N. 114 SENTENZA 22 - 31 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Energia - Norme della Provincia di Bolzano - Impianti  alimentati  da
  fonti rinnovabili - Impianti di minore dimensione - Acquisizione in
  via bonaria della disponibilita' dell'area, nella ritenuta  assenza
  di un interesse prevalente che giustifichi una procedura ablativa -
  Incompleta  ricostruzione  e  mancata   ponderazione   del   quadro
  normativo - Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Provincia di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2, art. 11. 
- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, terzo comma;  decreto  legislativo
  29  dicembre  2003,  n.  387,  art.  12,  comma  1;  trattato   sul
  funzionamento dell'Unione europea, artt. 34, 49 e 56; direttiva  26
  giugno  2003,  n.  2003/54/CE;  direttiva  27  settembre  2001,  n.
  2001/77/CE. 
Energia - Norme della Provincia di Bolzano - Impianti  alimentati  da
  fonti rinnovabili - Impianti di minore dimensione - Acquisizione in
  via bonaria della disponibilita' dell'area, nella ritenuta  assenza
  di un interesse prevalente che giustifichi una procedura ablativa -
  Asserito contrasto con principi e norme comunitarie  -  Genericita'
  della  prospettazione,  omessa  indicazione   del   contenuto   dei
  parametri di riferimento, carente  motivazione  -  Inammissibilita'
  della questione. 
- Legge della Provincia di Bolzano 22 gennaio 2010, n.  2,  art.  10,
  comma 1; legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n.  15,
  art. 24, comma 1. 
-   
Energia - Norme della Provincia di Bolzano - Impianti  alimentati  da
  fonti rinnovabili - Impianti di minore dimensione - Acquisizione in
  via bonaria della disponibilita' dell'area, nella ritenuta  assenza
  di un interesse prevalente che giustifichi una procedura ablativa -
  Asserita irragionevolezza di una disciplina  che  disincentiverebbe
  la produzione di energia ponendo  ostacoli  alla  realizzazione  di
  impianti  idroelettrici  -   Asserita   violazione   del   ritenuto
  "principio fondamentale" per cui le opere per la  realizzazione  di
  impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilita',
  indifferibili  e  urgenti  -  Asserita  violazione   dei   principi
  comunitari  di  non  discriminazione  e  tutela  della   produzione
  dell'energia elettrica -  Asserita  violazione  della  liberta'  di
  stabilimento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Provincia di Bolzano 22 gennaio 2010, n.  2,  art.  10,
  comma 1; legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n.  15,
  art. 24, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, terzo comma;  decreto  legislativo
  29  dicembre  2003,  n.  387,  art.  12,  comma  1;  trattato   sul
  funzionamento dell'Unione europea, artt. 34, 49 e 56; direttiva  26
  giugno  2003,  n.  2003/54/CE;  direttiva  27  settembre  2001,  n.
  2001/77/CE. 
(GU n.23 del 5-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  10,
comma 1, e 11 della legge della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  22
gennaio 2010, n. 2 (Norme in  materia  di  agricoltura,  usi  civici,
utilizzazione delle acque pubbliche, energia,  urbanistica  e  tutela
dell'ambiente), e  dell'articolo  24,  comma  1,  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n.  15  (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione per  l'anno  finanziario
2012 e per il triennio 2012-2014 - legge finanziaria 2012),  promossi
dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con tre  ordinanze  del
19  marzo  2012  e  con  sette   ordinanze   dell'11   aprile   2012,
rispettivamente iscritte ai nn. 102, 103, 104, 150,  151,  152,  153,
154, 155 e  176  del  registro  ordinanze  2012  e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22,  34  e  36,  prima  serie
speciale, dell'anno 2012. 
    Visti gli atti  di  costituzione  di  Peg-Prettau  Energie-Predoi
Energia S.p.a., di Hinteregger  Ulrich,  di  Elliot  Edwina,  di  Aka
Consulting S.r.l., di Leitner Helmuth, di Palla Michael,  di  Leitner
Sylvia, di Frei Arthur nonche' della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  10  aprile  2013  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi gli avvocati Massimo Colarizi e Anton Von  Walther  per  la
Peg-Prettau Energie-Predoi Energia S.p.a.,  Arthur  Frei  e  Federica
Scafarelli per Hinteregger  Ulrich,  Elliot  Edwina,  Aka  Consulting
S.r.l., Leitner Helmuth, Palla Michael  e  Leitner  Sylvia,  Federica
Scafarelli per Frei Arthur, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz  per
la Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con dieci  ordinanze  di  identico  contenuto  motivazionale,
emesse nel corso di altrettanti giudizi, il Tribunale superiore delle
acque pubbliche ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
degli articoli 10, comma 1, e 11 della legge della Provincia autonoma
di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2 (Norme in  materia  di  agricoltura,
usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica
e  tutela  dell'ambiente),  nella  parte   in   cui   rispettivamente
dispongono che l'assessore provinciale competente in materia di acque
pubbliche dichiara inammissibili le domande di  derivazione  a  scopo
idroelettrico con  una  potenza  nominale  media  fino  a  3  MW  non
corredate  dal  titolo  comprovante  la  disponibilita'  delle   aree
interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da  realizzare,
e che, per le domande di derivazione a scopo  idroelettrico  con  una
potenza nominale media fino a 3  MW  gia'  presentate  e  non  ancora
istruite,  il  titolo  comprovante  la  disponibilita'   delle   aree
interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture  da  realizzare
va presentato entro e non oltre i cinque mesi successivi alla entrata
in vigore della stessa legge;  nonche'  dell'articolo  24,  comma  1,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011,  n.
15 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  di  previsione  per
l'anno  finanziario  2012  e  per  il  triennio  2012-2014  -   legge
finanziaria 2012), nella parte in cui  dispone  che,  ai  fini  della
legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono
considerate di pubblica utilita' le opere per  impianti  con  potenza
nominale superiore a 3 MW. 
    2.-  Nei  processi  a  quibus  erano  stati,  appunto,  impugnati
altrettanti provvedimenti con i quali l'Assessorato  all'Urbanistica,
Ambiente  ed  Energia  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  aveva
dichiarato  (o  preannunciato)  l'inammissibilita'  di   domande   di
concessione di acqua  a  scopo  idroelettrico  non  accompagnate  dal
titolo attestante la  disponibilita'  delle  aree  interessate  dagli
eventuali  impianti  da  realizzare.  E,  in  ragione  di  cio',   il
rimettente ha motivato la rilevanza delle sollevate questioni, a  suo
avviso anche non manifestamente infondate. 
    Le  richiamate  norme  provinciali  violerebbero,   infatti,   «i
principi   dell'ordinamento   comunitario,   con   riferimento   alle
disposizioni del trattato in materia di  liberta'  di  stabilimento»,
individuati (tali principi) negli artt. 34 [ma, in dispositivo,  39],
49 e 56; e si porrebbero, altresi', in  contrasto  con  le  direttive
comunitarie  in  tema  di  non  discriminazione  e  di  tutela  della
produzione dell'energia elettrica da  fonti  energetiche  rinnovabili
(n. 2003/54/CE, del 26 giugno 2003, direttiva del Parlamento  europeo
e del Consiglio relativa  a  norme  comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva  96/92/CE;  e  n.
2001/77/CE, del 27 settembre 2001, direttiva del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  relativa  alla  promozione  dell'energia   elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita'). 
    Le   disposizioni   impugnate,   ad   avviso   del    rimettente,
violerebbero, infine, anche gli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, della
Costituzione,  in   relazione   al   principio   fondamentale   della
legislazione statale, di cui  all'art.  12,  comma,  1,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387  (Attuazione  della  direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita'), per il quale «le opere per la realizzazione degli
impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  [...]  sono  di  pubblica
utilita' ed indifferibili ed urgenti», senza alcuna  differenza,  tra
centrali superiori od inferiori ai 3 MW. Dal che - sempre secondo  il
Tribunale a quo -  la  manifesta  irragionevolezza  della  disciplina
regionale  per  il  profilo  della  diversa   regolamentazione,   non
rispondente ad alcun interesse pubblico,  tra  centrali  inferiori  o
superiori  ai  3  MW,  in  ordine  alla  disponibilita'  dei  terreni
(richiesta solo per le  prime)  ed  alla  dichiarazione  di  pubblica
utilita' (prevista solo per le seconde). 
    3.- Nei giudizi innanzi alla Corte (salvo quello  introdotto  con
l'ordinanza n. 103 del 2012) si sono costituite le parti private  dei
procedimenti  a  quibus,   concludendo   per   la   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale delle disposizioni censurate. 
    In particolare, nella memoria  della  Peg-Prettau  Energie-Predoi
Energia S.p.a. (costituitasi nel giudizio instaurato con ordinanza n.
102 del 2012), si deduce la violazione, ad opera della  normativa  in
questione,  dell'articolo  3,  paragrafo  1,  della   direttiva   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, n.  2009/28/CE
(sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e
2003/30/CE - Testo rilevante ai fini  del  SEE),  e  dell'articolo  7
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13  luglio
2009, n. 2009/72/CE (relativa a norme comuni per il  mercato  interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE  -  Testo
rilevante ai fini del SEE), che metterebbe a rischio il conseguimento
dell'obiettivo comunitario del raggiungimento entro il  2020  di  una
quota pari al venti per cento di energia  da  fonte  rinnovabile.  In
subordine, la Peg  chiede  il  rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di
giustizia  dell'Unione  europea,  ex  art.  267  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, 25 marzo  1957,  del  quesito  sul
contrasto della normativa denunciata con gli invocati articoli  dello
stesso TFUE e direttive CE. 
    Nelle  memorie  delle  parti  private  costituite   nei   giudizi
introdotti con le altre  ordinanze,  si  conclude  parimenti  per  la
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   della   disciplina
censurata,  prospettandosi  anche  la   violazione   della   potesta'
legislativa esclusiva dello Stato nella materia della concorrenza, di
cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    4.- Si e' altresi' costituita in tutti  i  giudizi  la  Provincia
autonoma di Bolzano, concludendo per  la  manifesta  inammissibilita'
della questione riferita alla violazione delle direttive comunitarie,
per  la  mancata  individuazione,  all'interno  delle   stesse,   dei
parametri asseritamente violati. 
    Nel merito, la Provincia conclude per la  manifesta  infondatezza
della questione in ognuno dei suoi prospettati profili. 
    Sostiene, in particolare, che la previa disponibilita' delle aree
interessate  e'  sancita  dal  nostro  ordinamento  quale  condizione
necessaria per qualsiasi attivita' edilizia. Sicche' le  disposizioni
impugnate - nel quadro della materia  espropriativa,  riservata  alla
sua competenza primaria - sarebbero destinate  solo  a  rendere  piu'
efficace  e  sicura  l'azione  amministrativa,  e  ad  accelerare  le
procedure  di  concessione  delle   piccole   derivazioni   a   scopo
idroelettrico ove l'elemento concorrenziale tra piu'  domande  assume
connotati piu' sfumati in considerazione del ridotto valore economico
delle stesse. 
    La previsione di un regime differenziato  tra  le  piccole  e  le
grandi  derivazioni  non  si  porrebbe,  poi,  in  contrasto  con  il
principio  di  ragionevolezza,  essendo  l'intera  disciplina   delle
derivazioni caratterizzata  da  tale  distinzione,  conosciuta  anche
nella legislazione statale. 
    Quanto alla presunta violazione dell'art. 41 Cost., la  Provincia
la esclude con riferimento alla concorrente tutela  della  proprieta'
privata, che nella specie verrebbe in rilievo. 
    Priva di fondamento sarebbe, infine, anche la doglianza in merito
alla presunta violazione dei principi fondamentali  di  cui  all'art.
117, terzo comma,  Cost.  Al  riguardo  si  osserva  che  i  principi
fondamentali in materia di energia non prevedono che tutte  le  opere
necessarie per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili  debbano  essere  considerate  indifferibili  ed
urgenti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale superiore delle  acque  pubbliche  dubita,  come
detto, della legittimita' costituzionale degli articoli 10, comma  1,
e 11 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010,
n. 2 (Norme in materia  di  agricoltura,  usi  civici,  utilizzazione
delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela  dell'ambiente),
e dell'articolo 24, comma 1, della legge della  stessa  Provincia  21
dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014  -
legge finanziaria 2012). 
    I quali testualmente, e rispettivamente, dispongono che: 
    -  l'assessore  provinciale  competente  in  materia   di   acque
pubbliche «dichiara [...] inammissibili le domande di  derivazione  a
scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a  3  MW  non
corredate  dal  titolo  comprovante  la  disponibilita'  delle   aree
interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da  realizzare»
(art. 10, comma 1, della citata legge provinciale n. 2 del 2010); 
    - «per le domande di derivazione a scopo  idroelettrico  con  una
potenza nominale media fino a 3 MW,  gia'  presentate  e  non  ancora
istruite,  il  titolo  comprovante  la  disponibilita'   delle   aree
interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture  da  realizzare
va presentato entro e non oltre i cinque mesi successivi  all'entrata
in vigore della presente  disposizione»  (art.  11  della  richiamata
legge provinciale n. 2 del 2010); 
    - «sono considerate di pubblica utilita' le  opere  per  impianti
con potenza superiore ai 3 MW» (art. 24,  comma  1,  ultimo  periodo,
della legge provinciale n. 15 del 2011). 
    2.- Di dette norme il rimettente sospetta il contrasto con: 
    - gli articoli 39  (rectius:  34),  49  e  56  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea , 25 marzo 1957, sulla liberta'  di
stabilimento; 
    -  le  direttive  comunitarie  n.   2003/54/CE   (direttiva   del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica  e  che  abroga  la  direttiva
96/92/CE), e n. 2001/77/CE (direttiva del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta  da  fonti
energetiche rinnovabili nel mercato  interno  dell'elettricita'),  in
tema di non discriminazione e tutela della produzione  della  energia
elettrica; 
    - gli articoli 3 e 41 Cost., in ragione della irragionevolezza di
una disciplina che «disincentiva la  produzione  di  energia  ponendo
ostacoli alla realizzazione di impianti idroelettrici»; 
    - l'articolo 117, terzo comma, Cost. e la normativa  comunitaria,
in relazione all'articolo 12, comma 1,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387  (Attuazione  della  direttiva  n.  2001/77/CE,
relativa alla promozione della energia elettrica  prodotta  da  fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno della  elettricita'),  ed
in particolare con il "principio fondamentale",  ivi  enunciato,  per
cui «le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili  [...]  sono  di  pubblica  utilita',   indifferibili   e
urgenti»,  senza  alcuna  differenza  tra   centrali   idroelettriche
superiori o inferiori ai 3 MW. 
    3.- La prospettazione  del  rimettente  e'  condivisa  -  e  piu'
diffusamente argomentata anche con evocazione di ulteriori  parametri
comunitari (direttive n. 2009/28/CE e n. 2009/72/CE) e costituzionali
(articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.) - dalle difese delle
parti  private  costituite  in  questo  giudizio;  ed  e'   viceversa
resistita dalla Provincia autonoma di Bolzano. La quale  ha  eccepito
l'inammissibilita', per  genericita',  della  questione  riferita  ai
principi e direttive comunitari, e la manifesta sua  infondatezza  in
relazione  ai  residui  parametri,  per  inerenza  della   denunciata
disciplina alla sua competenza primaria in materia di  espropriazioni
di pubblica utilita', ex articolo 9, numero 9), del d.P.R. 31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e per la
ragionevolezza di  un  regime  differenziato  tra  piccole  e  grandi
derivazioni, avente del resto rispondenza  anche  nella  legislazione
statale. 
    4.- Deve preliminarmente escludersi che gli ulteriori parametri e
profili  di  illegittimita'  costituzionale  indicati   dalle   parti
costituite possano formare oggetto di esame. 
    Come, infatti, reiteratamente chiarito  nella  giurisprudenza  di
questa Corte, l'oggetto del  giudizio  di  costituzionalita'  in  via
incidentale e' limitato alle norme ed  ai  parametri  indicati  nelle
ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in  considerazione,
oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni  o  profili  di
costituzionalita' dedotti dalle parti, sia che siano  stati  eccepiti
ma non fatti propri dal giudice a quo, sia  che,  come  nel  caso  di
specie, siano diretti ad ampliare  o  modificare  successivamente  il
contenuto delle stesse ordinanze (ex multis, sentenze n. 298, n.  283
e n. 42 del 2011, n. 227 e n. 50 del 2010). 
    5.- Ancora in via  preliminare  va  dichiarata  inammissibile  la
questione relativa all'articolo 11 della legge n.  2  del  2010,  per
incompleta ricostruzione, e  conseguente  mancata  ponderazione,  del
quadro normativo (ordinanze n. 174 del 2012, n. 276 e n. 50 del 2011,
n. 251 e n. 242 del 2010, per tutte). 
    Cio' in quanto la disposizione intertemporale recata dal predetto
articolo risulta superata da quella successiva di  cui  all'art.  24,
comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2011 (dalla stessa  norma,
cioe', per altra sua parte pur denunciata dal Tribunale  rimettente),
per la quale «il titolo  comprovante  la  disponibilita'  delle  aree
interessate ai fini della  realizzazione  degli  interventi  predetti
[impianti alimentati da fonti rinnovabili] puo' essere presentato  in
ogni momento». 
    6.-  Restano  da  scrutinare  le  due  disposizioni,   tra   loro
complementari, di cui ai citati articoli 10,  comma  1,  della  legge
provinciale n. 2 del 2010, e 24,  comma  1  (ultimo  periodo),  della
successiva  legge  provinciale  n.   15   del   2011,   per   quanto,
rispettivamente,  stabiliscono  (la  prima)  che  solo  per   piccole
derivazioni e'  necessario  il  titolo  di  disponibilita'  dell'area
interessata dall'impianto e  (la  seconda)  che,  unicamente  per  le
grandi derivazioni, le opere correlative sono considerate di pubblica
utilita'. 
    6.1.- Con riguardo ai prospettati profili di  contrasto  con  gli
invocati  principi  e  direttive   comunitarie,   la   questione   e'
inammissibile   per   genericita'   della   prospettazione,    omessa
indicazione del contenuto dei  parametri  di  riferimento  e  carente
motivazione in ordine alle ragioni per cui le disposizioni  censurate
ne comporterebbero la violazione (sentenze n. 326 e n. 168 del  2008,
n. 38 del 2007; ordinanze n.  48  del  2012,  n.  175  del  2009,  ex
plurimis). 
    6.2.- Con riguardo alle ulteriori censure  la  questione  non  e'
fondata. 
    6.2.1.- E' logicamente  preliminare  l'esame  della  denuncia  di
violazione dell'assetto delle competenze. 
    Sostiene il rimettente che la Provincia avrebbe legiferato  -  in
materia  di  sua   competenza   concorrente   (che,   ancorche'   non
esplicitamente indicata, si deduce dalla  motivazione  dell'ordinanza
di  rinvio  essere  quella  della  "produzione  dell'energia")  -  in
dissonanza con il principio fondamentale, di cui al  richiamato  art.
12 del d.lgs n. 387 del 2003, individuato (tale principio) in termini
di generalizzata qualificazione «di pubblica utilita',  indifferibili
ed urgenti» di tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.  E
da cio',  appunto,  inferisce  la  violazione  del  precetto  di  cui
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Ma la premessa da cui muove, per questo aspetto,  il  quesito  di
costituzionalita' e' duplicemente errata. 
    Per un verso, infatti, la scelta del legislatore provinciale - di
richiedere  per  gli  impianti   di   minore   dimensione,   che   la
disponibilita' dell'area venga acquisita bonariamente, nella ritenuta
assenza di un interesse prevalente che  giustifichi  la  compressione
del diritto del proprietario del fondo attraverso  l'introduzione  di
una procedura ablativa (in un contesto territoriale,  per  altro,  in
cui gia'  insistono  oltre  900  centrali  idroelettriche  che,  come
afferma la  resistente,  «coprono  piu'  del  doppio  del  fabbisogno
regionale») - riflette una scelta politica legittimamente  esercitata
nel quadro, come esattamente puntualizzato dalla Provincia, della sua
competenza  legislativa  primaria  in  tema  di  «espropriazioni  per
pubblica utilita' per tutte le materie  di  competenza  provinciale»,
(articolo 8, numero 22 del d.P.R 31  agosto  1996,  n.  670,  recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige»)  tra  cui  anche
quella, appunto, delle  piccole  derivazioni  a  scopo  idroelettrico
(articolo 9, numero 9, dello statuto stesso). 
    E, per altro verso, il  principio  enunciato  dalla  disposizione
statale, evocata come norma interposta, e cioe', appunto, dal  citato
art. 12 del d.lgs. n.  387  del  2003,  ha,  in  positivo,  contenuto
disciplinatorio, a fini di semplificazione, delle procedure e fasi di
"costruzione e [l'] esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentata da fonti  rinnovabili",  ma  non  ha  anche,  in
negativo, valenza ostativa  ad  opzioni  di  acquisibilita'  per  via
negoziale della disponibilita'  delle  aree  su  cui  deve  insistere
l'impianto. Il che e'  ulteriormente  comprovato  dal  fatto  che  lo
stesso  legislatore  statale,  con  [l'art.  27,  comma  2,  del]  la
successiva legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia), ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del d.lgs.  387  del
2003, nel quale, si prevede che «Per  la  realizzazione  di  impianti
alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando  la
pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le  opere  connesse,
il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e  comunque
prima  dell'autorizzazione,  la  disponibilita'  del  suolo  su   cui
realizzare l'impianto». 
    6.2.2.-  L'esaminata  normativa  provinciale  neppure  si   pone,
infine, in contrasto con i precetti di cui gli articoli 3 e 41 Cost. 
    Quanto al primo, perche' la previsione di un regime differenziato
tra piccole e grandi derivazioni, per il  profilo  acquisitivo  della
disponibilita' dell'area interessata  dai  correlativi  impianti,  e'
ragionevole ed e' coerente all'intera  disciplina  delle  derivazioni
caratterizzata da tale distinzione anche nella legislazione statale. 
    Quanto  al  residuo  parametro,   perche'   e'   ragionevole   il
bilanciamento,  come  nella  specie  attuato,  tra  il   diritto   di
iniziativa economica privata e il diritto proprietario  del  titolare
del fondo su cui l'attivita' di impresa e' destinata a svolgersi. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 11 della legge della Provincia  autonoma
di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2 (Norme in  materia  di  agricoltura,
usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica
e tutela dell'ambiente),  sollevata  dal  Tribunale  superiore  delle
acque pubbliche, con le ordinanze in epigrafe,  in  riferimento  agli
articoli 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione,  in  relazione
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n.  387  (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE,   relativa   alla
promozione della energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno della elettricita'), e in riferimento
agli  articoli  39  (rectius:  34),  49  e  56   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  europea,  ed  alle  direttive  comunitarie
2003/54/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
a norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica  e  che
abroga la direttiva 96/92/CE), e 2001/77/CE (direttiva del Parlamento
europeo e  del  Consiglio  sulla  promozione  dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita'); 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della predetta legge  della
Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 2010 e dell'articolo 24, comma
1, della legge  della  stessa  Provincia  21  dicembre  2011,  n.  15
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2012 e per il  triennio  2012-2014  -  legge  finanziaria
2012), sollevata, in riferimento a principi e norme comunitarie,  con
le medesime ordinanze; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dei predetti articoli 10, comma 1, della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 2010 e dell'articolo 24, comma
1, della legge della stessa Provincia n. 15 del 2011, sollevata,  con
le stesse ordinanze, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117,  terzo
comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 12, comma 1, del
d.lgs. n. 387 del 2003, e in riferimento agli articoli  39  (rectius:
34), 49 e 56 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
nonche' alle direttive comunitarie 2003/54 CE e 2001/77 CE. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI