N. 124 ORDINANZA 3 - 5 giugno 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Commercio  -  Norme  della  Regione  Lombardia  -  Regime  di  deroga
  all'obbligo  di  chiusura  domenicale  e  festiva  degli   esercizi
  commerciali  -  Disciplina  difforme  da  quella  statale   -   Ius
  superveniens che liberalizza le attivita' commerciali -  Necessita'
  che il rimettente verifichi la perdurante rilevanza e non manifesta
  infondatezza della questione - Restituzione degli atti. 
- Legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000,  n.  22,  art.  5-bis,
  comma 10; legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, art.
  103, comma 13. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 97, 103, 113, e 117, secondo  comma,
  lettera e). 
(GU n.24 del 12-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo  5-bis,
comma 10, della legge della Regione Lombardia 3 aprile  2000,  n.  22
(Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia  di
orari degli esercizi commerciali), e  dell'articolo  103,  comma  13,
della legge della Regione Lombardia 2  febbraio  2010,  n.  6  (Testo
unico delle  leggi  regionali  in  materia  di  commercio  e  fiere),
promosso dal Consiglio di Stato nei giudizi riuniti tra il Comune  di
Erbusco ed altra e Le  Porte  Franche  s.c.  a  r.l.  ed  altri,  con
ordinanza del 29 novembre  2011,  iscritta  al  n.  65  del  registro
ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Le Porte Franche s.c.  a  r.l.
ed altri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  23  aprile  2013  il  Giudice
relatore Paolo Grossi; 
    uditi gli avvocati Ettore Ribolzi e Mariano Protto per  Le  Porte
Franche s.c. a r.l. ed altri. 
    Ritenuto che, nel  corso  di  piu'  giudizi  riuniti  di  appello
avverso  sentenze  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia, sezione staccata di  Brescia  -  che  avevano  accolto  le
impugnazioni proposte da operatori di  due  centri  polifunzionali  e
commerciali (ubicati rispettivamente  nei  territori  dei  Comuni  di
Erbusco e Corte Franca) riguardo  ai  provvedimenti  con  i  quali  i
Comuni  competenti  avevano  negato   l'autorizzazione   all'apertura
generalizzata degli esercizi nei giorni festivi, in ragione della non
inclusione del territorio di detti Comuni nel  novero  degli  «ambiti
territoriali a forte attrattivita'» per i quali e' invece prevista la
deroga al generale divieto di apertura festiva  e  domenicale  -,  il
Consiglio di Stato, con ordinanza emessa  il  29  novembre  2011,  ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 41,  97,  103,  113  e
117, secondo comma, lettera  e),  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale  dell'articolo  5-bis,  comma  10,  della
legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina  delle
vendite straordinarie  e  disposizioni  in  materia  di  orari  degli
esercizi commerciali), riprodotto dall'articolo 103, comma 13,  della
legge della Regione Lombardia 2 febbraio  2010,  n.  6  (Testo  unico
delle leggi regionali in materia di  commercio  e  fiere),  anch'esso
censurato; 
    che - rilevato che i territori di entrambi i  Comuni  interessati
erano stati originariamente qualificati «ad economia  prevalentemente
turistica», e quindi ammessi a godere  della  deroga  all'obbligo  di
chiusura domenicale prevista dall'art. 12 del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore  del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,  della  legge  15  marzo
1997, n. 59) - il rimettente osserva che la Regione Lombardia, con la
legge regionale 28 febbraio 2007, n.  30  (Normativa  in  materia  di
orari degli esercizi commerciali), ha modificato la  legge  regionale
n. 22 del 2000, eliminando ogni riferimento,  nella  regolamentazione
delle aperture domenicali,  ai  Comuni  ad  economia  prevalentemente
turistica e limitando le deroghe  (sempre  consentite  agli  esercizi
commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa  aventi  superficie
fino a 250 metri quadrati)  ai  soli  «ambiti  territoriali  a  forte
attrattivita'», cosi' definiti in modo puntuale dal  censurato  comma
10 dell'art. 5-bis con un elenco che comprende, alla  lettera  b),  i
«Comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui  all'allegato  A  della
legge regionale 11 marzo 2005,  n.  12  (Legge  per  il  governo  del
territorio)»; 
    che la norma in questione, peraltro, e' stata abrogata  dall'art.
155, comma 1, lettera f), della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6
(Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e  fiere),
ed e' stata integralmente trasfusa  nell'art.  103  di  detta  ultima
legge, il cui comma 13 disciplina appunto le aperture degli  esercizi
ubicati nei territori dei Comuni a forte attrattivita'; 
    che  -  dedotta  l'impossibilita'  di  seguire  l'interpretazione
costituzionalmente orientata attribuita dal giudice  di  primo  grado
alle  norme  censurate,  e  sottolineato  il  carattere  puntuale   e
tassativo  della  individuazione  dei  territori  per  i   quali   e'
consentita, in via generale, l'apertura al  pubblico  nelle  giornate
domenicali e festive - il rimettente ritiene che le  norme  censurate
suscitino dubbi di costituzionalita', «nella parte in  cui  fissa[no]
un  elenco  tassativo  che  non  lascia   spazio   all'individuazione
amministrativa di ulteriori situazioni qualificate», cosi' escludendo
l'operativita' nei  Comuni  in  causa  dalla  deroga  all'obbligo  di
chiusura festiva degli esercizi in questione; 
    che, in particolare, il rimettente rimarca  la  diversita'  della
odierna tematica rispetto a quella su cui e' intervenuta la  sentenza
di questa Corte  n.  288  del  2010  (allora  riguardante  il  regime
generale  delle  aperture  domenicali   e   festive,   rimessa   alla
discrezionalita'  del  Comune   interessato,   nel   rispetti   della
competenza regionale in materia  di  commercio),  osservando  che  la
normativa  regionale   qui   impugnata,   ponendosi   in   linea   di
discontinuita'  rispetto  alla  legge  nazionale  che  demandava   ad
un'indagine amministrativa concreta l'individuazione  dei  Comuni  ad
economia  prevalentemente  turistica  esonerati  dalla  regola  della
chiusura domenicale e festiva, ha sostituito la nozione  statale  dei
Comuni ad economia  prevalente  turistica  con  quella  degli  ambiti
territoriali a forte attrattivita',  accedendo  ad  una  aprioristica
tipizzazione legislativa; 
    che, da cio', il rimettente deduce la violazione: a) degli  artt.
3 e 97 Cost., poiche' - una volta sancito, a livello  nazionale  come
in campo regionale, il principio secondo cui gli esercizi commerciali
operanti  in  bacini  territoriali  caratterizzati  da  una  speciale
attrattivita' debbono godere  dell'esenzione  dalla  generale  regola
della chiusura festiva onde corrispondere alla piu'  intensa  domanda
di mercato - e' illogica e foriera  di  immotivate  sperequazioni  la
fissazione (con una legge-provvedimento) di una presunzione juris  et
de jure, che finisce per vincolare il potere sindacale di  fissazione
del calendario di apertura degli esercizi commerciali e, soprattutto,
per sostituirsi alle statuizioni provvedimentali  previste  dall'art.
12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, senza il supporto di  una
specifica  istruttoria   finalizzata   ad   analizzare   le   realta'
territoriali  e  ad  effettuare  una  ponderazione   comparativa   di
interessi in relazione a criteri orientativi previamente definiti; b)
degli artt. 24, 103 e 113 Cost., in  quanto  l'invasione  legislativa
della sfera amministrativa si  riflette  negativamente  sulla  tutela
giurisdizionale delle posizioni soggettive incise; c) degli artt.  41
e 117, secondo comma, lettera e), Cost.,  poiche'  l'introduzione  di
una  normativa  regionale  di  fatto  piu'  restrittiva   di   quella
previgente, che si distacchi in peius dai  parametri  di  riferimento
dettati  dal  decreto  legislativo  n.  114   del   1998,   determina
un'irragionevole lesione del principio di tutela  della  liberta'  di
iniziativa   economica   collegata   all'incisione    delle    scelte
organizzative degli operatori economici e si  riflette  negativamente
sui livelli di tutela  della  concorrenza  (invadendo  la  competenza
riservata alla legislazione statale), in quanto finisce per deprimere
le potenzialita'  competitive  degli  esercizi  commerciali  siti  in
Comuni che, pur essendo a forte  attrattivita'  turistica  secondo  i
parametri della  legge  nazionale,  non  sono  compresi  nel  numerus
clausus  dei  bacini  territoriali  presi   in   considerazione   dal
legislatore regionale; 
    che, con un unico atto, si sono costituite nel presente  giudizio
le societa' operatrici del centro polifunzionale sito nel  comune  di
Erbusco, che concludono chiedendo la declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale delle norme censurate, sulla  base  di  argomentazioni
conformi a quelle svolte dal  Collegio  rimettente;  e  che,  in  una
memoria  illustrativa  (ribadite  le  rassegnate  conclusioni  e   le
relative argomentazioni a sostegno) sottolineano come il sopravvenuto
art. 31 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214 abbia fatto venire meno  le  limitazioni  relative  agli
orari ed ai giorni di apertura degli esercizi commerciali individuati
nella legislazione  regionale  ad  esso  precedente,  oltre  che  nel
decreto legislativo n. 114 del 1998, sicche' ogni norma regionale che
preveda tali limiti deve ritenersi implicitamente  abrogata,  secondo
la regola desumibile dall'art. 10 della legge 10  febbraio  1953,  n.
62. 
    Considerato che il Consiglio di Stato dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'articolo  5-bis,  comma  10,  della  legge  della
Regione Lombardia 3 aprile 2000,  n.  22  (Disciplina  delle  vendite
straordinarie e disposizioni  in  materia  di  orari  degli  esercizi
commerciali)  -  rubricato  «Orari  delle  attivita'  di  vendita  al
dettaglio in sede fissa», secondo cui, «Nel rispetto  dei  limiti  di
cui ai commi 2,  3  e  11,  l'apertura  al  pubblico  nelle  giornate
domenicali e festive e' consentita negli ambiti territoriali a  forte
attrattivita', cosi' individuati: [...] b) i comuni  rivieraschi  dei
laghi lombardi di cui all'allegato A della legge regionale  11  marzo
2005, n. 12 (legge per il governo del territorio), con esclusione dei
capoluoghi di provincia e limitatamente ai laghi in cui  e'  presente
un servizio pubblico di navigazione di  linea  per  il  trasporto  di
persone e cose; [...]» -, nonche' dell'articolo 103, comma 13,  della
legge della Regione Lombardia 2 febbraio  2010,  n.  6  (Testo  unico
delle leggi regionali in materia di commercio  e  fiere)  in  cui  (a
seguito della abrogazione della legge regionale n. 22  del  2000,  ai
sensi dell'art. 155, comma 1, lettera f, della legge regionale  n.  6
del 2010), e' stato trasfuso il testo dell'art. 5-bis, comma 10; 
    che, in sintesi, il  rimettente  fonda  le  proprie  censure  sul
presupposto che la normativa regionale impugnata - nel sostituire  la
nozione statale dei Comuni «ad  economia  prevalente  turistica»  con
quella  degli  «ambiti  territoriali   a   forte   attrattivita'»   -
determinerebbe una aprioristica tipizzazione  legislativa,  ponendosi
in  linea  di  discontinuita'  rispetto  all'art.  12   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina  relativa
al settore del commercio, a norma dell'articolo  4,  comma  4,  della
legge 15 marzo 1997, n. 59), che viceversa demandava  ad  un'indagine
amministrativa    l'individuazione    dei    Comuni    ad    economia
prevalentemente turistica,  esonerati  dalla  regola  della  chiusura
domenicale e festiva; 
    che cio', secondo il rimettente, provocherebbe la violazione:  a)
degli artt. 3 e 97 Cost., per illogicita' della fissazione  (con  una
legge-provvedimento) di una presunzione juris et de jure, che finisce
per vincolare il potere sindacale di  fissazione  del  calendario  di
apertura degli esercizi commerciali e, soprattutto,  per  sostituirsi
alle statuizioni provvedimentali previste dal menzionato art. 12  del
decreto legislativo n.  114  del  1998,  senza  il  supporto  di  una
specifica  istruttoria   finalizzata   ad   analizzare   le   realta'
territoriali  e  ad  effettuare  una  ponderazione   comparativa   di
interessi in relazione a criteri orientativi previamente definiti; b)
degli artt. 24, 103 e 113 Cost., in  quanto  l'invasione  legislativa
della sfera amministrativa si  riflette  negativamente  sulla  tutela
giurisdizionale delle posizioni soggettive incise; c) degli artt.  41
e 117, secondo comma, lettera e), Cost., per  l'introduzione  di  una
normativa  regionale  piu'  restrittiva  di  quella  previgente,  che
determinerebbe un'irragionevole lesione del principio di tutela della
liberta' di iniziativa economica collegata all'incisione delle scelte
organizzative degli operatori economici, riflettendosi  negativamente
sui livelli di tutela della concorrenza e finendo  per  deprimere  le
potenzialita' competitive degli esercizi commerciali siti  in  Comuni
che, pur essendo a forte attrattivita' turistica secondo i  parametri
della legge nazionale, non sono  compresi  nel  numerus  clausus  dei
bacini  territoriali  presi   in   considerazione   dal   legislatore
regionale; 
    che, dopo la proposizione della odierna questione (sollevata  con
ordinanza emessa il 29 novembre 2011), e' sopravvenuta la  previsione
del comma 1 dell'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre  del  2011,  n.
201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,   l'equita'   e   il
consolidamento dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che -  nel  disporre  che,  «in
materia di esercizi commerciali, all'articolo  3,  comma  1,  lettera
d-bis, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono  soppresse  le
parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio"  sono
soppresse le seguenti  "ubicato  nei  comuni  inclusi  negli  elenchi
regionali  delle  localita'  turistiche  o  citta'  d'arte"»   -   ha
radicalmente riformulato il dettato di tale ultima  norma,  la  quale
(ponendo le regole di tutela  della  concorrenza  nel  settore  della
distribuzione commerciale), nel testo attualmente vigente, e'  dunque
venuta a stabilire che, «ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento
comunitario  in  materia  di  tutela  della  concorrenza   e   libera
circolazione delle merci e dei servizi ed al  fine  di  garantire  la
liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' ed il
corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di assicurare
ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni  di
accessibilita' all'acquisto di  prodotti  e  servizi  sul  territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere  e)  ed
m), della Costituzione, le attivita'  commerciali,  come  individuate
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di  somministrazione
di alimenti  e  bevande,  sono  svolte  senza  i  seguenti  limiti  e
prescrizioni: [...] d-bis) il rispetto degli orari di apertura  e  di
chiusura, l'obbligo della  chiusura  domenicale  e  festiva,  nonche'
quello   della   mezza   giornata   di   chiusura    infrasettimanale
dell'esercizio [..]»; 
    che  tale  previsione  rappresenta  il   momento   finale   della
evoluzione della disciplina degli orari degli esercizi commerciali  e
della  chiusura  domenicale  e  festiva,  che  ha  subito   rilevanti
modifiche ad opera del  legislatore  statale,  gia'  intervenuto  con
l'art.  35,  comma  6,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98
(Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
inserendo la lettera d-bis) nel comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
all'evasione fiscale), convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1
della legge 4 agosto 2006, n. 248, che, in aggiunta all'elenco  degli
ambiti  normativi  per  i  quali  e'  espressamente  escluso  che  lo
svolgimento  di  attivita'  commerciali  possa  incontrare  limiti  e
prescrizioni, aveva indicato anche la disciplina degli orari e  della
chiusura domenicale o festiva degli esercizi  commerciali,  sia  pure
solo in via sperimentale e limitatamente agli  esercizi  ubicati  nei
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'  turistiche  o
citta' d'arte; 
    che, dunque, l'eliminazione (ad opera dello ius superveniens) dal
testo della norma novellata del riferimento ai Comuni  inclusi  negli
elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte  estende
la liberalizzazione  della  disciplina  degli  orari  degli  esercizi
commerciali  e  della  chiusura  domenicale  e  festiva  a  tutte  le
attivita' commerciali, come individuate dal  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore  del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,  della  legge  15  marzo
1997, n. 59); 
    che, infatti, sulla base della modifica  operata  dal  menzionato
art. 31 del decreto-legge n. 201 del  2011  -  in  attuazione  di  un
principio dinamico di liberalizzazione, finalizzato alla creazione di
un mercato piu' aperto  all'ingresso  di  nuovi  operatori,  anche  a
beneficio dei consumatori, attraverso misure coerenti con l'obiettivo
di promuovere la concorrenza (sentenze n. 27 del 2013 e  n.  299  del
2012) - oggi dette attivita' commerciali non possono piu'  incontrare
limiti o prescrizioni relativi agli orari di apertura  e  chiusura  e
alle giornate di chiusura obbligatoria; 
    che compete al rimettente (cui, pertanto, occorre restituire  gli
atti) verificare se la motivazione in ordine alla  rilevanza  e  alla
non   manifesta    infondatezza    della    questione,    prospettata
nell'ordinanza di  rimessione,  resti  valida  alla  luce  del  novum
normativo e della incidenza di questo sulla definizione del  giudizio
principale (ordinanza n. 59 del 2012). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    ordina  la  restituzione  degli  atti  al  Consiglio   di   Stato
rimettente. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI