cento, di cui un  posto,  ai
sensi dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 27 del  1991,
per i partecipanti ai corsi previsti dagli artt. 1 e 5 della medesima
legge,  ovvero  per  i  soggetti  che   avessero   partecipato   alla
realizzazione  di   progetti   di   pubblica   utilita'   collettiva,
disciplinati dall'art. 23 della legge n. 67 del 1988, in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge reg. Sicilia
n. 85 del  1995.  Inoltre,  il  giudice  rimettente  precisa  che  il
ricorrente, invitato dall'amministrazione, in qualita' di  vincitore,
a produrre i documenti comprovanti i titoli e i requisiti  dichiarati
nella domanda di  partecipazione,  ha  prodotto  il  certificato  del
Centro per l'impiego attestante l'avvio al  lavoro  nel  progetto  n.
0113/1990, ai sensi dell'art. 23 della  legge  regionale  n.  67  del
1988, e lo svolgimento della corrispondente attivita'  lavorativa  in
misura superiore a centottanta giorni (dall'11  novembre  1991  al  4
dicembre 1992), a  conferma  dello  status  di  "riservista"  di  cui
all'art. 2 del bando. Tuttavia, l'amministrazione comunale ha  negato
la stipula del contratto perche' la documentazione  prodotta  provava
l'avviamento al progetto e lo svolgimento dell'attivita' superiore ai
centottanta giorni, ma non l'ulteriore condizione  della  «permanenza
in servizio alla data del  31  ottobre  1995»,  condizione  richiesta
dall'art.  1,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  85  del  1995,
richiamata dal censurato art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27
del 1991. 
    Il giudice rimettente chiarisce, infine,  che  il  ricorrente  ha
dedotto  l'illegittimita'  dell'operato  dell'amministrazione  e,  in
subordine, l'illegittimita' costituzionale dell'art.  7  della  legge
regionale n. 27 del 1991, per violazione  dell'art.  3  Cost.,  nella
parte in cui richiede  l'ulteriore  condizione  del  requisito  della
«permanenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995». 
    2.2.  -  In  via  preliminare,  il  giudice  rimettente  respinge
l'eccezione  di  difetto  di  giurisdizione  formulata  dalla   parte
resistente nel giudizio principale. Il giudice  afferma,  richiamando
la giurisprudenza della Corte di  Cassazione,  la  giurisdizione  del
giudice ordinario sulla fattispecie oggetto di giudizio, in quanto in
esso  non  sono  dedotte  questioni  che  attengono   alla   regolare
formazione della  graduatoria,  bensi'  «questioni  successive»,  che
riguardano  l'assunzione  dei  candidati  (tra  cui  il   ricorrente)
dichiarati idonei. In  particolare,  l'oggetto  del  giudizio  e'  il
«diniego  di  stipula  del  contratto  opposto   dall'amministrazione
(successivamente all'approvazione della graduatoria) alla luce  della
ritenuta insussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti previsti
dall'articolo 2 del bando di concorso ai fini della  fruizione  delle
riserva (beneficio senza il quale il  ricorrente  rimane  validamente
inserito nella graduatoria)». 
    2.3. - Nel ricostruire il quadro normativo, il giudice rimettente
muove dalla versione originaria dell'art. 7,  comma  1,  della  legge
della Regione siciliana n. 27 del 1991 e da' conto  delle  successive
modifiche legislative, a seguito delle quali la disposizioni  prevede
che «Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i  quali
abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente
a qualifiche o profili professionali uguali o strettamente  affini  a
quelli oggetto del corso frequentato, nonche' ai soggetti in possesso
del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180
giorni  abbiano  partecipato  alla  realizzazione  dei  progetti   di
utilita' collettiva disciplinati  dall'articolo  23  della  legge  11
marzo 1988, n. 67 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  "ed  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge
regionale  21  dicembre  1995,  n.  85  e  successive  modifiche   ed
integrazioni" e' riservata nell'ambito  dei  concorsi  indetti  dalle
amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unita' sanitarie locali,
di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile  1991,  n.  12,
una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso». 
    In particolare, l'art. 1, commi 2 e 3, della legge  regionale  n.
85 del 1995 stabilisce che le misure straordinarie per  l'attivazione
di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare  la  base  produttiva
per   creare   nuove   opportunita'   occupazionali   «si   applicano
prioritariamente ai soggetti che  abbiano  partecipato,  per  periodi
complessivamente non inferiori a centottanta  giorni  e  in  servizio
alla data del 31 ottobre 1995, alla  realizzazione  dei  progetti  di
utilita' collettiva disciplinati  dall'articolo  23  della  legge  11
marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, al fine  di
recuperare e valorizzare le  loro  competenze  e  le  loro  capacita'
tecniche e professionali» (comma 2) e che le «stesse  misure  trovano
applicazione nei confronti di coloro  che  abbiano  partecipato  alla
realizzazione di progetti  di  utilita'  collettiva  in  qualita'  di
coordinatori in possesso dei requisiti di cui al  presente  articolo,
iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e che abbiano
mantenuto tale requisito sin dall'atto  della  prima  assunzione  nei
progetti, nonche' ai coordinatori soci-lavoratori di cooperative  con
rapporto di lavoro a part-time, purche'  in  possesso  dei  requisiti
previsti dal presente articolo» (comma 3). 
    2.4. - In ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale  di
Modica sottolinea che l'art. 7 della legge della Regione siciliana n.
27 del 1991 e' applicabile  alla  fattispecie  oggetto  di  giudizio,
perche' il concorso e' stato indetto con il bando pubblicato dopo  le
modifiche   sopra   illustrate.   Di   conseguenza,   «la   procedura
concorsuale, in  forza  del  principio  tempus  regit  actum,  doveva
necessariamente recepire la suddetta normativa». 
    La disposizione, ad avviso del giudice rimettente, e' applicabile
nei confronti  del  ricorrente  nel  giudizio  principale.  L'attore,
sebbene in possesso del requisito  dello  svolgimento  dell'attivita'
lavorativa ai sensi dell'art. 23 della  legge  regionale  n.  67  del
1988, in misura non inferiore ai centottanta giorni (per avere svolto
tale attivita' dall'11 novembre 1991  al  4  dicembre  1992),  e  del
titolo di studio (non contestato), non ha l'ulteriore requisito della
«permanenza in servizio alla data del 31 ottobre del 1995». Pertanto,
«in caso di incostituzionalita' di quella parte della  norma  che  la
contempla,  il  ricorrente  otterrebbe  senza   dubbio   il   diritto
all'assunzione, previa disapplicazione di quella parte del  bando  di
concorso che risulterebbe, a tal  punto,  viziata  da  illegittimita'
conseguente». Aggiunge il giudice rimettente  che  «dall'esame  della
graduatoria, della posizione rivestita  dal  ricorrente,  nonche'  da
quella degli altri candidati che hanno invocato  il  beneficio  della
riserva, emerge che, ove al  ricorrente  venisse  riconosciuto  detto
beneficio», egli sarebbe automaticamente collocato «in  uno  dei  due
posti riservati di cui all'art. 2 del bando, e dunque maturerebbe  il
diritto all'assunzione». 
    Ne',  prosegue   il   giudice   rimettente,   sarebbe   possibile
interpretare la disposizione censurata  in  modo  diverso  da  quello
seguito dall'amministrazione comunale. Il rinvio operato dall'art.  7
censurato ai requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge
regionale n. 85 del 1995 non avrebbe motivo di esistere  ove  venisse
inteso come limitato al requisito dei centottanta giorni di  servizio
per progetti di utilita' collettiva di cui all'art. 23 della legge n.
67 del 1988, perche' tale condizione e' gia'  espressamente  prevista
dall'art. 7 stesso. Non sarebbe quindi possibile adottare  soluzioni,
costituzionalmente orientate, che consentano di pervenire  a  diverse
conclusioni,  rispetto  a  quella   sopra   indicata.   Ne'   sarebbe
proponibile, infine, la soluzione formulata dal difensore della parte
ricorrente, diretta a consentire l'applicazione della norma nella sua
versione  originaria,  perche'  i  procedimenti  e  i   provvedimenti
amministrativi (categoria  entro  cui  rientrano  anche  i  bandi  di
concorso) devono conformarsi alla normativa vigente  al  tempo  della
loro emanazione. 
    2.5. - Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il
giudice rimettente censura l'art.  7,  comma  1,  della  legge  della
Regione siciliana n. 27 del 1991 con riferimento agli artt.  3  e  97
Cost. 
    In primo  luogo,  l'ulteriore  condizione  della  «permanenza  in
servizio alla data del 31  ottobre  1995»,  non  prevista  nel  testo
originario,  violerebbe  l'art.  3  Cost.,   perche'   determinerebbe
un'irragionevole   discriminazione   tra   tutti   i   soggetti   che
parteciparono per periodi non inferiori  a  centottanta  giorni  alla
realizzazione dei piani di utilita'  collettiva  dal  1988,  data  di
istituzione di detti piani, al 1995, data di cessazione degli stessi.
Questa  condizione  imporrebbe  di  riconoscere  il  beneficio  della
riserva soltanto  ai  soggetti  che,  avendo  svolto  un  periodo  di
servizio non inferiore a centottanta giorni, siano in  servizio  alla
data  del  31  ottobre  1995.  Tale  discrimine,  basato  sulla  mera
occasionale circostanza di  essere  in  servizio  alla  data  del  31
ottobre 1995, sarebbe irragionevole, in quanto la ratio della riserva
contemplata dalla norma risiederebbe nel tenere conto dell'esperienza
che il soggetto matura con  lo  svolgimento  del  prescritto  periodo
(almeno centottanta giorni), e non gia' per la  mera  circostanza  di
essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995. Inoltre,  la  norma
produrrebbe un'irragionevole disparita' di trattamento tra  coloro  i
quali hanno maturato piu' di centottanta giorni di servizio (come  il
ricorrente, che ha svolto  l'attivita'  prescritta  per  piu'  di  un
anno),  ma  non  risultano  in  servizio  alla  data  stabilita   dal
legislatore, e coloro i  quali,  pur  avendo  maturato  un'esperienza
minore (ad esempio, anche il minimo di legge di centottanta  giorni),
si possono avvantaggiare  della  riserva  per  la  sola  circostanza,
introdotta ex post dal legislatore regionale, di trovarsi in servizio
alla data del 31 ottobre 1995. 
    In secondo luogo, il riconoscimento del beneficio della  riserva,
preordinato all'accesso ai ruoli nella pubblica amministrazione,  per
la mera occasionale  circostanza  di  trovarsi  in  servizio  ad  una
determinata  data,  violerebbe  i  principi  di  buon  andamento   ed
efficienza dell'amministrazione di cui all'art.  97  Cost.  L'effetto
della disposizione censurata, infatti, sarebbe  quello  di  escludere
dal beneficio della riserva tutti i soggetti  non  in  servizio  alla
data del 31 ottobre  1995,  nonostante  tra  questi  possano  esservi
soggetti che vantano una maggiore anzianita' rispetto  a  coloro  che
risultano in servizio  alla  predetta  data  e  possono  accedere  al
beneficio. Cio' introdurrebbe un criterio di selezione per  l'accesso
ai ruoli basato su una circostanza di fatto occasionale, estranea  ad
ogni valutazione di merito. 
    3. -  Con  atto  depositato  in  data  14  gennaio  2013,  si  e'
costituita in giudizio la Regione  siciliana,  per  chiedere  che  la
Corte dichiari l'inammissibilita'  o,  comunque,  la  non  fondatezza
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma  1,
della legge regionale n. 27 del 1991. 
    3.1. - Con riguardo ai profili  di  inammissibilita',  la  difesa
regionale eccepisce, innanzitutto, il difetto  di  giurisdizione  del
giudice adito, in quanto «la contestazione della  legittimita'  della
scelta dell'amministrazione circa i requisiti richiesti per l'accesso
all'assunzione riservata» si risolverebbe in una «richiesta di tutela
di   interesse   legittimo»,   talche'   la   relativa   controversia
rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo. Inoltre,
la difesa regionale rileva che «il criterio di riserva contestato  e'
stato  legittimamente  recepito  nel  bando  di  concorso  al   quale
l'interessato ha prestato acquiescenza  sia  lasciando  decorrere  il
termine decadenziale per  la  sua  impugnazione  dinanzi  al  giudice
amministrativo», sia «formulando una  dichiarazione,  difforme  dalla
realta', di possesso di entrambi i requisiti richiesti per  l'accesso
ai posti riservati». 
    In secondo luogo, la Regione siciliana eccepisce  il  difetto  di
rilevanza della questione,  ai  fini  della  decisione  nel  giudizio
principale, per la mancata impugnazione del  bando  di  concorso  che
prescriveva il possesso del requisito previsto dall'art. 7, domma  1,
della legge della Regione siciliana  n.  27  del  1991,  «stante  che
l'eventuale  accoglimento  della   stessa   non   refluirebbe   sulla
legittimita' del bando che, in mancanza di annullamento,  costituisce
lex  specialis  della  procedura  di  selezione  e  non  puo'  essere
disapplicato». 
    In terzo luogo,  la  difesa  regionale  osserva  che  il  giudice
rimettente  avrebbe  prospettato  la  questione  in  modo  perplesso,
perche', «dopo aver precisato che [essa] riguarda la legittimita' dei
requisiti soggettivi di cui all'art. 1, commi  2  e  3,  della  legge
regionale n. 85 del 1995 relativi all'accesso  alla  riserva  di  cui
all'art.  7,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  27  del   1991,
applicabile  al  caso  dedotto  in  giudizio,  omette  di   sollevare
questione di legittimita' costituzionale del suindicato art. 7, comma
1, della legge regionale n. 27 del 1991, in  combinato  disposto  con
l'art. 1, commi 2  e  3,  della  legge  n.  85  del  1995  e  ritiene
costituzionalmente illegittima  la  sola  disposizione  dell'art.  7,
comma 1, della legge regionale n. 27 del  1991,  non  pertinente,  in
assenza del predetto richiamo all'art. 1, commi 2 e  3,  della  legge
regionale n. 85 del  1995,  rispetto  alla  fattispecie  dedotta  nel
giudizio a quo». 
    3.2.  -  Nel  merito,  la  Regione  siciliana  sostiene  la   non
fondatezza della questione. 
    Innanzitutto, la disposizione censurata collegherebbe a un  fatto
certo, ossia l'essere stato in servizio  alla  data  del  31  ottobre
1995, il criterio in base al quale  riconoscere  la  possibilita'  di
fruire della  riserva  prevista  dallo  stesso  art.  7  della  legge
regionale n. 27 del 1991. 
    La difesa regionale osserva, poi, che il legislatore, fissando il
limite temporale del 31 ottobre 1995, avrebbe «inteso restringere  la
platea  dei  beneficiari  della  riserva,  riducendola  ulteriormente
rispetto  all'originale  previsione  della  norma   in   esame».   In
particolare, la modifica apportata dalla legge regionale  n.  24  del
1996  avrebbe  introdotto  l'attuale  requisito  temporale  con   una
previsione analoga a quella di un'altra norma statale - l'art. 12 del
decreto  legislativo  1°  dicembre  1997,  n.  468  (Revisione  della
disciplina sui lavori socialmente utili,  a  norma  dell'articolo  22
della legge 24 giugno 1997,  n.  196)  -  che  disciplina  il  regime
transitorio dei lavoratori impegnati o  che  siano  stati  impegnati,
entro la data del 31  dicembre  1997,  per  almeno  dodici  mesi,  in
progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1,  del  decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in  materia  di  lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   28
novembre 1996, n. 608. I soggetti di cui all'art. 1,  commi  2  e  3,
della legge regionale n. 85 del 1995 rientrerebbero  quindi  in  tale
regime transitorio, come precisato  dalla  circolare  assessoriale  9
febbraio 1999, n. 335 (Progettazione di lavori di  pubblica  utilita'
rivolti ai soggetti di cui all'art. 1,  commi  2  e  3,  della  legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e di cui all'art.  1  della  legge
regionale 6 aprile 1996, n. 24). 
    Infine, la difesa regionale rileva che la disposizione  censurata
si   sarebbe   adeguata   all'orientamento    della    giurisprudenza
costituzionale in materia di concorsi pubblici e procedure  selettive
riservate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale di Modica, con ordinanza del 6 marzo 2012 (reg.
ord. n.  290  del  2012),  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art.  7,  comma  1,  della  legge  della  Regione
siciliana   15   maggio   1991,   n.   27   (Interventi   a    favore
dell'occupazione), come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge
regionale 1° settembre  1993,  n.  25  (Interventi  straordinari  per
l'occupazione produttiva in  Sicilia)  e  successivamente  modificato
dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24  (Integrazioni
e  modifiche  alla  legge  regionale  21  dicembre  1995,  n.  85  ed
interpretazione  autentica  degli  articoli   1   e   12.   Modifiche
dell'articolo 19 della legge regionale 1º settembre  1993,  n.  25  e
dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36). 
    Il giudice rimettente censura l'art. 7, comma 1, della legge reg.
Sicilia n. 27 del 1991 nella  parte  in  cui  prevede,  ai  fini  del
riconoscimento della riserva a favore dei soggetti  in  possesso  del
prescritto titolo di studio  che  per  un  periodo  non  inferiore  a
centottanta  giorni  abbiano  partecipato  alla   realizzazione   dei
progetti di utilita' collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge
11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato -  "Legge  finanziaria  1988"),  la
condizione di cui all'art. 1,  comma  2,  della  legge  regionale  21
dicembre  1995,  n.  85  (Norme  per   l'inserimento   dei   soggetti
partecipanti ai progetti di utilita' collettiva di  cui  all'art.  23
della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi  per  l'attuazione  di
politiche attive del lavoro), ossia che  detti  soggetti  fossero  in
servizio alla data del 31 ottobre 1995. Ad avviso  del  Tribunale  di
Modica, tale condizione sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e  97
della Costituzione. 
    2. - In via preliminare,  vanno  respinte  le  tre  eccezioni  di
inammissibilita' sollevate dalla Regione siciliana. 
    2.1. - La difesa regionale deduce, innanzitutto, che la questione
sarebbe  inammissibile  per  difetto  di  giurisdizione  del  giudice
rimettente. Ad avviso  della  Regione  siciliana,  «la  contestazione
della  legittimita'  della  scelta   dell'amministrazione   circa   i
requisiti per l'accesso all'assunzione riservata» si risolverebbe  in
una «richiesta di  tutela  di  interesse  legittimo»  e  la  relativa
controversia   rientrerebbe   nella   giurisdizione    del    giudice
amministrativo. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Il Tribunale di Modica  e  la  difesa  regionale  formulano,  con
riguardo alla giurisdizione,  argomentazioni  di  segno  opposto,  ma
entrambe supportate da pronunce delle sezioni unite  della  Corte  di
Cassazione.  Le  diverse  posizioni   giurisprudenziali   illustrate,
sebbene si riferiscano a fattispecie non del tutto coincidenti con la
vicenda oggetto del giudizio principale, «preclud[ono] una  pronuncia
di inammissibilita' della questione perche' sollevata da  un  giudice
privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo
difetto per essere rilevabile deve emergere in  modo  macroscopico  e
manifesto, cioe' ictu oculi» (sentenze n. 41 del 2011, n. 81 e n.  34
del 2010). 
    Inoltre, l'indagine della Corte sulla giurisdizione  del  giudice
rimettente  deve  arrestarsi  laddove  questi  «abbia   espressamente
motivato  in  maniera   non   implausibile   in   ordine   alla   sua
giurisdizione» (sentenze n. 241 del 2008; n. 11 del 2007; n. 144  del
2005; n. 291 del 2001). Nel caso in  esame  il  Tribunale  di  Modica
afferma che la controversia oggetto del giudizio  principale  attiene
al  «diniego  di  stipula   del   contratto   [di   lavoro]   opposto
dall'amministrazione    (successivamente    all'approvazione    della
graduatoria) alla luce  della  ritenuta  insussistenza,  in  capo  al
ricorrente, dei requisiti  previsti  dall'articolo  2  del  bando  di
concorso ai fini della fruizione della riserva  (beneficio  senza  il
quale il ricorrente rimane validamente inserito nella  graduatoria)».
Tale controversia, secondo il rimettente, spetta al giudice ordinario
perche'  non  concerne  «questioni  che   attengono   alla   regolare
formazione della graduatoria, ma questioni successive, che riguardano
le fasi relative all'assunzione dei candidati (tra cui il ricorrente)
dichiarati idonei». Questa motivazione non e' implausibile, anche  in
considerazione di quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  che
assegna  alla  cognizione  del  giudice  ordinario  le   controversie
concernenti l'assunzione al lavoro (ex plurimis, sentenza n.  81  del
2010). 
    2.2. -  La  Regione  siciliana  eccepisce,  poi,  il  difetto  di
rilevanza della  questione  ai  fini  della  decisione  nel  giudizio
principale.  Tale  difetto  deriverebbe,  ad  avviso   della   difesa
regionale, dalla mancata impugnazione, da parte del  ricorrente,  del
bando di concorso che prescriveva il possesso del requisito  previsto
dall'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana n.  27  del
1991, «stante che  l'eventuale  accoglimento  della  [questione]  non
refluirebbe  sulla  legittimita'  del  bando  che,  in  mancanza   di
annullamento, costituisce lex specialis della procedura di  selezione
e non puo' essere disapplicato». 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Nel  giudizio  di  costituzionalita',  cio'  che  rileva  e'  «la
valutazione  formulata  dal  remittente  in  ordine   alla   ritenuta
impossibilita' di definire il processo principale,  indipendentemente
dalla  soluzione  della  questione  sollevata,   potendo   la   Corte
interferire su tale valutazione solo se essa, a prima  vista,  appare
assolutamente priva  di  fondamento»  (sentenza  n.  242  del  2011).
Circostanza questa, che non ricorre nel  caso  oggetto  del  presente
giudizio. Il Tribunale di Modica chiarisce  infatti  che,  ove  fosse
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma censurata,  il
ricorrente nel giudizio principale, in  virtu'  della  sua  posizione
nella graduatoria del concorso,  non  contestata,  «otterrebbe  senza
dubbio il diritto all'assunzione, previa  disapplicazione  di  quella
parte del  bando  di  concorso  che  risulterebbe  [...]  viziata  da
illegittimita' conseguente». 
    2.3. - La Regione siciliana eccepisce,  infine,  che  il  giudice
rimettente  avrebbe  prospettato  la  questione  in  modo  perplesso.
Secondo la difesa regionale, il Tribunale  di  Modica,  da  un  lato,
avrebbe precisato che  la  questione  riguarda  la  legittimita'  dei
requisiti soggettivi di cui all'art. 1, commi  2  e  3,  della  legge
regionale n. 85 del 1995 relativi all'accesso  alla  riserva  di  cui
all'art.  7,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  27  del   1991,
applicabile al caso dedotto  in  giudizio;  dall'altro,  avrebbe  poi
omesso di sollevare la questione di legittimita'  costituzionale  del
citato art. 7, comma 1, in combinato disposto con l'art. 1, commi 2 e
3,  della  legge  regionale  n.  85  del  1995  e  avrebbe   ritenuto
costituzionalmente illegittima «la  sola  disposizione  dell'art.  7,
comma 1, della legge regionale n. 27 del  1991,  non  pertinente,  in
assenza del predetto richiamo all'art. 1, commi 2 e  3,  della  legge
regionale n. 85 del  1995,  rispetto  alla  fattispecie  dedotta  nel
giudizio a quo». 
    Anche questa eccezione non e' fondata. 
    Il Tribunale di Modica - sia nel testo  dell'ordinanza,  sia  nel
petitum -precisa che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana n.  27  del
1991 e' sollevata «nella parte in cui prevede [...] la condizione  di
cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre  1995,  n.
85, ovverosia che detti soggetti debbano essere in servizio alla data
del 31 ottobre 1995». Emerge quindi in  modo  inequivocabile  che  il
giudice rimettente ha inteso censurare l'art. 7, comma 1, della legge
regionale n. 27 del 1991 con specifico  riferimento  alla  condizione
prevista dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 85 del  1995,
talche' la  questione  non  e'  prospettata  in  modo  perplesso  ne'
contraddittorio (ex plurimis, ordinanza n. 34 del 2013). 
    3. - Nel merito, la questione e' fondata. 
    3.1. - Debbono innanzitutto essere illustrati il quadro normativo
in cui si inserisce la disposizione censurata e le modifiche  di  cui
essa e' stata oggetto. 
    Al fine di favorire l'occupazione giovanile, l'art. 7 della legge
della Regione siciliana n. 27 del  1991  stabilisce  una  riserva  di
posti, nei pubblici concorsi, per determinate categorie di  soggetti,
inclusi coloro i quali hanno  partecipato  ai  progetti  di  utilita'
collettiva  di  cui  all'art.  23  della  legge  n.  67   del   1988.
Quest'ultimo articolo aveva previsto, per il triennio  1988-1990,  il
finanziamento di iniziative a livello locale «temporalmente limitate»
consistenti nello svolgimento di «attivita' di  utilita'  collettiva»
tramite l'impiego, a tempo parziale, di giovani privi di  occupazione
ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. 
    Questa Corte ha gia' ricostruito le modalita' con cui la  Regione
siciliana ha regolato  i  progetti  di  utilita'  collettiva  di  cui
all'art. 23 della legge n. 67 del 1988 (sentenze n. 310 del 1999 e n.
43 del 1996). Per un verso, allo  scadere  del  triennio  considerato
dalla normativa statale, sono state approvate  leggi  dirette  sia  a
prorogare la durata di tali progetti (da ultimo la legge regionale n.
25 del 1993, che ha prolungato i progetti sino al 1°  gennaio  1996),
sia a promuovere progetti simili, come previsto dalla legge regionale
n. 85 del 1995 e dalla circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n. 335
(Progettazione di lavori di pubblica utilita' rivolti ai soggetti  di
cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre  1995,
n. 85, e di cui all'art. 1 della legge regionale 6  aprile  1996,  n.
24). Per l'altro verso, il legislatore siciliano, fin  dal  1990,  ha
introdotto misure per favorire l'occupazione dei soggetti che avevano
partecipato  a  detti  progetti:  e'  in  questa  seconda  serie   di
iniziative che si colloca la legge regionale n. 27 del 1991,  che  ha
previsto «Interventi formativi a favore di laureati  e  diplomati  di
scuole secondarie» per persone di eta' comprese tra i 18 e i 40  anni
(articoli da 1 a 5) e azioni volte  a  favorire  il  collocamento  di
soggetti che avessero partecipato a progetti di  utilita'  collettiva
ai sensi dell'art. 23 della legge n. 67 del 1988. 
    Nell'ambito di tali misure, l'art. 7, comma 1, della legge  della
Regione  siciliana  n.  27  del  1991,  nella  versione   originaria,
ammetteva al beneficio della riserva, tra gli altri, i  soggetti  che
avessero preso parte, per un  periodo  non  inferiore  a  centottanta
giorni, alla realizzazione dei progetti di utilita' collettiva di cui
all'art. 23 della legge n. 67 del 1988. 
    Successivamente, la disposizione censurata  e'  stata  modificata
piu' volte con riguardo sia all'ambito  soggettivo  di  applicazione,
sia alla vigenza. L'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 25 del
1993 ha posto  quale  condizione  per  accedere  al  beneficio  della
riserva quella di essere «in servizio alla data di pubblicazione  del
relativo bando di concorso». L'art. 3 della legge regionale n. 24 del
1996, poi, ha sostituito tale ultima clausola  con  l'inciso  «ed  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge
regionale  21  dicembre  1995,  n.  85  e  successive  modifiche   ed
integrazioni», cosi' introducendo la condizione censurata dal giudice
rimettente dell'essere in servizio alla  data  del  31  ottobre  1995
(condizione risultante dal rinvio all'art. l, comma  2,  della  legge
regionale n. 85 del 1995).  E'  stato  cosi'  inserito  un  requisito
previsto da un'altra legge regionale ad un  altro  scopo,  quello  di
determinare un criterio di priorita' per accedere alle misure da essa
stabilite. 
    Quanto al periodo di vigenza, l'art.  7,  comma  1,  della  legge
regionale n. 27 del 1991, nella versione originaria,  avrebbe  dovuto
trovare applicazione per un triennio dalla data di approvazione della
medesima legge n. 27 del 1991 e dunque sino al maggio 1994. A seguito
di piu'  interventi  legislativi,  la  possibilita'  di  accedere  al
beneficio della riserva e' stata prorogata sino al 31 dicembre  2006,
mentre i progetti di utilita' collettiva sono rimasti in vigore  solo
fino al 1° gennaio 1996.  Queste  ripetute  proroghe  hanno  reso  la
disposizione censurata applicabile al giudizio principale, che ha  ad
oggetto una procedura di concorso bandita nel 2003. 
    3.2. - La disposizione  censurata  non  supera  il  vaglio  della
ragionevolezza,  con  conseguente  violazione   dell'art.   3   Cost.
L'intervento normativo, compiuto nell'aprile 1996,  ha  riammesso  al
beneficio della riserva, retroattivamente, soltanto coloro che,  gia'
impegnati in progetti di utilita' collettiva per  almeno  centottanta
giorni, avessero cessato di essere in servizio in un periodo compreso
tra il 31 ottobre 1995 - dies a quo indicato dalla legge -  e  il  1°
gennaio  1996  -  quando  sono  terminati  i  progetti  di   utilita'
collettiva. La norma censurata, quindi, discrimina tra coloro i quali
sono stati impegnati anche piu' di centottanta giorni in progetti  di
utilita' collettiva, ma non  erano  in  servizio  alla  data  del  31
ottobre 1995, e coloro i quali,  pur  avendo  maturato  un'esperienza
minore, pari al minimo richiesto  dalla  legge,  possono  beneficiare
della riserva per la semplice occasionale circostanza, introdotta  ex
post dal legislatore regionale, di essere in servizio alla  data  del
31 ottobre 1995. In particolare, il termine  scelto  dal  legislatore
esclude dal beneficio della riserva, in modo irragionevole,  tutti  i
soggetti che abbiano partecipato  per  almeno  centottanta  giorni  a
progetti di utilita' collettiva nel periodo compreso tra il settembre
1993 - quando e' stata apportata la prima modifica all'art. 7, comma,
1, della legge regionale n. 27 del 1991  -  e  il  30  ottobre  1995.
L'indicazione di un termine puntuale, riferito a una specifica  data,
da' luogo a una irragionevole disparita' di trattamento tra  soggetti
che dovrebbero trovarsi nella eguale possibilita' di usufruire di una
disciplina diretta a favorire l'occupazione e a  «non  disperdere  il
patrimonio di professionalita'» formato sia con  fondi  statali,  sia
con fondi regionali (ordinanza n. 430 del 2002). 
    Il  legislatore  puo'  e  deve  fissare  un  termine  certo   per
delimitare l'ambito soggettivo di  applicazione  di  una  disciplina,
specialmente con riferimento  alla  riserva  di  posti  nei  pubblici
concorsi, ammissibile in ipotesi circoscritte e solo al ricorrere  di
precise condizioni piu' volte indicate da questa Corte (ex  plurimis,
sentenza n. 3 del 2013). Ma il modo in cui detto termine e' stabilito
non puo' essere irragionevolmente discriminatorio. Nel caso in esame,
il termine puntuale del 31 ottobre 1995, introdotto  dal  legislatore
quando  i  progetti  di  utilita'  collettiva  erano  gia'  conclusi,
favorisce in modo arbitrario e irragionevole l'occupazione di  alcuni
soggetti a danno di eventuali altri che, ancora iscritti nelle  liste
di collocamento, avrebbero potuto anch'essi beneficiare della riserva
per tutto il periodo in cui la disciplina  censurata  e'  rimasta  in
vigore. 
    Va dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7,
comma 1, della legge della Regione siciliana n. 27  del  1991,  nella
parte in cui prevede - ai fini del  riconoscimento  della  riserva  a
favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di  studio  che
per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato
alla realizzazione dei progetti di utilita'  collettiva  disciplinati
dall'art. 23 della legge n. 67  del  1988  -  la  condizione  di  cui
all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 85 del 1995, ossia  che
detti soggetti fossero in servizio alla data del 31 ottobre 1995. 
    4. - Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  7,  comma  1,
della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi
a favore dell'occupazione), come sostituito dall'art.  19,  comma  2,
della  legge  regionale  1°  settembre  1993,   n.   25   (Interventi
straordinari   per   l'occupazione   produttiva   in    Sicilia)    e
successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile
1996, n.  24  (Integrazioni  e  modifiche  alla  legge  regionale  21
dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1  e
12. Modifiche dell'articolo 19 della  legge  regionale  1º  settembre
1993, n. 25 e dell'articolo 12 della  legge  regionale  21  settembre
1990, n. 36), nella parte in cui prevede, ai fini del  riconoscimento
della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo
di studio che per un  periodo  non  inferiore  a  centottanta  giorni
abbiano partecipato  alla  realizzazione  dei  progetti  di  utilita'
collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - "Legge finanziaria 1988"), la  condizione,  contemplata
dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995,  n.  85
(Norme per l'inserimento dei soggetti  partecipanti  ai  progetti  di
utilita' collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988,  n.
67 ed interventi per l'attuazione di politiche  attive  del  lavoro),
che detti soggetti fossero in servizio alla data del 31 ottobre 1995. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                      Sabino CASSESE, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI