N. 108 SENTENZA 22 - 29 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Lavoro e occupazione - Disoccupazione involontaria in caso  di  crisi
  aziendali,  occupazionali  o  di  licenziamento  -  Apprendisti   -
  Estensione dell'indennita' di disoccupazione  in  via  sperimentale
  per  il   triennio   2009-2011,   subordinatamente   all'intervento
  integrativo  a  carico  degli  enti   bilaterali   previsti   dalla
  contrattazione collettiva - Asserita violazione  del  principio  di
  ragionevole eguaglianza nella tutela del lavoro e nel sostegno alla
  disoccupazione involontaria - Insussistenza - Natura incentivante e
  sperimentale dell'istituto - Non fondatezza della questione. 
- Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella  legge  28
  gennaio 2009, n. 2), art. 19, comma 1, lettera c). 
- Costituzione, artt. 3, 4 e 38. 
(GU n.23 del 5-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  19,  comma
1, lettera c), del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale), convertito in legge dall'art. 1 della  legge  28  gennaio
2009, n. 2, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e  38  della
Costituzione, dal Tribunale di Lucca nel  procedimento  vertente  tra
A.B. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altra,
con ordinanza del 18 giugno 2011, iscritta al  n.  266  del  registro
ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 54, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visti gli atti di costituzione di A.B. e dell'Istituto  nazionale
della previdenza sociale (INPS)  nonche'  l'atto  di  intervento  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2013 il Giudice relatore
Luigi Mazzella; 
    uditi gli avvocati Amos Andreoni e Vittorio Angiolini  per  A.B.,
Antonietta Coretti per l'Istituto nazionale della previdenza  sociale
(INPS) e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Nel corso di un giudizio promosso da A.B.  contro  l'Istituto
nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  avente  ad  oggetto  la
corresponsione  dell'indennita'  di   disoccupazione   speciale,   il
Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4  e
38  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
l'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29  novembre  2008,
n.  185  (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a   famiglie,   lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale), convertito in legge dall'art.  1  della
legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
    Il  rimettente  espone  che  la  norma   censurata   prevede   la
concessione  di  un  trattamento  pari  all'indennita'  ordinaria  di
disoccupazione per un periodo massimo  di  90  giorni  a  favore  dei
lavoratori assunti  con  la  qualifica  di  apprendista  in  caso  di
sospensione per crisi aziendali o occupazionali  ovvero  in  caso  di
licenziamento. La disposizione, tuttavia, condiziona l'erogazione  di
tale indennita' ad un intervento integrativo, pari alla misura almeno
del venti per cento  dell'indennita'  stessa,  a  carico  degli  enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. 
    Il Tribunale di Lucca deduce che l'attore  nel  giudizio  a  quo,
assunto con qualifica di apprendista, era  stato  licenziato  da  una
societa' appartenente al settore industria del legno  nel  quale  non
esiste alcun ente bilaterale, onde l'INPS,  in  sede  amministrativa,
aveva respinto la sua domanda. 
    Il rimettente aggiunge che la parte privata non  poteva  accedere
neppure al trattamento di  cassa  integrazione  guadagni  in  deroga,
riservato ai lavoratori sospesi e non ancora licenziati, ne' a quello
dell'indennita' di mobilita' in deroga, beneficio non previsto  dalla
Regione Toscana. 
    Tanto premesso, il Tribunale di Lucca  sostiene  che  l'art.  19,
comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  n.  185  del  2008,  nel
subordinare l'erogazione, a favore  dei  lavoratori  assunti  con  la
qualifica di apprendisti,  del  predetto  trattamento  all'intervento
integrativo  a  carico   degli   enti   bilaterali   previsti   dalla
contrattazione collettiva, contrasta con gli artt. 3, 4 e  38  Cost.,
«per violazione del principio di ragionevole eguaglianza nella tutela
del lavoro e nel sostegno alla disoccupazione  involontaria»,  stante
l'irragionevole disparita' di  trattamento  che  puo'  verificarsi  a
danno di un lavoratore che, a differenza  di  altri  e  ricorrendo  i
medesimi presupposti, venga escluso dall'erogazione del  sostegno  al
reddito per circostanze quali l'inesistenza o  l'inapplicabilita'  di
un contratto collettivo sull'ente bilaterale, il cui  verificarsi  e'
riconducibile a scelte dei  sindacati  di  parte  datoriale  o  dello
stesso datore di lavoro. 
    Inoltre,  il  chiaro  tenore  letterale  della  norma,  la  quale
espressamente   condiziona   la   concessione    della    prestazione
all'intervento integrativo a carico degli  enti  bilaterali  previsti
dalla  contrattazione   collettiva,   impedisce   di   procedere   ad
un'interpretazione  adeguatrice  che  possa  consentire  di   evitare
l'incidente di costituzionalita'. 
    Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente afferma  che
la norma censurata deve necessariamente essere applicata nel giudizio
a  quo  e  che  dall'accoglimento  della  questione  di  legittimita'
costituzionale discenderebbe un mutamento  nel  quadro  normativo  di
riferimento. 
    2.- Nel giudizio di legittimita' costituzionale si e'  costituito
A.B.,  attore  nel  giudizio  principale,  il  quale  chiede  che  la
questione sia dichiarata fondata. 
    In particolare, ad avviso della parte privata, l'art.  19,  comma
1, lettera c), del decreto-legge n. 185 del 2008 contrasta con l'art.
3 Cost. in ragione della sua intima contraddizione con il  precedente
art. 18 dello stesso decreto-legge, il quale definisce gli interventi
da  esso  previsti  come  imposti  dall'eccezionale  crisi  economica
internazionale e dalla conseguente esigenza di riprogrammazione delle
risorse disponibili;  e'  quindi  contraddittorio  rendere  aleatorio
(perche' condizionato alla liquidazione di un trattamento integrativo
che potrebbe mancare) l'intervento a favore degli apprendisti sospesi
dal lavoro o licenziati. 
    Inoltre, secondo la difesa del lavoratore, la norma censurata  e'
viziata perche' e' fonte di irragionevole disparita'  di  trattamento
ai danni  di  lavoratori  che,  pur  vivendo  come  altri  una  crisi
aziendale e occupazionale, sono esclusi da un intervento di  sostegno
al  reddito  voluto  e  finanziato  dallo   Stato   per   circostanze
(l'inesistenza  o  l'inapplicabilita'  di  un  contratto   collettivo
sull'ente bilaterale) che nulla hanno a che fare con lo Stato  e  con
le garanzie da esso offerte. 
    Tale  vizio  e'  aggravato  dal  fatto  che  le  misure  previste
dall'art. 19 del decreto-legge n. 185 del 2008  non  scaturiscono  da
scelte discrezionali del legislatore, ma sono  imposte  dall'art.  38
della Costituzione. 
    La parte privata aggiunge che la norma censurata, subordinando il
sostegno al reddito a carico della finanza pubblica  all'integrazione
da parte di enti bilaterali, impone alla liberta' sindacale  tutelata
dall'art. 39 Cost.  un  sacrificio  non  indispensabile  al  fine  di
realizzare le finalita' di assicurare la  tutela  del  lavoratore  in
occasione  di  crisi  aziendali  e  occupazionali,  con   conseguente
rafforzamento dell'irragionevolezza della norma ai sensi dell'art.  3
Cost. letto in combinato disposto con l'art. 4 della Costituzione. 
    Piu' in generale, ad avviso della  difesa  di  A.B.,  l'art.  19,
comma 1, del decreto-legge n. 185  del  2008  determina  una  lesione
della liberta' sindacale protetta dagli  artt.  18  e  39  Cost.  che
aggrava la violazione degli  artt.  3,  4  e  38  Cost.  evocati  dal
rimettente. 
    Per quanto concerne specificatamente l'art. 38  Cost.,  la  parte
privata deduce  che  esso  e'  violato  sotto  un  triplice  profilo:
perche',  in  mancanza  di  intervento   dell'ente   bilaterale,   il
lavoratore,  oltre   a   non   aver   diritto   al   trattamento   di
disoccupazione, rischia di non accedere all'integrazione salariale  e
all'indennita' di mobilita' in deroga; per contrasto con il principio
della  universalita'  dei  trattamenti  previdenziali  finanziati  da
risorse pubbliche; perche' l'art. 38, quinto comma, Cost.,  considera
la previdenza privata solamente come eventuale ed aggiuntiva rispetto
all'intervento dello Stato e non come condizionante quest'ultimo. 
    3.- Si e'  costituito  anche  l'INPS,  il  quale  chiede  che  la
questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. 
    L'ente sostiene che  la  norma  censurata  non  determina  alcuna
situazione di svantaggio ne' per i lavoratori dipendenti di un datore
di lavoro che non sia obbligato al versamento di contributi  all'ente
bilaterale o che applichi un contratto collettivo che non prevede  un
simile ente, ne' per i lavoratori che aderiscano  ad  un'associazione
sindacale priva di tale ente. Infatti,  in  mancanza  dell'intervento
degli enti bilaterali, l'art. 19, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.
185 del 2008 prevede che le domande di concessione dell'indennita' di
disoccupazione debbono essere considerate come domande di accesso  ai
trattamenti di cassa interazione guadagni e di mobilita' in deroga. 
    Pertanto, in linea generale, il lavoratore  non  resta  privo  di
tutela, perche' accede  agli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  se
previsti dalla sua Regione di  residenza.  Se,  poi,  come  nel  caso
oggetto  del  giudizio  a  quo,  la  Regione   non   abbia   attivato
l'indennita' di mobilita' in  deroga,  nessun  lavoratore  licenziato
puo' usufruire di quella prestazione eccezionale. 
    Inoltre, ad avviso della difesa dell'ente previdenziale,  occorre
considerare anche che le risorse stanziate per le particolari  misure
di sostegno del  reddito  previste  dalla  norma  censurata,  se  non
completamente impegnate, vanno ad  integrare  quelle  destinate  agli
ammortizzatori sociali in deroga. 
    L'INPS  contesta,  poi,  che  sia  ravvisabile   un'irragionevole
discriminazione a danno  dei  lavoratori  che,  a  parita'  di  altre
condizioni, non possono accedere alla provvidenza prevista  dall'art.
19, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 185 del  2008  a  causa
dell'inesistenza o dell'inapplicabilita' di un  contratto  collettivo
che preveda un ente bilaterale. 
    Infatti  il  legislatore  ha  inteso  promuovere  e   incentivare
l'intervento di tali enti, ai quali viene offerta la possibilita'  di
aggiungere una nuova forma  di  sostegno  del  reddito  a  favore  di
categorie di lavoratori (come gli apprendisti sospesi  o  licenziati)
che in precedenza ne erano prive. In questa prospettiva, la quota  di
trattamento a carico dello Stato  ha  la  funzione  di  integrare  il
sostegno al  reddito  eventualmente  previsto  ed  erogato  dall'ente
bilaterale. 
    In definitiva, sostiene l'INPS, il vero intervento dello Stato e'
costituito dall'integrazione salariale e dall'indennita' di mobilita'
in deroga, mentre, rispetto alla disoccupazione (come nel caso  della
sospensione  o  del  licenziamento   dei   lavoratori   apprendisti),
l'intervento di sostegno al reddito si  configura  come  misura  solo
eventuale e a carico delle parti sociali, con il concorso  dell'aiuto
pubblico. 
    In altri termini, l'adesione agli enti bilaterali costituisce  un
onere per le associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori per poter  godere  dell'intervento,  in  via  sussidiaria,
dello Stato. 
    4.- Nel giudizio di legittimita' costituzionale e' intervenuto il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il  quale  chiede  che   la
questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. 
    Ad avviso della difesa dello Stato, la questione e' inammissibile
per erronea individuazione  della  norma  censurata,  perche',  nella
parte dedicata alla rilevanza, l'ordinanza  del  Tribunale  di  Lucca
riporta il testo sia del comma 1, sia  del  comma  1-bis  (il  quale,
invece, e' estraneo  alla  questione  sollevata),  dell'art.  19  del
decreto-legge n. 185 del 2008. 
    Inoltre il Presidente del Consiglio dei ministri afferma  che  la
genericita'  della  motivazione  sulla  rilevanza  non  consente   di
delibare se, nella fattispecie, l'accoglimento della questione incida
sulla decisione della controversia. 
    L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce,  poi,  che  l'unico,
tra  i  parametri  costituzionali  evocati,  rispetto  al  quale  sia
pertinente la motivazione sulla non manifesta infondatezza, e' l'art.
3 della Costituzione. 
    Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri  deduce  che
il legislatore ha inteso coinvolgere piu' parti, pubbliche e private,
nella  realizzazione  dell'ampliamento  della  platea  di  lavoratori
destinatari di ammortizzatori sociali,  arricchendo  al  contempo  la
stessa  categoria  degli  ammortizzatori  sociali  con  un  ulteriore
strumento di sostegno del reddito. 
    L'intervento  dell'ente  bilaterale,   pertanto,   non   comporta
soltanto un'erogazione aggiuntiva a quella a carico dell'ente stesso,
ma costituisce il presupposto in mancanza del quale i lavoratori  non
potrebbero beneficiare delle prestazioni sociali previste. 
    La difesa dello Stato aggiunge che,  in  ogni  caso,  in  difetto
dell'intervento  integrativo  a  carico   dell'ente   bilaterale,   i
lavoratori non  restano  sforniti  di  tutela.  Questa,  infatti,  e'
garantita attraverso l'accesso diretto ai trattamenti in deroga  alla
normativa vigente, come  previsto  dall'art.  19,  comma  1-bis,  del
decreto-legge n. 185 del 2008. 
    A tale stregua,  ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, e'  logica  la  scelta  discrezionale  del  legislatore  di
subordinare il riconoscimento dell'indennita'  di  disoccupazione  di
cui trattasi all'intervento degli enti bilaterali. 
    5.- In prossimita' dell'udienza pubblica A.B. ha  depositato  una
memoria nella quale insiste affinche' la Corte  dichiari  fondata  la
questione. 
    La difesa della parte privata, oltre  a  ribadire  gli  argomenti
gia' svolti nell'atto  di  costituzione,  contesta  la  ricostruzione
sostenuta dall'INPS e dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
secondo la quale l'intervento previsto dall'art.  19,  comma  1,  del
decreto-legge n. 185 del 2008 dovrebbe essere  considerato  come  una
misura a sostegno del sistema degli enti bilaterali.  Questi  ultimi,
infatti, sono enti privati, frutto della libera  scelta  delle  parti
sociali, onde non sarebbe possibile per il  legislatore  forzarli  ad
intervenire utilizzando risorse che tali enti attingono dalle imprese
e dai lavoratori. 
    Ne', sempre ad avviso del ricorrente nel giudizio principale,  e'
corretto configurare, a  carico  delle  associazioni  dei  datori  di
lavoro e dei lavoratori, un onere di adesione  agli  enti  bilaterali
dal  cui  assolvimento  dovrebbe  dipendere  l'erogazione  dell'aiuto
pubblico; infatti, una simile impostazione  trascura  di  considerare
che le conseguenze dell'inottemperanza a tale onere ricadono, non sui
soggetti sui quali esso grava, bensi' sui lavoratori. 
    Inoltre,  secondo   la   difesa   di   A.B.,   sarebbe   comunque
irragionevole che un beneficio pubblico, finalizzato al  sostegno  al
reddito e, pertanto,  di  rilevanza  costituzionale  (artt.  4  e  38
Cost.), fosse erogato ai lavoratori senza alcuna obiettivita';  anzi,
sarebbe del tutto inspiegabile perche', tra tutti gli enti bilaterali
previsti  dalla   contrattazione   collettiva,   l'ausilio   pubblico
riguarderebbe proprio quelli che, fornendo un intervento  integrativo
ai lavoratori, si mostrano maggiormente capienti economicamente. 
    La   parte   privata   sostiene,   poi,   che    l'illegittimita'
costituzionale della norma censurata non e' esclusa dal fatto  che  i
lavoratori possano accedere  ad  altri  trattamenti  di  sostegno  al
reddito. Infatti, da un lato, il lavoratore perde comunque una  parte
della  tutela  di  cui  avrebbe  potuto  godere  e,  dall'altro,  gli
ulteriori trattamenti in deroga sono meramente eventuali,  poiche'  a
loro volta subordinati  a  propri  e  diversi  requisiti,  oltretutto
variabili da Regione a Regione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale di Lucca dubita, in riferimento agli articoli 3,
4  e  38  della  Costituzione,  della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 19, comma 1, lettera  c),  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185 (Misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale), convertito in legge dall'art.  1  della
legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
    1.1.- La norma censurata ha disposto l'estensione dell'indennita'
di  disoccupazione  agli  apprendisti   (categoria   tradizionalmente
esclusa dalla tutela contro la disoccupazione involontaria)  «in  via
sperimentale per il triennio 2009-2011» in caso  di  sospensione  per
crisi aziendali o occupazionali ovvero di  licenziamento.  L'art.  6,
comma 1, lettera a), del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito
in legge dall'art. 1 della legge 24 febbraio 2012, n.  14,  ha,  poi,
prolungato il periodo di vigenza della disposizione fino a  tutto  il
2012. 
    1.2.- Ad avviso del rimettente, l'art. 19, comma 1,  lettera  c),
del decreto-legge n. 185 del 2008, nel  subordinare  l'erogazione,  a
favore dei lavoratori assunti con la qualifica di apprendisti, di  un
trattamento pari all'indennita' ordinaria di disoccupazione, in  caso
di sospensione  o  di  licenziamento,  all'intervento  integrativo  a
carico  degli   enti   bilaterali   previsti   dalla   contrattazione
collettiva, violerebbe «il principio di ragionevole eguaglianza nella
tutela del lavoro e nel sostegno alla  disoccupazione  involontaria»,
stante l'irragionevole disparita' di trattamento che puo' verificarsi
a danno di un lavoratore che, a differenza di altri  e  ricorrendo  i
medesimi presupposti, venga escluso dall'erogazione del  sostegno  al
reddito per circostanze quali l'inesistenza o  l'inapplicabilita'  di
un contratto collettivo sull'ente bilaterale, il cui  verificarsi  e'
riconducibile a scelte dei  sindacati  di  parte  datoriale  o  dello
stesso datore di lavoro. 
    1.3.- Successivamente alla rimessione della questione alla Corte,
la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in  materia  di  riforma
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), ha proceduto,
tra l'altro, ad una riforma della  tutela  contro  la  disoccupazione
involontaria. In  particolare,  la  legge  citata  ha  sostituito  il
precedente sistema di tutele con una  nuova  forma  di  assicurazione
(l'assicurazione  sociale  per  l'impiego),  applicabile  anche  agli
apprendisti (art. 2, comma 2) e destinata ad operare a decorrere  dal
1° gennaio 2013. 
    Contestualmente, l'art. 2, comma 55, della legge n. 92  del  2012
ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le lettere a), b) e  c)
del comma 1 dell'art. 19 del decreto-legge n. 185 del 2008. 
    2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato  alcune
eccezioni di inammissibilita' della questione che,  pero',  non  sono
fondate. 
    2.1.- In particolare, secondo la difesa dello Stato, la questione
sarebbe  inammissibile  per  erronea   individuazione   della   norma
censurata, perche', nella parte dedicata alla rilevanza,  l'ordinanza
di rimessione riporta il testo sia del comma 1, sia del  comma  1-bis
(il quale, invece, e' estraneo alla questione  sollevata),  dell'art.
19 del decreto-legge n. 185 del 2008. 
    L'eccezione non e' fondata, perche' la menzione del  comma  1-bis
non  determina  alcuna  incertezza  circa  la  disposizione  che   il
rimettente ha inteso  censurare,  che  e'  quella  che  subordina  la
concessione dell'indennita' di  disoccupazione  all'intervento  degli
enti bilaterali, norma contenuta appunto nel  comma  1,  lettera  c),
dell'art. 19. 
    2.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma, poi,  che
la genericita' della motivazione sulla rilevanza non consentirebbe di
delibare se, nella fattispecie, l'accoglimento della questione incida
sulla decisione della controversia. 
    Effettivamente, il giudice a  quo  si  limita  ad  affermare  che
dall'accoglimento della questione di costituzionalita' «discenderebbe
un mutamento  del  quadro  normativo  di  riferimento».  Tuttavia  il
rimettente espone compiutamente le circostanze di fatto della vicenda
e, in particolare, che l'INPS aveva negato l'erogazione del beneficio
al lavoratore perche', nel settore al quale apparteneva il datore  di
lavoro del ricorrente, non esisteva alcun ente bilaterale. E'  quindi
chiaro  l'assunto  del  Tribunale  di  Lucca,  secondo  il  quale  la
rimozione, a seguito  dell'invocata  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale, della disposizione nella parte in cui  condiziona  la
concessione  dell'indennita'  all'intervento   dell'ente   bilaterale
determinerebbe  automaticamente  l'accoglimento  della  domanda   del
lavoratore. 
    2.3.- Infine, l'obiezione dell'Avvocatura  generale  dello  Stato
secondo la quale l'unico, tra  i  parametri  costituzionali  evocati,
rispetto al quale sia pertinente la motivazione sulla  non  manifesta
infondatezza, sarebbe l'art. 3 Cost., non esclude che la Corte  debba
comunque  esaminare  il  merito  della  questione,  il   cui   nucleo
essenziale e' costituito,  appunto,  dal  denunciato  contrato  della
norma censurata con l'art. 3 della Costituzione. 
    3.- Nel merito la questione non e' fondata. 
    3.1.- Deve essere premesso che l'evoluzione del quadro  normativo
successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione non esclude la
necessita' di affrontare il merito della questione. 
    Infatti, l'art. 2, comma 55,  della  legge  n.  92  del  2012  ha
abrogato l'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 185 del
2008 con effetto solamente dal 1° gennaio  2013.  Inoltre  l'art.  2,
comma 1,  della  stessa  legge  n.  92  del  2012  ha  precisato  che
l'assicurazione sociale per l'impiego (estesa anche agli apprendisti)
si applica solamente ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dal 1° gennaio 2013. 
    Pertanto gli analoghi eventi precedenti  a  quella  data  restano
disciplinati dalla  previgente  normativa,  inclusa  la  disposizione
oggetto della presente  questione,  la  quale,  dunque,  deve  essere
applicata per decidere il giudizio a quo. 
    3.2. - Orbene, l'art. 19, comma 1, lettera c), del  decreto-legge
n. 185 del 2008 e' diretto, in realta', a stimolare le parti  sociali
a introdurre misure  di  sostegno  a  favore  della  categoria  degli
apprendisti. L'intervento pubblico, cioe', rappresenta  un  incentivo
per le associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  affinche'
esse  sviluppino  il  sistema  degli  enti   bilaterali   nel   senso
dell'istituzione  di  forme  di  intervento  anche  a  favore   degli
apprendisti sospesi o licenziati, con la consapevolezza che, nel caso
in cui esse pervengano ad accordi in tal senso, lo Stato contribuira'
in misura consistente al completamento  del  sistema  di  tutela  per
quella categoria di lavoratori. 
    Al riguardo e' significativo che, diversamente  dai  tradizionali
istituti di sostegno al reddito previsti in  caso  di  sospensione  o
estinzione del rapporto, quello stabilito dalla norma  censurata  non
e' finanziato dalla contribuzione posta a carico dei datori di lavoro
e dei lavoratori, bensi' dalla fiscalita' generale. 
    Nel  senso  della  natura  di   incentivo   del   sistema   della
bilateralita' piuttosto che di provvidenza direttamente attribuita ai
lavoratori depone anche la preventiva  determinazione  dell'ammontare
complessivo dei fondi destinati, per ciascun anno, agli interventi da
essa previsti;  con  la  conseguenza  che,  una  volta  eventualmente
esauriti  tali  fondi,  nulla  puo'  essere  comunque   concesso   ai
lavoratori,  seppure  versino   nelle   condizioni   previste   dalla
disposizione stessa. 
    Va infine considerato il  carattere  sperimentale  e  transitorio
dell'intervento previsto dall'art.  19,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge n. 185 del  2008:  la  norma,  da  un  lato,  definisce
espressamente  «sperimentale»  la  misura  di  sostegno  al   reddito
contemplata a favore degli apprendisti e, dall'altro, fin dall'inizio
ne ha limitato la durata nel  tempo  (inizialmente  per  il  triennio
2009-2011, successivamente fino a tutto il 2012). 
    In sostanza, il legislatore ha inteso verificare la  possibilita'
di realizzare  una  tutela  a  favore  degli  apprendisti  sospesi  o
licenziati mediante l'intervento degli enti bilaterali; a tal fine ha
stabilito, in via transitoria, lo stanziamento di determinati  fondi,
disponendo che, ove le parti sociali avessero effettivamente previsto
quell'intervento, essi avrebbero potuto  essere  impiegati  a  favore
della predetta categoria di lavoratori. 
    La natura  incentivante  e  sperimentale  dell'istituto  definito
dalla  norma   censurata   ne   esclude,   pertanto,   il   carattere
irragionevolmente discriminatorio a danno di lavoratori  appartenenti
a settori produttivi  nei  quali  non  sia  stato  previsto  un  ente
bilaterale, appunto perche' non si tratta di  una  misura  introdotta
stabilmente  e  diretta  a  configurare  un  incondizionato   diritto
soggettivo in capo ai lavoratori. 
    Tanto piu' che il legislatore ha disposto che, in caso di mancato
intervento  degli  enti  bilaterali,  i   lavoratori   (inclusi   gli
apprendisti) accedono direttamente  ai  trattamenti  in  deroga  alla
normativa vigente e possono, dunque, usufruire  di  tali  misure.  Il
fatto, poi,  che  nella  Regione  di  residenza  del  ricorrente  nel
giudizio principale non sia stata attivata l'indennita' di  mobilita'
in deroga costituisce un  limite  generale  di  quella  categoria  di
ammortizzatori sociali, limite che, di per se', non  vale  a  rendere
irragionevole il diverso istituto dell'indennita'  di  disoccupazione
di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 19, comma 1, lettera  c),  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185 (Misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale), convertito in legge dall'art.  1  della
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevata, in riferimento agli  articoli
3, 4 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con  l'ordinanza
in epigrafe indicata. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                      Luigi MAZZELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI